DISEGNO DI LEGGE N. 445
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, FADDA il 17 luglio 1998Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con gli articoli seguenti la Giunta regionale intende:
a) armonizzare le procedure di programmazione dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale n. 4 del 1988, attualmente in vigore nei comuni, con quelle della programmazione regionale;
b) sviluppare le attività di informazione e di ricerca nel campo socio-assistenziale;
c) trasferire ai comuni le funzioni e i finanziamenti per particolari categorie di cittadini (talassemici, nefropatici, handicappati, affetti da patologie psichiatriche);
d) snellire le modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali delle province relative alla soppressa ONMI;
e) prorogare la possibilità di concessione di contributi per la stipula di convenzioni con gli operatori sociali ai comuni che ne sono sprovvisti e nello stesso tempo prevedere il decadimento di tale contributo a favore di quei comuni che ne beneficiano da oltre cinque anni e non abbiano ancora provveduto alla istituzione dei posti in pianta organica;
f) prorogare la deroga all'articolo 41 della legge regionale 4/88 per l'anno 1998 e prevedere la possibilità che nuove disponibilità finanziarie in conto investimenti siano utilizzate per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali agli standard del piano regionale e del regolamento dell'assistenza;
g) snellire le procedure per l'aggiornamento dei limiti di reddito per beneficiare di contributi economici per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione;
h) aggiornare il contributo a favore dei comuni per il trasporto degli handicappati e prevedere un fondo di riserva per interventi straordinari.
1. Le procedure della programmazione regionale sono attualmente disciplinate dall'articolo 20 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e successive modificazioni, il quale dispone che il piano regionale socio-assistenziale abbia una cadenza pluriennale e sia verificato e aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno.
Diversamente da quello regionale, i programmi comunali d'intervento hanno una cadenza annuale e vengono approvati entro il 31 gennaio di ogni anno "in conformità agli indirizzi e alle direttive del piano regionale socio-assistenziale". Tale disciplina comporta una più ridotta prospettiva nella programmazione degli interventi da parte dei comuni, quantunque gli obiettivi della programmazione comunale abbiano uno sviluppo pluriennale in armonia con gli indirizzi e con la cadenza del piano regionale.
Si rende opportuno perciò armonizzare la cadenza dei programmi d'intervento dei comuni a quello del piano regionale, alle cui indicazioni - d'altra parte - devono attenersi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 7. Si dispone pertanto che ogni anno i comuni verifichino e aggiornino il programma triennale e che lo stesso aggiornamento, come l'approvazione del programma triennale, sia anticipata al 30 novembre dell'anno precedente a quello di programmazione.
Tale riferimento temporale è contestuale alla data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale e quindi costituisce un momento unificante delle decisioni di programmazione in materia di politiche e servizi sociali con quelle più generali di previsione economico - finanziaria dell'attività del comune. Inoltre anticipa di alcuni mesi l'istruttoria da parte della Regione dei programmi comunali e dei progetti - obiettivo e favorisce il perfezionamento degli atti deliberativi di concessione dei finanziamenti in tempo utile perché i comuni provvedano ad iniziare l'attività nell'anno in cui hanno chiesto di realizzare il progetto.
2. Secondo le disposizioni del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 4/88, la Regione provvede all'effettuazione di studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione anche ai fini di individuare più efficaci modalità d'intervento. Tali norme sono rimaste inoperanti nel corso degli anni poiché la Regione non ha, salvo rare eccezioni, nel suo organico professionalità e competenze tecniche per poter effettuare direttamente gli studi e le indagini su citate. Si pone pertanto l'esigenza che la Regione possa avvalersi di collaborazioni esterne, sulla base di un programma di studi e di ricerche finalizzate, funzionale agli scopi conoscitivi e d'intervento richiamati nell'articolato citato.
Occorre inoltre prevedere che una quota dei fondi del capitolo di bilancio 12001/06 sia destinato anche all'aggiornamento annuale del Piano socio - assistenziale e alla predisposizione dello stesso.
3. Diverse leggi e disposizioni regionali assegnano alla Regione il compito di concedere sussidi economici, contributi per il trasporto e il rimborso delle rette di ricovero per particolari categorie di cittadini:
a) L.R. 25 novembre 1983, n. 27, e successive modificazioni - Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
b) L.R. 8 maggio 1985, n. 11, e successive modificazioni - Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici;
c) L.R. 28 maggio 1985, n. 12 - art. 92 - Rimborso delle spese per il trasporto degli handicappati;
d) L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - art. 56 ; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - art. 68 - Contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio - assistenziali a favore di soggetti handicappati già beneficiari di trattamenti riabilitativi da parte delle Aziende sanitarie locali;
e) L.R. 30 maggio 1997, n. 20 - art. 14 - Pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche.
