CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 438

CONGIU - CHERCHI - DESINI - MANCA - UNALI sull'assegnazione in concessione a privato di area sita nell'altipiano di Golgo e comprendente al suo interno Su Sterru e As Piscinas, gravata da uso civico e ricadente nel Sito di interesse comunitario e Zona di protezione speciale Golfo di Orosei.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- l'amministrazione comunale di Baunei ha assegnato in concessione a un privato, per la durata di quindici anni, con l'autorizzazione a recintarla con rete metallica, l'area nell'altopiano di Golgo distinta in catasto al foglio 37, mappali 4-5, e foglio 38, mappale 2, dell'estensione di Ha 4.78.85, gravata da uso civico;
- l'area oggetto di concessione comprende al suo interno Su Sterru, la voragine di Golgo, individuato come Monumento naturale dalla legge regionale n. 31 del 1989 e classificato dal Piano paesaggistico regionale (PPR) quale bene paesaggistico ex articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per il vincolo ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 e, in quanto geosito (PPR, categorie ai sensi dell'articolo 143, lettera f)) e As Piscinas, vasche naturali rimaneggiate dall'uomo dal periodo neolitico che, in numero di cinque, consentono l'accumulo dell'acqua piovana (la più grande contiene fino a 250.000 litri d'acqua), rappresentando nell'altopiano di Golgo l'unica fonte di approvvigionamento idrico, per la totalità dell'anno. per tutte le specie animali allevate e quelle selvatiche, stanziali e migratorie;
- l'area ricade nel Sito di interesse comunitario e Zona di protezione speciale Golfo di Orosei (ITB20014), sicché l'intervento è soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;
- si tratta, inoltre, di un sito archeologico di grande rilevanza legato al culto dell'acqua, come dimostra la presenza di allineamenti di menhir e cromlech distribuiti in tutta l'area, che costituisce un insieme unitario con la voragine posta a meno di cento metri dalle Piscinas;
- il Piano di valorizzazione delle terre civiche del Comune di Baunei, al capitolo 11.2, intitolato "Monumenti storico archeologici", annovera tra i siti archeologici "nella località Golgo. le "Piscinas": conche naturali formatesi nella roccia, dove si raccolgono le acque piovane, modificate dall'uomo per la fusione dei metalli e per riti magici o di culto";
- il recente PUC indica tra i siti archeologici di rilevante interesse l'insediamento megalitico Vasche As Piscinas;

CONSIDERATO che:
- trattandosi di terre collettive, la concessione è stata preceduta dall'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso con correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso civico, rilasciata dal servizio territoriale Ogliastra dell'ARGEA con la determinazione n. 681 del 24 febbraio 1016 secondo quanto prescritto dall'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994;
- tale disposizione prevede che le domande volte a ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal comune interessato in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- nel caso in questione il quorum dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale è stato raggiunto con la partecipazione alla seduta e con il voto determinante del sindaco, il quale, tuttavia, avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla seduta e al voto ai sensi dell'articolo 78 TUEL, in quanto parente di quarto grado del beneficiario;
- inoltre, l'autorizzazione al mutamento di destinazione è stata rilasciata dall'ARGEA in difetto di istruttoria e di verifica degli ulteriori requisiti pregiudiziali imposti dalla legge;
- l'ARGEA, infatti, non da atto della sussistenza del requisito della "rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto" prescritto dall'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994;
- ad ogni modo, nella fattispecie, l'interesse alla valorizzazione economico-privatistica dell'area non può essere valutato ragionevolmente come prevalente sull'interesse al libero accesso e alla libera fruizione delle acque pubbliche contenute nelle Piscinas da parte della collettività baunese titolare dell'uso civico del pascolo;
- in aggiunta, non risulta in alcun modo verificato dall'ARGEA il rispetto del regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da usi civici, che all'articolo 5 stabilisce in maniera inequivoca che "non possono essere oggetto di concessione (...) sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici"; e che, all'articolo 12, comma 4, stabilisce che non possono essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura d'interesse pubblico;
- a seguito delle segnalazioni, il servizio territoriale Ogliastra dell'ARGEA, con PEC del 21 maggio 2018, ha richiesto al Comune di Baunei "precisazioni in merito alla classificazione a termini di legge delle due zone citate" (As Piscinas quale sito archeologico e Su Sterru quale monumento naturale) nonostante il Piano usi civici e il PPR fossero già nella loro disponibilità, ovvero rivolgere la richiesta agli organi preposti alla tutela (ossia alla Soprintendenza per la definizione di sito archeologico e all'Assessorato alla difesa dell'ambiente per la classificazione di Su Sterru quale monumento naturale) e in ogni caso senza formulare richiesta istruttoria circa il divieto di concessione delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento degli usi civici;
- con nota allegata alla comunicazione PEC del 24 aprile 2018, il Gruppo Libertà e sviluppo nel Consiglio comunale di Baunei ha chiesto all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, accertate le violazioni della legge regionale n. 12 del 1994 e del regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici, e accertata l'illegittimità della determinazione ARGEA n. 681 del 24 febbraio 2016, adottasse i rimedi del caso, ritirando in autotutela tale atto perché altamente lesivo dei diritti della collettività civica, adottando i provvedimenti cautelari previsti dalla legge n. 1766 del 1927 (si veda il parere del Consiglio di Stato n. 1277/79 del 1981) per la restituzione dei beni alla disponibilità della collettività civica, nonché esperendo, ai sensi dell'articolo 21 legge regionale n. 12 del 1994, le azioni giurisdizionali ritenute opportune;
- ad oggi, il predetto Assessorato non ha adottato alcun provvedimento, né fornito risposta alcuna;
- la concessione è avvenuta senza alcuna specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica, prevista dall'articolo 25 NTA del PPR per le attività di valorizzazione delle aree tutelate per legge, e al di fuori dei criteri e delle procedure previsti dagli articoli 101 e seguenti del Codice Urbani e dalla legge regionale n. 14 del 2006 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura);

