PROPOSTA DI LEGGE N. 22/A
presentata dai consiglieri regionali MASALA - LOCCI -
USAI Edoardo - FRAU il 9 novembre 1994
Organizzazione dell'Amministrazione regionale
Revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
Nota: La discussione del progetto di legge, il cui testo è stato unificato con il Disegno di legge n. 101/A, è stata avviata dal Consiglio nella seduta n. 303 del 1 luglio 1998. La discussione sul testo unificato è stata quindi sospesa per consentirne il riesame da parte della Commissione Autonomia che ha poi predisposto un nuovo testo B.
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Premessa.- Con legge regionale 19 ottobre 1993 ( art. 4) veniva imposto alla Giunta regionale di presentare uno o più disegni di legge diretti, in armonia con i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 alla razionalizzazione dell'Organizzazione dell'amministrazione regionale, dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e degli enti pubblici strumentali.
E' quasi trascorso un anno dal termine del 31 dicembre 1993 stabilito dalla citata legge per gli adempimenti in questione, ma la Giunta ancora non vi ha provveduto.
L'adozione di un provvedimento legislativo che provveda alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa si rende necessaria ed improcrastinabile a causa dello stato di incertezza giuridica del personale, della confusione dei ruoli tra organi politici e di governo ed organi amministrativi. Con l'entrata in vigore della legge 421/92 l'adozione del provvedimento legislativo, se non bastassero le ragioni già indicate, è adempimento necessitato, posto che i principi stabiliti nell'art.2 della legge richiamata sono state dichiarate norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Parimenti norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica sono state dichiarate quelle relative alla disciplina legislativa della dirigenza.
Col presente atto, i proponenti intendono dare impulso alla non più ritardabile riforma della burocrazia regionale, cercando di adattare i principi contenuti nella legge nazionale alla particolarità delle esigenze dell'Amministrazione regionale.
1.- Struttura della proposta.- La proposta si divide in sette titoli, riguardanti, rispettivamente, i principi generali, l'Ordinamento, la contrattazione collettiva, il rapporto di lavoro, il controllo della spesa, la Giurisdizione e le disposizioni diverse, transitorie e finali.
2.- Principi generali.- Nel titolo I sono enunciati i principi fondamentali sui quali si impronta la riforma. Tra essi, oltre quelli recepiti dalla legge 421/92, sono stati mantenuti ed aggiornati quelli di particolare rilievo per la società sarda, in particolare quelli inerenti alla politica di sviluppo economico e sociale dell'Isola , nonché quelli volti a soddisfare l' esigenza di attuare un decentramento amministrativo mediante il coinvolgimento degli enti locali, lasciando alla Regione i compiti fondamentali di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, oltre che, evidentemente, della gestione delle risorse umane e finanziarie.
3.- Ordinamento.- Il titolo II contiene le norme riguardanti l'ordinamento regionale, sia dell'amministrazione diretta, che dell'Azienda forestale e degli Enti strumentali. A questo riguardo, si precisa che la struttura amministrativa deve rispondere alle stesse regole, evitando la creazione di sacche di privilegio o di posizioni di favore per i dipendenti di particolari settori.
Dopo la enunciazione di alcuni criteri volti a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, si delineano le norme relative alla carriera dirigenziale.
Come è noto, la normativa nazionale sulla dirigenza, a sensi del D.Lg. n.29/93, modificato dal D.Lg. n.470 del 3 febbraio 1993, deve trovare applicazione anche nelle regioni a statuto speciale. Tuttavia il recepimento di tali norme non impedisce che le stesse siano armonizzate con quelle già disciplinate con legge regionale. Si è quindi cercato di conciliare le diverse posizioni, mantenendo, per quanto possibile, la struttura nella sua articolazione già prevista dall'Ordinamento della Regione.
La disciplina della dirigenza consente la realizzazione del principio della separazione tra attività politica e di indirizzo politico-amministrativo riservato agli organi di governo e la gestione amministrativa vera e propria, affidata all'Organizzazione amministrativa. L'organo politico, liberato dalle incombenze del quotidiano burocratico, potrà con incisività maggiore che in passato assolvere ai propri compiti istituzionali, ivi compresa l'attività di controllo dei risultati dell'azione amministrativa.
Con la terza parte del titolo II si dettano le norme per la individuazione degli uffici e delle piante organiche, quelle relative agli accessi agli uffici, le modalità di svolgimento dei concorsi, la tutela delle categorie protette.
4.- Contrattazione collettiva.- Il rapporto di pubblico impiego viene "privatizzato", ferma restando la qualifica di pubblico dipendente dell'addetto. La normativa richiama quella statale enunciata nella legge 421/92, ma da essa si discosta totalmente per quanto concerne la individuazione del soggetto che per la parte pubblica proceda alla contrattazione. Infatti, anziché procedere alla istituzione di una Agenzia come rappresentante della parte pubblica, si è preferito lasciare tale compito alla diretta responsabilità dell'Assessore al Personale e della Giunta. Infatti, qualora la Regione volesse avvalersi della collaborazione dell'Agenzia, potrebbe farlo ugualmente, mediante gli opportuni accordi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Vengono contenuti i criteri e le modalità di determinazione del trattamento economico del personale, le principali vicende della vita del rapporto d'impiego, quali aspettative e permessi sindacali, incompatibilità, mansioni e, infine, la responsabilità dei pubblici dipendenti.
5.- Controllo.- Il titolo V è dedicato al controllo della spesa per il personale, alla cui attività è chiamata la particolare responsabilità dell'Assessore alle Finanze e della Giunta, ma anche quella del Consiglio regionale, Infatti non potrà essere superata la misura massima di spesa autorizzata con la legge finanziaria , senza una preventiva legge regionale di variazione al bilancio.
6.- Giurisdizione.- Vengono introdotte le norme di modifica di giurisdizione, conseguenti al mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro, divenuto privatistico.
7.- Varie.- Infine vengono dettate alcune norme, le più suscettibili di integrazione in sede di discussione, volte in prevalenza a garantire il passaggio dal precedente ordinamento.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente - LIPPI, Vice Presidente - MACCIOTTA, Segretario - BONESU - BUSONERA - FLORIS - LORENZONI - MANCHINU - MANUNZA - MARTEDDU - MASALA, relatore - PITTALIS - SCHIRRU, pervenuta il 25 giugno 1998
Il testo unificato della proposta di legge n. 22 e del disegno di legge n. 101 è stato approvato dalla Commissione a conclusione di un iter lungo e complesso, di cui è opportuno richiamare le tappe principali.
La prima fase della discussione, avviata nell'ottobre del 1995, ha condotto alla redazione di una prima bozza di testo unificato, che reca la data del 10 settembre 1996.
Il criterio-guida seguito nella redazione della bozza, ma anche nelle successive fasi dell'esame, è stato quello di assicurare il pieno recepimento dei principi di riforma del pubblico impiego introdotti dalla Legge n. 421 del 1992 e dettagliati con il decreto legislativo n. 29 del 1993. Pur essendo la Regione vincolata soltanto al recepimento dei principi desumibili dalla legge delega, e non anche delle singole norme recate dal decreto delegato, si è infatti ritenuto di doversi indirizzare verso la più ampia omogeneizzazione dell'ordinamento dell'amministrazione regionale con quello delle altre pubbliche amministrazioni, sia pure nel rispetto delle specificità della Regione, anche al fine di creare condizioni più favorevoli per il processo di riallocazione delle competenze statali, regionali e locali che caratterizza l'attuale stagione istituzionale.
L'attuazione dell'indirizzo di omogeneizzazione sopra richiamato ha comportato la necessità di una scrittura ex novo di ampie parti del provvedimento. Infatti, mentre la proposta di legge n. 22, pur ispirandosi programmaticamente ad un criterio di stretta aderenza al decreto legislativo n. 29, non entrava nei dettagli dello specifico quadro normativo della nostra amministrazione regionale, il disegno di legge n. 101 si discostava dal decreto legislativo n. 29 in numerosi aspetti, tra i quali si segnalano: la rigida predeterminazione per legge delle articolazioni organizzative anche non dirigenziali; l'insufficiente specificazione degli ambiti di autonomia gestionale dei dirigenti e dell'istituto del controllo di gestione; l'assenza di norme disciplinanti le situazioni di esubero ed i processi di mobilità del personale, sia all'interno dell'amministrazione regionale che verso altri enti; le ampie deroghe al principio del concorso pubblico; la mancata previsione di norme sul controllo dei costi contrattuali.
