PROPOSTA DI LEGGE N. 56/A
presentata dai Consiglieri regionali BONESU - SANNA Giacomo - SECCI - SERRENTI il 13 gennaio 1995
Riassetto delle circoscrizioni provinciali ed istituzione di un'area intorno alla città di Cagliari per la gestione dei servizi di rilevanza sovracomunale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
E' sentita l'esigenza di adeguare le circoscrizioni e le competenze delle province della Sardegna ad un mutato quadro istituzionale che veda la provincia quale unico ente intermedio fra i comuni e la Regione, salve le strutture che possano rendersi necessarie per superare i problemi organizzativi dei piccoli comuni.
Si tratta quindi di andare verso la formazione di province dotate di effettivi poteri, che travalichino le tradizionali competenze in materia di strade e di edifici scolastici, con elevata capacità di incidere sullo sviluppo e sugli assetti territoriali dei servizi.
In questo quadro va vista anche la piena attuazione del decentramento dell'attività amministrativa regionale previsto dall'art. 44 dello Statuto.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 415/1994, dando una ampia interpretazione della modifica apportata all'art. 3 dello Statuto dalla Legge Costituzionale. n. 2 del 1993, consente alla Regione di dare un nuovo assetto alle province prescindendo dalla Legge 142/1990, il cui spirito peraltro, ispirato ad un rafforzamento dell'istituzione provinciale, anche con la creazione di nuovi enti ove sussistano obiettive condizioni, va assecondato con norme meglio rispondenti alle particolari esigenze della nostra realtà.
Appare opportuno procedere, in un unico contesto, alla ridefinizione degli ambiti territoriali provinciali con la creazione, ove si sia in presenza di parametri oggettivi di popolazione e territorio e della volontà delle popolazioni interessate, di nuove entità provinciali.
Quanto al parametro della popolazione appare opportuna una riduzione rispetto ai duecentomila abitanti previsti dalla legislazione nazionale. Infatti la scarsa densità demografica di vaste zone della Sardegna porterebbe ad una eccessiva espansione territoriale delle province, con compromissione della funzionalità dei servizi.
Possono tuttavia esservi situazioni in cui, pur sussistendo obiettive necessità di decentramento, non siano riscontrabili i presupposti per la creazione di una entità provinciale. In tal caso occorre creare comunque, con opportuni strumenti legislativi, il decentramento amministrativo provinciale e regionale basato su detti ambiti.
Si è scelta la via di non lasciare al comportamento spontaneo dei comuni il procedimento per il riassetto provinciale, ma di imporre termini stretti per le scelte dei comuni, e ove necessario, per la scelta diretta da parte delle popolazioni.
E' infatti interesse preminente della Regione la realizzazione rapida del nuovo assetto, essendo elemento preliminare e necessario per il decentramento delle funzioni amministrative regionali e sostanzialmente per una riforma amministrativa della Regione.
Il procedimento proposto si ispira a rapidità ed al rispetto delle volontà democraticamente espresse, con una applicazione di forme di democrazia diretta (referendum) ogni qualvolta si abbia motivo di dubitare che la volontà espressa dai consigli comunali corrisponda all'effettiva volontà popolare.
Contestualmente al nuovo assetto provinciale sembra opportuno definire, avvalendosi delle stesse procedure, il problema della creazione intorno alla città di Cagliari di una area per la gestione dei servizi di competenza comunale, che per loro natura o dimensionamento tecnico ed economico e comunque per il loro interesse sovracomunale, sia necessario ed opportuno gestire unitariamente.
La via della creazione di una entità istituzionale autonoma (città metropolitana) con compiti predefiniti per legge, non appare percorribile, sia perchè porterebbe ad ulteriore incremento degli enti territoriali, sia perchè sarebbe visto da parte delle popolazioni interessate come uno spossessamento di prerogative a favore della città capoluogo.
Appare invece opportuna la delimitazione dell'area secondo la volontà delle popolazioni interessate e la devoluzione delle competenze da parte dei comuni secondo la loro volontà e con un sistema che consenta l'adeguamento dei compiti devoluti al mutare delle necessità.
La gestione dei servizi devoluti va affidata all'ente rappresentativo delle comunità e cioè alla Provincia, che coordinerà la propria azione con quella dei comuni.
Poiché la Provincia di Cagliari si troverà, con ogni verosimiglianza, a comprendere sia comuni facenti parte dell'area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza sovracomunale, sia comuni esterni a detta area, appare opportuna la gestione separata dei servizi comunali da quelli di pertinenza provinciale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
pervenuta il 23 luglio 1996
La Prima Commissione Permanente nella seduta del 23 luglio 1996 ha approvato a maggioranza, con la sola astensione del consigliere di A.N., il testo unificato sulla istituzione e modificazione delle circoscrizioni provinciali.
L'attribuzione di competenza primaria alla Regione, avvenuta con L.C. 2/1993, in materia di ordinamento degli enti locali, consente di creare un nuovo rapporto fra la Regione stessa e le espressioni istituzionali delle comunità locali.
