DISEGNO DI LEGGE N. 447/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta del Presidente PALOMBA il 28 luglio 1998Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione
e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premessa
L'articolato normativo, che segue la presente relazione, concernente "Interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio" è stato predisposto come un primo insieme di misure e di interventi orientati verso gli obiettivi delineati nel programma di governo della Giunta regionale, che ha posto al centro della propria iniziativa la questione del rafforzamento dell'impresa esistente, dell'ampliamento della base produttiva attraverso un più consistente sviluppo della piccola e media impresa, in specie quella artigiana, il superamento del lavoro assistito e precario, un equilibrato e diffuso sostegno alle economie locali.
La Giunta intende in tal modo intensificare, con la necessaria concretezza e tempestività, la lotta alla disoccupazione che in Sardegna è fenomeno di grave emergenza sociale e perseguire, attraverso la difesa degli attuali livelli di occupazione stabile e il costante incremento degli occupati, la realizzazione in tutto il territorio regionale di condizioni favorevoli ad uno sviluppo equilibrato sul piano economico e sociale, nel rispetto dell'ambiente e del territorio.
Il predetto articolato va considerato, pertanto, come il primo tassello di una più ampia e complessa manovra che dovrà impegnare il Governo e le strutture regionali nel medio - lungo periodo, nel coordinamento di tutte le azioni di parte pubblica, nazionali e comunitarie, in materia di politiche del lavoro e di quelle finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo del Mezzogiorno d'Italia.
La proposta perciò si muove in tale direzione puntando:
- al potenziamento di strumenti d'incentivazione alle imprese già positivamente sperimentati;
- all'integrazione di tali strumenti con nuove misure capaci di rendere più incisiva l'azione di sostegno all'economia d'impresa;
- all'organizzazione nel territorio di servizi atti a favorire nuovi insediamenti produttivi;
- alla combinazione di interventi regionali, anche finanziari, con quelli attivati ed attivabili dallo Stato in funzione di una maggiore efficacia dell'iniziativa pubblica necessaria per il superamento del lavoro assistito e precario verso l'occupazione stabile;
- all'attivazione di nuove misure finalizzate allo sviluppo locale, per la creazione di iniziative stabili miranti in via prioritaria alla valorizzazione delle risorse locali, al miglioramento delle condizioni di vita e dello stato dell'ambiente, orientati allo sviluppo e alla creazione di servizi turistici, culturali, per il tempo libero, alla persona e alle famiglie;
- al potenziamento degli strumenti di sviluppo dell'economia locale previsti dalle leggi regionali vigenti in materia;
- alla lotta dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e all'analfabetismo di ritorno;
- alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
- alla conservazione dei beni culturali di maggior pregio;
- allo sviluppo di attività turistiche.
Capo I - Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo regionale
La prima parte dell'articolato è composta da misure destinate al consolidamento e sviluppo del sistema produttivo regionale, finalizzate alla creazione di nuova impresa, con riferimento particolare a quella artigiana, nel settore della produzione di beni e servizi e nel settore turistico; alla piccola società cooperativa; al sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture connesse all'impresa; all'introduzione di procedure più certe e celeri per favorire gli insediamenti produttivi; alla promozione dello sviluppo industriale, anche attraverso l'attivazione di reti di partenariato tra gli imprenditori e gli emigrati sardi; al sostegno del settore edilizio attraverso facilitazioni creditizie all'utenza.
In particolare nel primo articolo della proposta è previsto un finanziamento integrativo della legge regionale 15/94, la quale rappresenta uno sperimentato e valido strumento d'incentivazione dell'impresa industriale, come tale apprezzato anche dalle parti sociali, e che realizza un significativo rapporto tra occupazione e finanziamento pari a un occupato ogni 96 milioni di lire.
I benefici previsti dalla legge regionale 15/94 sono estesi, con il successivo articolo, al settore artigiano manifatturiero, favorendo in tal modo le condizioni per la creazione di circa 1000 nuove imprese artigiane e una ricaduta occupazionale stimata in circa 3000 nuovi occupati, in essi ricomprendendo anche il titolare dell'impresa. L'intervento s'inquadra in una prospettiva di omogeneizzazione del sistema regionale d'incentivazione e corrisponde alle esigenze rappresentate dalle organizzazioni imprenditoriali del settore.
Gli articoli 3, 4 e 5 intervengono a migliorare ed implementare i servizi nei distretti industriali, a sostenere finanziariamente i comuni per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane ed altre unità produttive (PIP), alla istituzione degli "sportelli unici per le attività produttive e assistenza alle imprese".
In particolare le previsioni di cui all'articolo 5 dell'articolato rappresentano una risposta all'esigenza di ridurre la distanza che separa i poteri pubblici ed i cittadini che vogliano intraprendere, attraverso l'avvio del necessario processo di rinnovamento e di decentramento della Pubblica amministrazione regionale, con particolare riferimento ai procedimenti autorizzativi.
L'istituzione degli sportelli unici per le attività produttive e l'assistenza alle imprese si colloca in questa ottica ed è in particolare rivolta a facilitare l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, rispondendo ad esigenze di semplificazione amministrativa e di snellimento burocratico a lungo segnalate e profondamente sentite dal mondo imprenditoriale e ora espressamente recepite anche nel nuovo ordinamento giuridico nazionale.
Innanzitutto, si individua la comunicazione come strumento fondamentale per modificare i rapporti tra imprese e amministrazione, ma anche tra amministrazioni.
In secondo luogo, ma di fondamentale importanza dal punto di vista operativo, agli sportelli unici si riconduce, nell'ambito delle funzioni amministrative che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito ai comuni, il compito di gestire la semplificazione delle procedure relative ad una o più amministrazioni, riducendo per ogni procedimento i passaggi interni e tra gli enti. I comuni presso i quali sono incardinati gli sportelli diventano infatti responsabili del rilascio dell'autorizzazione unica per gli insediamenti produttivi e hanno il compito di fornire assistenza alle imprese garantendo a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, alle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, ai dati riguardanti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedurale, nonché a tutte le informazioni disponibili a livello regionale sugli strumenti agevolativi.
Relativamente al procedimento in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, si provvede a recepire le norme fondamentali di riforma recate dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 25, con espresso riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Significativa è infine la previsione riguardo al sostegno che la Regione intende dare alla creazione e al funzionamento degli sportelli unici.
La Regione si impegna infatti a concedere ai comuni presso i quali sono istituiti gli sportelli unici un contributo alle spese per l'organizzazione e l'avvio degli sportelli stessi. Inoltre la Regione si impegna a collaborare alla formazione del personale addetto agli sportelli unici e a predisporre un vademecum informativo multimediale sull'insediamento e sullo svolgimento delle attività produttive, sugli strumenti di agevolazione contributiva o fiscale a favore dell'impresa, dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
E' prevista la possibilità che all'effettiva attuazione della legge siano chiamate a collaborare le Camere di commercio, industria e artigianato: lo sforzo comune delle amministrazioni locali e regionale, da una parte, e del mondo imprenditoriale organizzato dall'altra, è il presupposto necessario di questo importante disegno di innovazione e di riforma in materia di attività produttive.
Tali disposizioni sono inoltre integrate con le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 riguardanti rispettivamente la promozione di iniziative finalizzate: allo scouting d'impresa; alla creazione di pacchetti localizzativi e alla promozione di materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali; alla creazione di reti di partenariato fra imprenditori, con particolare attenzione agli imprenditori sardi emigrati, finalizzata al sostegno delle iniziative economiche e di sviluppo della Sardegna.
Sono previste, inoltre, alcune misure tendenti ad agevolare l'imprenditoria giovanile in agricoltura in funzione della successione d'impresa e del miglioramento produttivo delle aziende
agricole. Le misure adottate riguardano in particolare contributi per la ristrutturazione aziendale e per il finanziamento delle operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende da parte di:
- giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o del requisito di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- giovani di età inferiore ai 40 anni che intendano esercitare l'attività agricola a titolo principale e che acquisiranno entro 12 mesi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione degli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203.
- giovani tecnici agricoli di età inferiore ai 40 anni.
Nel Capo I del presente articolato sono inoltre previste alcune misure che, come il progetto di successione d'impresa, intendono sperimentare un'azione innovativa volta a garantire continuità alle imprese artigiane che rischiano di scomparire a causa del raggiungimento dell'età pensionabile del titolare e della contestuale mancanza di soggetti certi per la successione, pur essendo le imprese in possesso di specializzazioni, tecnologia e quote di mercato di valore; altre come il progetto botteghe di transizione intendono promuovere la conservazione e la rivitalizzazione di mestieri dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico, che rischiano di scomparire anche a causa delle difficoltà economiche ed organizzative di trasferimento delle capacità professionali.
Il Capo I dell'articolato contiene una norma che estende i benefici previsti per la cooperazione dalla legislazione regionale vigente alle piccole società cooperative; si conclude con una disposizione tendente a combinare virtuosamente alcuni benefici fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie con un intervento in conto interessi destinato ai nuclei familiari e a forme di utenza organizzata che, ai fini di ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle abitazioni, mira a sostenere, in via indiretta, l'attività del settore edilizio, con particolare riferimento alla piccola impresa.
Capo II - Misure regionali finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro stabili per lavoratori impegnati in progetti di lavoro sostenuto
Attualmente, attraverso le diverse forme di lavoro sostenuto (lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità, progetti speciali per l'occupazione) attivate sulla base di provvedimenti nazionali e regionali risultano impegnati in Sardegna oltre 15.000 lavoratori.
In relazione alle scadenze dei progetti, alla natura precaria dell'impiego, alla assenza pressoché totale di garanzie previdenziali e assistenziali il futuro di questi lavoratori e quello delle loro famiglie rappresenta uno dei problemi più urgenti e al contempo più complessi ai quali il Governo regionale è chiamato, in concorrenza con quello nazionale, a dare adeguate risposte.
Appare tanto più grave ed urgente predisporre misure efficaci in direzione del reimpiego e del superamento della condizione precaria ed assistita dei predetti lavoratori, quanto più si consideri che il carico di tale situazione poggia prevalentemente sulle Amministrazioni locali, in specie quelle comunali.
Partendo dalle anzidette considerazioni, le Autonomie locali che tanto positivamente hanno risposto nella fase di maggiore emergenza occupazionale, rappresentano il riferimento dell'azione regionale per il superamento del fenomeno del precariato e del lavoro assistito di massa, orientato al reimpiego produttivo dei lavoratori disoccupati impegnati nei progetti di lavoro sostenuto. Tale azione, che va intesa in combinazione con gli interventi di sviluppo locale di cui al Capo III del presente articolato, mira alla realizzazione di nuove attività produttive stabili, alla costituzione di nuova impresa, anche sotto forma di società mista con la partecipazione dell'ente locale interessato, alla stabilizzazione e all'autofinanziamento delle iniziative promosse con il sostegno di risorse pubbliche.
In particolare ci si propone il superamento delle forme di lavoro sostenuto integrando le misure previste dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, comprese quelle relative al pensionamento dei lavoratori ai quali manchino, alla scadenza dei progetti di lavoro socialmente utili, meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia o anzianità.
L'iniziativa regionale, pertanto, è prevalentemente finalizzata:
a) ad incentivare le assunzioni da parte di datori di lavoro privati, integrando i benefici di cui al predetto decreto ministeriale, con contributi in conto formazione e riqualificazione professionale;
b) a sostenere gli enti locali nella costituzione di società miste a cui affidare la gestione di attività di servizio pubblico;
c) a sostenere gli enti locali relativamente agli oneri derivanti dall'attivazione di convenzioni con terzi, anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti di lavoro sostenuto che assumano a tempo indeterminato, anche in qualità di socio lavoratore o partecipante a consorzio di artigiani, almeno il 40 per cento dei lavoratori già impegnati nei progetti e il 30 per cento di lavoratori in possesso dei requisiti per essere impegnanti negli stessi progetti;
d) alla promozione di forme di auto-imprenditorialità. L'auto-imprenditorialità viene favorita con contributi a favore delle forme di micro-imprenditorialità intraprese da lavoratori sottoposti al regime transitorio dell'articolo12 del decreto legislativo 468/97. Questi contributi vengono erogati prioritariamente alle iniziative nei settori dell'artigianato artistico e della produzione di prodotti tipici locali.
e) al sostegno alla contribuzione volontaria. L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, tramite l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale allo scopo convenzionato, eroga contributi ai soggetti sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 del decreto legislativo 468/97, in concorrenza con gli analoghi benefici concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo1 del Decreto Interministeriale, Ministero del lavoro e previdenza sociale e Ministero del tesoro, del 28 maggio 1998, finalizzati alla contribuzione previdenziale volontaria.Infine, è previsto un intervento rivolto ai soggetti esecutori dei progetti speciali per l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93, della legge regionale 11/88, modificati dalla legge regionale 27/93, qualora ricorrano i presupposti per lo svolgimento di attività stabili nel tempo uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti approvati e regolarmente realizzati.
Capo III -Interventi a favore dello sviluppo locale
Il concetto di iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo si è fatto strada da tempo, nella strategia europea per l'occupazione, come consapevolezza della necessità di mobilitare tutte le energie e le risorse che esistono dal basso, a livello territoriale-locale, per creare occupazione.
Più recentemente, le iniziative locali sono diventate un vero e proprio cardine dell'iniziativa europea e degli stati membri. E' stato dapprima il Libro Bianco "Crescita, competitività e occupazione" a mettere in evidenza la necessità di sfruttare i potenziali esistenti di nuova occupazione legati alla soddisfazione di nuovi bisogni, i cosiddetti "giacimenti di occupazione". L'idea è che le economie europee, nella tradizione della salvaguardia della coesione sociale, sono in grado di produrre nuova occupazione al di là di quella che può e deve provenire dalla crescita economica.
Le iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo combinano un approccio settoriale e un'azione territoriale. Schematicamente, si situano al punto di incontro tra creazione di occupazione, creazione di impresa e sviluppo locale.
Sono importanti per tre ragioni:
- offrono nuove possibilità di occupazione e permettono di soddisfare nuovi bisogni creando anche nuovi mestieri e nuove professioni;
- rispondono alle aspirazioni di nuovi imprenditori, soprattutto micro-imprenditori, ed alle aspirazioni di chi vuole contribuire al rafforzamento della coesione sociale (economia sociale);
- attivano dinamiche locali di rinnovamento e di sviluppo economico, sociale, ambientale.
Difficilmente tuttavia le iniziative locali riescono a svilupparsi da sole, incontrando ostacoli generalmente di tipo finanziario, giuridico, tecnico, istituzionale. E' dunque opportuno prevedere misure di sostegno specifiche; a fianco degli strumenti macroeconomici tradizionali, bisogna prevedere misure di organizzazione, stimolo e incentivo alle iniziative locali.
In Sardegna, la dimensione istituzionale locale, il comune, è già impegnata come soggetto attivo delle iniziative per l'occupazione e lo sviluppo, sia direttamente (con i progetti comunali ex art. 94 della L.R. 11/88) che indirettamente con la predisposizione dei PIA, della programmazione negoziata nelle sue varie forme e delle iniziative comunitarie.
Appare necessario potenziare sensibilmente questo ruolo, attualmente svolto troppo spesso in maniera difensiva, cioè solo per tamponare in modo precario e parziale particolari emergenze occupazionali, anche per la scarsità di risorse a disposizione dell'ente locale e per le difficoltà tecniche a predisporre progetti di respiro più ampio e legati alla creazione di occupazione tendenzialmente stabile.
Il ruolo delle Amministrazioni locali e delle iniziative locali è anche decisivo per migliorare in modo sensibile il tessuto sociale e culturale, in modo da rendere l'ambiente, in senso lato, maggiormente appetibile per ulteriori azioni di sviluppo economico.
Le iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo hanno lo scopo di promuovere la creazione di posti di lavoro aggiuntivi, di soddisfare nuovi bisogni con la creazione di nuove attività professionali, di rafforzare la coesione sociale e di attivare dinamiche locali di rinnovamento e di sviluppo economico, sociale ed ambientale.
Le iniziative si inseriscono nelle linee di azione previste e raccomandate agli stati membri nella strategia messa a punto dalla Commissione europea per l'occupazione. Destinatari dell'intervento sono i comuni, singoli o in associazione tra di essi.
Le risorse disponibili vengono ripartite tra i comuni sulla base dei criteri previsti dall'articolo 27 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
I progetti comunali o intercomunali, in linea con la sopra ricordata strategia europea, riguardano:
- la valorizzazione delle risorse locali per l'attivazione e l'incremento di attività produttive;
- il miglioramento della qualità dell'ambiente, anche in funzione dello sviluppo delle attività produttive eco-compatibili;
- i servizi culturali, sportivi, alle persone e alla famiglia;
- la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico;
- il recupero e la valorizzazione di compendi anche immobiliari di archeologia industriale, aree e siti minerari di particolare pregio storico e culturale;
- il potenziamento e la differenziazione dei servizi turistici e ricreativi, con particolare riferimento alla gestione razionale e produttiva del demanio marittimo, alla promozione di società di gestione dei servizi nei porti turistici, al raccordo fra turismo costiero ed aree interne, anche ai fini dell'allargamento della stagione turistica;
- la valorizzazione delle risorse locali, il miglioramento delle condizioni di vita e dello stato dell'ambiente, orientati allo sviluppo e alla creazione di servizi turistici, culturali, per il tempo libero, alla persona e alle famiglie.
In ogni caso, i progetti comunali e intercomunali devono tendere a creare attività produttive stabili, favorendo la creazione o il rafforzamento di società miste, di piccole imprese anche nella forma di imprese individuali, di cooperative, di cooperative sociali e di altre associazioni e organizzazioni operanti nell'economia sociale. Nei progetti dovrà quindi prevedersi il coinvolgimento delle parti sociali. Altrettanto importante potrà essere la partecipazione delle collettività locali.
Spesso gli abitanti dei luoghi destinatari dell'intervento sono considerati unicamente come beneficiari e utilizzatori. Essi sono anche degli ottimi esperti, capaci di esprimere i loro bisogni individuali e collettivi. Sul piano economico, essi rappresentano una comunità di consumatori e di produttori suscettibili di organizzare in modo innovativo i servizi a vantaggio di tutti, lavoratori e utenti dei servizi. Inoltre, essi rappresentano dei partner importanti dei programmi nel lungo periodo, poiché sono essi che garantiscono la stabilizzazione delle iniziative.
La mobilitazione delle comunità locali può assumere forme e gradi di intensità variabili. Gli abitanti possono ricevere aiuti (ad esempio, nella forma degli assegni-servizio), possono essere semplicemente informati dei progetti o possono essere consultati sui progetti e sul loro andamento, possono essere membri di un gruppo o di una associazione che agisce nel quadro del progetto e possono partecipare in quanto lavoratori.