In coerenza con quanto stabilito dalle Leggi n. 142/90 e n. 59/97 e dalla legge regionale n. 25/93 di trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali si rende indispensabile provvedere al trasferimento delle citate funzioni e delle relative risorse finanziarie dalla Regione ai comuni per evitare inutili lungaggini burocratiche e superflue attese da parte dei cittadini. La determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni è effettuata per gli anni 1998, 1999 e 2000 nella entità prevista dalla Regione nel 1997. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre del triennio in scadenza.
I finanziamenti di cui sopra sono erogati ai comuni secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.
La Regione determina, all'inizio di ogni anno finanziario, gli indirizzi e i parametri in base ai quali dovranno essere svolte le funzioni trasferite per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi da parte dei comuni.
I criteri che legittimano la concessione dei contributi economici, il rimborso delle spese di trasporto degli handicappati, l'assegnazione di rette di ricovero alle citate categorie di cittadini rimangono immutati, secondo le disposizioni contenute nelle diverse leggi di settore.
4. La Regione eroga finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per lo svolgimento delle competenze già attribuite alla soppressa ONMI, di cui all'articolo17 della legge regionale n. 4 del 1988. Tali finanziamenti sono disposti a seguito di esame del programma di attività, presentato dalle Province secondo le procedure indicate dal comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.
A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, di trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali, si ritiene necessario allineare le Amministrazioni provinciali alle norme in materia socio - assistenziale previste dalla legge citata per i comuni. Si propone pertanto che l'attribuzione delle risorse finanziarie alle Province avvenga, per gli anni 1998, 1999 e 2000, nella entità prevista per il 1997. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre del triennio in scadenza.
5. Fino all'esercizio finanziario 1992 la Regione ha assicurato ai Comuni la possibilità di accedere ai contributi per la stipula delle convenzioni con gli operatori sociali ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988. Il contributo finanziario per il 1992 è stato inserito nei trasferimenti finanziari di cui alla legge regionale n. 25 del 1993. Con le leggi finanziarie 1995, 1996 e 1997, è stata ripristinata la possibilità di accedere a detti contributi per quei comuni che non ne avessero usufruito nel 1992. Anche per l'anno 1998 si ritiene di confermare tale opportunità, prevedendo un finanziamento di 300 milioni, a valere sul capitolo 12001/01, sempre a favore dei Comuni che non abbiano beneficiato in tutto o in parte di detti contributi nel 1992, nel 1996 e nel 1997.
E' necessario tuttavia prevedere delle norme che consentano di superare gradualmente il permanente ricorso alle convenzioni per lo svolgimento degli importanti compiti di coordinamento e di esercizio delle funzioni socio - assistenziali poiché questa modalità di reclutamento del personale sociale presenta più degli svantaggi che dei vantaggi e costituisce una soluzione di instabilità e di precarietà rispetto a permanenti e non transitorie esigenze organizzative e programmatorie dei servizi. Si prevede perciò che a partire dal 1999, ove un comune abbia usufruito di tali contributi per almeno cinque anni - anche in forma discontinua - e decida di continuare ad avvalersene sottraendosi all'invito più volte rivolto di inserire le figure sociali negli organi comunali, lo possa fare ma trasferendo i relativi oneri sul proprio bilancio.
6. Anche per il 1998 occorre prescindere dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4. Tale deroga, già concessa per gli anni pregressi, si rende indispensabile in relazione al ritardo con cui le istituzioni pubbliche e private provvedono al conseguimento degli standard strutturali e di attività fissati dal Regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.
7. Per superare gradatamente il ricorso alla deroga di cui al punto 6 e le cause che l'anno determinato, dovute in prevalenza alla difficoltà di accantonare delle disponibilità finanziarie in conto investimenti da parte degli enti gestori delle strutture, si prevede che eventuali nuove disponibilità finanziarie sul capitolo 12001/02 possano essere destinate all'adeguamento dei citati standard. Ove disponibile si prevede che tale finanziamento venga ripartito nella misura dell'80 per cento e del 20 per cento a favore, rispettivamente, delle istituzioni pubbliche e private e erogato fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
8. L'articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1988 prevede l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'adattamento di motoveicoli e autoveicoli in favore di soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione e con reddito non superiore a lire 18.000.000 annui. Prevede altresì che detto limite di reddito possa essere adeguato, in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante aggiornamento annuale del piano socio - assistenziale.
