PROPOSTA DI LEGGE N. 20/A

presentata dai consiglieri regionali DEIANA - AMADU - FADDA - GIAGU - LADU - LORENZONI - MANUNZA - MARTEDDU - ONIDA - PIRAS - SECCI - TUNIS Gianfranco il 27 ottobre 1994

Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge recupera l'articolato approvato nell'ultimo scorcio della passata legislatura dalla Quarta Commissione permanente, al termine di un lungo dibattito ed approfondito lavoro di sintesi tra differenti impostazioni.

Il sopravvenuto termine della legislatura ha impedito che tale articolato approdasse all'esame dell'Assemblea consiliare.

Medesima sorte ha avuto la direttiva per i centri storici - prevista dall'articolo 7 della legge regionale 22 novembre 1989, n. 45 - costituente con la proposta di legge un organico corpo legislativo di rilevante spessore.

La proposta di legge si caratterizza sotto i seguenti profili: in primo luogo viene affermata la filosofia del primato dell'oggetto, cioè del bene su cui intervenire, visto come stratificazione storica del patrimonio culturale, antropologico, sociale ed economico di una popolazione.

In secondo luogo viene sottolineata la valorizzazione del ruolo propositivo e soprattutto operativo dei Comuni, titolari in via diretta o in via delegata della più gran parte degli incentivi a sostegno delle attività di recupero e di valorizzazione dei centri storici: alla Regione rimangono solo strumenti operativi già consolidati, come i mutui agevolati, che ricalcano perfettamente le procedure già collaudate della L.R. 32/85, il ruolo generale di indirizzo, di impulso e di assistenza, attraverso i laboratori provinciali per i centri storici, ed il ruolo di programmazione, mediante la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento, la redazione dell'elenco dei centri storici e l'attività di catalogazione dei beni meritevoli di tutela e di valorizzazione.

Il terzo aspetto innovativo rilevante, sia in assoluto, sia con riguardo alle proposte originarie, sta nella certezza dei punti di riferimento legislativi degli strumenti operativi, ottenuta da un lato con la tassativa elencazione degli strumenti stessi, così come rintracciabili nella legislazione nazionale e regionale e, dall'altro lato, dal complesso di analitiche disposizioni che presiedono alla regolamentazione puntuale di tutte le attività operative nelle porzioni territoriali individuate dai Comuni come insediamenti storici.

La filosofia del "primato dell'oggetto" ha portato alla dilatazione del numero e del contenuto delle categorie di incentivazione economico-finanziaria. Essa può apparire, a prima vista, molto impegnativa; tuttavia va affermato con forza che, senza un intervento di tale portata, gli sforzi potrebbero, come l'esperienza pregressa insegna, rivelarsi assolutamente insufficienti.

Va rimarcato che la copertura finanziaria iniziale di cui la legge è dotata, del tutto marginale, deve essere riguardata come meramente simbolica.

E' pertanto auspicabile che alla legge, quando approvata, vadano ben altre risorse (uno spiraglio a breve sembra aprirsi con la ripartizione tra le Regioni dei fondi ex Gescal).

Occorre comunque avere la consapevolezza che si tratterebbe di sostanze finanziarie particolarmente ben impiegate perché finalizzate non solo al conseguimento degli importanti obiettivi politici, sociali, culturali ed economici del recupero e della valorizzazione di un rilevantissimo patrimonio, ma anche al conseguimento del rilancio dell'economia edile ed artigiana ed all'accrescimento certo di una occupazione realmente produttiva.

Ciò detto si può affermare che il complesso, veramente organico, delle agevolazioni previste dalla legge copre quasi tutti gli aspetti del recupero e della valorizzazione dei centri storici.

Tutto ciò viene inquadrato in una architettura globale di intervento sinteticamente qui di seguito descritta.

Il punto di partenza è rappresentato dalla progettualità dei Comuni; questi, avvalendosi dei laboratori, fanno richiesta di inserimento delle porzioni territoriali individuate come insediamenti storici nell'elenco regionale. L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per l'eventuale inserimento del Comune nel programma pluriennale regionale. Detto programma è predisposto dalla Regione sulla base di relazioni di sintesi, operate dai laboratori, sui progetti dei Comuni: esso consiste dunque in una selezione dei progetti e in una conseguente concentrazione degli interventi nei Comuni inseriti nel programma stesso.

Il programma dispone, tra l'altro, gli stanziamenti atti a finanziare le provvidenze previste dalla legge, indirizzate verso tre categorie di beneficiari:
a) privati, proprietari di immobili nei centri storici, nei confronti dei quali sono previsti mutui agevolati regionali (sul paradigma della legge regionale 32/85) o, alternativamente, contributi a fondo perduto per categorie meno abbienti, nonché contributi a fondo perduto, attraverso i Comuni, per il recupero degli standard estetici e delle parti condominiali;
b) imprese, inserite nei centri storici, nei confronti delle quali sono previsti contributi attraverso i Comuni, per l'acquisto, il restauro, la ristrutturazione e l'ammodernamento dei locali in cui già si esercita la loro attività;
c) Comuni (i cui Centri storici siano inseriti nell'elenco) nei confronti dei quali sono previsti contributi per la redazione dei Piani di intervento, contributi per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, per il recupero di immobili di proprietà pubblica, per l'esproprio di immobili e per la realizzazione di parcheggi.

Appare superfluo sottolineare che, nell'esecuzione della legge, ai Comuni rimangono, dato il ruolo primario assegnato, ampi margini di esercizio delle loro capacità processuali ed operative, sia per la dilazione, sia per l'integrazione, sia infine per l'affidamento degli strumenti di intervento dalla legge stessa disposti.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
LADU, Presidente - LOCCI, Vice Presidente - GRANARA, Segretario - MANCHINU, Segretario - DEMONTIS - DIANA, relatore - GIORDO - MARRAS - OBINO - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SECCI - USAI Pietro, pervenuta il 5 agosto 1998

La Quarta Commissione permanente, nella seduta del 4 agosto 1998, ha approvato all'unanimità il testo unificato, derivante dalla discussione della proposta di legge n. 20 e del disegno di legge n. 102, disciplinante la "Tutela e la valorizzazione dei centri storici".

