DISEGNO DI LEGGE N. 459/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SCANO

il 19 ottobre 1998

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 1999)


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, ha introdotto, tra gli strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione, il "Documento di programmazione Economica e Finanziaria" (DPEF), il quale ha la funzione di precedere ed indirizzare gli altri strumenti.

La legge finanziaria che si propone, pertanto, oltre che attenersi alle disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, di modifica all'articolo 13 della legge regionale di contabilità circa i suoi contenuti formali, deve rispettare, per la prima volta, gli indirizzi di carattere generale e le prescrizioni discendenti dal DPEF recentemente approvato dal Consiglio regionale.

Il disegno di legge proposto è costituito da un insieme di norme e da appena 28 articoli, la maggior parte dei quali contenenti disposizioni meramente finanziarie o procedurali.

Il Capo I raccoglie le disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 1, come nelle precedenti leggi, autorizza l'indebitamento della Regione attraverso la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.

L'importo autorizzato nel 1999 è costituito dalla ripetizione del livello di indebitamento dello scorso anno, pari a 924 miliardi, dalla quota destinata al "Piano per il lavoro", pari a 233 miliardi, dalla conferma della quota già autorizzata nella precedente legge finanziaria, pari a 198 miliardi.

L'impostazione data al bilancio triennale 1999-2001 tende a realizzare un bilancio di tipo autorizzatorio. Ne discende che i bilanci delle due ultime annualità devono rappresentare, per quanto possibile, gli interventi da realizzarsi nell'arco del triennio, anche se ciò comporta la necessità di ulteriori indebitamenti.

E' tuttavia evidente il tentativo di diminuire la tendenza all'indebitamento annuale nella misura attualmente prevista.

Le lettere d) ed e) dell'articolo 1 prevedono, infatti, l'indebitamento per l'anno 2000, pari a 690 miliardi e per il 2001, pari a 660 miliardi di lire.

L'articolo 2 aggiorna il disavanzo finanziario al 31 dicembre 1997 e inserisce la quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge finanziaria 1998 per lo stesso anno; esso tiene conto della gestione che nello stesso anno si è chiusa con un saldo positivo, consentendo l'abbattimento del disavanzo complessivo, e inserisce la quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge finanziaria per il medesimo anno 1998.

La soluzione proposta per il loro ripianamento ricalca la scelta già operata nel 1998, accantonando quote di entrate proprie in misura ridotta rispetto alle previsioni formulate nello stesso articolo della precedente legge finanziaria in virtù dell'alleggerimento dell'ammontare del disavanzo.

Com'è noto, tale sistema consente di risparmiare gli interessi che si dovrebbero pagare in caso di ricorso ai mutui bancari o ai prestiti obbligazionari e tiene conto, altresì, degli effetti negativi sulla tesoreria unica e sui trasferimenti operati dallo Stato in favore della Regione che il ricorso autonomo comporta.

L'articolo 3 rimanda alle allegate tabelle gli stanziamenti da iscrivere in conto dei capitoli aventi oneri a carattere anelastico e quindi determinati da precedenti autorizzazioni di legge (tab. D), gli oneri soppressi o differiti ad esercizi successivi (Tab. C) o gli oneri rimandati, nella loro quantificazione, alla legge finanziaria (Tab. E).

L'articolo 4 autorizza l'accantonamento di somme nei fondi per nuovi oneri legislativi; le relative tabelle A) e B) riguardano, rispettivamente, l'accantonamento per i disegni di legge di parte corrente e di conto capitale.

Nella tabella A) rilevano le riserve destinate alla riforma degli enti regionali, parte corrente, della formazione professionale e degli incentivi alle aziende pubbliche e private e ai provvedimenti per interventi finalizzati all'occupazione.

Nella tabella B) rilevano gli accantonamenti per la riforma degli enti strumentali - parte in conto capitale - e per il settore idraulico-forestale; sono presenti, inoltre, nelle tabelle A) e B) gli accantonamenti delle risorse destinate negli anni 2000 e 2001 alle contabilità speciali di cui si è prevista la soppressione e la loro riconduzione al bilancio ordinario con l'articolo 6.

L'articolo 5 concerne le modifiche alla legge di contabilità n. 11 del 1983; in particolare i commi 3, 4 e 5 prevedono la raccolta sistematica delle norme relative alla conservazione dei residui di stanziamento ed il mantenimento delle somme destinate all'attuazione di programmi ed iniziative comunitarie sino alla data ultima di impegnabilità consentita dall'Unione Europea, nonché, per gli appalti in corso; ciò al fine di impedire ritardi nell'effettuazione della spesa, imprimendo in tal modo un'accelerazione alla stessa.

Il comma 6 prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995 al fine di semplificare il controllo di legittimità sulle deliberazioni di natura contabile assunte dagli enti strumentali soggetti a tale controllo a termini della stessa legge.

L'articolo 7 garantisce il consolidamento delle risorse destinate ai programmi integrati d'area P.I.A., ed al programma di recupero dei centri storici per oltre un decennio, nella misura annua di 220 miliardi per i primi e di 50 miliardi per i secondi.

L'articolo 8 riguarda la rideterminazione di limiti d'impegno vari e di altre autorizzazioni di spesa al fine di adeguare gli stessi alle attuali esigenze.

Il Capo II concerne le disposizioni in materia di enti locali.

Con l'articolo 9 si propongono alcune modifiche sui criteri di ripartizione della L.R. 25 del 1993, si riducono le riunioni settimanali del comitato di controllo e si dispone un finanziamento straordinario in favore delle Province per l'adeguamento di edifici scolastici.

L'articolo 10 integra e modifica le disposizioni circa l'utilizzazione del ricavo derivante dalla alienazione di beni regionali, destinando la metà delle risorse agli enti locali per la eliminazione dei "fitti passivi".

L'articolo 11 proroga i termini per i rimborsi relativi ai Piani di risanamento urbanistico e l'articolo 12 modifica la normativa relativa alle incentivazioni per la produttività degli enti locali.

Il Capo III concerne le disposizioni in materia di ricerca, ambiente, agricoltura, turismo e trasporti.

L'articolo 13 prevede lo stanziamento destinato al radiotelescopio da realizzarsi in co-finanziamento col Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, col CNR e con l'Agenzia Spaziale Italiana; prevede altresì l'attivazione di servizi, ricerca e innovazione a favore delle imprese attraverso il Consorzio 21 e il CRS4. Prevede, infine, alcune semplificazioni procedurali per la realizzazione di alcuni lotti del Parco Scientifico e Tecnologico.

L'articolo 14 prende spunto da una sollecitazione del Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Plurifondo, il quale ha invitato la Sardegna ad adeguare la propria legislazione alla Direttiva comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale, mediante il recepimento del DPR del 12 aprile 1998, e ha sottolineato il fatto che "in assenza di una legge regionale in tema di V.I.A., potranno sorgere difficoltà in fase di approvazione del Piano di sviluppo regionale 2000-2006 da parte dei competenti servizi della Commissione".

L'articolo 15 promuove la ricomposizione fondiaria in attesa di un'organica disciplina legislativa. Il programma di attività, da attuarsi sulla base della normativa regionale in vigore, purché compatibile con i limiti di aiuto della comunione europea è congruamente finanziato (120 miliardi nel triennio) talché può affermarsi che essa costituisca una delle azioni qualificanti della manovra finanziaria.

L'articolo 16 autorizza il risarcimento ad un consorzio di bonifica per le spese relative al proprio personale distaccato presso la Regione.

L'articolo 17 propone alcune modifiche alla legislazione regionale relative ad alcune professioni nel settore del turismo, al fine di superare le attuali difficoltà derivanti dalle leggi regionali vigenti e rendere possibile lo svolgimento delle relative attività.

L'articolo 18 reca alcune disposizioni circa la dotazione del "fondo per le aziende di trasporto", sulla autorizzazione al parziale rinnovo del parco autobus delle Ferrovie Meridionali Sarde, sull'ampliamento delle aerostazioni per passeggeri degli aeroporti di Elmas e di Olbia, sulle attività di promozione e di pubblicità istituzionale nel settore dei trasporti.

Il Capo IV comprende le norme in materia di lavoro e di attività culturali, sociali e sanitarie.

L'articolo 19 stabilisce i finanziamenti da destinare, nel corrente anno, all'attività formativa professionale.

L'articolo 20 estende ai soggetti che pur, in possesso dei requisiti, non abbiano usufruito delle borse di studio per il conseguimento dell'abilitazione aeronautica di cui alla legge regionale n. 28 del 1984, il mantenimento della stessa, anche tramite contributi a compagnie aree.

L'articolo 21 prevede gli stanziamenti necessari a dare attuazione a un programma di miglioramento quantitativo e qualitativo dell'istruzione pubblica in Sardegna, comprensivo di interventi nei campi telematico ed informativo.

L'articolo 22, al comma 1, proroga per un ulteriore anno le disposizioni relative ai finanziamenti alle Università sarde, nelle more dell'applicazione della legge regionale n. 26/1996; i commi successivi prevedono interventi a favore delle Università di Cagliari e Sassari, del CRS4 e dei Consorzi per la promozione degli studi universitari di Nuoro e Oristano.

L'articolo 23 prevede interventi a favore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 24 autorizza lo stanziamento regionale destinato ad integrare sia il Fondo Sanitario Nazionale, di parte corrente ed in conto capitale, sia le spese relative all'assistenza psichiatrica.

Il Capo V comprende alcune disposizioni di diversa natura.

L'articolo 25 dispone gli stanziamenti per l'attuazione di programmi di opere pubbliche di interesse locale e regionale.

L'articolo 26 autorizza lo stanziamento necessario a completare la "carta geologica d'Italia" relativamente ad alcune aree della provincia di Cagliari. Prevede, altresì, disposizioni sulla proroga circa l'utilizzazione di fondi per la pubblica istruzione, l'abrogazione di una disposizione sulle rivalse ospedaliere, l'autorizzazione del finanziamento per i campi sosta in favore delle popolazioni nomadi e la dotazione finanziaria del fondo per gli accordi sindacali.