Alla prima bozza di testo unificato è stata data la massima diffusione, invitando in particolare le organizzazioni sindacali del personale regionale a far conoscere le loro osservazioni e proposte. Conclusa nel marzo 1997 la fase delle consultazioni, è stata predisposta una seconda bozza che teneva conto delle osservazioni pervenute, datata 28 luglio 1997. Su questa bozza si è svolta, dall'ottobre 1997 al febbraio 1998, la discussione e votazione dei singoli articoli; una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, si è proceduto il 10 giugno 1998 all'approvazione finale del testo che ora si sottopone all'Aula.
L'inusuale e certamente anche eccessiva lunghezza dell'iter sopra descritto è derivata da un lato dall'obbiettiva complessità della materia, dai limiti sopra richiamati delle proposte di partenza, dalla necessità di intervenire su un assetto normativo ed organizzativo del personale regionale caratterizzato storicamente da cumuli di ritardi ed inadempienze (basti ricordare che ad oggi non è stata ancora compiutamente applicata la precedente "grande riforma" dell'amministrazione, quella della legge regionale n. 51 del 1975, e pertanto sopravvivono ancora in taluni rami dell'amministrazione articolazioni organizzative mutuate negli anni '50 dal modello ministeriale, o che non è stato ancora costituito l'organico della dirigenza, istituita con la legge regionale n. 6 del 1986). Ha pesato sui tempi dell'esame anche il carico particolarmente oneroso di competenze che ricadono sulla Prima Commissione e l'obiettiva insufficienza, a fronte di tale carico, del supporto di cui la Commissione può disporre. Vanno ricordate ancora le numerose pause cui la Commissione è stata costretta nei periodi di crisi di Giunta. Infine va tenuto presente che la normativa nazionale di riferimento ha subito in questi anni numerose e talvolta tumultuose modifiche, costringendo la Commissione a ritornare su punti che erano stati già definiti.
A questo proposito va tenuto presente che il testo sottoposto all'Aula tiene conto, oltre che della Legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche dei nuovi principi in materia di pubblico impiego introdotti con le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (più note come leggi Bassanini uno e due) ed anche delle rilevanti novità in materia di contrattazione e di rappresentanza sindacale recate dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.
Non sono invece considerate nel testo, perché intervenute dopo l'approvazione degli articoli, le modifiche al decreto legislativo n. 29 introdotte, in attuazione della "Bassanini uno", dai decreti legislativi 6 marzo 1998, n. 59 e 31 marzo 1998, n. 80; non è altresì considerata la modifica apportata alla "Bassanini uno", in materia di consultazione delle organizzazioni sindacali, dalla "Bassanini tre" appena approvata dal Parlamento.
La Commissione ha infatti preferito non rinviare ulteriormente la presentazione del testo all'Aula, riservandosi di proporre sotto forma di emendamenti le modifiche indispensabili al fine di tener conto anche dei più recenti mutamenti della disciplina statale.
Di seguito si illustrano gli aspetti di maggiore rilievo del testo unificato.
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione della legge, definito dall'articolo 1, è ulteriormente precisato nell'articolo 69, nel quale sono stati aggiunti, rispetto all'elenco contenuto del DL 101, i consorzi per la frutticoltura.
Controllo di gestione
Il controllo di gestione è oggetto di una dettagliata disciplina, contenuta negli articoli 11 e 12, ove si prevede la costituzione di un apposito ufficio dotato della necessaria autonomia e qualificazione tecnica.
Strutture organizzative e nomina dei responsabili
Si è optato per una decisa semplificazione e delegificazione della materia, prevedendo (articoli 13 e 14) che soltanto le direzioni generali siano istituite per legge, mentre l'istituzione dei servizi è lasciata alla responsabilità della Giunta. Si è scelto inoltre di non predeterminare in legge le ulteriori articolazioni dei servizi, lasciando che su ciò decida il singolo Assessore, su proposta del direttore generale, con il solo limite della disponibilità di risorse per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità.
Parallelamente si è deciso (articolo 29) di lasciare in capo alla Giunta soltanto la nomina dei direttori generali e degli ispettori, mentre la scelta dei direttori di servizio è attribuita alla responsabilità dei singoli Assessori, sentiti i direttori generali.
Sono state inserite norme (comma 8 dell'articolo 29 e articolo 31) volte ad impedire la vacanza sine die degli incarichi di direzione, di cui è stata confermata l'ordinaria durata quinquennale, prevedendo peraltro (comma 10 dell'articolo 29) la revocabilità dei soli direttori generali nei tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.
Per le sole direzioni generali è stata infine prevista una limitata possibilità di affidamento a dirigenti esterni (articolo 30).
Dotazioni organiche e processi di mobilità
E' stata inserita in legge (articoli 15 e 41) la procedura per la periodica determinazione e verifica delle dotazioni organiche a livello di singola direzione generale, e sono stati regolati (articoli 38, 39 e 40) i processi di mobilità interna ed esterna all'Amministrazione regionale ed agli enti strumentali, lasciando in questa materia ampio spazio alla contrattazione sindacale e prevedendo come prioritario il ricorso agli accordi di mobilità.
Accesso agli impieghi
Sia per la qualifica dirigenziale (articolo 33) che per le altre qualifiche (articolo 56) è stata prevista la riserva del 40% dei posti messi a concorso pubblico a favore del personale interno di qualifica immediatamente inferiore, che sia comunque in possesso del titolo di studio richiesto per il concorso. Sono stati invece esclusi i concorsi interni, che erano previsti nel DL 101.
Mansioni
E' stata prevista, circondandola peraltro delle opportune cautele, la possibilità che il dipendente sia adibito temporaneamente, oltre che a mansioni superiori, anche a mansioni inferiori a quelle della sua qualifica (articoli 36 e 37); tale eventualità, non prevista nel DL 101 e oggi non più presente nel decreto legislativo n. 29 del 1993, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998, è tuttavia richiamata nell'articolo 2 comma 1 lettera v) della Legge n. 421 del 1992.
Valutazione dei dipendenti
E' stata mantenuta la previsione che i dipendenti siano soggetti a valutazione annuale, rinviando peraltro alla contrattazione la definizione delle relative modalità (articolo 43).
Incompatibilità
E' stata stabilita una rigorosa disciplina delle incompatibilità tra il rapporto d'impiego a tempo pieno ed altre attività, escludendo invece dalle incompatibilità i dipendenti a tempo parziale, salvo che per i casi di conflitto di interessi o interferenza con i compiti istituzionali (articoli 44 e 45).
Attività di particolare responsabilità o qualificazione
E' stata prevista una specifica disciplina contrattuale (articolo 58 comma 3) per i dipendenti che svolgono attività di particolare responsabilità o qualificazione, ivi compresi i componenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Inoltre (articolo 46) è stata introdotta una disciplina innovativa per quanto riguarda i compiti, le responsabilità e le specifiche indennità dei professionisti dipendenti dall'Amministrazione e dagli enti regionali.
Contrattazione
In applicazione del principio secondo cui la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni deve essere affidata ad autonomi organismi tecnici (articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 421 del 1992), la Commissione aveva deciso in una prima fase di affidare tale funzione all'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), scartando l'ipotesi della costituzione di un'agenzia tecnica regionale che era contenuta nel DL 101.
Essendo successivamente intervenuta una nuova formulazione dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che non prevede più la possibilità, per le Regioni a statuto speciale, di affidare direttamente all'ARAN la loro rappresentanza negoziale, ma soltanto di avvalersi dell'assistenza della medesima, la Commissione ha optato per l'affidamento della rappresentanza negoziale ad un apposito comitato tecnico di elevata qualificazione ed indipendenza, che deve comunque avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia nazionale (articolo 59).
Prima applicazione della legge
E' stata prestata una particolare attenzione nel definire norme di prima attuazione che consentano il passaggio più rapido possibile al nuovo ordinamento del personale e dell'organizzazione amministrativa della Regione.
