DISEGNO DI LEGGE N. 369/A

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,
FADDA l'11 novembre 1997

Incarichi libero - professionali per l'assistenza specialistica
e di diagnostica strumentale nei poliambulatori pubblici


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nella regione sono presenti sessantaquattro poliambulatori pubblici in grado di garantire prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale di buon livello in maniera sostanzialmente equilibrata e uniforme su tutto il territorio.
I vincoli introdotti dalla normativa statale, con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive disposizioni modificative e integrative, relativamente al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai medici specialisti ambulatoriali nonché per le sostituzioni provvisorie, hanno determinato negli ultimi anni gravi problemi di funzionalità dei poliambulatori sino alla sostanziale paralisi delle attività, in particolare nelle zone più disagiate dove non si reperiscono medici disponibili ad accettare incarichi trimestrali non rinnovabili più di una volta nel corso dell'anno.
Questo comporta che, essendo le altre strutture che erogano prestazioni specialistiche (convenzionati esterni ed ospedali) concentrate nei grossi centri urbani, si va accentuando la penalizzazione nei confronti delle popolazioni residenti nelle altre zone dell'isola che devono affrontare, per fruire di prestazioni specialistiche indispensabili, gravi disagi, ritardi nell'erogazione dell'assistenza, nonché gli oneri aggiuntivi per gli spostamenti.
Tale situazione, nel corso di quest'anno, si è andata ulteriormente aggravando tanto da rendere indispensabile e non più rinviabile, nelle more dei provvedimenti statali di regolamentazione del settore, più volte preannunciati, che rivedano quanto disposto dalla succitata normativa, l'adozione di una norma regionale che in via transitoria disciplini la materia in modo tale da consentire l'erogazione delle prestazioni specialistiche in maniera più adeguata su tutto il territorio regionale.
Con il presente disegno di legge, senza incidere sulla regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, disciplinati dal D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500, si intende consentire alle Aziende USL, nei casi in cui l'assistenza specialistica nei poliambulatori non possa essere garantita con gli strumenti previsti dal succitato accordo nazionale né con l'utilizzo di specialisti dipendenti, di procedere al conferimento di incarichi libero professionali per le diverse branche specialistiche non coperte della durata di un anno, rinnovabili.
Tali incarichi dovranno essere conferiti sulla base di apposita graduatoria formulata secondo criteri che saranno fissati dalla Giunta regionale.
A differenza degli incarichi conferiti ai sensi del D.P.R. n. 500 del 1996 che vengono retribuiti con tariffa oraria, si prevede che gli incarichi libero professionali annuali disciplinati dal presente disegno di legge siano compensati a prestazione secondo le tariffe fissate per la specialistica ambulatoriale esterna adeguatamente ridotte dei minori oneri connessi all'utilizzo gratuito di strutture e mezzi del poliambulatorio dell'Azienda USL.
La copertura finanziaria sarà garantita dalle Aziende USL sui finanziamenti loro attribuiti a valere sul FSN di parte corrente.

 


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA -IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.

composta dai Consiglieri

LADU, Presidente e relatore - LOMBARDO, Vice Presidente - BUSONERA, Segretario - AMADU, Segretario - BALIA - CUCCA - DETTORI Ivana - GIAGU - LIORI - MACCIOTTA - MARRACINI - NIZZI - SANNA NIVOLI pervenuta il 29 novembre 1997

La Settima Commissione permanente ha approvato a maggioranza il provvedimento nella seduta pomeridiana del 19 novembre 1997.
La Commissione ha condiviso l'intendimento, presente nel disegno di legge, di porre rimedio alla situazione di disagio in cui versa l'assistenza specialistica e di diagnostica strumentale nei poliambulatori pubblici, con particolare riferimento a quelli situati nelle zone più disagiate della regione, per la difficoltà di reperire medici disponibili ad accettare incarichi trimestrali non rinnovabili, secondo quanto dispone il contratto collettivo dei medici specialisti ambulatoriali (D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500) relativamente al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nonché per le sostituzioni provvisorie.
La Commissione ha tuttavia apportato al testo alcune modifiche.
In particolare con la soppressione al comma 1 dell'articolo unico, della frase "fatta salva la possibilità di utilizzare provvisoriamente il personale medico dipendente in possesso dei titoli richiesti", si è inteso favorire l'utilizzo nei poliambulatori di medici specialisti non facenti parte delle strutture ospedaliere; inoltre, non specificando il periodo di rinnovo dell'incarico, la Commissione ha inteso lasciare alle singole Aziende le determinazioni in merito e le connesse valutazioni sulla continuità dell'assistenza.
La Commissione ha ritenuto inoltre di quantificare sia la percentuale di decurtazione dei compensi in relazione ai minori oneri sostenuti dagli specialisti (comma 4) sia la quota di rimborso chilometrico riconosciuta ai libero professionisti incaricati di prestare la propria opera in una sede diversa da quella di residenza (comma 5).

