CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 175

AGUS - LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO sulla revisione dei criteri e delle linee guida sull'inquinamento acustico (articolo 4 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447) relativamente alle attivitą rumorose.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- le funzioni amministrative relative al controllo sull'inquinamento acustico sono attribuite al comune competente per territorio e alle province per quanto riguarda i territori sovra comunali;
- l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS), come organo di supporto tecnico agli enti, può essere chiamata a effettuare controlli di tipo strumentale;
- attualmente l'Agenzia effettua sopralluoghi e misure relative al supermento dei limiti di emissione acustica nei territori delle Province di Carbonia-Iglesias e di Oristano; negli altri territori provinciali si fa riferimento ai dipartimenti di prevenzione delle A-Usl laddove attrezzati;
- la legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, pone in capo alle regioni la disciplina delle procedure e dei criteri che i comuni devono applicare per:
1) la classificazione acustica dei territori di propria competenza;
2) la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento acustico, ove necessari;
3) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la legge n. 447 del 1995 prevede, inoltre, che la Regione definisca i criteri per:
1) la valutazione dell'impatto acustico e del clima acustico;
2) l'istituzione, presso il competente assessorato, dell'albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;
- in assenza di una legge organica in materia, che in base a quanto disposto dalla legge n. 447 del 1995 sarebbe dovuta entrare in vigore entro un anno, la Giunta regionale ha provveduto a emanare apposite direttive tramite le deliberazioni n. 31/7 del 18 luglio 2000, n. 34/71 del 29 ottobre 2002, n. 12/10 del 12 marzo 2004 e n. 7/4 del 22 febbraio 2005, atti non sufficienti a normare la materia;
- con deliberazione del 9 marzo 2005, n. 9/9, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge concernente "Norme in materia di inquinamento acustico", trasmesso al Consiglio regionale in data 16 marzo 2005; tale disegno di legge prevedeva che, entro novanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale emanasse le apposite direttive attuative;
- nelle more dell'approvazione del disegno di legge e considerata l'urgenza dell'applicazione di alcune importanti disposizioni, gli uffici competenti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente hanno provveduto a rielaborare tutte le direttive fino a quel momento emanate dalla Giunta regionale, apportandovi le necessarie modifiche e integrazioni, e a riunirle in un unico documento tecnico denominato "Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico";
- con deliberazione n. 30/9 dell'8 luglio 2005, la Giunta regionale ha, quindi, approvato i "Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico (art. 4 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447)";
- le linee guida prevedevano che i comuni entro sei mesi avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del documento tecnico, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'impatto acustico, il clima acustico e le attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- il documento tecnico allegato ha lo scopo di:
- fornire una metodologia generale per la classificazione acustica dei territori comunali della Regione e assegnare a ciascuna porzione omogenea di territorio una delle sei classi individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991;
- prevenire il deterioramento di zone non inquinate e fornire uno strumento di pianificazione, prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale;
- allo stato attuale la Regione non dispone di una norma organica in materia di inquinamento acustico, per quanto la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), alla sezione VI (Inquinamento acustico) disciplini le funzioni della Regione (articolo 56) e i conferimenti agli enti locali (articolo 57);

CONSIDERATO che:
- per impatto acustico si intende la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, nonché gli effetti indotti, conseguenti all'inserimento di nuove opere, infrastrutture, impianti, attività e/o manifestazioni;
- per clima acustico si intende la valutazione dello stato delle emissioni sonore presenti sul territorio prima che vengano realizzate nuove opere e infrastrutture;
- la documentazione di impatto acustico deve prevedere, per quanto possibile, gli effetti acustici conseguenti alla realizzazione di una nuova opera e al suo esercizio per verificarne la compatibilità con le esigenze di uno standard di vita equilibrato della popolazione residente, al fine di una corretta fruibilità dell'area e nel rispetto degli equilibri naturali; deve contenere elementi relativi alla quantificazione degli effetti acustici in prossimità dei ricettori, in particolare di quelli sensibili, quali scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo; deve inoltre prevedere eventuali interventi di mitigazione;
- la documentazione di impatto acustico, costituita da una relazione tecnica e da una planimetria predisposte da tecnico competente in acustica ambientale e sottoscritta dal proponente, deve essere tanto più dettagliata quanto più è rilevante il potenziale inquinamento acustico derivante dalla realizzazione dell'opera e/o attività in progetto;

