DISEGNO DI LEGGE N. 386/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'Assistenza sociale, FADDA Paolo il 19 dicembre 1997Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Nell'ambito del complessivo riassetto del S.S.N., conseguente all'attuazione a livello regionale del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, si rende necessario provvedere con urgenza al trasferimento delle residue funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ancora esercitate dagli Uffici dei medici provinciali, portando così a compimento l'attuazione dell'articolo 32 della Legge n. 833/78; ciò consentirà che l'esercizio delle attività di prevenzione da parte delle Aziende U.S.L. possa avvenire in maniera chiara e completa.
Si è altresì ritenuto necessario, anche allo scopo di porre fine a ricorrenti dubbi interpretativi che danno luogo a difformità di comportamento sul territorio, che le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica che la legislazione antecedente al riordino del S.S.N. attribuiva ai Comuni, perché venissero esercitate tramite le cessate Unità Sanitarie Locali, debbano ora necessariamente essere attribuite alla competenza diretta delle Aziende U.S.L.; ciò in quanto le Unità Sanitarie Locali hanno perduto la loro configurazione di "Strutture operative dei Comuni" e, con la trasformazione in Aziende Sanitarie, hanno assunto piena autonomia giuridica e funzionale quali enti a sé stanti, dotati di specifiche e autonome competenze.
Il mutato quadro normativo di riferimento relativo al nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del S.S.N., ed in particolare le modifiche già introdotte con la istituzione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. e quelle da attuarsi in tempi auspicabilmente brevi con la costituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale prevista dalla Legge n. 61/94, suggeriscono, in questo momento di transizione e di particolare fluidità dell'assetto strutturale del Settore di prevenzione, di disciplinare in forma snella il trasferimento delle funzioni già svolte dagli Uffici dei medici provinciali, limitando al minimo le norme di organizzazione ed eliminando l'elencazione dettagliata delle funzioni attribuite alle Aziende U.S.L., anche in considerazione del fatto che una più precisa individuazione delle competenze in materia di prevenzione sanitaria ed ambientale e delle modalità di esercizio delle stesse dovrà necessariamente essere effettuata in sede di attuazione a livello regionale della citata Legge n. 61/94.
Pertanto con la presente norma ci si è limitati ad individuare le competenze da attribuire alla Regione, alla Provincia e al Sindaco quale autorità sanitaria locale, prevedendo che tutte le altre funzioni in materia di igiene e sanità pubblica siano esercitate dalle Aziende U.S.L.
Si è inoltre prevista la trasposizione, a livello di Azienda U.S.L., dei residui organismi collegiali ancora operanti a livello provinciale (in quanto aventi sede presso gli uffici dei medici provinciali), ritenendo peraltro sufficiente demandare alle determinazioni della Giunta regionale le norme riguardanti la composizione ed il funzionamento di detti organismi.
Si è poi ritenuto di procedere con norma regionale alla soppressione dei Consigli provinciali di sanità ed alla contestuale disciplina delle relative attribuzioni, in considerazione peraltro del fatto che la norma statale istitutiva di tali organismi consultivi era già stata abrogata (art. 10 decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266).
Per ciò che attiene al personale regionale in servizio presso gli Uffici dei medici provinciali, si è ritenuto di dover prevedere il diritto di opzione alle Aziende U.S.L., in coerenza con il principio, comunemente affermato, in base al quale al trasferimento di funzioni dovrebbe seguire il trasferimento del personale che tali funzioni ha esercitato.
Per il personale non trasferito alle Aziende U.S.L., è stata prevista la soluzione dell'assegnazione alla sede centrale dell'Assessorato della sanità e, per il personale operante in periferia, l'utilizzazione presso strutture dell'Amministrazione regionale decentrate sul territorio.
Si è ritenuto di non prevedere uffici dell'Assessorato decentrati nel territorio in quanto la loro istituzione non avrebbe risposto ad alcuna esigenza organizzativa o funzionale: infatti la recente normativa sul riordino del Servizio sanitario regionale ha codificato definitivamente, in ciò confermando un principio da lungo tempo sancito, che l'Amministrazione regionale deve assolvere esclusivamente ad un ruolo di programmazione, controllo e indirizzo nel campo della sanità pubblica, essendo le funzioni operative e gestionali, attribuite alle aziende sanitarie e agli enti locali territoriali.