CONSIDERATO, altresì, che:
- il 17 maggio 2017 il concessionario ha presentato al Servizio delle valutazioni ambientali (SVA) della direzione generale dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la relazione progettuale dell'intervento da realizzare nel sito, al fine della Valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
- la relazione progettuale presentata per la VINCA definisce l'area interessata come "sito naturalistico", da delimitare con recinzioni perimetrali, nel quale realizzare "un percorso guidato, il pernottamento in piazzole di varia grandezza, la prenotazione di escursioni guidate, organizzazione di mini eventi con aziende enogastronomiche";
- la relazione illustra gli aspetti generali del "SIC Golfo di Orosei", mentre non contiene alcuna descrizione analitica dell'area oggetto dell'intervento, né report fotografico, né simulazioni di immagini degli interventi proposti;
- la relazione non dà in alcun modo conto della presenza, all'interno dell'area in concessione da recintare, delle Piscinas, né, tantomeno, della loro funzione di unica riserva idrica per tutte le specie allevate e selvatiche dell'intera regione;
- in tale relazione il concessionario dichiara che "l'incidenza delle opere in progetto non comporta una modifica tangibile del sito, in quanto mirato al solo adeguamento di una infrastruttura esistente";
- nessuna infrastruttura è mai esistita nel sito (e mai descritta nella relazione);
- nella relazione VINCA il concessionario dichiara di voler recingere l'area, e nella relazione progettuale presentata al Comune di Baunei esplicita che una volta ottenuta la concessione, sarà sua "cura cintare l'area concessa, in modo da precludere l'ingresso sia del bestiame allevato allo stato brado, che degli animali selvatici;
- con riferimento al fattore "Disturbo alla mobilità della fauna selvatica e domestica" il concessionario attesta che "l'influenza delle opere sulla fauna è trascurabile o comunque limitata al transito dei fruitori', omettendo di evidenziare che la recinzione perimetrale preclude definitivamente l'accesso all'acqua agli animali e che le attività turistiche e ludiche previste non sono compatibili con la frequentazione degli animali selvatici;
- sempre nella relazione si legge l'affermazione secondo cui "l'influenza delle opere sull'aspetto paesaggistico è trascurabile in quanto il presente intervento non modifica sostanzialmente lo stato preesistente dei luoghi";