La partecipazione attiva degli abitanti ha un doppio effetto: migliora l'efficacia delle politiche pubbliche e ne arricchisce i contenuti facendo emergere nuovi bisogni e nuove soluzioni. I benefici non sono solo economici e sociali. La mobilitazione degli abitanti rivitalizza la democrazia locale e instaura un nuovo più attivo e responsabile rapporto tra servizi pubblici e utenti.
Per la predisposizione dei progetti, il comune, singolo o associato, è assistito dalle strutture tecniche regionali coordinate a tal fine da un Comitato interassessoriale composto dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori del lavoro, della programmazione e degli enti locali ed integrato, di volta in volta, dagli Assessori competenti nelle specifiche materie.
Le iniziative a carattere intercomunale, di cui al comma 6 dell'articolo 19, al fine di assicurare la partecipazione sociale e la massima trasparenza e celerità delle procedure sono definite attraverso la convocazione di apposite Conferenze di servizi ai sensi degli articoli 18 e 20 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
Le predette iniziative sono approvate, per la parte ricadente nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, dai Consigli comunali. Alle Conferenze partecipano tutti i comuni dell'area interessata e sono convocate dalla Regione.
Le Conferenze:
- delineano il quadro degli interventi per costruire i progetti delle iniziative locali;
- verificano periodicamente (semestralmente) lo stato di attuazione ed i risultati dei progetti;
- propongono correzioni e modifiche durante la realizzazione dei progetti per migliorarne i risultati;
- attivano ogni possibile azione per migliorare la partecipazione delle collettività interessate, i rapporti intercomunali, il coinvolgimento attivo delle parti sociali e di altri attori collettivi rilevanti per la realizzazione dei progetti.
Al fine di ottimizzare i risultati, di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, di evitare che iniziative analoghe in aree contigue si annullino reciprocamente in termini di risultati, è necessario un coordinamento e un indirizzo di carattere generale. Tale coordinamento è garantito dal Comitato interassessoriale citato in precedenza.
La Giunta regionale, contestualmente all'attuazione del Programma, assicura, attraverso atti di governo:
- l'opportuno coordinamento delle politiche locali del presente Programma, con tutte le iniziative di sviluppo locale (PIA, strumenti della programmazione negoziata, programmi di intervento, iniziative comunitarie) ai fini del necessario riequilibro territoriale;
- la disponibilità di risorse in funzione del riequilibro territoriale.
Sulla base delle risorse disponibili per ogni comune o area intercomunale, saranno predisposti progetti di iniziativa locale per l'occupazione e lo sviluppo. Risorse aggiuntive, provenienti da altre misure regionali, statali o comunitarie, con le quali è necessario prevedere i raccordi opportuni, potranno essere utilizzate per i diversi progetti.
Un progetto, una volta definito e approvato dai comuni interessati, sia per i progetti comunali che intercomunali, sarà immediatamente operativo, senza altri controlli o autorizzazioni da parte regionale.
L'avvio delle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo sarà assistito da una indispensabile attività formativa a favore degli amministratori e funzionari degli enti locali volta a diffondere la cultura e la capacità operativa di ideazione, progettazione e realizzazione delle politiche attive del lavoro, finalizzate all'incremento dell'occupazione nel territorio di appartenenza dell'ente locale interessato.
Tra le norme del Capo III assumono particolare importanza quelle relative all'incremento del finanziamento dei Programmi Integrati d'Area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, per un totale di 100.000.000.000 di lire e quelle relative al finanziamento di PIA di rilevanza regionale destinati a promuovere, integrare e migliorare le attività di servizio nelle aree caratterizzate da significativo sviluppo turistico e dalla presenza di beni culturali, storici , archeologici e naturalistici.
Capo IV - Norme in materia di sviluppo tecnologico e sviluppo delle attività turistiche e disposizioni varie
Il Capo IV contiene un'insieme di disposizioni finalizzate ad incrementare e potenziare alcuni ambiti strategici per lo sviluppo della Regione come la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei beni culturali e il turismo.
Nell'ambito dell'innovazione tecnologica l'articolo 23 finanzia programmi di ricerca applicata e di innovazione tecnologica, mentre l'articolo 24 impegna la Giunta regionale a predisporre un Piano Quadro che definisce l'assetto strategico, giuridico, organizzativo e finanziario del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna.
Per quanto riguarda la valorizzazione delle località turistiche l'articolo 25 incrementa di trenta miliardi gli stanziamenti già previsti dalle leggi di settore per il completamento di opere che valorizzino le località d'interesse turistico. Un altro gruppo di norme è finalizzato alla realizzazione di interventi di valorizzazione produttiva e di infrastrutturazione del territorio. L'articolo 26 prevede un incremento del capitolo di bilancio relativo alla sistemazione idraulico - forestale e al rimboschimento con un ampliamento delle superfici destinate alla forestazione, anche in grado di assicurare una significativa ricaduta occupazionale. L'articolo 27 prevede la concessione di contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere irrigue.
L'articolo 28 è una norma di razionalizzazione e di coordinamento in materia di vigilanza e tutela dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone regionali di sviluppo industriale. L'articolo 29 prevede un incremento di spesa di quattro miliardi per la predisposizione di progetti obiettivo miranti prioritariamente all'adozione di criteri di maggiore efficienza della spesa. Anche l'articolo 30 interviene nella razionalizzazione della spesa pubblica e regionale attraverso l'istituzione di un Fondo unico in attuazione delle leggi regionali di incentivazione.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, composta dai Consiglieri
SECCI, Presidente - CASU, Vice Presidente e relatore di minoranza - BERRIA, Segretario - VASSALLO, Segretario - ARESU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - CUGINI - DETTORI Bruno - GIAGU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA M. Noemi - SASSU, relatore di maggioranza - SERRENTI
Relazione di maggioranza
Pervenuta il 18 novembre 1998
La Commissione bilancio nella seduta del 29 ottobre 1998 ha approvato, col voto favorevole dei gruppi Progressista Federativo, Federazione Democratica, Popolare, Rifondazione Comunista e il voto contrario dei gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale e dei consiglieri Aresu e Dettori Bruno il disegno di legge relativo alle norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.
Il testo elaborato dalla Commissione Terza, programmazione e bilancio, dopo un intenso lavoro di approfondimento della proposta avanzata dalla Giunta regionale, risulta, in alcune parti, sensibilmente modificato nelle procedure, nei contenuti e nelle risorse.
In particolare rispetto al testo originario si evidenziano le seguenti modifiche sostanziali:
- soppressione dell'articolo 1 (finanziamento integrativo L.R. 15/1994 - L.R. 17/1993) e dell'articolo 12 (Interventi a favore di piccole società cooperative) in quanto una legge approvata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1998 (successivamente, quindi, alla proposta del D.L. 447 da parte della Giunta regionale) ne recepisce totalmente i contenuti;
- modifica dell'articolo 5 (Sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese), nel senso della semplificazione delle procedure e della estensione agli ambiti non solo industriali, ma anche artigianali e degli altri ambiti di competenza comunale;
- alla stessa finalità di semplificazione risponde la riscrittura degli articoli 9 e 10;
- soppressione dell'articolo 3 (Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali), dell'articolo 8 (Successione di impresa) e dell'articolo 11 (Botteghe di transizione);
- riformulazione degli articoli 14, 15, 16, 18, 19.
La riscrittura riguarda prevalentemente le procedure e la consistenza delle risorse da impegnare.
La Commissione, pertanto, pur condividendo l'impostazione di fondo contenuta nella proposta avanzata dalla Giunta regionale, ha inteso con il lavoro svolto, arricchire i contenuti e semplificare le procedure, per rendere il provvedimento più agile e più efficace. Perché di interventi rapidi ed efficaci ha bisogno la Sardegna. La nostra Isola vive una situazione di vera e propria emergenza. Oggi in modo particolare per la Sardegna il problema principale che si pone riguarda senza dubbio alcuno la disoccupazione e lo sviluppo.Rispetto alla media nazionale il PIL per abitante, anche se si conferma superiore rispetto alla media del Mezzogiorno, si è ridotto di 4 punti percentuale nell'ultimo quinquennio.
E la prospettiva non è rosea: a politiche costanti e immutate, si potrà determinare in Sardegna una dinamica occupativa ancora tendenzialmente negativa, ancora preoccupante.I dati "PROMETEIA", come abbiamo avuto modo di apprendere recentemente dagli organi di informazione, disegnano per il futuro, nel 2001, la disoccupazione sarda al 24,2 % (con un incremento negativo del 2,6 %) contro una media nazionale dell'11,9 % (che, al contrario, registrerebbe una riduzione dello 0,2 %). Occorrono, pertanto, strategie drastiche di intervento. Si impone, in particolare, la necessità di una azione pubblica più intensa, più efficiente, per una nuova politica di sviluppo. E' chiaro che tutto questo attiene in primo luogo ad un intervento efficace dello Stato. C'è da recuperare un forte ritardo nella politica dello Stato nei confronti del Mezzogiorno d'Italia.
La nuova sfida da affrontare e da vincere, per il governo nazionale, dopo l'azione del risanamento economico e l'ingresso dell'Italia nell'Euro, dovrà essere proprio il Mezzogiorno e l'occupazione. In questo contesto si inserisce la questione dell'intesa con lo Stato che ha subìto una grave battuta d'arresto rispetto ai tempi indicati.
Tale intesa potrà contribuire a conquistare per la Sardegna quei diritti che storicamente le sono stati negati:
- la realizzazione dei programmi previsti per l'energia, con la metanizzazione dell'Isola;
- il conseguimento della effettiva "continuità territoriale", con una buona mobilità interna ed una facilitata accessibilità alle sue porte di ingresso (porti ed aeroporti).
Con la soluzione della crisi di governo si sono ricreate, mi auguro, le condizioni favorevoli per una rapida approvazione dell'intesa. Determinanti, inoltre, potranno essere le politiche che il Governo nazionale saprà mettere in campo per il sud nel prossimo futuro. Ma ci avviamo verso una stagione di ristrettezze finanziarie: ci saranno meno risorse da parte dello Stato e ci saranno meno risorse da parte dell'Unione europea. Sempre più decisive quindi risulteranno le risorse regionali.
Occorre pertanto che la Regione sarda sappia fare la sua parte, sapendo che le risorse di cui dispone sono limitate e poco suscettibili di incremento. La preoccupazione espressa da più parti, comprese le organizzazioni sindacali, va condivisa. Una spesa "allegra" consegnerebbe alle future generazioni "le nostre casse vuote". Ma non si deve neppure lasciare l'attuale generazione senza alcuna prospettiva.
Sulle compatibilità finanziarie dell'indebitamento occorre, perciò, ragionare senza un eccessivo rigorismo, che lascerebbe irrisolti i nostri problemi, ma con il giusto equilibrio. Sarà "vitale", soprattutto, avviare una seria politica finalizzata a ridurre la cattiva spesa, quella assistenziale, che si polverizza in mille rivoli improduttivi, e ad incrementare, invece, quella destinata a produrre sviluppo e nuova occupazione. E' ciò che si è cercato di fare con il provvedimento in esame, con il D.L. 447. Attraverso questo strumento infatti si intende destinare notevoli risorse regionali ai fini dello sviluppo e dell'occupazione.
L'impianto generale del provvedimento riguarda:
- politiche a sostegno dell'impresa;
- il lavoro sostenuto;
- lo sviluppo locale.
A) LE POLITICHE A SOSTEGNO DELL'IMPRESA
Io non credo che oggi una forza politica, più di altre, possa accampare primogeniture, attenzioni particolari nelle politiche che si riferiscono alle imprese. A tutti è sufficientemente chiaro ed evidente il ruolo che l'impresa può svolgere nel campo dello sviluppo e dell'occupazione. Dire questo non significa rinunciare ad evidenziare che spesso in Sardegna un certo tipo di imprenditore ha operato solo in funzione dell'intervento pubblico e del pubblico sostegno.
Su questo particolare aspetto l'incontro della Commissione bilancio e programmazione con i rappresentanti del credito in Sardegna è stato illuminante. Si è detto che "… una disponibilità di capitali e di provvidenze molto alta ha distorto in una certa misura il sistema produttivo isolano, nel senso che molte imprese sopravvivono soltanto quando le provvidenze continuano durante la vita dell'impresa". Le provvidenze quindi non hanno più la funzione di far partire delle iniziative, ma di sostenerle per tutto il tempo. Tutto ciò determina una situazione paradossale: l'impresa è portata maggiormente ad inseguire le provvidenze, piuttosto che cercare di produrre.
Uno studio ha evidenziato che in alcune regioni del Sud (Campania, Basilicata, Puglia) le imprese che vanno meglio sono quelle che non hanno avuto contributi; sono quelle imprese, cioè, che hanno fatto leva sulle loro forze e non hanno richiesto aiuti nazionali e regionali. La conclusione della riflessione svolta nella Terza Commissione è che l'impresa può morire, non solo per una povertà di sostegno, ma anche per un eccesso di contributi. Si tratta evidentemente di un ragionamento volutamente "forzato", ma che tuttavia pone in termini nuovi il problema del sostegno alle imprese. Oggi non siamo più soltanto, evidentemente, di fronte al semplice fatto di dover semplificare ed unificare la normativa in materia, ma di finalizzare il sostegno esclusivamente ad iniziative valide sotto il profilo aziendale e non ad imprese destinate a soccombere.
L'articolo 1, nella originaria formulazione, prevedeva un ulteriore finanziamento della L.R. 15/94. Una legge di incentivazione dell'impresa industriale, però, sperimentata e valida, resa, tra l'altro più agile, dalle nuove procedure recentemente adottate. Solo per una esigenza di rapidità negli interventi è stata votata dal Consiglio regionale, estrapolandola dal provvedimento sul lavoro e sullo sviluppo.
Ma il contenuto di quell'articolo a tutti gli effetti può essere considerato parte integrante del D.L. 447. Si tratta di 130 miliardi, integrativi a quelli già previsti dalla Legge 402 (128 miliardi per le LL.RR.15/94 e 21/93). I benefici previsti dalla L.R. 15/94 sono estesi anche al settore artigiano manifatturiero, con un impegno finanziario nel triennio di circa 200 miliardi. Sono previste risorse per gli insediamenti produttivi e per gli agglomerati industriali. Anche in questo campo si tratta di somme integrative a quelle già previste dal bilancio 1998 e dalla Legge 402.
Altro elemento caratterizzante il capo I riguarda "lo sportello unico". La novità, rispetto alla precedente formulazione, riguarda l'estensione del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento degli impianti, non solo all'ambito industriale, ma anche a quelli artigianali ed agli altri ambiti di competenza comunale.
Complessivamente per lo sviluppo del sistema produttivo sono destinati 454.250.000.000
- per il 1998 222.250.000.000
- per il 1999 108.000.000.000
- per il 2000 107.000.000.000E' difficile poter affermare che non si tratti di risorse consistenti, anche se naturalmente inadeguate rispetto al bisogno notevole di sostegno di cui necessitano le imprese.
B) IL LAVORO SOSTENUTO
Su questo specifico argomento si è sviluppato in Commissione, ma anche con le forze sociali, un dibattito vivace, con posizioni non collimanti. Tutto il capo II è finalizzato a dare una risposta, parziale, a quell'esercito di lavoratori (L.S.U. - L.P.U.) che fra qualche mese rischiano di dover ingrossare il numero, già drammaticamente alto, dei disoccupati sardi.
Questo provvedimento, il D.L. 447, va visto nel nome dello sviluppo, ma anche nel nome della solidarietà.m Come non dare, infatti, una risposta agli oltre 3.500 lavoratori che inevitabilmente saranno destinati a far parte di quella fascia di società, che vive situazioni di gigantesche povertà materiali?
La Commissione bilancio e programmazione ha valutato le osservazioni, anche critiche, avanzate all'interno delle forze politiche e delle stesse forze sociali, ed ha proceduto ad una riscrittura che ha riguardato sia la semplificazione delle procedure, sia la consistenza delle risorse finanziarie.
C) LO SVILUPPO LOCALE
E' stato giusto assegnare in questi ultimi anni allo sviluppo locale, alla programmazione dal basso ed al ruolo delle Autonomie locali una funzione insostituibile. La L.R. 14/96 sui PIA ha introdotto il valore nuovo dello sviluppo locale. Con gli articoli 14 e 15 del D.L. 447 si destinano ulteriori risorse, rispetto a quelle già previste. Ma questo provvedimento va letto contestualmente alla proposta di legge finanziaria per il 1999 che prevede all'articolo 7 di destinare ai Programmi Integrati d'Area lire 220.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2009.
E' evidente: si tratta dell'indicazione chiara di una "nuova stagione dei PIA", con una destinazione notevole di risorse. Ed è giusto che sia così. E' una legge che ha manifestato limiti, anche vistosi, e, pertanto, vanno modificati gli aspetti negativi che la gestione di questi anni ha messo in evidenza.
Ma l'impianto generale resta valido ed i frutti positivi sono resi evidenti dai dati relativi allo stato di attuazione della prima fase di applicazione della L.R. 14/96.
La proposta dell'articolo 19 si inserisce a pieno titolo in questo ragionamento più generale. La contrazione dei mutui da parte dei Comuni, la cui copertura è assicurata con finanziamenti regionali, è infatti destinata a concorrere a progetti di programmazione integrata dello sviluppo locale (comunitaria, nazionale, regionale), a valorizzare le risorse locali ed a realizzare le opere funzionali allo sviluppo locale.
Nell'impianto generale del provvedimento non è assente un aspetto essenziale per lo sviluppo e che riguarda il tema della formazione scolastica, della ricerca e della innovazione tecnologica.Si tratta complessivamente di una proposta di provvedimento, nelle condizioni date e con le risorse di cui si dispone, in grado di contribuire alla soluzione, anche se parziale, dei grossi problemi di sviluppo e di occupazione che la Sardegna ha.
Per questo se ne chiede l'approvazione.
Relazione di minoranza
Pervenuta il 9 novembre 1998
Si parla di un piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo. In presenza di una disoccupazione di circa il 22 per cento della forza lavorativa, tutti comprendiamo le forti preoccupazioni sulla sorte di un grande esercito di cittadini senza lavoro, con tutti i problemi connessi alla mancanza di un reddito adeguato alle esigenze di oggi.
Il piano straordinario, pertanto, deve mobilitare una quantità eccezionale di risorse capaci di smuovere le acque, da tempo stagnanti, della disoccupazione specialmente di giovani, cioè di coloro che non hanno ancora avuto un posto di lavoro.
Si tratta di un problema che deve impegnare l'azione di tutta la classe politica sarda ed anche nazionale, deve impegnare le energie imprenditoriali dell'Isola che possono dare una risposta alle necessità di sviluppo economico, deve impegnare i rappresentanti dei lavoratori a tutti i livelli, deve impegnare le amministrazioni locali che abbiano a cuore le esigenze di sviluppo economico della popolazione della Sardegna. Deve impegnare la scuola in quanto lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione è prima di tutto un fatto culturale. Deve impegnare le istituzioni che hanno il compito della formazione professionale. Tutti i Sardi, direi, devono partecipare ad un processo di crescita economica e civile della cittadinanza.