Il progetto di legge approvato, frutto di una lunga discussione e di un serrato confronto sull'impostazione da adottare per affrontare la delicata problematica, è finalizzato alla tutela di tutti gli insediamenti storici, considerati come sintesi della stratificazione storica del patrimonio culturale, sociale ed economico della Sardegna, attraverso il recupero, la valorizzazione, il riuso e la rivitalizzazione degli insediamenti storici.

La Commissione si è posta l'obiettivo di elaborare un testo normativo semplice e snello, agendo soprattutto su strumenti e percorsi amministrativi collaudati e funzionanti anziché puntare su innovazioni normative di incerta applicabilità.

Per quanto riguarda le competenze, il testo elaborato dalla commissione punta ad esaltare ruolo propositivo e operativo dei comuni che sono stati individuati come i soggetti più idonei a provvedere alla programmazione integrata degli interventi nei centri storici.

Il testo approvato dalla commissione si compone di 18 articoli e gli elementi caratterizzanti sono i seguenti:

1) I provvedimenti di tutela e valorizzazione sono indirizzati agli insediamenti storici di tutti i Comuni della Sardegna. La Commissione, pur nella consapevolezza che i centri storici di alcuni comuni presentano caratteristiche di maggior pregio rispetto ad altri, ha ritenuto preferibile non inserire alcuna differenziazione. Anche gli insediamenti minori e meno rilevanti, quindi, sono stati considerati meritevoli di attenzione e dunque possibili destinatari delle risorse stanziate.

2) Alla Regione viene attribuito il compito di dotarsi di due atti di programmazione di settore:

a) il Repertorio regionale dei centri storici: destinato a contenere l'elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e di valorizzazione;
b) il Programma pluriennale dei centri storici: è lo strumento regionale cardine perché contiene le risorse finanziarie disponibili per finanziare gli interventi in base a precisi criteri e priorità.

3) I Comuni sono stati individuati come i veri protagonisti degli interventi di tutela e valorizzazione dei centri storici. I comuni, sulla base di precisi parametri, hanno il compito di individuare le zone del perimetro urbano che presentano i requisiti per essere iscritte nel Repertorio regionale dei centri storici. Per entrare nel meccanismo normativo previsto è necessaria la vigenza del Piano particolareggiato del centro storico. La Commissione ha anche individuato gli strumenti attraverso cui i Comuni possono intervenire:

a) il Programma integrato del centro storico: è lo strumento principale di intervento - delineato sulla base della normativa di cui alla legge n. 179/1992 - che punta a consentire interventi organici attraverso l'individuazione, per la parte pubblica e per quella privata, delle opere da realizzare, degli operatori coinvolti, delle risorse finanziarie necessarie e dei risultati attesi.
b) Interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi: rappresentano una alternativa per quei Comuni che per qualsiasi ragione non dispongano del Programma integrato ma intendono ugualmente favorire il risanamento incentivandolo intervenendo sulle parti infrastrutturali pubbliche.
c) Interventi di recupero primario: sono i singoli interventi di recupero degli immobili messi in atto dai proprietari - nei comuni inseriti nel Repertorio regionale - anche in assenza del programma integrato o del programma di interventi di riqualificazione urbana.

4) Il testo approvato, per favorire il recupero complessivo dei centri storici, prevede criteri di ripartizione delle risorse che privilegiano i comuni che si dotano del Programma integrato. Le altre modalità di intervento sono ugualmente incentivate ma in misura minore della prima. In particolare, ad esempio, per le opere infrastrutturali pubbliche, è stabilito il finanziamento del 90% delle spese ammissibili per quelle inserite nei programmi integrati e del 60% per quelle previste all'interno dei programmi degli interventi di riqualificazione urbana.

5) Sono previsti incentivi per il recupero primario del patrimonio abitativo (recupero della funzionalità degli edifici per quanto riguarda le parti comuni, consolidamento statico, risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali, le scale, le coperture, le parti comuni degli impianti).

6) Sono previsti, infine, incentivi per il recupero secondario che riguardano sia l'edilizia abitativa sia i settori dell'artigianato, del commercio e del turistico ricettivo. Nel caso del residenziale è stata eliminata la limitazione di reddito previste dalla legge regionale n. 32 del 1985 per l'acquisto, la ristrutturazione e il recupero della prima casa nel centro storico. Per quanto riguarda i settori del commercio, dell'artigianato e del turistico - ricettivo è previsto l'ulteriore abbattimento di un punto percentuale degli interessi da pagare sulle vigenti agevolazioni di settore.

7) La dotazione finanziaria della legge è di complessivi 150 miliardi nel triennio 1998, 1999, 2000, nella misura di 50 miliardi per ogni anno. Le risorse stanziate sono territorialmente ripartite sulla base delle percentuali fissate per le aree programma.

La Commissione ritiene che il recupero dei centri storici possa favorire lo sviluppo di attività economiche qualificate e possa esercitare un benefico influsso sia per l'occupazione sia per l'economia della Sardegna nel suo complesso.

Queste, a parere del relatore, sono ragioni sufficienti per auspicare una rapida approvazione della legge.


La Commissione finanze, nella seduta del 4 agosto 1998, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.

Nota: Il testo della Commissione è unificato con quello del Disegno di legge n. 102/A

 TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I
Finalità, definizioni
e procedure di programmazione

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna assume il recupero e il riuso dei centri storici e degli insediamenti minori quale elemento portante della azione politica-amministrativa per la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio comunitario culturale, antropologico, sociale ed economico.

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali, considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori e vi provvede rispettandone i valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali.

Art. 2
Definizione di centro storico

1. Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali.

