Interpellanza n. 318/A

DETTORI Bruno - MACCIOTTA - PETRINI - LODDO - FOIS Pietro - FANTOLA sulla esazione di ticket per le indagini di laboratorio pre-operatorie.


I sottoscritti,

premesso che:

- il nuovo regime di remunerazione per quanto riguarda le prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende o Presidi ospedalieri pubblici e dalle Case di cura private prevede un tariffario articolato sulla base dei D.R.G. (R.O.D.). Tale tariffario è stato approntato, a livello nazionale e/o regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità del 15 aprile 1994. E' ben definito - come chiaramente illustrato dalle linee-guida n. 1 emanate, nel 1995, dal predetto Ministero - che il costo di produzione di una determinata prestazione sanitaria e la tariffa che da esso discende comprendono la quota dei costi generali di funzionamento dell'Ospedale o Casa di cura (ivi inclusa, nel caso di Presidio Ospedaliero di una Azienda-U.S.L., la quota dei costi generali della Azienda da imputare al funzionamento del Presidio) e il costo diretto, specifico, della prestazione considerata riferito all'insieme delle prestazioni intermedie che, mediamente, la compongono: tra queste vanno indubbiamente annoverate le indagini diagnostiche, strumentali e di laboratorio, indispensabili ai fini della prestazione stessa. Nello specifico caso di un intervento chirurgico, esse costituiscono il necessario presupposto per una corretta valutazione del rischio anestesiologico ed operatorio.

- è divenuta ormai prassi pressoché costante - almeno per quanto riguarda gli interventi non urgenti programmabili - procedere a tali indagini preliminari non nel corso della ospedalizzazione (ad eccezione, ovviamente, di quella in regime di day-hospital) ma ambulatoriamente, in una fase immediatamente precedente al ricovero. Questa impostazione risponde a criteri di funzionalità e di economicità, evitando un'improduttiva protrazione della durata della degenza oltre quella inerente l'intervento operatorio e il periodo di convalescenza; evento, d'altronde, non particolarmente gradito al paziente.

Occorre peraltro sottolineare
come questa prassi comporti, a sua volta, dei disagi -anche economici - per il paziente, soprattutto se provenienti da centri distanti dalla sede ospedaliera, in relazione alla necessità di adirvi anche per sottoporsi agli opportuni prelievi. Prescindendo, comunque da quest'ultimo rilievo, va chiarito come la programmazione di tali prelievi possa prevedere la loro effettuazione nell'ambito dello stesso reparto chirurgico (pubblico o privato) accreditato cui competerà il successivo invio del materiale biologico al laboratorio dello stesso Presidio o Casa di cura, fatta salva la necessità di rivolgersi, per particolari indagini, ad altro, specifico, laboratorio individuato dai responsabili del reparto; ovvero come detta programmazione possa contemplare l'attribuzione al laboratorio anche della incombenza del prelievo. E' chiaro che in quest'ultima evenienza il paziente potrebbe legittimamente optare per altro laboratorio (pubblico o privato) regolarmente accreditato, per una maggiore facilità o comodità di accesso o per preferenza personale altrimenti motivata.

In entrambi i casi ma certamente, comunque, almeno quando il laboratorio in questione sia quello della stessa struttura sanitaria, la richiesta degli esami di laboratorio dovrebbe essere regolarmente compilata e sottoscritta dai Sanitari del reparto: e questo è un primo aspetto che richiederebbe una chiara e precisa regolamentazione .

Ma la questione principale, oggetto della presente interpellanza, è un'altra, di notevole rilevanza.

Sono pervenute infatti agli scriventi segnalazioni in merito alla richiesta di pagamento del ticket relativo alle indagini preliminari di laboratorio a pazienti chirurgici da ospedalizzare: almeno - o soprattutto - nel caso dell'afferenza del paziente al laboratorio anche per i necessari prelievi. Questa prassi (se di prassi si tratta e non di episodi isolati) deve considerarsi non corretta sotto un duplice profilo: in primo luogo perché, nell'attuale regime, il cittadino non è tenuto ad alcuna compartecipazione alla spesa inerente la degenza e l'assistenza ospedaliera di cui - secondo quanto in precedenza esposto - le indagini di laboratorio costituiscono parte integrante ancorché non eseguite, di fatto, nel corso della degenza per l'intervento operatorio; in secondo luogo perché la tariffa remunerativa della prestazione chirurgica, sulla base del relativo D.R.G., è comprensiva, come già ricordato, del costo di tali indagini.

L'esazione del ticket per queste ultime comporta che quel Presidio ospedaliero o, nel suo ambito, quello specifico centro di spesa conseguano, per la prestazione effettuata, una remunerazione aggiuntiva che ad essi non compete; senza escludere la possibilità che si giunga addirittura ad una doppia remunerazione degli stessi esami di laboratorio per l'inoltro di 2 notule: quella del reparto chirurgico, già di essi comprensiva, e quella del laboratorio.

Evidenti le conseguenze negative di tali prospettate eventualità: sia per quanto concerne l'entità dell'onere che verrebbe a gravare sugli utenti, certamente non irrilevante per le categorie più disagiate sotto il profilo socio-economico; sia per la possibilità che tali iniziative non si verifichino, oltretutto, in maniera sistematica ed uniforme inducendo così un turbamento della corretta dinamica concorrenziale tra presidi ospedalieri pubblici e/o privati e della ripartizione, al loro interno, tra i diversi centri di spesa; sia, soprattutto, per gli aspetti di non corretta gestione aziendale che verrebbero a configurarsi.

I sottoscritti interpellano
pertanto la Giunta regionale affinché voglia precisare:
- se siano ad essa, in precedenza, pervenute analoghe segnalazioni in merito a quanto esposto e, in tal caso;
- se abbia provveduto ad una opportuna verifica;
- se sia in grado di precisare l'entità del fenomeno;
- se abbia adottato, al riguardo, i necessari provvedimenti. Sottolineano, altrimenti, la necessità
- di procedere immediatamente a tale verifica;
- di disporre per un'adeguata informativa all'utenza, non potendosi del tutto escludere che gli episodi contestati possano essere semplicemente il frutto di un equivoco legato a disinformazione da parte dei pazienti;
- di emanare comunque una direttiva che elimini ogni possibile disfunzione ed illegalità al riguardo.

Cagliari, 23 gennaio 1997