Eventuali esigenze di raccordo operativo col territorio possono essere ampiamente soddisfatte dalla Regione tramite i servizi e gli uffici delle Aziende Sanitarie Locali.
In coerenza con lo stesso principio si è ritenuto di dover esplicitamente abrogare l'articolo 20 della legge regionale n. 15/85 che prevedeva, seppure in linea teorica, la possibilità della sopravvivenza di strutture dell'Assessorato della sanità in materia veterinaria decentrate sul territorio.
A conferma della scelta operata in tema di uffici periferici si evidenzia che la recente riorganizzazione delle strutture dell'Assessorato della sanità operata col D.P.G.R. 3 giugno 1996, n. 124, in attuazione dell'articolo 66 della legge regionale 26 dicembre 1995, n. 5, non ha previsto strutture organizzative periferiche dell'Assessorato medesimo.
Per ciò che attiene infine alla soppressione degli Uffici dei medici provinciali, corre l'obbligo di evidenziarne che la relativa proposta è stata sottoposta più volte all'esame del Consiglio regionale fin dal lontano 1984 non riuscendo però a tutt'oggi a vedere la luce come norma regionale.
Appare ormai improcrastinabile che anche la Regione sarda, unica ormai in Italia a non aver disciplinato la materia, proceda alla formale soppressione di uffici che, pur avendo assolto in passato ad una meritoria funzione, sono da lungo tempo ampiamente superati dalle sopravvenute norme di riforma del Servizio sanitario e rischiano oggi soltanto di costituire intralcio ad un razionale esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, vuoi a livello centrale che sul territorio.
Con la presente norma si è inteso inoltre disciplinare, in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, la materia dell'accreditamento nonché il regime dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture sanitarie - cui la Regione avrebbe già dovuto provvedere da tempo in attuazione dell'articolo 43 della legge n. 833/78 - individuando nell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, in coerenza con il richiamato D.P.R. 14 gennaio 1997, il titolare sia delle funzioni autorizzative che di quelle di accreditamento nei confronti di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private.
Si osserva che la modifica del regime autorizzativo, tuttora regolamentato dagli articoli 193 e 194 del Testo Unico Leggi Sanitarie (regime anch'esso riferito alle funzioni già esercitate dagli Uffici dei medici provinciali) non è ulteriormente rinviabile in quanto costituisce il presupposto per rendere effettivamente applicabile nella Regione sarda le disposizioni sull'accreditamento.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
MURGIA, Presidente; LOMBARDO, Vicepresidente; BUSONERA, Segretario; BIANCAREDDU; CUCCA, relatore; DETTORI Ivana; GIAGU; LADU; LIORI; MACCIOTTA; MARRACINI; SANNA Noemi, pervenuta il 21 luglio 1998La Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge in oggetto nella seduta del 15 luglio 1998, nel testo presentato dalla Giunta regionale.
La Commissione ha ritenuto non più procrastinabile il trasferimento alle Aziende-USL delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ancora esercitate nella regione dagli Uffici dei medici provinciali, figura quest'ultima che, già dal 1978, la Legge n. 833 aveva cancellato dall'ordinamento sanitario prevedendo la sub-delega ai Comuni di tutti i compiti delegati alla Regione e consentendo, nel contempo, che la legge regionale provvedesse a disciplinare l'esercizio dei suddetti compiti determinando, ove ritenesse opportuno, lo spostamento delle funzioni in capo alle unità sanitarie locali, allora strutture operative dei Comuni.
La modifica dell'assetto istituzionale delle Unità Sanitarie Locali e la loro trasformazione in Aziende Sanitarie dotate di autonomia giuridica e funzionale ha consentito l'attribuzione diretta alle stesse delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, residuali rispetto a quelle attribuite allo Stato, alla Regione, alla Provincia e al Sindaco quale autorità sanitaria locale.
Le Aziende-USL eserciteranno le funzioni di cui sopra attraverso i dipartimenti di prevenzione e i relativi provvedimenti verranno adottati dal direttore generale.