A tal fine si è reso necessario introdurre una disciplina di carattere eccezionale per quanto riguarda la prima costituzione della dirigenza nell'Amministrazione regionale (articolo 77). La Commissione ha ritenuto infatti necessario incrementare significativamente la dotazione organica della dirigenza, portandola dalle attuali 100 a 220 unità, in considerazione delle crescenti esigenze di funzioni qualificate in un'Amministrazione che sempre più dovrà convertirsi da funzioni gestionali a funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Contemporaneamente la Commissione si è trovata a dover fronteggiare la attuale completa mancanza di personale regolarmente inquadrato nella qualifica dirigenziale, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dei precedenti concorsi.
Si è perciò deciso di procedere alla costituzione di un primo contingente della dirigenza mediante una procedura di accertamento del possesso di un insieme di requisiti di anzianità e di servizio, limitando peraltro le dimensioni di tale contingente al numero strettamente necessario alla copertura delle funzioni di direzione delle attuali strutture dell'Amministrazione. Contestualmente si è previsto lo svolgimento sia di un concorso per titoli ed esami, riservato a personale già inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, sia di un ordinario concorso pubblico, cui deve essere riservato il 25% dei posti in organico. In questo modo si ritiene di poter rispondere contemporaneamente, e nei tempi stretti che sono imposti dalla necessità di mettere a regime la riforma, alle diverse esigenze, da un lato, del riconoscimento delle funzioni svolte e delle professionalità acquisite dal personale che in questi anni ha di fatto svolto le mansioni dirigenziali senza poter ottenere la corrispondente qualifica e, d'altro lato, dell'apertura a competenze esterne all'Amministrazione.
Per quanto riguarda il personale di qualifica non dirigenziale, la Commissione ha avuto ben presente la necessità di innovare gli attuali inquadramenti, che necessitano non soltanto di un accorpamento e flessibilizzazione dei livelli e profili professionali, ma anche di una delicata opera di riequilibrio, volta a dare riconoscimento alle varie professionalità ed esperienze lavorative rimaste sacrificate nelle alterne e spesso non lineari vicende applicative dei procedimenti di mobilità verticale che caratterizzano l'attuale ordinamento professionale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che questa problematica debba essere essenzialmente affrontata a livello contrattuale e si è pertanto limitata (articolo 76) a definire i principi che dovranno ispirare il nuovo ordinamento professionale.
Considerato infine che la complessità delle questioni in campo potrà portare ad un allungamento dei tempi necessari per la stipula del nuovo contratto, che quello vigente è scaduto il 31 dicembre 1996 e che vi è l'esigenza di uniformare le scadenze contrattuali a quelle degli altri comparti del pubblico impiego, la Commissione ha introdotto (articolo 78) una proroga ex lege del contratto vigente, prevedendo altresì un limitato adeguamento retributivo, che comunque potrà essere rivisto nelle sede propria, che è necessariamente quella contrattuale.
Nota: Il testo della commissione è identico a quello del Disegno di legge 101/A
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |||||||||||||
TITOLO: Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione. | ||||||||||||||
TITOLO I Art.1 1. La presente legge disciplina l'ordinamento amministrativo regionale, dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e degli enti pubblici strumentali , i relativi rapporti di lavoro e d'impiego, al fine di:
2. Costituiscono ulteriori criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa regionale:
3. L'Amministrazione regionale adegua l'organizzazione delle proprie strutture in armonia con le esigenze di sviluppo economico e sociale dell'Isola. |
TITOLO I Art. 1 1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici e i rapporti di lavoro del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di seguito denominata "Amministrazione". 2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge tutti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica, di seguito denominati "enti". | |||||||||||||
Art.2 1. In applicazione dell'art. 5 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto Speciale per la Sardegna, la Regione, mantenendo prevalentemente compiti di indirizzo, coordinamento e di controllo, attua il decentramento amministrativo dei propri servizi, anche mediante il potenziamento delle autonomie locali. |
Art. 2 1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative e regolamentari ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, di seguito denominati "dipendenti", è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. La Legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica a prescindere dal numero dei dipendenti. 3. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'articolo 35, comma 2. 4. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel Titolo VI. 5. I contratti collettivi di lavoro e gli atti di organizzazione di carattere generale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e non possono acquistare efficacia prima della loro pubblicazione. | |||||||||||||
Art.3 1. Gli obiettivi ed i programmi di attuazione della gestione amministrativa vengono definiti dagli organi di direzione politica, i quali verificano la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite. 2. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, spetta ai dirigenti, i quali vi provvedono mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. 3. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. |
Art. 3 1. Sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:
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Art.4 1. La Giunta regionale assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, essa opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. 2. Gli atti relativi ai rapporti individuali di lavoro del personale sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei Conti. 3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità gli atti amministrativi adottati nelle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) nn. da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. |
Art. 4 1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse. 2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro. | |||||||||||||
Art.5 1. L'Amministrazione regionale è organizzata secondo i seguenti criteri:
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Art. 5 1. L'Amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:
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Art.6 1. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la definizione delle piante organiche, sono disposte con legge. 2. Con legge verranno autorizzati eventuali maggiori oneri finanziari, in sede di rinnovo dei contratti di lavoro. |
Art. 6 1. La partecipazione delle rappresentanze sindacali è definita dai contratti collettivi. Relativamente alle materie riservate alla legge, la partecipazione è regolata dalla legge stessa. 2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. 3. Le informano altresì, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:
4. Nei casi di cui alle lettere a), d) e g) del comma 3 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'Amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 3, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità del dirigente nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini i dirigenti assumono le proprie autonome determinazioni. | |||||||||||||
Art.7 1. La Regione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. La Regione individua criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare. 3. La Regione cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali. 4. L'Amministrazione non può erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese. 5. L'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, soltanto se non siano disponibili figure professionali equivalenti. In tal caso, dovrà essere preventivamente determinata la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione. |
Art. 7 1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:
2. La mobilità del personale è componente essenziale della gestione delle risorse umane nell'Amministrazione e negli enti. 3. L'Amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità. 4. Per esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale con la specifica competenza professionale, l'Amministrazione può conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione. | |||||||||||||
Art. 8 1. Il procedimento di selezione per l'accesso e per la progressione del personale viene definito nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:
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Art. 8 1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:
2. L'Amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità | |||||||||||||
Art.9 1. L'Amministrazione adotta tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti e nelle aziende pubbliche è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. |
Art. 9 1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, definiscono gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali obiettivi e programmi. 2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta regionale. 3. Ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. | |||||||||||||
Art. 10 1. L'Assessorato competente in materia di personale informa le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dalla presente legge, le incontra per l'esame delle predette misure, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni. |
Art. 10 1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:
2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi. 3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale. 4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati. 5. Il Presidente, gli Assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie. | |||||||||||||
TITOLO II Capo I Art.11 1. La Giunta regionale istituisce in ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, nell'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e negli Enti strumentali l'Ufficio di relazioni con il pubblico. 2. Gli Uffici di relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al Capo III della legge n. 241 del
1990; 3. Agli Uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche , personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito presso la Presidenza della Giunta, attuerà iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese quelle inerenti le iniziative individuate nell'ambito degli altri rami amministrativi. 5. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico presso la Presidenza della Giunta regionale provvederà al coordinamento delle attività degli Uffici delle relazioni con il pubblico presso gli assessorati, presso l'Azienda autonoma delle foreste demaniali e presso gli enti pubblici strumentali. |
Art. 11 1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:
2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica. 3. L'ufficio:
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Capo II Sezione I Art. 12 1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'Amministrazione regionale, all'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e agli Enti strumentali, aziende ed enti del servizio sanitario, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. |
Art. 12 1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente. 2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, l'Assessore acquisisce su di essa il parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari è individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente. 3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:
4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina. 5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'Amministrazione è regolato da contratto quadriennale di diritto privato non immediatamente rinnovabile ed ha carattere pieno ed esclusivo. | |||||||||||||
Art. 13 1. L'Assessore esercita le funzioni di cui all'art.3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei coordinatori generali:
2. Il Comitato per l'organizzazione ed il personale, istituito con legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, svolge compiti consultivi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 3. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 25, gli atti di competenza del coordinatore generale non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Assessore, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. |
TITOLO II Art. 13 1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali e servizi. 2. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'Amministrazione e sono sovraordinate ai servizi. 3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo. 4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative ad uno o più livelli, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento. 5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:
6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti. 7. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente. | |||||||||||||
Art. 14 1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti dall'Assessore, spettano ai dirigenti, nell'ambito delle
rispettive competenze, le responsabilità e i poteri di cui all'art.
