PROPOSTA DI LEGGE N. 48/A
presentata dai Consiglieri regionali AMADU - DEIANA - GIAGU - MARTEDDU - SECCI - LORENZONI - MANUNZA - ONIDA - PIRAS - TUNIS Gianfranco il 19 dicembre 1994
Interventi regionali in favore dei cittadini non vedenti e non udenti in materia di istruzione e inserimento sociale
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge tende a risolvere la critica situazione dell'Istituto dei ciechi di Cagliari e dell'Istituto dei sordomuti di Sassari che, pur espletando la delicatissima insostituibile funzione di istruzione per i non vedenti e i non udenti, non hanno tuttavia i mezzi necessari per far fronte a tale fondamentale funzione.
Il provvedimento prevede al riguardo una serie di interventi nel settore dell'istruzione primaria, secondaria, universitaria e di formazione professionale, nonchè contributi agli Istituti per spese di funzionamento e di adeguamento dei locali.
In considerazione della particolare importanza dell'intervento previsto, i proponenti ne raccomandano una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
pervenuta il 13 giugno 1996
L'Ottava Commissione permanente, nella seduta di mercoledì 5 giugno 1996, ha esitato, all'unanimità dei presenti, la proposta di legge n.. 48.
Rispetto al testo dei proponenti, la Commissione, come già si evince dal nuovo titolo proposto (Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini non udenti), ha ritenuto opportuno eliminare dal provvedimento gli interventi per i cittadini non vedenti, volendo destinare a questi ultimi una specifica iniziativa legislativa, stante nella fattispecie, l'impegno della Commissione di esaminare in tempi brevi la proposta di legge n. 59, concernente il sostegno dell'attività educativa, della formazione professionale e riabilitativa dei minorati della vista svolta dall'istituto dei ciechi di Cagliari.
La Commissione ha inoltre soppresso le parti della proposta di legge relative alla possibilità di stipula di convenzioni fra l'Amministrazione regionale e l'Istituto dei sordomuti di Sassari per la realizzazione di corsi di formazione professionale per operatori delle attività oggetto del provvedimento, essendo queste già comprese nella vigente legislazione in materia.
Per quanto concerne la norma finanziaria, si evidenzia che la stessa è stata elaborata d'intesa con gli Assessori regionali al bilancio e della pubblica istruzione, che hanno indicato specificamente la fonte e l'entità della copertura del provvedimento.
La Commissione bilancio nella seduta del 5 giugno 1996 ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Oggetto1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la crescita intellettuale e sociale dei cittadini non vendenti e/o non udenti avvalendosi, su tutto il territorio regionale, anche in forma decentrata, delle strutture e dei servizi dell'Istituto dei ciechi di Cagliari, istituito con il regio decreto 8 giugno 1897 e dell'Istituto dei sordomuti di Sassari, annesso all'Orfanotrofio delle figlie di Maria", di cui al regio decreto 31 dicembre 1850.
2. A tal fine la Regione promuove l'attuazione di un programma di riorganizzazione delle attività e dei servizi erogati dagli enti, predisposto da ciascuno di essi.
Titolo: Interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei cittadini non udenti
Art. 1
FinalitàLa Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle potestà derivanti dall'articolo 5, lettera a) dello Statuto Speciale per la Sardegna, nel quadro della L.R. 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate) e della L.R. 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna), ed allo scopo di attuare le finalità previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promuove la crescita intellettuale e sociale dei cittadini non udenti, avvalendosi delle strutture e dei servizi degli enti del settore operanti nel territorio regionale.
Art. 2
Interventi nel settore dell'istruzione primaria e secondaria1. Nel quadro della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", ed al fine di promuovere condizioni di autosufficienza degli studenti non vedenti e/o non udenti e di consentire loro la piena integrazione nel sistema scolastico, la Regione eroga a ciascuno dei due enti di cui all'articolo precedente:
a) un contributo annuo di lire 250.000.000 per la produzione di materiale didattico specifico;
b) un contributo annuo di lire 100.000.000 per lo sviluppo delle attività di ricerca e di sperimentazione didattica, nonchè per le attività integrative e di sostegno, ivi compresi i corsi di informazione, orientamento ed aggiornamento per le famiglie e la consulenza alla scuola materna e dell'obbligo per la programmazione e la verifica dei piani educativi individualizzati;
c) un contributo annuo di lire 500.000.000 per l'organizzazione di forme di ospitalità familiare, e di residenzialità per gli studenti che frequentano scuole o corsi al di fuori dell'abituale residenza.2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i due enti convenzioni per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale per operatori delle attività di integrazione e di sostegno degli studenti non vedenti e/o non udenti, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna".