Tale procedura non ha consentito finora di adeguare tale limite di reddito al valore reale della lira e si rende pertanto necessario snellire la procedura affidando alla Giunta la determinazione periodica di tale importo, in relazione all'andamento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.
9. La Regione provvede al rimborso delle spese di trasporto di soggetti handicappati per recarsi presso i presidi ove effettuano interventi riabilitativi con specifici contributi ai Comuni, nella misura dell'importo giornaliero di lire 11.000. Si rende necessario adeguare detto importo, determinato nel 1989, all'attuale costo della vita e prevedere una procedura più snella per l'aggiornamento dell'importo.
10. Per interventi di particolare urgenza e inderogabilità (ricovero di minori in istituto per provvedimento del tribunale dei minorenni, ricovero di anziani non autosufficienti o di persone in particolare stato di disagio e di abbandono), nonché per eventuali e sopraggiunte esigenze derivanti dai nuovi compiti trasferiti ai Comuni con le presenti disposizioni, si prevede la possibilità che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, possa autorizzare l'erogazione di finanziamenti straordinari a valere sul capitolo 12001/01.
La spesa complessiva non potrà superare l'importo complessivo di un miliardo di lire annue per il 1998 e gli anni seguenti.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Programma comunale d'intervento
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, come già modificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44, è sostituito dai seguenti:
"1. I Comuni, i consorzi volontari e le associazioni di Comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge, predispongono programmi triennali d'intervento in conformità agli indirizzi e alle direttive del piano regionale socio - assistenziale.
1 bis. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale.".
Art. 2
Informazione e ricerca
1.All'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1988, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, può disporre della collaborazione di istituzioni pubbliche e di organismi privati nonché finanziare studi e ricerche attraverso l'assegnazione di borse di studio per tesi di laurea o di diploma universitario attinenti alle materie di cui alla legge regionale n. 4 del 1988.
3 ter. La Regione può stipulare convenzioni di collaborazione e consulenze finalizzate alla predisposizione, all'aggiornamento annuale e alla realizzazione del piano regionale socio - assistenziale nonché alla diffusione dei suoi contenuti.".
2. Gli oneri per l'attuazione del comma 1 sono valutati in lire 200.000.000 annue (cap. 12001/06).
Art. 3
Sussidi e servizi a favore
di particolari categorie di cittadini1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27.
2. Sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 30 e 14 settembre 1994, n. 43.
3. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate ai Comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per il 1997.
4. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in scadenza.
5. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.
6. Con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, sono quantificate e trasferite ai Comuni le risorse necessarie per:
a) il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni;
b) il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle aziende USL, trasferite ai Comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto;
c) il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto.
7. La Regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.
8. I Comuni, attraverso il programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite.
Art. 4
Attività socio - assistenziali
già attribuite alla soppressa ONMI1. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 le risorse necessarie alle Province per lo svolgimento delle attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI sono assegnate alle stesse Province con vincolo di destinazione nella misura prevista per l'anno 1997.
2. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in scadenza.
3. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.
4. Le Province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte e degli interventi realizzati in rapporto agli obiettivi programmati.
Art. 5
Contributi ai Comuni per il convenzionamento di operatori sociali
1. I Comuni che nell'anno 1992 e negli anni 1996 e 1997 non abbiano beneficiato in tutto o in parte dei contributi di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988, possono richiedere all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, per l'anno 1998, la concessione di contributi per la stipula di convenzioni o per l'assunzione di operatori sociali.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 1999 confluisce nel fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993.
3. A decorrere dal 1999 i Comuni che abbiano beneficiato in tutto o in parte per almeno cinque anni, anche non consecutivi, del contributo per il convenzionamento di operatori sociali di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e non abbiano provveduto ad assumere nel proprio organico le figure di coordinamento e/o il personale occorrente per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali cessano dal diritto a tale contributo.
4. Per i Comuni che si vengono a trovare nella condizione di cui al comma 3 gli oneri relativi alla prosecuzione delle convenzioni con gli operatori sociali sono posti a totale carico dei bilanci comunali.
Art. 6
Autorizzazione al funzionamento
delle strutture socio - assistenziali1. Per l'anno 1998 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione
Art. 7
Interventi per l'adeguamento delle strutture socio - assistenziali agli standard del piano socio - assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988
1. A partire dal 1999 e fatti salvi gli interventi già inseriti nei programmi pluriennali approvati, a valere sul capitolo 12001/02 del bilancio regionale, possono essere finanziati anche gli interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture socio - assistenziali già in funzione per il rispetto degli standard fissati dal piano socio - assistenziale e dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.