Di fronte alla gravissima situazione occupativa, il governo della Regione avrebbe dovuto tracciare un disegno, un progetto capace di far crescere l'economia dell'Isola. Esso avrebbe dovuto richiedere la partecipazione attiva delle autonomie locali per la realizzazione del progetto di sviluppo. Il governo regionale avrebbe dovuto dimenticare amicizie, parentele, proselitismo politico e tutto ciò che può ostacolare la traduzione in opere concrete di questo progetto di crescita civile.
Sulla necessità di perseguire la crescita della produzione e dell'occupazione credo che non ci siano distinzioni da fare tra forze politiche della maggioranza di governo e forze politiche dell'opposizione. Quando si passa sul terreno concreto della scelta degli strumenti per raggiungere gli scopi prefissati nascono le forti divergenze fra la maggioranza e le opposizioni.
Qual è il disegno di crescita che la maggioranza pone alla base dello sviluppo economico e occupativo dell'Isola? Dall'analisi del disegno di legge n. 447 che la Giunta ha presentato in Consiglio scaturisce che il progetto di sviluppo ruota intorno all'attività svolta dai pubblici poteri: Regione e autonomie locali. Appare, nelle intenzioni del Governo, che gli stimoli di crescita lanciati direttamente all'impresa assumono rilevanza marginale. Infatti le risorse che il provvedimento di legge destina direttamente all'attività produttiva delle imprese sono di ammontare trascurabile.
Al centro dell'attenzione del Governo è stata messa la costituzione di società miste: capitale degli enti locali (finanziato dalla Regione) e capitale privato (l'incremento dei fondo per la realizzazione dei piani integrati d'area). Le società miste hanno il compito di assumere iniziative in forma singola o associata, in sede locale, indirizzate all'occupazione e allo sviluppo.
Agli occhi dell'opposizione non appare cosa facilmente realizzabile che i comuni della Sardegna si qualifichino quali imprenditori e producano progetti capaci di creare in un futuro non lontano occupazione e sviluppo.
Per non essere frainteso riporto tra virgolette il primo periodo dell'articolo 19 del disegno di legge n. 447:
"L'Amministrazione regionale, tramite il Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi di cui al capitolo 01080 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta è autorizzata ad erogare ai comuni finanziamenti affinché, in forma singola o associata predispongano progetti di iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo".Non si esclude del tutto la strada praticata dal governo regionale, ma questa via deve essere percorsa solo marginalmente. Non si può sperare che in breve tempo i comuni assumano proficuamente la veste di imprenditori capaci di gestire attività economiche produttive, cioè attività economiche capaci di creare ricchezza, reddito, occupazione. Io credo che neanche la coalizione di Governo speri di poter creare occupazione duratura e produttiva entro un tempo ragionevolmente breve.
Ritengo che sia opportuno ricordare in questa sede che la Regione Autonoma della Sardegna è entrata vistosamente nel campo della produzione di beni e servizi attraverso una miriade di società a partecipazione regionale. Partecipazione quasi totalitaria, in molti casi, al capitale sociale delle società costituite.
La Regione ha erogato centinaia di miliardi per la dotazione iniziale delle società. E' costretta ad intervenire tutti gli anni per aumentare il capitale sociale - così si dice nelle delibere di Giunta. Ma in realtà l'intervento regionale - con la destinazione di risorse per 150-200 miliardi l'anno - viene operato per coprire le perdite che le società regionali subiscono. Si aggiunga che la Regione opera anche attraverso tutta una serie di enti regionali che bruciano tutti gli anni risorse finanziarie per centinaia e centinaia di miliardi, così si avrà un quadro un po' più ampio dell'economia pubblica nell'isola.Ultima scoperta le società miste costituite con capitale dei comuni (sborsato dalla Regione) e con capitale private - il quale capitale privato interverrà solo perché sa che queste società verranno foraggiate con denaro pubblico. Questo è il disegno della Giunta regionale: affrontare il gravissimo problema dell'occupazione mediante le società miste. Queste società che dovrebbero compiere il miracolo di trasformare i "lavori socialmente utili" in lavori duraturi, in lavori produttivi di reddito e di sviluppo economico. Creare lavoro in Sardegna, comprendiamo tutti, non è cosa agevole. Ma se si considera che una buona fetta di reddito dei sardi era costituito fino adesso da trasferimento di risorse dello Stato, emerge la estrema necessità, per tutta la classe politica isolana, di non cullarsi più sull'immobilismo.
E' necessario adottare dei provvedimenti straordinari che incidano sullo sviluppo economico e che facciano crescere l'occupazione. Lo Stato non farà più trasferimenti massicci di risorse alla Regione. Allora, è evidente, è giunto il momento in cui bisogna tagliare le spese, lo spreco: ridurre le spese scarsamente produttive ed orientare la spesa regionale verso quei comparti suscettibili di incrementare il prodotto interno lordo dell'Isola.
Se è vero, com'è vero, non mi pare che si possano nutrire dubbi come scriveva "L'Unione Sarda" di martedì 3 novembre 1998, che le previsioni per il futuro portano ad un peggioramento della situazione occupativa. Si prevede infatti che la disoccupazione nell'Isola passi da qui al 2001 dal 21,6 per cento - dato attuale - al 24,2 per cento. Di fronte a questa amara prospettiva cosa si può fare? Si può accettare la soluzione della Giunta che suggerisce i pannicelli caldi delle società miste con capitale sottoscritto dai comuni (dietro finanziamento regionale) e in parte sottoscritto dai privati e il potenziamento dei piani integrati d'area?
Io ritengo che possiamo rispondere negativamente senza scomodare i giudizi negativi espressi recentemente da fonti autorevoli : il Corriere della Sera di martedì 20 ottobre "dal Governatore Fazio" egli sostiene: "Non solo per aumentare la flessibilità del lavoro, ma, più in generale, per migliorare la competitività del Mezzogiorno, servono interventi di politica economica" poi continua "quella dei patti e dei contratti non sembra insomma una soluzione per un problema che si aggrava di anno in anno".
Come testimonia il prodotto interno pro-capite del Mezzogiorno, sceso dal 59 per cento di quello del Centro-Nord nel 1991 al 54 per cento nel 1997. Ma allora, cosa si può fare? Cosa farebbe il Polo in alternativa ai programmi preposti dall'attuale coalizione di Governo? Lo sviluppo economico dell'Isola si potrà avere solo se si creano i presupposti perché vengano investiti notevoli capitali esterni.
La maggioranza di Governo ha investito grosse risorse nel documento di cui stiano parlando. Esso prevede risorse spendibili per oltre 3.000 miliardi, in un arco di tempo che va dal 1998 al 2015. Dette somme si sono concentrate, soprattutto, nei primi tre anni (1998-1999-2000) lire 1.400 miliardi, a questo punto credo sia doveroso aprire una parentesi per mettere in evidenza l'indebitamento pazzesco della nostra Regione. Un indebitamento che le nostre scarse risorse non possono tollerare.
Ecco i dati:
Mutui contratti fino al 31.12.1997 | lire | 2.874.064.518.527 |
Residui perenti che potrebbero essere
reiscritti nei prossimi bilanci di previsione |
lire | 1.651.114.462.060 |
Altri debiti patrimoniali | lire | 57.226.571.317 |
--------------------- | ||
Totale come conti del patrimonio al 31.12.1997 | lire | 4.582.405.551.904 |
Disavanzo finanziario previsto al 31.12.1998 (art. 2 legge finanziaria) |
lire | 2.228.928.000.000 |
-------------------- | ||
Totale |
lire | 6.812.333.551.904 |
Indebitamento previsto nella presente legge (art.
35) per gli anni 1998-1999-2000 |
lire | 803.565.000.000 |
-------------------- | ||
lire | 7.615.898.551.904 |
Pur tralasciando tutti gli impegni finanziari previsti dal presente disegno di legge relativi al periodo 2001-2015 che ammontano a ben 1.670.766.000.000 ci troviamo di fronte ad impegni finanziari futuri per lire 7.615.898.551.904.
No, amici Consiglieri, non possiamo consentire alla Regione Autonoma della Sardegna un indebitamento di tali dimensioni. Non possiamo continuare a consumare ricchezza che verrà prodotta dalle future generazioni. Questa relazione assume la forma di una denuncia a questo Consiglio e a tutta la gente sarda. Quella gente abituata alla parsimonia e al risparmio.
No, amici Consiglieri, la gente sarda ci ha eletto a rappresentarla e a controllare la gestione che la Giunta fa della spesa regionale. La Giunta regionale forse non si rende neanche conto perfettamente degli impegni finanziari che sta assumendo per il futuro - fino al 2015.
Si, amici Consiglieri, il Governo assume questi immensi impegni per la finanza regionale per che cosa? Esso scommette, ancora una volta, nonostante tutti i fallimenti verificatisi in precedenza, sulla impresa pubblica - vuole adesso passare alle più volte citate imprese miste.
Tutto ciò, come se non bastasse, l'attuale groviglio delle imprese a capitale regionale che portano, come detto in precedenza, tutti gli anni perdite a carico della Regione per 150-200 miliardi. Ma non ci sono solo le società a capitale regionale, bisogna tenere presente, come ho accennato prima, che esiste anche tutta una ragnatela di enti regionali che assorbono ogni anno altri 700 miliardi di bilancio regionale.
Amici Consiglieri della minoranza e della maggioranza è quindi il momento di dire basta all'incremento dei debiti. Prima di fare altri debiti si metta ordine nelle società e negli enti regionali la cui funzione sembra essere solo quella di bruciare ricchezza. La maggioranza di governo non sa fare altro che stanziare, in modo spesse volte scoordinato, una grande quantità di miliardi indebitando di conseguenza la nostra Regione. Essa non affronta in modo serio e determinato i veri nodi del mancato sviluppo dell'economia isolana. Quali sono questi nodi?
Faccio mie le affermazione del Presidente del Consiglio Gianmario Selis, che ha individuato le cause del mancato sviluppo, nell'incontro avuto con la Commissione lavoro della Camera, in questi elementi:
a) inadeguata formazione culturale e preparazione professionale;
b) inadeguatezza delle infrastrutture;
c) investimenti di capitali inadeguati alle esigenze di sviluppo dell'Isola.Faccio mie queste affermazioni perché è da un pezzo che in questo Consiglio ho messo in evidenza che in assenza di infrastrutture moderne non ci sono i presupposti per lo sviluppo economico e per la crescita dell'occupazione. La carenza di cultura in generale e di cultura imprenditoriale in particolare costituiscono un forte ostacolo alla creazione di imprese competitive sul mercato isolano e in quello nazionale.
Pertanto è necessario riformare tutta la formazione professionale che costa qualche centinaio di miliardi l'anno ed è di scarsa utilità; in molti casi i giovani che frequentano i corsi di formazione, a conclusione degli stessi, non trovano alcuno sbocco nel mondo del lavoro. Alla fine dei corsi molti giovani vanno ad ingrossare le file dei senza lavoro. Cioè le file di coloro che attendono per anni l'inserimento nel mondo lavorativo.
E' lecito a questo punto porsi la domanda: è il caso di istituire una differenziazione dei salari iniziali per favorire l'ingresso dell'esercito dei senza lavoro nelle attività produttive? Ci si deve arroccare nella difesa del principio di giustizia astratto in virtù del quale non è lecito che venga operata questa differenziazione salariale?
Proviamo a chiedere al giovane che a 25, 30, 35 anni non è riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro se sarebbe disposto ad assumere il posto di lavoro per un salario iniziale ridotto rispetto ai minimi contrattuali.
Non è forse il caso che ci chiediamo se questa flessibilità salariale che potrebbe, tra l'altro, compensare la minore reddittività del lavoro in Sardegna, e nel Mezzogiorno favorisca gli insediamenti produttivi e gli investimenti nell'Isola? Se i capitali disponibili in Italia e all'estero non vengono in Sardegna, ove esistono immense possibilità di sviluppo, ci sarà una ragione.
In precedenza ho indicato, in estrema sintesi, tre fattori che non consentono uno sviluppo economico al passo con le regioni del Centro-Nord Italia. Non ignoro le difficoltà che il mondo imprenditoriale avverte per superare la divergenza esistente nei PIL dell'Isola e quello del Centro-Nord. Gli stessi imprenditori non sono in grado di fornire elementi che ci consentano una scelta immediata delle attività economiche da privilegiare.
Io sto ripetendo da tanto tempo che la Regione, a parte la opportunità dell'introduzione nella sua legislazione, del documento di programmazione economica e finanziaria, deve individuare, utilizzando tutti i centri di osservazione a sua disposizione, le linee generali di sviluppo economico. E deve incentivare in modo determinato i comparti che danno affidamento di crescita in competizione nell'attuale mercato.
La Regione, attraverso tutta una serie di enti che amministra, attraverso le società a capitale regionale è in grado di attingere tutte le notizie utili per individuare i filoni economici suscettibili di crescita. La Regione, nello stesso tempo, deve intervenire con una parte dei mezzi finanziari che ha messo in campo, sulla creazione delle infrastrutture. Affronti in modo deciso il problema dei trasporti sia come interventi regionali, sia come rivendicazioni nei confronti del Governo di Roma; specialmente in merito al problema della continuità territoriale. Non si può sperare di avere sviluppo economico confrontabile con le Regioni del Centro-Nord Italia con lo stato attuale dei trasporti in Sardegna.
Da un intervento deciso nel settore delle infrastrutture emergerebbe una spinta anche alle attività private che ruotano intorno e alla crescita di reddito per le persone direttamente impegnate nell'intervento pubblico. Una cosa appare certa: la crescita dell'occupazione può avvenire solo nell'ambito dell'impresa - impresa privata. Sì, nella piccola e media impresa, ove il privato amministra rischiando i propri capitali.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo regionaleArt. 1
Finanziamento integrativo L.R. 15/1994
Art. 30 L.R.17/19931. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 per l'erogazione di incentivi a favore delle imprese industriali a' termini della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (cap. 09045/15).
2. Nell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, le parole "nell'anno 1999" sono sostituite con le parole "nell'anno 1998".
Capo I
Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo regionaleArt. 1
(soppresso)
Art. 1 bis
Interventi a favore delle imprese agro-industriali
- Modifica dell'art. 25 della L.R. n. 11 del 19981. Nel comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è abrogato il periodo "per la quota residua dello stanziamento dei predetti capitoli la priorità è attribuita alle imprese non cooperative.".
Art. 1 ter
Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali1. Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie sussidiarie sui prestiti concessi dai consorzi fidi delle centrali cooperative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione presso il consorzio di cui al comma precedente di uno o più fondi di rotazione con lo stanziamento complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 10139).
3. La gestione del fondo è definita con apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni (cap. 10139).
Art. 2
Interventi a favore delle nuove imprese1. Nella legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche, dopo l'articolo 10 è introdotto il seguente:
"Art. 10 bis
1. A favore delle imprese artigiane operanti in Sardegna, o che attuino nuovi investimenti nei comparti manifatturieri, aventi i requisiti di cui all'articolo 6 entro i limiti previsti dagli articoli 7 e 8 ed i massimali dell'articolo 9 della presente legge, per la realizzazione dei relativi piani di impresa, possono essere concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 30, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, con le modalità e i criteri stabiliti con le direttive inerenti l'attuazione della legge regionale n. 15 del 1994. Gli interventi agevolativi anzidetti sono altresì concedibili alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concedibili anche alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione di iniziative inserite nell'ambito di accordi di programma o di patti territoriali, stipulati con l'Amministrazione regionale ai sensi della disciplina vigente.
3. Gli interventi contributivi di cui al comma 1 sono autorizzati dall'Assessorato competente in materia di artigianato mediante apposito programma periodico predisposto sulla base di specifica istruttoria tecnico-economica delle richieste istruite dagli enti gestori dei fondi.
4. La parte dei programmi aziendali di spesa ammissibile eccedente quella agevolata dal contributo di cui al comma 1 può essere ammessa nelle agevolazioni previste nell'articolo 3 della presente legge entro l'importo massimo compatibile con il rispetto del limite dell'intensità d'aiuto alle piccole e medie imprese, stabilito dal regime comunitario e nazionale in materia.
5. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso la SFIRS S.p.A. e gli enti creditizi all'uopo convenzionati.
6. I rapporti tra gli enti istruttori di cui al comma 5 e la Regione sono disciplinati da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.
7. Gli enti istruttori, per sostenere la realizzazione delle iniziative artigiane, possono presentare all'Assessorato un piano di servizi alle imprese che preveda la valutazione delle iniziative proposte, l'assistenza tecnica e la formazione imprenditoriale, il tutoraggio e il monitoraggio.
8. Con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 2
Interventi a favore delle nuove imprese1. Nella legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche, dopo l'articolo 10 è introdotto il seguente:
"Art. 10 bis - Interventi a favore delle nuove imprese
1. A favore delle imprese artigiane operanti in Sardegna, che attuino nuovi investimenti nei comparti manifatturieri, aventi i requisiti di cui all'articolo 6 entro i limiti previsti dagli articoli 7 e 8 ed i massimali dell'articolo 9 della presente legge, per la realizzazione dei relativi piani di impresa, possono essere concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 30, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, con le modalità e i criteri stabiliti con le direttive inerenti l'attuazione della legge regionale n. 15 del 1994. Gli interventi agevolativi anzidetti sono altresì concedibili alle imprese artigiane operanti in Sardegna per la realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La parte dei programmi aziendali di spesa ammissibile eccedente quella agevolata dal contributo di cui al comma 1 può essere ammessa nelle agevolazioni previste nell'articolo 3 della presente legge entro l'importo massimo compatibile con il rispetto del limite dell'intensità d'aiuto alle piccole e medie imprese, stabilito dal regime comunitario e nazionale in materia.".
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 101.250.000.000 per l'anno 1998 e in lire 45.500.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (capp. 07026/04 e 07026/05).
Art. 3
Programmi di miglioramento dei servizi
nei distretti industriali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre e/o cofinanziare con lo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, programmi regionali volti al miglioramento della rete dei servizi nell'ambito dei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, adotta apposite direttive di attuazione inerenti priorità, criteri e modalità di concessione, ad integrazione delle disposizioni statali in materia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 8.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 (cap. 09046).
Art. 3
(soppresso)
Art. 4
Finanziamento integrativo per la realizzazione di interventi infrastrutturali per gli insediamenti produttivi1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la concessione di contributi a comuni per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive in attuazione di Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) formalmente approvati (cap. 09052).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
a) per la realizzazione nei PIP di opere infrastrutturali di interesse sovracomunale o per la realizzazione di PIP di interesse sovracomunale o per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP, come tali riconosciuti mediante apposita convenzione stipulata tra più comuni limitrofi ai sensi dell'articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e con la quale sono anche concordati i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate, tenendo conto dell'interesse dei diversi comuni convenzionati;
b) per il completamento di PIP già parzialmente realizzati;
c) per l'ampliamento o la nuova realizzazione di PIP in comuni privi di agglomerati industriali, a fronte di un numero significativo di domande di aree localizzative presentate da imprese3. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (cap. 09054).