EVIDENZIATO che:
- per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di-scoteche all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi, cantieri edili ecc;
- tutte le attività sopra citate sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'autorità comunale competente a eccezione delle feste religiose e laiche e dei comizi elettorali, nonché delle attività di cantieri edili a carattere di estrema urgenza che comunque dovranno essere immediatamente comunicate e motivate al comune competente dal responsabile dei lavori;
- l'autorità comunale, con proprio regolamento, può prevedere, in ambito autorizzatorio, per le attività sopra citate, eventuali deroghe al rispetto dei valori dei livelli sonori previsti dalla normativa vigente;
- la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra dovrà essere corredata da una planimetria in scala opportuna, nonché da apposita relazione tecnica che evidenzi:
- la durata, in termini di numero di ore o di giorni, dell'attività di cui si chiede l'autorizzazione;
- le fasce orarie interessate;
- le relative caratteristiche tecniche dei macchinari e degli impianti rumorosi utilizzati, ivi compresi i livelli sonori emessi;
- la stima dei livelli acustici immessi nell'ambiente abitativo circostante ed esterno;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti di rumore consentiti;
- l'autorità comunale, in caso di autorizzazione con deroga dei limiti, rilascia il provvedimento previo parere favorevole dell'ARPAS;
- l'autorizzazione comunale potrà stabilire tra l'altro:
a) valori limite da rispettare;
b) disposizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
c) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività;

RILEVATO che:
- l'attuale disposizione regionale prevede che, se i limiti acustici sono superati, sia necessario acquisire il parere dell'ARPAS per poter concedere le autorizzazioni in deroga;
- l'Agenzia regionale, per poter decidere, esamina il regolamento acustico comunale e, in sua assenza, non si esprime;
- questo iter costituisce, di fatto, un appesantimento burocratico e una dilatazione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione anche perché l'ARPAS non è il soggetto che riceve l'istanza e, quindi, si determina un passaggio burocratico ulteriore;

POSTO che:
- spesso, per difficoltà organizzative, operative e burocratiche, le richieste di autorizzazione vengono presentate dagli organizzatori con un anticipo ridotto, situazione che potrebbe condurre a non riuscire ad avere per tempo il parere e le eventuali prescrizioni dell'ARPAS;
- occorre snellire i procedimenti burocratici e favorire le attività di animazione culturale del territorio, intervenendo al fine di ridurre le problematiche e gli sforzi, anche economici, degli operatori,

invita il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) a predisporre una norma organica in materia di inquinamento acustico;
2) nelle more della predisposizione del testo normativo, ad aggiornare la parte VI - Attività rumorose temporanee - dell'allegato tecnico alla deliberazione n. 30/9 dell'8 luglio 2005 (Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico) prevedendo:
a) che l'ARPAS debba rilasciare il parere in un arco temporale ridotto (cinque giorni al massimo);
b) per i comuni che intendano avvalersi di una figura di esperto in acustica, che detto esperto sostituisca, per ciò che attiene le autorizzazioni rumorose temporanee, le funzioni dell'ARPAS;
Nell'ipotesi a) la procedura si configurerebbe in questo modo:
1) presentazione dell'istanza corredata da relazione di impatto acustico;
2) se l'impatto acustico è nei limiti il comune rilascia l'autorizzazione;
3) se l'impatto acustico non è nei limiti l'Amministrazione comunale trasmette l'istanza all'ARPAS entro 5 giorni dalla presentazione;
4) l'ARPAS rilascia il proprio parere nei successivi 5 giorni;
5) l'Amministrazione comunale rilascia la propria autorizzazione nei successivi 5 giorni;
In questo modo il procedimento avrebbe una durata massima di 15 giorni.

Nell'ipotesi b) la procedura si configurerebbe, invece, in questo modo:
1) presentazione istanza corredata da relazione di impatto acustico;
2) se l'impatto acustico è nei limiti il comune rilascia l'autorizzazione;
3) se l'impatto acustico non è nei limiti l'Amministrazione comunale rilascia un'autorizzazione in deroga - di carattere eccezionale e non ordinario - comprendente le prescrizioni dell'esperto in acustica nominato dall'Amministrazione stessa.

Cagliari, 14 settembre 2015