PROPOSTA DI LEGGE N. 29/A

presentata dai consiglieri regionali  FOIS Paolo - SCANO - BALIA - DEIANA - DETTORI Bruno - SERRENTI - BALLERO - DETTORI Ivana - FANTOLA - GHIRRA - LA ROSA - PETRINI - ZUCCA l'11 novembre 1994

Legge quadro sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Come è noto, le competenze attuali della Regione in materia di istruzione universitaria sono incentrate sul principio, fissato dall'art. 5 dello Statuto, secondo cui le competenze stesse hanno natura integrativa rispetto a quelle dello Stato.

La citata norma stabilisce infatti che "la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione in materia di istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi".

Sulla base di questo principio, che ha trovato una specificazione nell'art. 33 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (il primo comma di detto articolo delega alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari) sono state emanate, a partire dal 1950, numerose leggi varie ed articolate che prevedono interventi della Regione a favore del sistema universitario sardo.

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti legislativi:

- L.R. 9.08.1950, n. 43, "Concessione di contributi per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità";
- L.R. 25.11.1964, n. 18, "Contributi alle Università e borse di studio a favore di assistenti universitari";
- L.R. 11.10.1971, n. 26, "Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo";
- L.R. 14.09.1987, n. 37, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- L.R. 14.09.1987, n. 38, "Contributo annuo alle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari per la integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento delle ricerche riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale";
- L.R. 22.01.1990, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990)";
- L.R. 30.04.1991, n. 13, "Legge finanziaria 1991";
- L.R. 24.12.1991, n. 39, "Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie";
- L.R. 28.04.1992, n. 6, "Legge finanziaria 1992";
- L.R. 1.10.1993, n. 50, "Legge finanziaria 1993";
- L.R. 8.07.1993, n. 30, "Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali";
- L.R. 29.01.1994, n. 2, "Legge finanziaria 1994".

Più di recente, allo strumento legislativo è venuto ad affiancarsi, nella disciplina dei rapporti tra Regione e Università, quello pattizio; a partire dagli anni '80, infatti, è mediante convenzione che, almeno per quanto riguarda la ricerca scientifica, i rapporti in questione sono, di preferenza, regolati.

Una valutazione complessiva dell'azione svolta dalla Regione in materia di istruzione universitaria nell'arco di circa 40 anni è senz'altro positiva sotto il profilo dell'entità dell'impegno finanziario, dell'attenzione costante verso un settore "strategico" per lo sviluppo dell'intera isola, dei soddisfacenti risultati fin qui raggiunti.

Ciò premesso, resta da vedere se la legislazione attualmente in vigore e le convenzioni finora concluse costituiscano una base giuridica adeguata per la soluzione dei complessi e delicati problemi che, nel momento presente, devono essere affrontati anche sul piano dell'istruzione universitaria.

A ben guardare, ben difficilmente a tale quesito potrebbe essere data una risposta affermativa. E' da tener presente, a questo riguardo, che la più recente legislazione statale in materia universitaria (a partire soprattutto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero per l'Università e per la Ricerca scientifica) da un lato ha riconosciuto una maggiore autonomia agli Atenei, specie per quanto attiene alla loro organizzazione interna ed agli obiettivi da perseguire, dall'altro ha segnato un preoccupante disimpegno dello Stato sotto il profilo finanziario, con una progressiva riduzione dei contributi ministeriali alle Università, invitate a reperire "sul mercato" o con un aumento delle tasse le risorse necessarie per un corretto svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.

Un siffatto orientamento legislativo, da condividere limitatamente ai suoi principi ispiratori (riconducibili, essenzialmente, all'intento di dare concreta attuazione all'articolo 33 della Carta costituzionale), ha per contro suscitato vive perplessità, specie da parte degli Atenei "decentrati", o comunque situati nelle regioni italiane meno sviluppate. In mancanza, infatti, di una legge sul riequilibrio del sistema universitario italiano, non è chi non veda come, in via di fatto, un'Università formalmente autonoma, ma priva delle necessarie risorse finanziarie, verrebbe a trovarsi in condizioni di svantaggio nei confronti di quegli Atenei che, potendo contare su consistenti interventi finanziari degli enti pubblici o privati operanti nel territorio, raggiungerebbero assai più agevolmente i propri obiettivi sul piano sia della didattica che della ricerca.

Stando così le cose, appare indispensabile ed urgente che la Regione, allo scopo di evitare che le Università della Sardegna vengano progressivamente confinate nella categoria degli Atenei di "serie B", adotti un provvedimento legislativo che, mentre da un lato faccia salvi i risultati acquisiti e l'esperienza maturata a livello regionale in materia di istruzione universitaria, d'altro lato sappia tener conto dei nuovi dati di fatto che con l'attuazione del principio dell'autonomia sono intimamente connessi.

