CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 466

USULA - ZEDDA Paolo Flavio - COCCO Daniele Secondo sui farmaci per il trattamento del diabete a seguito delle pronunce del TAR Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- il diritto alla tutela della salute e ad usufruire delle migliori cure è un diritto fondamentale e primario e come tale è assicurato e garantito nel nostro ordinamento dall'articolo 32 della Costituzione;
- il diabete rappresenta per la Sardegna una vera e propria piaga in quanto colpisce oltre il 6 per cento della popolazione; sono, infatti, più di 110.000 nell'Isola le persone affette dalla malattia;

CONSIDERATO che:
- è necessaria, di conseguenza, la costante attenzione al fenomeno attraverso le azioni della programmazione sanitaria regionale e del sistema sanitario nel suo complesso, per contenere ed arginare gli effetti negativi di una patologia invalidante e assicurare ai malati il miglior livello di vita possibile;
- problematiche inerenti la fornitura di adeguati strumenti terapeutici e di farmaci sono state ripetutamente sollevate e di esse è stato investito, oltre all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, lo stesso Presidente della Regione;
- nello specifico, insuline a rilascio lento (farmaci di "Classe A"), che agiscono con maggiore costanza ed garantiscono nel tempo una migliore copertura con conseguente riduzione dei casi di ipoglicemia notturna e delle iperglicemie al risveglio e con un generale miglior livello glicemico durante tutta la giornata, sono state inserite dalla Commissione terapeutica regionale nel prontuario (PTR), ma con limitazioni d'uso per generali ragioni che attengono all'aspetto economico (per il superiore costo dei farmaci) e all'asserita "assenza di consistenti vantaggi terapeutici";
- la condizione di utilizzo, in particolare, è riferita: "esclusivamente in pazienti con ipoglicemie notturne o in seguito a mancata efficacia nelle 24 ore dell'insulina basale utilizzata, documentate attraverso strumento di misurazione della glicemia";
- un altro farmaco, utilizzabile a seconda di particolari situazioni in caso di inadeguatezza delle terapie esistenti, fornito a livello nazionale dall'impresa distributrice direttamente alle strutture sanitarie, è stato escluso dal prontuario e, pertanto, tale esclusione avrebbe inciso sul livello essenziale delle prestazioni non garantite equanimemente data la preclusione all'accesso ai farmaci per i pazienti residenti in Sardegna;
- la Commissione per il Prontuario terapeutico regionale che è istituita presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, senza aver alcun specifico titolo e competenza idonea ha limitato l'impiego di tali farmaci (inseriti nella banca dati dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) fra quelli per i quali è previsto il rimborso dal Servizio sanitario nazionale) o ha talvolta equiparato arbitrariamente preparati con principi attivi differenti (ancora in discordanza con le decisioni dell'AIFA);
- la Commissione, inoltre, col suo operato incideva, in violazione di un altro principio generale fondamentale che è quello della libertà prescrittiva del medico, il quale veniva condizionato, pur con semplice provvedimento amministrativo, nelle sue libere scelte nel potenziale utilizzo dei migliori farmaci per effettuare le migliori cure a seconda delle situazioni;

DATO ATTO che:
- ad ordinamento vigente sono affidate all'AIFA le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche (e, quindi, anche all'equivalenza terapeutica con altri farmaci), ai criteri delle pertinenti prescrizioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità ed al monitoraggio del loro consumo;
- a causa delle limitazioni d'uso e della non rimborsabilità dei farmaci (se non nei casi espressamente previsti), nella sola Regione, in confronto al restante panorama sanitario nazionale, si è prodotto l'effetto di una riduzione di assistenza sanitaria con evidente lesione degli assistiti affetti da diabete, discriminati rispetto a tutti gli altri nella fruizione di terapie garantite dai LEA; un vulnus dei principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della salute, che implicano invece la garanzia di un trattamento uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle cure minime garantite dal Servizio sanitario nazionale;

EVIDENZIATO che la specialità della Regione andrebbe onorata offrendo ai propri abitanti, invece, almeno pari o addirittura superiore qualità dei servizi per dare pienezza allo statuto di autonomia oltre che al dettato costituzionale; la mortificazione del diritto alla salute e la disumanizzazione della sanità si attua anche con la contrazione della spesa farmaceutica per meri calcoli ragionieristici che hanno impedito ai malati sardi l'accesso alle migliori e più efficaci cure;

PRESO ATTO che:
- il TAR Sardegna (di cui si menzionano le sentenze iscritte nel registro generale al n. 175/2018, al n. 205/2018 e al n. 353/2018 decise in Cagliari nella camera di consiglio il giorno 3 ottobre 2018) su ricorso di diverse aziende farmaceutiche per le esclusioni o limitazioni d'uso dei loro prodotti, ha condannato la Regione accogliendo i ricorsi promossi e annullando gli atti impugnati dai ricorrenti;
- nel quadro normativo vigente, secondo le sentenze citate, non rientra nella competenza regionale il potere di non includere nel Prontuario terapeutico regionale farmaci di "Classe A" o la previsione di un regime di utilizzabilità e di rimborsabilità contrastante ed incompatibile con quello stabilito in via generale, dall'AIFA a livello nazionale (che si avvale di pareri espressi da una specifica Commissione consultivo-tecnica scientifica) così da garantire su tutto il territorio la fruizione di un uniforme livello farmaceutico dei LEA,

impegna il Presidente della Regione

1) a dare immediata attuazione alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna che vedono soccombente la Regione e a rimuovere le criticità rilevate, così da garantire anche ai pazienti sardi affetti dalla patologia del diabete eguali livelli essenziali di assistenza farmacologica, consentendo loro l'accesso finora inibito ai farmaci oggetto di contesa;
2) a riferire urgentemente e senza indugio all'Aula in merito ai provvedimenti che la Giunta regionale intende intraprendere in materia e con quale tempistica in conseguenza delle sentenze del TAR succitate.

Cagliari 28 novembre 2018