E' pur vero che le potenzialità, che erano contenute nel testo dello Statuto non emendato, non sono state sfruttate, che il decentramento delle funzioni amministrative previsto come ipotesi normale ha avuto sporadiche e limitate applicazioni, che la Regione ha esercitato nei confronti dei Comuni e delle Province un potere centralistico degno del ministerialismo ottocentesco.
Ma è anche vero che questo è stato un grave limite dello stesso potere regionale immiseritosi nella ricerca di un rapporto diretto e clientelare col cittadino, a detrimento di quelle funzioni alte di legislazione, programmazione, indirizzo e controllo che devono caratterizzare la Regione.
Occorre applicare anche all'interno della Sardegna applicare rigorosamente quel principio di sussidiarietà per cui le decisioni devono essere prese al livello più alto possibile.
La legge in esame sarebbe sterile se non si inserisse in una riforma di tale natura. Non si devono costituire nuove province al fine di soddisfare ambizioni localistiche, ma per creare soggetti intermedi nuovi, capaci di intermediare fra le esigenze delle comunità comunali e la Regione, rappresentando e soddisfacendo esigenze di vasta area subregionale.
Questa caratteristica assume particolare valenza ove, per la presenza di sistemi urbani fortemente integrati o integrabili, anche funzioni normalmente attribuibili ai Comuni, debbano o possano essere cumulate con funzioni di competenza provinciale.
La presente legge non definisce compiutamente le soluzioni a tali problemi affidandole ad un complesso procedimento in cui Regione ed Enti locali, talvolta con la voce diretta delle popolazioni interessate, concorreranno a determinare il nuovo volto della realtà provinciale della Sardegna.
E' una tappa storica in quanto le province di Cagliari e Sassari, come quella di Nuoro, come anche, in pieno regime democratico, quella di Oristano, sono state calate d'imperio sulle popolazioni, come forme di decentramento dell'apparato statale.
Le nuove province invece dovranno essere essenzialmente strumento di autogoverno delle popolazioni, dotate di competenze proprie effettive ed incidenti sulla propria realtà
L'approvazione di questa legge quindi non chiude il discorso province, ma lo apre.
All'appuntamento della legge istitutiva delle nuove province dovremo trovarci dotati, quale Regione, di tutto l'apparato legislativo necessario ed in particolare degli strumenti necessari per rendere effettiva una nuova distribuzione dell'attività amministrativa fra Regione ed Enti locali, puntando sul modello dell'unicità dell'amministrazione per cui il cittadino deve potersi rivolgere ad un solo ufficio.
La semplificazione dell'amministrazione, sgravando l'economia da pesi inutili, ha un forte riflesso, nel regime liberistico europeo, sull'efficienza del sistema produttivo.
La Pubblica Amministrazione non deve essere di intralcio all'impresa, ma deve, con un razionale esercizio dei poteri di controllo ed indirizzo sull'economia, rappresentare un fattore di sviluppo impedendo l'irrazionale dispersione di risorse che può derivare da uno sfrenato affidarsi alle sole leggi di mercato.
In questa razionalizzazione enti intermedi quali dovrebbero essere le nuove province possono essere un importante fattore.
La Commissione bilancio nella seduta del 18 luglio 1996 ha espresso il proprio parere di competenza sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente, on. Gianfranco Tunis.
Nota: il testo della commissione è identico a quello della Proposta di Legge n. 114/A e del Disegno di Legge n. 80/A.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.
Art. 1
Riassetto delle circoscrizioni provinciali1.La Regione opererà un generale riassetto delle circoscrizioni provinciali osservando i procedimenti previsti dalla presente legge.
2. Il riassetto ha quale fine la formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni, con capacità di essere unico ente intermedio fra Regione e comuni e ambito di programmazione e decentramento regionale.
Art. 2
Dimensioni delle circoscrizioni provinciali1.Le province dovranno avere:
- popolazione non inferiore a 150.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento;
- superficie non inferiore a chilometri quadrati 2.500. Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvi i territori delle isole minori e le isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia.Art. 3
Forme di decentramento infraprovinciali1.Quando vengano accertate, nelle forme della presente legge, esigenze di decentramento derivanti da particolarità difficoltà di comunicazioni, ma non sussistano i requisiti di cui all'art. 2, la legge regionale regolerà particolari forme di decentramento all'interno delle provincie interessate e determinerà di conseguenza gli ambiti del decentramento regionale.
Art. 4
Consultazione dei comunii1.Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti i Comuni provvederanno ad indicare con delibera del Consiglio Comunale, adottata all'unanimità dei votanti, ovvero a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, di quale provincia intendano far parte.
2. La volontà di appartenenza va indicata in relazione ad una delle attuali provincie, ovvero al capoluogo di una eventuale nuova provincia, ovvero ad una o più zone geografiche.