3, comma 2. |
Art. 14 1. All'istituzione, modificazione o soppressione delle direzioni generali si provvede con legge. 2. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, di concerto con il componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui il servizio fa capo. 3. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 13 e di eventuali direttive generali emanate dalla Giunta regionale. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità. 4. I decreti istitutivi dei servizi e delle loro articolazioni organizzative ne specificano la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale. | |||||||||||||
Art.15 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. |
Art. 15 1. Con la stessa procedura prevista per i servizi dal comma 2 dell'articolo 14 sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di staff, di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 22, e ne sono definite contestualmente le competenze. Con la medesima procedura è determinato il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 28. | |||||||||||||
Art.16 1. Sono individuati tre livelli di coordinamento:
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Art. 16 1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione sono definite, con periodicità non superiore al triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative. 2. La rilevazione dei carichi di lavoro è effettuata con riferimento alla media delle quantità di atti o di operazioni prodotti in ciascuno degli anni presi in considerazione, ai tempi standard di esecuzione delle attività e al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. 3. Con la procedura di cui al comma 1 è definita la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi dell'articolo 15. Con lo stesso provvedimento la dotazione può essere ripartita in un'area dirigenziale amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche. 4. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le procedure dei commi 1 e 3 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. | |||||||||||||
Art. 17 1. Nell'ambito della Presidenza della Giunta e di ogni Assessorato il coordinatore generale cura il collegamento fra l'indirizzo politico amministrativo impartito dagli organi di governo ed i servizi, rispondendo personalmente, qualora non abbia adottato le necessarie iniziative. A tal fine:
2. Promuove, avvalendosi del Consiglio dei servizi, tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi e verifica i risultati conseguiti. 3. Il Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi, cura il collegamento tra i dipartimenti di cui all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché i collegamenti con i diversi servizi dell'Amministrazione regionale. |
Art. 17 1. Gli enti procedono con cadenza almeno triennale e comunque quando vi proceda l'Amministrazione alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente Titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa. 2. Gli atti adottati dagli enti ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. 3. Qualora un ente non proceda contestualmente all'Amministrazione, entro i termini stabiliti dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 40, alla revisione delle proprie strutture organizzative e dotazioni organiche e all'attuazione dei conseguenti processi di mobilità, l'Assessore competente in materia di personale, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario che procede in luogo degli organi dell'ente, salvo il potere della Giunta regionale di adottare ulteriori provvedimenti in sede di vigilanza sugli organi. | |||||||||||||
Art.18 1.Le funzioni di coordinatore generale della struttura amministrativa regionale, dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e degli Enti pubblici strumentali sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta o dell'Assessore competente per l'Amministrazione regionale, dei consigli di Amministrazione per gli enti strumentali. 2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale, con la qualifica di dirigente e con anzianità giuridica di almeno tre anni nella qualifica stessa. 3. Le funzioni di coordinatore generale possono essere conferite a persona estranea all'Amministrazione regionale, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 2, n. 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 e con esperienza acquisita per almeno un triennio in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni, organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e private. 4. Ai coordinatori generali di cui al comma 3 compete il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale, con venti anni di servizio, oltre l'indennità di coordinamento generale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli Enti pubblici strumentali della Regione, mantenendo la medesima posizione previdenziale e assistenziale sussistente al momento del conferimento dell'incarico. 5. L'incarico di coordinatore generale dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione può essere conferita a dirigenti appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al comma 1. 6. L'incarico di coordinatore generale ha durata non superiore a tre anni; può essere revocato con provvedimento motivato, con la medesima procedura prevista per la nomina. Alla scadenza, la procedura di nomina deve essere ripetuta. 7. La carica di coordinatore generale è incompatibile con altri incarichi, comunque conferiti. |
Art. 18 1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, nonché i provvedimenti di competenza dei componenti della Giunta regionale incidenti nelle medesime materie, sono rispettivamente proposti alla Giunta o adottati previa intesa con l'Assessore competente in materia di personale. | |||||||||||||
Art.19 1. Le funzioni di coordinatore generale, in caso di sua assenza, impedimento o aspettativa non superiore a novanta giorni, vengono espletate, con il medesimo trattamento economico in godimento, dal coordinatore di servizio con maggiore anzianità di incarico e, in caso di pari anzianità di incarico dei coordinatori di servizio, da quello con maggiore anzianità di servizio. 2. In caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sei mesi, le funzioni di coordinatore generale vengono affidate, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, ad un coordinatore di servizio. Per gli Enti pubblici strumentali, l'incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per la durata della supplenza al coordinatore di servizio incaricato delle funzioni di coordinatore generale spetta l'indennità prevista per i coordinatori generali in luogo di quella prevista per i coordinatori di servizio. 3. Per le assenze, impedimenti e aspettative superiori ai sei mesi, si procede, con le modalità previste dall'art.18, alla nomina di un reggente per tutta la durata dell'assenza del coordinatore generale. La reggenza cessa comunque, con la scadenza dell'incarico conferito al coordinatore generale. |
Art. 19 1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1995, n. 27, e i corrispondenti organi degli enti. 2. Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
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Art. 20 1. L'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo di amministrazione, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina con decreto un coordinatore per ogni servizio tra gli impiegati della carriera dirigenziale, con almeno due anni di anzianità giuridica nella qualifica. 2. La nomina ha durata non superiore a tre anni; può essere revocato con provvedimento motivato. Alla scadenza la procedura di nomina deve essere ripetuta. 3. In caso di assenza, impedimento o aspettativa del coordinatore di servizio non superiori a novanta giorni, le funzioni di coordinatore vengono espletate dal coordinatore di settore, secondo i criteri di cui all'articolo 19, comma 1. Per le assenze superiori a novanta giorni, agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19, provvedono rispettivamente il coordinatore generale e l'Assessore competente. |
Art. 20 1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:
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Art. 21 1. Con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, vengono nominati i coordinatori di settore tra gli impiegati della carriera dirigenziale, con almeno un anno di anzianità giuridica nella qualifica o appartenenti alla VIII qualifica funzionale, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica. 2. Nei confronti dei coordinatori di settore trovano applicazione le norme di cui all'articolo 20, commi 2 e 3. |
Art. 21 1. Nell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'Amministrazione. Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'Amministrazione, presso l'Azienda delle foreste demaniali e presso gli enti." | |||||||||||||
Art. 22 1. I coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti. 2. Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione. 3. Adottano gli atti non discrezionali e di esecuzione dei programmi e delle deliberazioni della Giunta, firmano gli atti di impegno e liquidazione di spesa che non comportino alcuna valutazione discrezionale. 4. Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti. |
TITOLO III Art. 22 1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica. 2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici. 3. Ai dirigenti competono funzioni:
4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal Presidente e dagli Assessori. 5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale. 6. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Presidente della Giunta o degli Assessori se non per particolari motivi di rilevante interesse pubblico ed urgenza, che devono essere indicati nel provvedimento di avocazione, unitamente alle eventuali dichiarazioni od osservazioni del dirigente responsabile. 7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni" e sono definitivi. 8. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione e sono contestualmente comunicate, con le modalità stabilite nello stesso decreto, per quanto di competenza, al Presidente della Giunta e agli Assessori, i quali hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento. 9. Fermo quanto previsto nell'articolo 4, gli atti in materia di personale che la presente legge non attribuisce alla competenza della Giunta o dell'Assessore sono adottati dai dirigenti secondo le rispettive competenze. | |||||||||||||
Art. 23 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. 2. La graduazione delle funzioni e della responsabilità ai fini del trattamento economico è definita con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, secondo i criteri e i limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente della Giunta, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. |
Art. 23 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:
3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa. 4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'articolo 11, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. L'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione, accertati secondo le disposizioni dei precedenti commi, comportano l'affidamento di una funzione dirigenziale di valore economico inferiore, o il collocamento a disposizione del dirigente per un periodo massimo di un anno, con l'esonero dalle funzioni attribuitegli e la conseguente perdita della relativa indennità, ovvero, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, il licenziamento. 6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali. | |||||||||||||
Art. 24 1. Fino all'applicazione della norma di cui all'art.23, i dirigenti incaricati di funzioni di coordinamento mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento ed il trattamento accessorio che segue:
2. L'indennità non è cumulabile con altri assegni accessori, comunque denominati; si sospende e si riduce, in caso di sospensione o riduzione del trattamento economico fondamentale. |
Art. 24 1. Il dirigente:
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Art. 25 1. I coordinatori sono responsabili del risultato dell'attività degli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi affidate. All'inizio di ogni anno i coordinatori di servizio presentano al coordinatore generale, e questi all'Assessore competente o al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. 2. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previe controdeduzioni degli interessati, la revoca dell'incarico di coordinatore. 3. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa - contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 4. Il coordinatore, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale eventualmente in servizio nel settore e nel servizio. |
Art. 25 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'articolo 24:
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Sezione II Art.26 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione. 2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami. 3. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea, provenienti dall'excarriera direttiva, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. 4. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 3, il limite di età è elevato a 45 anni. Il corso ha durata biennale ed è seguito, previo superamento di un esame intermedio, da un biennio di formazione e di applicazione presso aziende pubbliche o private ovvero presso la stessa amministrazione di destinazione. 5. A favore dei partecipanti al corso, con esclusione di quelli indicati nel comma 3, viene corrisposta una borsa di studio. 6. La nomina a dirigente è attribuita previo superamento di esame finale. |
Art. 26 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'articolo 24:
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Art. 27 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, sul complesso dei posti di dirigente disponibili:
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Art. 27 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di studio, di ricerca e di consulenza svolge all'interno della struttura cui è assegnato o alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta o di un Assessore, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la composizione e le funzioni degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, compiti di:
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Capo III Art.28 1. L'Amministrazione regionale individua i propri uffici e, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 39, definisce le relative piante organiche in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1. Cura la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale. |
Art. 28 1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria. 2. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti. 3. Nello svolgimento delle attività ispettive egli ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta. 4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari. 5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 6. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al Presidente della Giunta. | |||||||||||||
Art.29 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Amministrazioni procedono:
2. Le proposte sono trasmesse alla Presidenza della Giunta Regionale entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inerzia delle Amministrazioni, il Presidente della Giunta, previa diffida, provvede direttamente agli adempimenti di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale sottopone all'esame del Consiglio regionale apposito disegno di legge per l'approvazione delle proposte, da presentare entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Non sono consentite assunzioni di personale, finché non siano approvate le proposte di cui al comma 1. |
Art. 29 1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori. 2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere. 3. Alla direzione generale dell'area legale è preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. 4. Le funzioni di direzione di servizio nonché quelle di studio, ricerca e consulenza sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione. 5. Nell'Azienda foreste demaniali, le funzioni dirigenziali sono conferite su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima. 6. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. 7. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio. 8. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento. 9. Con le medesime procedure previste per il conferimento, è sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa funzione dirigenziale con provvedimento motivato che non presupponga o implichi un giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel cui caso si applica l'articolo 23. Al dirigente trasferito, ai sensi del presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza della precedente attribuzione di funzioni. 10. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale. | |||||||||||||
Art. 30 1. L'assunzione agli impieghi avviene:
Le richieste di avviamento devono essere distribuite tra le varie circoscrizioni del lavoro della Sardegna in proporzione alla popolazione delle singole circoscrizioni. 2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il personale a tempo parziale. Restano ferme le disposizioni per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. |
Art. 30 1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali. 2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non può essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto delle specifiche capacità professionali possedute dal nominando. 3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 23. 4. Agli esterni si applica altresì il comma 10 dell'articolo 29, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto. | |||||||||||||
Art. 31 1. L'Amministrazione regionale recluta il personale di cui necessita, ivi compreso quello per l'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e degli Enti strumentali, mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte presso l'Assessorato competente in materia di personale. 2. Per le funzioni per le quali è richiesta specifica competenza professionale, il Presidente della Giunta può autorizzare l'Azienda autonoma delle Foreste demaniali e gli Enti strumentali a svolgere direttamente i concorsi. |
Art. 31 1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale. 2. In caso di temporanea assenza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio. 3. In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio. 4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età. | |||||||||||||
Art. 32 1. Le Amministrazioni regionali comunicano all'Assessorato competente in materia di personale il contingente di posti, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici. 2. A cura dell'Assessorato competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. 3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta regionale. Le relative graduatorie restano valide fino al loro esaurimento. 4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico-attitudinali. 5. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale il candidato utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine nella graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta. Col medesimo decreto si provvede all'assunzione. |
Art. 32 1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale. 2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, salvo il caso previsto dall'articolo 29 comma 9, ed è determinato dal contratto collettivo, nell'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 63. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'articolo 22 comma 3 non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole. 3. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione e per gli enti, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale. | |||||||||||||
Art. 33 1. Per gli uffici aventi sede compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art.34, per l'accesso alle varie professionalità, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini. 2. Ove il numero dei candidati lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali. |
Art. 33 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione. 2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:
3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso. 4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso e non si applica il limite di età. 5. Il corso ha durata da 18 mesi a due anni, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso. 6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è mantenuto il trattamento economico in atto, escluso quello accessorio. 7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione. 8. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono stabiliti:
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Art. 34 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta , su conforme deliberazione della Giunta, sono disciplinati:
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. |
Art. 34 1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente Titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 13 comma 5 ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa. 2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 29. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso articolo 29. 3. Negli enti non si applica il comma 10 dell'articolo 29. 4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 8 dell'articolo 29 e l'articolo 30, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 30. | |||||||||||||
Art. 35 1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 2. L'Assessore al personale promuove e propone alla Commissione regionale per l'impiego programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime, realizzati dai servizi di cui all'art.17 della legge 5 febbraio 1992, n.104. |
TITOLO IV CAPO I Art. 35 1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. 2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori. | |||||||||||||
Art. 36 1. Col decreto di cui all'art. 34 sono definite le qualifiche e modalità di accesso all'impiego di giovani dai 18 ai 29 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. 2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione e di aggiornamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica nella misura stabilita dai contratti collettivi. |
Art. 36 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore. | |||||||||||||
TITOLO III Art.37 1. La contrattazione collettiva è regionale. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge. 2. I contratti collettivi regionali sono stipulati per settori omogenei o affini. Quelli relativi alla dirigenza costituiscono unico comparto per l'Amministrazione regionale, per l'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e per gli Enti strumentali. 3. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specificate materie. 4. I contratti collettivi sono stipulati dall'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per la parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali per la parte sindacale. |
Art. 37 1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni immediatamente superiori a quelle della sua qualifica:
2. Non può essere sostituito con le modalità del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni. 3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1 il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante. 5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'articolo 36. 6. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 71, comma 5. 7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali. | |||||||||||||
Art. 38 1. I contratti collettivi per il personale dirigenziale sono stipulati dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per la parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto, assicurando un adeguato riconoscimento alle specifiche tipologie professionali. |
Art. 38 1. La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica, salvo diverse disposizioni recate da leggi speciali, anche nel caso di passaggio di dipendenti degli enti ed aziende regionali ad altre aziende e società pubbliche o private per effetto di leggi, regolamenti o convenzioni che attribuiscono ad esse funzioni già esercitate dagli enti ed aziende regionali. | |||||||||||||