Gli articoli 27 e 28 concernono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
SECCI, Presidente - CASU, Vice Presidente e relatore di minoranza - BERRIA, Segretario - VASSALLO, Segretario - ARESU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - CUGINI - DETTORI Bruno - GIAGU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA M. Noemi - SASSU, relatore di maggioranza - SERRENTI

Relazione di maggioranza
Pervenuta il 2 dicembre 1998 

La Commissione bilancio, nella seduta del 19 novembre 1998, ha approvato col voto favorevole dei gruppi Progressista Federativo, Popolare, dei consiglieri Vassallo, Balia, Dettori Bruno e il voto contrario dei Gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale e del consigliere Aresu, i disegni di legge n. 459 e 460 relativi rispettivamente alla legge finanziaria per l'anno 1999 ed al bilancio 1999-2001.

I provvedimenti che vengono proposti al voto del Consiglio segnano, oggettivamente, rispetto al passato, un punto di svolta.

Per la prima volta la manovra finanziaria viene preceduta con ampio anticipo da un documento di programmazione economica e finanziaria, che costituisce di fatto il momento di dibattito e di riflessione preliminare sulle scelte-chiave di programmazione e sulle priorità di intervento da assumere.

In secondo luogo, questa manovra rappresenta un punto di svolta perché si colloca nella fase cruciale, a cavallo tra il precedente sessennio di programmazione comunitaria 1994-99 ed il prossimo settennio 2000-2006. Con il 1999, inoltre, si concluderanno i programmi previsti dalla Legge 402/94. Costituisce, pertanto, il primo gradino, la base programmatica su cui fondare il quadro del prossimo ciclo di interventi: quelli strutturali dell'Obiettivo 1, nel cui ambito la Sardegna fortunatamente ancora permane, e quelli che potranno derivare dal rifinanziamento dell'articolo 13 dello Statuto.

Un terzo aspetto è il mutato scenario della contrattazione tra le regioni e lo Stato, in cui l'attuale manovra finanziaria si inserisce.

Con la prima formulazione e futura applicazione dello strumento della Intesa Istituzionale di Programma, infatti, dovrebbe chiudersi un cerchio virtuoso, sicuramente mai raggiunto sinora, di coordinamento programmatico tra programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

In ultimo va sottolineato il forte e specifico impegno che la Regione sarda assume nella lotta contro la disoccupazione, attraverso un piano del lavoro che si integra con la manovra complessiva negli aspetti di contenuto e in quelli finanziari.

Il contesto entro il quale si colloca la manovra finanziaria in discussione risulta, pertanto, molto ampio e molto ricco.

Come detto, per la prima volta trova applicazione il documento di programmazione economica e finanziaria, quale principale strumento di programmazione della Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale di contabilità 5 maggio 1983, n. 11, nel testo sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

Il DPEF della Regione "traccia linee-guida per orientare lo sviluppo economico, ne delinea gli obiettivi e le azioni di intervento, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse e delle disponibilità".

Per il triennio 1999-2001, con il voto del Consiglio regionale del 9 settembre 1998, il DPEF ha delineato le seguenti linee strategiche della politica finanziaria e di bilancio della Regione:

a) l'ampliamento della base produttiva;
b) la valorizzazione delle risorse locali;
c) l'adeguamento delle strutture e dei servizi;
d) una manovra a breve per combattere l'emergenza occupazione.

Ha inoltre definito un preciso indirizzo in materia di gestione economico-finanziaria, volto a razionalizzare la spesa per liberare risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici.

D'altra parte gli stessi vincoli comunitari e nazionali derivanti dal "patto di stabilità" impongono anche alla Regione di recuperare le risorse occorrenti per il rilancio dell'economia e per il lavoro attraverso una consistente opera di riqualificazione della spesa e di contenimento del disavanzo finanziario.

La politica economica e finanziaria della Regione si inquadra nella prospettiva ormai pressoché certa del mantenimento dell'Isola tra le aree ricomprese nell'Obiettivo 1 del Quadro Comunitario di Sostegno: è infatti evidente che la fuoriuscita dall'Obiettivo 1 avrebbe comportato la messa in discussione delle principali leggi di incentivazione operanti in Sardegna.

Conseguentemente alle indicazioni del DPEF, l'impostazione di fondo della manovra approvata dalla Giunta è dettata da due imperativi:

1) orientare un ingente volume di risorse verso gli investimenti e l'occupazione;
2) muoversi all'interno delle compatibilità di bilancio secondo un indirizzo volto al raggiungimento dell'equilibrio finanziario.

L'impostazione della manovra tiene inoltre conto dell'esigenza di pervenire ad una graduale razionalizzazione del quadro normativo vigente, che costituirà premessa della riqualificazione della spesa regionale. In tal senso, il disegno di legge finanziaria 1999, negli articoli 5, 5/bis e 6, introduce alcune significative innovazioni, di natura prettamente giuridico-contabile, che potranno significativamente concorrere all'obiettivo.

Si tratta in particolare della riconduzione al bilancio delle contabilità speciali ancora in corso, riconduzione che consentirà al Consiglio regionale di disporre di un quadro completo delle attività di spesa, con evidenti vantaggi in termini sia di conoscenza e valutazione, sia di orientamento delle scelte operative. Sarà così inoltre possibile allocare, nei Fondi per nuovi oneri legislativi, le riserve necessarie per dar corso, già nell'anno 1999, alle iniziative di riforma non solo degli enti strumentali, ma anche dei settori della forestazione, della formazione professionale, dei trasporti.

Va detto che concorrerà a tale disegno anche la riforma strutturale del bilancio, che diverrà sempre più effettiva e leggibile espressione della strategia dello sviluppo delineata nel DPEF. E' all'esame del Consiglio regionale un apposito disegno di legge volto ad introdurre, anche nell'ambito regionale, come già avvenuto nell'ordinamento nazionale, nuovi strumenti finanziari e contabili, più idonei a recepire gli orientamenti della politica di governo, quali il "bilancio per obiettivi" attraverso la sua articolazione per "unità previsionali di base", la previsione della territorializzazione degli interventi e delle relative risorse finanziarie, l'introduzione del bilancio pluriennale "autorizzatorio".

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, il Governo regionale ha innanzitutto ritenuto opportuno fissare il limite all'indebitamento per l'anno 1999 in una cifra di entità pari a quella già autorizzata per l'anno 1998 dalla legge finanziaria n. 11 del 1998 (924 miliardi), più una somma equivalente a quella prevista "a pareggio" degli oneri derivanti dal disegno di legge relativo al "Piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo" in carico al Consiglio regionale, pari a 233 miliardi.

Restano peraltro ferme le autorizzazioni alla contrazione di mutui per finalità specifiche, già autorizzati dalla legge finanziaria 1998.

Per gli anni 2000 e 2001, l'entità dell'indebitamento è stata fissata rispettivamente in 690 miliardi e 660 miliardi di lire. Tale dimensione deriva dall'esigenza di rendere "realistiche" le previsioni di spesa per l'intero triennio, e pertanto di rappresentare correttamente le risorse disponibili all'impegno pluriennale, rendendo possibile l'applicazione di quanto previsto dal disegno di legge di riforma della legge regionale di contabilità, che tra le sue più importanti innovazioni, come già accennato, qualifica il bilancio pluriennale come "autorizzatorio" e non solo "programmatorio".

Il mantenimento della situazione finanziaria entro tali limiti ha comportato da un lato l'effettuazione di operazioni di "rimodulazione" dei singoli stati di previsione, con la soppressione o riduzione di poste di spesa non prioritarie, dall'altro il differimento di determinate previsioni di spesa nel triennio, tenuto conto del fatto che l'introduzione del bilancio pluriennale "autorizzatorio" consentirà di impegnare nel prossimo esercizio, sulla base di una accurata previsione dei tempi di attuazione dei programmi di spesa, somme il cui impiego effettivo avverrà negli esercizi successivi.

A corredo e completamento delle dotazioni specifiche del bilancio annuale e pluriennale debbono peraltro essere considerate le risorse in attesa di formale autorizzazione:

  • quelle contenute nel citato disegno di legge sul "Piano straordinario per lo sviluppo e per il lavoro", all'esame del Consiglio Regionale, le cui previsioni sono integralmente recepite nella presente manovra;
  • quelle che si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione da parte del C.I.P.E. del Programma 1998/1999 dei "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna" ex lege 402/1994, approvato dal Consiglio regionale il 7 agosto 1998;
  • quelle rinvenienti dal disegno di legge avente per oggetto il riutilizzo di risorse provenienti dalle contabilità speciali di cui alle Leggi 588/1962 e 268/1974, anch'esso in carico al Consiglio regionale.

In questo modo la Regione si accinge ad attivare, a decorrere dall'anno 1999, un ammontare di risorse spendibili significativamente superiore rispetto a quanto previsto nell'anno 1998, e ad operare con strumenti normativi e di bilancio più snelli ed efficaci a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo economico.

La manovra economico-finanziaria, ed il bilancio annuale e pluriennale che ne costituiscono lo strumento di attuazione, si caratterizzano altresì per il consolidamento di alcuni interventi, che si sono rivelati efficaci, e per la presenza di alcuni altri, del tutto nuovi. Si segnalano in particolare alcuni interventi qualificanti, concernenti:

  • la previsione di nuovi stanziamenti per il riordino fondiario, che viene assunto come assoluta priorità della politica agricola regionale, al fine di promuovere la razionalizzazione delle imprese agricole e il raggiungimento di dimensioni aziendali competitive (l'articolo 15 prevede per il triennio 1999-2001 una autorizzazione di spesa pari a 120 miliardi);
  • il rafforzamento delle capacità di spesa delle amministrazioni locali e la previsione di un finanziamento straordinario alle Provincie (l'articolo 9 destina per il 1999 una quota pari a 45 miliardi alle Provincie per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di propria competenza e la manutenzione della viabilità provinciale);
  • il consolidamento degli interventi a favore dei Comuni per il recupero dei centri storici e per la riqualificazione urbana (si tratta di 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2009 che si sommano a quelli già previsti dalla L.R. n. 29/1998);
  • il potenziamento del sistema regionale della ricerca scientifica e tecnologica, a partire dal nuovo impulso, in termini di semplificazione procedurale, per la realizzazione di alcuni lotti del Parco Scientifico e Tecnologico, mentre particolare attenzione è rivolta alle possibili ricadute industriali ed alle azioni di trasferimento tecnologico come volano dello sviluppo a medio ed a lungo termine;
  • il sostegno alla pubblica istruzione, attraverso il finanziamento di un programma di miglioramento qualitativo e quantitativo del settore ed al diritto allo studio universitario, attraverso un contributo straordinario a favore degli enti regionali per il diritto allo studio universitario per l'attuazione di un programma per "acquisizione" e "realizzazione" di strutture da destinare a sedi di case dello studente;
  • il consolidamento dei finanziamenti per i P.I.A., che divengono sempre più strumento ordinario della programmazione dello sviluppo locale (si tratta di circa 2500 miliardi che potranno rappresentare per il prossimo decennio una vera e propria "nuova stagione dei Piani Integrati d'Area");
  • la prevista adozione in materia ambientale di una disciplina transitoria di applicazione delle procedure V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), che consentirà di recepire la normativa nazionale e di stabilire certezza nei tempi delle procedure, superando, nella salvaguardia dei valori ambientali, uno scoglio amministrativo che ha penalizzato la fluidità della spesa per le opere infrastrutturali;
  • il potenziamento del sistema aeroportuale sardo, attraverso i rilevanti ampliamenti previsti per le aerostazioni di Cagliari-Elmas, Olbia-Costa Smeralda ed Alghero.