2. Per le finalità di cui sopra e sulla base delle risorse finanziarie disponibili e non programmate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, delibera il piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni e alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 a' termini dell'articolo 47 della medesima legge regionale.
3. Il riparto dei finanziamenti, con riferimento alle disponibilità di bilancio come definite dal comma 2, avviene nella misura dell'80 per cento dello stanziamento annuale a favore dei Comuni, e del restante 20 per cento a favore delle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988, tenute presenti in particolare le prescrizioni di adeguamento disposte dagli enti competenti.
4. L'erogazione del contributo non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile ed è subordinato alla presentazione della certificazione finanziaria e patrimoniale dell'ente richiedente da cui risulti che lo stesso non è in grado di disporre di mezzi finanziari da destinare alla realizzazione degli individuati interventi di adeguamento.
5. La concessione del contributo alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 è concesso alle seguenti condizioni:
a) che le stesse siano convenzionate con almeno un Comune da non meno di cinque anni o che assumano e dichiarino l'impegno a convenzionarsi con i Comuni riservando a questo fine il 50 per cento della loro capienza per i cinque anni successivi alla concessione del citato contributo;
b) che deliberino il vincolo di destinazione d'uso della struttura di venti anni per finalità socio - assistenziali.
Art. 8
Contributi per l'adattamento
dei mezzi di locomozione1. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1988 è sostituito dal seguente:
"4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere adeguato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, mediante deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 9
Contributi in favore dei comuni e delle Aziende USL per il trasporto degli handicappati
1. Il contributo giornaliero pro - capite previsto dall'articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è elevato per l'anno 1998 a lire 13.000.
2. Il contributo così come aggiornato dal comma 1 è concesso altresì alle Aziende USL che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione.
3. La maggiore spesa per l'aggiornamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è valutata in lire 500.000 annue (cap. 12001/01).
4. Per gli anni successivi l'importo del contributo può essere aggiornato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 10
Provvedimenti urgenti e inderogabili
1. Per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità quali l'affidamento di minori e di anziani disposte dai giudici o altre gravi emergenze documentate dai comuni, nonché per eventuali sopraggiunte esigenze derivanti da nuovi compiti trasferiti ai comuni con le presenti disposizioni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni.
2. Gli oneri per l'attuazione del comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 annue (cap. 12001/01).
Art. 11
Copertura finanziaria
1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 37.377.000.000, fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998/2000 sono introdotto le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 1.600.000.000
1999 lire ------
2000 lire ------mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
12 - IGIENE E SANITA'
Cap. 12001/01-
Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988 n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 11, comma 1, L.R. 26 aprile 1994, n. 27, art. 57, commi 4 e 5, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 69 e 70, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 42, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
1998 lire 32.877.000.000
1999 lire 33.677.000.000
2000 lire 33.677.000.000Cap. 12001/07 -
Contributi ai comuni per gli oneri di ricovero presso strutture socio-assistenziali di utenti dimessi dai centri di riabilitazione (art. 56, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 68, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)
1998 lire 2.100.000.000
1999 lire 3.700.000.000
2000 lire 3.700.000.000In aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04020 -
Fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport (L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 5, comma 2 della presente legge)
1998 lire ------
1999 lire 800.000.000
2000 lire 800.000.000Cap. 04020/02 - (N.I.) - 2.1.1.5.2.2.08.07 (05.01)
Finanziamenti ai comuni per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici; per il trasporto di handicappati e per rette di ricovero (artt. 3, commi 1 e 2, e 9, comma 1, della presente legge)
1998 lire 33.100.000.000
1999 lire 33.100.000.000
2000 lire 33.100.000.000Cap. 04020/03 - (N.I.) - 2.1.1.5.3.2.08.07 (05.01)
Finanziamenti alle province per lo svolgimento delle attività socio - assistenziali (art. 4 della presente legge)
1998 lire 1.877.000.000
1999 lire 1.877.000.000
2000 lire 1.877.000.00012 - IGIENE E SANITA'
Cap. 12001/01 -
Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988 n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 11, comma 1, L.R. 26 aprile 1994, n. 27, art. 57, commi 4 e 5, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 69 e 70, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 42, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e artt. 9 e 10 della presente legge)
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 1.500.000.000Cap. 12001/06 -
Spese per la rilevazione e l'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio - assistenziali nonché per studi e ricerche sulle cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione sociale (art. 22, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e art. 57, comma 9, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 2 della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.000
2000 lire 100.000.000