Art. 39 1. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. |
Art. 39 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 7, l'Amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo. 2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:
3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente. 4. Una volta compiute da parte dell'Amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'Amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio. 5. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione volontaria ai processi di mobilità. 6. L'Amministrazione e gli enti adottano i provvedimenti di trasferimento del personale in esubero da essi dipendente, favorendo in ogni caso la mobilità volontaria, secondo l'ordine che segue:
7. I dipendenti che non ottemperino al trasferimento d'ufficio, ovvero che risultino ancora in esubero dopo la conclusione del processo di mobilità sono collocati in disponibilità, per la cui disciplina si applicano le norme concernenti il personale delle pubbliche amministrazioni indicate nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993. | |||||||||||||
Art. 40 1. La contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione. |
Art. 40 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta medesima entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione dei processi di mobilità, che comprendono:
2. Le parti del provvedimento indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 sono concordate con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'articolo 60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al comma 1. Le medesime parti del provvedimento possono essere modificate dai contratti collettivi regionali. | |||||||||||||
Art. 41 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 2. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttività individuale ed a quella collettiva, ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate, oppure obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione obiettiva nell'ambito dei quali i dirigenti valutano l'apporto partecipativo di ciascun dipendente. 3. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. |
Art. 41 1. Nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche prevista dall'articolo 16, possono essere adottati provvedimenti di gestione provvisoria della dotazione organica delle direzioni generali, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, per far fronte:
2. I provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche sono adottati dall'Assessore competente in materia di personale. 3. Per l'individuazione del personale che deve essere trasferito in attuazione dei provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche si utilizzano, per quanto possibile, i medesimi criteri e priorità che si applicano per la mobilità interna ed esterna. 4. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. | |||||||||||||
Art.42 1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva, con specifica indicazione di quello relativo all'Amministrazione regionale, all'Azienda autonoma delle foreste demaniali della Regione e degli enti strumentali. 2. L'onere da porre a carico del bilancio regionale è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. 3. La Giunta regionale adotta le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale e ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi adottati. 4. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità del contratto, prevedendo la possibilità di prorogare efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 5. La spesa posta a carico del bilancio regionale è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, l'Assessore ripartisce con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto. Provvede altresì all'assegnazione delle somme ai bilanci delle amministrazioni autonome. 6. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui all'ultima parte del comma 5, devono trovare allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti. I relativi stanziamenti sia in entrata, sia in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione di legge. |
Art. 42 1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. | |||||||||||||
Art. 43 1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. 2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce, con effetto retroattivo al momento del perfezionamento del contratto, la clausola costituente oggetto della controversia. 3. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione di cui all' art. 2113, comma 4, del codice civile. |
Art. 43 1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale. 2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo. | |||||||||||||
Art. 44 1. La contrattazione collettiva determina, con apposito accordo, i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali. L'accordo viene recepito da decreto del Presidente della Giunta regionale , previa deliberazione della Giunta. 2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati in relazione alla diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri. 3. Alla ripartizione delle aspettative e dei permessi tra le varie organizzazioni sindacali aventi titolo provvede l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, in proporzione alla rappresentatività delle medesime. 4. Fino alla formazione dell'accordo di cui al comma 1, rimangono in vigore le attuali ripartizioni tra le varie organizzazioni sindacali. |
Art. 44 1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati. 2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro. 3. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 7, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro 30 giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego. 4. L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative. 5. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio. 6. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale ed pubblicato all'albo della Presidenza della Giunta. 7. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 4. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 8. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso, sempreché le prestazioni svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l'Amministrazione o l'ente di appartenenza non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti. 9. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 entrano in vigore il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione. | |||||||||||||
TITOLO IV Art.45 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione regionale, dell'Azienda autonoma delle foreste demaniali e degli Enti strumentali è disciplinato dalle disposizioni del libro V, titolo I, capo I, sezioni II e III del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto diretto al perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dalla presente legge. 2. La legge 20 maggio 1970, n.300 si applica a prescindere dal numero dei dipendenti. |
Art. 45 1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Non sono consentite attività di lavoro autonomo o subordinato che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta, sono indicate le altre attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite. 2. I dipendenti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro 60 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente è altresì obbligato a comunicare entro quindici giorni l'eventuale inizio o la variazione dell'attività lavorativa. 3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti. 4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti. | |||||||||||||
Art.46 1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nella quale rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 2. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico. |
Art. 46 1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo. 2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione. 3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni. 4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari. 5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti. 6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive. 7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato. 8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale. 9. Gli avvocati dipendenti della Regione possono essere affiancati da avvocati del libero foro o dall'Avvocatura dello Stato nell'espletamento dell'attività contenziosa, quando la Giunta regionale lo ritenga opportuno. 10. La Giunta regionale può conferire incarichi di consulenza in materia legale anche a soggetti esterni, quando la particolarità dell'oggetto la renda necessaria. 11. L'affidamento degli incarichi ai singoli legali dipendenti dell'Amministrazione è disposto dal competente direttore generale, che può sollevare il legale dall'incarico o affiancarlo con altro legale, con provvedimento la cui motivazione può rimanere riservata. 12. Ai legali dipendenti dell'Amministrazione è attribuita, in aggiunta agli altri elementi della retribuzione loro spettante, una quota, determinata dal contratto collettivo, degli onorari incassati dalla Regione, in quanto posti a carico delle controparti in forza di provvedimenti giudiziari o transazioni, e relativi a controversie in cui la Regione non si sia avvalsa di legali esterni. 13. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127. | |||||||||||||
Art.47 1. L'utilizzazione del dipendente in mansioni delle qualifiche superiori può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi, nel caso di vacanze di posti di organico, ovvero per sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 45, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta, sotto la propria responsabilità disciplinare e patrimoniale, dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle qualifiche superiori, disposta ai sensi dell'articolo 46. |
Art. 47 1. Se il contratto collettivo non prevede procedure di conciliazione, l'Amministrazione e gli enti, su richiesta del dipendente, sono comunque tenuti a convocarlo, entro 20 giorni dalla richiesta, per esperire il tentativo di conciliazione. 2. La richiesta di conciliazione deve essere rivolta al direttore generale competente in materia di personale, che procede direttamente o a mezzo di dirigente da lui delegato. 3. Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato o da un professionista di sua fiducia. 4. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dalla convocazione, con la redazione del processo verbale. 5. La mancata presentazione del richiedente nel termine stabilito per la conciliazione equivale a mancata conciliazione, della quale è redatto processo verbale. | |||||||||||||
Art.48 1. Ferma la disciplina delle incompatibilità prevista per tutti i dipendenti pubblici, l'Amministrazione non può conferire incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o dai Regolamenti, o che non siano espressamente autorizzati. 2. In ogni caso il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 3. I dipendenti regionali che ricevono un incarico da soggetti pubblici o privati sono tenuti a farne immediata comunicazione all'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione. 4. I soggetti pubblici o privati sono tenuti a comunicare all'Autorità di cui al comma 3, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico. |
Art. 48 1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. 2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'articolo 58 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. | |||||||||||||
Art. 49 1. Per i dipendenti di cui all'art. 45, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2. Ciascun dipendente assume responsabilità giuridica nell'espletamento della procedura amministrativa. |
CAPO II Art. 49 1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 44, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi. 3. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. | |||||||||||||
Art. 50 1 L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque nelle ore pomeridiane, con l'interruzione di almeno un'ora, in attuazione dei principi generali di cui al Titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze degli amministrati. 2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio. |
Art.
