Mozione n. 147

VASSALLO - CONCAS - MONTIS sulla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, concernente provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiche.


Il Consiglio Regionale

CONSTATATO che attraverso la legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante che presentano una delle infermità previste dall'allegato A della legge in oggetto;

APPRESO che la patologia psichica "ritardo mentale" si definisce come un difetto dell'intelligenza imputabile ad eziologie diverse, genetica prenatale, perinatale, postnatale oppure ritardi mentali di natura non organica, ma dovuti o ad una sottoutilizzazione del cervello o a deprivazioni sensoriali o a scarsità di stimolazioni, isolamento affettivo etc.. La perdita delle capacità intellettive superiori porta ad una limitazione gravissima delle attività e del comportamento per cui il soggetto non è in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana. Compaiono poi spesso disturbi del pensiero come deliri e allucinazioni che si configurano in questi casi come delle psicosi d'innesto;

APPRESO ALTRESI' che tale quadro clinico dal punto di vista delle "nuove tabelle per l'invalidità civile" riconoscerebbe il 100 % di invalidità con l'indennità d'accompagnamento;

CONSIDERATA la gravità della sintomatologia psichica, il carattere di cronicità e l'assoluta mancanza di un trattamento farmacologico adeguato appare ovvio come tale disturbo mentale sia molto più grave e invalidante di tutte le patologie elencate nell'allegato A, peraltro trattasi di patologie suscettibili di compenso farmacologico;

PRESO ATTO che gli sviluppi temporali della patologia "ritardo mentale grave" e la gravità del quadro clinico si può assimilare, per via analogica, alla voce schizofrenia,

impegna la Giunta Regionale

ad emanare un'apposita direttiva che preveda il riconoscimento delle patologie assimilabili a quelle previste nell'allegato A al fine di superare i limiti interpretativi dello stesso e rendere il lavoro delle commissioni provinciali e della stessa commissione, recentemente istituita per l'istruttoria dei ricorsi in base alla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, più agevole e corrispondente alle esigenze e aspettative dei familiari degli infermi di mente e dei minorati psichici della nostra Regione.

Cagliari, 7 maggio 1998