2. Appartiene a questa categoria ogni altra struttura insediativa anche extraurbana che costituisca eredità significativa di storia locale.

 

Art. 2
Definizione

1. Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali.

2. Appartiene a questa categoria ogni altra struttura insediativa, anche extra urbana, che costituisca eredità significativa di storia locale, qualora il recupero rientri nelle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3
Elenco regionale dei centri storici

1. E' istituito l'Elenco regionale dei centri storici.

2. I Comuni, sentiti i laboratori per il recupero dei centri storici, formulano la richiesta di inserimento dei propri abitati in tale elenco mediante apposita delibera approvata dai Consigli comunali. Tale delibera è inviata all'Assessorato regionale della pubblica istruzione che, su tale base, redige l'elenco.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione approva tale elenco nel quale sono individuati, in base alle loro caratteristiche ed in coerenza con la definizione di cui all'articolo 2, gli agglomerati insediativi meritevoli di tutela. Detto elenco è pubblicato sul B.U.R.A.S. con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. L'elenco regionale dei centri storici è tenuto presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

5. Le deliberazioni comunali di richiesta di inserimento nell'elenco debbono essere corredate:

a) da una relazione motivata sui caratteri urbanistici, antropologici, storici, culturali, sociali ed economici dell'agglomerato insediativo;
b) dalla perimetrazione dell'abitato da tutelare.

6. Tale perimetrazione può essere contenuta:

a) in piani di recupero ai sensi dell'articolo 28 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) in piani particolareggiati;
c) in programmi integrati di intervento ai sensi dell'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
d) in programmi di recupero urbano ai sensi dell'articolo 1 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

7. Gli agglomerati urbani vincolati a norma della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono inseriti d'ufficio nell'elenco.

8. Al fine di consentire la valutazione delle richieste dei Comuni i cui centri storici non siano stati ritenuti meritevoli di tutela, l'elenco regionale può essere integrato con cadenze periodiche non superiori a tre anni. Tali variazioni seguono la procedura di approvazione dell'elenco e sono pubblicate sul B.U.R.A.S. con decreto del Presidente della Giunta regionale.

9. In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione e funzionamento dei laboratori per i centri storici, l'elenco regionale è redatto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il C.T.R.U.

 

Art. 3
Quadro degli interventi regionali

1. La Regione provvede:

a istituire ed aggiornare il Repertorio regionale dei centri storici contenente l'elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;

a predisporre ed attuare il Programma pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della programmazione di settore contenente il finanziamento degli strumenti comunali di intervento.

Art. 4
Catalogazione dei beni

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione predispone la catalogazione dei beni, posti nel perimetro dei centri storici, che assumono rilevanti caratteristiche architettoniche, monumentali, archeologiche e urbanistiche che ne documentino le dimensioni antropologiche, storiche, culturali, sociali ed economiche.

2. Per le operazioni di catalogazione, da eseguirsi entro un biennio dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, del patrimonio storico insediativo, artistico, archeologico, l'Assessorato si avvale dei laboratori per il recupero dei centri storici.

 

Art. 4
Strumenti comunali di intervento

1. Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei comuni che, già provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel Repertorio regionale, sono:

i Programmi integrati dei centri storici.
Essi sono il principale strumento attraverso cui i Comuni intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti unitari;

interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi.
Sono lo strumento alternativo per quei Comuni che, in mancanza di programma integrato, intendano riqualificare e ammodernare le infrastrutture pubbliche e le urbanizzazioni primarie, con particolare riferimento ai problemi della mobilità e dei parcheggi, completando gli interventi di recupero primario già realizzati dai privati;

interventi di recupero primario delle singole unità immobiliari.
Sono quegli interventi che, finalizzati al recupero delle parti comuni degli edifici privati, sono finanziati dal Comune sulla base di trasferimenti di risorse da parte della Regione.

Art. 5
Laboratori per il recupero dei centri storici

1. In ogni capoluogo di Provincia è istituito un laboratorio per il recupero dei centri storici.

2. I compiti, le funzioni, le procedure e gli strumenti operativi dei laboratori sono definiti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con la direttiva di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

 

Art. 5
Repertorio dei centri storici

1. E' istituito il Repertorio regionale dei centri storici con Decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica.

2. Il Repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Esso contiene i Comuni che sono caratterizzati dalla presenza di complessi edilizi e di zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, valore culturale e ambientale, connotazione tipologica o aggregazione e pertanto destinatari delle risorse regionali finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio.

3. I Comuni formulano, entro il 31 marzo, la richiesta di inserimento dei propri abitati nel Repertorio, mediante delibera approvata dai consigli comunali. Tale delibera, corredata da adeguati allegati tecnici che documentino la sussistenza dei requisiti, è inviata all'Assessore regionale dell'Urbanistica che, previo accertamento della sussistenza degli stessi requisiti, ne dispone l'inserimento nel Repertorio.

4. Il Repertorio è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'Urbanistica.

5. I requisiti per l'inserimento dei comuni nel Repertorio, sono costituiti dalla sussistenza di:

un patrimonio edilizio-urbanistico consolidato e perimetrato in base al confronto tra i catasti storici antecedenti l'anno 1940 in cui sia riconoscibile allo stato attuale;

un tessuto urbanistico connettivo, costituito da vie, piazze, spiazzi pubblici e isolati, sostanzialmente invariato;

un patrimonio edilizio prevalentemente formato da tipologie edilizie caratterizzanti l'insediamento storico;

caratteristiche costruttive e tecnologiche prevalentemente omogenee;

elementi architettonici omogenei e diffusi;

estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi, contenenti la perimetrazione dell'area urbana considerata.

6. In sede di prima applicazione sono inseriti nel Repertorio i comuni che abbiano centri storici vincolati ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, i comuni che abbiano agglomerati urbani, già identificati come zone A dagli strumenti urbanistici vigenti, per i quali le amministrazioni comunali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda di inserimento corredata da:

perimetrazione dell'area considerata;

relazione sulle caratteristiche urbanistiche, tipologiche, storiche, culturali, sociali, economiche e sulle tecniche costruttive dell'area urbana considerata;

estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi.