50 1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa. 2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto. 3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni. 4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento. 5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale. 6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. 7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente. 8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo. 10. Il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'articolo 51 nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare è sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento. 11. Il collegio emette la sua decisione, cui l'Amministrazione e gli enti sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'Amministrazione e gli enti, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento. 12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva. | |||||||||||||
Art.51 1. Allo scopo di garantire la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, l'Amministrazione:
2. L'Amministrazione, previo eventuale esame delle organizzazioni sindacali, secondo le modalità di cui all'art. 10, adotta tutte le misure dirette all'attuazione delle direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità. |
Art. 51 1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore civico designa altresì un supplente del presidente. 2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'articolo 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno. 3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale. 4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale. 5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave. 6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. | |||||||||||||
Art.52 1. La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti di enti pubblici e delle aziende a società private per effetto di norme di legge, che attribuisca alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. |
TITOLO V Art. 52 1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. | |||||||||||||
TITOLO V Art. 53 1. Qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ne riferisce al Consiglio regionale, proponendo misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. 2. In presenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ne informa la Commissione consiliare competente. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ne dà comunicazione al Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla notizia delle decisioni esecutive, con relazione propositiva per la definizione con procedura d'urgenza di nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. 3. Con le medesime modalità di cui al comma 2, si procede per l'estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate.> |
Art. 53 1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali. 2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione e degli enti. 3. I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. 4. Le procedure per le assunzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 52 sono disciplinate dalla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, nonché, in quanto compatibile, dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 41. Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia. 5. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere agli impieghi regionali nei casi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalle relative disposizioni regolamentari. | |||||||||||||
TITOLO VI Art. 54 1. Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e degli Enti strumentali, con esclusione delle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nn. da 1 a 5 e n. 7 della legge n. 421 del 1992. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge e comunque non prima della fase transitoria di cui all'art. 58. Durante tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo. Detta giurisdizione resta ferma altresì per le controversie pendenti e per quelle che possano insorgere relativamente a situazioni giuridiche maturate nel predetto periodo transitorio. |
Art. 54 1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso. 2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici. 3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive. 4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche. 5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni. 6. I dipendenti non possono essere trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione. | |||||||||||||
Art. 55 1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui all'articolo 54, comma 1, è subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano il tentativo di conciliazione, la pubblica amministrazione è comunque tenuta a convocare il dipendente, che potrà essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 2. La mancata convocazione nel termine di venti giorni dall'invio della richiesta equivale a mancata conciliazione. 3. Del tentativo di conciliazione viene redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale può essere dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'art. 411 del codice di procedura civile. 4. Se il giudice, nella prima udienza di discussione, rileva la improcedibilità della domanda sospende il giudizio e fissa al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione. |
Art. 55 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. 2. I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno 15 esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali-culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi suppletivi. | |||||||||||||
TITOLO VII Capo I Art.56 1. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro è oggetto di verifica dell'Assessore l'Assessore regionale della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio e dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti e degli effetti degli istituti contrattuali sulla efficacia dell'amministrazione. 2. Gli schemi dei progetti di legge comunque sottoposti alla valutazione della Giunta contenenti disposizioni relative all'amministrazione richiedono il necessario concerto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. |
Art. 56 1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione e degli enti che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre e che sia inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o in qualifica ulteriormente inferiore, con almeno cinque anni di anzianità. | |||||||||||||
Art. 57 1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale, eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti o della immissione nelle funzioni; di questa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. |
Art. 57 1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro. 2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal periodo di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corso-concorso. 3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo. 4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova. | |||||||||||||
Capo II Art. 58 1. Le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di pubblico impiego integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui all'art. 45, nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge. 2. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di lavoro sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori, comunque denominati, a favore dei dipendenti. I contratti di lavoro fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente. 3. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. |
TITOLO VI Art. 58 1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'articolo 3. 2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione. 3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. 4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. 5. Si applicano le norme sulla durata dei contratti collettivi contenute nei contratti collettivi quadro previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e, fino a quando non sia diversamente stabilito dai contratti collettivi regionali, le altre norme recate dai medesimi contratti collettivi quadro. 6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. | |||||||||||||
Art. 59 1. Restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti dell'amministrazione l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. |
Art. 59 1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti. 2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale. 3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese. 4. Le intese definiscono:
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Art. 60 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge |
Art. 60 1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate. 2. Per la determinazione della rappresentatività si applicano i commi 1 e 3 dell'articolo 47 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993. 3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale è determinata con riferimento al solo dato associativo. | |||||||||||||
Art. 61 1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della Legge 12 giugno 1990, n. 146. | ||||||||||||||
Art. 62 1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. 2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio. 3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'articolo 64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi. | ||||||||||||||
Art. 63 1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno 15 giorni prima dell'invio al comitato. 2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative. 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato. 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale. 5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'articolo 51 comma 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. 7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6. | ||||||||||||||
Art. 64 1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1. | ||||||||||||||
Art. 65 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede. 2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale. 3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 11. | ||||||||||||||
Art. 66 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. | ||||||||||||||
Art. 67 1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993. intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali. | ||||||||||||||
Art. 68 1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione, a fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti. 3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, anche per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali. | ||||||||||||||
TITOLO VII Art. 69 1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti:
2. La presente legge si applica inoltre, nelle more della loro riforma, ai Consorzi provinciali e interprovinciali per la frutticoltura. 3. Negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), ed al comma 2 non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici. | ||||||||||||||
Art. 70 1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al Titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge. 2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Giunta e le norme generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal Titolo VI; esse cessano di produrre effetti, per ciascun ambito di riferimento, dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo regionale previsto dalla presente legge. 3. Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del Titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità. | ||||||||||||||
Art. 71 1. In sede di prima applicazione della presente legge, è istituita una direzione generale per la Presidenza della Giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della Regione. 2. Sono altresì costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, istituiti con l'articolo 8 della legge regionale n. 51 del 1978, e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53. 3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e sino alla ridefinizione dei servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si articola la direzione generale di organizzazione e metodo e del personale sono provvisoriamente costituiti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto nel comma 8, le unità organizzative in cui si articolano i servizi della medesima direzione generale sono provvisoriamente costituite in conformità alla medesima tabella A e sono equiparate a tutti gli effetti ai settori di cui al comma 6. 4. Alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformità ai criteri e con le procedure di cui agli articoli 14 e 15. 5. Il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione del comma 4 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente confermati i servizi istituiti con legge o regolamento. 6. I settori istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere provvisoriamente confermati quali articolazioni delle strutture dirigenziali competenti per materia. 7. La conferma, con gli adeguamenti eventualmente necessari ad assicurare la coerenza delle articolazioni con le competenze dei servizi, è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto adottato in applicazione del comma 4. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale. 8. I settori e le altre unità organizzative confermati restano operativi fino alla data della prima ripartizione fra le direzioni generali del fondo per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del primo contratto collettivo regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti. 9. I settori e le altre unità organizzative non confermati sono soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 7. 10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'articolo 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), le deliberazioni dei medesimi enti che istituiscono nuove articolazioni organizzative dei rispettivi uffici diventano esecutive, in deroga all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 15, soltanto a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale, che valuta l'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture. | ||||||||||||||
