PROPOSTA DI LEGGE N. 30
presentata dai consiglieri regionali MASALA - USAI Edoardo - LIORI - CADONI il 19 novembre 1994
Istituzione Commissione speciale per l'ambiente
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ha dettato i principi fondamentali per la istituzione e la gestione delle aree naturali protette, allo scopo di promuovere, in modo coordinato, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, costituito dalle " formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esso, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale". Per le finalità della legge, sono state previsti numerosi adempimenti, il primo dei quali consiste nella classificazione delle aree naturali protette. Per quelle di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale, la classificazione è prevista ovviamente d'intesa con queste ultime.
Attraverso l'attività del Comitato per le aree protette e della Consulta tecnica viene integrata la classificazione delle aree protette, viene adottato il programma per le aree protette di rilievo internazionale e nazionale, viene approvato l'elenco ufficiale delle aree protette.
Poichè i programmi di detti organismi incidono su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene la Sardegna, occorre precisare che l'intesa che lo Stato deve raggiungere con il governo regionale in relazione alla tutela del patrimonio naturale di rilievo internazionale e nazionale non è sufficiente a garantire una effettiva tutela del patrimonio naturale dell'Isola, se manca per quest'ultima un intervento volto alla garanzia e alla promozione, in forma coordinata, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio stesso ( volto anche a prevenire eventuale contenzioso tra Stato e Regione).
Ai fini indicati, però, occorre una preventiva attività conoscitiva del territorio, non soltanto dal punto di vista fisico, geologico, geomorfologico e biologico, ma anche in relazione alla presenza dell'uomo, con tutte le sue estrinsecazioni, sociali, culturali, economiche.
Una attività conoscitiva dell'ambiente, inteso come patrimonio naturale, ma anche " habitat" dell'uomo, non può essere lasciata ad organismi di natura prettamente tecnica, ma impone, in aggiunta alla precedente, come supporto indispensabile, una responsabile partecipazione della rappresentanza politica del popolo.
Da qui nasce l'esigenza della istituzione di una commissione speciale in materia ambientale, che, provvedendo all'analisi territoriale delle aree da destinare a protezione e alla perimetrazione provvisoria delle stesse, col concorso attivo delle popolazioni interessate, individui gli obiettivi da conseguire e valuti gli effetti della istituzione delle aree protette.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
1. E' istituita la Commissione speciale in materia ambientale, con funzioni conoscitive, consultive e referenti.
2.- Essa è composta di numero di undici consiglieri, in rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari, i quali eleggono un Presidente, un Vice presidente e due Segretari.
3.- Per il suo funzionamento, si applicano le norme previste dal Regolamento per le commissioni permanenti.
Art. 2
1.- La Commissione, in sede conoscitiva, provvederà :
a)- alla individuazione dei demani e dei patrimoni forestali regionali, provinciali , comunali e di Enti pubblici;
b)- alla localizzazione dei beni archeologici, artistici e culturali;
c)- alla individuazione delle aree, urbane, costiere ed interne, lacustre e fluviali, colpite da degrado ambientale, da qualunque causa determinato;
d)- alla specificazione delle principali attività economiche svolte dalle popolazioni , con riferimento ad aree geografiche, provvedendo alla circoscrizione delle medesime ed individuando il Comune di attrazione dal punto di vista culturale ed economico.2.- A tali fini, le Amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni provinciali e comunali saranno tenute a fornire alla Commissione tutte le informazioni , anche documentali, che venissero richieste dalla medesima
Art. 3
1.- La Commissione, in sede consultiva , sentite le popolazioni interessate, provvederà alla redazione di un documento di indirizzo relativo :
a)-all'analisi territoriale delle aree da destinare a protezione e alla perimetrazione provvisoria;
b)- alla individuazione degli obiettivi da conseguire;
c)- alla valutazione degli effetti della istituzione di aree protette nel territorio.Art. 4
1.-Ai fini della istituzione di parchi naturali e di riserve naturali, La Commissione indicherà proposte in ordine ad un utilizzo regionale del territorio ed alle attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
2.- Predisporrà, altresì, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili nelle aree da destinare a protezione e nei parchi naturali.
Art. 5
1.- La Commissione dovrà riferire al Consiglio con relazione scritta entro tre anni dal suo insediamento.