Ordine del giorno
approvato il 18 marzo 1998
ORDINE DEL GIORNO La Rosa - Amadu - Aresu - Bonesu - Demontis - Dettori Bruno - Locci - Manchinu - Manuta - Randaccio - Sanna S. - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai P. - Vassallo.
Sulla necessità e urgenza di adottare modifiche ed integrazioni alle direttive regionali per l'applicazione della delibera CIPE 13.3.1995 e successive modifiche ed integrazioni recante "Criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 383/A sul bilancio per l'anno finanziario
1998 e bilancio pluriennale per gli anni 1998/2000,CONSIDERATO che è urgente e necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni alle direttive con le quali la Regione ha emanato criteri per la determinazione del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
AFFERMATO che è indispensabile tenere debitamente conto della situazione generale di difficoltà economica e sociale della nostra Regione ed in particolare della condizione delle fasce sociali maggiormente svantaggiate;
RITENUTO che il patrimonio di ERP è differenziato per tipologia, vetustà, ubicazione, condizioni reali degli alloggi, ecc.
SOTTOLINEATO che è in forte ritardo la realizzazione del piano di vendita di cui alla legge 560/93 e alla L.R 22/95.
impegna la Giunta Regionale
a modificare nell'immediato le direttive di cui sopra per la determinazione dei canoni di ERPsecondo le seguenti indicazioni:
a) il canone di locazione degli alloggi di ERP non può comunque superare una determinata percentuale di incidenza sul reddito convenzionale del nucleo familiare, graduandola col massimo di equità a seconda delle fasce di riferimento;
b) la percentuale da applicare al canone di riferimento per la determinazione del canone va applicata con una nuova e diversa gradualità a partire dalla fascia più bassa a quella più alta;c) sul canone così determinato si dovrà applicare una riduzione per ogni anno di anzianità di costruzione degli alloggi dalla data di costruzione sino al 1960, a condizione che gli inquilini tranne quelli della fascia A, si impegnino all'acquisto degli immobili;
d) dare facoltà agli Istituti Autonomi Case Popolari di adottare un abbattimento ulteriore del canone che potrebbe essere intorno al 10% per gli alloggi che hanno superato almeno 20 anni di anzianità di costruzione a seconda della tipologia, dell'ubicazione, delle loro condizioni reali;
e) allo scopo di garantire il pareggio tra uscite ed entrate dei bilanci degli Istituti, deve essere costituito il Fondo Sociale Regionale che assicuri la compensazione delle minori entrate conseguenti alle necessarie misure di tutela delle situazioni di disagio abitativo.impegna. altresì la competente Commissione consiliare
ad esaminare con la massima sollecitudine possibile le proposte e il disegno di legge in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
Cagliari, 6 marzo 1998