 

 TESTO DEL PROPONENTE

 

 TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di erogazione delle prestazioni specialistiche di cui all'articolo 8, comma 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora siano state esperite senza esito tutte le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, per l'attribuzione di incarichi provvisori nei posti disponibili per il conferimento degli incarichi di sostituzione, e fatta salva la possibilità di utilizzare provvisoriamente il personale medico dipendente in possesso dei titoli richiesti, alle Aziende USL è consentito, per le necessità dell'assistenza specialistica e di diagnostica strumentale da erogarsi nei poliambulatori pubblici territoriali, il conferimento, a medici in possesso del titolo di specializzazione e a professionisti laureati in odontoiatria, di incarichi di natura libero professionale della durata di un anno, anche rinnovabili, per una volta.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti per la copertura delle ore disponibili nelle diverse branche specialistiche già istituite al momento dell'entrata in vigore della presente legge o che le Aziende USL potranno istituire in relazione a nuove esigenze assistenziali, nel rispetto del monte ore globale indifferenziato autorizzato dalla Regione alla data del 25 settembre 1996 di pubblicazione del D.P.R. n. 500 del 1996, con riferimento a ciascuna Azienda USL.

3. Al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si provvede su domanda degli interessati, previo avviso pubblico, e sulla base di una graduatoria per specialità formulata secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto prioritariamente del servizio eventualmente prestato nei poliambulatori specialistici e dell'anzianità di specializzazione.

4. Ai medici, cui vengono conferiti gli incarichi di natura libero professionale di cui al comma 1, sono corrisposti i compensi per prestazione fissati dal tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore, decurtati di una quota percentuale, stabilita dalla Giunta regionale, in relazione ai minori oneri gravanti sullo specialista per l'utilizzazione delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Azienda USL.

5. Al libero professionista incaricato di prestare la propria opera in sede diversa da quella di residenza viene riconosciuto un rimborso chilometrico nella misura prevista dal D.P.R. n. 500 del 1996.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvedono le Aziende USL nell'ambito delle assegnazioni della Regione per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. 

 

 Art. 1

1. Nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di erogazione delle prestazioni specialistiche di cui all'articolo 8, comma 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora siano state esperite senza esito tutte le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, per l'attribuzione degli incarichi provvisori nei posti disponibili per il conferimento degli incarichi di sostituzione, alle Aziende USL è consentito, per le necessità della assistenza specialistica e di diagnostica strumentale da erogarsi nei poliambulatori pubblici territoriali, il conferimento, a medici in possesso del titolo di specializzazione e a professionisti laureati in odontoiatria, di incarichi di natura libero professionale della durata di un anno, anche rinnovabili.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti per la copertura delle ore disponibili nelle diverse branche specialistiche già istituite al momento dell'entrata in vigore della presente legge o che le Aziende USL potranno istituire in relazione a nuove esigenze assistenziali, nel rispetto del monte ore globale indifferenziato autorizzato dalla Regione alla data del 25 settembre 1996 di pubblicazione del D.P.R. n. 500 del 1996, con riferimento a ciascuna Azienda USL.

3. Al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si provvede su domanda degli interessati, previo avviso pubblico, e sulla base di una graduatoria per specialità formulata secondo criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, che tengano conto prioritariamente del servizio eventualmente prestato nei poliambulatori specialistici e secondariamente dell'anzianità di specializzazione.

4. Ai medici, cui vengano conferiti gli incarichi di natura libero professionale di cui al comma 1, sono corrisposti i compensi per prestazione fissati dal tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore, decurtati del 20 per cento per le branche a visita e del 30 per cento per le branche strumentali, in relazione ai minori oneri gravanti sullo specialista per l'utilizzazione delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Azienda USL.

5. Al libero professionista incaricato di prestare la propria opera in sede diversa da quella di residenza verrà riconosciuto un rimborso chilometrico nella misura di lire 482 a chilometro. La misura di tale rimborso, limitatamente al 50 per cento, viene rideterminata con cadenza semestrale al 1° gennaio e al 1° luglio, per uguale importo in percentuale delle variazioni medie di prezzo, eventualmente subite dalla benzina super.

6 Agli oneri, derivanti dall'attuazione della presente legge, provvederanno le Aziende USL nell'ambito delle assegnazioni della Regione per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.