DISEGNO DI LEGGE N. 443

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, FADDA il 15 luglio 1998

Assegnazione al Servizio sanitario della Regione del personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per gli Anziani (INRCA) operante nella sede di Cagliari


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge che si propone all'approvazione del Consiglio ha l'intento di assegnare al Servizio sanitario regionale della Sardegna, il personale operante presso la sede di Cagliari - Pirri dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per gli Anziani (INRCA), con sede in Ancona.

Il Presidio di via della Cicale opera sulla base di una convenzione, stipulata nell'ottobre del 1979, per 100 posti letto e per quel numero di posti la struttura risulta inserita nell'unico Piano sanitario regionale approvato nel 1985.

In effetti quel numero non è mai stato attivato e attualmente la potenzialità virtuale è di 40 posti, del resto di completa difficile attivazione, per le disfunzioni e le difficoltà che attualmente il nosocomio attraversa.

Infatti l'assoluta assenza di finanziamenti per l'adeguamento di impianti e attrezzature ha progressivamente depotenziato le professionalità pure presenti, fino ad indurre i soggetti contraenti dell'accordo, la Regione e l'INRCA, a chiedere al Governo l'emissione di un provvedimento diretto ad assegnare il personale al Servizio sanitario regionale della Sardegna.

Le vicende politiche dell'ultima parte della legislatura nazionale precedente all'attuale, e segnatamente il divieto a provvedere con decreto se non per provvedimenti di estrema urgenza, hanno ostacolato, e successivamente impedito, l'attuazione di una soluzione che era all'epoca condivisa, ma che, nei mesi successivi, non ha più incontrato l'accordo dell'INRCA.

Quest'ultima ha infatti presentato nuovi programmi, mostrando la propensione alla continuazione dell'attività, ma non indicando in quale modo e soprattutto con quali investimenti intenda provvedere a ricreare le condizioni del mantenimento di una collaborazione che, allo stato, è problematica.

Infatti, i requisiti di qualità delle poche prestazioni erogate non sono tali da allineare tali prestazioni a quelle degli ospedali pubblici e privati della Sardegna, per cui, con ogni probabilità, a breve, l'Azienda USL di Cagliari, che intrattiene attualmente il rapporto di collaborazione con l'INRCA, dovrà provvedere alla denuncia di tale rapporto, creando non pochi problemi al personale impiegato che dipende dalla Direzione centrale dell'istituto gestore del presidio, con sede ad Ancona.

Le professionalità attualmente presenti nella sede di Cagliari, rappresentano un patrimonio che può essere utile al sistema sanitario regionale. Il personale è retribuito secondo i livelli contrattuali vigenti nel Servizio sanitario regionale ed il suo stipendio è tratto dalle somme che l'Azienda USL n. 8 trasferisce a compenso di prestazioni che, nell'attuale situazione, non garantiscono, come sopra si è detto, i livelli che la convenzione e il suo costo (lire 6.042.000.000 per l'anno 1996) richiederebbero.

Gli operatori interessati al provvedimento che si presenta all'approvazione, quanto al ruolo amministrativo sono:
1     Dirigente amministrativo;
3     Assistenti amministrativi;
3     Coadiutori amministrativi;

per quanto riguarda il ruolo sanitario i dipendenti sono:
1 Dirigente medico di II° livello;
4 Dirigenti medici di I° livello aiuto;
2 Dirigenti biologi di I° livello;
7 Dirigenti medici di I° livello assistenti;
1 Operatore professionale di Ia categoria collaboratore terapista della riabilitazione;
1 Operatore professionale di Ia categoria coordinatore, terapista;
15 Operatori professionali di Ia categoria infermieri professionali;
3 Operatori professionali di Ia categoria tecnici di laboratorio;
3      Operatori professionali di Ia categoria tecnici di radiologia;
3 Operatori professionali di IIa categoria infermiere generico;

per quanto riguarda, infine, il ruolo tecnico:
1 Assistente sociale collaboratore;
8 Ausiliari specializzati addetti all'assistenza;
5 Ausiliari specializzati addetti ai servizi tecnici (guardaroba, cucine, guardia);
17 Operatori tecnici di vari settori (assistenza, centralino, palestra, elettricista, idraulico, autista, cuoco, muratore).

Il totale dei dipendenti dell'INRCA di Cagliari è dunque di 78 unità.

Il costo contrattuale stimato degli stipendi è di lire 4.606.000.000.

Il presente disegno di legge, che intende dunque proporre l'assegnazione del suddetto personale alle Aziende sanitarie della Sardegna, è costituito da quattro articoli, il primo dei quali, enuncia la disposizione generale che dà motivo al provvedimento e scandisce i termini del processo attraverso il quale i dipendenti possono optare per l'Azienda sanitaria prescelta, specificando che la mancanza di scelta determina l'assegnazione automatica all'Azienda n. 8 di Cagliari.