Art. 4
(identico)
Art. 5
Sportello unico per le attività produttive
e assistenza alle imprese1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di industria, di cui all'articolo 4 dello Statuto Speciale ed alle relative norme di attuazione contenute negli articoli 37 e 38 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, e con riferimento alla delega di funzioni statali alle Regioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia regionale facilitando gli insediamenti produttivi, promuove l'attivazione, presso i comuni, delle strutture necessarie per l'esercizio delle funzioni amministrative autorizzative (procedimento unico) in materia di impianti produttivi e per lo svolgimento delle funzioni di assistenza informativa alle imprese (sportello unico) di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La Regione, agevolando la creazione delle strutture di cui al comma 1 e dando loro supporto informativo, persegue il coordinamento ed il miglioramento dell'assistenza alle imprese. Tale assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi a favore delle imprese e all'attività degli sportelli unici di cui al comma 4, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Ciascun comune, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, esercita le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi compreso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
4. Presso la struttura di cui al comma 3, è attivato uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, ad un archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che dovranno essere fornite in modo coordinato. Per la realizzazione dello sportello unico possono essere stipulate convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
5. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'amministrazione procedente abilitata al rilascio dell'atto unico di autorizzazione è il comune presso il quale ha sede lo sportello unico. Il funzionario preposto alla struttura organizzativa è responsabile dell'intero procedimento.
6. Il procedimento, disciplinato con direttive applicative adottate dalla Giunta regionale in conformità ai regolamenti che sono adottati ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) la trasparenza delle procedure e l'apertura alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) la facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
c) la facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
d) la previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso della falsità di alcuna delle autocertificazioni fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
e) la possibilità del ricorso, da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera b), alla conferenza di servizi le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) la possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi, nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
g) l'effettuazione del collaudo da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa con la presenza dei tecnici dello sportello unico entro i termini stabiliti; l'autorizzazione ed il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.7. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere a) e b) del comma 6.
8. In fase di prima applicazione, l'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale degli enti locali, sentiti i comuni nel cui territorio insistano agglomerati industriali, coordina l'individuazione, da parte dei comuni stessi, della sede di una struttura unica e di uno sportello unico per ciascuno di tali agglomerati.
9. Per i comuni non compresi in agglomerati industriali, i medesimi Assessori regionali promuovono la stipula di convenzioni di associazione agli sportelli unici e strutture uniche creati negli agglomerati industriali, ovvero la costituzione di proprie strutture uniche e di propri sportelli unici da parte di comuni singoli o di più comuni associati che in ciascun caso abbiano una popolazione di almeno diecimila abitanti.
10. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico, per gli interventi previsti, sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni presso i quali sono istituiti le strutture uniche e gli sportelli unici un contributo a parziale copertura delle spese di organizzazione e di avvio dei medesimi. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a collaborare, sia direttamente che mediante i propri enti ed organismi strumentali e di supporto tecnico, alla formazione del personale addetto alle strutture ed agli gli stessi sportelli unici.
12. L'Amministrazione regionale provvede a predisporre ed a mettere a disposizione degli sportelli unici per le attività produttive apposito vademecum multimediale e plurilingue contenente le informazioni di cui al comma 2; a tal fine, è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti o organismi specializzati.
13. Sono autorizzati, per l'anno 1998, gli stanziamenti di lire 1.000.000.000 per le finalità di cui al comma 11 e di lire 350.000.000 per le finalità di cui al comma 12 (cap. 09149).
Art. 5
Sportello unico per le attività produttive
e assistenza alle imprese1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia regionale, la Regione promuove l'attivazione, presso i Comuni, delle strutture responsabili dell'intero ed unico procedimento amministrativo, di cui agli articoli 23 e 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo agli adempimenti istruttori ed autorizzativi per gli impianti produttivi e detta norme per il coordinamento tra il predetto procedimento unico e le connesse attività amministrative di competenza regionale.
2. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento degli impianti produttivi in ambito industriale e artigianale e negli altri ambiti di competenza comunale è unico. L'amministrazione procedente abilitata al rilascio dell'atto unico di autorizzazione è il Comune presso il quale ha sede lo sportello unico. Il funzionario preposto all'apposita struttura organizzativa è responsabile dell'intero procedimento.
3. Il procedimento amministrativo unico si ispira ai principi di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di impatto ambientale e paesistico. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e di deposito anche temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, per l'apertura di cave, i principi di cui al comma 2, lettera b), del citato articolo si applicano con le esclusioni e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e non si applicano i principi di cui alle successive lettere c) e d).
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con gli Assessori competenti in materia di industria, commercio e artigianato, previa deliberazione della Giunta, emana le direttive per l'individuazione e il coordinamento delle attività amministrative regionali connesse al procedimento unico di cui al presente articolo. Le direttive debbono assicurare che ogni qual volta la conclusione del procedimento unico comporti lo svolgimento di attività amministrative di competenza regionale, gli organi o uffici ad esse preposti adottino i propri atti o provvedimenti entro i termini fissati dalla legge, ovvero entro quelli stabiliti dal responsabile del procedimento unico o, diversamente, dalle direttive stesse. Fino all'emanazione delle direttive di cui al presente comma gli atti di competenza regionale funzionali alla conclusione del procedimento unico sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta da parte del responsabile del procedimento stesso, ove non vi siano termini diversamente stabiliti per legge. Qualora tali atti non siano adottati entro i predetti termini, si applica il disposto di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998. I responsabili dei procedimenti regionali funzionali alla conclusione del procedimento unico sono tenuti a concordare col responsabile del procedimento unico i termini di convocazione e le modalità di svolgimento delle Conferenze di servizi e a partecipare alle Conferenze di servizi convocate dal responsabile del procedimento unico.
5. Al fine di coordinare e di migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, con particolare riferimento all'offerta di localizzazione nel territorio regionale, la Regione promuove la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, di ogni informazione utile all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nonché alla fruizione degli incentivi alle imprese e al lavoro previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dagli strumenti di programmazione dello sviluppo locale. Per le finalità di cui al presente comma l'Amministrazione regionale provvede in particolare:
a) ad organizzare presso ogni Assessorato competente, anche nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 40, una struttura informativa specializzata, dotata di appositi strumenti informatici e telematici e di una banca dati cui possono accedere le amministrazioni e i soggetti privati che ne abbiano un concreto interesse, secondo modalità disciplinate dalle direttive di cui al comma 4;
b) a predisporre, ad aggiornare e a mettere a disposizione degli sportelli unici per le attività produttive un apposito vademecum multimediale e plurilingue contenente tutte le informazioni utili;
c) a promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle strutture e agli stessi sportelli unici.6. Laddove siano stipulati patti territoriali, contratti d'area o accordi di programma per la realizzazione di piani integrati d'area, l'accordo tra i soggetti istituzionali interessati può prevedere che la gestione dello sportello unico per gli interventi previsti da tali strumenti sia attribuita ad uno dei Comuni coinvolti.
7. Le amministrazioni comunali possono stipulare convenzioni tra di esse per l'attivazione e la gestione di sportelli unici in forma associata.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, singoli o associati, contributi finanziari per la copertura, fino al 30 per cento, delle spese di organizzazione e di avvio degli sportelli unici e di quelle sostenute autonomamente dai Comuni per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto agli sportelli. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, approva un apposito programma annuale.
9. Per le finalità di cui al comma 5, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti o organismi specializzati.
10. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 1.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 04018/03).
Art. 6
Interventi per la promozione
dello sviluppo industriale1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire, nel settore, investimenti nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.
2. Detti interventi potranno comprendere, in particolare, la predisposizione e divulgazione di pacchetti localizzativi, la promozione delle materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali presenti nella Regione, la divulgazione delle misure di aiuti alle imprese vigenti in Sardegna e la ricerca di qualificati investitori interessati a promuovere o a partecipare ad attività d'impresa nel territorio regionale. Per l'attuazione dei predetti interventi la Regione potrà avvalersi, mediante appositi incarichi, di banche d'affari e di società ed enti specializzati nella promozione industriale e nella ricerca d'impresa.
3. I suddetti programmi d'intervento sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
4. I relativi oneri sono valutati in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 (cap. 09014).
Art. 6
Interventi per la promozione
dello sviluppo industriale1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire, nel settore, investimenti nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.
2. Detti interventi possono comprendere, in particolare, la predisposizione e divulgazione di pacchetti localizzativi, la promozione delle materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali presenti nella Regione, la divulgazione delle misure di aiuti alle imprese vigenti in Sardegna e la ricerca di qualificati investitori interessati a promuovere o a partecipare ad attività d'impresa nel territorio regionale.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la costituzione presso la SFIRS S.p.A. di un apposito fondo a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni; il relativo programma d'intervento è approvato ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
4. I relativi oneri sono valutati in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 09014).
Art. 7
Imprenditorialità degli emigrati sardi
e reti di partenariato imprenditoriale1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e a sostenere la realizzazione di una rete di partenariato tra imprenditori, di cui siano partecipi gli emigrati sardi. La rete è finalizzata al sostegno delle iniziative economiche che potranno essere proposte, nella loro qualità di imprenditori, dagli emigrati che intendono contribuire allo sviluppo della terra di origine particolarmente nei settori del turismo, della diffusione dei prodotti regionali, della cooperazione economica e culturale. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1998, 1999 e 2000 (cap. 01080).
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e a sostenere la realizzazione di reti di partenariato tra imprenditori finalizzate a iniziative economiche da intraprendere nel territorio regionale o in funzione della valorizzazione e diffusione nei mercati extra-regionali dei beni prodotti in Sardegna. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1998, 1999 e 2000 (cap. 01080).
Art. 7
Imprenditorialità degli emigrati sardi
e reti di partenariato imprenditoriale1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e a sostenere la realizzazione di una rete di partenariato tra imprenditori, di cui siano partecipi gli emigrati sardi. La rete è finalizzata al sostegno delle iniziative economiche che potranno essere proposte, nella loro qualità di imprenditori, dagli emigrati che intendono contribuire allo sviluppo della terra di origine particolarmente nei settori del turismo, della diffusione dei prodotti regionali, della cooperazione economica e culturale. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e a sostenere la realizzazione di reti di partenariato tra imprenditori finalizzate a iniziative economiche da intraprendere nel territorio regionale o in funzione della valorizzazione e diffusione nei mercati extra-regionali dei beni prodotti in Sardegna. I relativi oneri sono valutati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 (cap. 01080).
Art. 8
Successione di impresa1. Al fine di favorire la continuazione delle attività delle imprese agricole di imprenditori a titolo principale e coltivatori diretti iscritti nei rispettivi ruoli previdenziali, con superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari, e alle imprese artigiane che abbiano fino a tre addetti, l'Amministrazione regionale promuove un progetto pilota di durata triennale volto a favorire la trasmissione di cento imprese. L'Amministrazione regionale su istanza delle aziende che, pur in possesso di specializzazioni, tecnologia e quote di mercato, rischino la cessazione dell'attività a causa del raggiungimento dell'età pensionabile del titolare, promuove, nell'ambito del piano di formazione professionale, specifiche attività formative rivolte a giovani che intendano rilevare l'impresa e proseguire l'attività.
2. Ai titolari delle imprese che inseriscano giovani in azienda al fine di svolgere l'attività formativa propedeutica al rilevamento dell'azienda stessa, è concesso con provvedimento dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su istanza del titolare, un contributo di lire 6.000.000.
3. L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale concede agli stessi giovani un contributo del 50 per cento delle spese relative all'acquisto dell'azienda o al rilevamento dell'impresa e nella misura massima di lire 40.000.000.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento di cui ai commi 1, 2 e 3, sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998, 5.000.000.000 per l'anno 1999 e 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 10139).
Art. 8
(soppresso)
Art. 9
Nuova occupazione, diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, concede aiuti:
a) a giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che assumano la titolarità di una azienda agricola in qualità di imprenditori a titolo principale o acquisiscano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale dopo insediamento a titolo parziale non superiore a due anni;
b) a giovani tecnici di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso di diploma o laurea in materie agrarie, titolari, coadiutori o soci nella conduzione di azienda agricola, che realizzino un progetto che determini un incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, nelle attività di gestione aziendale, di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti aziendali;
c) a società e cooperative del settore agricolo, che abbiano almeno i due terzi dei soci di età non superiore ai 40 anni che esercitino l'attività a titolo principale, per le finalità di cui alle lettere a) e b);
d) a società di capitali aventi per oggetto la conduzione di aziende agricole, nelle quali le quote possedute dagli agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione siano costituiti in maggioranza da soggetti con i medesimi requisiti di età, per le finalità di cui alle lettere a) e b);
e) a giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni ed alle società o cooperative di cui alle lettere c) e d) che si insedino come agricoltori a tempo parziale ricavando almeno il 50 per cento del reddito totale delle attività agricole, agrituristiche o artigianali connesse alla fabbricazione e vendita diretta dei prodotti d'azienda o da operazioni di conservazione dello spazio naturale, che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche svolte nella propria azienda purché il reddito proveniente dall'attività agricola non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore od il tempo di lavoro destinato all'attività esterna non superi la meta del tempo totale di lavoro dell'imprenditore.2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono destinati a favorire il primo insediamento e a sostenere i piani di miglioramento materiale dell'azienda agricola.
3. Gli aiuti di insediamento consistono:
a) in un premio unico per un importo massimo di 15.000 ECU, il cui pagamento può essere scaglionato in un massimo di cinque anni; tale premio può essere sostituito con un abbuono di interessi;
b) in un abbuono di interessi per prestiti contratti per coprire le spese di primo insediamento, concesso per un periodo massimo di quindici anni; il valore capitalizzato dell'abbuono non può superare 15.000 ECU e l'equivalente dell'abbuono può essere versato sotto forma di sovvenzione;
c) per le società in un premio o abbuono di interessi moltiplicato per il numero dei giovani imprenditori soci.4. Gli aiuti agli investimenti nel quadro di un piano di miglioramento materiale dell'azienda, consistono in contributi in conto capitale o sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi oppure in una forma mista tra le due indicate, fino ad un equivalente sovvenzione non superiore:
a) per le zone svantaggiate al 56,25 per cento per gli investimenti di beni immobili ed al 37, 50 per cento per gli altri tipi di investimento;
b) per le altre zone al 43,75 per cento per gli investimenti in beni immobili e al 25 per cento per gli altri tipi di investimento.5. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono determinati in lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 06201).
Art. 9
Nuova occupazione, diffusione e valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, concede aiuti ai giovani agricoltori singoli o associati di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
2. Gli aiuti sono destinati a favorire il primo insediamento e gli investimenti previsti dal Regolamento 950/97 dell'U.E. e vengono concessi, nel rispetto del suddetto Regolamento e, ricorrendo i requisiti soggettivi e oggettivi ivi contemplati, se è previsto l'impiego annuo di almeno una ULU (Unità Lavorativa Utile) o di un numero equivalente di giornale lavorative all'anno.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati in lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 06201).
Art. 10
Ristrutturazione fondiaria1. A valere sugli stanziamenti di bilancio per la formazione della proprietà contadina è riservata, in ciascun esercizio finanziario una quota pari al 60 per cento delle disponibilità da destinare al finanziamento delle operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende da parte di:
a) giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o del requisito di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
b) giovani di età inferiore ai 40 anni che intendano esercitare l'attività agricola a titolo principale e che acquisiscano entro dodici mesi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
c) giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione degli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203;
d) i giovani tecnici agricoli di età inferiore ai 40 anni.2. Costituiscono titolo di preferenza:
a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita sulla base di direttiva dell'Assessorato competente in agricoltura, avuto riguardo alla localizzazione, all'indirizzo colturale, al fatturato aziendale, all'impiego di manodopera;
b) la presentazione di un piano di miglioramento materiale dell'azienda;
c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.Art. 10
Ristrutturazione fondiaria1. A valere sugli stanziamenti di bilancio per la formazione della proprietà contadina viene attribuita priorità, a parità di condizioni, alle operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende da parte di giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 40 anni in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale o del requisito di coltivatore diretto, iscritti nelle relative gestioni previdenziali.
2. Costituisce titolo di preferenza il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita sulla base di direttiva dell'Assessorato competente in agricoltura, avuto riguardo alla localizzazione, all'indirizzo colturale, agli sbocchi di mercato, al fatturato aziendale e all'impiego di manodopera.
Art. 11
Botteghe di transizione1. L'Amministrazione regionale promuove la conservazione di mestieri dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico e promuove un progetto pilota denominato "Botteghe di transizione".
2. A tal fine l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio stipula convenzioni con i comuni, anche in forma consorziata, le organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, per l'individuazione di mestieri dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico che rischiano di scomparire, la selezione di giovani interessati alla sperimentazione del progetto, l'individuazione di aree per la localizzazione delle botteghe di transizione utilizzabili a titolo gratuito dai giovani selezionati per l'attuazione del progetto, la definizione delle figure professionali da formare.
3. L'Assessorato del turismo, artigianato e commercio concede ai giovani selezionati per l'attuazione del progetto contributi a fondo perduto fino a 40 milioni per la costituzione di imprese individuali, anche in forma associata in consorzi, come previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. L'Assessorato del turismo, artigianato e commercio eroga, in deroga alla vigente normativa in materia di formazione professionale, alle organizzazioni artigiane le risorse necessarie per la formazione dei giovani coinvolti nel progetto, fino a un importo massimo di lire 1.000.000.000.
5. Gli oneri derivanti del presente articolo sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 2000 (cap. 07030).
Art. 11
(soppresso)
Art. 12
Interventi a favore
di piccole società cooperative1. Alle piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della Legge n. 266 del 1997, sono estesi tutti i benefici previsti dalle leggi regionali in materia di cooperazione.
Art. 12
(soppresso)
Art. 13
Contributi in conto interessi per ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie1. Sono concessi contributi per l'abbattimento degli interessi di ammortamento di mutui contratti per interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria della prima abitazione, anche per le parti condominiali, ai soggetti e con le medesime modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni.
2. A tali contributi sono ammessi, entro il limite massimo di lire 50.000.000, coloro che stipulino mutui di durata non inferiore a cinque anni, anche se abbiano già beneficiato delle provvidenze della legge regionale n. 32 del 1985 o di misure analoghe previste per acquisto, costruzione o recupero della prima abitazione, purché siano trascorsi dodici anni dall'ottenimento del beneficio ovvero non ricorra la sovrapposizione dei benefici.
3. Il contributo è concesso per interventi da realizzarsi da ciascun nucleo familiare a titolo individuale o attraverso forme di utenza organizzata, previa presentazione del progetto di ristrutturazione all'istituto di credito prescelto tra quelli convenzionati all'uopo dall'Amministrazione regionale.