Art. 6
Programmi pluriennali e annuali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, approva i programmi pluriennali per la tutela e valorizzazione dei centri storici.

2. A tal fine i Comuni, avvalendosi dei laboratori per il recupero dei centri storici competenti per territorio, formulano le proprie richieste e redigono i propri progetti inviandoli all'Assessorato regionale degli enti locali e depositandone copia presso i medesimi laboratori. Tali richieste e progetti sono contenuti nei piani e programmi di cui all'articolo 3, comma 6.

3. I laboratori, elaborate le relazioni di sintesi di tali progetti entro il mese di febbraio di ciascun anno, le inviano all'Assessorato regionale degli enti locali che, sulla base dei progetti dei Comuni e di tali relazioni, formula alla Giunta regionale la proposta di programma pluriennale.

4. I programmi vengono adottati tenendo conto del valore antropologico, storico, urbanistico, architettonico, ambientale, sociale e occupativo, di criterio di integrazione con altre politiche di intervento nonché di motivi di particolare urgenza: gli interventi in essi previsti sono riferiti ai soli centri storici già inseriti nell'elenco di cui al precedente articolo 3.

5. I programmi costituiscono parte integrante della programmazione regionale e seguono pertanto le relative procedure di approvazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere ad una programmazione pluriennale è comunque consentita la elaborazione, con identiche procedure e criteri, di programmi annuali.

6. In sede di prima applicazione, per far fronte a situazioni di particolare urgenza, la Giunta regionale può procedere - su proposta dell'Assessore degli enti locali - anche in deroga alle procedure dei commi 2 e 3, all'approvazione di un "Programma stralcio urgente" a cadenza annuale, ma per un periodo non superiore a due anni dalla data di approvazione della presente legge, che comprenda limitati interventi sulla base di piani particolareggiati, piani di recupero, programmi integrati di intervento e di recupero urbano già approvati.

7. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, è così sostituito:

"Nelle zone omogenee "A", prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonché quelli di ricostruzione sono subordinati all'approvazione di piani particolareggiati, o di programmi integrati di intervento ovvero di programmi di recupero urbano. E' di conseguenza abrogato il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1991.

 

Art. 6
Programmi pluriennali dei centri storici

1. L'Assessorato dell'Urbanistica coerentemente con gli obbiettivi della programmazione generale, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento annuale del programma pluriennale dei centri storici. Esso costituisce il quadro di riferimento complessivo ed unitario degli interventi regionali di settore e contiene:

a) gli obbiettivi, i criteri e le priorità seguiti nella redazione;

b) l'elenco dei programmi integrati dei centri storici e degli interventi di riqualificazione che si intendono finanziare;

c) il quadro generale delle risorse disponibili e le cadenze temporali degli strumenti di intervento di cui all'articolo 7.

2. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali possono essere integrati con gli interventi previsti nei programmi di edilizia residenziale, sovvenzionata e agevolata, e di opere pubbliche predisposti dall'Assessorato dei Lavori pubblici, con i programmi dell'Assessorato della Pubblica istruzione riguardanti il patrimonio culturale.

3. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'Assessore dell'Urbanistica, e allegati al Programma pluriennale regionale. Le risorse stanziate sono territorialmente ripartite sulla base delle percentuali fissate per le aree programma.

4. Dopo l'approvazione del programma pluriennale dei centri storici, la Regione provvede all'effettiva erogazione dei contributi ai Comuni. Gli interventi previsti devono essere iniziati, a pena di revoca del finanziamento, entro 12 mesi dai provvedimenti regionali di trasferimento dei fondi ai Comuni.

CAPO II
Incentivi agli enti locali e alle imprese

Art. 7
Contributi ai Comuni per la redazione dei piani per il recupero e riuso degli insediamenti storici

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale degli enti locali, in base ai programmi di cui all'articolo 6, concede contributi per la redazione dei Piani di intervento, recupero e riuso degli insediamenti storici, per i programmi integrati di intervento e di recupero urbano, ai Comuni inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3. Tali piani e programmi sono coordinati dai laboratori provinciali per il recupero, competenti per territorio.

2. I piani di intervento, recupero e riuso degli insediamenti storici dovranno comprendere:

a) l'individuazione dei caratteri specifici di ogni ambiente storico indicante gli elementi da tutelare;
b) la catalogazione delle emergenze storico-monumentali;
c) l'individuazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie da eseguirsi;
d) gli interventi di arredo urbano e di riqualificazione dei servizi e delle aree verdi;
e) il piano del colore;
f) gli interventi, eventualmente anche di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, legge regionale 5 agosto 1978, n. 457, compatibili con la salvaguardia delle caratteristiche fondamentali dell'insediamento stesso.

3. I Comuni che già predispongono di Piani di recupero previsti dalla Legge n. 457/78, o di Piani particolareggiati per il centro storico, ovvero di programmi integrati di intervento o di recupero urbano, possono richiedere i contributi per l'adeguamento degli stessi alle indicazioni contenute nella presente legge.

4. I contributi vengono concessi sino al 100 per cento della spesa complessiva. Essi sono ripartiti tra Comuni i cui centri storici siano inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, dall'Assessore degli enti locali, previa delibera della Giunta regionale.

 

Art. 7
Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri storici

1. La Regione, ai fini dell'inserimento dei programmi integrati nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:

valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;

interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati;

l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo;

l'ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi;

la qualità dei risultati rispetto ai costi, il risparmio energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;

le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi.

2. La Regione, ai fini dell'inserimento degli interventi di riqualificazione urbana nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:

valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni;

l'urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti;

le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;

l'ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal Comune, per la realizzazione degli interventi.

