DISEGNO DI LEGGE N. 382/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU il 15 dicembre 1997Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 1998)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Come é noto l'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, di modifica all'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ha razionalizzato il contenuto della legge finanziaria, individuando, da un lato, le disposizioni che non ne possono far parte e, dall'altro, uno strumento che la integra e la completa: il disegno di legge collegato.
Coerentemente a quanto sopra accennato il presente disegno di legge si mostra assai snello, con soli 35 articoli, la maggior parte dei quali contenenti disposizioni meramente finanziarie.
Accompagna il disegno di legge finanziaria un'unica "legge collegata" che costituisce, insieme al presente, l'espressione della manovra economico - finanziaria della Regione.
Il CAPO I raccoglie le disposizioni di carattere finanziario.
L'articolo 1, come é ormai prassi, riguarda l'autorizzazione alla contrazione di mutui o, in alternativa, all'emissione di prestiti obbligazionari.
A differenza degli anni precedenti la contrazione dei mutui pari a 924.000.000.000 nel 1998 e 198.000.000.000 nel 1999, attiene esclusivamente ad investimenti in opere di carattere permanente ancora da realizzare. Attraverso il ricorso all'indebitamento si cerca d'intervenire sulla stasi della situazione economica dell'Isola, al fine di accelerare la ripresa.
L'articolo 2 prevede l'ammortamento, in un periodo di dieci anni, del complessivo disavanzo finanziario maturato a tutto il 1996, pari a 1.961.548.000.000; l'accantonamento nel capitolo 03220 di una quota pari a 161.548 ml. nel primo anno e a 200.000 ml. negli anni successivi consente di non dover fare ricorso, come negli anni precedenti, al mercato finanziario, sopperendo in tal modo alla copertura del disavanzo suddetto senza dover gravare il bilancio regionale di maggiori oneri.
L'articolo 3 rimanda alle allegate tabelle gli stanziamenti da iscrivere in conto di capitoli aventi oneri a carattere anelastico e quindi determinati da precedenti autorizzazioni di legge (Tab. D), oneri soppressi o differiti ad esercizi successivi (Tab. C) o oneri rimandati, nella loro quantificazione, alla legge finanziaria (Tab. E).
L'articolo 4 autorizza l'accantonamento di somme nei fondi nuovi oneri legislativi; le relative tabelle A e B riguardano, rispettivamente, l'accantonamento di fondi per disegni di legge di parte corrente e di conto capitale.
Nella tabella A rilevano le riserve destinate alla riforma degli enti regionali, parte corrente, e ai provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivo e sociale.
Nella tabella B rilevano gli accantonamenti per il disegno di legge collegato, al quale si rimanda per l'illustrazione degli interventi in esso compresi per il riassetto dell'EMSA, per la riforma degli enti strumentali - parte in conto capitale - e per il finanziamento di programmi ed iniziative comunitarie.
L'articolo 5 concerne le modifiche alla legge di contabilità n. 11 del 1983, in particolare i commi 1, 2 e 3 prevedono la raccolta sistematica delle norme relative alla conservazione dei residui di stanziamento ed il mantenimento delle somme destinate all'attuazione di programmi ed iniziative comunitarie sino alla data ultima di impegnabilità consentita dalla Unione Europea, nonché per gli appalti in corso, ciò al fine d'impedire un ritardo nell'effettuazione della spesa, imprimendo in tale modo un'accelerazione della stessa. Col comma 5 e seguenti s'intende introdurre un sistema atto a garantire una più efficace e tempestiva forma di verifica dell'attività gestoria della spesa delegata.
Gli articoli 6, 7, 8 e 9 prevedono recuperi da fondi di rotazione e vari; ciò al fine di consentire la riutilizzazione delle disponibilità dei predetti fondi, senza, peraltro, impedirne l'attività, fornendo al bilancio regionale ulteriori risorse. Le dotazioni di alcuni di essi vengono successivamente - con gli articoli 23 e 33 - reintegrati, sì da garantire l'operatività futura dei fondi medesimi.
Il CAPO II concerne le disposizioni in materia di opere pubbliche.
L'articolo 10 prevede le autorizzazioni di spesa necessarie ad assicurare il definitivo completa-mento degli interventi in corso nel centro termale di Fordongianus.
L'articolo 11 prevede la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza delle strutture delle dighe, anche in relazione alle prescrizioni del Servizio nazionale delle dighe.
L'articolo 12 reperisce le esigenze finanziarie necessarie alle progettazioni e agli studi in corso relativi al collaudo della diga di Monte Crispu.
Gli articoli 13 e 14 prevedono, rispettivamente, le autorizzazioni di spesa necessarie a dare attuazione al Piano di disinquinamento del territorio del Sulcis - Iglesiente previsto dal D.P.R. 28 gennaio 1994 e alla realizzazione dell'interporto di Cagliari di cui all'accordo di programma sotto-scritto dalla Regione il 13 febbraio 1997.
Trattasi di interventi di rilevante importanza per il risanamento della situazione socio - economica regionale; il primo incide in un'area considerata tra le più "deboli", sia in termini economici che sociali ed occupazionali, il secondo costituisce un fattore di sviluppo considerevole nel processo di cambiamento in atto.Il CAPO III raccoglie le disposizioni relative ai vari settori d'intervento; tra esse si evidenziano:
- l'articolo 15 di rifinanziamento dell'articolo 37 della legge regionale n. 2 del 1994, per la promozione di contratti a termine in attività di ricerca di giovani neo - laureati inoccupati;
- l'articolo 16 che, attraverso la realizzazione di interventi di informatizzazione, mira al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici;
- l'articolo 20 che, attraverso il recupero delle somme inutilizzate sui fondi di rotazione delle Leggi nn. 588 del 1962 e 268 del 1974, dispone l'impinguamento del titolo di spesa 10.1.02/I, destinato ad incentivazioni della cooperazione nel settore agricolo e, in particolare, in quello agro - industriale - alimentare; l'articolo 24 prevede gli interventi a favore delle aziende di trasporto pubblico in conto esercizio (comma 1) ed in conto investimenti (comma 2).
Il CAPO IV comprende le norme in materia di lavoro e di attività culturali e sociali.
L'articolo 25 stabilisce i finanziamenti da destinare nel corrente anno all'attività formativa professionale.
L'articolo 26 proroga, per un ulteriore anno, le disposizioni relative ai finanziamenti alle Università sarde, nelle more dell'applicazione della legge regionale n. 26 del 1996, mentre l'articolo 27 dispone sulla possibilità dell'utilizzo dello stanziamento destinato agli interventi urgenti e imprevisti per il diritto allo studio 1997/1998.
L'articolo 28 autorizza lo stanziamento regionale destinato ad integrare sia il fondo sanitario nazionale, di parte corrente ed in conto capitale, che le spese per l'assistenza psichiatrica.
Il CAPO V riunisce le disposizioni "diverse".
L'articolo 30 dispone un'ulteriore stanziamento per gli adempimenti connessi all'attuazione del D.L. n. 626 del 1994 relativo all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
L'articolo 31 prevede la rideterminazione, a regime vigente, degli oneri derivanti dal contratto dei dipendenti regionali e degli enti strumentali relativi all'accordo 1997/1999, nonché la previsione per il primo anno di quello successivo.
L'articolo 32 riguarda la rideterminazione di limiti d'impegno vari al fine di adeguare gli stessi alle attuali esigenze.
L'articolo 33, come precedentemente detto, autorizza l'incremento delle dotazioni finanziarie di alcuni fondi di rotazione.
Gli articoli 34 e 35, infine, prevedono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
SECCI, Presidente e relatore di maggioranza - CASU, Vice Presidente e relatore di minoranza - BERRIA, Segretario - VASSALLO, Segretario - ARESU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - CUGINI - DETTORI Bruno - GIAGU - PITTALIS - SANNA NIVOLI M. Noemi - SASSU - SERRENTIRelazione di maggioranza
pervenuta il 25 febbraio 1998
La Commissione bilancio, nella seduta del 17 febbraio 1998, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi Progressista Federativo, Popolari, Progressisti Sardegna Federazione Democratica, Rifondazione Comunista, del consigliere Aresu, il voto contrario di Forza Italia, Alleanza Nazionale e l'astensione del consigliere Bruno Dettori i provvedimenti relativi alla manovra finanziaria 1998-2000 (Legge finanziaria 1998 - Bilancio 1998-2000 e Programma 1998-2000).
I documenti relativi alla manovra finanziaria sono stati presentati in Consiglio il 17 dicembre 1997. Tuttavia l'esame degli stessi non ha potuto svolgersi nei tempi previsti dal Regolamento a causa dell'intervenuta crisi della Giunta regionale; ciò ha reso necessario il ricorso all'esercizio provvisorio per tre mesi.
La Commissione ha potuto iniziare l'esame dei documenti, a crisi risolta, solo a partire dal 29 gennaio e ha concluso i lavori il 17 febbraio, in tempi quindi ragionevolmente ristretti, grazie all'impegno di tutti gruppi presenti in Commissione, i quali, al di là delle diverse posizioni politiche hanno contribuito responsabilmente all'accelerazione dei tempi d'esame.
L'esame dei documenti contabili si è presentato sin dall'inizio particolarmente complesso sia perchè predisposto da una Giunta differente da quella attualmente in carica, sia perché la grave crisi economica e sociale della Sardegna ha creato una molteplicità di istanze, provenienti da diverse realtà spesso tra di loro non coordinate, non sempre compatibili con le risorse finanziarie disponibili.
Il difficile compito della Commissione è stato perciò quello di selezionare, tra le moltissime necessità esistenti, quelle più pressanti, rispettando il limite delle risorse previste nelle entrate e il limite del ricorso all'indebitamento proposto dalla Giunta regionale.
La Commissione si è quindi proposta di comprimere le spese correnti e orientare le limitate risorse disponibili verso i settori produttivi e, in particolare, verso interventi capaci di incidere positivamente sulla pesante situazione occupativa.
Tale orientamento, condiviso da tutte le forze politiche, ha determinato un confronto positivo, non privo talvolta di tensioni, tra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di opposizione, che ha però portato ad uno sforzo comune per qualificare la spesa ed orientare le risorse finanziarie verso i settori produttivi.Tra gli interventi al riguardo, meritano di essere menzionati quelli a favore del settore della pesca, per i quali è anche previsto un accantonamento di risorse nel fondo per i nuovi oneri legislativi, quelli relativi alle opere pubbliche di interesse regionale, al programma di costruzione e completamento degli invasi, alle opere portuali di competenza regionale, agli studi per la sistemazione del litorale di Cagliari, al concorso in conto interessi sui prestiti alle piccole e medie imprese e alla realizzazione delle infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna.
Relativamente al problema della gravissima situazione occupazionale, la Commissione ha preso atto dell'impegno assunto dalla Giunta regionale e da tutte le componenti politiche che formano l'attuale maggioranza, di presentare entro il mese di giugno, al termine della prevista Conferenza sul lavoro, proposte al fine di dare concrete soluzioni al problema.
Tale impegno attiene in particolare alla presentazione di una manovra di assestamento del bilancio che consenta di reperire risorse da destinare al settore occupativo. La manovra in questione consentirebbe altresì di sincronizzare le politiche del bilancio con gli indirizzi di politica economica elaborati dall'attuale Giunta regionale.
La Commissione si è tuttavia resa conto che la limitatezza delle risorse regionali impone per il futuro scelte di base che consentano di selezionare ulteriormente e più produttivamente la spesa regionale. Al riguardo è emersa l'esigenza di una rivisitazione delle leggi di spesa in modo tale da recuperare risorse e ridurre drasticamente l'attuale rigidità del bilancio.
In tale prospettiva, significativa appare l'ipotesi di eliminare in tutti i settori i contributi a fondo perduto limitando contemporaneamente gli interventi regionali tesi all'abbattimento degli interessi, in modo da smuovere, con il determinante ausilio del sistema bancario regionale, risorse sicuramente superiori a quelle che oggi sarebbero disponibili attraverso il tradizionale sistema dei contributi, e da incentivare, inoltre, lo spirito imprenditoriale degli operatori sardi.
La Commissione ha inoltre giudicato indispensabile, per una più puntuale e razionale gestione delle risorse finanziarie, procedere in tempi rapidi ad una revisione della legge di contabilità, che si sta dimostrando sempre meno adeguata alle molteplici esigenze dell'economia isolana. In tale direzione deve considerarsi anticipatoria rispetto alla nuova legge di contabilità e di programmazione (sostitutiva delle LL.RR. n. 11 del 1983 e n. 33 del 1975), la istituzione nella legge finanziaria del documento di programmazione economica e finanziaria. Nella rinnovata legge di contabilità si renderà indispensabile la modifica dell'attuale struttura di bilancio, prevedendo l'introduzione del bilancio di cassa che renderebbe più trasparente, leggibile e gestibile il documento contabile.
Relazione di minoranza
pervenuta il 27 febbraio 1998
Anche la manovra finanziaria per l'anno 1998 e il bilancio pluriennale 1998/2000 vengono presentati con ritardo impensabile.
L'articolo 10 della Legge 5 maggio 1983, n. 11, stabilisce che i documenti finanziari di cui parliamo vengano presentati in Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.Siamo ben lontani!
Questa finanziaria è stata presentata alla fine di novembre. La Commissione ha lavorato con molta intensità. Le opposizioni hanno offerto tutta la loro collaborazione per abbreviare i tempi della discussione. Nonostante la rapidità con la quale la Commissione bilancio e programmazione economica ha esaminato la manovra, si è dovuto fare ricorso all'esercizio provvisorio.
Quest'anno si è dovuto, per necessità, adottare l'esercizio provvisorio per tre mesi e non è escluso il ricorso al quarto mese di esercizio provvisorio.
Adesso la maggioranza che sostiene la Giunta ha fretta.
Comprendiamo la fretta perché il fatto di non varare i documenti finanziari entro il 31 dicembre comporta un grave danno per l'Isola. Determina una situazione di incertezza e le attività economiche già in grave affanno sono costrette a rallentare ancora di più il loro ritmo.Noi dell'opposizione nell'Aula, non per fare un favore alla maggioranza, perché non lo merita, ma nell'interesse dei cittadini che attendono, cercheremo di accelerare i lavori. Se le parti si invertissero e fossimo noi al Governo e loro all'opposizione non ci farebbero sconti; ricorrerebbero anche all'azione di ostruzionismo pur di mettere in imbarazzo il Governo della Regione.
Noi non ci comporteremo in quel modo.
Abbiamo però bisogno di tempi adeguati per un esame completo ed approfondito della manovra. Non possiamo e non dobbiamo rinunciare a chiedere la modifica di quelle parti che, a nostro avviso, devono essere rettificate.
Ci permettiamo di ricordare ai vari partiti che compongono l'attuale maggioranza che hanno perso inutilmente tanto tempo prezioso.
Essi hanno fatto e distrutto Giunte; hanno litigato in tutte le ore del giorno; non sono mai riusciti a fare un programma di lavoro le cui finalità fossero convergenti nell'interesse del popolo, di un popolo che soffre - a certi livelli anche la povertà. Nulla distoglieva, e spesse volte distoglie, la loro attenzione dai problemi particolari, clientelari, assistenzialistici. Tutta la loro azione "politica" - tra virgolette - era diretta all'occupazione dei posti di potere.
"Altro che seconda Repubblica"! Siamo ancora alla prima.
Non mi voglio dilungare oltre ad illustrare la scarsa propensione della Giunta verso un'azione politica capace di affrontare i problemi di tutti i cittadini dell'Isola.Entriamo perciò subito nel vivo del documento.
La manovra finanziaria che la Commissione bilancio e programmazione economica ha appena licenziato non si discosta molto da quelle degli anni precedenti. L'impostazione non è cambiata; la destinazione delle risorse regionali rimane pressoché invariata.
Non appaiono novità in relazione al dramma che attanaglia l'Isola: la disoccupazione. Si notano, come al solito, solo palliativi incapaci di modificare decisamente il sistema degli investimenti dei mezzi finanziari disponibili.
Si ripetono anche nella manovra finanziaria dell'anno 1998 i soliti stanziamenti a favore degli Enti locali per i lavori socialmente utili, i quali ci lasciano veramente perplessi perché si tratta di lavori non produttivi di ricchezza e quindi di occupazione duratura.
Si nota ancora una volta la incapacità della Giunta di formulare un piano organico di sviluppo economico nell'Isola. Non emerge alcuna indicazione precisa sull'orientamento - forse manca del tutto - del Governo regionale in merito ai settori economici suscettibili di sviluppo e di creare occupazione duratura.
Ancora una volta devo rivolgere alla Giunta la pressante domanda: avete un piano, degno di questo nome, in virtù del quale proponete delle soluzioni che diano soddisfazione al popolo sardo circa il deficit delle derrate alimentari in tutti i campi della produzione?
Importiamo di tutto perché la produzione locale non è sufficiente! Latte, latticini, ortaggi, frutta, uova, vino, paste alimentari.
E' possibile che noi non riusciamo, nonostante le condizioni climatiche estremamente favorevoli, a realizzare la copertura del fabbisogno alimentare?
Cosa avete fatto, cosa vi proponete di fare nel settore dell'agro-industriale-alimentare?
La Legge n. 402/94 conteneva delle risorse di rilievo in questo campo: voi continuate ad ignorare le mie richieste di chiarimento e di resoconto delle somme spese e da spendere relativamente al programma del mini piano di rinascita della Sardegna.
Cosa avete fatto o vi proponete di fare relativamente all'accorpamento dei terreni per creare aziende di dimensione ottimali?Se leggo il capitolo 06334-00 (contributi per regolarizzazione catastale dei terreni agricoli) trovo lo stanziamento di due miliardi: mentre secondo le Associazioni di categoria del mondo agricolo non basterebbero neanche una quindicina di miliardi per coprire le pressanti esigenze e le enormi spese di carattere catastale per favorire l'accorpamento spontaneo dei terreni agricoli laddove si sta già realizzando.
Eppure sapete che le aziende agricole, troppo spesso, affrontano dei costi non competitivi con le aziende similari della Penisola a causa delle dimensioni minime delle imprese.Il nostro Governo Regionale continua a privilegiare l'industria rispetto all'agricoltura, al turismo, all'artigianato, alla pesca nella ripartizione delle scarse risorse finanziarie disponibili. Continua a privilegiare un'industria produttiva capace di creare ricchezza ed occupazione?
Niente affatto! Preferisce finanziare l'industria, non privata, ma a capitale regionale, spesse volte del cento per cento. Un'industria che tutti gli anni non fa altro che collezionare perdite.
E' triste, è delittuoso, sprecare ogni anno qualche centinaio di miliardi per finanziare un'industria fallimentare. Fra decine e decine di società a partecipazione regionale non ce n'è una capace di chiudere il conto economico in pareggio.
Tutte subiscono delle perdite gigantesche e la Regione paga. La Regione copre tutta l'incapacità di centinaia e centinaia di amministratori - pagati profumatamente - di gestire le società in modo economico.
Si tratta di un settore economico nel quale esistono veramente tante sacche di clientelismo politico a danno delle aziende sane che si affannano a pagare le imposte e tenere a galla la barca.
In precedenza ho detto che il Governo regionale non ha fatto delle scelte in merito alle linee generali di sviluppo economico dell'Isola. Ma addentrandomi nell'esame analitico della manovra finanziaria e del bilancio 1998 - triennio 1998/2000, scopro che di fatto le scelte le ha operate.
La filosofia che sta alla base del documento di contabilità e programmazione economica è sempre la stessa: quella degli anni sessanta - primo piano di rinascita, nel quale si attribuiva alla sola industria la capacità di elevare il tenore di vita del popolo sardo.
Dopo tanti fallimenti il Governo regionale non ha cambiato la sua valutazione; circa le possibilità di crescita economica, occupativa, sociale, culturale e civile dell'Isola non ha cambiato rotta. E' sempre orientato, anche se ha subìto molti fallimenti, ad assumere, come base dello sviluppo della Sardegna, l'industria.
Io non dico che l'industria possa essere abbandonata dall'oggi al domani. Non si possono cancellare i posti di lavoro esistenti. Quelli li dobbiamo tenere nella massima considerazione.
Ma dobbiamo prepararci, dobbiamo porre le basi per creare un assetto economico che tenga conto delle nostre grandi potenzialità nel campo turistico, agricolo, artigianale e della pesca.
Perciò il Governo, a mio avviso, ha fatto una scelta non accettabile, sotto il profilo dell'interesse di tutta la Regione, nell'erogare ancora dei mezzi finanziari rilevanti per l'EMSA, per le aziende cooperative agro-alimentari (bruceranno ancora tante risorse finanziarie pubbliche, mentre è il privato che deve intervenire) per la gassificazione del Carbone Sulcis.
Dobbiamo mirare a creare uno sviluppo economico, ricchezza, reddito e non a controllare la forza lavoro, attraverso i sindacati e attraverso le associazioni delle cooperative.Nel riprendere l'esame dei documenti finanziari possiamo dire che ovunque si voglia girare lo sguardo nel bilancio della nostra Regione si nota desolazione, finanza allegra, risorse economiche sperperate.
Prendetevi la briga di esaminare, con particolare attenzione, il settore della forestazione, realizzata attraverso l'Azienda Autonoma Foreste Demaniali e mediante i cantieri di forestazione gestiti direttamente dalla Regione, e troverete fondi per oltre 200 miliardi che non producono alcun ritorno.
Niente entra alla Regione in qualità di prodotto realizzato in questo gigantesco investimento.
Sono anche queste spese sociali? Sono anche queste spese clientelari? Cosa rispondete ai disoccupati che vi chiedono di rendere conto dei vostri investimenti produttivi?
Qualche sensibilità comunque l'avete dimostrata. In quali settori?
Nei più disparati consorzi, enti e associazioni che assorbono qualche volta utilmente per la collettività, il più delle volte senza alcuna vantaggio per la società, decine e decine di miliardi per tenere in vita delle strutture nell'interesse di pochi privilegiati.
E' tempo di utilizzare bene le magre risorse finanziarie della Regione. E' finito il tempo in cui si poteva spendere in tutte le direzioni senza alcun freno.
In sede nazionale dopo qualche decennio di finanza dissennata è arrivato Maastricht e ci ha costretto - anche contro la volontà di molti uomini politici scialacquatori, ad un certo rigore; ci ha costretto a mettere ordine nei conti pubblici che registrano, attualmente, 2.300.000 miliardi di debito; cosa unica nel mondo dei Paesi industrializzati.
I parametri di Maastricht ve lo ricordo richiedono un debito pubblico globale non superiore al 60% del PIL. I nostri conti sono al 122% del PIL. Provate ad immaginare quanti anni di austerità dovremo ancora sopportare per far rientrare il debito nelle dimensioni richieste da Maastricht.
Ecco il purgatorio per l'Italia di cui ha parlato il Governatore Fazio!
Ma l'austerità in sede nazionale si ripercuote in altrettanta ristrettezza in una Regione povera come la nostra.
Oggi qui avete il potere quasi assoluto; ma dovrete ugualmente fare i conti con la comunità che preme perché siano tutelati gli interessi, non dei privilegiati, che contano protezione nella classe politica dirigente, ma di tutta la comunità.
Io ritengo che dobbiate, senza indugio, mettere mano al bilancio regionale per razionalizzare la spesa. Come vedremo meglio un po' più avanti le risorse che noi avremo nella prossima finanziaria saranno minori di quelle di quest'anno.
Dovrete pertanto mettere mano sugli enti strumentali per eliminare o ridurre a termini ragionevoli la spesa che oggi sosteniamo.
Una cosa è certa. Non si può continuare con una gestione disordinata e caotica capace principalmente di distruggere ricchezza senza alcun ritorno per la collettività.
Dovrete affrontare in modo serio e deciso la privatizzazione di società a partecipazione regionale che hanno solo la capacità di subire perdite a carico del nostro bilancio.Fatta questa premessa di carattere generale passo ad esaminare qualche parte del bilancio per l'anno 1998.
Non posso non soffermarmi sul capitolo 32011/00 ..."Entrate" nel quale rilevo la previsione di lire 400.000.000. E' veramente sorprendente che la rendita prodotta dal patrimonio regionale che ammonta - terreni e fabbricati - a svariate centinaia di miliardi sia di tale entità.
Speriamo che il nuovo Assessore al bilancio ed alla programmazione economica mantenga la promessa ed un suo proposito di procedere, finalmente, alla redazione, insieme col rendiconto finanziario, dei conti del patrimonio.
Dalla lettura del conto del patrimonio potremo rilevare il valore dei terreni e dei fabbricati e quale potrebbe essere l'entità di una rendita equa.
Infatti possiamo affermare, senza paura di sbagliare, che le rendite patrimoniali di 400 milioni, a fronte di un patrimonio di diverse centinaia di miliardi, sono assolutamente inadeguate.
Evidentemente l'amministrazione del patrimonio regionale non è molto oculata.
Nell'articolo 2 del disegno di legge n. 382 - Legge finanziaria - appare la "copertura del disavanzo finanziario al 31 dicembre 1996". Per l'esattezza si tratta del disavanzo di amministrazione registrata nel rendiconto finanziario dell'anno 1996.
Tale disavanzo, determinato nell'ammontare di lire 1.961.548.000.000, viene coperto in modo, a mio avviso, abbastanza strano ed insolito. Per lire 191.548.000.000 a carico del bilancio dell'anno 1998; per lire 1.800.000.000.000 da ammortizzare nei nove anni successivi - dal 1999 al 2007 - mediante la copertura di una somma pari a lire 200.000.000.000 ogni anno.
Se è vero, come è indubbiamente vero, che il disavanzo di amministrazione è il frutto della somma algebrica tra i fondo cassa, residui attivi e residui passivi, appare irrazionale, illegittimo e inopportuno ammortizzare in 10 anni tale disavanzo. Come si può ammortizzare un debito per residui passivi; cioè un debito a breve termine?
E' vero che la Regione opera con estrema lentezza; ma è nell'intenzione di tutti, opposizione e maggioranza, accelerare la spendita dei fondi regionali per venire incontro alle esigenze dei cittadini che vantano crediti nei confronti della Regione.
Ebbene, se per miracolo della riforma regionale si dovessero nell'anno 1998 incassare tutti residui attivi - che ci portiamo appresso dall'anno 1996 - e si dovessero procedere al pagamento dei residui passivi, ci troveremo con un deficit di cassa di lire 1.800.000.000.000 - Cioè saremmo costretti a contrarre, nell'anno 1998, mutui per lire 1.800.000.000.000, altro che ammortamenti del disavanzo in dieci anni.
Non è ammissibile un tale modo di procedere perché si rischia di dover procedere al blocco dei pagamenti.Stato di insolvenza della Regione!
Non ha alcun significato logico la motivazione che viene data dalla maggioranza all'operazione: rinvio di futuri esercizi del disavanzo di amministrazione emerso nell'anno 1996.
La Giunta sostiene che, anziché contrarre mutui per un pari importo, si copre il disavanzo in dieci anni. Così operando si risparmiano gli interessi passivi sul mutuo da contrarre.
Il fatto è che la Regione deve regolarmente far fronte agli impegni assunti. Essa non può aspettare dieci anni per pagare i residui passivi registrati nell'anno 1996 e precedenti.
La legge finanziaria per l'anno 1998 ha anche il torto di ignorare l'eventuale avanzo (si fa per dire) o disavanzo previsti alla chiusura dell'esercizio finanziario anno 1997.
Non sappiamo pertanto, cosa sia successo nell'anno 1997. Ci risulta che è stato contratto un debito - evidentemente non c'erano più soldi in tesoreria - di 1.000 miliardi - emissione di BOR; ma non sappiamo se questo prestito abbia coperto interamente il disavanzo dell'anno 1997.
Una cosa è certa: la situazione finanziaria della nostra Regione appare veramente precaria.Attraverso molte ricerche ed accorgimenti, si tenga presente che non dispongo del conto del patrimonio dove devono risultare crediti e debiti oltre agli altri elementi, sono riuscito a costruire la situazione finanziaria dell'Ente.
- Debiti già contratti al 31.12.97 lire 1.306.715.000.000
- Debiti da contrarre in base alla
legge finanziaria in discussione lire 974.000.000.000
- Debito che scaturisce dal disavanzo
di amministrazione al 31.12.1996 che
ci si propone di ammortizzare in 9 anni lire 1.800.000.000.000TOTALE lire 4.080.715.000.000
Se si realizza il programma previsto per l'anno 1998 si arriva ad un indebitamento di oltre 4.000 miliardi.
A questo punto la maggioranza dovrebbe spiegare dove è il blocco dell'indebitamento.Nel bilancio dell'anno 1998 nella categoria 11 dello Stato di previsione dell'Assessorato alla programmazione appaiono oneri per il servizio finanziario per lire 328.448.000.000.
Non è cosa da poco.
Il futuro che ci attende non appare roseo. Infatti nel bilancio per l'anno 1999 vengono a mancare entrate:
per lire 347.966.000.000 di cui al capitolo 36103.00 - Recuperi dai Fondi di rotazione
per lire 353.000.000.000 di cui al capitolo 12106-01 - Quote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In totale lire 700.966.000.000.Se si tiene conto che già la finanziaria dell'anno 1998 incomincia a risentire fortemente della austerità instaurata dal Governo centrale, si capisce che la finanziaria dell'anno 1999 sarà ancora molto più magra.
Di fronte a questa eventualità cosa si potrà fare per tentare un programma di investimenti di qualche respiro?
Cosa si propone di fare la nuova Giunta per attenuare il fenomeno drammatico della disoccupazione nell'Isola?
Intende ancora continuare con l'incoraggiamento dei lavori socialmente utili che, se risolvono, forse, il problema giornaliero del dare il pane al disoccupato, non affrontano con decisione le cause della disoccupazione?
Assessore al bilancio ed alla programmazione economica in prima linea, tutti gli altri assessori, compratevi una scure e tagliate i rami secchi dell'amministrazione regionale - ciascuno del proprio Assessorato.
Saremo lieti di vedere nascere nel mese di maggio o giugno il "Documento di Programmazione Economica e Finanziaria" il quale deve affrontare il problema dello sviluppo economico dell'Isola in termini non contingenti, ma proiettando la nostra Regione nel futuro mercato italiano, europeo, mondiale.
Per fare questo, io, sono convinto che vorrete usare la scure di cui poc'anzi ho parlato.
I singoli assessori, una volta approvata la legge finanziaria devono concentrare tutta la loro attenzione sui tagli da operare nel proprio Assessorato.Dovete affrontare in modo deciso:
- la ristrutturazione in termini economici e funzionali di tutti gli enti regionali;
- eliminare gli sprechi di ricchezza che giorno dopo giorno accumulano la finanziaria agro-alimentare SIPAS - l'EMSA con tutte le sue partecipate che spesse volte hanno solo il compito di pagare i compensi agli amministratori ed ai sindaci;
- organizzare in modo economico l'Azienda Foreste Demaniali e tutto il problema della forestazione in Sardegna che ci costa centinaia di miliardi ogni anno;
- rivedere, con estrema severità, i sussidi, i contributi, i regali che vengono oggi fatti a tutta una serie di associazioni, consorzi di varia natura che spesse volte hanno solo il compito di mantenere se stessi;
- infine non dimenticate di mettere ordine nell'amministrazione regionale e nei conti della Regione e di ricondurre ad unità le tesorerie regionali come richiesto dall'articolo 58 della L.R. 5.5.1983 n. 11 che vuole la eliminazione delle gestioni fuori bilancio.Ce la potete fare? A voi la risposta.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIOArt. 1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
o prestiti obbligazionari1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:
lire 924.000.000.000 nell'anno 1998;
lire 198.000.000.000 nell'anno 1999.2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F, allegata alla presente legge.
3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1998 e dal 1° gennaio 1999.
4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1998 lire 131.952.000.000
anni dal 1999 al 2012 lire 143.862.000.000
anno 2013 lire 22.430.000.0006. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.
7. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1998, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capp. 03148, 03148/01 e 03148/02).
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIOArt. 1
Autorizzazione alla contrazione di mutui
o prestiti obbligazionari1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui per i seguenti importi, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente:
lire 924.000.000.000 nell'anno 1998;
lire 198.000.000.000 nell'anno 1999.2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F, allegata alla presente legge.
3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1998 e dal 1° gennaio 1999.
4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1998 lire 131.952.000.000
anno 1999 lire 143.862.000.000
anni dal 2000 al 2012 lire 141.382.000.000
anno 2013 lire 22.430.000.0006. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.
7. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1998, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capp. 03148, 03148/01 e 03148/02).
Art. 2
Copertura disavanzo finanziario
al 31 dicembre 19961. Alla copertura del disavanzo finanziario complessivo del bilancio regionale al 31 dicembre 1996, determinato in lire 1.961.548.000.000 dal rendiconto generale della Regione per lo stesso esercizio, si provvede mediante iscrizione, in apposito capitolo di ciascun bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1998 al 2007, dei seguenti importi (cap. 03220):
anno 1998: 161.548.000.000
anni dal 1999 al 2007: 200.000.000.0002. A tale onere si fa fronte, per le quote degli anni 1998, 1999 e 2000, con le risorse recate dal bilancio di previsione della Regione per gli stessi anni e, per le restanti quote, con le risorse recate dai successivi bilanci di previsione della Regione, riducendo, ove necessario, rispetto agli stanziamenti disposti per l'anno 2000 ed in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa prevista dalla vigente legislazione regionale per le attività e gli interventi facoltativi.
Art. 2
(identico)
Art. 3
Determinazione di spese1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C, allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1998 e per il triennio 1998/2000, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D, allegata alla presente legge.
3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E, allegata alla presente legge.
Art. 3
(identico)
Art. 4
Fondi speciali1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1998 lire 35.900.000.000
anno 1999 lire 274.950.000.000
anno 2000 lire 273.950.000.000
fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1998 lire 260.990.000.000
anno 1999 lire 202.500.000.000
anno 2000 lire 173.500.000.000Art. 4
Fondi speciali1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1998 lire 36.993.000.000
anno 1999 lire 274.950.000.000
anno 2000 lire 273.950.000.000
fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1998 lire 203.990.000.000
anno 1999 lire 202.500.000.000
anno 2000 lire 173.500.000.000Art. 5
Modifiche alla L.R. 11/83 - Norme di contabilità1. Nell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983 dopo il comma 2 sono introdotti i seguenti:
"2 bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello d'iscrizione.2 ter. Le somme stanziate per la concessione di concorsi pluriennali negli interessi, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nei due esercizi successivi a quello d'iscrizione.".
2. Nel medesimo articolo 62 dopo il comma 3 bis, istituito con l'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono introdotti i seguenti:
"3 ter. Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonché quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui nell'esercizio successivo a quello d'iscrizione, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.3 quater. Le somme sussistenti in conto residui e in conto competenza per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui sino al termine ultimo di impegnabilità stabilito dall'Unione Europea per la realizzazione dei medesimi.".
3. E' abrogato l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.
4. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è sostituito dal seguente:
"2. Con la procedura di cui al precedente comma è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.".5. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:
"3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria Generale.".6. L'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18 è abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le aperture di credito disposte nell'anno 1997, nonché a tutti gli ordini di accreditamento riprodotti o trasportati nel medesimo esercizio.
Art. 5
Modifiche alla L.R. 5 maggio 1983, n. 11 -
Norme di contabilità
e alla L.R. 1° agosto 1975, n. 33 -
Compiti della Regione nella programmazione1. L'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione sarda -1. In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto Speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.
2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:
il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);
la legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra economico - finanziaria;
il bilancio annuale formulato in termini di competenza;
il bilancio pluriennale formulato in termini di competenza;
il preventivo annuale di cassa;
il rendiconto generale della Regione.".2. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1983 è istituito il seguente articolo:
"Art. 1 bis - Documento di Programmazione Economica e Finanziaria -1. Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), per l'ambito temporale del bilancio pluriennale, traccia le linee guida per orientare lo sviluppo economico, ne delinea gli obiettivi e le azioni di intervento, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.
2. Il DPEF contiene:
una analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale, con una motivata valutazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefigurati nei precedenti DPEF;
un esame dei risultati raggiunti, anche in termini economici, e del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio pluriennale;
le previsioni delle entrate, del ricorso all'indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;
gli obiettivi generali programmatici dello sviluppo regionale, in particolare quelli dell'occupazione, del reddito e del sistema delle infrastrutture e dei servizi alla produzione;
gli indirizzi e le priorità delle politiche e delle azioni che saranno perseguite e attuate anche in riferimento alla legislazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
l'indicazione dei programmi assessoriali e interassessoriali comunque articolati per stati di previsione, da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l'attività degli enti e delle aziende regionali.3. Il DPEF, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 15 maggio dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Il Consiglio regionale approva il DPEF entro il 30 giugno successivo.".
3. L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 22 - Variazioni al bilancio annuale e pluriennale -1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 agosto di ogni anno.
2. Qualora le variazioni comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità contenute nel DPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento vigente, o in alternativa e se opportuno, al documento all'esame del Consiglio.".
4. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è sostituito dal seguente:
"2. Con la procedura di cui al precedente comma è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.".5. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983, sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, è sostituito dal seguente:
"3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria Generale.".6. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983 si applicano a tutte le aperture di credito disposte nell'anno 1997, nonché a tutti gli ordini di accreditamento riprodotti o trasportati nel medesimo esercizio.
7. L'articolo 56 della legge regionale n. 11 del 1983, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 56 - Ragioneria generale della Regione -1. La Ragioneria generale della Regione può essere organizzata in servizi decentrati presso gli Assessorati.
2. La Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie, senza estendere l'esame ad altri profili di legittimità.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 devono essere svolti entro venti giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando un vizio riconducibile alle prescrizioni di cui al comma 2, restituisca all'Assessorato competente lo stesso atto con le indicazioni utili per eliminare il vizio contabile. Nel caso in cui l'Assessorato riformuli l'atto con le modifiche necessarie a superare il rilievo, lo rinvia alla Ragioneria la quale provvede a registrarlo.
4. Il regime dei controlli di cui ai commi precedenti, è esteso alle successive fasi di liquidazione e ordinazione della spesa.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con motivata comunicazione, può richiedere alla Ragioneria generale un parere di legittimità per gli atti sottoposti al controllo esterno esercitato in via successiva.".
8. L'interpretazione autentica dell'articolo 57, comma 1, punto 2), della legge regionale n. 11 del 1983 è la seguente: "La competenza del Servizio di ragioneria alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione o da essa amministrati, deve intendersi riferita alle sole gestioni per le quali non siano previsti collegi sindacali o di revisori, ovvero non siano disposti specifici controlli da norme di natura legislativa o contrattuale.".
9. Sono abrogati gli articoli 5, 6, il comma 1 dell'articolo 11, il comma 2 dell'articolo 15, il punto 3) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 11 del 1983.
10. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9 della legge regionale n. 33 del 1975.
Art. 6
Recupero di somme dai fondi di rotazione1. E' disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 283.965.854.552 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):
a) lire 3.475.099.615 dal fondo per la concessione di finanziamenti alla piccola industria cantieristica e alla pesca di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, costituito presso la Banca C.I.S. Spa;
b) lire 33.371.747 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca C.I.S. Spa;
c) lire 466.161.255 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, nella misura di lire 347.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 119.161.255 da quello presso la Banca di Sassari Spa;
d) lire 861.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
e) lire 1.411.611.413 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
f) lire 20.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
g) lire 4.211.067.155 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, nella misura di lire 4.006.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 205.067.155 da quello presso la B.N. L. Spa;
h) lire 3.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
i) lire 20.121.471.485 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, nella misura di lire 1.500.000.000 dal fondo costituito presso la B.N. L. Spa, lire 12.951.867.685 da quello presso la Banca di Sassari Spa e lire 5.669.603.800 da quello presso il C.I.S. Spa;
l) lire 2.000.000.000 dal fondo per le anticipazioni dei contributi CEE per l'imboschimento dei terreni seminativi, di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
m) lire 27.167.956.992 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 11.578.469.320 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e lire 15.589.487.672 da quello presso l'Artigiancassa;
n) lire 218.923.572 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
o) lire 267.747.357 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 85.785.669 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 181.961.688 da quello presso il C.I.S. Spa;
p) lire 3.256.641.299 dal fondo per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti a imprese garantite da Consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 1.583.490.908 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 3.331.765 da quello presso la B.N. L. Spa, lire 145.927.256 da quello presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa, lire 1.074.535.616 da quello presso il Banco di Napoli Spa e lire 449.355.754 da quello presso la CARIPLO Spa;
q) lire 39.489.256 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 12.867.848 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari Spa e lire 26.621.408 da quello presso il C.I.S. Spa;
r) lire 111.552.233 dal fondo per l'istruttoria delle pratiche di contributo a favore di iniziative turistiche di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
s) lire 239.999.999 dal fondo per il concorso nel pagamenti degli interessi sui prestiti di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 80.000.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 159.999.999 da quello presso il C.I.S. Spa;
t) lire 98.412.984 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 53.448.489 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 44.964.495 da quello presso il C.I.S. Spa;
u) lire 4.490.246.501 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
v) lire 140.016.234 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, nella misura di lire 51.982.882 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 25.348.606 da quello presso la Banca di Sassari Spa e lire 62.684.746 da quello presso il C.I.S. Spa;
z) lire 416.211.364 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, nella misura di lire 177.110.816 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 43.212.504 da quello presso il Banco di Sassari Spa e lire 195.888.044 da quello presso il C.I.S. Spa;
aa) lire 23.896.800.837 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 11.778.289.858 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari Spa e lire 12.118.510.979 da quello presso il C.I.S. Spa;
bb) lire 91.038.833.673 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all'articolo 30, lettere a), b) e c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, nella misura di lire 83.474.597.116 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e lire 7.564.236.557 da quello presso la SFIRS Spa;
cc) lire 35.326.808.822 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, nella misura di lire 20.552.855.675 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e lire 14.773.953.147 da quello costituito presso la SFIRS Spa;
dd) lire 30.000.000.000 dal fondo per la concessione dei benefici a favore dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, in attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, nella misura di lire 15.000.000.000 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e 15.000.000.000 da quello presso la SFIRS Spa;
ee) lire 11.563.495.618 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a coopera-tive di produzione lavoro ai sensi degli articoli 2 e 12 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, nella misura di lire 4.006.865.077 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 145.768.283 da quello presso il Banco di Sassari Spa e lire 7.410.862.258 da quello presso il C.I.S. Spa;
ff) lire 112.034.540 dal fondo per il consolidamento finanziario a favore di cooperative di produzione lavoro di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
gg) lire 900.601 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso il C.I.S. Spa.2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 6
Recupero di somme dai fondi di rotazione1. E' disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 283.965.854.552 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):
a) lire 3.475.099.615 dal fondo per la concessione di finanziamenti alla piccola industria cantieristica e alla pesca di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, costituito presso la Banca C.I.S. Spa;
b) lire 33.371.747 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca C.I.S. Spa;
c) lire 466.161.255 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, nella misura di lire 347.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 119.161.255 da quello presso la Banca di Sassari Spa;
d) lire 861.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
e) lire 1.411.611.413 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
f) lire 20.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
g) lire 4.211.067.155 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, nella misura di lire 4.006.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 205.067.155 da quello presso la B.N. L. Spa;
h) lire 3.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
i) lire 20.121.471.485 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, nella misura di lire 1.500.000.000 dal fondo costituito presso la B.N. L. Spa, lire 12.951.867.685 da quello presso la Banca di Sassari Spa e lire 5.669.603.800 da quello presso il C.I.S. Spa;
l) lire 2.000.000.000 dal fondo per le anticipazioni dei contributi CEE per l'imboschimento dei terreni seminativi, di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
m) lire 27.167.956.992 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 11.578.469.320 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e lire 15.589.487.672 da quello presso l'Artigiancassa;
n) lire 218.923.572 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
o) lire 267.747.357 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 85.785.669 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 181.961.688 da quello presso il C.I.S. Spa;
p) lire 3.256.641.299 dal fondo per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti a imprese garantite da Consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 1.583.490.908 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 3.331.765 da quello presso la B.N.L. Spa, lire 145.927.256 da quello presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa, lire 1.074.535.616 da quello presso il Banco di Napoli Spa e lire 449.355.754 da quello presso la CARIPLO Spa;
q) lire 39.489.256 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 12.867.848 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari Spa e lire 26.621.408 da quello presso il C.I.S. Spa;
r) lire 111.552.233 dal fondo per l'istruttoria delle pratiche di contributo a favore di iniziative turistiche di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
s) lire 239.999.999 dal fondo per il concorso nel pagamenti degli interessi sui prestiti di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 80.000.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 159.999.999 da quello presso il C.I.S. Spa;
t) lire 98.412.984 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 53.448.489 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 44.964.495 da quello presso il C.I.S. Spa;
u) lire 4.490.246.501 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
v) lire 140.016.234 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, nella misura di lire 51.982.882 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 25.348.606 da quello presso la Banca di Sassari Spa e lire 62.684.746 da quello presso il C.I.S. Spa;
z) lire 416.211.364 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, nella misura di lire 177.110.816 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 43.212.504 da quello presso il Banco di Sassari Spa e lire 195.888.044 da quello presso il C.I.S. Spa;
aa) lire 23.896.800.837 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 11.778.289.858 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari Spa e lire 12.118.510.979 da quello presso il C.I.S. Spa;
bb) lire 83.474.597.116 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all'articolo 30, lettere a), b) e c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, costituito presso il C.I.S. Spa;
cc) lire 35.326.808.822 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, nella misura di lire 20.552.855.675 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e lire 14.773.953.147 da quello costituito presso la SFIRS Spa;
dd) lire 37.564.236.557 dal fondo per la concessione dei benefici a favore dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, in attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, nella misura di lire 15.000.000.000 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e 22.564.236.557 da quello presso la SFIRS Spa;
ee) lire 11.563.495.618 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a coopera-tive di produzione lavoro ai sensi degli articoli 2 e 12 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, nella misura di lire 4.006.865.077 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 145.768.283 da quello presso il Banco di Sassari Spa e lire 7.410.862.258 da quello presso il C.I.S. Spa;
ff) lire 112.034.540 dal fondo per il consolidamento finanziario a favore di cooperative di produzione lavoro di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
gg) lire 900.601 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso il C.I.S. Spa.2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 7
Fondo sociale - Recupero somme
lavori socialmente utili1. E' disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate del bilancio regionale di una somma, pari a lire 15.000.000.000, sussistente nel conto dei residui del capitolo 920, articolo 1, del bilancio del fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, relativo ai finanziamenti per i lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15 (cap. 36129).
Art. 7
(soppresso)
Art. 8
Fondo per l'attuazione del Piano zone interne
a prevalente economia pastorale - Recupero1. E' disposto, nell'anno 1998, il versamento della somma di lire 20.000.000.000 dal fondo speciale per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, alle entrate del bilancio regionale (cap. 36130).
Art. 8
(identico)
Art. 9
Aziende Foreste Demaniali
Recupero somme ampliamento
demanio forestale1. E' disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate del bilancio regionale, della somma di lire 3.500.000.000 sussistente nel conto dei residui del capitolo 287 del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per la Sardegna per lo stesso anno (cap. 36131).
2. Detta somma è riassegnata al bilancio della stessa Azienda per essere iscritta in conto del capitolo 281 relativo all'acquisto o all'esproprio di terreni per l'ampliamento del demanio forestale (cap. 05036/01); tale riassegnazione è subordinata al versamento disposto dal comma 1.
Art. 9
(identico)
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHEArt. 10
Centri termali1. Al fine del completamento degli interventi in corso degli stabilimenti termali della Sardegna é autorizzata la complessiva spesa di lire 40.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 nell'anno 1998, lire 20.000.000.000 nell'anno 1999, lire 5.000.000.000 nell'anno 2000 e lire 10.000.000.000 nell'anno 2001 (cap.08082).
2. Il relativo programma d'intervento é approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERE PUBBLICHEArt. 10
(identico)
Art. 11
Opere di sbarramento1. Per urgenti interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti é autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 nell'anno 1998, lire 6.000.000.000 nell'anno 1999 e lire 15.000.000.000 nell'anno 2000 (cap.08164/01).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
Opere di sbarramento1. Per urgenti interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti é autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 nell'anno 1998, lire 6.000.000.000 nell'anno 1999 e lire 15.000.000.000 nell'anno 2000 (cap.08164/01).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
Interventi diga di Monte Crispu1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, é autorizzato l'ulteriore complessivo stanziamento di lire 5.000.000.000, in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (cap.08264).
Art. 12
(identico)
Art. 13
Gassificazione del Carbone Sulcis1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 214.000.000.000, in ragione di lire 114.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 100.000.000.000 nell'anno 1999 per la realizzazione dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato e della relativa centrale elettrica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (cap. 09148).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13
(identico)
Art. 14
Interporto di Cagliari1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000.000.000, di cui lire 15.000.000.000 nell'anno 1998, lire 15.000.000.000 nell'anno 1999 e lire 20.000.000.000 nell'anno 2000, per la realizzazione dell'interporto di Cagliari richiamato nell'accordo di programma sottoscritto dalla Regione il 13 febbraio 1997 (cap.13045).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14
Accordo di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000.000.000, di cui lire 15.000.000.000 nell'anno 1998, lire 15.000.000.000 nell'anno 1999 e lire 20.000.000.000 nell'anno 2000, per la realizzazione dell'interporto di Cagliari richiamato nell'accordo di programma sottoscritto dalla Regione il 13 febbraio 1997, ivi compresi, anche in cofinanziamento con lo Stato, gli oneri per la progettazione e la realizzazione di quanto previsto dal punto b) dell'articolo 3 del predetto accordo (cap.13045).
2. Il relativo programma d'intervento, da presentarsi unitamente a quello concernente le risorse derivanti dal programma operativo di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, e destinate allo stesso fine, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14 bis
Completamento della sala concerti
del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sassari un contributo straordinario di lire 2.200.000.000 per il completamento della sala concerti del Conservatorio di musica Luigi Canepa (cap. 08069/13).
Art. 14 ter
Mutui per interventi nel settore idrico1. I mutui di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, possono essere contratti anche con altri enti creditizi o finanziari e anche a condizioni differenti da quelle previste dalla predetta legge, purché gli oneri finanziari, derivanti dalla loro contrazione, risultino inferiori agli oneri previsti in caso di stipula con la Cassa depositi e prestiti.
2. Nelle more della contrazione dei predetti mutui al fine di dare immediato avvio agli interventi previsti dal succitato articolo 1 della legge regionale n. 12 del 1997, può procedersi all'utilizzo dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 08173.
CAPO III
DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI D'INTERVENTOArt. 15
Attività di ricerca1. Per le finalità previste dall'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 é autorizzato, nell'anno 1998, l'ulteriore stanziamento di lire 7.000.000.000 (cap.03034/01).
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 é trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
CAPO III
DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI D'INTERVENTOArt. 15
Attività di ricerca1. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, dopo le parole "neolaureati inoccupati" sono inserite le seguenti: "e disoccupati".
2. Per le finalità previste dall'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 é autorizzato, nell'anno 1998, l'ulteriore stanziamento di lire 7.000.000.000 (cap.03034/01).
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 é trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
Art. 16
Piano informatico telematico1. Una quota non inferiore a lire 15.000.000.000 dello stanziamento dell'anno 1998 e a lire 10.000.000.000 dello stanziamento di ciascuno degli anni 1999 e 2000 recati dal capitolo 03056 del bilancio regionale per gli stessi anni, è destinata al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici, attraverso interventi nel campo informatico e telematico; alla predisposizione del piano ed alla sua attuazione provvede l'Assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale.
Art. 16
(identico)
Art. 17
Banca dati piccoli comuni1. Una quota pari a lire 100.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 04006 del bilancio regionale per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, è destinata quale contributo a favore dell'Associazione regionale dei Comuni della Sardegna (ANCI) per la realizzazione, d'intesa con la Consulta regionale dei piccoli comuni, della banca dati dell'osservatorio sulle problematiche degli enti locali di minore densità demografica.
Art. 17
(identico)
Art. 17 bis
Finanziamento alle province
per funzioni ex CRAAI1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 3.500.000.000 per l'erogazione di un contributo straordinario a favore delle province destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di personale precario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e difesa dell'ambiente di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (cap. 04021/01).
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, finanze ed urbanistica, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
3. E' altresì autorizzato, nell'anno 1998, a favore delle stesse province l'ulteriore finanziamento straordinario di lire 3.000.000.000 per le finalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap. 05065/01).
Art. 17 ter
Trasformazione del siero e della scotta
di latte ovino e vaccino1. Una quota di lire 1.200.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 05013/03 relativo all'anno 1998 è destinata alla concessione di contributi alle imprese industriali ed artigiane, con impianti in Sardegna, che trasformano il siero e la scotta di latte ovino e vaccino per la produzione di lattosio e di proteine per uso alimentare umano e/o zootecnico per l'abbattimento per gli oneri di raccolta e trasformazione.
2. L'entità del contributo non può superare le lire 30 per litro trasformato.
3. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dal comma 1 per gli anni successivi al 1998 sono determinati con la legge finanziaria.
Art. 18
Interventi per l'acquacoltura1. La riserva di destinazione prevista dal comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, relativamente agli anni 1998 e 1999, deve intendersi riferita alle disponibilità sussistenti in conto del titolo di spesa 12.3.02, lett. b) del programma d'intervento per gli anni 1994-1999 di cui alla Legge 26 giugno 1994, n. 402, approvato dal Consiglio regionale il 17 febbraio 1995 (cap.05088).
Art. 18
(soppresso)
Art. 18 bis
Indennizzi per danni causati
dalla fauna selvatica1. All'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, sostituito dall'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, è aggiunto il seguente comma:
"Oltre che per le finalità di cui al precedente comma l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere somme a titolo di risarcimento di danni causati agli automezzi dalla fauna selvatica." (cap. 05102).Art. 18 ter
Catasto generale degli scarichi1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 2.300.000.000 per il completamento del progetto relativo al catasto generale degli scarichi dei corpi idrici superficiali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della Legge 18 agosto 1989, n. 305 (cap. 05015/22).
Art. 19
Opere di miglioramento fondiario -
Versamento alla contabilità speciale
ex Legge 268/741. Una quota pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 06025, per l'anno 1998, è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 8.1.5/I, lett. c) del programma di intervento per gli anni 1982-1984 approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.
Art. 19
(identico)
Art. 20
Interventi a favore delle aziende cooperative agro-industriali1. E' disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate delle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, rispettivamente della somma di lire 14.255.916.829 e di lire 11.441.450.122 dai sottoelencati fondi di rotazione:
lire 10.198.628.352 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui al paragrafo 6) della Legge 24 giugno 1974, n. 268, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
lire 4.057.288.477 dal fondo per la riforma e il riassetto agro-pastorale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 costituito presso la Banca di Sassari Spa;
lire 1.548.609.224 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera ai sensi della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 1.536.188.889 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 12.420.335 da quello presso la B.N. L. Spa;
lire 5.647.400.195 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati da imprese artigiane ai sensi dell'articolo 35 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 3.840.979.340 da quello costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 1.806.420.855 da quello costituito presso il C.I.S. Spa;
lire 4.245.440.703 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'articolo 31 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 1.811.887.868 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 2.433.552.835 da quello costituito presso il C.I.S. Spa.2. Le somme riversate di cui al comma 1 sono attribuite al titolo di spesa 10.1.02/I - paragrafo 1.2. - del programma d'intervento per gli anni 1986 - 1988, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 20
Interventi a favore delle aziende cooperative agro-industriali1. E' disposto, nell'anno 1998, il versamento alle entrate delle contabilità speciali di cui alle Leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, rispettivamente della somma di lire 14.255.916.829 e di lire 11.441.450.122 dai sottoelencati fondi di rotazione:
lire 10.198.628.352 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui al paragrafo 6) della Legge 24 giugno 1974, n. 268, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
lire 4.057.288.477 dal fondo per la riforma e il riassetto agro-pastorale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 costituito presso la Banca di Sassari Spa;
lire 1.548.609.224 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera ai sensi della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 1.536.188.889 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 12.420.335 da quello presso la B.N. L. Spa;
lire 5.647.400.195 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati da imprese artigiane ai sensi dell'articolo 35 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 3.840.979.340 da quello costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 1.806.420.855 da quello costituito presso il C.I.S. Spa;
lire 4.245.440.703 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'articolo 31 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 1.811.887.868 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 2.433.552.835 da quello costituito presso il C.I.S. Spa.2. Le somme riversate di cui al comma 1 sono attribuite al titolo di spesa 10.1.02/I - paragrafo 1.2. - del programma d'intervento per gli anni 1986 - 1988, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
4. Una quota dello stanziamento iscritto nell'anno 1998 in conto dei capitoli 09039 e 09042/01 pari, rispettivamente, a lire 2.000.000.000 e a lire 8.000.000.000, è destinata la prima alla concessione di prestiti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti a favore delle aziende cooperative agro - industriali e la seconda al finanziamento del concorso in conto interessi sui prestiti concessi alle stesse aziende, garantiti da consorzi di garanzia fidi intersettoriali.
5. L'intervento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è esteso alle produzioni ottenute nell'anno 1997; l'onere per l'attuazione del presente intervento, valutato in lire 300.000.000, grava sul fondo regionale di solidarietà in agricoltura (cap. 06120).
Art. 21
Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni1. L'autorizzazione di spesa prevista per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 è rideterminata in annue lire 9.000.000.000 (cap.06120).
Art. 21
(identico)
Art. 22
Consorzio di bonifica
della Sardegna meridionale1. E' autorizzato lo stanziamento annuo di lire 460.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap.06011/03).
Art. 22
(identico)
Art. 23
Incrementi di fondi
destinati al settore industriale1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per l'incremento del fondo destinato alla concessione di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (cap.09040/01).
2. E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per l'incremento del fondo destinato al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap.09045/08).
3. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per l'incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47. L'Assessore della programmazione d'intesa con l'Assessore dell'industria é autorizzato, per la gestione del medesimo fondo, a stipulare apposita convenzione con la SFIRS Spa (cap.09025/01).
4. Alla legge regionale n. 47 del 1968 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
nell'art.1, dopo la parola "integrazioni" sono aggiunte le parole: "ed ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione";
l'articolo 2 é così sostituito: "La concessione dei mutui é disposta con decreto dell'Assessore dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale".Art. 23
Incrementi di fondi
destinati al settore industriale1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per l'incremento del fondo destinato alla concessione di contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (cap.09040/01).
2. E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per l'incremento del fondo destinato al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap.09045/08).
3. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per l'incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47. L'Assessore della programmazione d'intesa con l'Assessore dell'industria é autorizzato, per la gestione del medesimo fondo, a stipulare apposita convenzione con la SFIRS Spa (cap.09025/01).
4. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1968 dopo la parola "integrazioni" sono aggiunte le parole: "ed ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione".
5. L'articolo 2 della legge regionale n. 47 del 1968 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 -La concessione dei mutui é disposta con decreto dell'Assessore dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale.".
6. L'importo di lire 1.000.000.000 previsto dall'articolo 18 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, a favore dell'Osservatorio industriale è rideterminato, a decorrere dall'anno 1998, in lire 1.800.000.000 (cap. 09008).
Art. 23 bis
Contributo al Consorzio 211. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1998, un contributo di lire 3.000.000.000 a favore del Consorzio 21 per la prestazione di servizi reali alle imprese (cap. 03069).
Art. 24
Aziende di trasporto1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 135.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (cap.13002/01).
2. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap.13026).
Art. 24
Aziende di trasporto1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 131.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 13002/01).
2. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap.13026).
Art. 24 bis
Predisposizione, studio e aggiornamento
piani di sviluppo aeroportuali1. Il comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è abrogato.
Art. 24 ter
Intervento organico per l'aeroporto
di Tortolì-Arbatax1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:
"3. L'attuazione dell'intervento medesimo è data in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna all'Amministrazione provinciale di Nuoro previa stipula di apposita convenzione tra gli Assessori dei trasporti, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Nuoro.".Art. 24 quater
Opere di consolidamento
nel comune di Sennori1.E' autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 800.000.000 per il completamento degli interventi previsti dalla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45 (cap. 08259).
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALIArt. 25
Formazione professionale1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 1998, in lire 60.000.000.000 (cap.10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.
4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:
capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.000CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALIArt. 25
Formazione professionale1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 1998, in lire 60.000.000.000 (cap.10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.
4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:
capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.0005. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, agli enti di formazione professionale convenzionati che ne facciano richiesta, le somme relative ai contributi previdenziali versati all'INPS, per il periodo per il quale i dipendenti degli enti medesimi, iscritti all'albo del personale di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, hanno avuto il riconoscimento, ai fini giuridici, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con sentenza del giudice del lavoro; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nel capitolo 10001.
Art. 25 bis
Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 27
del 1997 - Società di mutuo soccorso1. Nella legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni: negli articoli 3 e 4, comma 3, le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale".
Art. 26
Finanziamenti alle Università1. Nelle more dell'applicazione della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, sono prorogate all'anno 1998 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (cap.11063).
Art. 26
Finanziamenti alle Università1. Nelle more dell'applicazione della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, sono prorogate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (cap.11065).
2. La Giunta regionale col disegno di legge di assestamento del bilancio 1998 identifica gli ulteriori stanziamenti, rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1997, che dovendo essere erogati a favore delle Università della Sardegna, devono confluire dagli stati di previsione della spesa dei singoli Assessorati al fondo globale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1996, nonché le disposizioni normative da abrogarsi ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge.
Art. 26 bis
Edilizia universitaria1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è autorizzata, nell'anno 1998, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 11077).
Art. 26 ter
Piano per le tecnologie didattiche1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano per le tecnologie didattiche per gli anni 1997/2000, in particolare i progetti "informatica nelle scuole" e "multimedialità in classe", anche in vista dell'introduzione delle norme organizzative sull'autonomia scolastica, è autorizzato, con fondi propri della Regione, a titolo di anticipazione sulle assegnazioni dello Stato, un finanziamento di lire 1.500.000.000 nell'anno 1998 a favore dei Provveditorati agli studi della Sardegna per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la formazione dei docenti; ciò al fine di costituire, presso le scuole di ogni ordine e grado, le sedi scolastiche per funzione didattica, aggiornamento e ricerca, previste dalle richiamate norme sull'autonomia scolastica (cap. 11010).
2. Detto finanziamento, in caso di mancato o inferiore assegnazione dello Stato, resta a carico delle risorse regionali.
3. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Art. 27
Proroga dei termini1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024, può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico 1997/98 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
Art. 27
Proroga dei termini1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico 1997/98 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
2. E' prorogata al 31 dicembre 1998 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1997 per lo svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio - culturali di cui all'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 11099).
3. I termini di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono prorogati di centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 8 del 1997 sono prorogati di centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 bis
Modifica alla L.R. n. 61 del 1979 -
Concessione contributo annuale all'Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo (ISPROM)1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo di cui all'articolo 1 è concesso con decreto dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore." (cap. 11099).Art. 27 ter
Modifiche alla L.R. n. 14 del 19681. L'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 -
1. Ciascuna sezione provinciale sarda dell'Unione Italiana Ciechi (UIC) e degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54, deve presentare, anche per il tramite della propria struttura regionale, ai fini della fruizione del contributo annuo, apposita domanda all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine prescrittivo del 31 gennaio di ciascun anno di riferimento del contributo richiesto, unitamente al programma di attività che ciascuna sezione intende svolgere e ad una sintetica relazione illustrativa - contabile dell'attività svolta nell'anno precedente.
3. Il rendiconto generale dell'attività svolta, munito dei relativi giustificativi di spesa debitamente quietanzati, deve essere presentato entro i tre mesi successivi alla data di chiusura del proprio esercizio finanziario come stabilito dallo Statuto.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione a partire dalle erogazioni relative all'anno 1997.".
Art. 28
Integrazione del fondo sanitario nazionale1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento complessivo di lire 940.500.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02/P).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL, nell'anno 1998, rispettivamente, le somme di lire 7.500.000.000 e di lire 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art. 28
Integrazione del fondo sanitario nazionale1. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento complessivo di lire 924.880.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capitoli 12104/01, 12133/02 e 12139/02/P).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL, nell'anno 1998, rispettivamente, le somme di lire 7.500.000.000 e di lire 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art. 29
Borse di studio scuola specializzazione
medicina veterinaria Università di Sassari1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 dell'articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è rideterminata in annue lire 690.000.000 (cap.12215/01).
Art. 29
Borse di studio scuola specializzazione
medicina veterinaria Università di Sassari1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 dell'articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è rideterminata in annue lire 690.000.000 (cap.12215/01).
2. Nell'ambito del programma annuale di finanziamento per borse di studio, di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare borse di studio a medici residenti in Sardegna, che abbiano conseguito la laurea in medicina presso gli Atenei della Sardegna, per la frequenza in scuole di specializzazione, non operanti nell'Isola, presso Atenei convenzionati con le Università sarde; la spesa prevista per l'attuazione del presente intervento è valutata in lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1998 - 1999 - 2000 (cap. 12215/01).
Art. 29 bis
Scuole superiori per interpreti e traduttori1. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale n. 32 del 1997 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 11064).
Art. 29 ter
Progetti speciali finalizzati all'occupazione1. Nelle more dell'adozione della legge di assestamento al bilancio regionale per l'anno 1998 e in relazione al predisponendo programma d'intervento per l'occupazione e lo sviluppo, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 3.150.000.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7A/1 e 7A/4 del Programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale n. 11 del 1988 e successive modifiche e integrazioni; i termini di cui al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n. 6 del 1995, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativi all'approvazione dei progetti speciali e all'emissione del decreto di finanziamento, da ultimo determinati dal comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono fissati rispettivamente in sessanta e novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (cap. 01080).
Art. 29 quater
Campi sosta1. Per le finalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1997 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 800.000.000 (cap. 12001/11).
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSEArt. 30
Attuazione Decreto Legislativo n. 626/94
e successive modificazioni1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 è autorizzata, nell'anno 1998, la spesa di lire 800.000.000. (cap. 02104).
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSEArt. 30
(identico)
Art. 31
Fondo accordi sindacali1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, relativamente al triennio 1997-1999, di cui all'articolo 52 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono rideterminati in lire 34.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 27.000.000.000 per l'anno 1999 (cap.03014).
Art. 31
(identico)
Art. 32
Rideterminazione di limiti d'impegno1. Il limite d'impegno di lire 2.100.000.000 autorizzato dall'articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni è rideterminato in lire 400.000.000, ferme restando le relative annualità (cap.04019/01).
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 è istituito l'ulteriore limite d'impegno di lire 5.000.000.000 con annualità dal 1998 al 2013, per le stesse finalità é autorizzato, nell'anno 1998, l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap.07021).
3. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal comma 5.1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 300.000.000 con annualità dal 1998 al 2012 (cap.07070).
4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 in lire 15.000.000.000 ed è prorogato all'anno 2014, con le ultime due annualità in lire 7.000.000.000 (cap.08109).
5. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per l'anno 1998, in lire 14.000.000.000 e per ciascuno degli anni dal 1999 al 2010 in lire 5.000.000.000 (cap.08056).
6. Il limite d'impegno di lire 10.000.000.000, autorizzato dal comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è rideterminato in lire 3.000.000.000 con annualità dal 2000 al 2014 (cap.09042/03).
7. Le annualità dei limiti d'impegno autorizzate per le finalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 1, relative agli anni 1998 e 1999 sono modificate come segue (cap.09042/03):
anno 1998: lire 3.000.000.000
anno 1999: soppressaArt. 32
(identico)
Art. 33
Incremento delle dotazioni di fondi di rotazione1. E' autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria del fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti contratti dalle piccole e medie imprese di cui alla legge regionale 28 aprile 1923, n. 21 nelle seguenti misure (cap.09042/03):
anno 1998: lire 5.000.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 5.000.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa;
anno 1999: lire 15.500.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 9.500.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa.2. E' autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per la concessione dei benefici a favore dell'intero territorio regionale previsti dall'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, nelle seguenti misure (cap.09045/15):
anno 1998: lire 10.000.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 10.000.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa;
anno 1999: lire 5.000.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 5.000.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa.3. E' autorizzato, nell'anno 1999, l'incremento del fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui alla legge regionale n. 17 del 1993 nelle misure di lire 83.475.000.000 a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e di lire 7.564.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa (cap.09045/13).
4. E' autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna Spa, nella misura di lire 20.000.000.000 (cap.06220).
5. E' autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, costituito presso il Banco di Sardegna Spa, nella misura di lire 3.000.000.000 (cap.06229/05).
Art. 33
Incremento delle dotazioni di fondi di rotazione1. E' autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria del fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti contratti dalle piccole e medie imprese di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 nelle seguenti misure (cap.09042/03):
anno 1998: lire 5.000.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 5.000.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa;
anno 1999: lire 15.500.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 9.500.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa.2. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è istituito il limite d'impegno di lire 20.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale dall'anno 1998 all'anno 2009 (cap. 09045/16); il predetto limite d'impegno è versato nel fondo istituito a' termini del comma 5 della legge regionale n. 17 del 1993.
3. E' autorizzato, nell'anno 1999, l'incremento del fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui alla legge regionale n. 17 del 1993 nelle misure di lire 83.475.000.000 a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e di lire 7.564.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa (cap. 09045/13).
4. E' autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna Spa, nella misura di lire 20.000.000.000 (cap.06220).
5. E' autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, costituito presso il Banco di Sardegna Spa, nella misura di lire 3.000.000.000 (cap.06229/05).
Art. 34
Copertura finanziaria1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-1999-2000 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 34
(identico)
Art. 35
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 35
(identico)
ALLEGATI