4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui alla predetta legge regionale n. 32 del 1985 è incrementato per l'anno 1998 e successivi di lire 10 miliardi (cap. 08112).
Art. 13
Contributi in conto interessi per ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie1. Sono concessi contributi per l'abbattimento degli interessi di ammortamento di mutui contratti per interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria della prima abitazione, anche per le parti condominiali, ai soggetti aventi i requisiti e con le medesime modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni.
2. A tali contributi sono ammessi, entro il limite massimo di lire 50.000.000 per spese ammissibili, coloro che stipulino mutui di durata non inferiore a cinque anni, anche se abbiano già beneficiato delle provvidenze della legge regionale n. 32 del 1985 o di misure analoghe previste per acquisto, costruzione o recupero della prima abitazione, purché siano trascorsi dodici anni dall'ottenimento del beneficio.
3. Il contributo è concesso per interventi da realizzarsi da ciascun nucleo familiare a titolo individuale o attraverso forme di utenza organizzata, previa presentazione del progetto di ristrutturazione all'istituto di credito prescelto tra quelli convenzionati all'uopo dall'Amministrazione regionale.
4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui alla predetta legge regionale n. 32 del 1985 è incrementato per l'anno 1999 e successivi di lire 10.000.000.000 (cap. 08112).
Capo II
Misure regionali
finalizzate alla creazione
di opportunità di lavoro stabili per lavoratori impegnati in progetti di lavoro sostenutoArt. 14
Contributi agli enti locali
per la costituzione di società miste1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 7, è inserito il seguente:
"Art. 6 bis.
1. L'Amministrazione regionale concede agli enti locali promotori di progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità un contributo finalizzato alla costituzione di società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle dei predetti progetti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135. Il contributo pari al 50 per cento della quota di partecipazione al capitale iniziale dell'ente locale, in forma singola o associata, non potrà comunque essere superiore a 100 milioni di lire.
2. Ai fini dell'accesso al contributo l'ente locale, anche in forma associata, deve presentare, unitamente ad apposita istanza, l'atto costitutivo della società, dal quale risulti una partecipazione al capitale iniziale di soggetti privati non inferiore ad un terzo.
3. Alla concessione ed erogazione del contributo provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.
4. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 10.000.000.000 per l'anno 1999 e in lire 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 10136/03).".
Capo II
Misure regionali
finalizzate alla creazione
di opportunità di lavoro stabili per lavoratori impegnati in progetti di lavoro sostenutoArt. 14
Contributi agli enti locali
per la costituzione di società miste1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 7, è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
1. E' autorizzata la concessione di contributi agli enti locali per le finalità previste dall'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Gli enti locali possono concorrere alla costituzione delle società miste in forma singola o associata. Il contributo regionale è concesso in misura pari al 50 per cento della quota di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a lire 100.000.000.
2. Ai fini dell'accesso al contributo l'ente locale, anche in forma associata, deve presentare, unitamente ad apposita istanza, l'atto costitutivo della società, dal quale risulti una partecipazione al capitale sociale di soggetti privati non inferiore ad un terzo.
3. Alla concessione ed erogazione del contributo provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.".
2. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 e in lire 2.500.000.000 per l'anno 2000 (cap. 10136/03).
Art. 15
Contributi agli enti locali per l'affidamento a terzi di servizi1. L'Amministrazione regionale concede contributi agli enti locali promotori di progetti di lavori socialmente utili sottoposti al regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e di progetti di lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo che affidino a terzi, alle condizioni stabilite dall'articolo 10, comma 3, del su richiamato decreto, con convenzioni anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti promossi dalle stesse Amministrazioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati su istanza delle Amministrazioni interessate con provvedimento dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica nella misura annua di 6 milioni per ciascun lavoratore, già impegnato nei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, assunto dai terzi convenzionati a tempo indeterminato o in qualità di socio lavoratore o partecipante al consorzio di artigiani.
3. I contributi predetti possono essere concessi agli enti locali per la durata della convenzione stipulata con i soggetti terzi e comunque per un periodo non superiore a sessanta mesi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003 (cap. 10136/04).
Art. 15
Contributi agli enti locali per l'affidamento a terzi di servizi1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per l'affidamento a terzi di servizi ai sensi dell'articolo 10, commi 1, lettera b), e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati su istanza delle Amministrazioni interessate con provvedimento dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di concerto con l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica nella misura annua di lire 3.000.000 per ciascun lavoratore, già impegnato nei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità, assunto dai terzi convenzionati a tempo indeterminato o in qualità di socio lavoratore o partecipante al consorzio di artigiani.
3. I contributi predetti possono essere concessi agli enti locali per la durata della convenzione stipulata con i soggetti terzi e comunque per un periodo non superiore a sessanta mesi.
4. La spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 (cap. 10136/04).
Art. 16
Contributo regionale a favore
della micro-imprenditorialità1. La Regione eroga ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 decreto legislativo n. 468 del 1997, che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego e autoimprenditorialità ed abbiano avuto accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale del 21maggio 1998, una somma aggiuntiva fino a raggiungere l'ammontare dei benefici di cui all'articolo 9 septies della Legge n. 608 del 1996 rispettando le percentuali a fondo perduto e a tasso agevolato di cui al medesimo articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato con provvedimento dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base della certificazione dell'accoglimento dell'istanza per l'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale di cui al comma 1, prioritariamente alle iniziative nei settori dell'artigianato artistico e della produzione di prodotti tipici locali.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 3.000.000.000 per l'anno 2000 (cap 10136/05).
Art. 16
Contributo regionale a favore
della micro-imprenditorialità1. La Regione eroga ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 decreto legislativo n. 468 del 1997, che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego e autoimprenditorialità ed abbiano avuto accesso ai benefici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale del 21maggio 1998, una somma aggiuntiva fino a raggiungere l'ammontare dei benefici di cui all'articolo 9 septies della Legge n. 608 del 1996 rispettando le percentuali a fondo perduto e a tasso agevolato di cui al medesimo articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato con provvedimento dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base della certificazione dell'accoglimento dell'istanza per l'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 3.000.000.000 per l'anno 2000 (cap 10136/05).
Art. 17
Contribuzione volontaria1. L'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, tramite l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale allo scopo convenzionato, eroga contributi ai soggetti sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, in concorrenza con gli analoghi benefici concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale (Ministero del lavoro e previdenza sociale e Ministero del tesoro) del 28 maggio 1998, finalizzati alla contribuzione previdenziale volontaria.
2. Tali contributi sono erogati nella misura del 50 per cento del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale predetto.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 10136/07).
Art. 17
(identico)
Art. 18
Finanziamento di progetti speciali
per l'occupazione ex artt. 92 e
93 L.R. 11/ 88 e successive modificazioni1. I soggetti esecutori dei progetti speciali per l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988, modificati dalla legge regionale n. 27 del 1993, qualora ricorrano i presupposti per lo svolgimento di attività stabili nel tempo uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti approvati e regolarmente realizzati, possono presentare istanza di finanziamento per la stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione secondo quanto disposto dai successivi commi.
2. L'istanza di finanziamento, corredata da un piano triennale finanziario e delle attività, distinto per annualità, è presentata alla Presidenza della Giunta regionale - Ufficio speciale per l'occupazione di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, ed è approvata secondo le procedure indicate nel medesimo articolo.
3. Le procedure di erogazione dei finanziamenti ai soggetti esecutori, quelle di attuazione e modifica in corso di esecuzione dei progetti, nonché le funzioni connesse alla verifica della regolare esecuzione, del collaudo delle opere e dell'approvazione dei rendiconti, continuano ad essere svolte dai soggetti attuatori in applicazione delle vigenti normative in materia.
4. Il finanziamento ha durata triennale ed è subordinato al mantenimento della manodopera in carico durante l'attuazione del progetto.
5. La Regione concorre durante il primo anno nella misura del 90 per cento del fabbisogno indicato nel piano finanziario, durante il secondo anno nella misura del 60 per cento e durante il terzo anno nella misura del 40 per cento. Il piano triennale deve contenere una indicazione degli acquirenti attuali e potenziali del servizio o del bene prodotto e una indicazione circa le fonti di finanziamento, comprese le leggi di incentivazione dell'attività d'impresa o la redditività dei servizi e/o dei beni venduti, a totale copertura del fabbisogno finanziario dichiarato.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35.000.000.000 per l'anno 1998, di lire 21.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 14.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 01080).
Art. 18
Progetti speciali finalizzati all'occupazione1. E' autorizzata, negli anni 1998, 1999 e 2000, la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7A/1 e 7A/4 dal programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni; i termini di cui al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativi all'approvazione dei progetti speciali e all'emissione del decreto di finanziamento, da ultimo determinati dal comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono fissati rispettivamente in sessanta e novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La misura dell'aiuto regionale è determinata nel 100 per cento per il primo anno di attività, nell'80 per cento per il secondo anno e nel 60 per cento per il terzo anno; la spesa prevista per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 6.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 5.200.000.000 per l'anno 1999 e in lire 3.900.000.000 per l'anno 2000 (cap. 01080).
3. Al fine di evitare la discontinuità nello svolgimento degli interventi previsti dalle azioni di cui al comma 1 il finanziamento previsto per l'anno 1998 può essere utilizzato anche per attività svolte dai soggetti attuatori nel medesimo anno.
Capo III
Interventi a favore dello sviluppo localeArt. 19
Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione1. L'Amministrazione regionale tramite il "Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi" di cui al capitolo 01080 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta è autorizzata ad erogare ai comuni finanziamenti affinché, in forma singola o associata, predispongano progetti di iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo.
2. Il fondo è costituito dagli stanziamenti devoluti in via ordinaria dal bilancio annuale e pluriennale della Regione e, in sede di prima applicazione, anche dai proventi derivanti dai mutui da attivare con la Cassa Depositi e Prestiti a norma dei successivi commi.
3. E' attribuito a detto fondo lo stanziamento aggiuntivo di lire 100 miliardi per l'anno 1998. Per l'esercizio 1998 gli stanziamenti già previsti nel bilancio della Regione di cui al cap.10136 possono essere utilizzati dai comuni secondo le modalità e le finalità della presente legge.
4. I progetti, diretti alla valorizzazione delle risorse locali, al miglioramento delle condizioni di vita e dello stato dell'ambiente, dovranno essere finalizzati alla creazione di attività stabili per la produzione di beni o servizi attraverso la costituzione e il rafforzamento di società miste, di piccole imprese, anche individuali, di società cooperative, cooperative sociali e organismi non lucrativi, e potranno intervenire nei settori:
a) della valorizzazione delle risorse locali per l'attivazione e l'incremento di attività produttive;
b) del miglioramento della qualità dell'ambiente, anche in funzione dello sviluppo delle attività produttive eco-compatibili;
c) dei servizi culturali, sportivi, alle persone e alla famiglia;
d) della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico;
e) del recupero e della valorizzazione di compendi anche immobiliari di archeologia industriale, aree e siti minerari di particolare pregio storico e culturale;
f) del potenziamento e della differenziazione dei servizi turistici e ricreativi, con particolare riferimento alla gestione razionale e produttiva del demanio marittimo, alla promozione di società di gestione dei servizi nei porti turistici, al raccordo fra turismo costiero ed aree interne, anche ai fini del prolungamento della stagione turistica.Nella definizione degli interventi dovrà operarsi perché si abbia una pari opportunità di sostegno delle attività produttive di beni e servizi vendibili e delle altre attività.
5. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite ed assegnate ai comuni secondo i criteri definiti dall'articolo 27 della legge regionale 8 marzo 1997, n.8 come di seguito indicato:
a) per il 35 per cento in parti uguali;
b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno in relazione a quello di ripartizione;
c) per il 30 per cento in proporzione al numero degli iscritti alle sezioni circoscrizionali per l'impiego censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione.La ripartizione è approvata dalla Giunta regionale.
6. I finanziamenti devono essere utilizzati dai comuni, secondo la disciplina del proprio ordinamento e conformemente alle modalità e alle finalità previste nel presente articolo, in misura non inferiore al 50 per cento per iniziative a carattere intercomunale, e possono essere integrati con proprie risorse finanziarie o con altre risorse materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivate da altre fonti pubbliche.
7. I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti, tra quelli indicati dal comma 4 del presente articolo, e le modalità per l'attuazione, devono prevedere una quota di investimenti privati non inferiore al 15 per cento dell'investimento complessivo, tale quota è elevata ad almeno il 30 per cento per le attività produttive, e indicare la nuova occupazione che deriva dall'intervento.
8. La Regione assiste i comuni, in forma singola o associata, nell'attività di predisposizione dei progetti avvalendosi delle proprie strutture e dell'Agenzia regionale del lavoro. Il Comitato interassessoriale, di cui al comma 9, opera in funzione delle necessarie misure da adottare per garantire il buon esito delle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo, anche al fine della ottimizzazione dei risultati, di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di analoghi interventi a sostegno finanziario pubblico, della verifica della attuazione e del monitoraggio dei risultati su base regionale.
9. Il Comitato interassessoriale è coordinato dal Presidente della Giunta regionale e composto dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio e dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica ed è integrato di volta in volta dall'Assessore competente nella materia interessata.
10. Le iniziative a carattere intercomunale, di cui al comma 6, al fine di assicurare la partecipazione sociale e la massima celerità delle procedure sono definite da apposite Conferenze di servizi ai sensi degli articoli 18 e 20 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
11. Le predette iniziative sono approvate, per la parte ricadente nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, dai Consigli comunali.
12. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'intervento, qualora ritenute necessarie, sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato interassessoriale, direttive attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
13. Per la realizzazione dell'intervento di cui al presente articolo, in aggiunta agli stanziamenti ordinari previsti annualmente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre o a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione da parte delle Amministrazioni comunali di uno o più mutui per l'importo complessivo massimo di 333 miliardi di lire nell'anno 1999. All'atto dell'approvazione della legge regionale finanziaria relativa all'esercizio 2000 verrà compiuta una verifica sui risultati conseguiti nel primo anno ed in caso di valutazione positiva si procederà all'attivazione nel 2000 di analoghi mutui per altri 333 miliardi. Analoga valutazione verrà compiuta con la legge finanziaria 2001 per la contrazione dei mutui per altri 333 miliardi.
14. Le predette risorse finanziarie sono orientate, primariamente, e comunque nella misura non inferiore al 50 per cento, alla realizzazione delle necessarie dotazioni strutturali e infrastrutturali, materiali e immateriali, del territorio e dell'ambiente, funzionali al sostegno delle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo.
15. Le somme erogate dall'Amministrazione regionale in favore degli enti locali, con destinazione vincolata per i medesimi, per la totale copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, non concorrono a determinare il limite della capacità d'indebitamento del 25 per cento di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.
16. L'ammortamento di tali mutui non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1999, ferma la facoltà di far decorrere il periodo di ammortamento dal 1°gennaio successivo a quello della concessione ai sensi del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 4444, convertito dalla Legge 20 dicembre 1995, n 539.
17. I mutui sono stipulati alle condizioni più favorevoli stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti per un periodo di ammortamento della durata massima di quindici anni.
18. Gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di preammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
19. Gli atti d'impegno a favore della Cassa Depositi e Prestiti sono assunti con provvedimento dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e debbono contenere l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo alla Cassa Depositi e Prestiti per tutta la durata dell'ammortamento, compresa la fase di preammortamento.
20. Gli interventi di sviluppo locale contribuiranno a definire gli obiettivi dello sviluppo complessivo del territorio interessato. La Regione garantisce il coordinamento di detti interventi con gli strumenti della programmazione negoziata e con tutti gli altri strumenti regionali, nazionali e comunitari volti alla promozione e al sostegno dello sviluppo integrato d'area. I comuni singoli e associati possono utilizzare le risorse loro attribuite anche per concorrere al cofinanziamento di atti di programmazione negoziata, comunitari, nazionali o regionali, operanti nel loro territorio. Fra le diverse proposte progettuali attinenti lo stesso settore dovranno avere sostegno prioritario le iniziative che abbiano il migliore rapporto tra quota di capitale pubblico investito ed impatto occupazionale di carattere stabile.
Capo III
Interventi a favore dello sviluppo localeArt. 19
Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie risorse finanziarie alla contrazione, da parte dei Comuni, singoli o associati, di mutui per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo e all'occupazione, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, attraverso:
a) la partecipazione dei Comuni agli strumenti di programmazione integrata dello sviluppo locale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
b) la promozione di attività produttive per la valorizzazione di risorse locali nonché dei servizi funzionali allo sviluppo con particolare riferimento ai settori ambientali, culturali, storici, archeologici, artistici e naturalistici;
c) la realizzazione di opere pubbliche necessarie e funzionali alle attività di cui alle lettere a) e b).
2. Per le finalità di cui al presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti ordinari, le disponibilità di cui alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementate nell'esercizio 1999 delle somme occorrenti per la copertura di mutui contratti dai Comuni il cui importo complessivo a livello regionale non sia superiore a lire 333.000.000.000.
3. All'atto della predisposizione delle leggi finanziarie per gli anni 2000 e 2001 la Giunta regionale effettua una verifica sui risultati conseguiti; nel caso di valutazione positiva, la legge finanziaria prevede, per il rispettivo anno di esercizio, l'assegnazione di finanziamenti sufficienti per consentire la contrazione di mutui di importo non superiore comunque a quello autorizzato nell'anno precedente.
4. Le somme per l'attuazione del presente articolo sono ripartite tra i Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni; l'assegnazione delle somme spettanti a ciascun Comune per la prima annualità avviene anticipatamente, per ogni intervento, entro quindici giorni dalla presentazione al competente Assessorato regionale degli enti locali della documentazione corredata dallo specifico atto della programmazione locale e della determinazione di contrarre il mutuo.
5. I finanziamenti regionali sono destinati a copertura di mutui le cui condizioni di ammortamento non siano superiori a quelle stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti e il cui periodo di ammortamento non superi i quindici anni.
6. Gli interessi di pre-ammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di pre-ammortamento, delle somme occorrenti per far fronte ai pagamenti, che vengono corrisposti annualmente, in forma anticipata, a ciascun Comune.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1999 al 2010, la spesa di lire 40.000.000.000 (cap. 04019).
Art. 20
Programmi integrati d'area1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 100.000.000.000 per l'incremento del Fondo destinato al finanziamento dei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (cap 03056).
Art. 20
(identico)
Art. 21
Programmi integrati d'area
di rilevanza regionale1. I programmi integrati d'area di rilevanza regionale predisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1996 che prevedano interventi destinati anche a promuovere, integrare e migliorare le attività di servizio nelle aree caratterizzate da specifica potenzialità e significativo sviluppo nel settore del turismo e dalla presenza di beni culturali, storici, archeologici e naturalistici, anche ai fini del prolungamento della stagione turistica, fruiscono in via prioritaria delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione specifica di settore.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 03056).
