DISEGNO DI LEGGE N. 368/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, PABA il 7 novembre 1997

Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come è noto, uno dei problemi più gravosi che l'Amministrazione regionale è chiamata ad affrontare è quello dei possibili interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà. Tale problema, se e in quanto implica la concessione di aiuti di Stato alle aziende, non può che trovare soluzione all'interno della normativa comunitaria.

Sin dal 1979 la Commissione aveva iniziato a regolamentare con propri criteri gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. I recenti "orientamenti comunitari" (94/C 368/05 pubblicati il 23.12.1994) sono stati ultimamente aggiornati, in modo da tener conto anche delle esigenze agricole e in particolare delle P.I.A. (Piccole Imprese Agricole).

I problemi delle imprese agricole sarde in difficoltà sono stati numerose volte prospettati - sia dal Governo centrale che dalla Amministrazione regionale - alla Commissione Europea. Gli incontri hanno portato alla predisposizione di un primo piano di intervento, riservato alle colture protette.

E' necessario però, come primo passo procedurale, istituire un quadro normativo di riferimento che essenzialmente si propone di conseguire due scopi: ricondurre l'attività operativa e gli interventi alla normativa comunitaria e istituire un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale.

La legge pertanto all'articolo 2 riporta sinteticamente i due tipi di aiuto previsti: aiuti al salvataggio e aiuti alla ristrutturazione ; i primi a breve e gli altri a medio-lungo termine.

Le regole che dovranno disciplinare i singoli interventi regionali dovranno risultare da un apposito piano, approvato dalla U.E.

In linea generale gli aiuti alla ristrutturazione possono consistere in conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, agevolazioni sugli interessi, sgravi fiscali o contributivi, garanzie sui prestiti. Nel caso degli aiuti al salvataggio, che costituisce la prima fase dell'intervento, essi si limitano a prestiti concessi a tassi di mercato e a garanzie sui prestiti.

Per quanto riguarda la parte finanziaria è stata prevista l'istituzione di un fondo, sul quale graveranno tutte le spese recate dai singoli interventi. Un primo apporto al fondo sarà dato dal trasferimento delle disponibilità del soppresso fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole. Gli altri apporti dovranno provenire da stanziamenti di bilancio.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE -FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri

MARROCU, Presidente e relatore; CARLONI, Vice Presidente; LORENZONI, Segretario; BOERO, Segretario; DEMONTIS, DIANA, FERRARI, LIPPI, LODDO, MILIA, MONTIS, OBINO, PIRAS, TUNIS Marco, pervenuta il 4 dicembre 1997

La Commissione agricoltura, nella seduta del 26 novembre 1997, preso atto del parere favorevole della Commissione bilancio sugli aspetti finanziari del provvedimento, ha approvato all'unanimità dei presenti il disegno di legge n. 368 concernente "Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà".

La Commissione ritiene che l'approvazione del disegno di legge costituisca un importante sostegno per il settore dell'agricoltura alle prese, già da alcuni anni, con una gravissima crisi.

Il disegno di legge, che costituisce una attuazione degli orientamenti degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, permette infatti alla Regione di concedere alle imprese agricole che si trovino in una situazione di difficoltà degli aiuti finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione delle stesse.

Gli aiuti al salvataggio potranno essere sotto forma di crediti a tasso ordinario e garanzie sui prestiti. Questi aiuti hanno la finalità di sostenere temporaneamente le aziende che si trovano in una grave situazione finanziaria al fine di dare alle stesse la possibilità di fare un analisi delle difficoltà e definire le azioni atte a superarle.

Gli aiuti alla ristrutturazione hanno lo scopo di consentire alle aziende in difficoltà di ripristinare la redditività. Tale ripristino consiste nel recuperare delle capacità delle aziende di coprire la totalità dei propri costi e del recupero del rendimento del capitale che consenta di competere sul mercato senza richiedere ulteriori interventi pubblici. Gli aiuti alla ristrutturazione che il disegno di legge non specifica nel dettaglio, potranno assumere, secondo gli orientamenti comunitari, svariate forme, fra cui conferimenti di capitali, cancellazione di debiti, erogazione di crediti, agevolazioni sugli interessi, garanzie sui prestiti.

Il disegno di legge prevede che gli aiuti alla ristrutturazione siano concessi sulla base di un programma di ristrutturazione aziendale redatto sulla base di un piano elaborato dalla Giunta e approvato dalla Unione Europea. Il programma dovrà dimostrare il raggiungimento delle finalità degli aiuti alla ristrutturazione, ossia il ripristino della redditività dell'azienda. Gli aiuti che non rientrano in una piano di salvataggio devono essere approvati individualmente dall'Unione Europea.

L'approvazione da parte dell'Unione Europea è un passaggio obbligato in quanto secondo la Commissione europea gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, per la loro natura, possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri, quindi non possono essere attuati senza l'applicazione di una deroga, al divieto generale di concedere tali tipo di aiuti, che deve essere concessa dalla Commissione europea ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 92 del Trattato CE.

Data l'importanza che il piano per la ristrutturazione riveste nella concreta applicazione della legge, la Commissione ha previsto che la stessa esprima il proprio parere sul piano. Tuttavia la Commissione al fine di evitare un ritardo nella approvazione del piano dovuto a un ritardo nell'espressione del parere, ha stabilito che il proprio parere debba essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso contrario la Giunta regionale potrà approvare il piano prescindendo dal parere della Commissione.

L'Amministrazione regionale contribuirà all'attuazione del piano di ristrutturazione finanziando il 75% della spesa complessiva.

La originaria stesura del disegno di legge, al fine di adeguare la legislazione regionale alla decisione della Commissione Europea sulla incompatibilità con la normativa comunitaria, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, dell'art. 12 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, dei commi 2 e 4 dell'art. 36 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 e dell'art. 40 della legge regionale 7 maggio 1995, n. 33 e la soppressione del fondo regionale per la trasformazione della passività delle cooperative agricole. La Commissione ha mantenuto solo la abrogazione dei commi 2 e 4 dell'art. 36 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 e la soppressione del fondo in quanto le altre disposizioni sono già state abrogate dalla modifica della legge finanziaria per il 1997.

Relativamente agli aspetti finanziari del provvedimento la Commissione ha stabilito che gli oneri per l'attuazione dello stesso, valutati dalla Giunta regionale in lire 9.453.000.000 per il 1998 e in lire 2.111.000.000 per il 1999 e per 2000 gravano sulla disponibilità attribuita dall'articolo 13 della legge regionale di "Modifiche ed integrazioni della legge finanziaria per il 1997".

La Commissione rileva tuttavia che la dotazione finanziaria del provvedimento appare insufficiente rispetto alle reali necessità. Al proposito si osservi che per la realizzazione del solo piano di risanamento del settore delle colture protette, che dovrebbe comprendere circa 500 aziende, su un totale di 1889, in fase di elaborazione da parte dell'Assessorato regionale, sarebbero necessari circa 50-60 miliardi.

Pertanto la Commissione auspica che in sede di determinazione della manovra finanziaria per il 1998-2000 vengano reperite risorse finanziarie aggiuntive da destinare all'attuazione del provvedimento di cui si chiede una rapida approvazione da parte del Consiglio.


La Commissione bilancio nella seduta del 26 novembre 1997 ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente SECCI

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1
Finalità

1. Ai fine di sostenere e favorire lo sviluppo delle attività agricole sono disposti interventi straordinari volti ad assicurare la sopravvivenza delle aziende economicamente valide, che si trovano in difficoltà per cause non imputabili alle stesse.

 

Art. 1
Finalità

1. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo delle attività agricole sono disposti, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, interventi straordinari volti ad assicurare la sopravvivenza delle aziende economicamente valide, che si trovino in difficoltà per cause non imputabili alla gestione delle stesse.

Art. 2
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

1. Gli interventi di cui all'articolo l consistono in "aiuti al salvataggio" e in "aiuti alla ristrutturazione".

2. Gli aiuti al salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che si trovano in una grave situazione finanziaria, di dare alle stesse la possibilità di definire le azioni atte a superare le proprie difficoltà. Gli aiuti potranno essere concessi, per una sola volta, sotto forma di garanzia di crediti ovvero di crediti assistiti dal concorso sugli interessi.

3. Gli aiuti alla ristrutturazione, concedibili per una sola volta, hanno lo scopo di consentire alle aziende in difficoltà di ripristinare la redditività aziendale. Tale ripristino consiste nel recupero della capacità dell'azienda di coprire la totalità dei propri costi, oltre che nel recupero del rendimento del capitale che consenta di affrontare la concorrenza sul mercato senza ulteriori interventi pubblici.

 

Art. 2
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in aiuti al salvataggio e aiuti alla ristrutturazione e sono concedibili una sola volta.

2. Gli aiuti al salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le aziende che si trovano in una grave situazione finanziaria, di dare alle stesse la possibilità di fare una analisi delle difficoltà e definire le azioni atte a superarle. Tali aiuti possono essere concessi sotto forma di garanzia di crediti e prestiti a tasso ordinario.

3. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno lo scopo di consentire alla aziende in difficoltà di ripristinare la redditività. Tale ripristino consiste nel recupero della capacità dell'azienda di coprire la totalità dei propri costi e nel recupero del rendimento del capitale che consenta di competere sul mercato senza richiedere ulteriori interventi pubblici.

Art. 3
Requisiti

1. Per poter beneficiare degli aiuti al salvataggio, le aziende agricole dovranno, al momento della richiesta:

a) documentare lo stato di difficoltà finanziaria;
b) presentare una relazione sulle possibili cause e sulle previsioni di risanamento.

 

Art. 3
Requisiti e programma di ristrutturazione

1. Per poter beneficiare degli aiuti al salvataggio le aziende devono, al momento della richiesta dell'aiuto, documentare lo stato di difficoltà finanziaria.

2. Per poter beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione le aziende devono realizzare un programma di risanamento aziendale sulla base di un piano approvato dalla Commissione Europea su proposta dell'Amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta la proposta di piano e lo trasmette alla Commissione Europea per la sua approvazione. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Se la Commissione non esprime il parere nel termine sopraindicato si prescinde dallo stesso.

3. Gli aiuti non rientranti in un regime autorizzato devono essere notificati individualmente alla Commissione Europea.

Art. 4
Programma di risanamento aziendale

1. Per poter beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione le imprese dovranno realizzare un programma di risanamento aziendale sulla base di un piano approvato dalla Unione Europea su proposta dell'Amministrazione regionale, che partecipa finanziariamente in misura non superiore al 75% del costo totale delle operazioni.

 

Art. 4
Partecipazione finanziaria
dell'Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale partecipa finanziariamente, in misura non superiore al 75 per cento, alla realizzazione del programma di risanamento aziendale che può comprendere interventi di tipo sia strutturale che finanziario.

 

 

Art. 4 bis
Competenze per l'attuazione

1. Le competenze per l'attuazione della presente legge sono attribuite all'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale che si può avvalere degli enti regionali.

   

Art. 4 ter
Approvazione da parte dell'Unione Europea

1. La presente legge è attuata dall'Amministrazione regionale solo dopo la sua approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame da parte della Commissione stessa.

Art. 5
Rispetto degli orientamenti comunitari

1. Gli aiuti saranno concessi nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

 

Art. 5

 

soppresso

Art. 6
Fondo regionale per il risanamento delle imprese agricole in difficoltà

1. E' autorizzata la costituzione di un "Fondo regionale per il risanamento delle impresse agricole in difficoltà" presso un istituto di credito col quale l'Assessore dell'agricoltura, di concerto con l'Assessore della programmazione, stipulerà apposita convenzione per regolamentarne, in conformità alla presente legge, la gestione e l'utilizzazione.

 

Art. 6

 

soppresso

Art. 7
Abrogazione e norma finanziaria

1. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44: l'articolo 12 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17; i commi 2 e 4 dell'articolo 36 della legge regionale S dicembre 1995, n. 33 (cap. 06073).

2. E', altresì, abrogato l'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 ed è conseguentemente abolito il fondo regionale per la trasformazione della passività delle cooperative agricole: i rientri al suddetto fondo, coi relativi interessi, sono riversati al bilancio regionale in conto del capitolo d'entrata 36103 per essere, con decreto dell'Assessore della programmazione da registrare alla Corte dei Conti, riassegnati al fondo di cui al precedente articolo 6 (cap. 06320).

3. Allo stesso fondo sono, inoltre, assegnati i limiti d'impegno disposti a favore del fondo di cui al comma 1 e determinati, dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, nella misura di lire 9.453.000.000 per l'anno 1998 e di lire 2.111.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

4. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 sono apportate le seguenti variazioni:

06 - AGRICOLTURA

In diminuzione

Cap. 06073 -

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29. aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 13, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 38, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 14, comma 1, della legge finanziaria)

1997 ---------

1998 lire 9.453.000.000

1999 lire 2.111.000.000

In aumento

Cap. 06320 - (Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Fondo regionale per il risanamento delle imprese agricole in difficoltà (art. 6 della presente legge)

1997 ---------

1998 lire 9.453.000.000

1999 lire 2.111.000.000

5. Per l'iscrizione in conto del cap. 06320 dell'annualità del limite d'impegno di lire 2.111.000.000 relativa all'anno 2000 si provvede con legge di bilancio per lo stesso anno.

 

Art. 7
Abrogazione e soppressione del fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole

1. Sono abrogati i commi 2 e 4 dell'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.

2. Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole istituito dall'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è soppresso. I rientri al fondo con relativi interessi sono, volta per volta, a cura dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, iscritti nel capitolo 36103-00 delle entrate del bilancio regionale per essere successivamente assegnati al capitolo 06120 dello Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per essere destinati alla attuazione della presente legge.

 

 

   

Art. 8
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge sono valutati in lire 9.453.000.000 per il 1998 e in lire 2.111.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e gravano sulle disponibilità, attribuite dall'articolo 13 della legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997)" approvata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1997, al fondo regionale di solidarietà per le aziende e cooperative agricole di cui alla legge regionale 10 giugno 1974. n. 12.