Presentando, con la proposta di legge il cui testo è qui di seguito riportato, un provvedimento che risponde alle caratteristiche tipiche della legge-quadro, i suoi autori si propongono di dar vita a una normativa che, agevolando l'attuazione di una politica programmatoria da parte sia della Regione che delle Università, eviti di predeterminare, nel testo stesso della legge, le cifre da destinare a ciascuno dei possibili settori dell'intervento regionale. L'ammontare dello stanziamento - da stabilire con la legge finanziaria alla luce delle esigenze manifestate dalle due Università - deve essere invece globale, e quindi comprensivo dell'intera gamma di azioni, nel campo dell'istruzione universitaria, che la Regione riconosce meritevoli di sostegno. E' allo strumento pattizio che spetterà precisare le modalità di ripartizione della somma da erogare tra i vari settori di intervento.

A questo fine non si potrà evidentemente prescindere dagli obiettivi programmatici definiti dai competenti organi accademici, anche se gli obiettivi stessi dovranno essere resi compatibili, nel corso di una trattativa da condurre all'interno del Comitato di cui all'articolo 5, con le finalità che la Regione, nella sua autonomia, intenda per parte sua perseguire.

Quanto all'ammontare della somma di cui all'articolo 4 della proposta, occorrerà procedere sulla base degli stanziamenti disposti dalla Regione nel corso del precedente esercizio finanziario (con esclusione degli interventi di cui all'articolo 6). Quanto sopra rilevato a proposito del rischio di una progressiva emarginazione delle Università "decentrate" suggerisce peraltro l'opportunità di un consistente aumento delle somme stesse.

Il delicato ed indilazionabile problema di un potenziamento delle competenze regionali in materia di istruzione universitaria, oggi definita dal citato art. 5 dello Statuto speciale, dovrà essere posto al centro dei lavori di revisione dello Statuto stesso.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE

composta dai Consiglieri

ZUCCA, Presidente; FRAU, Vice Presidente; LADU, Segretario; LOMBARDO, Segretario; BALLERO; DEIANA; MACCIOTTA; MASALA; PIRASTU; SANNA Salvatore; SCANO; FOIS Paolo, primo firmatario e relatore pervenuta il 18 maggio 1995

L'Ottava Commissione permanente, nella seduta del 3 maggio 1995, ha esitato, all'unanimità dei presenti, la proposta di legge n. 29 "Legge-quadro sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna".

Scopo del provvedimento è quello di dar vita ad una normativa che agevoli l'attuazione di una politica programmatoria, e della Regione e delle Università, comprensiva d'una vasta gamma di azioni nel campo dell'istruzione universitaria riconosciute meritevoli di sostegno.

Lo strumento pattizio, nella fattispecie la convenzione, regolerà i rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna e preciserà le modalità di ripartizione delle somme da erogare per i vari settori d'intervento.

Nel corso dell'esame della proposta di legge, la Commissione ha audito gli Assessori della pubblica istruzione e della programmazione, nonché i Magnifici Rettori delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, delle cui osservazioni si è tenuto debito conto.

Rispetto al testo dei proponenti la Commissione, oltre ad alcune marginali modifiche, ha ritenuto opportuno aggiungere, all'articolo 2, i seguenti settori dell'attività universitaria in cui la Regione promuove e sostiene interventi:

1) agevolazione del regolare svolgimento dei corsi per diplomi universitari;
2) acquisizione di idonei mezzi per i corsi di diploma di specializzazione;
3) istituzione di nuove borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento;
4) erogazione di risorse integrative per la realizzazione delle attività previste dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
5) erogazione di finanziamenti specifici per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 89, 90, 91 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
6) realizzazione di un sistema di insegnamento a distanza, con particolare riferimento alle Province di Nuoro e Oristano.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna e dei principi sull'autonomia universitaria, la presente legge stabilisce i criteri ispiratori degli interventi della Regione nei confronti delle Università della Sardegna.

 

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi di autonomia universitaria, la presente legge stabilisce i criteri ispiratori degli interventi della Regione in favore delle Università della Sardegna.

Art. 2
Interventi della Regione

1. In conformità con gli obiettivi della programmazione regionale, la Regione promuove e sostiene interventi nei seguenti settori dell'istruzione universitaria:

a) didattica e diritto allo studio:

1) miglioramento degli standard edilizi e delle strutture didattiche;
2) potenziamento dell'attività didattica, anche mediante l'erogazione di contributi atti a contenere i costi di viaggi e di soggiorno di docenti e ricercatori non residenti in Sardegna;
3) l'attuazione del diritto allo studio, sulla base della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 e della Legge 2 dicembre 1991, n. 390;
4) organizzazione di corsi di perfezionamento per giovani laureati e di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo delle Università;
5) formazione di ricercatori sardi, anche mediante il finanziamento di borse di studio destinate a giovani laureati nati o residenti in Sardegna o figli di emigrati sardi;

b) ricerca scientifica:

1) sviluppo dell'attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo ai progetti coerenti con le priorità e gli indirizzi indicati dagli atti di programmazione regionale;
2) sviluppo degli scambi scientifici e culturali con università e centri di ricerca nazionali ed internazionali, allo scopo di favorire l'integrazione del sistema universitario sardo in più ampi contesti;
3) istituzione di consorzi ed elaborazione di progetti specifici tra università e imprese per la promozione di iniziative formative e per lo scambio di conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie.

c) altri interventi.