L'attuale manovra finanziaria, come si è detto, individua nel DPEF i riferimenti essenziali, ma occorre dire che non può prescindere dal prevedere un collegamento con il prossimo Quadro Comunitario di Sostegno, almeno in termini di evoluzione della spesa, cui questo bilancio si riferisce.

L'Assessore della programmazione ha annunciato in Commissione che è in corso l'elaborazione di una proposta programmatica.

Si sta affrontando per tempo, quindi, una tempestiva elaborazione delle "idee-programma" sulle quali si fonderà la prossima stagione di interventi volti a colmare il divario strutturale di sviluppo con la media comunitaria.

Tutte le idee-programma si dovranno caratterizzare non solo per la rispondenza alla strategia di sviluppo delineata nel DPEF, ma anche per una più decisa attenzione verso la cantierabilità degli interventi o l'attendibilità dei flussi di attuazione e di spesa, anche a fronte della crescente rigidità dei meccanismi comunitari di controllo della spesa, con particolari effetti di premi o di penalizzazione a seconda delle capacità di spesa dimostrate dalle Amministrazioni centrali e regionali.

Come già accennato, questa manovra guarda alla definizione finale dei contenuti dell'Intesa Istituzionale di Programma. Elemento centrale dell'Intesa dovrà essere la definizione ed il riconoscimento delle specifiche condizioni di svantaggio relative alla condizione di insularità, coerentemente con l'articolo 130/a del Trattato dell'U.E., in connessione al maggior costo e difficoltà dei trasporti (rotaia e gomma), al differenziale dei costi energetici, all'isolamento territoriale dei bacini occupazionali che penalizza la mobilità dei lavoratori, alle ridotte dimensioni del mercato interno. La rimozione o attenuazione, anche in termini di costo, degli svantaggi legati al fattore insularità, costituiscono per la Regione Autonoma della Sardegna il fondamentale perno su cui indirizzare l'azione dei Fondi strutturali dell'Unione Europea. Il raggiungimento di tale obiettivo consentirà, inoltre, di valorizzare gli elementi positivi connaturati nella stessa condizione di insularità, quali la posizione geografica strategica nel Mediterraneo occidentale e la rilevante dotazione di peculiari risorse ambientali e paesaggistiche.

Ulteriore elemento fondante dell'Intesa dovrà essere un impegno programmatico di sviluppo infrastrutturale sottoscritto dai soggetti nazionali gestori delle grandi reti energetiche, stradali, ferroviarie e delle telecomunicazioni (Enel, Anas, FFSS, Telecom), la cui realizzazione dovrà essere congiuntamente monitorata dal Governo nazionale e dal Governo della Regione Autonoma della Sardegna. Tali forme di impegno e di coordinamento con i grandi soggetti nazionali gestori delle reti infrastrutturali dovranno trovare specifici riferimenti progettuali e finanziari negli accordi di programma quadro previsti dalla "Intesa", al fine di attenuare la debolezza delle reti interne dell'Isola, quali quella dei trasporti.

Da quanto sopra esposto, pare emergere il ruolo strategico, di "ponte" programmatico e finanziario, che questa manovra assume, tra una fase ormai superata di programmazione e di politica dello sviluppo e la nova fase, fondata sulla necessaria e costante attenzione per l'equilibrio degli impegni di spesa, ma anche per la incisività e attuabilità degli interventi di promozione del lavoro e delle risorse umane, culturali e ambientali presenti nell'Isola.

Ed è essenzialmente questo ruolo di ponte programmatico e di leva di medio periodo dello sviluppo regionale che il Consiglio è chiamato ad approvare con il varo della presente manovra finanziaria.


Relazione di minoranza
Pervenuta il 2 dicembre 1998

Anche se faccio questa relazione nella veste di chi personifica l'opposizione, avrei voluto dire cose positive, perché si tratta di un programma di lavoro che riguarda la comunità isolana.

Non ho visto aspetti positivi nel modo di operare della Giunta regionale per l'anno 1999 e per il triennio 1999-2001.

Nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) per il prossimo triennio si era affacciata l'ipotesi di riclassificare tanta pare della spesa del nostro bilancio regionale. Tanta parte della spesa fatta per la soddisfazione in qualche caso, di un'aspirazione legittima di certe esigenze e certi bisogni, in quanto, però, le risorse finanziarie della Regione lo consentano. In tanti altri casi è evidente, invece, che dietro i capitoli di bilancio della Regione sarda di nascondono esigenze e bisogni clientelari che non è giusto, neanche in condizioni economiche floride, per ragioni di giustizia distributiva, soddisfare.

Mi pongo subito la domanda: si è data mano alla selezione delle spese, tenendo conto delle scarse risorse disponibili nel nostro bilancio e tenendo presente la necessità di creare sviluppo produttivo ed occupazione?

Devo dare una risposta immediata e secca: NO!

Il discorso della crescita del lavoro è presente solo nelle affermazioni di principio, nel discorso astratto della solidarietà. Quando, però, si passa alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili si continua con i metodi della vecchia logica clientelare e di gruppo. Non si notano segni di ravvedimento nel governo regionale.

Di fronte ad un problema drammatico quale è quello della disoccupazione; disoccupazione soprattutto di giovani che non hanno ancora trovato una prima occupazione, si deve riflettere e pensare una soluzione.

E' necessaria la concertazione di tutte le parti sociali: rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori?

Non c'è ombra di dubbio che si debbano ascoltare questi soggetti. Ma bisognerebbe far partecipare una parte che non trova mai posto al tavolo delle trattative.

I rappresentanti dei senza lavoro!. Loro sono sempre assenti. Loro non hanno voce in capitolo. Eppure nei discorsi ufficiali occupano sempre il primo posto.

Perché non si ascoltano anche loro? Non attraverso i sindacati di chi un lavoro ce l'ha; non attraverso i sindacati dei pensionati.

No, signori del Governo, è necessario ascoltare la viva voce dell'esercito dei senza lavoro!

Signori della Giunta le soluzioni da dare ai problemi sociali non devono scaturire direttamente dalla concertazione con le categorie che ho sopra elencato.

Spesse volte, infatti, si sente dire che i programmi in materia di interventi sull'economia sono stati concordati.

Da chi sono stati concordati? Con chi la Giunta regionale li ha concordati? Con i rappresentanti più forti delle parti sociali?

La Giunta non deve concordare le soluzioni da dare ai problemi della società.

Deve ascoltare; ma si deve assumere la responsabilità tutta intera dell'azione di governo.

La gestione della cosa pubblica, la utilizzazione delle risorse regionali, e non sono mica poche come spesso si dice da parte della maggioranza, devono essere fatte per dare risposte all'intera collettività. Cioè alla parte di essa che è in grado di fare le barricate ed alla parte di essa che non ha alcuna arma per dimostrare il malcontento, per mettere in evidenza lo stato di disagio e di malessere sociale in cui si trova.

E' utile forse ripetere che il primo pensiero di chi governa dovrebbe essere quello di dare risposte alla categoria dei dimenticati: l'esercito dei giovani senza lavoro.

Come si può dare risposta ai senza lavoro?

Abbiamo detto a proposito dell'esame del disegno di legge 447 - Provvedimenti straordinari per l'occupazione e lo sviluppo economico - che non è facile creare posti di lavoro - lavoro produttivo; di lavoro duraturo. Ciò, però, non ci esime dall'impegno di farlo.

E' notorio che in Sardegna non si sono creati i presupposti perché avvengano nuovi investimenti provenienti dall'esterno al tessuto economico dell'Isola.

Gli investitori devono trovare condizioni favorevoli per portare nell'Isola capitali e professionalità imprenditoriali. E' pure notorio che le condizioni naturali perché si sviluppi l'attività turistica in Sardegna sono presenti. E' altrettanto noto che i turisti vengono volentieri in Sardegna.

Dai punti di osservazione estranei alla Regione - mi riferisco alla relazione della Banca d'Italia e del Banco di Sardegna relative allo sviluppo economico nell'Isola per l'anno 1997 - emergono sicure possibilità di crescita di questo settore economico. Ma allora mi chiedo e chiedo a chi ha le leve di comando perché le linee programmatiche della maggioranza - non delle opposizioni - presentate dal Presidente Palomba nella sua prima Giunta perché non vengono realizzate?

Egli dichiarava che l'industria del futuro - la maggiore industria possibile è quella del turismo.

Ma allora perché non si concentra una parte notevole delle nostre risorse disponibili nella creazione delle condizioni ideali perché il turismo cresca? Perché la Sardegna diventi veramente, tutta intera - e non solo alcune zone di appaiono privilegiate - un approdo turistico di prim'ordine? Cosa ci manca? La Giunta nella sua interezza si metta al lavoro.

La crescita del turismo chiede la produzione di maggiori derrate alimentari, e di conseguenza stimola lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, chiede l'intervento degli artigiani nella creazione delle strutture necessarie per ospitare i turisti e quindi fa crescere questo comparto industriale.

La Giunta dovrebbe considerare il turismo quale fonte di lavoro e di reddito per i cittadini dell'Isola; dovrebbe pertanto promuovere tutte le iniziative capaci di stimolare l'afflusso del turismo di medie capacità finanziarie. Quello di elevate dimensioni che ha una capacità di spesa che risponde alle nostre aspettative per la creazione di redditi e di lavoro.