3. La Regione, ai fini dei trasferimenti ai Comuni delle risorse per l'attribuzione dei contributi ai privati per la realizzazione degli interventi di recupero primario, applica i seguenti criteri di priorità:

trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il Programma integrato del centro storico;

trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;

trasferimenti ai Comuni privi di tali atti.

Art. 8
Contributi ai Comuni per il recupero e il riuso urbanistico di base

1. E' istituito un "Fondo per l'attuazione dei Piani comunali di recupero e riuso degli insediamenti storici" di cui all'articolo 7.

2. Con tale Fondo si finanziano gli interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, quelli per il recupero di immobili di proprietà pubblica, quelli per l'acquisizione o l'esproprio dei manufatti oggetto di inderogabile intervento di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 7, lettera f), nonché quelli per la realizzazione di parcheggi funzionali al recupero urbanistico.

3. L'Assessore regionale degli enti locali predispone un programma triennale di interventi, aggiornato annualmente, per l'erogazione dei fondi ai Comuni che eseguono tali interventi di adeguamento.

4. I benefici di cui ai precedenti commi sono prioritariamente concessi agli enti locali per gli interventi finalizzati all'attuazione dei piani di recupero già approvati secondo la Legge n. 457/78.

 

Art. 8
Criteri di ripartizione

1. La Regione, ai fini del trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie per l'attuazione delle opere la cui realizzazione è prevista dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, applica i seguenti criteri di priorità:

trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il Programma integrato del centro storico;

trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;

trasferimenti ai Comuni privi di tali atti.

2. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche, previste dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, si applicano i seguenti criteri:

finanziamento pari al 90% della spesa ammissibile per le opere previste dai programmi integrati dei centri storici;

finanziamento pari al 60% della spesa ammissibile per le opere previste dagli interventi di riqualificazione urbana.

 Art. 9
Contributi alle imprese

1. Al fine di rivitalizzare le attività produttive e di servizio nei centri storici sono disposte agevolazioni finalizzate all'acquisto, restauro, ristrutturazione, ammodernamento dei locali in cui già si esercita la suddetta attività.

2. Tali agevolazioni, concesse indipendentemente dal reddito dei destinatari, escludono altri benefici per l'acquisto, restauro, ristrutturazione, ammodernamento dei locali, ma sono cumulabili con le provvidenze previste dalle leggi nazionali e regionali di settore per macchi-nari, impianti, attrezzature, organizzazione.

3. Per tali fini è costituto un apposito "Fondo per le attività produttive dei centri storici", la cui consistenza è determinata in sede di approvazione dei Programmi di cui all'articolo 6.

4. Le risorse del Fondo vengono ripartite annualmente ai Comuni, inseriti nei Programmi di cui all'articolo 6, dall'Assessore regionale degli enti locali previa delibera della Giunta regionale.

5. I Comuni, in sede di esecuzione dei Piani di cui all'articolo 7, sono autorizzati ad erogare ai titolari delle attività elencate nel comma 1 del presente articolo, contributi a fondo perduto fino ad un massimo di lire 250.000 al mq. e per un importo non superiore a lire 20.000.000 per ciascuna operazione. L'erogazione di tale contributo è subordinata all'approvazione di una delibera comunale attestante la possibilità che, all'interno delle porzioni oggetto dei piani e dei programmi di cui all'articolo 7, prosegua l'esercizio delle medesime attività, in quanto ritenuto conforme con le disposizioni di tali piani e programmi.

 

Art. 9
Programmi integrati dei centri storici

1. I Programmi integrati dei centri storici sono caratterizzati da:

dimensione adeguata ad incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici;

presenza di pluralità di funzioni;

l'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;

concorso di più operatori pubblici e privati;

pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.

2. I Programmi integrati, sia di iniziativa pubblica che privata, devono prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non inferiore al 60% del volume degli immobili interessati dal Programma di recupero, e devono contenere:

la relazione illustrativa del Programma;

il progetto operativo;

il quadro finanziario;

la normativa gestionale.

3. I Comuni adottano, con deliberazione consiliare, i Programmi integrati e li depositano, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.

4. Il Comune procedente, qualora debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni, indice, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 142, così come modificato e integrato dall'articolo 17 della Legge 5 maggio 1997, n. 127, una conferenza di servizi.

5. I Programmi integrati sono approvati dai Consigli comunali e trasmessi all'Assessorato dell'Urbanistica entro il 31 marzo, per l'inserimento nel Programma Pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in essi previsti.

6. L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento dei Programmi integrati nel Programma pluriennale dei Centri storici.

7. Qualora per la predisposizione dei Programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai Consigli comunali contestualmente ai Programmi, con le stesse procedure e modalità di cui agli articoli 20 e 21 della L.R. n.45/1989.

8. Il secondo comma dell'articolo 3 della L.R. 1 luglio 1991 n. 20 è abrogato.

 CAPO III
Risanamento e recupero degli immobili
posti nei centri storici

Art. 10
Disposizioni generali

1. La Regione agevola il risanamento degli immobili insistenti nei centri storici inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 attraverso la concessione di contributi in conto interesse e in conto capitale.

2. Tali agevolazioni sono disposte in ordine agli immobili privati ad uso abitativo insistenti nei centri storici dei Comuni formanti oggetto dei programmi pluriennali ed annuali di cui all'articolo 6.

 

Art. 10
Progetto operativo del programma integrato

1. Il Progetto operativo deve contenere:

estratto dello strumento urbanistico vigente;

elaborati di analisi conoscitiva con descrizione:

della consistenza, della destinazione d'uso, della proprietà e dello stato degli immobili;

del numero e della consistenza dei nuclei familiari interessati dal programma integrato e con l'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo e della definitiva sistemazione;

dati storici e ambientali rilevanti ai fini dell'intervento;

elaborati progettuali riferiti alla dimensione urbana interessata;

dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari relativa ai contenuti del programma, per gli immobili che non siano di proprietà comunale;

gli elenchi catastali degli immobili oggetto del Programma;

l'elaborato plani volumetrico in scala non inferiore a 1:500 e progetto di massima in scala non inferiore a 1:200;

l'indicazione dei pareri previsti, qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree sottoposti a vincoli;

l'individuazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie, degli interventi di riqualificazione dei servizi delle aree verdi e delle aree pubbliche.

