Mozione n. 101
TUNIS Marco Fabrizio - PITTALIS - CASU - MILIA - PIRASTU - FLORIS sul mancato riconoscimento delle competenze professionali degli agrotecnici iscritti all'albo professionale e sulla esclusione degli stessi dalla progettazione e direzione di interventi di cui ai regolamenti CEE 2081/93, 2080/92 e 2078/92.
Il Consiglio regionale
premesso che
con la Legge 5 marzo 1991, n.91, recante "Modifiche alla Legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici", alla categoria degli agrotecnici viene attribuita una serie di competenze tra cui la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali e l'assistenza tecnico-economica alle piccole e medie aziende agricole (art. 10, Legge n. 91/1991);osservato che
il titolo di agrotecnico, oltre alle competenze professionali attribuitegli dalla legge sopra indicata, in Europa è riconosciuto al livello più alto (insieme a quello di perito industriale) fra i diplomi professionali (Direttiva CEE 51/92), mentre altri titoli similari (geometri e periti agrari) sono riconosciuti ad un livello inferiore;rilevato che
l'Assessorato dell'agricoltura della Regione Sardegna con propria nota del 14 settembre 1995, prot. n. 19134, nega agli agrotecnici le competenze di cui sopra, interpretando in maniera distorta e ignorando platealmente le Direttive comunitarie;verificato che
sono intervenute nel frattempo sentenze della Giustizia amministrativa che riconoscono invece il diritto in epigrafe agli agrotecnici e precisamente la sentenza del TAR Calabria n. 412/96 e la sentenza del Consiglio di Stato 915/96;rilevato
altresì che, nelle altre Regioni italiane, gli agrotecnici progettano e dirigono gli interventi previsti dai regolamenti CEE 2081/93, 2080/92 e 2078/92;denunciato che
sulla materia è stata presentata vanamente (in quanto mai discussa), in data 71995 una interpellanza e constatato che l'Assessore regionale dell'agricoltura ha affermato nella propria nota, precedentemente citata, di rivedere le determinazioni assunte nei confronti degli agrotecnici, se diversamente interpretate dagli Organi di giustizia e che nulla è successo a distanza di circa sette mesi,censura
il comportamento dilatorio dell'Assessore regionale dell'agricoltura,impegna la Giunta regionale
1) a riconoscere agli agrotecnici iscritti all'albo professionale le competenze professionali per gli interventi previsti dai regolamenti CEE 2081/93, 2082/92 e 2078/92 e a far cessare gli effetti di una palese discriminazione fra agrotecnici da un lato e periti agrari e geometri dall'altro sulle competenze professionali in merito ai regolamenti citati; tenuto conto che le tre figure professionali citate sono inquadrate negli enti agricoli regionali nella medesima qualifica funzionale e hanno svolto i medesimi concorsi per l'accesso all'ente, riconoscendo l'equipollenza (pari valore e pari efficacia) del titolo di agrotecnico con quello di perito agrario, come dall'articolo 3 della Legge n. 754/69;2) a porre fine al danno gravissimo che l'Assessorato regionale dell'agricoltura sta "producendo" ai danni della categoria degli agrotecnici sardi e migliaia di giovani diplomati alla ricerca di sbocchi professionali e scongiurare così la fuga di centinaia di studenti agrotecnici dagli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura (che contano 20 sedi didattiche sparse in tutta l'Isola), i quali si troveranno in mancanza di un immediato intervento fuori totalmente dal mercato del lavoro.
Cagliari, 6 dicembre 1996