Art. 72 1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 16, il contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 11 è definito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove l'Amministrazione non disponga, neppure mediante il ricorso a processi di mobilità nell'area contrattuale, delle figure professionali necessarie per assicurare l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore è autorizzato a bandire, nell'ambito delle disponibilità delle dotazioni organiche, apposite selezioni per titoli. | ||||||||||||||
Art. 73 1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'articolo 29, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 8 dell'articolo 29. 2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dirigenziali previste dalla presente legge sono tassativamente conferite, con le procedure dell'articolo 29, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'articolo 71. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento di servizio attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 8 dell'articolo 29. 3. In deroga al comma 8 dell'articolo 29, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000. 4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'articolo 71 sono inoltre nominati i responsabili dei settori e delle altre unità organizzative confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. La nomina avviene con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione di cui la struttura fa parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il personale di qualifica ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operatività delle strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 71. | ||||||||||||||
Art. 74 1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale ai sensi del comma 1 dell'articolo 77, le funzioni di direzione di servizio possono essere attribuite a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della Giunta regionale o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza. | ||||||||||||||
Art. 75 1. Fino alla definizione della dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 16, la dotazione stessa è provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B, fermo restando, per le qualifiche non dirigenziali, il disposto dell'articolo 1 comma 8 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica. 2. Negli enti che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro le dotazioni organiche sono provvisoriamente stabilite in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 1997, incrementate delle unità occorrenti per la copertura dei posti messi a concorso entro la stessa data. 3. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'articolo 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), ai medesimi enti è fatto divieto di modificare in aumento le rispettive dotazioni organiche. | ||||||||||||||
Art. 76 1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e l'anzianità di servizio riconosciuta. Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso. 2. Contestualmente alla definizione del primo contratto collettivo regionale, la Giunta regionale promuove, formulando gli opportuni indirizzi per il comitato per la rappresentanza negoziale, il passaggio ad un nuovo ordinamento professionale basato sui seguenti principi:
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Art. 77 1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n. 6 del 1986 è attribuita la qualifica di dirigente. 2. In deroga al comma 1 dell'articolo 76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione che:
3. Sono valutate le funzioni di direzione o coordinamento delle strutture organizzative previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o delle strutture previste o individuate da successive norme di legge o di regolamento, purché formalmente riconosciute dall'Assessorato competente in materia di personale agli effetti della corresponsione delle correlate indennità di coordinamento o dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 33 del 1984; sono valutate altresì le funzioni di capo di Gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori e le funzioni ispettive di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. 4. Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale e ispettive sono considerati in misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di capo di Gabinetto e di coordinamento di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore. 5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono coperti, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di contenuto teorico-pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine dirigenziale. Alla valutazione delle prove d'esame è riservato un massimo di 70 punti. 6. Alla valutazione dei titoli è riservato un massimo di 30 punti; sono valutati l'anzianità di servizio riconosciuta, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e lo svolgimento di funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi; si applica il comma 4. 7. Al concorso è ammesso il personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di cinque anni. 8. Il concorso è indetto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le materie e le prove d'esame, nonché i criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere formata da esperti esterni all'Amministrazione e agli enti, di provata competenza nelle materie del concorso, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'articolo 55 comma 1. Il procedimento concorsuale deve essere portato a compimento entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 9. Entro i tre mesi successivi alla conclusione del concorso di cui al comma 8, sono indetti concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza secondo le modalità ordinarie disciplinate dall'articolo 33. Fino all'emanazione dei relativi bandi e alla conclusione del concorso di cui al comma 8 non è consentita l'assegnazione di dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta e degli Assessori prevista dall'articolo 27. 10. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i competenti organi istituzionali dei medesimi dispongono entro il 30 giugno 1998 l'effettuazione di concorsi interni con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8. 11. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a quelli necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Negli enti che dispongano di meno di 10 dipendenti inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1, il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato di non oltre 3 unità, fermi restando i limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale di ciascun ente, previa deliberazione della Giunta regionale, che autorizza l'incremento su motivata richiesta dell'ente, da formularsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di personale. 13. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nella qualifica dirigenziale effettuati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e l'anzianità di servizio riconosciuta. | ||||||||||||||
Art. 78 1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996, emanato con i decreti del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385, e 14 maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del citato contratto sono incrementati in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno 1997. 3. Il contratto collettivo decorrente dal 1° gennaio 1998 potrà comunque disporre sul trattamento economico relativo all'anno 1997, nei limiti delle disponibilità totali risultanti dalla legge finanziaria e dal bilancio. | ||||||||||||||
Art. 79 1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 10.700.000.000 per l'anno 1998 e in lire 7.660.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni. 2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione: 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03014 - Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (art. 5, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 58, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 10, L.R. 15 aprile 1998, n. 12) 1998 lire 7.712.000.000 1999 lire 3.857.000.000 2000 lire 3.857.000.000 Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12) 1998 lire 2.988.000.000 1999 lire 3.803.000.000 2000 lire 3.803.000.000 mediante pari riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:
In aumento 01 - PRESIDENZA Cap. 01028 - (Denominazione variata) Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori, nonché per conferimento di incarichi di consulenza in materia legale a soggetti esterni (art. 46, comma 10, della presente legge) (spesa obbligatoria) 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18,L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria) 1998 lire 5.204.000.000 1999 lire 3.768.000.000 2000 lire 3.768.000.000 Cap. 02019 - Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria) 1998 lire 253.000.000 1999 lire 181.000.000 2000 lire 181.000.000 Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria) 1998 lire 1.245.000.000 1999 lire 902.000.000 2000 lire 902.000.000 Cap. 02023 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria) 1998 lire 507.000.000 1999 lire 363.000.000 2000 lire 363.000.000 Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27) 1998 lire 10.000.000 1999 lire 10.000.000 2000 lire 10.000.000 Cap. 02104 - Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 57, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 7, comma 4, della presente legge) 1998 lire 50.000.000 1999 lire 250.000.000 2000 lire 250.000.000 Cap. 02109 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (01.03) Spese per la commissione di direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione (art. 12 della presente legge) 1998 lire 400.000.000 1999 lire 400.000.000 2000 lire 400.000.000 Cap. 02110 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (01.03) Spese per il funzionamento del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e per l'assistenza allo stesso fornita dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (art. 59 della presente legge) 1998 lire 440.000.000 1999 lire 440.000.000 2000 lire 440.000.000 Cap. 02111 - (N.I.) - 1.1.1.6.1.2.01.01 (01.03) Borse di studio per la partecipazione al corso - concorso per l'accesso della dirigenza (art. 33, comma 6, della presente legge) 1998 lire 100.000.000 1999 lire 100.000.000 2000 lire 100.000.000 06 - AGRICOLTURA Cap. 06270 - Contributo annuo all'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna - quota per spese correnti - (L.R. 26 marzo 1953, n. 8 e L.R. 12 marzo 1969, n. 9) 1998 lire 134.000.000 1999 lire 67.000.000 2000 lire 67.000.000 Cap. 06271 - Contributo annuo all'Istituto di incremento ippico per la Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 28 maggio 1969, n. 27) 1998 lire 51.000.000 1999 lire 26.000.000 2000 lire 26.000.000 Cap. 06272 - Contributo annuo al Centro regionale e agrario sperimentale - quota per spese correnti - (art. 10, L.R. 19 giugno 1956, n. 22) 1998 lire 87.000.000 1999 lire 43.000.000 2000 lire 43.000.000 Cap. 06281 - Contributo annuo all'ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura) quota per spese correnti (art. 23, L.R. 19 gennaio 1984, n. 5, art. 58, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 21, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 14, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33) 1998 lire 1.299.000.000 1999 lire 650.000.000 2000 lire 650.000.000 07 - TURISMO Cap. 07010 - Contributo annuo all'Ente Sardo Industrie Turistiche - quota per spese correnti (L.R. 22 novembre 1950, n. 62 e art. 52, comma 2, L.R. 20 aprile 1993, n. 17) 1998 lire 30.000.000 1999 lire 15.000.000 2000 lire 15.000.000 Cap. 07040 - Contributo annuo all'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano - quota spese correnti (art. 3, L.R. 2 marzo 1957, n. 6) 1998 lire 36.000.000 1999 lire 18.000.000 2000 lire 18.000.000 08 - LAVORI PUBBLICI Cap. 08225 - Contributo annuo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature - quota per spese correnti (L.R. 20 febbraio 1957, n. 18, L.R. 5 luglio 1963, n. 9 e L.R. 9 giugno 1989, n. 33) 1998 lire 548.000.000 1999 lire 274.000.000 2000 lire 274.000.000 09 - INDUSTRIA Cap. 09015 - Contributo annuo alla Stazione sperimentale del sughero - quota per spese correnti (L.R. 6 febbraio 1952, n. 5) 1998 lire 44.000.000 1999 lire 22.000.000 2000 lire 22.000.000 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE Cap. 11060 - Contributo annuo all'Istituto Superiore Regionale Etnografico - quota spese correnti (art. 16, L.R. 3 luglio 1972, n. 26) 1998 lire 25.000.000 1999 lire 13.000.000 2000 lire 13.000.000 Cap. 11078/01 - Contributi annui della Regione per il funzionamento degli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13, L.R. 14 settembre 1987, n. 37, art. 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 8, L.R. 8 luglio 1993, n. 30) 1998 lire 237.000.000 1999 lire 118.000.000 2000 lire 118.000.000 | ||||||||||||||
Art. 80 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:
2. L'articolo 67 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è abrogato con effetto dalla data di decorrenza del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi della presente legge. 3. Gli articoli da 1 a 9, da 12 a 16, 18, 19, da 21 a 23 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le leggi regionali 24 ottobre 1988, n. 35, e 7 giugno 1989, n. 27, sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 4 dell'articolo 71. Con effetto dalla stessa data sono abrogati: l'articolo 1, limitatamente ai commi da 1 a 7, e l'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41; l'articolo 2, comma 4, ultimo alinea, della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6; la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 40. 4. Gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e l'articolo 25 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli elenchi delle persone sorteggiabili nei collegi arbitrali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51. I procedimenti disciplinari in corso alla stessa data sono portati a termine secondo la normativa previgente. 5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 4 dell'articolo 71 sono abrogati il decreto del Presidente della Giunta 22 ottobre 1986, n. 112 e le seguenti norme di legge:
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