Mozione n. 72

USAI Edoardo - BIGGIO - BOERO - CARLONI - LOCCI - SANNA Noemi sulla necessità di modificare la Legge n. 560 del 1993 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".


Il Consiglio regionale

premesso che:
- l'articolo 4 della Legge n. 560 del 1993 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" prevedeva che le regioni dovessero formulare, su proposta degli enti proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia;

- ai sensi della medesima legge, il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi erariali del Ministero delle finanze;

- le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al dieci per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale;

- pertanto il prezzo, in tal modo determinato, risulta essere fortemente penalizzante nei confronti degli aventi titolo alla assegnazione della casa, per lo più famiglie in condizioni economiche disagiate perché sprovviste di reddito tale da consentire tali forme di pagamento;

considerato inoltre che
l'oggetto delle alienazioni è rappresentato da alloggi ormai vetusti, fatiscenti e comunque inadeguati, anche a causa della mancata manutenzione da parte degli enti proprietari, e dal prezzo decisamente sproporzionato in relazione allo stato degli immobili,

impegna la Giunta regionale
ad attivare tutte le procedure idonee alla modifica della Legge 560/93 che preveda una rideterminazione dei criteri di vendita che tenga conto del particolare disagio sociale nel quale versano i destinatari della legge citata.

Cagliari, 14 febbraio 1996