RILEVATO che:
- a fronte della richiesta formulata dal gruppo Libertà e sviluppo nel Consiglio comunale di Baunei e diretta ad acquisire copia degli atti istruttori compiuti dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente relativamente alla suddetta pratica VINCA, questo si è limitato ad inviare la copia della predetta relazione redatta dal richiedente;
- nonostante l'assenza di qualsiasi atto istruttorio da parte del Servizio Valutazioni ambientali, che non ha effettuato alcun sopralluogo, né ha preteso le necessarie integrazioni relativamente agli aspetti totalmente omessi dalla relazione VINCA, in data 1° giugno 2017 (prot. n. 11448) è stato rilasciato il parere secondo cui "l'intervento non ha effetti aggiuntivi per le specie e gli habitat del SIC e pertanto non deve essere sottoposto a ulteriore procedura di valutazione di incidenza";

CONSIDERATO che:
- secondo la guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE, nelle valutazioni occorre "dimostrare in maniera oggettiva e documentabile la assenza di effetti significativi sui siti tutelati";
- con comunicazione PEC inviata in data 24 aprile 2018, il medesimo Gruppo consiliare nel Comune di Baunei, esposti i fatti, ha chiesto all'Assessore della difesa dell'ambiente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza per la tutela del SIC ZPS leso dall'intervento descritto, anche attraverso la previa revoca in autotutela del parere citato;
- con comunicazione dell'11 maggio 2018, la segreteria dell'Assessore, riscontrando la predetta nota, ha inspiegabilmente affermato che "l'argomento in oggetto non viene trattato dall'Assessorato Difesa Ambiente" e ha rimandato la questione alla competenza dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;

RITENUTO che:
- l'intervento, consistente nella recinzione con rete a maglie fitte delle Piscinas, unica fonte per l'abbeverata in un'area estesissima del SIC e ZPS, e la realizzazione in quel preciso luogo di "campeggio, punto di ristoro, punto di sosta, organizzazione di eventi enogastronomici", comprometterà il delicatissimo habitat;
- infatti, le attività che il concessionario intende svolgervi determineranno inevitabilmente la compromissione della conservazione delle specie nell'area, impedite a raggiungere le uniche fonti presenti nell'altipiano carsico e evidentemente disturbate dalla trasformazione del sito in un moderno parco divertimenti;

DATO ATTO che:
- il 18 maggio 2018, i consiglieri del Gruppo Partito dei Sardi hanno presentato le interpellanze n. 346/A e n. 347/A, con le quali hanno evidenziato l'esistenza delle problematiche esposte e chiesto ai competenti Assessori regionali di intervenire immediatamente per la tutela del SIC ZPS compromesso dall'intervento assentito col succitato parere e di procedere al ritiro in autotutela della determinazione dell'ARGEA n. 681 del 24 febbraio 2016 e di intervenire, in via cautelare, per la restituzione dell'area alla disponibilità della collettività ed esperire, eventualmente, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 1994, le azioni giurisdizionali ritenute opportune;
- finora, tali interpellanze non hanno avuto alcun seguito;

RILEVATO che
- purtroppo, come denunciato anche dalle associazioni ecologiste e animaliste e riportato dagli organi di stampa, si sono registrati i primi casi di animali selvatici morti nel disperato tentativo di superare la recinzione per abbeverarsi;
- la popolazione di Baunei, riunita in assemblea spontanea, ha raccolto cinquecento firme di richiesta di revoca del provvedimento che sottrae il bene ad uso civico di proprietà collettiva alla disponibilità della collettività;

RITENUTO, per i motivi illustrati, urgente e improcrastinabile l'intervento della Regione al fine di prevenire ulteriori danni all'ambiente e alla fauna locale,

impegna la Giunta regionale e, in particolare,
l'Assessore della difesa dell'ambiente e l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

1) ad intervenire immediatamente per la tutela del SIC ZPS compromesso dall'intervento assentito col parere reso il 1° giugno 2017 (prot. n. 11448), adottando tutti gli atti di competenza necessari a tal fine, compreso l'eventuale ritiro in autotutela del parere medesimo;
2) ad intervenire immediatamente in merito all'illegittimità della determinazione dell'ARGEA n. 681 del 24 febbraio 2016, procedendo al ritiro in autotutela della determinazione in questione e disponendo in via cautelare la restituzione dell'area alla disponibilità della collettività civica, fatto salvo l'eventuale esperimento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 1994, delle azioni giurisdizionali ritenute opportune.

Cagliari, 6 luglio 2018