CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 375

COMANDINI - COCCO Pietro - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - MORICONI - PINNA Rossella - SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDAS - ZANCHETTA sulla necessità di sospendere il rilascio delle abilitazioni alla professione di guida turistica, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- la figura della guida turistica è disciplinata dalla direttiva n. 2005/36/CE, modificata dalla direttiva n. 2013/55/UE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e l'Italia applica tale direttiva, tutelando il diritto alla libera circolazione delle guide turistiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà vigente in materia di professioni e beni culturali; la Commissione europea ha aperto una pre-procedura di infrazione EU PILOT n. 4277/12/MARK, basata sulla violazione da parte dell'Italia della direttiva servizi n. 2006/123/CE, laddove la disciplina italiana prevedeva che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica avesse validità solo nella regione di rilascio; il Parlamento italiano al fine di conformarsi alle indicazioni della UE contenute nella pre-procedura di infrazione ha emanato la legge europea n. 97 del 6 agosto 2013, estendendo, all'articolo 3, la validità dell'abilitazione alla professione di guida turistica a tutto il territorio nazionale e riconoscendo l'efficacia della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro su tutto il territorio nazionale italiano (c.1); la nuova disciplina, ex articolo 3 della legge n. 97 del 2013, permette alle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro di esercitare la professione sul territorio italiano senza che sia necessaria alcuna autorizzazione o abilitazione aggiuntiva rilasciata dalle autorità italiane (c. 2); la stessa direttiva servizi, all'articolo 10, prevede deroghe ai regimi autorizzatori e all'esercizio dell'attività su tutto il territorio per motivi imperativi di interesse generale, quali la conservazione del patrimonio nazionale storico-artistico; 
- il patrimonio culturale italiano è particolarmente ricco, e conta innumerevoli beni censiti che coprono epoche storiche e artistiche differenti e, pertanto, l'illustrazione di qualità ne necessita una conoscenza approfondita in un ambito territoriale limitato (provinciale o regionale) e quindi la guida turistica è normalmente specializzata nell'illustrazione e interpretazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l'accompagnatore turistico che assiste il gruppo nel corso di un viaggio;

RILEVATO che la legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei sevizi), presenta ormai delle criticità, in particolare all'articolo 5, comma 2, lettera a) dove, tra i requisiti abilitativi per l'accesso alla professione, prevede dei semplici tirocini e non una prova d'esame, come in diverse regioni d'Italia, con l'anomalia insostenibile che, per fare la guida turistica non sia necessario conoscere le lingue straniere;

CONSIDERATO che la Conferenza delle regioni ha approvato le linee di indirizzo che, in attuazione di un decreto ministeriale, individua i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e per il rilascio dell'abilitazione;

NELLE MORE dell'entrata in vigore di nuove linee guida ministeriali e di una legge che disciplini la professione di guida turistica,

impegna il Presidente della Regione

a sospendere, sino all'entrata in vigore delle linee di indirizzo su professione e abilitazione delle guide turistiche e, nelle more di una nuova normativa che metta ordine in materia, il rilascio delle abilitazioni alla professione di guida turistica.

Cagliari, 24 novembre 2017