L'articolo 2 stabilisce il diritto del personale transitato a fruire del contratto vigente per la dirigenza e per il comparto.

Vengono altresì stabilite le modalità attraverso cui le aziende riceventi provvedono agli inquadramenti, mentre con l'articolo 3 si statuiscono le modalità attraverso cui le Aziende stesse acquisiscono le risorse finanziarie indispensabili, con la necessaria specificazione che gli oneri relativi al cessato rapporto con l'INRCA dovranno far capo a quest'ultimo istituto.

L'articolo 4, ultimo del disegno di legge, stabilisce l'obbligo all'Azienda USL n. 8, che attualmente gestisce la convenzione, a concludere, all'atto dell'entrata in vigore della legge, il rapporto attualmente in corso con l'INRCA.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. Il personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per gli Anziani (INRCA) in servizio presso il presidio di Cagliari - via delle Cicale, 11 - è inquadrato nei ruoli del personale del Servizio Sanitario Nazionale della Regione secondo le disposizioni seguenti.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale comunica alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere l'elenco delle unità di personale di cui al comma 1 distinte per ruolo, profilo professionale, posizione funzionale, area e disciplina.

3. Nei dieci giorni successivi le Aziende comunicano all'Assessorato l'elenco dei posti vacanti delle rispettive piante organiche che possono essere ricoperti con personale suddetto. Copia delle comunicazioni delle Aziende è affissa all'albo dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

4. Entro venti giorni dalla data di affissione delle comunicazioni di cui al comma 3, il personale dipendente dell'INRCA può esercitare l'opzione per l'assegnazione ad una delle Aziende, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il mancato esercizio dell'opzione nei termini comporta l'automatica assegnazione all'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari.

5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il personale è assegnato alle Aziende con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

6. Nei trenta giorni successivi ciascuna Azienda procede all'inquadramento del personale assegnato nel ruolo, profilo professionale e posizione funzionale corrispondenti a quelle dell'ente di provenienza, nonché nella medesima disciplina o in altra disciplina della stessa area procedendo - se necessario - alla definizione di una graduatoria per titoli.

7. Nel caso che nell'Azienda di destinazione non vi siano i posti necessari per l'inquadramento del personale assegnato secondo i criteri di cui al comma 6, la pianta organica dell'Azienda è incrementata di conseguenza.

   

Art. 2

1. Il personale transita, nel ruolo delle Aziende di assegnazione, nella posizione di carriera in cui si trova inquadrato alla data del 30 aprile 1998.

2. Al suddetto personale sono applicate le norme contrattuali previste dai vigenti accordi collettivi nazionali per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

3. La Regione e l'INRCA concordano le modalità per l'acquisizione degli atti necessari alle procedure di assegnazione dei dipendenti nonché per la verifica dei requisiti richiesti per l'inquadramento nella posizione funzionale, disciplina o qualifica previsti per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e per la definizione del trattamento giuridico ed economico da attribuire alle singole unità di personale trasferito.

4. Le Aziende sanitarie interessate provvedono, all'atto dell'assegnazione dei dipendenti, all'acquisizione della documentazione necessaria alla conferma del trattamento giuridico ed economico in godimento.

5. Le Aziende di assegnazione subentrano nel pagamento degli stipendi a far data dal giorno di effettiva presa di servizio da parte dei dipendenti presso le Aziende stesse.

   

Art. 3

1. Alle Aziende interessate ad ampliamenti di organico per l'inserimento del personale di cui alla presente legge, la Regione trasferisce le somme necessarie al pagamento di stipendi e indennità, fino al riassorbimento delle eccedenze che si sono verificate nelle sedi di assegnazione.

2. Eventuali oneri relativi al cessato rapporto di lavoro dei dipendenti transitati con l'INRCA, sono a carico di quest'ultimo istituto, compresi quelli relativi a contenziosi in atto o futuri relativi al servizio prestato in data antecedente a quella di presa di servizio presso le Aziende sanitarie o ospedaliere.

   

Art. 4

1. L'Azienda USL n. 8 di Cagliari è autorizzata, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a rescindere la convenzione stipulata con l'INRCA per l'erogazione dei servizi ospedalieri presso il presidio di Cagliari.

   

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 4.800.000.000 annue, si fa fronte con l'utilizzo di una pari quota delle risorse destinate alle Aziende sanitarie e derivanti dalle quote del Fondo sanitario nazionale, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'integrazione regionale al Fondo sanitario regionale (capp. 12133 e 12133/02).