 

Art. 2
Interventi

1. La Regione, in conformità con la normative nazionale e comunitaria e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, promuove e sostiene interventi nei seguenti settori dell'attività universitaria:

a) didattica e diritto allo studio:

1) miglioramento degli standard edilizi, delle strutture e delle attrezzature didattiche;
2) potenziamento dell'attività didattica, anche mediante l'erogazione di contributi indirizzati a facilitare la partecipazione di docenti e ricercatori non appartenenti alle Università della Sardegna ad esperienze didattiche pre e post lauream presso le dette Università;
3) attuazione del diritto allo studio, in armonia con la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 e con la Legge 2 dicembre 1991, n. 390;
4) organizzazione di corsi di perfezionamento per giovani laureati e di corsi di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo delle Università della Sardegna;
5) formazione di ricercatori sardi, anche mediante il finanziamento di borse di studio destinate a giovani laureati nati o residenti in Sardegna o figli di emigrati sardi;
6) agevolazione del regolare svolgimento dei corsi per diplomi universitari;
7) acquisizione di idonei mezzi per i corsi di diploma di specializzazione;
8) istituzione di nuove borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento;
9) erogazione di risorse integrative per la realizzazione delle attività previste dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge 19 novembre 1990, n, 341;
10) erogazione di finanziamenti specifici per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 89, 90, 91 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
11) realizzazione di un sistema di insegnamento a distanza, con particolare riferimento alle Province di Nuoro e Oristano;

b) ricerca scientifica:

1) sviluppo dell'attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo ai progetti coerenti con le priorità e gli indirizzi indicati dagli atti di programmazione regionale;
2) sviluppo degli scambi scientifici e culturali con università e centri di ricerca nazionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli comunitari, allo scopo di favorire l'integrazione del sistema universitario sardo in più ampi contesti;
3) istituzione di consorzi ed elaborazione di progetti specifici tra università e imprese per la promozione e lo scambio di conoscenze nell'ambito delle nuove tecnologie.

Art. 3
Convenzione tra Regione e Università sarde

1. I rapporti tra la Regione e le Università di Cagliari e di Sassari saranno regolati da apposita convenzione quinquennale, eventualmente rinnovabile a scadenza.

 

Art. 3
Convenzione

1. I rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna sono regolati da apposita convenzione quinquennale, rinnovabile a scadenza.

Art. 4
Ripartizione dei fondi

1. Nell'ambito della convenzione di cui al precedente articolo 3, stipulata tra la Regione e le Università di Cagliari e di Sassari, un Comitato paritetico, la cui composizione viene indicata nel successivo articolo 5, provvederà annualmente, sulla base degli indirizzi programmatici delle due Università ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla Regione in materia, a ripartire tra le due Università le somme da erogare, indicando altresì i diversi settori di intervento.

2. Il programma annuale così predisposto verrà approvato dalla Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

3. L'importo complessivo della somma da erogare alle due Università verrà stabilito annualmente con legge di bilancio.

 

Art. 4
Ripartizione dei fondi

1. Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 3, un Comitato paritetico, composto così come indicato nel successivo articolo 5, propone annualmente, sulla base delle risorse stanziate con la legge finanziaria e degli indirizzi programmatici delle Università della Sardegna ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti in materia dalla Regione, un piano di ripartizione tra le dette Università delle somme da erogare, con indicazione dei diversi settori di intervento.

2. La Giunta Regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, il piano di ripartizione di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo e sullo stato d'attuazione della presente legge.

Art. 5
Comitato paritetico

1. Il Comitato paritetico di cui al precedente articolo 4 è così composto:

a) dall'Assessore della Pubblica Istruzione o un suo delegato;
b) dall'Assessore della Programmazione o un suo delegato;
c) dal Rettore dell'Università di Cagliari o un suo delegato;
d) dal Rettore dell'Università di Sassari o un suo delegato.

 

Art. 5
Comitato paritetico

1. Il Comitato paritetico di cui all'articolo 4 è composto:

a) dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
b) dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
c) dal Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari;
d) dal Rettore dell'Università degli Studi di Sassari.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6
Interventi esclusi dalla ripartizione dei fondi

1. La somma di cui al precedente articolo non è comprensiva:

a) dei contributi a favore dell'ERSU di Cagliari e di Sassari;
b) dei finanziamenti erogati dall'Assessorato al Lavoro per la formazione professionale;
c) degli stanziamenti in materia di assistenza sanitaria.

 

Art. 6
Interventi esclusi

1. Sono esclusi dalla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 i finanziamenti regionali a favore degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Cagliari e di Sassari, i finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale per il settore della formazione professionale nonché gli stanziamenti regionali in materia di assistenza sanitaria.

Art. 7
Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

Art. 7
Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.

Art. 8
Norme di rinvio

1. Una successiva legge disciplinerà i principi regolatori degli ulteriori interventi della Regione in materia di ricerca scientifica allo scopo di favorire la collaborazione tra le Università e gli altri enti o consorzi aventi competenza in materia.

 

Art. 8
Norme di rinvio

(soppresso)