Mentre permangono, con composizione e modalità di funzionamento diverse, gli organismi collegiali già operanti presso gli uffici dei medici provinciali, il personale in servizio presso gli stessi uffici è trasferito presso una delle Aziende-USL della Provincia di competenza, o permane all'interno dell'amministrazione regionale, presso la sede centrale dell'Assessorato dell'igiene e sanità, o presso le strutture periferiche.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli Uffici dei medici provinciali nonché quelle demandate ai Comuni ed esercitate tramite le cessate Unità Sanitarie Locali, fatta eccezione per quelle espressamente riservate allo Stato, alla Regione, alla Provincia e al Sindaco quale autorità sanitaria locale, sono attribuite alle Aziende U.S.L. istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, che le esercitano tramite i competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione. I relativi provvedimenti sono adottati dal direttore generale dell'Azienda U.S.L.. Il Medico provinciale, indicato dalla vigente normativa quale componente di comitati, commissioni e organismi vari, è sostituito da un dirigente medico del dipartimento di prevenzione, designato dal direttore generale dell'Azienda U.S.L..
2. Con provvedimento del direttore generale sono istituiti presso ciascuna Azienda U.S.L. i seguenti organismi collegiali, già operanti presso gli Uffici dei medici provinciali:
Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni affidate o da affidare, di cui all'articolo 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482;
Commissione tecnica permanente gas tossici di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;
Commissione per l'accertamento della idoneità al rilascio delle patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici di cui all'articolo 32 del R.D. n. 147 del 1927.
3. La Giunta regionale con apposita deliberazione, tenendo conto della normativa statale e regionale sulla materia, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento di tali organismi collegiali.
4. Sino all'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 3, continuano ad operare gli organismi collegiali esistenti nella composizione e nell'ambito territoriale di competenza all'atto di entrata in vigore della presente legge.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Consigli provinciali di sanità di cui al D.P.R. 11 gennaio 1961, n. 257. Le funzioni già esercitate da detti organismi sono svolte dai competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, secondo le rispettive competenze.
6. Il trasferimento delle funzioni disciplinato dal comma 1 dovrà essere attuato entro il termine massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con effetto dalla data di tale trasferimento cesseranno gli Uffici dei medici provinciali e gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite, esistenti presso i predetti uffici, saranno consegnati alle Aziende U.S.L. competenti per territorio, mediante elenchi descrittivi.
7. Il personale appartenente al ruolo unico dell'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 51, in servizio presso gli Uffici dei medici provinciali alla data di entrata in vigore della presente Legge, può richiedere entro 15 giorni da tale data, di essere trasferito nei ruoli del personale di una delle Aziende U.S.L. ubicate nel territorio provinciale di rispettiva competenza. Sulle domande decide, entro 30 giorni, la Giunta regionale con propria deliberazione, valutate le esigenze dell'amministrazione ed acquisito l'assenso dell'Azienda U.S.L. a cui il personale ha chiesto di essere assegnato.
8. Il personale indicato al comma 7, non trasferito alle Aziende U.S.L., resta in servizio presso la sede centrale dell'Assessorato dell'igiene, sanità e dell'Assistenza sociale ovvero viene assegnato ad una struttura periferica dell'Amministrazione regionale, preferibilmente ubicata nel territorio di competenza dei soppressi Uffici del medico provinciale.
9. Tra le funzioni riservate, ai sensi del comma 1, alla Regione - che le esercita attraverso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale - rientrano il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 1 del D.P.R. 14 gennaio 1997 nonché la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, nei confronti delle strutture pubbliche e private.
10. La Giunta regionale, con uno o più provvedimenti da adottare, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri fissati dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal capo III della Legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce:
i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale;
le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e per la concessione dell'accreditamento;
la costituzione, nell'ambito dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, di un apposito nucleo di valutazione, composto da personale regionale, delle Aziende Sanitarie e, se necessario, anche da professionisti esterni al S.S.N., con la qualificazione sanitaria e tecnica necessaria e in numero adeguato per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente punto b).
11. Con l'emanazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi indicati al comma 10, cessano di aver vigore gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
12. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini svolte dai servizi dei dipartimenti di prevenzione nell'interesse di terzi e su loro richiesta, sono determinate con decreto dell'assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale. Dette tariffe sono aggiornate con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale di variazione del valore della lira.
13. L'articolo 20 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 è abrogato.
Art. 1
(identico)