Art. 21
(identico)
Art. 22
Programmi di intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale in materia di istruzione di ogni ordine e grado e ordinamento degli studi, al fine di contrastare e ridurre l'abbandono scolastico e l'interruzione dei percorsi di studio e di favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione di base per la popolazione adulta, assicura, nei limiti degli stanziamenti previsti allo scopo nel bilancio annuale della Regione, i necessari finanziamenti per l'attuazione di programmi provinciali d'intervento.
2. Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente i predetti programmi da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di istruzione entro il 30 di giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. I programmi devono essere predisposti d'intesa con le competenti strutture scolastiche formative e culturali interessate.
3. I programmi finalizzati all'attivazione di azioni di sostegno all'apprendimento, alla creazione di centri e servizi per l'assistenza scolastica, all'ampliamento e alla diversificazione dei trasporti locali per gli studenti, a iniziative di alfabetizzazione ed istruzione per adulti, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche presso gli istituti scolastici, devono indicare:
a) gli interventi da realizzare;
b) i soggetti pubblici o privati ai quali affidare l'esecuzione dei predetti interventi;
c) l'individuazione delle aree territoriali d'intervento, in relazione all'incidenza dei fenomeni di analfabetismo, abbandono e dispersione scolastica;
d) l'indicazione delle risorse strutturali, finanziarie, professionali necessarie e quelle già disponibili ed utilizzabili;
e) l'occupazione aggiuntiva indotta;
f) i criteri per la verifica dei risultati.4. La ripartizione delle risorse finanziarie finalizzata all'erogazione è approvata dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, su proposta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo previa deliberazione della Giunta regionale; al medesimo Assessorato competono le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività.
5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 11003/02)
Art. 22
Programmi di intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale in materia di istruzione di ogni ordine e grado e ordinamento degli studi, al fine di contrastare e ridurre l'abbandono scolastico e l'interruzione dei percorsi di studio e di favorire il recupero di un adeguato livello di istruzione di base per la popolazione adulta, assicura, nei limiti degli stanziamenti previsti allo scopo nel bilancio annuale della Regione, i necessari finanziamenti per l'attuazione di programmi provinciali d'intervento.
2. Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente i predetti programmi da presentare all'Assessorato regionale competente in materia di istruzione entro il 30 di giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge. I programmi devono essere predisposti d'intesa con le competenti strutture scolastiche formative e culturali interessate.
3. I programmi finalizzati all'attivazione di azioni di sostegno all'apprendimento, alla creazione di centri e servizi per l'assistenza scolastica, all'ampliamento e alla diversificazione dei trasporti locali per gli studenti, a iniziative di alfabetizzazione ed istruzione per adulti, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche presso gli istituti scolastici, devono indicare:
a) gli interventi da realizzare;
b) i soggetti pubblici o privati ai quali affidare l'esecuzione dei predetti interventi;
c) l'individuazione delle aree territoriali d'intervento, in relazione all'incidenza dei fenomeni di analfabetismo, abbandono e dispersione scolastica;
d) l'indicazione delle risorse strutturali, finanziarie, professionali necessarie e quelle già disponibili ed utilizzabili;
e) l'occupazione aggiuntiva indotta;
f) i criteri per la verifica dei risultati.4. La ripartizione delle risorse finanziarie finalizzata all'erogazione è approvata dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, su proposta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo previa deliberazione della Giunta regionale; al medesimo Assessorato competono le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività.
5. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (cap. 11003/02).
Art. 22 bis
Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 30 del 19931. A parziale modifica di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, il contributo dell'Assessorato della pubblica istruzione destinato al Comune di Cagliari per la ristrutturazione dell'Anfiteatro Romano, nell'ambito dell'allestimento dei pubblici spettacoli, può essere utilizzato in concorso con il contributo straordinario disposto dallo Stato nell'ambito del piano di interventi autorizzato dalla Legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio).
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere utilizzato dal Comune di Cagliari per l'esecuzione di tutti i lavori contenuti nel progetto esecutivo, elaborato ai sensi della Legge n. 270 del 1997, finalizzati alla conservazione e alla destinazione ad uso teatrale dell'Anfiteatro Romano.
Capo IV
Norme in materia di sviluppo tecnologico,
beni culturali, sviluppo delle attività turistiche e disposizioni varieArt. 23
Programma di ricerca applicata
e di innovazione tecnologica1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nelle misure consentite dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.
2. Per la determinazione delle misure dell'intervento nei casi di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano i criteri generali di cui all'articolo 4, comma 11, del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, supplemento ordinario, del 3 febbraio 1998.
3. Per le finalità di cui al comma 1 le disponibilità sussistenti in conto residui e in conto competenza dei capitoli 03211 e 03211/01 - articolo 1 - relativamente alla misura 4.6 del sottoprogramma 4 del Programma Operativo Plurifondo per gli anni 1994-1999, di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuite al titolo di spesa 11.3.10./I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per lo svolgimento di programmi di ricerca da parte delle Università della Sardegna è autorizzata, nell'anno 1998, la spesa di lire 6.500.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 1.3.10./I.
5. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Capo IV
Norme in materia di sviluppo tecnologico,
beni culturali, sviluppo delle attività turistiche e disposizioni varieArt. 23
(identico)
Art. 24
Parco Scientifico e Tecnologico regionale1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentita la Commissione consiliare competente, definisce in un Piano Quadro l'assetto strategico, giuridico, organizzativo e finanziario del Parco Scientifico e Tecnologico Multipolare della Sardegna, anche attraverso la precisazione del ruolo dell'attuale soggetto gestore del Parco e dei centri di ricerca riconducibili al Parco medesimo, nel quadro del sistema regionale della ricerca.
2. Nelle more della predisposizione del Piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di garantire continuità nel perseguimento dei fini istituzionali, predispone un programma di finanziamento individuando i soggetti capofila del Parco Scientifico e Tecnologico sulla base di indicatori di efficienza, dimensione e capacità di perseguire, anche con risorse di diversa provenienza, gli obbiettivi del Parco Scientifico e Tecnologico.
3. Le spese previste per l'attuazione del comma 2 sono valutate in lire 2.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 9.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 03034/01); il relativo stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10./I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
Art. 24
Parco scientifico e tecnologico regionale1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuale ad integrazione di quelli già disposti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, al Consorzio 21 per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata.
2. A valere sul contributo di cui al comma 1, una quota è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di promozione per l'ammodernamento delle infrastrutture e per favorire la produzione dei prodotti multimediali elettronici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Consorzio 21 predispone un programma annuale; detto programma, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
4. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo è determinato per l'anno 1998 in lire 12.000.000.000, alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
5. Lo stanziamento di cui al comma 3 è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 (cap. 03034/01).
Art. 25
Valorizzazione delle località turistiche1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per la realizzazione di un programma di completamento di opere atte a valorizzare le località d'interesse turistico, già finanziate ai sensi della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 (cap. 07003/03).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 25
Valorizzazione delle località turistiche1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la realizzazione di un programma di completamento di opere atte a valorizzare le località d'interesse turistico, già finanziate ai sensi della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 (cap. 07003/06).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 26
Ampliamento delle superfici destinate
ad interventi di forestazione1. Al fine di consentire ulteriori interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento che comportino l'ampliamento delle superfici destinate alla forestazione le risorse di cui al cap. 05017 sono incrementate di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 26
(identico)
Art. 27
Interventi di manutenzione straordinaria
di opere di bonifica1. Sono concessi contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica, limitatamente e a totale copertura degli oneri diretti e riflessi derivanti dall'impiego di manodopera.
2. Tali contributi sono concessi, previa presentazione da parte dei Consorzi di cui al comma 1 di piani di manutenzione straordinaria e successiva approvazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 27, sono estese a tutti i Consorzi di bonifica che devono gestire impianti di sollevamento.
4. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le risorse recate dal cap. 06245/01 incrementato di lire 3.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 27
Interventi di manutenzione straordinaria
di opere di bonifica1. Sono concessi contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere di bonifica, limitatamente e a totale copertura degli oneri diretti e riflessi derivanti dall'impiego di manodopera.
2. Tali contributi sono concessi, previa presentazione da parte dei Consorzi di cui al comma 1 di piani di manutenzione straordinaria e successiva approvazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 27, sono estese a tutti i Consorzi di bonifica che devono gestire impianti di sollevamento.
4. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le risorse recate dal cap. 06245/01 incrementato. di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art 28
Coordinamento, vigilanza e tutela dei consorzi pubblici per lo sviluppo industriale1. Le funzioni regionali, di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 348 del 1979, di coordinamento, vigilanza e tutela dei Consorzi di sviluppo industriale operanti in Sardegna, Aree di sviluppo industriale, Nuclei di industrializzazione e Zone di interesse regionale, sono esercitate dall'Assessorato regionale competente in materia di industria che provvede, in particolare:
a) all'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento, in conformità alle politiche di programmazione regionale;
b) alla approvazione degli statuti dei consorzi e delle relative modifiche;
c) al controllo dei Piani economici e finanziari dei consorzi;
d) all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di perdurante inadempienza, di impossibilità di funzionamento e di gravi irregolarità gestionali.Art. 28
(soppresso)
Art. 29
Progetti obiettivo1. Al fine di predisporre progetti obiettivo miranti prioritariamente alla verifica e monitoraggio della spesa e alla accelerazione delle procedure amministrative connesse è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1998, di lire 8.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 4.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 02164).
Art. 29
Progetti obiettivo1. Al fine di predisporre progetti obiettivo miranti prioritariamente al caricamento di dati con procedure meccanizzate, è autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 nell'anno 1999 e di lire 4.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 02164).
2. Per l'applicazione del presente articolo vale la disciplina di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22.
Art. 30
Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati e snellimento delle procedure di gestione1. E' istituito un fondo unico nell'ambito di ciascun stato di previsione della spesa interessato per l'attuazione delle leggi regionali di incentivazione di rispettiva competenza. Ciascun fondo unico è alimentato con le risorse destinate all'attuazione delle leggi di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. L'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi unici e per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e di erogazione degli aiuti, è autorizzata stipulare convenzioni con la finanziaria regionale SFIRS S.p.A. nonché con istituti di credito in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà necessari per lo svolgimento delle predette attività.
3. Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 provvede l'Assessore competente in materia di credito, di concerto con l'Assessore competente per lo stato di previsione della spesa interessato, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 sono posti a carico dei fondi unici cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto i pagamento di penali nel caso di mancato rispetto dei termini convenuti per l'espletamento delle attività istruttorie o di erogazione. I costi relativi ai compensi di cui al comma 5 da corrispondere ai soggetti che effettuano l'istruttoria e che svolgono l'attività prevista dalle leggi di settore, nonché l'eventuale compenso al gestore del fondo unico, gravano sulla dotazione del medesimo fondo.
5. Le istruttorie e ogni altra attività successiva, connesse alle modalità di erogazione e di verifica di finalizzazione delle forme di aiuto previste dalle leggi regionali di settore, continueranno ad essere esercitate dagli istituti, società, enti creditizi e finanziari preposti ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i rispettivi benefici alle imprese.
6. L'informazione aggiornata sui livelli delle disponibilità utilizzabili allo scopo, per ciascuna specifica forma di intervento, è resa disponibile a favore dei soggetti istruttori attraverso collegamento telematico con l'Istituto gestore del fondo unico ovvero con la Ragioneria Generale della Regione. I predetti soggetti istruttori possono effettuare la prenotazione delle somme da impegnare, sempre per via telematica, secondo le procedure e con l'osservanza delle direttive di cui al comma 7.
7. La Ragioneria assicura che in caso di istruttoria favorevole venga effettuato nei limiti delle somme disponibili per ciascuna tipologia di intervento, l'immediato accreditamento delle somme richieste e necessarie per le agevolazioni da erogare; l'erogazione elle somme a favore dell'utente avverrà a cura dell'istituto designato entro i successivi trenta giorni dalla data di perfezionamento dell'operazione e/o di scadenza dei crediti via via maturati dalle imprese.
8. Alla entrata in vigore delle convenzioni per la gestione dei fondi unici di cui al comma 2 sono soppressi i preesistenti fondi di rotazione e assimilati costituiti per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A. L'Assessore competente in materia di credito provvede, con propri decreti, al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione nonché alla conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.
9. I rapporti con i soggetti istruttori nonché i compensi loro spettanti, le modalità di funzionamento dei fondi unici, la regolamentazione della gestione dei fondi di rotazione già esistenti fino al momento dell'entrata in vigore dei fondi unici sono regolamentati con direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di credito.
10. Le istanze per le quali, alla stessa data di cui al comma 7, sono già avviate le procedure istruttorie o di erogazione, sono automaticamente trasferite ai soggetti convenzionati per le attività istruttorie o di erogazione relative ai fondi unici di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 sono abrogate tutte le disposizioni, recate dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A, in contrasto con il presente articolo.
Art. 30
Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati e snellimento delle procedure di gestione1. E' istituito un fondo unico nell'ambito di ciascun stato di previsione della spesa interessato per l'attuazione delle leggi regionali di incentivazione di rispettiva competenza. Ciascun fondo unico è alimentato con le risorse destinate all'attuazione delle leggi di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. L'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi unici e per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e di erogazione degli aiuti, è autorizzata stipulare convenzioni con la finanziaria regionale SFIRS S.p.A. nonché con istituti di credito in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà necessari per lo svolgimento delle predette attività.
3. Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 provvede l'Assessore competente in materia di credito, di concerto con l'Assessore competente per lo stato di previsione della spesa interessato, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 sono posti a carico dei fondi unici cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto i pagamento di penali nel caso di mancato rispetto dei termini convenuti per l'espletamento delle attività istruttorie o di erogazione. I costi relativi ai compensi di cui al comma 5 da corrispondere ai soggetti che effettuano l'istruttoria e che svolgono l'attività prevista dalle leggi di settore, nonché l'eventuale compenso al gestore del fondo unico, gravano sulla dotazione del medesimo fondo.
5. Le istruttorie e ogni altra attività successiva, connesse alle modalità di erogazione e di verifica di finalizzazione delle forme di aiuto previste dalle leggi regionali di settore, continueranno ad essere esercitate dagli istituti, società, enti creditizi e finanziari preposti ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i rispettivi benefici alle imprese.
6. L'informazione aggiornata sui livelli delle disponibilità utilizzabili allo scopo, per ciascuna specifica forma di intervento, è resa disponibile a favore dei soggetti istruttori attraverso collegamento telematico con l'Istituto gestore del fondo unico ovvero con la Ragioneria Generale della Regione. I predetti soggetti istruttori possono effettuare la prenotazione delle somme da impegnare, sempre per via telematica, secondo le procedure e con l'osservanza delle direttive di cui al comma 7.
7. L'istituto convenzionato ovvero la Ragioneria assicura che in caso di istruttoria favorevole venga effettuato nei limiti delle somme disponibili per ciascuna tipologia di intervento, l'immediato accreditamento delle somme richieste e necessarie per le agevolazioni da erogare; l'erogazione elle somme a favore dell'utente avverrà a cura dell'istituto designato entro i successivi trenta giorni dalla data di perfezionamento dell'operazione e/o di scadenza dei crediti via via maturati dalle imprese.
8. Alla entrata in vigore delle convenzioni per la gestione dei fondi unici di cui al comma 2 sono soppressi i preesistenti fondi di rotazione e assimilati costituiti per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A. L'Assessore competente in materia di credito provvede, con propri decreti, al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione nonché alla conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.
9. I rapporti con i soggetti istruttori nonché i compensi loro spettanti, le modalità di funzionamento dei fondi unici, la regolamentazione della gestione dei fondi di rotazione già esistenti fino al momento dell'entrata in vigore dei fondi unici sono regolamentati con direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di credito.
10. Le istanze per le quali, alla stessa data di cui al comma 7, sono già avviate le procedure istruttorie o di erogazione, sono automaticamente trasferite ai soggetti convenzionati per le attività istruttorie o di erogazione relative ai fondi unici di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 sono abrogate tutte le disposizioni, recate dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A, in contrasto con il presente articolo.
CAPO V
Disposizioni di carattere finanziarioArt. 31
Autorizzazione alla contrazione di mutui
o prestiti obbligazionari1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre in aggiunta ai mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:
a) lire 232.628.000.000 nell'anno 1998;
b) lire 233.450.000.000 nell'anno 1999;
c) lire 337.487.000.000 nell'anno 2000.2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1999, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.
4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1998 lire 2.910.000.000 anno 1999 lire 26.872.000.000 anno 2000 lire 52.909.000.000 anni dal 2001 al 2013 lire 82.738.000.000 anno 2014 lire 58.786.000.000 anno 2015 lire 34.749.000.000 6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.
CAPO V
Disposizioni di carattere finanziarioArt. 31
Autorizzazione alla contrazione di mutui
o prestiti obbligazionari1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre in aggiunta ai mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:
a) lire 232.628.000.000 nell'anno 1998;
b) lire 233.450.000.000 nell'anno 1999;
c) lire 337.487.000.000 nell'anno 2000.2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1999, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.
4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1998 lire 2.910.000.000 anno 1999 lire 26.872.000.000 anno 2000 lire 52.197.000.000 anni dal 2001 al 2013 lire 82.738.000.000 anno 2014 lire 58.786.000.000 anno 2015 lire 34.749.000.000 6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.
Art. 32
Mutui per le iniziative locali per lo sviluppo
e l'occupazione1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 13 dell'articolo 19 sono valutati nei seguenti importi:
anno 1998 lire 4.163.000.000 anno 1999 lire 38.450.000.000 anno 2000 lire 72.794.000.000 anni dal 2001 al 2013 lire 103.504.000.000 anno 2014 lire 68.677.000.000 anno 2015 lire 34.390.000.000 2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 13 dell'articolo 19 sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella G, allegata alla presente legge.
