Interpellanza n. 209/A

BONESU sulla mancata erogazione dei contributi sull'onere del trasporto di alimenti animali necessari per far fronte alla siccità.


Il sottoscritto,
premesso che:

a) con l'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16, l'Amministrazione regionale veniva autorizzata a concedere un contributo, fino al 90 per cento sulle spese sostenute e documentate, per il trasporto di granaglie, foraggio e cereali;

b) con delibera della Giunta regionale 8 agosto 1995 n. 35/3 venivano dettati i criteri per la concessione dei contributi con norme atte a prevenire possibili speculazioni; in particolare si prevedeva il limite massimo di rimborso per ogni quintale di prodotto e si stabiliva che, in caso di acquisti collettivi, il prezzo di cessione agli allevatori non superasse quello praticato nella Borsa dei prodotti alimentari zootecnici di Bologna

c) la delibera n. 35/3 contiene un evidente errore che sta portando a conseguenze gravissime; infatti se si acquista la merce al prezzo della Borsa di Bologna occorre comunque effettuare su tale prezzo la ricarica del 10 per cento della spesa di trasporto non ammessa a rimborso per cui, anche a prescindere dagli altri oneri (cali, ammanchi, oneri finanziari, rischi commerciali), il prezzo non può non essere strutturalmente superiore a quello praticato sulla Borsa di Bologna. Pertanto su ogni quintale di paglia acquistato in Val Padana al prezzo medio di 7.000 lire, grava un onere per spese di trasporto non rimborsate, secondo le stesse stime regionali, di lire 1.850, che non può non essere sommato al prezzo originario d'acquisto, determinando un prezzo di cessione superiore ovviamente a quello della Borsa di Bologna; questo fatto, assolutamente inevitabile, sta portando i competenti uffici regionali a rigettare le domande di rimborso presentate, vanificando le finalità della legge e creando danni per vari miliardi alle cooperative che hanno effettuato gli acquisti,

chiede di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
per sapere se, ferme restando le finalità di evitare o premiare manovre speculative e di fronte all'evidente erronea formulazione, non intenda proporre alla Giunta la modifica della delibera n. 35/3 del 1995, consentendo il ricarico sul prezzo della Borsa di Bologna dei costi inevitabili e necessari non rimborsabili dalla Regione.

Cagliari, 27 marzo 1995