 Art. 11
Mutui agevolati

1. Per le finalità di risanamento e di recupero la Regione contribuisce all'abbattimento degli interessi di ammortamento di mutui quindicennali in misura tale che l'onere a carico del mutuatario sia pari a quello equivalente all'applicazione del tasso del 4 per cento: a tal fine la Regione stipulerà apposita convenzione con gli istituti di credito abilitati operanti in Sardegna.

2. Fermi restando tali limiti l'intervento regionale può essere esteso, a richiesta del mutuatario, al periodo di preammortamento.

3. Possono accedere al beneficio gli interventi di risanamento e di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, della Legge n. 457/78, lettere b), c), d), e) i cui progetti siano stati redatti secondo le indicazioni dei laboratori per i centri storici o comunque - nelle more della loro istituzione - siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 6.

4. I benefici possono essere concessi fino all'80 per cento della spesa complessiva per il restauro ed il risanamento di ogni singola unità immobiliare e per un importo complessivo massimo ammissibile e comunque non superiore a lire 120.000.000, calcolato al netto del costo degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 16.

5. Tali agevolazioni non sono cumulabili con le altre facilitazioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

 

Art. 11
Quadro finanziario del programma integrato

1. Il Quadro finanziario deve indicare analiticamente:

la capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici,

gli interventi da realizzare utilizzando le agevolazioni e le sovvenzioni pubbliche ordinarie e straordinarie disponibili per le concorrenti finalità;

il quadro riassuntivo generale delle risorse preventivate per l'attuazione del Programma integrato.

 Art. 12
Fondo regionale per il recupero degli immobili
siti negli insediamenti storici

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 è istituito il "Fondo regionale per il recupero degli immobili siti negli insediamenti storici", lo stanziamento del quale è versato su appositi conti correnti vincolati presso il Tesoriere della Regione a favore del suddetto "Fondo" ed intestati agli istituti di credito fondiario di cui al successivo comma 4.

2. Il versamento è disposto dall'Assessore regionale dei lavori pubblici con proprio provvedimento da emanarsi successivamente alla deliberazione della Giunta regionale per lo stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario per l'anno 1994 ed entro trenta giorni dall'applicazione delle leggi di bilancio per gli stanziamenti degli esercizi successivi.

3. A favore del suddetto "Fondo" è inoltre disposto il versamento di non meno del 20 per cento dello stanziamento complessivo biennale, nei confronti della Regione, disposto in base alla Legge n. 457/78.

4. Per la regolamentazione del "Fondo", l'Assessore regionale dei lavori pubblici stipula apposita convenzione con gli istituti di credito all'uopo prescelti.

5. Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, il tesoriere della Regione provvede a versare nel conto dell'entrata del bilancio regionale gli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 1.

6. Nell'ambito di tale "Fondo" è istituita una apposita sezione nella quale affluiranno gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi a fondo perduto per categorie particolarmente deboli di cui al successivo articolo 15. L'ammontare di tale stanziamento è deliberato annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici in sede di manovra finanziaria e di bilancio.

 

Art. 12
Normativa gestionale del programma integrato

1. La Normativa gestionale deve contenere:

la disciplina dei rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune e gli eventuali altri partecipanti al programma;

l'indicazione delle necessarie convenzioni tra Comune e soggetti attuatori;

l'indicazione degli atti costitutivi di eventuali società a capitale misto pubblico e privato;

l'indicazione delle soluzioni previste per la problematica connessa alla mobilità temporanea dei soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi.

2. I soggetti attuatori di norma sono:

i Comuni, gli IACP ed altri enti pubblici;

cooperative di abitazione a proprietà individuale e proprietà indivisa e loro consorzi e cooperative di produzione e servizi;

imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi;

privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà.

3. Le convenzioni, di cui alla lettera b) del primo comma, devono in ogni caso contenere le soluzioni dei problemi di cui alla lettera d) dello stesso comma.

 Art. 13
Gestione del fondo regionale per il recupero degli insediamenti storici

1. Per l'abbattimento degli interessi di cui al precedente articolo 11 gli istituti di credito prelevano, previa autorizzazione dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, per ogni operazione ed in unica soluzione, dal conto corrente di cui all'articolo 12, il contributo regionale.

2. L'ammontare è calcolato attualizzando le trenta semestralità di contributo secondo le modalità contenute nella convenzione indicata nell'articolo 12 tenuto conto del costo della provvista riconosciuto agli istituti di credito diminuito di 1 punto.

3. Allo scadere del 30 marzo e del 30 settembre di ciascun esercizio finanziario l'Assessore regionale dei lavori pubblici è tenuto a presentare alla Corte dei Conti, per il tramite della ragioneria regionale, il rendiconto delle erogazioni effettuate nel semestre precedente.

 

Art. 13
Interventi di riqualificazione urbana

1. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi è adottato dal comune con deliberazione consiliare. Esso è depositato, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.

2. Il piano deve contenere:

lo stralcio del piano attuativo vigente;

la relazione tecnico-illustrativa nella quale siano evidenziate l'elenco puntuale delle opere previste, le proprietà interessate, gli immobili serviti, il numero degli abitanti insediati nelle zone da recuperare e il totale dei residenti;

il programma dettagliato di attuazione degli interventi;

lo schema planovolumetrico su scala non inferiore a 1:500;

il quadro finanziario con l'indicazione del cofinanzimento comunale e delibera d'impegno;

il piano della mobilità e dei parcheggi.

3. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana è approvato dal Consiglio comunale e trasmesso all'Assessorato dell'Urbanistica entro il 31 marzo per l'inserimento nel Programma Pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in esso previsti.