Art. 32
(soppresso)
Art. 33
Recupero di somme dai fondi di rotazione1. E' disposto, nell'anno 1998, l'ulteriore versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 73.920.000.000 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):
a) lire 13.160.696 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n.74, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
b) lire 149.654.588 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, nella misura di lire 147.023.037 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 2.631.551 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A.;
c) lire 3.000.000.000 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
d) lire 3.353.255.435 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, nella misura di lire 2.957.440.039 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 395.815.396 da quello presso la B.N.L. S.p.A.;
e) lire 48.178.426 dal fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n.32, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
f) lire 8.400.000.000 dal fondo per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti a imprese garantite da Consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
g) lire 8.681.251 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n.26, nella misura di lire 284.171 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 8.397.080 da quello presso il CIS S.p.A.;
h) lire 14.599.691 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 1.153.039 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e lire 13.446.652 da quello presso il CIS S.p.A.;
i) lire 8.076.100.415 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 76.100.415 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 8.000.000.000 da quello costituito presso il CIS S.p.A.;
l) lire 20.935.909 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n.11, nella misura di lire 783.945 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 20.151.964 da quello presso il CIS S.p.A.;
m) lire 858.618 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19 costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
n) lire 677.103.960 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 452.679.570 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 224.424.390 da quello presso il CIS S.p.A.;
o) lire 1.500.000.000 dal fondo per la concessione dei contributi in conto occupazione alle imprese artigiane di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il CIS S.p.A.;
p) lire 101.300.511 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati di cui all'art. 14 bis della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26 costituito presso il Banco di Sardegna;
q) lire 7.000.000.000 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all'articolo 30, lettera c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 costituito presso la SFIRS S.p.A.;
r) lire 7.000.000.000 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
s) lire 1.087.094.268 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi industriali (Z.I.R.) di cui alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, nella misura di lire 762.407.066 da quello costituito presso il Banco di Sardegna e lire 324.687.202 da quello presso la BNL S.p.A.;
t) lire 70.542.373 dal fondo per la concessione di anticipazioni alla piccola industria sugheriera di cui all'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 costituito presso il CIS S.p.A.;
u) lire 20.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi di cui alla legge regionale 10.12.1976, n. 66 costituito presso il CIS S.p.A.;
v) lire 10.000.000.000 dal fondo per l'anticipazione di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso il CIS S.p.A.;
z) lire 2.000.000.000 dal fondo per gli interventi di consolidamento finanziario di cui all'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso la SFIRS S.p.A.;
aa) lire 1.398.533.859 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso il CIS S.p.A..2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 33
Recupero di somme dai fondi di rotazione1. E' disposto, nell'anno 1998, l'ulteriore versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 48.570.000.000 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):
a) lire 76.375.164 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n.74, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
b) lire 157.711.525 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
c) lire 87.697.894 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
d) lire 3.515.044.806 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, nella misura di lire 3.123.042.991 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 392.001.815 da quello presso la B.N.L. S.p.A.;
e) lire 9.670.172 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 500.600 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 9.169.572 da quello presso il CIS S.p.A.;
f) lire 16.756.522 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 2.050.488 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e lire 14.706.034 da quello presso il CIS S.p.A.;
g) lire 7.276.894.264 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 150.884.636 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e lire 7.126.009.628 da quello costituito presso il CIS S.p.A.;
h) lire 24.558.276 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, nella misura di lire 1.674.959 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., lire 21.937.848 da quello presso il CIS S.p.A. e lire 972.469 da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.;
i) lire 1.456.801 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19 costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
l) lire 1.337.551.362 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 846.689.574 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari S.p.A. e lire 490.861.788 da quello presso il CIS S.p.A.;
m) lire 1.500.000.000 dal fondo per la concessione dei contributi in conto occupazione alle imprese artigiane di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il CIS S.p.A.;
n) lire 103.177.595 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati di cui all'art. 14 bis della legge regionale 9 maggio 1968, n. 26 costituito presso il Banco di Sardegna;
o) lire 6.500.000.000 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all'articolo 30, lettera c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 costituito presso la SFIRS S.p.A.;
p) lire 5.000.000.000 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, costituito presso la SFIRS S.p.A.;
q) lire 1.444.796.313 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi industriali (Z.I.R.) di cui alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, nella misura di lire 907.858.535 da quello costituito presso il Banco di Sardegna e lire 536.937.778 da quello presso la BNL S.p.A.;
r) lire 74.354.988 dal fondo per la concessione di anticipazioni alla piccola industria sugheriera di cui all'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 costituito presso il CIS S.p.A.;
s) lire 8.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, costituito presso il CIS S.p.A.;
t) lire 10.000.000.000 dal fondo per l'anticipazione di contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso il CIS S.p.A.;
u) lire 2.000.000.000 dal fondo per gli interventi di consolidamento finanziario di cui all'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 costituito presso la SFIRS S.p.A.;
v) lire 1.443.954.318 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso il CIS S.p.A..2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 34
Gassificatore del Carbone Sulcis1. L'autorizzazione di spesa di lire 114.000.000.000 disposta dall'articolo 31 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, per l'anno 1998 è soppressa ed è ripristinata per l'anno 2000 (cap. 09148).
Art. 34
Gassificatore del Carbone Sulcis1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 disposta dall'articolo 31 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, rideterminata dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1998, è soppressa ed è riautorizzata nell'anno 2000 nell'importo di lire 114.000.000.000 (cap. 09148).
Capo V bis
Disposizioni diverseArt. 34 bis
Disposizioni varie e variazioni al bilancio 19981. Le autorizzazioni di spesa disposte dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono incrementate, nell'anno 1998, delle seguenti misure:
a) art. 52, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni - Fondo perequativo per lo sviluppo e la realizzazione di servizi comunali (cap. 04018/02)
1998 lire 1.050.000.000
b) art. 106, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Finanziamenti ai comuni per acquisto di aree da destinare a parchi comunali (cap. 04161/01)
1998 lire 1.000.000.000c) art. 9, legge regionale 15 febbario 1996, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Opere acquedottistiche e fognarie (cap. 08035-03)
1998 lire 8.000.000.0002. Le autorizzazioni di spesa disposte dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, nell'anno 1998, delle seguenti misure:
a) art. 55, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni - Contributi in conto interessi su prestiti a medio termini contratti da consorzi di comuni e da consorzi industriali (cap. 04019/01)
1998 lire 400.000.000b) art. 5, legge regionale 24 giugno 1991, n. 19 - Contributi all'I.S.F.O.R.E. (cap. 04162/09)
1998 lire 180.000.000c) artt.3 e 16, legge regionale 14 settembre 1993, n.40 e successive modificazioni ed integrazioni - Concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (cap.07021)
1998 lire 1.400.000.000d) art. 14, legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 - Contributi alle Università per programmi di ricerca e formazione in favore dei paesi in via di sviluppo (cap. 11065/P)
1998 lire 50.000.000e) legge regionale 18 novembre 1986, n. 65 - Contributi alla facoltà di magistero dell'Università di Cagliari per la specializzazione del personale delle scuole nel recupero degli handicappati (cap. 11065/P)
1998 lire 100.000.0003. In deroga all'articolo 62 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni le somme stanziate per spese in conto capitale destinate all'esecuzione di opere pubbliche, qualora relative a programmi approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, per essere utilizzate nell'anno successivo.
4. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
(descrizioni ridotte)
ENTRATA
In aumento:
Cap. 11607 - (Nuova istituzione) - 1.1.6
Imposta regionale sulle attività produttive (art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137)
lire 1.219.000.000.000Cap. 11608 - (Nuova istituzione) - 1.1.6
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137)
lire 98.000.000.000Cap. 12104 - (Nuova istituzione) - 1.2.1
Quota compensativa in favore della Regione per la perdita di gettito subita in conseguenza dell'abolizione della tassa di concessione governativa per le patenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore (art. 17, commi 21 e 23, legge 27 dicembre 1997, n. 449)P.M.
Cap. 23507 -
Indennità cittadini affetti da TBC - L. 88/87
lire 1.000.000Cap. 35012 -(Denominazione variata)
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione delle leggi regionali e nazionali in materia di pescaIn diminuzione:
Cap. 23503 -
Contributi sanitari per finanziamento assistenza sanitaria - D.Lgs. 502/92
lire 1.115.000.000.00001 - PRESIDENZA
In aumento:
Cap. 01071 -
Interventi per l'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
lire 80.000.000In diminuzione:
Cap. 01073 -
Spese per funzionamento Collegio Mediterraneo Universitario
lire 80.000.00002 - AFFARI GENERALI
In aumento:
Cap. 02023 - (Denominazione variata)
Oneri relativi al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Amministrazione (art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (Spesa obbligatoria)Cap. 02097 -
Spese per l'organizzazione di concorsi
lire 90.000.000Cap. 02112 -
Saldo d'impegni per medaglie, indennità di trasferta a componenti commissioni
lire 50.000.000Cap. 02158 -
Regolarizzazione pendenze derivanti dall'utilizzo di personale statale
lire 525.000.000Cap. 02159 -
Spese per convegni
lire 350.000.000Cap. 02168 -
Quote associative ad enti che perseguono compiti d'interesse regionale
lire 50.000.000In diminuzione:
Cap. 02001/03 -
Spese per Assicurazioni Presidente e Assessori
lire 30.000.000Cap. 02016 -
Stipendi personale
lire 525.000.000Cap. 02093 -
Spese per la formazione del personale
lire 90.000.000Cap. 02095 -
Corsi specializzazione per il Corpo forestale
lire 50.000.000Cap. 02146 -
Saldo impegni per contributi spese viaggio a elettori emigrati
lire 48.000.000Cap. 02159/01 -
Contributi per convegni
lire 222.000.000Cap. 02165 -
Spese correnti eventuali e varie
lire 100.000.00003 - PROGRAMMAZIONE
In aumento:
Cap. 03065 -
Partecipazione al capitale di enti e società
lire 3.301.000.000Cap. 03071/01 -
Saldo di impegni per borse di studio
lire 1.200.000.000Cap. 03105 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.5.1.2.12.32 (01.10)
Quota del gettito dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) da trasferire allo Stato a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 26, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
lire 136.000.000.000Cap. 03106 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.5.1.2.12.32 (01.10)
Quota del gettito dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) da trasferire allo Stato a compensazione della perdita del gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (art. 26, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria)
lire 400.000.000Cap. 03107 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.5.1.2.12.32 (01.10)
Versamento al bilancio dello Stato delle eccedenze annuali di risorse finanziarie derivanti dall'IRAP ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 42 comma 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (spesa obbligatoria)
lire 65.600.000.000In diminuzione:
Cap. 03013 -
Fondo riserva per revisione prezzi contrattuali
lire 2.500.000.000Cap. 03145 -
Oneri di contrazione mutui ex art. 1, legge finanziaria 1998
lire 11.550.000.000Cap. 03146 -
Quota interessi mutui ex art. 1, legge finanziaria 1998
lire 2.102.000.00004 - Enti locali
In aumento:
Cap. 04001 -
Indennità ed emolumenti ai Comitati di controllo lire 400.000.000Cap. 04010 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.6.2.2.04.03. (08.02)
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a oneri assunti a proprio carico dall'Amministrazione Regionale per l'assicurazione contro infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni dai componenti le compagnie barracellari (art. 28, comma 1, punto 1, L.R. 15 luglio 1998, n. 25)
lire 51.000.000Cap. 04012 -
Saldo d'impegni per contributi annui alle compagnie barracellari
lire 11.000.000Cap. 04017/01 -
Definizione liquidatoria organismi comprensoriali
lire 90.000.000Cap. 04018/02 -
Fondo perequativo per servizi comunali
lire 1.050.000.000Cap. 04020/02 - (Nuova istituzione) -
2.1.1.5.2.2.08.07. (05.02)
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport (L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
lire 19.000.000Cap. 04024 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.4.1.1.01.01. (01.01)
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese, per la sistemazione, l'adattamento, la manutenzione di locali e di impianti idrici, elettrici, telefonici, di riscaldamento e per il gas
lire 350.000.000Cap. 04029 -
Acquisto cancelleria
lire 200.000.000Cap. 04030 -
Assicurazione beni mobili ed immobili
lire 300.000.000Cap. 04033 -
Manutenzione mezzi trasporto
lire 300.000.000Cap. 04034 -
Trasporto e facchinaggio
lire 500.000.000Cap. 04036 -
Custodia e vigilanza beni patrimoniali
lire 950.000.000Cap. 04037 -
Funzionamento e manutenzione programmi E.D.P.
lire 250.000.000Cap. 04037/01 -
Saldo di impegni per Funzionamento e manutenzione programmi E.D.P.
lire 150.000.000Cap. 04039 -
Saldo di impegni funzionamento uffici periferici
lire 150.000.000Cap. 04040 -
Funzionamento uffici periferici
lire 500.000.000Cap. 04056 -
Acquisto mobili per servizio di protezione civile
lire 100.000.000Cap. 04061 -
Spese varie funzionamento uffici centrali
lire 200.000.000Cap. 04067 -
Rilevazione automatica presenze personale
lire 600.000.000Cap. 04159/01 -
Contributi ai comuni per redazione piani assetto litorale
lire 1.000.000.000Cap. 04161/01 -
Finanziamenti ai comuni per acquisto aree destinate a parchi comunali
lire 1.000.000.000In diminuzione:
Cap. 04004 -
Attività di ricerca e consulenza
lire 100.000.000Cap. 04005 -
Istituzione nuovi comuni
lire 90.000.000Cap. 04018/04 -
Finanziamenti alle province per attività di studio
lire 200.000.000Cap. 04019/01 -
Contributi c/interessi su prestiti contratti da consorzi di comuni
lire 400.000.000Cap. 04038 -
Noleggio e acquisto fotocopiatrici
lire 350.000.000Cap. 04047 -
Acquisto mezzi trasporto uffici periferici
lire 100.000.000Cap. 04111 -
Spese per riscatto previsto da contratti leasing
lire 500.000.000Cap. 04112/01 -
Accatastamento beni immobili
lire 250.000.000Cap. 04159/07 -
Contributi piani assetto organizzativo dei litorali
lire 1.000.000.000Cap. 04159/09 -
Contributi per piani urbanistici provinciali
lire 300.000.000Cap. 04161 -
Spese per demolizione opere abusive
lire 750.000.000Cap. 04161/06 -
Sistema informativo pianificazione territoriale
lire 250.000.000Cap. 04162/09 -
Contributi all'I.S.F.O.R.E.
lire 180.000.000Cap. 04164 -
Spese per oneri tributari
lire 250.000.000Cap. 04179/07 -
Rimborso spese al personale dell'U.T.E.
lire 20.000.00005 - DIFESA AMBIENTE
In aumento:
Cap. 05013/03 -
Riciclaggio rifiuti
lire 10.000.000.000Cap. 05013/10 -
Spese per impianti di depurazione
lire 2.687.000.00006 - AGRICOLTURA
In aumento:
Cap. 06229/05 -
Fondo per la concessione mutui agrituristici
lire 600.000.00007 - TURISMO
In aumento:
Cap.07011 -
Contributo agli Enti Provinciali per il turismo
lire 1.400.000.000Cap. 07026/05 -(Nuova istituzione) -
2.1.1.6.3.2.10.23 (08.02)
Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese artigiane (art. 4, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51)
lire 1.895.000.000In diminuzione:
Cap.07021 -
Concorsi negli interessi alle imprese turistiche
lire 1.400.000.00008 - LAVORI PUBBLICI
In aumento:
Cap. 08028 -
Fondo revisione prezzi contrattuali
lire 2.400.000.000Cap. 08035/03 -
Opere acquedottistiche e fognarie
lire 8.000.000.000Cap. 08260/01 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.4.1.1.01.01 (01.01)
Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi al fondo a disposizione dell'Assessore per spese di rappresentanza, anche in occasione di manifestazioni di iniziativa di terzi
lire 1.000.000Cap. 08261 -
Spese per oneri espropriativi
lire 750.000.000Cap. 08261/01 -
Contributi per oneri espropriativi
lire 250.000.000In diminuzione:
Cap. 08109 -
Fondo per l'edilizia economica e popolare
lire 8.000.000.00009 - INDUSTRIA
In aumento
Cap. 09011 -
Spese per carta geologica - Programma CARG
lire 19.000.000*AS*
Cap. 09012 -
Spese per carta geologica - Programma CARG - quota regionale
lire 168.000.000In diminuzione:
Cap. 09148/P
Gassificatore (...... e art. 34 della presente legge)
lire 10.000.000.00011 - PUBBLICA ISTRUZIONE
In aumento:
Cap.11099 -
Contributi ad enti socio-culturali
lire 50.000.000Cap.11113 -
Indagine sulla consistenza del patrimonio archeologico-industriale
lire 550.000.000Cap.11124/08 -
Contributi per gestione impianti sportivi
lire 250.000.000Cap.11139/01 -
Saldo borse di studio
lire 100.000.000Cap.11144 -
Borse di studio per i corsi biennali presso il collegio di Duino Aurisina
lire 50.000.000In diminuzione:
Cap.11065 -
Interventi a favore delle istituzioni universitarie
lire 150.000.000Cap.11106 -
Spese per costruzione musei
lire 450.000.000Cap.11113/01 -
Contributi per acquisizione e restauro beni archeologici
lire 500.000.000Cap.11113/02 -
Acquisizione di beni del patrimonio archeologico industriale
lire 100.000.000Cap.11124/05 -
Contributi c/capitale per impianti sportivi
lire 250.000.00012 - SANITÀ
In aumento:
Cap. 12032/03 -
U.SS.LL. - Indennità economiche ai cittadini affetti da TBC - L. 88/87
lire 1.000.000Cap. 12132 - Nuova istituzione)
1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00)
Finanziamento delle spese correnti delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (spesa obbligatoria)
P.M.Art. 34 ter
Fondi speciali1. Nella tabella B) allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è istituita la seguente voce (cap. 03017):
10 Investimenti in opere di carattere permanente
1998 lire 152.500.000.000
1999 lire 28.378.000.000
2000 lire 6.140.000.000Art. 35
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati in lire 834.923.000.000 per l'anno 1998, in lire 670.322.000.000 per l'anno 1999, in lire 793.946.000.000 per l'anno 2000, in lire 216.242.000.000 dall'anno 2001 all'anno 2003 e in lire 196.242.000.000 dall'anno 2004 all'anno 2013, in lire 137.463.000.000 nell'anno 2014, in lire 79.139.000.000 nell'anno 2015 ed in lire 10.000.000.000 negli anni successivi.
