DISEGNO DI LEGGE N. 404/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SCANO il 13 Marzo 1998

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali e dei bilanci degli entri strumentali per l'anno finanziario 1998


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge č finalizzato a garantire - in rapporto ai tempi necessari per la conclusione dell'esame degli atti di programmazione e finanziari facenti parte della proposta complessiva della Giunta regionale per gli anni 1998/2000 e per l'esame governativo dei relativi atti legislativi - la continuitą dell'attivitą amministrativa, in regime di esercizio provvisorio, per un ulteriore mese e pertanto a tutto aprile 1998.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

SECCI, Presidente e relatore; CASU, Vice Presidente; BERRIA, Segretario; VASSALLO Segretario; ARESU; BALIA; BALLETTO; BIGGIO; CUGINI; DETTORI Bruno; GIAGU; PITTALIS; SANNA NIVOLI; SASSU; SERRENTI
pervenuta il 14 marzo 1998

La Commissione bilancio nella seduta del 14 marzo 1998 ha approvato con voto favorevole dei Gruppi Progressista Federativo, Popolari, Rifondazione Comunista, Alleanza Nazionale, del Consigliere Aresu e l'astensione del Gruppo di Forza Italia il disegno di legge relativo alla proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998 avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentarlo.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998, gią autorizzato con la legge regionale 9 gennaio 1998, n. 1, č prorogato, con le stesse modalitą, sino al 30 aprile 1998.

 

Art. 1

(identico)

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° aprile 1998.

 

Art. 2

(identico)