3. Ai fini delle procedure di cui alla presente legge la Giunta ed il Consiglio Regionale procederanno ad unificare le indicazioni formulate in relazione al capoluogo della provincia con quelle indicanti una o più zone geografiche, che siano fra loro omogenee. In tal caso il procedimento si svolgerà con la sola indicazione delle zone geografiche ed il capoluogo sarà determinato dal Consiglio della nuova provincia con norma statutaria.
4. Nel caso che entro il termine il Consiglio comunale non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del Consiglio.
5. Qualora il Consiglio non deliberi entro il termine assegnato dal Comitato di controllo, si intenderà deliberata l'adesione alla attuale provincia, ovvero, nel caso di comuni il cui territorio resterebbe intercluso a seguito della scelta operata dagli altri comuni, l'adesione alla provincia prescelta dai comuni intercludenti.
Art. 5
Referendum1. Si procederà a referendum consultivo delle popolazioni interessate qualora:
- il Consiglio comunale non abbia deliberato a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, salvo che vi sia stata unanimità dei consiglieri votanti;
- un decimo degli elettori ne faccia richiesta entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale, ovvero dalla scadenza del termine di cui al quinto comma del precedente art. 4. Le firme della relativa istanza devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, e depositate presso la segreteria comunale. Il segretario comunale provvede alla verifica della qualità di elettore del Comune dei firmatari, certifica il raggiungimento o meno del decimo degli elettori ed inoltra, entro cinque giorni dalla presentazione, l'istanza alla Presidenza della Giunta Regionale. Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio Comunale revochi la precedente delibera ed adotti all'unanimità dei consiglieri votanti decisione in conformità alla richiesta degli elettori;
- a seguito di decisione espressa da altri Comuni il territorio del Comune resti intercluso. In tal caso il referendum è esteso ai Comuni intercludenti. Non si fa luogo a referendum ove il Comune intercluso ed i Comuni intercludenti deliberino, all'unanimità dei consiglieri votanti, una scelta che non comporti interclusione.Art. 7
Esclusione da referendum1. Non si fa luogo a referendum qualora i pareri adottati ai sensi dell'art. 4, sommati all'esito favorevole di tutti i referendum richiesti ai sensi dell'art. 6, non porterebbero comunque alla formazione di una provincia avente i requisiti di cui all'art. 2.
Art. 8
Svolgimento dei referendum1. I referendum sono indetti dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere del Consiglio sulle formule da porsi in votazione, in una unica tornata.
2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 22 primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58 ( Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione.
Art. 9
Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali1. Entro trenta giorni dallo svolgimento dei referendum la Giunta Regionale propone un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni delle province della Sardegna, nel rispetto della volontà espressa dalle consultazioni popolari.
2. Qualora l'esito dei referendum, valutato per singoli comuni, non abbia risolto il problema dei comuni interclusi, la legge risolverà l'interclusione, valutando il risultato della consultazione nel complesso del comune intercluso e di quelli intercludenti.
Art. 10
Rappporti patrimoniali e finanziari1. Le province di nuova istituzione regoleranno i rapporti patrimoniali e finanziari con le province preesistenti entro un anno dall'insediamento dei primi consigli provinciali.
2. I beni immobili sono assegnati di diritto alla provincia nel cui territorio insistono.
3. In caso di mancato accordo i rapporti patrimoniali e finanziari saranno definiti con provvedimento dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.
4. Le norme del presente articolo sono applicabili ai rapporti ancora non definiti fra la Provincia di Oristano e le Province di Cagliari e Nuoro.
Art. 11
Area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale1. I comuni della Provincia di Cagliari, contemporaneamente al parere di cui all'art. 4, dovranno esprimere il loro parere circa l'adesione ad una area per la gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale.
2. Si applicheranno, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della presente legge.
Art. 12
Gestione dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale1. La Provincia di Cagliari è ente gestore dei servizi comunali di rilevanza ultracomunale per i comuni di cui all'art. 11.
2. La provincia ed i comuni determinano, con accordo inserito nei rispettivi statuti, le funzioni di interesse ultracomunale attribuite alla gestione della Provincia.
3. Lo statuto della Provincia determina le forme di consultazione dei comuni in ordine ai servizi conferiti.
4. Qualora uno o più comuni compresi nell'area di cui all'art. 11, in contrasto con gli altri comuni, non intenda devolvere la gestione di uno o più servizi, sul contrasto decide la Giunta regionale, su parere del Consiglio regionale. La Giunta regionale attribuisce o esclude la devoluzione dei servizi relativamente a tutti i comuni dell'area.
5. La Provincia esercita le funzioni attribuitele ai sensi della presente legge con contabilità separata.
6. Alla Provincia competono le tasse, le tariffe ed i contributi relativi ai servizi gestiti.
Art. 13
Norma finanziaria1. Alle spese necessarie per l'effettuazione delle consultazioni popolari previste dalla presente legge si farà fronte con le somme iscritte per l'anno 1995 nel capitolo 04005 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, la cui denominazione è così modificata:
" Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per le consultazioni popolari per il riassetto delle circoscrizioni provinciali e la determinazione dell'area per la gestione dei servizi comunali di interesse sovracomunale."