3. La Regione promuove l'intesa con le competenti autorità scolastiche e con gli enti locali per l'utilizzazione delle risorse professionali, delle strutture abitative e del materiale didattico dei due enti nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale n. 31 del 1984.
4. La Regione, inoltre, eroga all'Istituto dei sordomuti un contributo annuo di lire 70.00.000 per la biblioteca specializzata, per l'attività di raccolta, di elaborazione e di pubblicazione dei dati, per la ricerca scientifica, per la stampa di opuscoli informativi, per la consulenza sulla sordità anche per corrispondenza e per l'attività di laboratorio permanente di elaborazione di materiale didattico personalizzato.
Art. 2
Interventi a favore della scuola materna e dell'istruzione primaria e secondaria
1. Al fine di promuovere condizioni di autosufficienza degli studenti non udenti e di consentire la loro piena integrazione nel sistema scolastico, l'Amministrazione regionale eroga annualmente all'Istituto dei Sordomuti di Sassari, annesso all'Orfanotrofio delle Figlie di Maria, di cui al R.D. 31 dicembre 1850, di seguito denominato Istituto, contributi finalizzati:
a) all'utilizzazione di materiale didattico specifico;
b) allo sviluppo di attività di ricerca e di sperimentazione didattica, nonchè di orientamento ed aggiornamento per le famiglie;
c) alla predisposizione ed alla attuazione di piani educativi individualizzati;
d) alla organizzazione - d'intesa con l'Assessorato competente in materia di servizi sociali del Comune ove ha sede l'Istituto - di forme di ospitalità familiare e di residenzialità per gli studenti frequentanti scuole o corsi fuori della loro abituale dimora;
e) all'incremento degli strumenti e delle attività di competenza della Biblioteca specializzata multimediale dell'Istituto.Art. 3
Interventi nel settore dell'istruzione universitaria1. Nel quadro della legge regionale 14 settembre 1987, n. 38, la Regione promuove la conclusione di convenzioni tra gli enti di cui al precedente articolo 1 e gli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari per:
a) la produzione di materiale didattico specifico di interesse universitario;
b) l'erogazione di servizi abitativi a favore di studenti non vedenti e/o non udenti.Art. 3
Interventi nel settore dell'istruzione universitaria
1. Nel quadro della L.R. 14 settembre 1987, n. 37, l'Amministrazione regionale per la produzione di materiale didattico specifico promuove la stipula di convenzioni tra l'Istituto e le Università della Sardegna e, per l'erogazione di servizi, tra l'Istituto e gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.).
Art. 4
Interventi di formazione professionale nel settore dell'assistenza sociale1. Nel quadro dell'articolo 49 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali", l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 47 del 1979, convenzioni con gli enti di cui al precedente articolo 1 per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di servizi socio-assistenziali, in materia di educazione, riabilitazione ed inserimento di soggetti non vedenti e/o non udenti.
Art. 4
soppresso
Art. 5
Spese di funzionamento dell'Istituto dei ciechi di Cagliari1. La Regione concede un contributo annuale quale rimborso delle spese sostenute nella gestione ordinaria dell'Istituto dei ciechi di Cagliari. Tale contributo non può eccedere l'importo di lire 1.000.000.000.
2. La Regione concede inoltre un contributo straordinario di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, per spese di adeguamento e ristrutturazione dei locali dell'ente e per la realizzazione o l'acquisizione di sedi decentrate nonchè delle relative attrezzature.
Art. 5
soppresso
Art. 6
Spese di funzionamento dell'Istituto dei sordomuti di Sassari1. La Regione concede un contributo annuale quale rimborso delle spese sostenute nella gestione ordinaria dell'Istituto dei sordomuti di Sassari. Tale contributo non può eccedere l'importo di lire 800.000.000.
2. La Regione concede inoltre un contributo straordinario di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 per spese di adeguamento e ristrutturazione dei locali dell'Istituto e per la realizzazione o l'acquisizione di sedi decentrate nonchè delle relative attrezzature.
Art. 6
Spese di funzionamento dell'Istituto dei sordomuti di Sassari
1. L'Amministrazione regionale eroga all'Istituto un finanziamento annuale non eccedente l'importo di lire 800.000.000, quale contributo alle spese per la gestione ordinaria.
2. L'Amministrazione regionale concede inoltre all'Istituto un finanziamento straordinario di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 quale contributo alle spese di adeguamento e ristrutturazione dei propri locali.