4. L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento del piano di riqualificazione nel Programma pluriennale dei Centri storici.

 Art. 14
Modalità per la concessione dei finanziamenti

1. Per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, a seguito di pubblico avviso emesso dalla Ragioneria, domanda di mutuo e contributo agli istituti di credito fondiario di cui all'articolo 12 e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici unitamente ad apposito atto notorio nel quale deve essere dichiarato, da parte dei singoli richiedenti, il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. Tali requisiti devono essere successivamente documentati all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per il rilascio del nulla osta di cui al successivo comma 4.

3. L'istituto di credito procede all'istruttoria delle richieste di mutuo all'atto del ricevimento delle domande acquisendo dai richiedenti la documentazione prevista dalle norme sul credito fondiario e ogni altro documento stabilito dalla Regione in sede di convenzione.

4. Per l'assunzione della deliberazione del mutuo l'istituto mutuante riceve preventivo assenso da parte della Regione a seguito dell'accertamento dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

5. Le deliberazioni di mutuo dovranno essere assunte dagli istituti conclusa la prevista istruttoria nei limiti della dotazione finanziaria a ciascuno di essi assegnata e tenendo esclusivamente conto dell'ordine temporale di presentazione all'istituto di credito della prescritta documentazione.

 

Art. 14
Recupero primario degli edifici dei centri storici

1. Al fine del recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici, la Regione, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, concede contributi in conto capitale a favore di proprietari singoli o riuniti in consorzio, di cooperative edilizie, ai condomìni o loro consorzi e ai consorzi tra i primi e i secondi, eventualmente anche obbligatori, per incentivare gli interventi di recupero nei centri storici.

2. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità dell'edificio per quanto riguarda le parti comuni. Esso interessa complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti, orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale, le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.

3. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi di cui al presente articolo. I contributi a fondo perduto, finalizzati al recupero primario, sono concessi nel modo seguente:

per il restauro dei prospetti, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;

per il restauro delle coperture e delle ricoperture esterne, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;

per il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, degli spazi collettivi e degli impianti, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva.

4. Le spese per il recupero primario devono risultare da relazione tecnica, da descrizione particolareggiata delle opere da eseguire e da computo metrico estimativo. I massimali di spesa per le singole categorie di opere sono determinati sulla base del prezziario regionale delle opere pubbliche.

5. Ai fini del collaudo finale da parte del comune, le spese effettuate sono rendicontate e documentate con contratto e relativa fattura quietanzata.

6. Le somme sono erogate, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessore regionale dell'Urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

7. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi, nazionali o regionali, finalizzate al recupero secondario e al contenimento dei consumi energetici.

8. La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei centri storici è destinata esclusivamente ai comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nell'annualità in corso del Programma pluriennale dei centri storici.

 Art. 15
Contributi a fondo perduto per categorie economicamente deboli

1. Al fine di far accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge anche le categorie di beneficiari economicamente più deboli, la Regione concede, in alternativa ai mutui di cui all'articolo 11, contributi a fondo perduto per gli interventi di risanamento e di recupero di singole unità immobiliari aventi i requisiti di cui all'articolo 10.

2. Tali contributi potranno essere concessi, per un importo massimo di lire 18.000.000, purché tale cifra sia inferiore all'80 per cento del costo totale di intervento, in favore di privati il cui reddito annuo complessivo, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 457/78, risulti inferiore a lire 20.000.000, che siano proprietari dell'immobile per il quale viene richiesto il contributo e che siano in esso residenti.

3. La richiesta di contributo di cui al comma 2 è inoltrata all'Assessore regionale dei lavori pubblici secondo le modalità definite in apposito bando pubblico. Il contributo è erogato, su base regionale, nell'ordine di graduatoria determinato esclusivamente per gli aventi diritto, sulla base dell'imponibile fiscale del nucleo familiare.

 

Art. 15
Incentivi al recupero secondario

1. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, che ha modificato la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), le limitazioni di reddito non si applicano per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero della prima abitazione sita nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri storici.

2. I contributi in conto interesse previsti dalla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche e integrazioni a sostegno dell'artigianato, dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, a sostegno del commercio e dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, a sostegno del settore ricettivo, sono aumentati di un punto percentuale a favore degli esercizi e servizi situati nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri storici.

 Art. 16
Contributi a fondo perduto per il recupero degli standard estetici e delle parti condominiali

1. Al fine di favorire il più completo recupero delle unità immobiliari poste nei centri storici e di consentire, attraverso il recupero degli standard estetici, una migliore fruizione collettiva del patrimonio immobiliare e del tessuto urbano degli stessi centri, la Regione, nell'ambito dei Programmi pluriennali e annuali di cui all'articolo 6, finanzia, attraverso il "Fondo per il recupero degli standard estetici e funzionali degli immobili nei centri storici", appositamente creato con la presente legge, i comuni inseriti nei Programmi stessi. Detti Comuni sono autorizzati, per delega regionale, a concedere, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 10 e al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, contributi a fondo perduto:

a) per il restauro dei prospetti, delle coperture e delle ricoperture esterne delle strutture portanti; tali contributi possono essere concessi, fino ad un massimo di 60 per cento della spesa complessiva per metro quadro e per una spesa massima ammissibile di lire 100.000 per metro quadro;
b) per il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, degli spazi collettivi e degli impianti; tali contributi possono essere concessi fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva e per un importo comunque non superiore a lire 60.000 al metro cubo.

2. Le somme sono erogate in ragione del 30 per cento a titolo di anticipazione all'atto dell'accoglimento della richiesta e per il restante 70 per cento a lavori ultimati, in favore dei singoli proprietari. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di appartenenza contenente la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, degli obblighi concernenti la finalizzazione delle provvidenze alla realizzazione, sempre nel rispetto delle direttive dei laboratori per i centri storici, delle opere suddette sotto la sorveglianza dell'Amministrazione comunale a ciò con la presente legge delegata.

