DISEGNO DI LEGGE N. 419/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SCANO 

il 12 maggio 1998

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge di variazione al bilancio regionale per l'anno 1998 deriva dalla necessità ed urgenza di dotare dello stanziamento di lire 20.000.000.000 il capitolo 10137/01 - relativo a "contributi in conto capitale alle cooperative e alle società giovanili per gli interventi previsti dall'articolo 10 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28" - che è riportato nello stesso bilancio per memoria.

La mancata previsione di stanziamento nel suddetto capitolo trovava giustificazione nella considerazione che a dette occorrenze si sarebbe provveduto con apposito stanziamento nell'ambito del programma 1998-1999 ex lege 402/94, di cui si era previsto un iter approvativo pressoché contestuale con quello del bilancio.

Poiché tale contestualità non si è verificata, constatata l'urgenza di dover provvedere comunque, seppur parzialmente, al fine di dare risposta immediata alle istanze occupazionali, si propone la presente iniziativa che si qualifica per un verso come ulteriore dotazione rispetto alle pari provvidenze previste nel programma succitato e per altro verso quale anticipazione dei finanziamenti previsti dal predisponendo "piano per l'occupazione e lo sviluppo".

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

SECCI, Presidente e relatore - CASU, Vice Presidente - BERRIA, Segretario - VASSALLO, Segretario - ARESU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - CUGINI - DETTORI Bruno - GIAGU - PITTALIS - SANNA NIVOLI M. Noemi - SASSU - SERRENTI pervenuta il 21 maggio 1998

La Commissione bilancio ha approvato nella seduta di mercoledì 20 maggio 1998, con l'astensione del consigliere Bruno Dettori e il voto favorevole dei commissari di tutti gli altri gruppi, il disegno di legge n. 419 concernente "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998", avendo condiviso e fatto propria la proposta della Giunta regionale di destinare 20 miliardi agli interventi previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 28 del 1984.

La Commissione, tuttavia, in considerazione dell'importanza strategica ai fini occupazionali e per la creazione di nuova imprenditoria dello stesso articolo 10, ha chiesto alla Giunta regionale di accertare la possibilità di incrementare lo stanziamento previsto nel disegno di legge e ha contemporaneamente sollecitato un rapito iter di approvazione per il programma ex lege n. 402 del 1994, che prevede un ulteriore impegno finanziario di 48.900 milioni a favore dello stesso articolo 10 della legge regionale n. 28 del 1994.

La Commissione stante l'importanza e l'urgenza del provvedimento ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03146 -

Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 15 aprile 1998, n. 11) (spesa obbligatoria)

lire 20.000.000.000

In aumento:

10 - LAVORO

Cap. 10137/01 -

Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione dei settori agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)

lire 20.000.000.000

 

Art. 1

(identico)

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto regionale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 2

(identico)