Invano nella legge finanziaria si cercano i segni del cambiamento, la filosofia che orienta gli interventi del governo è sempre la stessa. Conservazione dell'industria.

Non ha importanza che si tratti o no di attività che crea sviluppo e lavoro. Si devono conservare quei posti di lavoro anche se improduttivi che costano al bilancio regionale fior di miliardi tutti gli anni e che contribuiscono a mantenere a livelli di intollerabilità l'indebitamento regionale.

La Giunta ci dovrebbe dire qual è la situazione economica e finanziaria di tutte le società a partecipazione regionale che sono in numero non inferiore a 70-80 unità. Quali sono le perdite subite negli ultimi anni:1995 - 1996 - 1997?

Perché non allega al rendiconto della Regione anche il rendiconto di tutte le Società che vengono alimentate con risorse a carico del bilancio regionale?

E' evidente che non sono contrario all'industria in generale perché essa costituisce una parte rilevante dell'economia dell'Isola. D'altra parte i posti di lavoro esistenti li dobbiamo conservare, li dobbiamo difendere.

Dobbiamo dare uno spazio particolare all'industria agro alimentare la quale tende a valorizzare le risorse locali. Essa stimola la produzione agricola e quindi, fa crescere l'occupazione di quel settore.

Dobbiamo dare spazio all'industria agro alimentare esercitata da società di qualsiasi forma e anche da imprese individuali.

Non come si è fatto nella legge finanziaria dell'anno 1998 ove tutte le risorse sono state riservate alla cooperazione.

L'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 15 aprile 1998 (legge finanziaria) riserva tutte le risorse alle cooperative - di cui al titolo di spesa 10.1.02/I dei programmi di intervento approvato dal CIPE il 2 gennaio 1998.

A dir la verità nel comma 4 dell'articolo 25 qualcosa alle imprese del settore agro alimentare, costituite non come cooperative, venne lasciato.

Ma ci ha pensato il disegno di legge sulla finanziaria 1999 anzi un emendamento, approvato in Commissione a destinare anche quelle briciole alla cooperazione.

La mia contrarietà rispetto all'attività industriale è rivolta solo a quelle imprese che scaricano le perdite sul bilancio della Regione.

Il livello dell'indebitamento della Regione è tale da preoccupare anche i consiglieri e i cittadini più refrattari all'esame dei debiti dell'ente.

I dati che qui di seguito vengono riportati sono tutti tratti da documenti ufficiali.

Esaminiamo l'articolo 1 del disegno di legge n. 459 - legge finanziaria anno 1999 - in esso si legge:

Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari

1) anno 1999
2) anno 1999
3) anno 1999

lire 924.000.000.000
lire 233.000.000.000
lire 198.000.000.000

Totale

lire 1.355.000.000.000

 
Tralasciamo nel calcolo per il momento, l'autorizzazione di mutui per l'anno 2000 - lire 690.000.000.000 e per il 2001 lire 660.000.000.000.

Prendiamo in esame adesso l'articolo 2 ove si registrano disavanzi finanziari previsti al 31 dicembre 1998 per la somma di lire 2.228.928.000.000 - costituito per lire 1.304.928.000 dal risultato del disavanzo dell'anno 1997- ed il resto di lire 924.000.000.000 disavanzo previsto per il 1998.

Non posso non mettere in evidenza che le somme indicate nell'articolo 2 siano, a mio avviso, inesatte. Infatti il disavanzo finanziario complessivo del bilancio regionale al 31.12.1997 determinato nell'ammontare di lire 1.304.928.000.000 nel rendiconto dell'anno 1997 deve essere rettificato. Esso deve essere ridotto di lire 161.548.000.000 già ammortizzati nell'anno 1998. Resta pertanto da coprire la somma di lire 1.304.928.000.000 - 161.548.000.000 = lire 1.143.380.000.000.

Mentre il disavanzo previsto al 31 dicembre 1998 per l'anno 1998, è stato già considerato nell'articolo 1 - comma 1, lettera a - autorizzazione alla contrazione di debiti per lire 924.000.000.

Pertanto il debito da ammortizzare non è di lire 2.228.928.000 (80.000.000.000 x 3) + (331.488.000.000 x 7) ma è di lire 1.143.380.000.

Nonostante questa riduzione del saldo finanziario dell'anno 1997- 1998, l'indebitamento della Regione, al 31 dicembre 1998, raggiunge un livello non più superabile.

Ecco i dati:

mutui contratti al 31 dicembre 1997
residui presenti che potrebbero essere riscritti
nei prossimi bilanci di previsione
Altri debiti patrimoniali
Disavanzo finanziario rettificato al 31 dicembre 1998

lire 2.874.064.518.527

lire 1.651.114.462.317
lire 57.226.571.317
lire 1.143.380.000.000

Totale

lire 5.725.785.552.161

Contrazione di mutui di cui all'art. 1 del D.L. N. 459
lettera a)
lettera b)
lettera c)


lire 924.000.000.000
lire 233.000.000.000
lire 198.000.000.000

lire 1.355.000.000.000

Totale al 31 dicembre 1999

lire 7.080.785.552.161

 

Dal prospetto su riportato risultano debiti al 31 dicembre 1998 per lire 5.725.785.552.161.

Se aggiungiamo l'indebitamento previsto nell'articolo 1 della legge finanziaria - Mutui da contrarre nell'anno 1999 arrivano all'ammontare di lire 7.080.785.552.161.

Ma il nostro Governo non si ferma neanche di fronte a tale livello di passività di bilancio. Infatti prevede un ulteriore indebitamento per gli anni 2000 e 2001 rispettivamente di lire 690.000.000.000 e 660.000.000.000 - Totale lire 1.350.000.000.000 che aggiunti a lire 7.100.785.552.161 fanno lire 8.430.785.552.161. Vale a dire che nel 2001 avremo un indebitamento pari alle entrate globali di un esercizio finanziario.

Chissà se la maggioranza o qualche consigliere della maggioranza non assuma l'iniziativa, come è già avvenuto nel passato, di presentare un ordine del giorno che impegna la Giunta a riflettere sulla situazione debitoria della Regione.

Che fine farà poi quest'ordine del giorno, approvato magari all'unanimità? Non è il caso di dirlo!

Tutti lo sanno che si tratta di parole al vento.

Sì, colleghi, si tratterà di parole che vanno via col vento, mentre i debiti sono là e devono essere pagati.

Il bilancio regionale già dal 2000 porterà oneri finanziari per pagare gli interessi passivi e per estinguere i mutui per almeno 800-900 miliardi.

Appare sempre più evidente, dall'analisi di questi dati, che gli impegni che il Governo regionale sta assumendo scaricheranno sulle future generazioni degli oneri assai gravosi.

Le prossime amministrazioni regionali si troveranno di fronte ad un bilancio regionale talmente rigido che potranno fare solo ordinarissima amministrazione. Saranno in grado, a mala pena, di pagare le spese obbligatorie.

Non bisogna dimenticare, infatti, che le risorse che lo Stato potrà trasferire alle Regioni saranno sempre più limitate.

Dall'articolo 7 della legge finanziaria emerge un impegno finanziario non solo per l'anno 1999, non solo per il triennio 1999-2001, ma addirittura fino al 2009.

Infatti nel comma 2 si legge "sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) programmi integrati d'area lire 220.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009;
2) centri storici e riqualificazione urbana lire 50.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009".

La disinvoltura con la quale la Giunta impegna la Regione è veramente sorprendente.

Non si attende la verifica della utilità e della capacità dei PIA di creare sviluppo ed occupazione.

Si ha la pretesa di stabilire fin d'ora impegni finanziari a carico della Regione per dieci anni.

E' questa una metodica che la Giunta deve abbandonare. Non può, non deve ipotecare il futuro della Regione impegnando già da adesso le risorse del 2009.

La Giunta avrebbe dovuto già dalla finanziaria per l'anno 1999 e dal bilancio per il triennio 1999-2001 usare la scure, tagliare i rami secchi che impediscono la crescita del sistema economico isolano.

Essa non può, non deve spendere oggi risorse che devono essere ancora prodotte.

Io ritengo che abbiamo già superato il limite di guardia nella contrazione di debiti, sull'uso di risorse future.

Mi pare doveroso precisare che quando la Giunta, per esempio, nell'articolo 2 del D.L. 459 sostiene che il disavanzo di lire 2.228.928.000.000, previsto per la chiusura dell'anno 1998 viene ammortizzato, usa una procedura inconsueta.

Ammesso che questo discorso sia possibile si sta caricando sui futuri esercizi spese per lire 2.228.928.000.000.

No, signori della Giunta, il bilancio deve chiudere a pareggio.

L'ammontare delle uscite non possono superare l'ammontare delle entrate. La eventuale differenza deve essere coperta da mutuo. Non contrarre il mutuo, così come sta facendo la Giunta, significa non poter operare i pagamenti perché ad un certo punto vengono a mancare le disponibilità liquide. Ecco perché la spesa, oltre ad essere fortemente ritardata dalla burocrazia della Regione e degli Istituti di Credito, va al rallentatore perché si può andare incontro ad una situazione di illiquidità di cassa.

Ecco perché i residui passivi raggiungono livelli di lire 7.304.212.539.121 rendiconto dell'anno 1997.

In conclusione ritengo di dover ribadire con forza due concetti essenziali:

1) bisogna bloccare a tutti i costi l'indebitamento dell'ente;
2) bisogna cambiare la filosofia circa lo sviluppo economico e la produzione e di conseguenza l'occupazione.

Per quanto riguarda il primo punto, io e la mia parte politica, ci adopereremo con forza perché non si calpestino ulteriormente gli interessi dei giovani, dei senza lavoro, di tutti coloro che in questo Consiglio non hanno rappresentanza.

Diciamo che è ormai giunto il momento di finanziare gli interventi in campo economico produttivo non con la contrazione di mutui, ma con la riduzione delle spese.

Mentre in relazione al secondo punto diciamo a chiare lettere che l'occupazione non si deve più cercare attraverso le società foraggiate dalla Regione, né con la creazione delle cosiddette società a capitale misto pubblico e privato.