Art. 7
Modalità di concessione dei contributi1. I contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono concessi annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base di specifici piani di attuazione. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono concessi annualmente con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Istituto dei ciechi di Cagliari e l'Istituto dei sordomuti di Sassari sono tenuti a presentare copia dei rispettivi bilanci preventivi corredata da una relazione illustrativa delle attività assistite dal finanziamento regionale.
3. L'erogazione dei contributi regionali è subordinata alla presentazione da parte degli Istituti dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi nell'anno precedente.
Art. 7
Modalità di concessione dei finanziamenti1. I finanziamenti di cui agli articoli 2, 3 e 6 sono erogati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sentita la competente Commissione consiliare, dietro presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura dell'Istituto di specifici programmi di attività e dei relativi preventivi di spesa.
2. L'erogazione dei predetti finanziamenti è altresì subordinata alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, dei rendiconti relativi ai finanziamenti ottenuti nell'anno precedente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto è inoltre tenuto a presentare copia del proprio bilancio preventivo, corredato da una relazione illustrativa delle attività realizzate col sostegno della Regione nell'anno trascorso.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, i finanziamenti in essa previsti sono erogati secondo le procedure di cui al precedente comma 1, prescindendo dal termine temporale ivi indicato.
Art. 8
Norma finanziaria1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sono istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo 11...
Contributo all'Istituto dei ciechi di Cagliari e all'Istituto dei sordomuti di Sassari per l'attuazione di un programma di attività e di servizi (art. 1 della presente legge) e per l'attuazione di interventi nel settore dell'istruzione primaria e secondaria (art. 2, commi 1, 3 e 4 della presente legge)
lire 1.770.000.000
Capitolo 11...
Spese per la stipula di convenzioni con l'Istituto dei ciechi di Cagliari e l'Istituto dei sordomuti di Sassari per la realizzazione di corsi di formazione professionale per operatori delle attività di sostegno degli studenti non vedenti e non udenti (art. 2, comma 2 della presente legge)
lire 100.000.000
Capitolo 11...
Contributi per la stipula di convenzioni tra l'Istituto dei ciechi di Cagliari e l'Istituto dei sordomuti di Sassari e gli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari per la produzione di materiale didattico specifico di interesse universitario e l'erogazione di servizi abitativi a favore di studenti non vedenti (art. 3 della presente legge)
lire 100.000.000
Capitolo 11...
Contributo ordinario annuo per la gestione dell'Istituto dei ciechi di Cagliari e dell'Istituto dei sordomuti di Sassari
lire 1.800.000.000
Capitolo 11...
Contributo straordinario triennale all'Istituto dei ciechi di Cagliari e all'Istituto dei sordomuti di Sassari per l'adeguamento e la ristrutturazione dei locali e l'acquisizione di sedi decentrate e delle relative attrezzature
lire 1.000.000.000
2. Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 4.770.000.000 annue si fa fronte per il 1995 con lo storno della corrispondente somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1995.
3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra indicati capitoli dei bilanci della Regione per il 1995 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 8
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 per gli anni 1996, 1997 e 1998 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi.
2. Nei bilanci Regione per l'anno 1996, e per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
In diminuzione
Capitolo 11096
Spese per iniziative di informazione sull'attività della Regione (L.R. 7 maggio 1953, n. 11, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000In aumento
Capitolo 11085 (N.I.) 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04) Cat. 03
Contributi annui all'Istituto dei Sordomuti di Sassari per l'attuazione di interventi a favore delle scuole materne e dell'istruzione primaria e secondaria (art. 2 della presente legge)
1996 lire 500.000.000
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.000Capitolo 11085/01 (N.I.) 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04) Cat. 03
Contributi annui per la stipula di convenzioni tra l'Istituto dei Sordomuti di Sassari e: le Università della Sardegna per la produzione di materiale didattico specifico; gli E.R.S.U. per l'erogazione di servizi a favore degli studenti non udenti (art. 3 della presente legge)
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000Capitolo 11085/02 (N.I.) 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04) Cat. 03
Contributo annuo all'Istituto dei Sordomuti di Sassari per spese di gestione ordinaria (art. 6 della presente legge)
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000
1998 lire 200.000.000Capitolo 11085/03 (N.I.) 2.1.2.4.2.3.06.06 (05.04) Cat. 03
Finanziamento straordinario per gli anni 1996, 1997 e 1998 all'Istituto dei Sordomuti di Sassari per spese di adeguamento e ristrutturazione dei propri locali (art. 6, comma 2, della presente legge)
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000
1998 lire 200.000.0003. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per gli anni 1996/1998 ed ai capitoli corrispondenti, ad eccezione del capitolo 11085/03, dei bilanci per gli anni successivi.
4. Agli stessi oneri per gli anni seguenti al 1998 si provvede con legge di bilancio.