CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 340

MOZIONE DEMONTIS - COCCO Pietro - DERIU - COLLU - PISCEDDA - TENDAS - COMANDINI - MELONI - SABATINI - LOTTO - MORICONI - SOLINAS Antonio - FORMA - RUGGERI - MANCA Gavino - PINNA Rossella - COZZOLINO sull'istituzione di Zone economiche speciali (ZES) in Sardegna, ai sensi del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del sud rispetto alle altre aree del paese, tenuto conto della straordinaria necessità ed urgenza, il Governo, con il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", ha individuato una serie di misure di sostegno alla crescita economica ed occupazionale delle regioni del Mezzogiorno, tra le quali è annoverata anche la Sardegna; 
- nell'ambito dei nuovi strumenti introdotti, assume una importanza strategica per la nostra Isola la disciplina delle procedure, condizioni e modalità relative all'istituzione di Zone economiche speciali (ZES) al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree;

EVIDENZIATO che:
- per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
- per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, quali il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel limite massimo per ciascun progetto di 50 milioni di euro, oltre a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile;

CONSIDERATO che la Sardegna, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1315 del 2013, vanta una particolare specificità in quanto è l'unica Regione in cui il distretto portuale e logistico non può essere individuato nell'ambito di un corridoio TEN-T al pari degli altri porti italiani della rete core, e i cui porti costituiscono il terminale naturale delle autostrade del mare che rappresentano la dimensione marittima delle reti transeuropee;

CONSIDERATO, altresì, che le aree portuali, per essere inserite nell'area globale europea, devono soddisfare una serie di requisiti, tra i quali viene annoverato il criterio di costituire il solo punto di accesso ad una "Regione NUTS 3" (provincia) con un numero di abitanti compreso tra un minimo di 150.000 ed un massimo di 800.000, requisito in possesso di diverse aree portuali della Sardegna;

ATTESO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 21/3 del 15 aprile 2016, al fine di riaffermare la necessità di rafforzare le condizioni per agevolare lo sviluppo e favorire la creazione di strumenti finalizzati al superamento della grave crisi che affligge la Sardegna, ha avviato l'attivazione delle zone franche previste dall'articolo 12 dello Statuto così come previsto dal decreto legislativo n. 75 del 1998, tematica che assume una stretta connessione con quella dell'istituzione delle ZES;

RILEVATO che, successivamente all'approvazione del decreto legge n. 91 del 2017, previsto entro la prima metà del mese di agosto 2017, dovrà essere emanato, entro sessanta giorni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale verranno stabilite le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

RILEVATO, altresì, che ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate, corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3 del medesimo decreto legge n. 91 del 2017;

RITENUTO necessario ed urgente addivenire in tempi brevi all'elaborazione di un progetto per la Sardegna in merito all'opportunità di istituire delle Zone economiche speciali nel proprio territorio,

impegna il Presidente della Regione

1) a riconoscere come strategico e prioritario l'adozione di un progetto di istituzione delle Zone economiche speciali nel territorio della Sardegna;
2) a presentare al Consiglio regionale, dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri successivo all'approvazione del decreto legge n. 91 del 2017, un progetto di istituzione delle Zone economiche speciali nel territorio della Sardegna corredato da un piano di sviluppo strategico.

Cagliari, 27 luglio 2017