Gli interventi pubblici devono essere fatti nel settore delle infrastrutture per creare i presupposti della crescita economica, occupativa e civile dell'Isola.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
o prestiti obbligazionari

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:

anno 1999 lire 924.000.000.000;
anno 1999 lire 233.000.000.000 quale quota da destinare ad interventi finalizzati all'occupazione;
anno 1999 lire 198.000.000.000 quale quota già prevista dall'articolo 1, lett. b) della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11;
anno 2000 lire 690.000.000.000;
anno 2001 lire 660.000.000.000.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.

3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre dal 1° gennaio 1999 - per quelli di cui alle lett. a), b) e c), dal 1° gennaio 2000 - per quelli di cui alla lett. d), dal 1° gennaio 2001 - per quelli di cui alla lett. e).

4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:

anno 1999 lire 159.135.000.000
anno 2000 lire 214.562.000.000
anno 2001 lire 258.388.000.000
anni dal 2002 al 2013 lire 250.188.000.000
anno 2014 lire 138.990.000.000
anno 2015 lire 67.955.000.000

6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13 14 e 15 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.

7. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1999, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capp. 03148, 03148/01 e 03148/02).

8. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 è rinnovata nell'anno 1999 (capp. 03210, 03121 e 03122).

 

Art. 1
(identico)

Art. 2
Copertura disavanzo finanziario 1997
e quota saldo finanziario negativo 1998

1 Alla copertura del disavanzo finanziario complessivo del bilancio regionale al 31 dicembre 1997, determinato in lire 1.304.928.000.000 dal rendiconto generale della Regione per lo stesso esercizio, e della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998 derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, lett. a), della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, si provvede mediante iscrizione, in apposito capitolo di ciascun bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1999 al 2007, dei seguenti importi (cap. 03220):

anni dal 1999 al 2001: 80.000.000.000
anni dal 2002 al 2007 331.488.000.000

 

Art. 2
Copertura disavanzo finanziario 1997
e quota saldo finanziario negativo 1998

1 Alla copertura del disavanzo finanziario complessivo del bilancio regionale al 31 dicembre 1997, determinato in lire 1.304.928.000.000 dal rendiconto generale della Regione per lo stesso esercizio, e della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1998 derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, lett. a), della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, pari a lire 924.000.000.000, e complessivamente a lire 2.228.928.000.000,si provvede mediante iscrizione, in apposito capitolo di ciascun bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1999 al 2007, dei seguenti importi (cap. 03220):

anni dal 1999 al 2001: 80.000.000.000
anni dal 2002 al 2007 331.488.000.000

Art. 3
Determinazione di spese

1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.

2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1999 e per il triennio 1999/2001, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.

3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.

 

Art. 3
(identico)

Art. 4
Fondi speciali

1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001.

2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

anno 1999 lire 148.820.000.000
anno 2000 lire 555.170.000.000
anno 2001 lire 582.840.000.000

fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

anno 1999 lire -----
anno 2000 lire 267.500.000.000
anno 2001 lire 267.500.000.000

 

Art. 4
Fondi speciali

1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001.

2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

anno 1999 lire 149.820.000.000
anno 2000 lire 555.170.000.000
anno 2001 lire 582.840.000.000

fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

anno 1999 lire -----
anno 2000 lire 267.500.000.000
anno 2001 lire 267.500.000.000

Art. 5
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1983
- Norme di contabilità e alla L.R. n. 14 del 1995 - Controllo enti strumentali

1. Nell'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4 bis. Nel caso di esaurimento delle disponibilità del fondo di cui al precedente comma 3, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede con proprio decreto, ad integrarne le disponibilità mediante trasferimento dal proprio fondo.".

2. Nell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, il termine "Assessore" è sostituito con "Coordinatore generale nell'ambito della competenza della propria struttura" ed è soppressa l'espressione "da registrarsi alla Corte dei Conti".

3. Nell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983 dopo il comma 2 sono introdotti i seguenti:

"2 bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello d'iscrizione.

2 ter. Le somme stanziate per la concessione di concorsi pluriennali negli interessi, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nei due esercizi successivi a quello d'iscrizione.".

4 Nel medesimo articolo 62 dopo il comma 3 bis, istituito con l'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono introdotti i seguenti:

"3 ter. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello d'iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

3 quater. Le somme stanziate per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall'Unione Europea per la realizzazione dei medesimi.".

5. E' abrogato l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

6. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è sostituito dal seguente:

"3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessore competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione.".

 

Art. 5
(identico)

   

Art. 5 bis
Procedura delle assegnazioni di somme
conseguenti a provvedimenti esecutivi
promossi da creditori della Regione

1. La Ragioneria generale della Regione è autorizzata, ad istanza del Tesoriere regionale, a rimborsare le somme oggetto di pignoramento o di altra forma di riscossione coattiva presso il Tesoriere medesimo ed assegnate dall'Autorità giudiziaria o amministrativa a seguito di procedimenti promossi da creditori diretti dell'Amministrazione regionale.

2. La Ragioneria generale, disposto il rimborso di cui al comma 1, trasmette gli atti al Servizio legislativo per gli ulteriori adempimenti di competenza.

3. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 200.000.000 annui (cap. 01032).

Art. 6
Riconduzione delle contabilità speciali
al sistema contabile ordinario

1. In applicazione dell'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a decorrere dall'anno finanziario 2000 sono soppresse le seguenti contabilità speciali, istituite con le leggi appresso indicate:

fondo sociale della Regione sarda - legge regionale 7 aprile 1965, n. 10;
piano per le zone interne a prevalente economia pastorale - legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;
fondo di solidarietà regionale in agricoltura - legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna - legge regionale 1° giugno 1979, n. 47;
fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro - legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disponibilità sussistenti in conto competenza ed in conto residui, ancorché formalmente impegnate, alla data del 31 dicembre 1999 nelle predette contabilità speciali, sono attribuite a corrispondenti capitoli d'entrata e di spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000; all'istituzione dei capitoli nonché all'attribuzione dei relativi stanziamenti si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

Art. 6
(identico)

Art. 7
Disposizioni finanziarie diverse

1. La Regione attribuisce carattere prioritario e continuativo agli interventi relativi ai programmi integrati d'area, previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di recupero e valorizzazione dei centri storici, previsti dalla legge regionale.

2. A tal fine sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

Programmi Integrati d'Area - lire 220.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 03056);
Centri storici e riqualificazione urbana - lire 50.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 04157).

3. L'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, si applica alla corresponsione dei benefici dall'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984 n. 26, come sostituito dall'articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 7
Disposizioni finanziarie diverse

1. La Regione attribuisce carattere prioritario e continuativo agli interventi relativi ai programmi integrati d'area, previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di recupero e valorizzazione dei centri storici, previsti dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29.

2. A tal fine sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

Programmi Integrati d'Area - lire 220.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 03056);
Centri storici e riqualificazione urbana - lire 50.000.000.000 per gli anni dal 1999 al 2009 (cap. 04157).

Art. 8
Rideterminazione di autorizzazioni di spesa

1. Il limite d'impegno di cui all'articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, rideterminato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è ulteriormente rideterminato in lire 100.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 04019/01).

2. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 71 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato in lire 9.000.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 07055).

3. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per l'anno 1999 in lire 12.000.000.000 e per ciascuno degli anni 2000 e 2001 in lire 15.000.000.000 (cap. 08109).

4. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998, per la realizzazione di opere nelle zone termali sono rideterminate per gli anni 1999-2001, rispettivamente, in lire 8.000.000.000, lire 12.000.000.000 e lire 5.000.000.000 (cap. 08082).

5. Le autorizzazioni di opere per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni sono rideterminate per l'anno 1999 in lire 6.000.000.000 ed incrementate per l'anno 2000 di lire 3.000.000.000 e per l'anno 2001 di lire 5.000.000.000 (cap.08180).

6. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1998, è rideterminato in lire 10.000.000.000, ferme restando le relative annualità; per le finalità richiamate nello stesso articolo 21, comma 2, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale dall'anno 2000 all'anno 2011 (cap. 09045/16).

7. Per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 1998, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 20.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 13045).

 

Art. 8
Rideterminazione di autorizzazioni di spesa

1. Il limite d'impegno di cui all'articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, rideterminato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è ulteriormente rideterminato in lire 100.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 04019/01).

2. Il limite d'impegno di lire 8.700.000.000 autorizzato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è rideterminato in lire 3.700.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 06060).

3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento agrario e fondiario di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, è autorizzato il limite d'impegno di lire 5.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1999 all'anno 2015 (cap. 06029/01).

4. Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali di soccorso di cui agli articoli 6 e 26 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 1.000.000.000 dall'anno 1999 al 2004 e di lire 1.000.000.000 dall'anno 2000 al 2005 (cap. 06121/01).

5. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 71 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato in lire 9.000.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 07055).

6. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per l'anno 1999 in lire 12.000.000.000 e per ciascuno degli anni 2000 e 2001 in lire 15.000.000.000 (cap. 08109).

7. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998, per la realizzazione di opere nelle zone termali, sono rideterminate in lire 8.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 12.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 10.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08082).

8. Le autorizzazioni di opere per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni sono rideterminate per l'anno 1999 in lire 6.000.000.000 ed incrementate per l'anno 2000 di lire 3.000.000.000 e per l'anno 2001 di lire 5.000.000.000 (cap.08180).

9. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 1998, è rideterminato in lire 10.000.000.000, ferme restando le relative annualità; per le finalità richiamate nello stesso articolo 21, comma 2, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale dall'anno 2000 all'anno 2011 (cap. 09045/16).

10. Per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 1998, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 20.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 13045).

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI

Art. 9
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993
- Trasferimento fondi agli EE.LL.- e alla
L.R. n. 38 del 1994 - Comitati di controllo

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n.25, introdotto dal comma 7 dell'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, già modificato dal comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é sostituito dal seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, vengono confermate a ciascun ente le assegnazioni, derivanti da finanziamenti di fondi regionali, effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, modificata dall'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, le parole "almeno due volte" sono sostituite dalle parole "una volta".

3. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 04018, una quota pari a lire 45.000.000.000 è destinata alle Province per le spese di funzionamento e di investimento relative agli edifici scolastici delle scuole medie superiori per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione ed incendi, abbattimento barriere architettoniche, igiene e agibilità e per quelle relative alla gestione e manutenzione della viabilità di competenza provinciale. La ripartizione tra le Province è effettuata a' termini dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI

Art. 9
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993
- Trasferimento fondi agli EE.LL.- e alla
L.R. n. 38 del 1994 - Comitati di controllo

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n.25, introdotto dal comma 7 dell'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, già modificato dal comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é sostituito dal seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, vengono confermate, limitatamente all'anno 1999, a ciascun ente le assegnazioni, derivanti da finanziamenti di fondi regionali, effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, modificata dall'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, le parole "almeno due volte" sono sostituite dalle parole "una volta".

3. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 04018, per l'anno 1999, una quota pari a lire 45.000.000.000 è destinata alle Province per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di propria competenza nonché per la gestione e la manutenzione della viabilità provinciale. La ripartizione è effettuata a' termini dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10
Destinazione proventi derivanti da vendita di beni regionali e finanziamenti straordinari
alle Province.

1. Il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, introdotto dal comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é sostituito dai seguenti:

"3 bis. I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati:

per il 50 per cento all'acquisto di locali per uffici delle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale, nonché degli enti strumentali della Regione;
per il restante 50 per cento alla costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi a favore degli enti locali, finalizzati all'acquisizione di locali per uffici degli enti medesimi allo scopo di eliminare le spese di parte corrente per fitti passivi.

3 ter. Il programma di intervento contributivo a favore degli enti locali di cui al precedente comma, é approvato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.".

2. L'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa procede alla dismissione e vendita dei beni degli enti strumentali della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995, nonché all'acquisizione dei locali da adibire a sede e servizi degli enti medesimi.

3. Il limite di valore di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é incrementato fino all'importo di lire 200.000.000.

 

Art. 10
Destinazione proventi derivanti da vendita di beni regionali e finanziamenti straordinari
alle Province

1. Il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, introdotto dal comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é sostituito dal seguente:

"3 bis. I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati:

per il 50 per cento all'acquisto di locali per uffici delle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale, nonché degli enti strumentali della Regione;
per il restante 50 per cento alla concessione di contributi a favore degli enti locali, da ripartire sulla base dei criteri previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, per essere destinati all'acquisizione, realizzazione o adeguamento di locali per uffici degli enti medesimi; gli interventi devono essere finalizzati prioritariamente alla eliminazione delle spese di parte corrente per fitti passivi (cap. 04019/02).".

2. L'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995, propone alla Giunta regionale le direttive per la dismissione e la vendita dei beni degli enti strumentali della Regione, nonché per l'acquisizione dei locali da adibire a sede e servizi degli enti medesimi.

3. Il limite di valore di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, é incrementato fino all'importo di lire 200.000.000.

Art. 11
Rimborsi piani risanamento urbanistico

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, é modificato come segue:

"1. I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, possono ottenere la proroga del termine per il rimborso di cui al comma 3 dello stesso articolo presentando richiesta di dilazione da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano é approvato dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica previa deliberazione della Giunta regionale.".

 

Art. 11
(identico)

Art. 12
Modifiche alla L.R. 19 del 1997
- Produttività enti locali

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1997, n. 19, é sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione, provvede a:

erogare annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttività che va ad incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni Autonomie locali;
elaborare, d'intesa con ANCI, UNCEM, UPS e le organizzazioni sindacali più rappresentative, un programma di corsi di qualificazione e formazione del personale degli enti locali, che viene realizzato direttamente o avvalendosi d'idonei organismi che svolgono le suddette attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ottanta per cento dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 04018/06 é destinato all'erogazione dei contributi di cui alla lettera a); il restante venti per cento è destinato all'attuazione del programma di corsi di qualificazione e formazione di cui alla lettera b).".

 

Art. 12
(soppresso)

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, AMBIENTE, AGRICOLTURA, TURISMO
E TRASPORTI

Art. 13
Ricerca scientifica e Parco tecnologico

1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 4.000.000.000 nell'anno 1999 per il cofinanziamento del progetto "Grande antenna SRT" in Comune di San Basilio. Alla attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.

2. Per l'attuazione a favore delle imprese, comprese quelle turistiche, di un programma di servizi, di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico è autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a), della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, un finanziamento di lire 7.000.000.000 a favore del Consorzio Ventuno, previa presentazione di un apposito programma, su proposta dell'Assessore della programmazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale a termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. E' autorizzata la spesa di lire 9.000.000.000 per i progetti di ricerca concernenti applicazioni informatiche avanzate nel settore dell'elettronica di consumo, capaci di attrarre in Sardegna imprese leader del settore e di consolidare ricadute industriali, nonché di generare nuova occupazione. I progetti dovranno consentire di valorizzare le attività e le esperienze del CRS4 che opera come soggetto proponente.

4. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, pari complessivamente a lire 20.000.000.000 sono iscritti in conto del capitolo 03034-01 e trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.01/I del Programma di intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

5. In attuazione della misura 4.6.4.1 del Programma Operativo Plurifondo Sardegna 1994-1999, il Consorzio Ventuno è autorizzato ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei lotti funzionali di Cagliari-Pula e di Sassari-Alghero inclusi nel Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, nonchè ad approvare i relativi progetti esecutivi (capp. 03211 e 03211-01). La vigilanza sul complesso delle attività del Consorzio Ventuno è di competenza del Centro regionale di programmazione.

 

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA, AMBIENTE, AGRICOLTURA, TURISMO
E TRASPORTI

Art. 13
Ricerca scientifica e Parco tecnologico

1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 4.000.000.000 nell'anno 1999 per il cofinanziamento del progetto "Grande antenna SRT" in Comune di San Basilio. Alla attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.

2. Per l'attuazione a favore delle imprese, comprese quelle turistiche, di un programma di servizi, di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico è autorizzato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a), della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, un finanziamento di lire 7.000.000.000 a favore del Consorzio Ventuno, previa presentazione di un apposito programma, su proposta dell'Assessore della programmazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nell'ambito della realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico, il programma annuale di interventi è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento deve basarsi su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del Parco medesimo.

4. E' autorizzata la spesa di lire 9.000.000.000 per i progetti di ricerca concernenti applicazioni informatiche avanzate nel settore dell'elettronica di consumo, capaci di attrarre in Sardegna imprese leader del settore e di consolidare ricadute industriali, nonché di generare nuova occupazione. I progetti dovranno consentire di valorizzare le attività e le esperienze del CRS4 che opera come soggetto proponente.

5. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, pari complessivamente a lire 20.000.000.000 sono iscritti in conto del capitolo 03034-01 e trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

6. In attuazione della misura 4.6.4.1 del Programma Operativo Plurifondo Sardegna 1994-1999, di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, il Consorzio Ventuno è delegato a procedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e l'acquisto delle apparecchiature nei siti di Cagliari-Pula e di Sassari-Alghero - per il quale sono ricomprese anche le spese di gestione in misura non superiore al 20 per cento - del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, comprese l'approvazione dei progetti esecutivi e la nomina dei responsabili della verifica attuativa.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzato il trasferimento, in unica soluzione, delle disponibilità sussistenti, in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 03211 e 03211/01.

Art. 14
Norma transitoria in materia di valutazione
di impatto ambientale

1. In attuazione delle disposizioni comunitarie e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", si dispone che:

sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e come delimitate, anche provvisoriamente, dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
l'Assessorato della difesa dell'ambiente è l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria; per tale funzione si avvale della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;
la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata, a cura e spese del proponente, presso gli uffici della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli organismi di gestione;
contemporaneamente alla trasmissione di cui al punto d), il proponente provvede, a proprie spese, a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito;
l'istruttoria dovrà essere conclusa, con un giudizio motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

2. Per i progetti di infrastrutture, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ammessi a finanziamento nell'ambito del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite al comma 1, lettera a), si dispone che:

la Regione, sentiti i Comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui alla successiva lettera b), se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al comma 1;
il soggetto attuatore dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l'annuncio dell'attivazione della procedura di cui alla lettera a);
qualora la verifica di cui alla lettera a) si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla lettera b).

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente tiene e cura l'aggiornamento degli elenchi dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.

 

Art. 14
Norma transitoria in materia di valutazione
di impatto ambientale

1. In attuazione delle disposizioni comunitarie e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", si dispone che:

sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e come delimitate, anche provvisoriamente, dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
la Regione è l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
l'Assessorato della difesa dell'ambiente è l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria, per tale funzione si avvale della collaborazione degli uffici dell'Amministrazione regionale competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale; qualora la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) interessi aree sottoposte a vincolo ai sensi delle Leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, è richiesto il parere dell'Assessorato della pubblica istruzione;
la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale è depositata, a cura e spese del proponente, presso gli uffici della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli organismi di gestione;
contemporaneamente alla trasmissione di cui al punto d), il proponente provvede, a proprie spese, a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale, l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito;
l'istruttoria dovrà essere conclusa, con un giudizio motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

2. Per i progetti di infrastrutture, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ammessi a finanziamento nell'ambito del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite al comma 1, lettera a), si dispone che:

la Regione, sentiti i Comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui alla successiva lettera b), se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al comma 1;
il soggetto attuatore dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l'annuncio dell'attivazione della procedura di cui alla lettera a);
qualora la verifica di cui alla lettera a) si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla lettera b).

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente tiene e cura l'aggiornamento degli elenchi dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.

Art. 15
Ricomposizione fondiaria

1. La Regione promuove la ricomposizione fondiaria e ne dichiara la assoluta priorità nella propria politica agricola. Nelle more di una organica disciplina legislativa, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale - a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni - in un contesto coordinato, il programma annuale degli interventi tendenti al riordino fondiario, alla creazione di aziende di congrue dimensioni, alla realizzazione delle relative infrastrutture rurali da finanziarsi a' termini della legislazione regionale vigente nel rispetto di quella statale e comunitaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (cap. 06081).

 

Art. 15
(identico)

   

Art. 15 bis
Finanziamento alle Province per funzioni
ex CRAAI

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino e di trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, è autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 a favore delle Province destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di personale precario per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente (cap. 04021/01).

2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, finanze e urbanistica, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16
Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale

1. È autorizzato lo stanziamento annuo di lire 350.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap. 06011/03).

2. I benefici previsti dall'articolo 49 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono estesi agli investimenti effettuati da società miste costituite da cooperative ed enti pubblici (cap. 06234).

