DISEGNO DI LEGGE N. 415
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SCANOil 29 aprile 1998
Riutilizzo di risorse provenienti dalle contabilità speciali
di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si inserisce nel più ampio progetto di riforma dell'istituto dei residui di stanziamento e della loro verifica globale. Il primo approccio consiste nella verifica dei residui derivanti dalle contabilità speciali del primo e del secondo Piano di rinascita, dell'accertamento sulla necessità di permanenza dei residui d'impegno e di una razionalizzazione delle risorse rinvenienti dalle economie realizzate attraverso una apposita dichiarazione "ope legis" di decadenza degli impegni assunti fino a tutto il 1992. Al contempo si realizza l'obiettivo di recuperare risorse finanziarie, in un momento di carenza generalizzata, da destinare ai vari settori produttivi, sì da conseguire un incremento della produttività e conseguentemente un incremento occupazionale. Tale obiettivo comporta necessariamente una rivisitazione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione regionale in modo da orientare le stesse a risultati di efficacia e di efficienza.
In dettaglio il provvedimento prevede:
- al comma 1 la disposizione del disimpegno delle somme impegnate e non giunte alla fase del pagamento a volte a causa del mancato avvio dell'opera o del progetto entro il 31 dicembre 1992;
- il comma 2 prevede la modifica dell'operatività di un apposito titolo di spesa al fine di consentire il pagamento delle obbligazioni giuridicamente assunte dall'Amministrazione nei confronti di terzi e per le quali gli aventi diritto rinnovino la richiesta di pagamento. Si prevede altresì la costituzione di un fondo da destinare alla attuazione di interventi per l'occupazione e lo sviluppo nel quale confluiscono il 90 per cento delle risorse "liberate";
- i commi 3, 4 e 5 prevedono le procedure da adottarsi per gli adempimenti di carattere amministrativo derivanti dall'applicazione dei primi due commi;
- l'ultimo comma ha mero carattere dichiarativo. Infatti viene espresso il vincolo attraverso il quale individuare gli interventi da attuarsi, che non può che avvenire attraverso legge. Tale disposizione previene un eventuale rilievo di illegittima delega dal potere legislativo al potere esecutivo.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. E' disposto il disimpegno delle somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnate a carico degli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi esecutivi istituiti per l'attuazione delle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, qualora il provvedimento di impegno sia di data anteriore al 1° gennaio 1993.
2. In conto delle contabilità speciali di cui alle suddette leggi le somme non impegnate, i recuperi e i rimborsi non ancora utilizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, nonché, limitatamente alla contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962, gli interessi attivi maturati a tutto il 31 dicembre 1997 sono impiegati:
per una quota non superiore al 10 per cento quale integrazione degli stanziamenti del titolo di spesa 11.4.02/I - Fondo di riserva - del programma d'intervento per gli anni 1988-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, tra le cui finalità sono comprese quelle relative alla riproduzione delle somme disimpegnate sulle contabilità speciali di cui al comma 1, per le quali sussista per l'Amministrazione regionale l'obbligo di pagare; a decorrere dall'anno 1998, gli stanziamenti del medesimo titolo sono integrati con gli interessi attivi maturati sulla contabilità speciale di cui alla Legge n. 588 del 1962;
per la differenza, per costituire la dotazione finanziaria di un titolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo per l'attuazione di interventi per l'occupazione e lo sviluppo".
3. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede alle conseguenti variazioni nelle predette contabilità speciali derivanti dall'applicazione del comma 2.
4. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 2, lettera a), a favore dei titoli di spesa in conto dei quali è stato accertato il disimpegno, è disposto con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su richiesta dell'Assessorato competente, previa verifica, da parte di quest'ultimo, della sussistenza dell'obbligo di pagare da parte della Regione e dell'acquisizione dell'istanza dell'avente diritto.
5. In caso di esaurimento di cui al predetto titolo di spesa 11.4.02/I si provvede mediante attingimento dai fondi di cui all'articolo 31 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.
6. Alla destinazione della dotazione del fondo di cui alla lettera b) del comma 2 nei vari settori d'intervento si provvede con successiva legge regionale.