DISEGNO DI LEGGE N. 381/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU il 12 dicembre 1997

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge viene proposto - stante l'imminente fine dell'anno - per garantire, in rapporto ai tempi necessari per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge finanziaria 1998 e del bilancio regionale per il triennio 1998-2000, la continuità dell'attività amministrativa, in regime provvisorio, a tutto il mese di febbraio 1998.
Il periodo di tempo previsto, pari a due mesi, si auspica sufficiente per l'approvazione dei suddetti documenti finanziari.
E' stata prevista la proroga dell'impegnabilità sino al 31 dicembre 1998, degli stanziamenti in conto competenza ed in conto residui, recati dai capitoli relativi alla realizzazione di programmi o iniziative comunitarie, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio degli interventi ivi inclusi, e dal capitolo 03014 - Fondo per gli accordi sindacali.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
SECCI, Presidente e relatore - CASU, Vice Presidente - BERRIA, Segretario - VASSALLO, Segretario - ARESU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - BONESU - DETTORI Bruno - GIAGU - PITTALIS - SANNA NIVOLI M. Noemi - SASSU - SCANO pervenuta il 17 dicembre 1997

La Terza Commissione, nella seduta del 16 dicembre 1997, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi Progressista Federativo, Popolari e P.S.d'Az., il voto contrario di Forza Italia e Rifondazione Comunista e l'astensione di Alleanza Nazionale il disegno di legge n. 381 concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998", avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a presentarlo.

TESTO DEL PROPONENTE 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando è approvato con legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1998, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

4. Sul capitolo 03149 relativo a "Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente" è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 2.000.000.000.

5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

 

Art. 1

(identico)
 

Art. 2

1. E' autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1998, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanzio 1997; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge. 

 

Art. 2

(identico)
 

Art. 3

1. Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui per la realizzazione di programmi o iniziative comunitarie, qualora non impegnate al termine dell'esercizio 1997, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1997 in conto del capitolo 03014, relativo a "Fondo per gli oneri derivanti da accordi sindacali", sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 

 

Art. 3

(identico)
 

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1998. 

 

Art. 4

(identico)