3. I finanziamenti concessi a favore del Consorzio S.A.R. (Servizio Agrometereologico Regionale) vengono accreditati in un'unica soluzione, in forma anticipata e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, fermo restando che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione del programma tecnico finanziario di spesa ed è soggetta alla rendicontazione semestrale prevista dalla legge regionale n. 1 del 1975 (cap. 06339/01).

 

Art. 16
Interventi vari in agricoltura

1. È autorizzato lo stanziamento annuo di lire 350.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap. 06011/03).

2. I benefici previsti dall'articolo 49 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono estesi agli investimenti effettuati da società miste costituite da cooperative ed enti pubblici (cap. 06234).

3. I finanziamenti concessi a favore del Consorzio S.A.R. (Servizio Agrometereologico Regionale) vengono accreditati in un'unica soluzione, in forma anticipata e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, fermo restando che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione del programma tecnico finanziario di spesa ed è soggetta alla rendicontazione semestrale prevista dalla legge regionale n. 1 del 1975 (cap. 06339/01).

4. L'intervento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è esteso alle produzioni ottenute nell'anno 1998; il relativo onere, valutato in lire 300.000.000, grava sulle disponibilità del fondo regionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

Art. 17
Modifiche alle LL.RR. nn. 13 e 26 del 1998
- Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo e abilitazioni professionali di interesse turistico

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 1988, n.13, é sostituito dal seguente:

"5. La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o di una sua filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare qualora sia iscritto all'Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo secondo le modalità prescritte dall'articolo 8.".

2. L'articolo 8 della medesima legge regionale é sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. L'Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo é tenuto ed aggiornato dall'Assessorato regionale del turismo. Possono esservi iscritti, su domanda:

coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, e purché abbiano maturato un'esperienza lavorativa biennale nelle mansioni previste dal quarto livello, o superiori del CCNL turismo e documentata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro;
coloro che siano in possesso dell'attestato di idoneità predetta rilasciato da altra Regione o Provincia autonoma, o siano iscritti nei relativi registri;
i cittadini di tutti gli stati membri della Unione Europea che, in possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali richieste per l'accesso all'attività di agenzia di viaggio e turismo, abbiano i requisiti previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
i cittadini di stati extra comunitari, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

2. Le istanze di iscrizione all'Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, redatte in carta legale e debitamente sottoscritte, dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale del turismo, allegando:

l'attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali del direttore tecnico rilasciata ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
l'estratto del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

3. L'Albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo é pubblicato annualmente dal competente Assessorato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

4. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, negli articoli 8 e 9, comma 3, e nell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 13 del 1988.".

 

Art. 17
Modifiche alla L.R. n. 13 del 1988
- Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, é sostituito dal seguente:

"5. La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o di una sua filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare qualora sia iscritto all'Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo secondo le modalità prescritte dall'articolo 8.".

2. L'articolo 8 della medesima legge regionale é sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. L'Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo é tenuto ed aggiornato dall'Assessorato regionale del turismo. Possono esservi iscritti, su domanda:

coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, e purché abbiano maturato un'esperienza lavorativa biennale nelle mansioni previste dal quarto livello, o superiori del CCNL turismo e documentata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro;
coloro che siano in possesso dell'attestato di idoneità predetta rilasciato da altra Regione o Provincia autonoma, o siano iscritti nei relativi registri;
i cittadini di tutti gli stati membri della Unione Europea che, in possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali richieste per l'accesso all'attività di agenzia di viaggio e turismo, abbiano i requisiti previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
i cittadini di stati extra comunitari, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

2. Le istanze di iscrizione all'Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, redatte in carta legale e debitamente sottoscritte, dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale del turismo, allegando:

l'attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali del direttore tecnico rilasciata ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
l'estratto del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

3. L'Albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo é pubblicato annualmente dal competente Assessorato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

4. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, negli articoli 8 e 9, comma 3, e nell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 13 del 1988.".

   

Art. 17 bis
Interventi a favore dell'industria alberghiera

1. L'agevolazione del concorso sugli interessi accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, è concessa con le modalità stabilite dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, ed è a carico del fondo istituito dalla medesima legge (cap. 07021).

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1998, realizzati successivamente all'entrata in vigore della predetta legge, le imprese turistico - alberghiere che abbiano richiesto le agevolazioni previste ai sensi della legge regionale n. 40 del 1993, possono chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di optare per le agevolazioni previste dall'articolo 2 della stessa legge regionale n. 9 del 1998.

3. Nell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogata l'espressione ", aventi ricettività non superiore a 100 posti letto,".

   

Art. 17 ter
Concorsi interessi in forma attualizzata sui prestiti dei settori del commercio, dei servizi,
del turismo e dell'artigianato

1. L'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, si applica alla corresponsione dei benefici previsti dall'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984 n. 26, come sostituito dall'articolo 67 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18
Interventi nel settore dei trasporti

1. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 13002/01).

2. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 26.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni; una quota fino a lire 8.000.000.000 di tale autorizzazione di spesa é destinata, in deroga all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1982, alle Ferrovie Meridionali Sarde (F.M.S.) per l'effettuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della medesima legge regionale n. n. 16 del 1982 (cap.13026).

3. L'attuazione degli interventi per l'ampliamento dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Cagliari-Elmas e dell'aeroporto Olbia-Costa Smeralda, per i quali il Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base di apposito protocollo d'intesa, ha destinato alla Regione Autonoma della Sardegna rispettivamente la somma di lire 100 miliardi e di lire 30 miliardi, è data in concessione la prima alla Società SO.G.AER. S.p.A. (Società di gestione Aeroporto di Cagliari-Elmas) la seconda alla Società GE.A.SAR. S.p.A. (Società di gestione aeroporto Olbia-Costa Smeralda) previa stipula di apposita convenzione fra l'Assessore Regionale dei Trasporti e le medesime Società che provvedono, nel rispetto della normativa vigente, alla realizzazione delle opere (cap. 13054).

4. Tra gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono inclusi quelli relativi al settore dei trasporti. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con compagnie che operino con regolari voli di linea per passeggeri da e per il continente. Le modalità d'attuazione dei relativi interventi sono regolamentati a' termini del comma 3 del surrichiamato articolo 83. Per le finalità del presente comma è destinata una quota di lire 1.700.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 01090 per ciascuno degli anni 1999 - 2000 - 2001.

 

Art. 18
Interventi nel settore dei trasporti

1. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 13002/01).

2. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento di lire 26.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni; una quota fino a lire 8.000.000.000 di tale autorizzazione di spesa é destinata, in deroga all'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982, alle Ferrovie Meridionali Sarde (F.M.S.) per l'effettuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della medesima legge regionale n. n. 16 del 1982 (cap.13026).

3. L'attuazione degli interventi per l'ampliamento dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Cagliari-Elmas e dell'aeroporto Olbia-Costa Smeralda, per i quali il Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base di apposito protocollo d'intesa, ha destinato alla Regione Autonoma della Sardegna rispettivamente la somma di lire 100.000.000.000 e di lire 40.000.000.000, è data in concessione la prima alla Società SO.G.AER. S.p.A. (Società di gestione Aeroporto di Cagliari-Elmas) la seconda alla Società GE.A.SAR. S.p.A. (Società di gestione aeroporto Olbia-Costa Smeralda) previa stipula di apposita convenzione fra l'Assessore regionale dei trasporti e le medesime Società che provvedono, nel rispetto della normativa vigente, alla realizzazione delle opere (cap. 13054).

4. Tra gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono inclusi quelli relativi al settore dei trasporti. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con compagnie che operino con regolari voli di linea per passeggeri da e per il continente. Le modalità d'attuazione dei relativi interventi sono regolamentati a' termini del comma 3 del surrichiamato articolo 83. Per le finalità del presente comma è destinata una quota di lire 1.700.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 01090 per ciascuno degli anni 1999 - 2000 - 2001.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI
E SOCIO-SANITARIE

Art. 19
Formazione professionale

1. Nelle more di una modifica organica in materia, è sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale é determinata, per l'anno 1999, in lire 59.000.000.000 (cap. 10001).

3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.

4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, é fissata in lire 95.412.000.000 ed é così ripartita:

capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.000

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI
E SOCIO-SANITARIE

Art. 19
(identico)

Art. 20
Mantenimento dell'abilitazione aeronautica

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è inserito il seguente:

"1 bis.  I benefici di cui al comma 1 sono estesi anche ai soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 28 del 1984, non avendo usufruito delle borse di studio, sono in possesso del titolo di licenza di pilota commerciale o civile di velivolo o di licenza di pilota commerciale di elicottero.".

2. Ai fini del "mantenimento" dei titoli professionali di abilitazione aeronautica, previsto dall'articolo 43 della legge n. 9 del 1996, l'Amministrazione regionale é autorizzata ad erogare, in alternativa alle borse di studio ai soggetti interessati ed in misura non superiore alle medesime borse, contributi alle società o compagnie italiane di navigazione aerea per l'assunzione temporanea dei medesimi soggetti per il periodo di tempo necessario a garantire il "mantenimento" ovvero per il completamento della formazione con garanzia di assunzione definitiva presso le stesse società (cap.11139).

 

Art. 20
(soppresso)

Art. 21
Programma per il miglioramento quantitativo
e qualitativo dell'istruzione in Sardegna

1. L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, propone all'approvazione della Giunta regionale un programma coordinato di interventi per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'istruzione pubblica in Sardegna.

2. Il programma è comprensivo degli interventi in campo informatico e telematico da attuarsi nell'ambito delle intese stipulate con lo Stato ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 22.000.000.000 (cap. 11001).

 

Art. 21
Programma per il miglioramento quantitativo
e qualitativo dell'istruzione in Sardegna

1. Nell'ambito del programma coordinato di interventi per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'istruzione pubblica in Sardegna, l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, propone alla Giunta regionale un programma finalizzato alla realizzazione di interventi in campo informatico e telematico da attuarsi in esecuzione delle intese stipulate con lo Stato ed in raccordo con quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 11001).

Art. 22
Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale

1. Nelle more dell'applicazione della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, sono prorogate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (cap. 11065).

2. A valere sullo stanziamento del capitolo 11063 per l'anno 1999 una quota pari a lire 250.000.000 è attribuita al CRS4 perché venga destinata quale finanziamento per lire 150.000.000 all'Università di Cagliari e per lire 100.000.000 a quella di Sassari per aumentare il numero dei posti previsti dal bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Università per l'anno accademico 1999-2000.

