CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 443

LAMPIS - TRUZZU - FUOCO - ORRÙ sulla valorizzazione della lana di pecora in Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- in Sardegna si stima siano allevati oltre tre milioni di ovini, con una produzione media di circa 1,5 kg di lana a capo per un totale quindi di circa 50.000 quintali prodotti;
- nell'intero territorio della Sardegna l'allevamento ovino da sempre riveste un ruolo primario nell'economia, rappresentando talvolta il principale mezzo di sostentamento delle famiglie;
- tale attività economica ha caratterizzato geograficamente in particolar modo i territori montani e dell'interno attraverso l'individuazione di alcune peculiarità genetiche differenti, quali ad esempio quelle della "Pecora nera di Arbus" razza in via di estinzione iscritta all'Albo nazionale delle biodiversità, per la quale è stato intrapreso un piano di valorizzazione per la tutela e la conservazione delle specie;

CONSIDERATO che:
- è possibile inserire l'allevamento ovino in una prospettiva di diversificazione aziendale data la produzione di latte, carne e lana e quindi trattarlo in un contesto di multifunzionalità legata al mantenimento della biodiversità, tutela del paesaggio e della rivalutazione della figura dell'allevatore;
- si può quindi innescare un "circolo virtuoso" in cui multifunzionalità e diversificazione dell'azienda agricola si alimentano a vicenda in una prospettiva di sostenibilità anche in relazione ai programmi individuati in Europa 2020;

ATTESO, pertanto, che:
- la lana può rappresentare, come detto sopra, un elemento per contribuire alla diversificazione dell'attività aziendale creando anche nuove forme di impiego della popolazione locale;
- la lana viene oggi considerata soprattutto un costo per l'allevatore che è costretto a svenderla o a smaltirla come rifiuto speciale con forti oneri economici e di gestione, potrebbe invece essere una risorsa economica del ciclo produttivo ritornando alla stessa azienda agricola di provenienza costituendo così una risorsa: lana derivante da razza ovina caratteristica di un certo territorio, può una volta trasformata essere utilizzata come prodotto tessile (vedasi tradizione sarda della produzione tappeti);
- la normativa igienico-sanitaria prevede che, nel caso in cui la lana non venisse ritirata presso l'allevamento, debba essere smaltita dall'allevatore con conseguenti rilevanti oneri, ponendo così in risalto la criticità della posizione di debolezza dell'allevatore;

VISTO che:
- a livello europeo il regolamento CE n. 510/2006 include la lana nell'elenco dei "prodotti agricoli" che possono essere tutelati con una DOP e IGP;
- il regolamento n. 1069/2009 che ha sostituito il regolamento CE n. 1774/2002 definisce i requisiti per la commercializzazione del prodotto "lana" categorizzandolo nei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati in palese contrasto con il regolamento CE n. 510/2006 precedentemente citato;
- l'articolo 2135 del Codice civile riconduce la produzione di lana ad un'attività connessa a quella agricola, comprendendo quindi anche il lavaggio, la cardatura, la filatura, la tessitura e la commercializzazione;
- in Italia la lana si configura come un vero e proprio prodotto agricolo dal punto di vista civilistico;

RITENUTO che:
- da quanto illustrato, la definizione dello status della lana a livello europeo e nazionale risulta alquanto incongruente e, pertanto, è necessaria una definizione che tenga in considerazione tutte le caratteristiche sopra elencate per un proficuo utilizzo economico e sociale di questo prodotto naturale di cui il nostro territorio è ricco;
- in considerazione di quanto precedentemente esposto, la lana rappresenta un prodotto fondamentale della nostra economia, ed è stata oggetto di studio del progetto "Percorsi di Orientamento 2008-2011" finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato allo sviluppo dell'imprenditoria femminile e alla possibile ricostruzione di "filiere corte" del tessile al femminile.

VALUTATO che la lana debba essere estrapolata dal contesto normativo attualmente in vigore nell'Unione europea, che la considera un sottoprodotto di origine animale rendendola pertanto inutilizzabile,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a voler intraprendere tutte le iniziative presso le autorità competenti, volte a modificare l'attuale regolamento UE n. 1069/2009 stralciando il prodotto lana dai sottoprodotti di origine animale e considerandola prodotto agricolo a tutti gli effetti come da regolamento CE n. 510/2006.

Cagliari 27 luglio 2018