2. Agli stessi oneri si fa fronte:
a) quanto a lire 73.920.000.000, per l'anno 1998, mediante il recupero di pari somme da fondi di rotazione a' termini dell'articolo 33;
b) quanto a lire 232.628.000.000 per l'anno 1998, a lire 233.450.000.000 per l'anno 1999 e a lire 337.487.000.000 per l'anno 2000 mediante contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 31;
c) quanto a lire 333.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e a lire 334.000.000.000 per l'anno 2000 mediante contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 19;
d) quanto a lire 20.000.000.000, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, con l'utilizzo di pari risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 ed iscritte in conto del capitolo 07026/01 del bilancio regionale per gli stessi anni;
e) quanto a lire 175.375.000.000 per l'anno 1998, lire 83.872.000.000 per l'anno 1999, lire 102.459.000.000 per l'anno 2000 con le variazioni di cui al comma 3;
f) quanto agli oneri per gli anni successivi all'anno 2000 si provvede con le risorse recate dai bilanci per i rispettivi anni.3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1999/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36103 -
Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di rotazione e simili (art. 6 della legge finanziaria e art. 33 della presente legge)
1998 lire 73.920.000.000Cap. 36202 -
Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio
1998 lire 2.910.000.000Cap. 51006 -
Ricavo dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, e art. 31 della presente legge)
1998 lire 232.628.000.000
1999 lire 233.450.000.000
2000 lire 337.487.000.000Cap. 51016 -(Nuova istituzione) 5.1.0
Ricavo dei mutui contratti a sostegno delle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo (art. 19 della presente legge)
1998 lire 333.000.000.000
1999 lire 333.000.000.000
2000 lire 334.000.000.000SPESA:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 6.675.000.000
1999 lire ------
2000 lire 3.250.000.000mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 51.790.000.000
1999 lire 57.000.000.000
2000 lire 47.000.000.000mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria
07- TURISMO
Cap. 07026/01 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7, lettere a), c) e d) L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, commi 2 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 19, comma 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. g), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32 e art. 3, comma 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 )
1998 lire 20.000.000.000
1999 lire 20.000.000.000
2000 lire 20.000.000.00009 - INDUSTRIA
Cap. 09148 -
Interventi per la realizzazione dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (D.P.R. 28 gennaio 1994 e art. 31, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, e art. 34 della presente legge)
1998 lire 114.000.000.00012 - SANITA'
Cap. 13133/02 -
Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (artt. 15, 16 e 17, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 19, comma 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 26 gennaio 1995, n. 5, art. 54, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 37, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 3, comma 1, e 36, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. bb), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32 e art. 48, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
1998 lire ------
1999 lire 26.872.000.000
2000 lire 52.209.000.000In aumento:
01 - PRESIDENZA
Cap. 01080 -
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 81, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 1, L.R. 11 novembre 1995, n. 28, art.44, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 30, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. a), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 3, comma 3, della legge finanziaria e artt. 7, 18) nonché per l'attuazione di progetti di iniziative locali per l'attuazione e lo sviluppo (artt. 7, 18 e 19 della presente legge)
1998 lire 472.000.000.000
1999 lire 358.000.000.000
2000 lire 352.000.000.00002 - AFFARI GENERALI
Cap. 02164 -
Spese per la realizzazione di progetti-obiettivo (art. 1, L.R. 29 maggio 1996, n. 22, art. 3, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, e art. 29 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 8.000.000.000
2000 lire 4.000.000.00003 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03034/01 -
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11,comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 8, comma 1, e 49, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 22, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e artt. 23 e 24 della presente legge)
1998 lire 8.500.000.000
1999 lire 9.000.000.000
2000 lire ------Cap. 03056 -
Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23 L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 34, comma 2, lett. c), L.R. 15 aprile 1998, n. 12 e artt. 20 e 21 della presente legge)
1998 lire 101.000.000.000
1999 lire 15.000.000.000
2000 lire 15.000.000.000CATEGORIA 11
(Nuova istituzione) SOTTO CATEGORIA 02 - Mutui a sostegno occupazione e sviluppo
Cap. 03130 - (Nuova istituzione)
1.1.1.4.1.2.12.31 (08.01)
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione o per gli interessi di preammortamento per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti a sostegno delle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo (art. 19 della presente legge)
1998 lire 4.163.000.000
1999 lire 4.163.000.000
2000 lire 4.175.000.000Cap. 03131 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.7.3.2.12.31 (08.01)
Quote di interessi delle rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui contratti a sostegno delle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo (art. 19 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 19.980.000.000
2000 lire 19.122.000.000Cap. 03132 - (Nuova istituzione)
1.1.3.1.0.5.12.32 (08.01)
Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti a sostegno delle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo (art. 19 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 14.307.000.000
2000 lire 15.165.000.000Cap. 03145 -
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 31 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire 2.910.000.000
1999 lire 2.920.000.000
2000 lire 4.220.000.000Cap. 03146 -
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 31 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire ------
1999 lire 13.958.000.000
2000 lire 27.365.000.000Cap. 03147 -
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 31 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire ------
1999 lire 9.994.000.000
2000 lire 20.624.000.00005 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05017 -
Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40 e art. 26 della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 30.000.000.000
2000 lire 30.000.000.00006 - AGRICOLTURA
Cap. 06201 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributi per favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (art. 9 della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 30.000.000.000
2000 lire 30.000.000.000Cap. 06245/01 -
Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, L.R. 14 maggio 1954, n. 21, art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 27 della presente legge)
1998 lire 6.000.000.000
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.00007 - TURISMO
Cap. 07003/06 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.3.2.3.10.24 (06.07)
Contributi agli enti locali per il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 25 della presente legge)
1998 lire 15.000.000.000
1999 lire 15.000.000.000
2000 lire ------Cap. 07026/04 -
Compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese artigiane (art. 4, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 e art. 2 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000Cap. 07026/05 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.24 (02.03)
Versamenti ai fondi costituiti per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (art. 2 della presente legge)
1998 lire 19.000.000.000
1999 lire 19.000.000.000
2000 lire 19.000.000.000Cap. 07030 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.23 (02.03)
Contributi per la realizzazione del progetto pilota "Botteghe di transizione" (art. 11 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 5.000.000.00008 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08112 -
Fondo regionale per l'edilizia abitativa (L.R. 30 dicembre 1985, n. 32, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 14, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 10, L.R. 8 luglio 1993, n. 29, art. 6, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 2, L.R. 30 marzo 1994, n. 13 e art. 10, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, artt. 3, commi 1 e 3, e 65, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 13 della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.00009 - INDUSTRIA
Cap. 09014 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.2.3.10.28 (08.02)
Spese per l'attuazione di specifici interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo industriale della Sardegna e a favorire investimenti nazionali ed esteri per il potenziamento del sistema produttivo e dei livelli occupativi (art. 6 della presente legge)
1998 lire 3.000.000.000
1999 lire 3.000.000.000
2000 lire 3.000.000.000Cap. 09045/15 -
Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n.17 (L.R. 15 aprile 1994, n. 15, art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 17, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 3, comma 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 1 della presente legge)
1998 lire 130.000.000.000
1999 lire ------
2000 lire ------Cap. 09046 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.1.0.3.10.28 (03.05)
Finanziamenti, anche integrativi di quelli statali, per la realizzazione di programmi regionali finalizzati al miglioramento della rete dei servizi nell'ambito dei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (art. 3 della presente legge)
1998 lire 8.000.000.000
1999 lire 8.000.000.000
2000 lire 8.000.000.000Cap. 09052 -
Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (art. 16, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, commi 4 e 5, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, art. 14, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 18, L.R. 28 settembre 1990, n. 43); finanziamenti di opere pubbliche nelle zone industriali (L.R. 18 novembre 1967, n. 47, L.R. 7 luglio 1978, n. 43, art. 19, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 6, comma 2, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 29, comma 8, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 35, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 29, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 30, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 1, della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 5.000.000.000Cap. 09054 -
Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 23, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 3, commi 1 e 3, e 17, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 22, L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 3, commi 1 e 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 3, della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000Cap. 09148 -
Interventi per la realizzazione dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (D.P.R. 28 gennaio 1994, art. 31, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire ------
2000 lire 114.000.000.000Cap. 09149 - (Nuova istituzione)
1.1.1.5.2.2.10.28 (02.02)
Contributi ai comuni per le spese di organizzazione e avvio delle strutture uniche e degli sportelli unici per le attività produttive e l'assistenza alle imprese (art. 5 della presente legge)
1998 lire 1.350.000.00010 - LAVORO
Cap. 10136/03 -
Quota di partecipazione al capitale iniziale di società miste (art.6, L.R. 20 gennaio 1977, n.7, art. 31, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, artt. 3, comma 3, e 38, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 14 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 5.000.000.000Cap. 10136/04 -(Nuova istituzione) -
2.1.2.3.2.3.10.07 (03.02)
Contributi agli enti locali promotori di progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità per l'affidamento a terzi convenzionati di servizi (art. 15 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 20.000.000.000
2000 lire 20.000.000.000Cap. 10136/05 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.02 (02.03)
Contributi per lo sviluppo della micro-imprenditorialità prioritariamente nei settori dell'artigianato artistico e della produzione di prodotti tipici locali (art. 16 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 9.000.000.000
2000 lire 3.000.000.000Cap. 10136/07 - (Nuova istituzione) -
2.1.1.6.2.2.12.34 (02.09)
Contributi ai soggetti sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 del D.lgs. 468/97 finalizzati alla contribuzione previdenziale volontaria (art. 17 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire ------Cap. 10139 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.02 (02.03)
Contributi ai giovani per il rilevamento delle imprese artigiane a rischio di cessazione e per la prosecuzione dell'attività delle stesse (art. 8 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 5.000.000.00011 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11003/02 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.5.3.2.06.04 (05.03)
Finanziamenti alle Province per l'attuazione di programmi d'intervento volti a contrastare e ridurre l'abbandono e la dispersione scolastica (art. 22 della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 20.000.000.000
2000 lire 20.000.000.0004. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge valutati in lire 101.250.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 45.500.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si fa fronte:
a) quanto a lire 20.000.000.000 già indicati nel comma 2 con la variazione di cui al comma 3;
b) quanto a lire 55.700.000.000 nell'anno 1998 mediante il recupero di disponibilità sussistenti nei Fondi costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 51 del 1993; a tale recupero provvede l'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore al turismo, artigianato e commercio;
c) quanto a lire 25.550.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante utilizzo delle maggiori disponibilità e dei maggiori rientri derivanti dai Fondi istituiti a' termini della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, rispetto alle relative entrate previste in conto del capitolo 36103 del bilancio regionale per gli stessi anni.5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione in conto dell'istituendo capitolo di spesa 07026/05 delle somme derivanti dai recuperi di cui alle predette lettere b) e c) in corrispondenza del pari accertamento effettuato in conto del capitolo di entrata 36103.
Art. 35
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei Capi dal I, ad eccezione dell'articolo 2, al V e quelli di cui all'articolo 34 ter della presente legge, sono valutati in lire 332.410.000.000 per l'anno 1998, in lire 290.450.000.000 per l'anno 1999, in lire 387.737.000.000 per l'anno 2000, in lire 149.738.000.000 per l'anno 2001, in lire 132.738.000.000 per gli anni dal 2002 al 2010, in lire 92.738.000.000 per gli anni dal 2011 al 2013, in lire 68.786.000.000 per l'anno 2014, in lire 44.749.000.000 per l'anno 2015 ed in lire 10.000.000.000 per gli anni successivi.
2. Agli stessi oneri si fa fronte:
a) quanto a lire 48.570.000.000, per l'anno 1998, mediante il recupero di pari somme da fondi di rotazione a' termini dell'articolo 33;
b) quanto a lire 232.628.000.000 per l'anno 1998, a lire 233.450.000.000 per l'anno 1999 e a lire 337.487.000.000 per l'anno 2000 mediante contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 31;
c) quanto a lire 31.212.000.000, per l'anno 1998, lire 57.000.000.000 per l'anno 1999, lire 50.250.000.000 per l'anno 2000, con le variazioni di cui al comma 4;
d) quanto agli oneri per gli anni successivi all'anno 2000 si provvede con le risorse recate dai bilanci per i rispettivi anni.3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 si fa fronte:
a) quanto a lire 20.000.000.000, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, con l'utilizzo di pari risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, ed iscritte in conto del capitolo 07026/01 del bilancio regionale per gli stessi anni;
b) quanto a lire 20.000.000.000 per l'anno 1998 mediante le variazioni di cui al comma 4;
c) quanto a lire 55.700.000.000 per l'anno 1998 mediante il recupero di disponibilità sussistenti nei fondi costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 51 del 1993; a tale recupero provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio;
d) quanto a lire 25.550.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante utilizzo delle maggiori disponibilità e dei maggiori rientri derivanti dai Fondi istituiti a' termini della legge regionale 21 luglio 1976, n, 40, rispetto alle relative entrate previste in conto del capitolo 36103 del bilancio regionale per gli stessi anni.4. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1999/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36103 -
Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di rotazione e simili (art. 6 della legge finanziaria e art. 33 della presente legge)
1998 lire 48.570.000.000Cap. 36202 -
Recupero di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio
1998 lire 2.910.000.000Cap. 51006 -
Ricavo dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, e art. 31 della presente legge)
1998 lire 232.628.000.000
1999 lire 233.450.000.000
2000 lire 337.487.000.000SPESA:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire ------
2000 lire 3.250.000.000mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 1.012.000.000
1999 lire 57.000.000.000
2000 lire 47.000.000.000mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 3 per l'anno 1998 e alla voce 1 per gli anni 1999 e 2000 della tabella B allegata alla legge finanziaria
07- TURISMO
Cap. 07026/01 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7, lettere a), c) e d) L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, commi 2 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 19, comma 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. g), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32 e art. 3, comma 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 )
1998 lire ------
1999 lire 20.000.000.000
2000 lire 20.000.000.00009 - INDUSTRIA
Cap. 09148 -
Interventi per la realizzazione dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (D.P.R. 28 gennaio 1994 e art. 31, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, e art. 34 della presente legge)
1998 lire 45.790.000.000In aumento:
01 - PRESIDENZA
Cap. 01080 -
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 81, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 1, L.R. 11 novembre 1995, n. 28, art. 44, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 30, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. a), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 3, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e artt. 7 e 18 della presente legge)
1998 lire 6.500.000.000
1999 lire 9.200.000.000
2000 lire 7.900.000.00002 - AFFARI GENERALI
Cap. 02164 -
Spese per la realizzazione di progetti-obiettivo (art. 1, L.R. 29 maggio 1996, n. 22, art. 3, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, e art. 29 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 8.000.000.000
2000 lire 4.000.000.00003 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4. L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12 e art. 34 ter della presente legge)
1998 lire 152.500.000.000
1999 lire 28.378.000.000
2000 lire 6.140.000.000Cap. 03034/01 -
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11,comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 8, comma 1, e 49, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 22, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e artt. 23 e 24 della presente legge)
1998 lire 18.500.000.000
1999 lire ------
2000 lire ------Cap. 03056 -
Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23 L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 34, comma 2, lett. c), L.R. 15 aprile 1998, n. 12 e artt. 20 e 21 della presente legge)
1998 lire 101.000.000.000
1999 lire 15.000.000.000
2000 lire 15.000.000.000Cap. 03145 -
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 31 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire 2.910.000.000
1999 lire 2.920.000.000
2000 lire 4.208.000.000Cap. 03146 -
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 31 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire ------
1999 lire 13.958.000.000
2000 lire 27.365.000.000Cap. 03147 -
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 31 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1998 lire ------
1999 lire 9.994.000.000
2000 lire 20.624.000.00004 - ENTI LOCALI
Cap. 04018/03 - (Nuova istituzione)
1.1.1.5.2.2.10.28 (02.02)
Contributi ai comuni per le spese di organizzazione e avvio delle strutture uniche e degli sportelli unici per le attività produttive e l'assistenza alle imprese (art. 5 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire ------Cap. 04019 -
Fondo per gli investimenti degli enti locali (L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75,. L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 16 L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 19, della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 40.000.000.000
2000 lire 40.000.000.00005 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05017 -
Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40 e art. 26 della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 30.000.000.000
2000 lire 30.000.000.00006 - AGRICOLTURA
Cap. 06201 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributi per favorire nuova occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (art. 9 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 30.000.000.000
2000 lire 30.000.000.000Cap. 06245/01 -
Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13, L.R. 14 maggio 1954, n. 21, art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 27 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.00007 - TURISMO
Cap. 07003/06 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.3.2.3.10.24 (06.07)
Contributi agli enti locali per il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 25 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 15.000.000.000
2000 lire 15.000.000.000Cap. 07026/04 -
Compensi agli enti creditizi convenzionati per l'amministrazione e la gestione dei fondi destinati alle incentivazioni creditizie alle imprese artigiane (art. 4, L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 e art. 2 della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000Cap. 07026/05 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.24 (02.03)
Versamenti ai fondi costituiti per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (art. 2 della presente legge)
1998 lire 19.000.000.000
1999 lire 19.000.000.000
2000 lire 19.000.000.00008 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08112 -
Fondo regionale per l'edilizia abitativa (L.R. 30 dicembre 1985, n. 32, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 14, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 10, L.R. 8 luglio 1993, n. 29, art. 6, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 2, L.R. 30 marzo 1994, n. 13 e art. 10, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, artt. 3, commi 1 e 3, e 65, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 13 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.00009 - INDUSTRIA
Cap. 09014 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.2.3.10.28 (08.02)
Spese per l'attuazione di specifici interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo industriale della Sardegna e a favorire investimenti nazionali ed esteri per il potenziamento del sistema produttivo e dei livelli occupativi (art. 6 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 3.000.000.000
2000 lire 3.000.000.000Cap. 09052 -
Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento ed all'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (art. 16, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, commi 4 e 5, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, art. 14, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 18, L.R. 28 settembre 1990, n. 43); finanziamenti di opere pubbliche nelle zone industriali (L.R. 18 novembre 1967, n. 47, L.R. 7 luglio 1978, n. 43, art. 19, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 6, comma 2, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 29, comma 8, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 35, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 29, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 30, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 1, della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 5.000.000.000Cap. 09054 -
Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 23, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 3, commi 1 e 3, e 17, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 22, L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 3, commi 1 e 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 3, della presente legge)
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000Cap. 09148 -
Interventi per la realizzazione dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato (D.P.R. 28 gennaio 1994, art. 31, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire ------
2000 lire 114.000.000.00010 - LAVORO
Cap. 10136/03 -
Quota di partecipazione al capitale sociale di società miste (art.6, L.R. 20 gennaio 1977, n.7, art. 31, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, artt. 3, comma 3, e 38, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 14 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire 2.500.000.000Cap. 10136/04 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.3.2.3.10.07 (03.02)
Contributi agli enti locali promotori di progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità per l'affidamento a terzi convenzionati di servizi (art. 15 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 10.000.000.000
2000 lire 10.000.000.000Cap. 10136/05 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.02 (02.03)
Contributi per lo sviluppo della micro-imprenditorialità prioritariamente nei settori dell'artigianato artistico e della produzione di prodotti tipici locali (art. 16 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 9.000.000.000
2000 lire 3.000.000.000Cap. 10136/07 - (Nuova istituzione) -
2.1.1.6.2.2.12.34 (02.09)
Contributi ai soggetti sottoposti al regime transitorio dell'articolo 12 del D.lgs. 468/97 finalizzati alla contribuzione previdenziale volontaria (art. 17 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 5.000.000.000
2000 lire ------Cap. 10139 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.02 (02.03)
Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti concessi dai consorzi fidi delle centrali cooperative (art. 1 ter della presente legge)
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire ------
2000 lire ------11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11003/02 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.5.3.2.06.04 (05.03)
Finanziamenti alle Province per l'attuazione di programmi d'intervento volti a contrastare e ridurre l'abbandono e la dispersione scolastica (art. 22 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 20.000.000.000
2000 lire 20.000.000.0005. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione in conto del capitolo di spesa 07026/05 delle somme derivanti dai recuperi di cui alle predette lettere c) e d) in corrispondenza del pari accertamento effettuato in conto del capitolo di entrata 36103.
6. Le somme stanziate per l'anno 1998 per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della presente legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.