3. Una quota pari a lire 2.020.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11063 per l'anno 1999 è destinata all'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

4. Una quota pari a lire 1.480.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11063 per l'anno 1999 è destinata al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale per le spese di costituzione e di funzionamento.

5. Il comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

"5. I contributi di cui al precedente terzo comma sono concessi previa deliberazione della Giunta regionale adottata su iniziativa dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio; non possono eccedere il novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati e per sopperire alle spese generali di funzionamento dell'organismo beneficiario.".

6. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore.".

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1999, un contributo di lire 250.000.000 a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento ed i compiti istitutivi dell'ente (cap. 12213/01).

8. Il contributo di cui al comma 7 è ripartito fra le Sezioni provinciali della Sardegna come appresso specificato:

Cagliari lire 87.500.000
Sassari lire 62.500.000
Nuoro lire 50.000.000
Oristano lire 50.000.000

 

Art. 22
Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale

1.  A valere sullo stanziamento del capitolo 11063 per l'anno 1999:

a) una quota pari a lire 250.000.000 è attribuita al CRS4 per essere destinata alla copertura del costo dei posti previsti dal bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Università di Cagliari e di Sassari per il triennio 1999-2001;

b) una quota pari a lire 2.120.000.000 è destinata all'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;

c) una quota pari a lire 1.480.000.000 e a lire 750.000.000 è destinata al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale rispettivamente per le spese di costituzione e di funzionamento e per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro-industriali e in tecnologie alimentari;

d) una quota pari a lire 1.000.000.000 è destinata all'istituzione di dottorati di ricerca per l'anno accademico 1999-2001 in ragione di lire 600.000.000 all'Università di Cagliari e di lire 400.000.000 all'Università di Sassari.

2. A valere sullo stanziamento iscritto, nell'anno 1999, in conto del capitolo 11099, una quota pari a lire 200.000.000 è destinata all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila - Sezione di Cagliari - quale contributo aggiuntivo da destinare alle finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il comma 5 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

"5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi previa deliberazione della Giunta regionale adottata su iniziativa dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio; non possono eccedere il novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati e per sopperire alle spese generali di funzionamento dell'organismo beneficiario.".

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore.".

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1999, un contributo di lire 250.000.000 a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento ed i compiti istitutivi dell'ente (cap. 12213/01); il contributo è ripartito fra le Sezioni provinciali della Sardegna come appresso specificato:

Cagliari lire    87.500.000
Sassari lire 62.500.000
Nuoro lire 50.000.000
Oristano lire 50.000.000

6. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1999-2000-2001, la spesa di lire 250.000.000 (cap. 11064).

   

Art. 22 bis
Diritto allo studio - Case dello studente

1. E' autorizzato per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'erogazione di un contributo straordinario a favore degli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Cagliari e di Sassari nella misura, rispettivamente, di lire 3.500.000.000 e di lire 2.000.000.000 per l'attuazione di un programma di acquisizione e realizzazione di strutture, da destinare a sedi per case dello studente (cap. 11078/02).

   

Art. 22 ter
Modifiche e integrazioni
alla L.R. n. 22 del 1998

1. All'articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 de n. 11 del 1953) è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Le Agenzie stampa gestite da imprese no-profit non sono soggette al rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.".

2. A valere sul capitolo 11098/02 una quota pari a lire 500.000.000 per l'anno 1999 e a lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 è destinata al finanziamento di Agenzie di stampa, gestite da imprese no-profit.

Art. 23
Conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Una quota dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11106, pari a lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 è destinata alla realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza, su nuraghi, castelli medioevali ed altri beni immobili sottoposti alle disposizioni della Legge 1° giugno 1939, n. 1089. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 e contributi in conto interessi per il 50 per cento dell'investimento complessivo al tasso previsto dalla predetta legge regionale n. 15 del 1994.

2. I contributi sono erogati a favore di enti locali, enti morali ed ecclesiastici, società, associazioni, fondazioni e privati cittadini proprietari di detti immobili. I soggetti beneficiari di contributi diversi dagli enti locali ed ecclesiastici, debbono garantire, attraverso apposite convenzioni stipulate con i Comuni in cui è situato il bene, preliminarmente alla concessione del contributo, la fruibilità pubblica.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo stralci annuali di programmi triennali, approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di beni culturali.

 

Art. 23
(identico)

   

Art. 23 bis
Contributo straordinario all'ESMAS

1. E' autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 all'ESMAS (Ente per le Scuole Materne della Sardegna) per la manutenzione straordinaria degli immobili (cap. 11011).

Art. 24
Integrazione del fondo sanitario nazionale

1. E' autorizzato, nell'anno 1999, lo stanziamento complessivo di lire 928.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02).

2. A valere sugli stanziamenti iscritti, in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale é autorizzata ad erogare in favore delle Aziende sanitarie locali, nell'anno 1999 la somma di lire 15.000.000.000, da ripartirsi in parti uguali fra i due capitoli di spesa, per le esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

 

Art. 24
(identico)

Art. 25
Opere pubbliche di interesse locale e regionale

1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 72.000.000.000, di cui lire 10.000.000.000 per l'anno 1999, lire 22.000.000.000 per l'anno 2000 e lire 40.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap. 08015/03).

2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1999, di lire 29.000.000.000 per l'anno 2000 e lire 38.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma pluriennale di opere di interesse regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 1995 (cap. 08029/05).

3. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 4.000.000.000 per l'anno 2001 (cap. 08035/03).

4. E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per l'anno 1999, di lire 12.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 20.000.000.000 per l'anno 2001 per l'attuazione di un programma di opere di viabilità a' termini dell'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (cap. 08042/07).

5. Per la prosecuzione ed il completamento di un programma relativo alla costruzione e/o al completamento di invasi e delle relative opere idriche di cui all'articolo 15 della legge 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (08052).

6. Per la realizzazione ed il completamento del programma di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.00 (cap. 08164/01).

 

Art. 25
(identico)

Art. 26

Disposizioni varie

1. Ad integrazione del finanziamento statale previsto dall'Accordo di programma stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico e la Regione Sardegna per la realizzazione e l'informatizzazione dei fogli n. 547 Villacidro, n. 540 Mandas e n. 548 Senorbì della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 e per l'informatizzazione dei fogli geologici n. 541 Jerzu e n. 549 Muravera è autorizzata, nell'anno 1999 la spesa di lire 526.000.000 e nell'anno 2000 la spesa di lire 734.000.000. (cap. 09012).

2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024, può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico 1998-99 qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.

3. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

4. Per le finalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1997 relativo ai campi sosta e transito per le popolazioni nomadi, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 12001/11).

5. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali relativamente al quadriennio 1998-2001, di cui all'articolo 52 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono rideterminati in lire 34.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 03014).

 

Art. 26
Disposizioni varie

1. Ad integrazione del finanziamento statale previsto dall'Accordo di programma stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Geologico e la Regione Sardegna per la realizzazione e l'informatizzazione dei fogli n. 547 Villacidro, n. 540 Mandas e n. 548 Senorbì della carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 e per l'informatizzazione dei fogli geologici n. 541 Jerzu e n. 549 Muravera è autorizzata, nell'anno 1999, la spesa di lire 526.000.000 e nell'anno 2000 la spesa di lire 734.000.000. (cap. 09012).

2. Nell'articolo 6, lettera c), della legge regionale 4 marzo 1994, n. 9, la parola "laureandi" è sostituita con quella di "laureati".

3. L'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, istitutivo del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura, è abrogato.

4. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024, può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico 1998-99 qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.

5. Per le finalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1997 relativo ai campi sosta e transito per le popolazioni nomadi, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 12001/11).

6. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali relativamente al quadriennio 1998-2001, di cui all'articolo 52 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono confermati in lire 27.000.000.000 per l'anno 1999 e determinati in lire 34.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 (cap. 03014).

Art. 27
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2000-2001 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 27
(identico)

Art. 28
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 28
(identico)


TESTO DEL PROPONENTE

T A B E L L A  A

Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere
nel fondo speciale di parte corrente
(cap. 03016 - Fondi regionali)

(importi in milioni)

1999 2000 2001
1) Piano per l'occupazione 143.650 180.330 208.000
2) Norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli Enti regionali --- 225.620 225.620
3) Norme di riforma della formazione professionale --- 40.000 40.000
4)

Norme di riforma degli incentivi alle aziende di trasporto pubbliche e private

---

90.650

93.650
5)

Interventi vari in materia di trasportialle aziende di trasporto pubbliche e private

5.170 1.020 1.020
6) Informatizzazione regionale --- 3.250 3.250
7) Fondo sociale --- 4.000 3.000
8) Fondo di solidarietà in agricoltura --- 10.300 8.300



TOTALE 148.820 555.170 582.840

TESTO DELLA COMMISSIONE

T A B E L L A  A

Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere
nel fondo speciale di parte corrente
(cap. 03016 - Fondi regionali)

 

(importi in milioni)

1999 2000 2001
1) Piano per l'occupazione 143.650 180.330 208.000
2) Norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli Enti regionali --- 225.620 225.620
3) Norme di riforma della formazione professionale --- 40.000 40.000
4)

Norme di riforma degli incentivi alle aziende di trasporto pubbliche e private

---

90.650

93.650
5)

Interventi vari in materia di trasporti alle aziende di trasporto pubbliche e private

5.170 1.020 1.020
6) Informatizzazione regionale --- 3.250 3.250
7) Fondo sociale --- 4.000 3.000
8) Fondo di solidarietà in agricoltura --- 10.300 8.300
9) Interventi nel settore della pesca 1.000 --- ---



TOTALE 149.820 555.170 582.840

 


TESTO DEL PROPONENTE

T A B E L L A  B

Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere
nel fondo speciale di conto capitale
(cap. 03017 - Fondi regionali)

(importi in milioni)

1999 2000 2001
1)

Norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli enti regionale

---

52.500

52.500
2) Norme di riforma del settore idraulico-forestale --- 200.000 200.000
3) Fondo per l'Agenzia del lavoro --- --- 15.000 15.000



TOTALE

--- 267.500 267.500

 


TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO