DISEGNO DI LEGGE N. 359/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU il 2 ottobre 1997Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8
(legge finanziaria 1997) e disposizioni varie
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge, che completa e integra quello di variazione al bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999, realizza il progetto complessivo di "assestamento" attraverso la previsione di un numero limitato di norme, alcune delle quali di natura procedurale, altre autorizzative di nuove o maggiori spese o riduttive di precedenti autorizzazioni.
Il complesso delle variazioni conseguenti, per l'anno 1997, rilevabili nell'allegata tabella 1/F, ammonta a 353.638 milioni di cui 180.319 milioni di aumenti e 173.319 milioni di riduzioni; la tabella 2/F, inoltre, riporta le variazioni per il triennio 1997/1999.
L'esigenza di maggior rilievo finanziario cui si è dovuto far fronte con l'iniziativa legislativa in esame, interessa l'integrazione regionale della quota del Fondo Sanitario Nazionale per la spesa di parte corrente (cap. 12133/02: 91.830 milioni); le motivazioni di tale spesa sono riportate di seguito.
In sede di impostazione del bilancio regionale per il 1997 l'Assessorato della sanità rappresentò l'esigenza che, a legislazione allora vigente e per poter garantire il mantenimento dei livelli di assistenza sanitaria in atto - tra quota del F.S.N., entità dei contributi sanitari e quota integrativa di fondi regionali - le risorse di parte corrente da destinare al settore sanitario dovessero essere confermate nella complessiva dotazione finale 1996, maggiorata dell'onere per i rinnovi contrattuali e le convenzioni, e cioè in lire 2.728.000 milioni.
Quelle osservazioni - inizialmente formulate a legislazione all'epoca vigente - ponevano in evidenza l'ulteriore espandersi dell'applicazione della decurtazione (allora 25%) che la Sardegna doveva subire in sede di riparto di quote del F.S.N., non solo a destinazione indistinta, ma anche con vincolo di finalizzazione.
La Giunta regionale, nel fissare le "linee di impostazione del bilancio per l'anno 1997" (Delib. N. 29/11 del 9 luglio 1996), aveva preso atto che, a legislazione vigente, per il capitolo in argomento, le esigenze ammontavano a 742.749 milioni.
Successivamente, essendo divenuta ormai nota la misura di inasprimento della detrazione sulla quota del F.S.N. 1997 (portata dal 25% al 29%), si chiedeva che il minor apporto di assegnazioni statali fosse compensato con un'elevazione della quota di fondi integrativi regionali da 742.749 milioni a 851.605 milioni.
Di fatto detta richiesta non venne completamente accolta, essendo stato assegnato al capitolo in argomento uno stanziamento contenuto nei limiti corrispondenti all'entità della decurtazione del 29%, pari a 787.000 milioni, calcolata su un fabbisogno netto di 2.714.000 milioni, trascurando di considerare le altre ragioni di integrazioni a carico del bilancio regionale derivanti da interventi e provvidenze previste da specifica normativa regionale (spesa sanitaria per ricoveri fuori Regione, assistenza integrativa diabetologica, farmaceutica e di alta specialità, ecc.).
In concreto l'ulteriore sottrazione di risorse operata sul F.S.N. rispetto al 1996 - pari a lire 108.560 milioni - risulta controbilanciata con l'incremento dei fondi integrativi regionali solo per 78.000 milioni, essendo passato lo stanziamento del capitolo in argomento da 709.000 milioni finali del 1996 all'attuale dotazione di 787.000 milioni.
Ma il maggior onere che la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, di accompagnamento alla finanziaria dello Stato, ha trasferito sulla spesa sanitaria regionale non si limita all'aumento della quota di concorso di cui all'articolo 1, comma 143.
Con il comma 238 dell'articolo 1, a decorrere dal 1° dicembre 1996 sono state elevate del 3,95% le aliquote contributive previdenziali, a carico del datore di lavoro, sugli emolumenti del personale dipendente del S.S.N..
In Sardegna, atteso che l'intero monte salari per il 1996 a carico delle Aziende Sanitarie sommava a 1.339.000 milioni, il maggior onere per il 1997 si è tradotto in un incremento del fabbisogno per ulteriori 52.890 milioni.
Infine, in sede di applicazione dei rinnovi dei contratti di lavoro per il personale livellato, medico e dirigente del S.S.N., è stata riscontrata una sottostima di tre punti percentuali sulle integrazioni assicurate sul F.S.N. per dette finalità.
Tale maggiore onere si ripercuote sulla spesa sanitaria regionale per 21.665 milioni.
Inoltre, l'elevazione dell'aliquota IVA sui medicinali, passato dal 4% al 10%, fa registrare un ulteriore aumento della spesa per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica stimato (e verificato sull'andamento della stessa a tutto il 30 giugno c.a.) in 11.715 milioni annui.
In campo nazionale il coordinamento delle Regioni ha aperto con il Governo una vertenza che, partendo dalla verifica sull'andamento della spesa sanitaria, pervenga al riconoscimento del S.S.N. e si concluda con l'adeguamento del F.S.N., in particolare ove si consideri che alcuni maggiori oneri derivano da specifiche disposizioni introdotte da leggi dello Stato.
Nonostante la disponibilità dimostrata dalle Regioni, che si sono fatte carico di assorbire, per quanto possibile, le carenze delle dotazioni finanziarie previste per il rispetto dei livelli uniformi di assistenza, le finanze regionali non sono in grado di assorbire per intero i maggiori onei sopra richiamati.
In tale prospettiva è prevedibile che sui maggiori costi 1997 individuati ai punti c), d) ed e), intervenga a breve e prima della fine dell'anno una integrazione del F.S.N. 1997 quantificabile - a titolo di quota assegnabile alla Sardegna - in 28.000 milioni che vengano portati in detrazione.
Resta inteso che qualora la revisione del F.S.N. 1997 non avvenga, oppure non produca una integrazione della quota assegnata alla Sardegna corrispondente a quella stimata, nel prossimo esercizio 1998 il bilancio regionale dovrà farsi carico anche della parte di assegnazione statale 1997 ora considerata e non accertata.
Riepilogando, pertanto, le distinte concause che determinano le maggiori esigenze di stanziamento in favore del capitolo in argomento, occorre provvedere alle seguenti necessità:
a) livello storico definito al 31 dicembre 1996
(al netto della riserva di 2.500 ml. per il piano della psichiatria)709.500 ML b) rifusione inasprimento aliquota concorso regione portata per il 1997 dal 25% al 29% dal comma dell'art. 1 della Legge 662/96 108.560 ML c) copertura maggior onere 1997 per aumenti oneri previdenziali
(comma 238, art. 1 della Legge 662/96)52.890 ML d) copertura maggior costo 1997 per assistenza farmaceutica in conseguenza passaggio aliquota IVA su medicinali da 4% a 10% 11.715 ML e) copertura maggior onere 1997 per l'applicazione dei rinnovi contrattuali 21.665 ML esigenza lorda
904.330 ML f) detrazioni su quota stimata integrazione F.S.N. 1997 28.000 ML esigenza netta
876.330 ML g) stanziamento attuale del capitolo (al netto della riserva di lire 2.500 milioni per il piano psichiatria - art. 36, comma 2, L.R. 8/97) 784.500 ML maggiori esigenze
91.830 ML Ulteriori significative necessità di finanziamento sono state individuate a favore dei seguenti capitoli:
Capitolo 03016 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente - per complessivi 29.000 milioni a favore della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
Tale integrazione è finalizzata, quanto a 7.000 milioni, a "reintegrare" la riserva per effetto dell'utilizzazione fattane dalla L.R. 23 maggio 1997, n. 19, concernente: "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna" e, quanto a 22.000 milioni, per dotare la riserva medesima di più adeguate disponibilità a copertura di un predisponendo un disegno di legge finalizzato ad interventi nel territorio e nei settori produttivo e sociale.Capitolo 03069 - Contributo straordinario al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - per 6.200 milioni per garantire la prosecuzione degli interventi nel settore dei servizi reali di importanza strategica.
Capitolo 06096, 06097 e 06107 - Incremento dei fondi di rotazione per il credito agrario, per la cooperazione agricola e per lo sviluppo della zootecnia - per complessivi 9.600 milioni per adeguare le dotazioni dei fondi alle reali esigenze operative.
Capitolo 06120 - Incremento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura - per 8.643 milioni, al fine di fronteggiare le richieste di fondi per danni in agricoltura causati da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.
Capitolo 08015 - Finanziamenti ai Comuni e alle Province per programmi triennali di opere pubbliche di loro interesse - per 3.900 milioni a compensazione della pari riduzione per l'anno 1998 - l'incremento è determinato da esigenze di cassa confluendo i relativi fondi sul conto corrente unico che regola i vecchi programmi triennali approvati ai sensi della L.R. 45/76.
Capitolo 08029/05 - Programma di opere pubbliche di interesse regionale - 4.000 milioni al fine di ampliare gli interventi già deliberati a favore delle infrastrutture (viabilità e opere idriche).
Capitolo 08209 - Versamento alla contabilità speciale titolo di spesa 11.3.08/I - per 5.130 milioni per il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione dei Centri intermodali regionali nei comuni di Porto Torres e Olbia, mentre per il centro merci polifunzionale di Chilivani si provvederà con legge finanziaria 1998, interventi di cui si conferma la validità strategica ai fini dello sviluppo economico dell'Isola.
Capitolo 09042/01 - Contributi in conto interessi per prestiti garantiti dai consorzi garanzia fidi - per 5.000 milioni onde consentire un parziale soddisfacimento del fabbisogno maturato.
Capitolo 10136 - Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione - per 6.750 milioni al fine di assegnare ai comuni interessati, a' termini dell'articolo 94 della L.R. 11/88, la 2a o 3 a annualità dei progetti non approvati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 81 della L.R. 6/95, nell'ambito dell'attuazione del programma dei progetti speciali per l'occupazione.
Detta dotazione trova, infatti, copertura nelle dotazioni del capitolo 01080.
Relativamente alle norme di procedimento rilevano le seguenti:
Articolo 6 - La norma consente di non applicare in tutti i casi di trasferimento di fondo agli enti di cui all'articolo 7 della L.R. 38/79, ed in particolare a favore degli enti locali, le modalità previste dall'articolo 4 della L.R. 1/75, che comporta l'apertura di un conto corrente e la gestione e la rendicontazione dei fondi da parte dei rappresentanti legali degli enti medesimi (Sindaci e Presidenti delle amministrazioni provinciali). Ciò in presenza di una legislazione nazionale in materia di ordinamento di enti locali (Legge142/90) che richiede che tutte le entrate di tali enti risultino nel proprio bilancio e, nel caso, quali trasferimenti regionali a destinazione vincolata.
Articolo 9 - La norma consente la realizzazione della Azione B - misura 7.9.1 "Accesso delle PMI al credito e ai finanziamenti", contenuta nel Programma PIC-PIM Sardegna 1994/1999. Obiettivo di tale azione è quello di favorire l'accesso al credito e ai finanziamenti da parte delle PMI; si è ritenuto, pertanto, necessaria la costituzione di apposito "Fondo", presso la SFIRS S.p.A. e la BANCA CIS S.p.A. - in considerazione della loro provata e consolidata esperienza e competenza in materia di attività finanziaria - per la concessione di finanziamenti partecipativi e per l'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio alle richiamate PMI.
Articolo 10 - L'articolo è finalizzato a ricondurre ad un unico progetto organico i diversi stanziamenti disponibili per la realizzazione dell'aeroporto di terzo livello Tortolì - Arbatax , ivi compresa l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree ed opere di proprietà privata necessarie all'esercizio dell'attività aeroportuale. Inoltre, si attribuisce all'Amministrazione provinciale di Nuoro un ruolo primario di coordinamento nella realizzazione dell'intervento sotto il duplice aspetto di ente delegato all'attuazione per le azioni non ancora attribuite ad altri enti attuatori e di ente preposto al controllo delle attività già affidate ad altri enti attuatori (Comune di Tortolì, società GEARTO).
Articolo 14 - Con la presente norma si prevede che il mantenimento dei titoli professionali di abilitazione aeronautica - conseguito ai sensi della L.R. 28/84 - possa essere ottenuto anche attraverso:
- contributi alle compagnie e società di navigazione aerea per l'assunzione temporanea, almeno per il periodo di tempo necessario per effettuare le ore minime di mantenimento, dei borsisti regionali, che avrebbero in tal modo la possibilità di acquisire un'esperienza diretta di lavoro e di farsi conoscere dalle aziende;
- contributi alle compagnie e società di navigazione aerea per completare la formazione dei giovani borsisti regionali con la specifica abilitazione per tipo per gli aerei in dotazione alle aziende stesse, che devono, però, garantire l'assunzione definitiva dei giovani stessi.
Articolo 16 - La norma consente di rendere ultimabili gli impianti sportivi regionali finanziati ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 36/89 ovviando all'insufficienza dei finanziamenti regionali concessi alle Province, mediante contribuzione da parte dei comuni interessati, nel rispetto del carattere ultracomunale degli impianti medesimi.
Al fine di cogliere i movimenti finanziari interessanti la manovra di assestamento nel suo complesso, si allegano, altresì, le tabelle 1/BF e 2/BF che riportano i fondi regionali rispettivamente per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
SECCI, Presidente - CASU, Vice Presidente e relatore di minoranza - BERRIA, Segretario - VASSALLO, Segretario - ARESU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - BONESU - DETTORI Bruno - GIAGU - PITTALIS - SANNA NIVOLI M. Noemi - SASSU, relatore di maggioranza - SCANORELAZIONE DI MAGGIORANZA
pervenuta il 30 ottobre 1997
La Commissione bilancio, nella seduta del 23 ottobre 1997 ha approvato col voto favorevole dei gruppi Progressista federativo, Popolare, Federazione democratica, del consigliere Dettori B., il voto contrario dei gruppi di AN e Forza Italia e l'astensione del consigliere Aresu la manovra di assestamento del bilancio 1997 compresa nei DD.LL. 359 e 360.
La Commissione nell'approvare il provvedimento ha sostanzialmente condiviso la manovra finanziaria proposta dalla Giunta regionale ed ha integrato la stessa con alcuni interventi di particolare urgenza ed importanza. La manovra complessiva prevede movimenti di risorse per un totale di circa 327 miliardi.
Una quota consistente della manovra (91.830.000.000 di lire) è destinata ad integrare con risorse della Regione la quota del Fondo Sanitario Nazionale per la spesa di parte corrente (cap. 12133-02).
La commissione Terza ancora una volta ha espresso preoccupazione per il peso rilevante che assume sul piano finanziario l'utilizzo di risorse regionali rilevantissime per contribuire al Fondo Sanitario Nazionale.
La relazione della Giunta al DL N. 359 chiarisce molto bene come si è determinata la necessità dell'integrazione con i fondi regionali:
- l'inasprimento della detrazione da parte dello stato sulla quota del F.S.N. (portata dal 25 % al 29 %) che ha determinato per la nostra regione un ulteriore impegno finanziario di 108.856.000.000 di lire, non completamente contemplato dalla legge finanziaria per il 1997
- l'aumento di oneri previdenziali;
- i maggiori costi per l'assistenza farmaceutica;
- l'applicazione dei rinnovi contrattuali.Tuttavia l'impiego di ingenti risorse regionali per il Fondo Sanitario regionale, anche se ampiamente motivate, ripropone con urgenza il tema della razionalizzazione e del risparmio nella spesa sanitaria, che concorre in modo massiccio a rendere rigido il bilancio.
Meritano particolare cenno, inoltre, l'intervento di 7.500.000.000 per la realizzazione di infrastrutture industriali, il fondo di partecipazione al capitale delle società e degli enti di cui alla legge regionale n. 22 del 1953, per un importo pari a lire 36.650 miliardi, il fondo per la tutela dei livelli occupativi per un importo di 5 miliardi, l'intervento per il riciclaggio di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica per un importo di lire 3 miliardi e i contributi alle cooperative e società giovanili nel settore della pesca per 1.500 milioni.
In particolare la manovra complessiva, relativa al provvedimento di variazione del bilancio e riferita alle sole risorse regionali, è specificata con la ripartizione degli assessorati nella seguente tabella:
QUADRO RIEPILOGATIVO (FR)
ANNO 1997
ORGANI AMMINISTRATIVI AUMENTI DIMINUZIONI TOTALE 01 - PRESIDENZA 3.404 0 3.404 02 - AFFARI GENERALI 1.400 0 1.400 03 - PROGRAMMAZIONE 1.970 134.731 - 132.761 04 - ENTI LOCALI 8.171 2.300 5.871 05 - DIFESA AMBIENTE 30.862 2.250 28.612 06 - AGRICOLTURA 15.850 6.350 9.500 07 - TURISMO 34.500 8.400 26.100 08 - LAVORI PUBBLICI 5.790 365 5.425 09 - INDUSTRIA 42.060 0 42.060 10 - LAVORO 6.046 2.500 3.546 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE 11.810 980 10.830 12 - SANITA' 5.086 2.250 2.836 13 - TRASPORTI 800 140 660 TOTALI 167.749 160.266 7.483
Si tratta di una manovra che rivisita le dotazioni finanziarie del bilancio previste dalla L.R. n.9 del 1997 e completa ed integra le norme della L.R.n.8 del 1997.Si è cercato di evitare di introdurre contenuti di merito che non riguardino la natura finanziaria della manovra.
E' stato, questo, infatti, un limite delle manovre del passato, sul quale molto spesso si è soffermata la riflessione del Consiglio e della stessa Commissione Programmazione e Bilancio.
E' stato rilevato che l'uso improprio della legge finanziaria e del bilancio ha determinato rilevanti effetti negativi, quali una eccessiva frammentazione della legislazione di settore ed una assenza di reciprocità tra la spesa e la programmazione più complessiva.
A questa indicazione si è ancorata l'attuale proposta della Giunta regionale.
E questo stesso criterio ha cercato di rispettare la Commissione Programmazione e Bilancio nei propri lavori.Occorre dire tuttavia che si è reso necessario introdurre su aspetti rilevanti (quali l'agricoltura, lo sviluppo locale e l'accelerazione della spesa) alcune norme, che, sebbene non in sintonia con quanto precedentemente affermato, potranno avere effetti positivi nell'immediato.
Per quanto riguarda l'agricoltura, va detto che si è reso indispensabile intervenire con norma per evitare conseguenze disastrose derivanti dall'annullamento da parte dell'UE della legge regionale n. 44 del 1988, relativa all'assestamento dei debiti a favore delle aziende agricole, deciso dalla regione sarda a seguito di un periodo prolungato di siccità.
Tale provvedimento di annullamento adottato nell'aprile del 1997 costringerebbe di fatto la Regione, da un lato, a dover richiedere la restituzione delle agevolazioni regionali ai circa seimila operatori agricoli e, dall'altro lato, a dover sospendere le agevolazioni per il futuro.
Come è facilmente intuibile l'attuazione di tale decisione determinerebbe il tracollo di molte aziende agricole regionali
La norma prevista nel DL. 359 potrà consentire di trasferire con una semplice partita di giro i fondi della LR. n. 44 del 1988, non più utilizzabili per effetto dell'annullamento da parte dell'UE, nel Fondo di solidarietà, per il pagamento delle calamità naturali.Il secondo aspetto riguarda la programmazione dello sviluppo locale. La L.R. n. 14 del 1996 , con l'approvazione dei primi "accordi di programma" previsti dalla legge, sta iniziando a produrre effetti amministrativi.
Si tratta, come si sa, di una legge fortemente innovativa, e pertanto non perfetta, di non facile attuazione, che ha bisogno, nella sua fase di avvio, di una vera e propria sperimentazione, che non escluda interventi correttivi e migliorativi.
Il DL. 359 prevede, in particolare, la possibilità, qualora si verifichino situazioni che richiedano modificazioni degli interventi e delle opere, di rimodulare il programma, ai fini della stipula degli accordi di programma e della loro attuazione.Infine è importante sottolineare il contenuto dell'articolo relativo alla modifica della legge di contabilità L.R. n. 11 del 1983.
Tale modifica oltre a chiarire l'ambito di competenza del servizio di Ragioneria generale della regione, opportunamente limitato alla verifica dell'esistenza delle disponibilità finanziarie e non anche all'estensione dell'esame ad altri profili di legittimità, stabilisce in 20 giorni il tempo per l'esame, decorso il quale il provvedimento potrà avere regolare corso.La Commissione, in considerazione dell'ormai imminente scadenza dell'esercizio finanziario e della necessità di dare immediata attuazione agli interventi proposti, ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
RELAZIONE DI MINORANZA
pervenuta il 30 ottobre 1997
In data 23 ottobre, la Commissione bilancio e programmazione economica ha licenziato i disegni di legge che costituiscono "l'assestamento del bilancio anno 1997". Sotto il profilo formale ritengo doveroso far rilevare che la legge di contabilità regionale, L.R. 5 maggio 1983 n. 11, nell'articolo 22 (assestamento e variazioni di bilancio) stabilisce: "Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta Regionale presenta, ove risulti necessario, al Consiglio, il disegno di legge di assestamento di bilancio, anche in relazione alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente".
Dall'articolo 22 scaturiscono alcune considerazioni.
Prima considerazione.
Entro quale termine deve essere presentato il disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio? Entro il 30 giugno, non ci sono dubbi.
Siamo ai primi di novembre e arriva solo ora in Consiglio! Non facciamo commenti: la puntualità del Governo regionale si commenta da sé.
Seconda considerazione. Si presenta il disegno di legge di assestamento, anche in relazione alla consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Si è tenuto conto della consistenza dei residui? Neanche per sogno! Il rendiconto anno 1996 non è stato ancora preparato nonostante siamo già al mese di novembre.
Mi dispiace, a tale proposito, dover ricordare che in quest'Aula l'Assessore al bilancio e programmazione economica promise, assicurò, si impegnò, su mia richiesta precisa, a presentare, entro il 30 giugno 1997, il rendiconto dell'anno 1996. Si impegnò altresì ad adempiere al disposto dell'articolo 65 della L.R. n. 11 del 5.5.1983 di redigere unitariamente il conto del bilancio - art. 64 della stessa legge regionale - anche, finalmente, il conto del patrimonio.
Anche quest'anno il 30 giugno è passato e non è pervenuto in Aula né il rendiconto finanziario dell'anno 1996, né tantomeno il conto del patrimonio.
Anche se questo Consiglio sembra abbia rinunciato ad operare i controlli dell'attività della Giunta che la legge gli conferisce, ritengo che a nessuno sfugga l'enorme importanza che il problema riveste.
Non conosciamo, nonostante l'obbligo a carico dell'organo esecutivo posto dalla legge di presentare in quest'Aula il documento contenente il patrimonio dell'Ente, qual è la situazione patrimoniale della Regione. Quando venne esaminato durante l'attuale legislatura, il rendiconto dell'anno 1992, feci rilevare con forza l'incompletezza documentale in quanto mancante del conto del patrimonio.
Il fatto si è ripetuto con analoga richiesta, da parte mia, nell'esame dei rendiconti - solo finanziari - degli anni 1993-1994-1995.
E' da tempo immemorabile che non viene presentato, nonostante il preciso obbligo sancito per legge, il conto del patrimonio dell'Ente. E' dovere, il più elementare, che le leggi e la prassi pongono a carico di coloro che amministrano beni altrui, di redigere, alla fine di ogni periodo amministrativo, il rendiconto della propria attività svolta. Non credo, d'altra parte, che in questo Consiglio ci sia qualche consigliere che ignori l'importanza che assume nella vita dell'Ente la redazione del "conto del patrimonio".
E' un documento che riconduce ad unità la estremamente frammentaria contabilità della Regione. Noi, contabilmente navighiamo in un mare confuso di disposizioni in materia di gestione delle casse e tesorerie regionali. L'anno scorso infatti venne a galla l'esistenza di fondi di rotazione, presso alcuni istituti di credito, per ben 1.215 miliardi di cui tanta gente ignorava l'esistenza e la consistenza così rilevante. Questo fatto determino la presentazione, da parte della Giunta, di una manovra finanziaria aggiuntiva che rivoluzionò la prima bozza già distribuita ed in avanzata discussione presso la Commissione bilancio e programmazione economica. La Regione è in possesso di conti speciali, di fondi di rotazione, di tesoreria ordinaria che devono essere ricondotti ad unità. Non esiste attualmente un documento che unifichi le centinaia di voci e di conti delle casse regionali. Il conto del Patrimonio ha questa finalità:
1) indicare la globalità dei fondi di cassa dell'Ente esistenti, al 31.12 dell'anno cui il conto si riferisce, presso qualunque banca;
2) riportare, con riferimento sempre al 31.12, tutti i debiti ed i crediti di qualunque natura essi siano;
3) mettere in evidenza tutti i beni mobili e immobili di cui l'Ente dispone;
4) precisare l'entità dei residui attivi e passivi alla data della chiusura dell'esercizio finanziario (31.12 dell'anno).
E' evidente che tutta questa serie di dati consente all'osservatore attento di stabilire a quanto ammonta il patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, qual è l'entità dei debiti dell'Ente, cosa non trascurabile.
Terza considerazione. L'art. 22 sostiene: La Giunta presenta il disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio. Niente affatto! La Giunta ha presentato non un disegno di legge di assestamento, ma due. Perché ne ha presentato due? E' ormai abitudine per la Giunta in carica di sottoporre al Consiglio, oltre all'assestamento di bilancio, una piccola manovra finanziaria. In essa non ci sono solo problemi di assestamento, ma sono contenuti nuovi e numerosi provvedimenti di spesa, i quali scatenano gli appetiti della Giunta e dei consiglieri (di maggioranza).
Nonostante il forte impegno della Commissione bilancio e programmazione economica di controllare, con particolare attenzione, tutti i provvedimenti di spesa, esistono nell'assestamento spese per svariate decine di miliardi; ma c'è da mettere anche in evidenza che la maggior parte di esse vanno nella solita direzione: copertura di perdite e disavanzi di gestione di aziende, enti, società regionali, o provvedimenti di carattere assistenzialistico.
A nessun consigliere attento ai problemi di carattere finanziario della Regione sfuggirà la variazione - tanto per citarne qualcuna, relativa al Cap. 09037 - Fondo partecipazione al capitale di Società ed Enti L.R. 22/53, per un ammontare di lire 36 miliardi e 650 milioni.
Dalla lettura del capitolo sembrerebbe che la Regione intende assumere una partecipazione in una società a capitale regionale. Niente affatto. Si tratta del consolidamento dei debiti nei confronti di tutta una serie di istituti di credito - i maggiori operanti nell'Isola - del gruppo SIPAS. La Regione è costretta a pagare due rate nell'anno 1997 ed altre due rate negli anni successivi al 31.12.1998, 31.12.1999. L'ammontare complessivo è di lire 144 miliardi e 919 milioni.
Si fa presente che questo intervento della Regione nelle società del Gruppo SIPAS avviene dopo che essa è già intervenuta, anno per anno, per coprire le perdite di bilancio. Dette perdite ammontano ad oltre 30 miliardi l'anno.
Se si aggiungono alle altre perdite del Gruppo EMSA, oltre 100 miliardi, scaturisce un quadro desolante della Regione Sarda che assume la veste di imprenditore.
La maggioranza di Governo anziché aver delineato un modello di sviluppo dell'Isola capace di produrre ricchezza, reddito, occupazione, ha continuato a fornire mezzi finanziari enormi alle società a partecipazione regionale allo scopo, non confessato, di alimentare le clientele che danno in cambio il consenso elettorale. Se anche qui in Sardegna ci fosse stato, o ci fosse, un "Pool mani pulite" forse ne avremmo visto delle belle. Se si dovessero rileggere (qualcuno ha memoria corta) le linee programmatiche del Governo Palomba, ci si accorgerebbe che tutte le promesse elettorali e quelle fatte al momento dell'insediamento della Giunta sono diventate amare bugie. Si, amare bugie soprattutto per i meno abbienti e per i disoccupati.
Come ci si sta preparando per entrare in Europa, nella moneta unica?
L'economia dell'Isola è caratterizzata dalla scarsa competitività di tutto il suo sistema produttivo. Se l'Italia entra a far parte di questo ampio mercato, con la moneta unificata, verranno messe a nudo le inefficienze e la marginalità della nostra economia pubblica - una serie immensa di partecipazioni regionali - e privata.
La maggioranza che governa la Sardegna non si è mai occupata di tracciare le linee di un possibile sviluppo della nostra economia. Essa ha fatto, come si è messo in evidenza in altra parte della relazione, solo assistenzialismo e clientelismo. In questo modo noi entreremo in Europa con l'operaio nostro, se occupato, col salario di 100 e l'operaio tedesco col salario di 200 delle stesse unità monetarie. Vale a dire che col biglietto per l'Europa noi ci troveremo in Africa. Non ci dobbiamo, non ci possiamo aspettare il benessere, lo sviluppo dall'Europa.
Le nostre condizioni di vita le dobbiamo costruire noi con le nostre mani. La nostra Isola ha delle possibilità di sviluppo immense. E' necessaria la volontà politica che porti verso questa direzione: creare le infrastrutture necessarie per l'insediamento delle imprese.
Stimolare le attività produttive capaci di creare ricchezza e occupazione.
E' necessario inoltre garantire l'incolumità anche fisica di coloro che vogliono investire capitali in Sardegna. Domando alla maggioranza: avete individuato quali sono i settori economici suscettibili di crescita in termini di ricchezza e di produttività? Se li avete individuati, quali provvedimenti avete adottato per migliorarne la redditività considerato il fatto che i costi di produzione in Sardegna sono molto più elevati che nel resto d'Italia e all'estero? Avete chiesto ed ottenuto dallo Stato centrale la tutela dell'ordine pubblico? Pensate che la Sardegna potrà entrare nel cosiddetto mercato globalizzato o sarà costretta a rimanere ai margini della produzione?
Sono domande alle quali dovete rispondere con la massima urgenza.
TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 1
Legge finanziaria 1997
Modifiche formali1. Nella legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, sono introdotte le seguenti modifiche:
articolo 4 - Recupero di somme da fondi di rotazione
lettera l): l'importo di lire 3.454.895.146 è sostituito con quello di lire 3.454.913.146;
lettera m): la legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, è sostituita con la legge regionale 18 marzo 1964, n. 8;
lettera n): l'importo di lire 196.000.000.000 è sostituito con quello di lire 195.400.000.000;
articolo 9, comma 1 - Risanamento e rilancio dell'agricoltura
lettera b): (cap.06025) l'importo per l'anno 1997 di lire 34.500.000.000 è sostituito dall'importo di lire 14.500.000.000;
lettera c): (cap.06120) l'importo per l'anno 1997 di lire 31.000.000.000 è sostituito dall'importo di lire 11.000.000.000.2. Nell'allegata tabella E è inserita la seguente voce:
06 - AGRICOLTURA
L.R. 12/1974 e successive modificazioni ed integrazioni - Fondo di solidarietà in agricoltura.
Cap. 06120 1997: 25.000.000.000
Art. 1
(identico)
Art. 1 bis
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11 del 1983 - Legge di contabilità1. I commi 2 e 3 dell'articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il servizio della Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie senza estendere l'esame ad altri profili di legittimità.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 devono essere svolti dal Servizio di Ragioneria entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando un vizio riconducibile alle prescrizioni di cui al comma 2, restituisce all'Assessore competente lo stesso atto con le indicazioni utili per eliminare il vizio contabile. Nel caso in cui l'Assessore riformuli l'atto con le modifiche necessarie a superare il rilievo, lo rinvia alla Ragioneria la quale provvede a registrarlo.".
Art. 2
Fondi speciali1. Nella tabella A, allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, la riserva di cui alla voce 8 - Provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale - è incrementata, per l'anno 1997, di lire 29.000.000.000 (cap.03016).
Art. 2
Fondi speciali1. Nella tabella A, allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, la riserva di cui alla voce 8 - Provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale - è incrementata, per l'anno 1997, di lire 809.000.000 (cap.03016).
Art. 3
Contributo alla Porto Conte Ricerche1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo di lire 1.000.000.000 a favore della società Porto Conte Ricerche, società a prevalente capitale regionale, per lo svolgimento delle attività istituzionali all'interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (cap.03058/01).
Art. 3
Contributo alla Porto Conte Ricerche1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1997 un contributo di lire 1.000.000.000 a favore della società Porto Conte Ricerche, società a prevalente capitale regionale, per lo svolgimento delle attività istituzionali all'interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (cap.03058/01).
Art. 4
Compenso ai Coordinatori
dei Programmi Integrati d'Area1. Nell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13 bis. Ai Coordinatori dei Programmi Integrati d'Area di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 è dovuto, per lo svolgimento dei propri compiti connessi all'incarico, un compenso mensile lordo pari all'indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell'Amministrazione regionale; i relativi oneri, valutati in annue lire 275.000.000, fanno carico agli stanziamenti recati dal capitolo 03056 del bilancio regionale; a carico dell'Amministrazione di provenienza resta il relativo trattamento di missione.".
Art. 4
LL.RR. n. 14 del 1996 e 37 del 1996 -
P.I.A. - Modifiche ed integrazioni1. Nella legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, integrata dall'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, sono introdotte le seguenti modifiche:
dopo il comma 4 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"4 bis. Qualora si verifichino situazioni che richiedano, ai fini dell'attuazione e della stipula degli accordi di programma di cui al successivo articolo 11, modificazioni degli interventi e delle opere previste dal programma integrato d'area approvato dalla Giunta regionale, il programma medesimo può essere rimodulato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Programmazione, sentita la Provincia competente.";
dopo il comma 3 bis dell'articolo 11 è inserito il seguente:
"3 ter. Gli accordi di programma possono dare luogo a successivi atti aggiuntivi in relazione ad ulteriori opere ed interventi da approvarsi con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Programmazione, sentita la Provincia competente.";
dopo il comma 3 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
"3 bis. Le somme stanziate per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della presente legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo.".2. Nell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13 bis. Ai coordinatori dei Programmi Integrati d'Area di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 è dovuto, per lo svolgimento dei propri compiti connessi all'incarico, un compenso mensile lordo pari all'indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell'Amministrazione regionale; i relativi oneri, valutati in annue lire 275.000.000, fanno carico agli stanziamenti recati dal capitolo 03056 del bilancio regionale; a carico dell'Amministrazione di provenienza resta il relativo trattamento di missione.".3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 è sostituito dal seguente:
"5. I programmi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima previo parere della Commissione Consiliare competente in materia di programmazione; la Commissione esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei programmi, decorsi i quali il parere si intende acquisito.".Art. 4 bis
Finanziamenti al Consorzio Ventuno
per un programma di ricerca1. Le risorse confluite, a' termini del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, nel fondo del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate dallo stesso Consorzio per l'attuazione di un programma di ricerca applicata, sperimentazione servizi ed innovazione tecnologica, in conformità alle proprie finalità d'istituto.
Art. 5
Alienazione di beni patrimoniali1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La competente Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine è emanato il decreto di esecutività, anche in mancanza dell'approvazione.".Art. 5
Alienazione di beni patrimoniali1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale presenta ogni anno, in data antecedente a quella di presentazione del bilancio regionale di previsione, alla competente Commissione consiliare per il proprio parere l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, con la specifica forma di dismissione di cui alla procedura prevista dalla presente legge.".Art. 6
Trasferimenti agli enti di cui all'articolo 7
della L.R. n. 38 del 19791. L'applicazione delle particolari modalità di erogazione stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ai casi considerati dall'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, deve intendersi facoltativa.
Art. 6
(identico)
Art. 7
Catasto scarichi nei corpi idrici1. Al fine del completamento del catasto generale degli scarichi nei corpi idrici superficiali previsto dall'articolo 9 della legge 18 agosto 1989, n. 305, è autorizzata, nell'anno 1997, con fondi propri della Regione, la spesa di lire 2.100.000.000 (cap.05015/10).
Art. 7
(identico)
Art. 7 bis
Collaudo lavori sistemazione idraulico-forestale1. Una quota parte, pari a lire 3.500.000.000, dello stanziamento recato dal titolo di spesa 11.05.02/II - Forestazione - del programma di intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, è destinato al pagamento delle prestazioni di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, ancorché finanziati con fondi del bilancio ordinario regionale.
Art. 7 ter
Fondo anticipazioni concorso interessi1. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, l'articolo 12 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 ed i commi 2 e 4 dell'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.
2. Gli stanziamenti già autorizzati in conto del capitolo 06073 del bilancio della Regione per l'anno 1997 per le finalità di cui al comma 1, ancorché impegnati e non pagati, sono versati, in unica soluzione, al Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento di cui all'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18.
Art. 8
Fondo di solidarietà1. E' autorizzato, nell'anno 1997, il versamento della somma di lire 8.643.000.000 a favore del fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 06120).
2. Alle eventuali mancate assegnazioni statali in conto del capitolo 24203, destinate all'erogazione di contributi per il concorso negli interessi sui prestiti concessi per la ricostituzione dei capitali di conduzione (cap.06130) e per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista di capitali d'esercizio (cap.06131), a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, previsti dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185, si fa fronte con le disponibilità sussistenti sul fondo di cui al comma 1.
Art. 8
(identico)
Art. 8 bis
Mostra dell'antiquariato1. E' autorizzata la spesa di lire 250.000.000 a favore del Comune di Sassari per i contributi e le spese relative alla prima mostra dell'antiquariato tenutasi nel 1996 (cap. 07078/03).
Art. 8 ter
Edilizia residenziale pubblica1. La delega conferita ai Comuni ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38 è estesa alla gestione dei contributi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, dalla fase dell'espletamento delle procedure concorsuali a quella della erogazione dei contributi.
2. Con l'approvazione della graduatoria dei soggetti attuatori degli interventi, il Comune richiede alla Regione un'anticipazione non superiore al 25 per cento dello stanziamento attribuito; le erogazioni successive vengono effettuate sulla base delle richieste comunali di previsione trimestrale di cassa.
3. La procedura d'impegno di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è estesa ai programmi e ai progetti di tutto il 1990/91, nonché agli interventi regionali integrativi a valere sui capitoli di spesa 08091/01 e 08109.
Art. 9
PIC - PMI - Costituzione fondo
per finanziamenti partecipativi1. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi a finanziamenti partecipativi ed all'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio, previsti dall'Azione B, Misura Sardegna sul Programma Operativo relativo all'iniziativa Comunitaria PMI per l'Italia 1994/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo presso la SFIRS SpA e presso la BANCA CIS SpA.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della programmazione, emana apposite direttive ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, e provvede, altresì, alla ripartizione delle risorse fra i predetti interventi, nonché alla ripartizione tra i predetti Istituti in attuazione dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 1 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Assessore della programmazione, di concerto con l'Assessore dell'industria, è autorizzato a stipulare con la SFIRS e con la BANCA CIS apposite convenzioni a' termini della normativa vigente.
Art. 9
(identico)
Art. 9 bis
Prestiti concessi da intermediari finanziari1. E' esteso ai prestiti concessi dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 assistiti da garanzia dei consorzi fidi costituiti in Sardegna, l'abbattimento dei tassi di interesse applicati previsto dalle leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22, 4 giugno 1988, n. 11, articoli 66, 67 e 68, 26 gennaio 1989, n. 5, articolo 8, 20 giugno 1989, n. 44, articolo 11 e 3 novembre 1992, n. 19, e relative modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Intervento organico per l'aeroporto
di Tortolì-Arbatax1. Gli interventi previsti per l'adeguamento ed il completamento dell'aeroporto di terzo livello di Tortolì - Arbatax dal bilancio regionale e dalla contabilità speciale di cui al titolo I della Legge 24 giugno 1974, n. 268, devono essere ricondotti ad un unico intervento organico che comprenda anche l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree e delle opere di proprietà privata necessarie all'esercizio dell'attività aeroportuale.
2. A tal fine la Giunta regionale approva detto intervento organico di concerto con gli Assessori competenti per materia su proposta dell'Assessore all'industria, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'intervento medesimo è delegato all'Amministrazione provinciale di Nuoro che provvederà ad eseguire le azioni non attribuite ad altri soggetti attuatori, nonché al controllo dell'esecuzione delle attività già attribuite ad altri soggetti attuatori.
Art. 10
Intervento organico per l'aeroporto
di Tortolì-Arbatax1. Gli interventi previsti per l'adeguamento ed il completamento dell'aeroporto di terzo livello di Tortolì - Arbatax dal bilancio regionale e dalla contabilità speciale di cui al titolo I della Legge 24 giugno 1974, n. 268, sono ricondotti ad un unico intervento organico che comprenda anche l'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree e delle opere di proprietà privata necessarie all'esercizio dell'attività aeroportuale.
2. A tal fine la Giunta regionale approva detto intervento organico di concerto con gli Assessori competenti per materia su proposta dell'Assessore all'industria, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'attuazione dell'intervento medesimo è delegato all'Amministrazione provinciale di Nuoro.
Art. 10 bis
Infrastrutture industriali1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 17 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è autorizzato, per il finanziamento di infrastrutture industriali, l'ulteriore stanziamento di lire 7.500.000.000 per l'anno 1997; tale stanziamento è iscritto in conto del capitolo 09054 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, ed attribuito al titolo di spesa 11.2.04/I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
Art. 11
Fondo sociale - Recupero1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento della somma di lire 7.000.000.000 dal Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, alle entrate del bilancio regionale (cap. 36127).
2. E' autorizzato, nell'anno 2000, il versamento di una pari somma al fondo di cui al comma 1 (cap. 10095).
Art. 11
Fondo sociale - Recupero1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento della somma di lire 7.000.000.000 dal Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, alle entrate del bilancio regionale (cap. 36129).
Art. 12
Finanziamento dei posti gratuiti di studio
presso convitti1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1997, ai Comuni di Cagliari e Sassari la somma di lire 150.000.000, integrativa di quella statale, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, da ripartirsi tra i due convitti, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1997-1998 (cap. 11032/01).
Art. 12
(identico)
Art. 12 bis
Scuole superiori per interpreti e traduttori1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 500.000.000 per la concessione di contributi alle scuole superiori per interpreti e traduttori (S.S.I.T.) abilitate al rilascio di diplomi aventi valore legale ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 697, per il loro funzionamento (cap. 11064).
2. Il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Art. 13
Determinazione di termini1. I termini di scadenza delle domande per i contributi di cui all'articolo 57 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e dell'articolo 14 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, stabiliti nel 30 settembre di ogni anno, sono fissati al 31 gennaio di ogni anno.
2. Nell'articolo 57 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, le parole "non oltre il 31 dicembre 1997" sono sostituite con "non oltre il 31 dicembre 1998.".
Art. 13
(identico)
Art. 14
Mantenimento dell'abilitazione aeronautica - L.R. 28/19841. Ai fini del "mantenimento" dei titoli professionali di abilitazione aeronautica, previsto dall'articolo 43 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in alternativa alle borse di studio ai soggetti interessati, contributi alle società o compagnie italiane di navigazione aerea per l'assunzione temporanea dei medesimi soggetti per il periodo di tempo necessario a garantire il "mantenimento" ovvero per il completamento della formazione con garanzia di assunzione definitiva presso le stesse società (cap. 11139).
Art. 14
(soppresso)
Art. 15
AILUN - Contributo per attività di ricerca1. E' autorizzata l'erogazione di un contributo annuo aggiuntivo di lire 500.000.000 a favore della Libera Università Nuorese (AILUN) per l'attività di ricerca (cap. 11063).
Art. 15
AILUN - Contributo per attività di ricerca1. E' autorizzata per l'anno 1997 l'erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 500.000.000 a favore della Libera Università Nuorese (AILUN) per le attività istituzionali (cap. 11063).
Art. 16
Impianti sportivi ultracomunali1. Fermo restando il carattere ultracomunale degli impianti sportivi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, i Comuni appartenenti alle Province in cui sono o debbono essere ubicati i suddetti impianti possono concorrere, con proprie risorse finanziarie, alla loro costruzione o al loro completamento e/o sistemazione.
2. Le Amministrazioni provinciali, cui ai sensi della precitata disposizione normativa è demandato il compito della gestione degli impianti, debbono tener conto degli apporti finanziari comunali in sede di regolamentazione della gestione delle strutture.
3. Il contributo regionale annuale destinato alle spese di gestione dell'impianto realizzato mediante integrazione finanziaria di una o più amministrazioni comunali deve essere collegato al solo intervento regionale originariamente concesso.
Art. 16
(identico)
Art. 16 bis
Modifica alla L.R. n. 36 del 19891. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 giugno 1989, n, 36, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature sportive, ivi compresi mezzi di locomozione necessari ai disabili per lo svolgimento di attività sportive, in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista a favore di enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche.".Art. 17
L.R. n. 8 del 1979 - Finanziamento attività consultori familiari privati1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alle Aziende sanitarie le somme assegnate dal V programma di finanziamento dei consultori familiari, approvato dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 1995, e destinate alla remunerazione dell'attività svolta, negli anni 1994 e 1995, dai consultori familiari a gestione privata (cap. 12001/01).
2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono attribuite, alle singole Aziende, le somme occorrenti al pagamento delle attività prestate dai singoli consultori nel territorio di competenza; vengono, altresì, fissati i criteri di valutazione, riscontro e remunerazione di dette attività.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle somme già accantonate e previste dal successivo programma consultoriale a valere per gli anni 1996 - 1997.
Art. 17
(identico)
Art. 18
Aziende di trasporto1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è sostituito dal seguente:
"1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni; una quota fino a lire 20.000.000.000 dello stanziamento suindicato è destinata all'erogazione di contributi a favore delle stesse aziende per il ripiano del disavanzo d'esercizio derivante dalla gestione dell'anno 1996 (cap. 13002/01).".Art. 18
(identico)
Art. 19
Completamento accordi di programma Regione - Ferrovie Stato -1. Per il completamento degli interventi relativi all'attuazione dell'accordo di programma tra la Regione e le Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 37 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è autorizzata, nell'anno 1999, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 13058).
Art. 19
(identico)
Art. 20
Centri intermodali1. E' autorizzato il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di centri intermodali regionali nei Comuni di Porto Torres ed Olbia e del centro merci polifunzionale di Chilivani.
2. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente agli interventi riguardanti i centri di Porto Torres e Chilivani, è autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 5.130.000.000; con legge finanziaria per l'anno 1998 è determinata l'autorizzazione di spesa relativamente al centro di Olbia.
3. Gli stanziamenti di cui al precedente comma 2 sono iscritti in conto del capitolo 08209 del bilancio regionale per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, ed attribuiti al titolo di spesa 11.3.08/I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
Art. 20
(identico)
Art. 21
Nuove o maggiori autorizzazioni di spesa1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1997 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuna indicati sono incrementate, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
legge regionale 29 maggio 1996, n. 22 - Progetti obiettivo (cap.02164)
lire 650.000.000
legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni - Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Consorzio 21 (cap.03069)
lire 6.200.000.000
art. 72, comma 8, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - Piano di risanamento del Sulcis-Iglesiente (cap. 05010)
lire 80.000.000
art. 12, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni - Spese per impianti di depurazione (cap.05013/10)
lire 583.000.000
art. 93, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 - Contributi alle imprese per adeguamento scarichi (cap.05015)
lire 600.000.000
legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni - Interventi sui compendi ittici (cap.05078/08)
lire 600.000.000
legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni - Canale navigabile per le emergenze aeroportuali della sede di Cagliari-Elmas (cap.05111/03)
lire 50.000.000
art. 25, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - Concorso interessi sui mutui di miglioramento fondiario (cap.06068/01)
lire 175.000.000
art. 15, legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni - Contributi per l'elettrificazione agricola (cap.06087/01)
lire 74.000.000
l) art. 12, comma 3, lett. a), legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, estendimento rete elettrica a bassa e media tensione (cap.06087/02)
lire 104.000.000
m) art. 1, legge regionale 23 agosto 1995, n. 24 - Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994 (cap. 06137)
lire 300.000.000
n) art. 9, comma 1, lett. e), legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Promozione e miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151)
lire 200.000.000
o) legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni - Programmi triennali di opere pubbliche d'interesse comunale e provinciale (cap. 08015/p)
lire 3.900.000.000
p) art. 6, comma 1, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Programma pluriennale di opere di competenza regionale (cap. 08029/05)
lire 4.000.000.000
q) legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni - Contributi per abbattimento interessi fidi garantiti dai Consorzi fidi (cap. 09042/01) lire 5.000.000.000
r) art. 27, comma 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Progetti comunali finalizzati all'occupazione (cap. 10136)
lire 6.750.000.000
s) art. 6, lett. g) e h), legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 - Diritto allo studio (cap. 11003/01)
lire 1.000.000.000
t) art. 80, comma 1, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - Fiere annuali del libro e manifestazioni culturali (cap. 11090/01)
lire 1.000.000.000
u) art. 4, legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 - Contributi in conto capitale ad organismi pubblici e privati per l'esercizio teatrale (cap. 11115/03)
lire 100.000.000
v) art. 36, comma 1, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Integrazione del fondo sanitario nazionale (cap. 12133/02)
lire 91.830.000.0002. E' autorizzato, nell'anno 1997, l'incremento delle dotazioni dei sottoelencati fondi di rotazione nella misura accanto agli stessi indicata:
fondo di rotazione destinato a favorire l'acquisto e l'accorpamento dei fondi rustici di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, lire 3.000.000.000 (cap. 06096);
fondo di rotazione per la cooperazione agricola di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, lire 5.000.000.000 (cap. 06097);
fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, lire 1.600.000.000 (cap. 06107).3. Sono autorizzate, nell'anno 1998, le ulteriori maggiori spese:
artt. 16 e 17, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Contributi per la realizzazione della pianificazione provinciale (cap.04159/08)
lire 1.000.000.000
art. 6, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - Programma pluriennale di opere di interesse degli enti locali (cap. 08015/03)
lire 3.900.000.000
Art. 21
Nuove o maggiori autorizzazioni di spesa1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1997 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuna indicati sono incrementate, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
legge regionale 29 maggio 1996, n. 22 - Progetti obiettivo (cap.02164)
lire 650.000.000
legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni - Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Consorzio 21 (cap.03069)
lire 6.200.000.000
art. 72, comma 8, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - Piano di risanamento del Sulcis-Iglesiente (cap. 05010)
lire 80.000.000
art. 12, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni - Spese per impianti di depurazione (cap.05013/10)
lire 583.000.000
art. 93, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 - Contributi alle imprese per adeguamento scarichi (cap.05015)
lire 600.000.000
legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni - Interventi sui compendi ittici (cap.05078/08)
lire 600.000.000
legge regionale 4 luglio 1990, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni - Canale navigabile per le emergenze aeroportuali della sede di Cagliari-Elmas (cap.05111/03)
lire 50.000.000
art. 25, legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - Concorso interessi sui mutui di miglioramento fondiario (cap.06068/01)
lire 175.000.000
art. 15, legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni - Contributi per l'elettrificazione agricola (cap.06087/01)
lire 74.000.000
l) art. 12, comma 3, lett. a), legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, estendimento rete elettrica a bassa e media tensione (cap.06087/02)
lire 104.000.000
m) art. 1, legge regionale 23 agosto 1995, n. 24 - Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994 (cap. 06137)
lire 300.000.000
n) art. 9, comma 1, lett. e), legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Promozione e miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151)
lire 200.000.000
o) art. 44, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Rinnovo e completamento delle apparecchiature informatiche del servizio artigianato (cap. 07073/02)
lire 200.000.000
p) legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni - Programmi triennali di opere pubbliche d'interesse comunale e provinciale (cap. 08015/p)
lire 3.900.000.000
q) art. 6, comma 1, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Programma pluriennale di opere di competenza regionale (cap. 08029/05)
lire 4.000.000.000
r) legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni - Contributi per abbattimento interessi fidi garantiti dai Consorzi fidi (cap. 09042/01) lire 5.000.000.000
s) art. 27, comma 2, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Progetti comunali finalizzati all'occupazione (cap. 10136)
lire 6.750.000.000
t) art. 6, lett. g) e h), legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 - Diritto allo studio (cap. 11003/01)
lire 1.000.000.000
u) art. 80, comma 1, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - Fiere annuali del libro e manifestazioni culturali (cap. 11090/01)
lire 1.000.000.000
v) art. 4, legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 - Contributi in conto capitale ad organismi pubblici e privati per l'esercizio teatrale (cap. 11115/03)
lire 100.000.000
z) art. 36, comma 1, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Integrazione del fondo sanitario nazionale (cap. 12133/02)
lire 91.830.000.0002. La quota dello stanziamento prevista dall'articolo 42 della legge regionale 6 settembre 1996, n. 37, è incrementata di lire 300.000.000 (cap. 02159/01).
3. E' autorizzato, nell'anno 1997, l'incremento delle dotazioni dei sottoelencati fondi di rotazione nella misura accanto agli stessi indicata:
fondo di rotazione destinato a favorire l'acquisto e l'accorpamento dei fondi rustici di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, lire 3.000.000.000 (cap. 06096);
fondo di rotazione per la cooperazione agricola di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, lire 5.000.000.000 (cap. 06097);
fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, lire 1.600.000.000 (cap. 06107).4. Sono autorizzate, nell'anno 1998, le ulteriori maggiori spese:
artt. 16 e 17, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Contributi per la realizzazione della pianificazione provinciale (cap.04159/08)
lire 1.000.000.000
art. 6, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 - Programma pluriennale di opere di interesse degli enti locali (cap. 08015/03)
lire 3.900.000.000Art. 22
Riduzioni di spese1. Le autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 1997-1999 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati, sono ridotte delle seguenti misure:
art. 17, legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 - Progetti speciali per l'occupazione (cap.01080)
1997 lire 6.750.000.000
art. 52, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni - Fondo perequativo per lo sviluppo e la realizzazione di servizi comunali (cap.04018/02)
1997 lire 1.100.000.000
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
art. 55, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni - Contributi in conto interessi su prestiti, contratti da consorzi di comuni e consorzi industriali per sistemi di depurazione (cap.04019/01)
1997 lire 1.600.000.000
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 500.000.000
artt. 16 e 17, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Contributi per la realizzazione della pianificazione provinciale (cap.04159/08)
1999 lire 1.000.000.000
art. 5, legge regionale 24 giugno 1991, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni - Contributo all'ISFORE (cap.04162/09)
1997 lire 300.000.000
art. 16, comma 5, legge regionale 8 aprile 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni - Mutui assestamento produttori agricoli (cap. 06073)
1997 lire 8.643.000.000
art. 18, comma 4, lett. b), legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni - Concorso interessi su prestiti alle aziende artigiane (cap.07026/01)
1997 lire 9.150.000.000
legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni - Fondo agevolazioni imprese commerciali (cap.07055)
1997 lire 12.000.000.000
legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni - Programmi triennali di opere pubbliche d'interesse comunale e provinciale (cap.08015/p)
1998 lire 3.900.000.000
l) art. 7, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 - Contributi ammortamento mutui di enti locali (cap.08056)
1997 lire 900.000.000
m) art. 15, legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni - Programma straordinario di edilizia agevolata (cap. 08109)
1997 lire 7.000.000.000
n) art. 75, legge regionale 8 aprile 1992, n. 6 - Contributo all'ESMAS per manutenzione ed arredamento scuole (cap. 11028)
1997 lire 2.000.000.000
o) art. 60, legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni - Finanziamenti ad Enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali (cap.11099)
1997 lire 1.250.000.000
p) art. 34, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 - Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello (cap. 13055)
1997 lire 2.000.000.0002. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000.000.000 disposta dal comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è ridotta a lire 750.000.000 (cap. 02104).
Art. 22
(identico)
Art. 23
Copertura finanziaria1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 36127 (N.I.) 3.6.1
Recupero di somme dal fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 (art. 8, comma 1, della presente legge)
1997 lire 7.000.000.000In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01080 -
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 81, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 1, L.R. 11 novembre 1995, n. 28, art. 44, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 3, comma 3, e 30, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 22, lett. a), della presente legge)
1997 lire 6.750.000.000Art. 23
Copertura finanziaria1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento
Cap. 36129 (N.I.) 3.6.1
Recupero di somme dal fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 (art.11, comma 1, della presente legge)
1997 lire 7.000.000.000SPESA
In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01080 -
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 81, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 1, L.R. 11 novembre 1995, n. 28, art. 44, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 3, comma 3, e 30, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 22, lett. a), della presente legge)
1997 lire 6.750.000.000Art. 24
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 24
(identico)