3. Per l'ottenimento dei contributi sopra descritti, i proprietari degli immobili interessati presentano al Comune di appartenenza domanda, secondo le modalità definite in un bando pubblico a cura del Comune, predisposto in base ad un bando tipo emanato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici.

4. Le facilitazioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili fra loro, con le altre facilitazioni previste dalla presente legge, nonché con quelle previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 16
Stato di attuazione e monitoraggio

1. I Comuni predispongono annualmente, anche al fine del monitoraggio della spesa da parte della Regione, lo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, sulla base di schede-tipo predisposte dall'Assessorato dell'urbanistica.

2. Gli stati di attuazione sono trasmessi entro il 31 marzo all'Assessorato dell'Urbanistica che provvede alla predisposizione di una relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, finanziati negli anni precedenti, e la allega all'aggiornamento dei Programmi pluriennali dei centri storici.

 Art. 17
Contributi a fondo perduto: integrazioni comunali

1. In aree o centri urbani di limitata estensione, particolarmente caratterizzati per tipologia insediativa, già sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1497/39, e specificatamente individuati nei Programmi pluriennali e annuali di cui all'articolo 6, i comuni possono integrare, a valere sulle apposite risorse del Fondo per i Comuni di cui al comma 2 i contributi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16, sino ad un massimo del 90 per cento della spesa complessiva in esso prevista, fermo restano l'importo massimo per metro quadro.

2. Per tali fini è istituito un "Fondo per le integrazioni comunali per il recupero dei centri storici", al quale fanno capo i finanziamenti ritenuti necessari in sede di predisposizione dei Programmi pluriennali e annuali di cui all'articolo 6.

 

Art.17
Laboratori per il recupero dei centri storici

1. I comuni inclusi nel Repertorio regionale dei centri storici possono istituire il Laboratorio per il recupero del centro storico, le cui funzioni sono stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti attuativi della pianificazione comunale.

 CAPO IV
Procedure di aggiornamento parametrico e vincoli per i destinatari delle provvidenze

Art. 18
Aggiornamento dei parametri di intervento

1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici previa deliberazione della Giunta regionale è autorizzato a modificare con proprio decreto per le operazioni di mutuo non ancora definite:

a) i punti di intervento di cui all'articolo 11 con riferimento al tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per l'edilizia residenziale e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 11;
b) l'ammontare del mutuo assistito da agevolare e dei contributi a fondo perduto di cui agli articoli 15, 16 e 17 in relazione all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

3, L'Assessore regionale dei lavori pubblici è altresì autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il parere dei laboratori per il recupero e previa deliberazione della Giunta regionale, anche mediante aggiornamenti successivi, la spesa massima ammissibile per metro quadro per categoria di intervento, relativamente alle provvidenze di cui agli articoli 9, 16 e 17.

 

Art. 18
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 50.000.000.000 annui.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della L.R. 15 aprile 1998, n.11 e art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.000
mediante riduzione della voce 1 della Tab. B, allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

In aumento:

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04157 -
(N.I.) - 2.1.2.3.2.3.07.27 (08.02) - Cat. 12 - Finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico (art. 4 della presente legge)
1998 lire 50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.000

3. Agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2 si provvede con le disponibilità recate dai capitoli 07026-01, 07055 e 07021 del bilancio della Regione per gli anni 1998-1999-2000 e successivi, rispettivamente per gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 51 del 1993, n. 35 del 1991 e n. 40 del 1993

4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 04157 del bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 Art. 19
Vincolo di destinazione d'uso

1. Per gli immobili per i quali i proprietari abbiano usufruito dei benefici di cui al presente capo non è consentita per 10 anni modificazione della destinazione d'uso senza preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale dei lavori pubblici previo parere del laboratorio di cui all'articolo 5.

2. Il cambio di fatto della destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione comporta la restituzione del contributo percepito.

3. La vigilanza sulla destinazione d'uso, di competenza della Regione a norma dell'articolo 4 della Legge n. 457/78, verrà esercitata per delega regionale dai Comuni inseriti nei programmi pluriennali di cui all'articolo 6.

   

 Art. 20
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutati in annue lire 1.000.000.000, e degli articoli 8, 9, 16 e 17, valutati in annue lire 2.000.000.000, fanno carico alle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente, in conto dei capitoli 04020 e 04019 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 e dei capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11, è istituito il limite d'impegno di lire 500.000.000, dall'anno 1994 all'anno 2008; le relative annualità sono iscritte in conto del capitolo 08031/02 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 sono valutati in annue lire 250.000.000 e gravano sul capitolo 08031/03 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4. Nel bilancio pluriennale della Regione per li anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
1994 lire 750.000.000
1995 lire 750.000.000
1996 lire 750.000.000

mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della Tabella B allegata alla legge finanziaria

voce 7
1994 lire 750.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000

voce 10
1994 lire ----------
1995 lire 250.000.000
1996 lire 250.000.000

In aumento

ENTRATA

Capitolo 32403 -
(N.I.) 3.2.4 - Interessi attivi sui conti correnti intestati agli Istituti di credito fondiario per gli interventi di recupero degli immobili siti negli insediamenti storici (art. 12, comma 5, della presente legge)
1994 p.m.
1995 p.m.
1996 p.m.

08 - LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08031/02 -
(N.I.) 2.1.2.4.1.6.10.15 (03.02) - Concorso negli interessi sui mutui quindicennali per il risanamento ed il recupero di immobili siti negli insediamenti storici (artt. 11, 12 e 13 della presente legge)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000

Capitolo 08031/03 -
(N.I.) 2.1.2.4.1.3.10.15 (03.02) - Contributi a fondo perduto per categorie economicamente deboli per il risanamento ed il recupero di singole unità immobiliari site negli insediamenti storici (art. 15 della presente legge)
1994 lire 250.000.000
1995 lire 250.000.000
1996 lire 250.000.000