DISEGNO DI LEGGE N. 375/A Parte

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, BALLERO, il 3 dicembre 1997

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 27 dicembre 1996, n. 39 e 22 giugno 1987, n. 27,
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali regionale


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si prevede (art. 1) la proroga di 180 giorni sia del termine stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, per la consegna da parte delle commissioni di concorso dei lavori riguardanti la formazione della nuova graduatoria del personale del ruolo unico regionale avente titolo all'inquadramento nella qualifica dirigenziale, sia del termine di un anno previsto dall'articolo 2, comma 1, della predetta legge n. 39 del 1996, relativo al periodo di godimento di un assegno personale di funzione. La proroga dei predetti termini si rende necessaria per dare la possibilità alla commissione di concorso di chiudere i propri lavori successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato che dovrà decidere in ordine alla legittimità di alcuni criteri determinanti nella formazione della graduatoria annullata dal TAR Sardegna nell'udienza fissata il 13 gennaio 1998 e ciò allo scopo di evitare che eventuali differenti valutazioni in ordine ad alcuni criteri di massima possano ingenerare un'ulteriore attività contenziosa.

L'articolo 2, poi, ridefinisce la misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti delle commissioni che, determinata oltre dieci anni fa, è per un verso assolutamente insufficiente a remunerare le prestazioni di lavoro connesse ai relativi incarichi, e per l'altro costituisce motivo di rinunce reiterate da parte dei soggetti chiamati a far parte di commissioni regionali; per i dipendenti chiamati a far parte di commissioni è previsto un gettone di presenza ridotto del 50 per cento rispetto a quello previsto per gli estranei all'Amministrazione.

Si è ritenuto di far decorrere dal 1° gennaio 1997 le disposizioni relative alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale attesa l'attivazione nel corso del corrente anno di numerose commissioni di concorso per l'assunzione di personale nelle diverse qualifiche.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente - LIPPI, Vice Presidente - MACCIOTTA, Segretario - MURGIA, Segretario - BONESU, relatore - BUSONERA - CUGINI - FLORIS - MANUNZA - MARTEDDU - MASALA - PITTALIS, pervenuta il 16 dicembre 1997

La Prima Commissione ha preso in esame il disegno di legge in oggetto nella seduta dell'11 dicembre 1997 ed ha deciso di stralciare l'articolo 1 e di sottoporlo immediatamente all'Aula, condividendo le motivazioni del proponente e considerata l'urgenza.

L'articolo è stato approvato a maggioranza nel testo del proponente, modificando di conseguenza il titolo del provvedimento.

Per quanto riguarda invece la seconda parte del disegno di legge, si è ritenuto che la materia da esso trattata possa essere presa in considerazione all'interno del provvedimento in materia di personale che la Commissione intende sottoporre quanto prima all'Aula, contestualmente alla legge di attuazione dei principi in materia di pubblico impiego recati dalla Legge n. 421 del 1992.

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE 

TITOLO: Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39.

Art. 1

1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono prorogati di centottanta giorni.

Art. 1

 

(identico)

Art. 2

1. La medaglia giornaliera di presenza prevista dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, è rideterminata nella misura rispettivamente per la lettera a) e per la lettera b) di lire 200.000, per la lettera c) di lire 130.000.

2. Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi titolo delle predette commissioni, le indennità sono ridotte in ragione del 50 per cento. Le indennità non possono comunque essere cumulate con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

3. La nuova determinazione di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° gennaio 1997.

Art. 2

 

(Omissis)

Art. 3

1. Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 1.000.000.000 e gravano sul capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03121 -

Quota interessi delle rate di ammortamento e interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 9, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000

In aumento:

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000

3. Agli oneri per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio.

Art. 3

 

(Omissis)