DISEGNO DI LEGGE N. 340/A
presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, COSTANTINO il 28 maggio 1997
Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 gennaio 1993, n. 40.
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Nel quadro delle politiche e delle strategie attivate nella prospettiva di un nuovo sviluppo del turismo, individuato quale risorsa economica fondamentale per la formazione del reddito e per l'allargamento della base occupativa, adeguatamente diffuso nel territorio e meglio articolato nell'arco dell'anno, il presente DDL si muove con decisione nell'ottica di una riqualificazione, della una diversificazione e di un riequilibro dell'offerta turistica, relativamente al patrimonio ricettivo alberghiero, e intende rispondere concretamente all'esigenza prioritaria dell'allungamento della stagione turistica.
E' noto, infatti, che la Sardegna è la Regione italiana che ha manifestato il più elevato tasso di sviluppo turistico a livello nazionale, con un +159,4% fra il 1971 e il 1989 a fronte di un +32% di media nazionale, ma è altrettanto noto che si è trattato di uno sviluppo sostanzialmente a senso unico, basato sull'offerta marino-balneare, fortemente concentrato nei due mesi di punta estivi e in alcune aree privilegiate.
Ciò si è accompagnato ad una crescita, spesso disordinata e disomogenea, di strutture ricettive alberghiere, che oggi rappresentano un patrimonio considerevole dal punto di vista della cubatura complessiva con un totale di 55.000 posti letto circa disponibili che mostra, però, già in parte segni di usura e di inadeguatezza ed è inoltre pesantemente sottoutilizzato, con appena un 23,18% di utilizzo, a fronte del corrispondente indice nazionale di occupazione del 41% circa.
Da tale dato allarmante, congiuntamente al pesante divario esistente fra le diverse aree a vocazione turistica, soprattutto fra quelle dislocate lungo la costa e quelle dell'interno, con le preoccupanti contraddizioni economiche e sociali e le distorsioni di sviluppo che possono favorire, si è partiti per la formulazione del presente disegno di legge.Per il raggiungimento delle finalità che ne sono, quindi, alla base, la Regione intende estendere alle imprese turistico alberghiere gli incentivi finanziari e contributivi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore dell'industria, la L.R. 21/93 e la L.R. 15/94 con le modifiche previste dalla L.R. 9/96, attraverso la costituzione di appositi Fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A., da disciplinarsi attraverso apposita convenzione.
Tale normativa di incentivazione prevede la concessione del contributo regionale del 40% sull'importo dell'investimento, oltre al finanziamento agevolato per un ulteriore quota del 30% dello stesso, entro il limite massimo di intensità di aiuto C.E. previsto per le imprese localizzate in Sardegna.Le agevolazioni e incentivi, di cui al presente disegno di legge, sono principalmente per l'adeguamento, la ristrutturazione, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ricettive alberghiere classificabili ai sensi della normativa vigente, (escluse le cosiddette multiproprietà) ma anche per le aziende ricettive del tipo "albergo diffuso": per tale struttura ricettiva, di contestuale nuova classificazione in ambito regionale, si intende quella ubicata nei centri storici dei Comuni, costituita da più unità abitative caratterizzate da ricevimento e servizi comuni, in locali distanti non più di 200 metri dall'edificio centrale.
Si tratta, per questo secondo aspetto, di una possibilità di intervento di grande rilevanza e potenzialità: la ristrutturazione a fini turistico-alberghieri di edifici di diversa origine e destinazione, con particolare riguardo alle aree interne della Sardegna, con il carico di storia, cultura, tradizioni, usi e costumi locali che ne discende, può sostenere un domanda turistica in costante crescita, strettamente legata alla natura, all'ambiente, ai prodotti locali agroalimentari e artigianali, che cerca nell'albergo-alloggio tipico una risposta specifica alle proprie esigenze, favorendo quella integrazione mare-interno, che è alla base di ogni ipotesi di allungamento della stagione turistica in Sardegna.
A questi interventi di base si affianca la destinazione degli incentivi alla realizzazione di strutture e infrastrutture complementari e delle attività turistico ricettive di supporto, quali impianti sportivi di vario tipo, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, da realizzarsi in aeree di interesse turistico o in ambiti interessanti almeno tre strutture ricettive alberghiere, con lo scopo di "sostenere" adeguatamente le presenze turistiche oltre la pura e semplice offerta del soggiorno alberghiero o della vacanza marino-balneare.
Tali più incisive forme di agevolazione, rispetto a quelle ordinarie vigenti, riservate a queste importanti tipologie di intervento sono però subordinate alla innovativa condizione qualificante del presente disegno di legge: la concessione di tali agevolazioni è condizionata all'impegno del richiedente (art. 2 commi 1 e 6) di tenere aperto l'esercizio alberghiero agevolato per l'intero anno, ad esclusione di un periodo di chiusura massima fino a tre mesi per opere di manutenzione, pena la revoca delle agevolazioni e l'obbligo della restituzione delle provvidenze regionali percepite a decorrere dal momento della accertata violazione. Si tratta, cioè, di una norma che interpreta concretamente l'esigenza, posta alla base delle politiche per il turismo, di trasformare gli operatori turistico-alberghieri sempre più in imprenditori turistici, nel quadro di un sistema organizzato e coerente di imprese turistiche, capaci di intervenire nel mercato per attivare flussi turistici mirati e diversificati nei diversi periodi dell'anno.
Il presente disegno di legge, oltre agli interventi innovativi sovraesposti, contiene agli articoli 6, 7 e 8, modifiche migliorative e integrazioni alla L.R. n. 40 del 1993, individuate sulla base della esperienza e delle esigenze maturate in questa fase di applicazione della legge, che resta la normativa base di incentivazione delle imprese di settore.
Tale legge, dopo un'iniziale periodo, ha avuto un'ottima risposta da parte delle imprese interessate: sono state avanzate ben 52 richieste per 255 miliardi di investimenti, delle quali 28 già definite con provvedimento di concessione per 126 miliardi di investimenti complessivi. Agli oneri a carico della Regione per il concorso interessi si potrà far fronte con gli appositi finanziamenti del P.O.P. pari a complessivi 46 milioni di ECU (92 miliardi circa) da erogare entro il 1999, oltre che con gli altri ordinari stanziamenti del bilancio regionale.
La ricordata legge convalidata a livello comunitario è perciò efficacemente operativa ed idonea ad assolvere i propri scopi originari con contenuti oneri finanziari disposti a regime in bilancio, attesa la particolare operatività del concorso sugli interessi per mutui bancari.Al riguardo, si ribadisce quindi che per la costruzione di nuove strutture ricettivo-alberghiere restano immutati i criteri e il tipo di incentivi previsti dalla L.R. 40/93; vengono invece allungati i tempi di ammortamento che sono fissati rispettivamente in anni 8, comprensivi di due anni di preammortamento, per l'acquisto di arredi e attrezzature; in anni 20, comprensivi di quattro anni di preammortamento, per investimenti immobiliari e mobiliari; in anni 3 per il finanziamento di spese di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.
Viene inoltre prevista una ulteriore agevolazione, grazie alla quale gli interessi per gli investi-menti per 1' acquisto di arredi e per le realizzazioni immobiliari, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento, sono posti in ammortamento insieme al capitale finanziato (art.6, comma 2), sollevando le imprese dal pagamento dei relativi corrispondenti oneri per gli interessi durante la realizzazione delle iniziative e fino ad un periodo di avvio massimo incluso nel preammortamento, con indubbi vantaggi per le imprese che in tale periodo non producono adeguato reddito per adempiere alle obbligazioni di pagamento.
Con l'articolo 7 viene inoltre superato il vuoto legislativo che si era determinato con l'entrata in vigore della L.R. 40/1993 rispetto alle iniziative realizzate senza i benefici agevolativi della stessa per carenza di domanda da parte delle imprese interessate; iniziative peraltro non ammissibili a finanzia-mento a carico della precedente L.R. 8/74 abrogata.
Infine, con l'articolo 8, è inoltre disposta un'ultima importante iniziativa di sostegno per le imprese turistico-alberghiere che abbiano subito contraccolpi in seguito alla crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea, e in particolare la Sardegna, con la possibilità su domanda delle stesse, di ottenere il differimento del pagamento di un massimo di 4 rate dei finanziamenti concessi in base alle Leggi 8/64 e 588/62, aventi la scadenza nel biennio 1996/1997.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
TUNIS Gian Franco, Presidente; BALLETTO, Vice Presidente; FALCONI, Segretario e relatore; TUNIS Marco Fabrizio, Segretario; BERTOLOTTI; BIGGIO; CHERCHI; LADU; LA ROSA; MURGIA; RANDACCIO; USAI Edoardo; USAI Pietro, pervenuta il 15 dicembre 1997.
Con il presente disegno di legge si intende riqualificare il patrimonio ricettivo alberghiero esistente, favorendo una sua diversificazione ed un riequilibrio dell'offerta turistica.
La L.R n. 40/93 sul credito a favore dell'industria alberghiera ha, infatti, evidenziato nel corso della sua applicazione diversi limiti e lacune ed un suo recente monitoraggio ha inoltre rilevato che gli interventi di sostegno ivi previsti risultano scarsamente efficaci per gli operatori turistici e dispendiosi per la Regione.
Le modifiche di cui al presente disegno di legge riguardano principalmente interventi orientati all'adeguamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere già esistenti, così come classificate ai sensi della L.R. 14/10/1993, n. 40, nonché l'introduzione di una nuova figura di azienda ricettiva denominata 'albergo diffuso', alle quali tutte si estendono i benefici e gli incentivi finanziari previsti dalle LL.RR. nn. 21/93 e 1S/94.
Per ciò che attiene, invece, alla costruzione di nuove strutture alberghiere viene istituito un apposito "fondo speciale per il turismo" (art. 8 bis) che opererà con le stesse finalità di cui alla L.R. 40/93 anche se in fase di prima applicazione a tali nuove strutture non si applicheranno i benefici di cui alle LL.RR. 21/93 e 15/94.
Altro elemento, infine, qualificante il provvedimento oggetto d'esame è quello che prevede l'allungamento dei tempi di ammortamento delle agevolazioni previste nell'articolo 7 della L.R. 40/93 nonché il differimento del pagamento di 4 rate dei finanziamenti ottenuti ex lege 588/62 e L.R. 8/64.
Considerato pertanto il rilevante carattere d'urgenza che il presente provvedimento riveste e che consentirà, fra l'altro, alle strutture alberghiere esistenti di adeguarsi alla nuova normativa in materia di sicurezza (ex D.LGS. n. 626/94), la Commissione auspica una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 1
Finalità1. La Regione, considerata la rilevanza sociale ed economica del turismo, favorisce e incentiva la riqualificazione delle strutture alberghiere, al fine di promuoverne il miglioramento, la crescita equilibrata ed il costante adeguamento all'evoluzione della domanda turistica.
Art. 1
Finalità
(identico)
Art. 2
Provvidenze regionali1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste nei successivi articoli, gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 2, cosi come modificate dall'articolo 28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.
2. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese non può in ogni caso superare l'intensità dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa è localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.
3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al precedente comma 2, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A.4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale di cui al precedente comma, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991. n. 13 e successive integrazioni.
5. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che l'imprenditore assuma l'impegno di tenere aperto per l'intero anno l'esercizio, ad eccezione di un periodo annuale di tre mesi, per l'esecuzione di opere ed interventi di manutenzione. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle percepite provvidenze regionali a decorrere dal momento dell'accertata violazione.
Art. 2
Provvidenze regionali1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese turistico-alberghiere, per la realizzazione delle iniziative previste nei successivi articoli, gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 2, cosi come modificate dall'articolo 28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.
2. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese non può in ogni caso superare l'intensità dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'iniziativa è localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.
3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al precedente comma 2, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A.4. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale di cui al precedente comma, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991. n. 13 e successive integrazioni.
5. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che l'imprenditore assuma l'impegno di tenere aperto per l'intero anno l'esercizio, ad eccezione di un periodo annuale di tre mesi, anche non continuativi, per l'esecuzione di opere ed interventi di manutenzione. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle percepite provvidenze regionali a decorrere dal momento dell'accertata violazione.
Art. 3
Destinatari e iniziative ammissibili1. Sono destinatari degli incentivi regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna, nonché limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettera e) società miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche.
2. Gli incentivi possono concessi per:
a) adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza;
b) adeguamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, ammodernamento di strutture ricettive alberghiere classificabili ai sensi della normativa vigente, con esclusione delle strutture a carattere di "multiproprietà" ed incluse le aziende ricettive della tipologia "albergo diffuso", per tale struttura ricettiva extralberghiera si intende quella ubicata nei centri storici dei Comuni, caratterizzata da unicità del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unità abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri dall'edificio centrale;
c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla precedente lettera b) finalizzate alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione;
d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al precedente punto b) e delle attività turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere;
e) acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative. L'importo dell'incentivazione per detto acquisto non può comunque essere superiore al 15% dell'investimento complessivo per l'iniziativa da realizzarsi.Art. 3
Destinatari e iniziative ammissibili1. Sono destinatari degli incentivi regionali di cui alla presente legge le imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in Sardegna, nonché limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettere d) ed e) società miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche.
2. Gli incentivi possono concessi per:
a) adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza;
b) adeguamento,completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, ammodernamento di strutture ricettive alberghiere classificabili ai sensi della normativa vigente, con esclusione delle strutture a carattere di "multiproprietà" ed incluse le aziende ricettive della tipologia "albergo diffuso", per tale struttura ricettiva extralberghiera si intende quella ubicata nei centri storici dei Comuni, caratterizzata da unicità del servizio di ricevimento e di servizi comuni, per unità abitative in locali separati distanti non oltre 200 metri dall'edificio centrale;
c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla precedente lettera b) finalizzate alla riqualificazione, all'aggiornamento tecnologico delle strutture e all'adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione;
d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al precedente punto b) e delle attività turistico-ricettive quali: impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un'area di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere;
e) acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative. L'importo dell'incentivazione per detto acquisto non può comunque essere superiore al 15% dell'investimento complessivo per l'iniziativa da realizzarsi.Art. 4
Criteri di priorità1. Con apposita direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, sono stabiliti i criteri di concessione delle provvidenze di cui al precedente articolo.
2. Le agevolazioni medesime sono concesse mediante apposito programma di spesa approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Art. 4
(identico)
Art. 5
Vincoli di destinazione1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attività.
2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresì, impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo.
4. La cessione di quote o azioni da parte di una società beneficiaria di incentivazioni di cui alla presente legge, deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione regionale.
5. L'Assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
6. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
Art. 5
Vincoli di destinazione1. Le opere agevolate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla data di inizio dell'attività.
2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e deve, altresì, impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati, senza averne data preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo.
4. L'Assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della prevista destinazione, autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
5. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate, maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
Art. 6
Durata delle agevolazioni della legge regionale n. 40 del 19931. L'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1993, n. 40 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 -
1. L'abbattimento degli interessi di cui al precedente articolo 3 può essere concesso per i seguenti periodi massimi:
a) anni otto, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;
b) anni venti, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per gli altri investimenti immobiliari e mobiliari ad essi connessi ed accessori;
c) anni tre per il finanziamento delle spese di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.2. Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento, calcolati col metodo dell'interesse composto, al netto dell'abbattimento regionale dovuto ai termini dell'articolo 3 precedente e liquidato alle rispettive scadenze, sono posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato.".
Art. 6
(identico)
Art. 7
Integrazione dell'articolo 14
della legge regionale n. 40 del 19931. All'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Per la parte di investimento già realizzato ma non ammissibile alle agevolazioni previste a' termini del precedente comma 2 del presente articolo, le imprese aventi titolo possono chiedere ed ottenere, con istanza da presentare ai fini del precedente articolo 8 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le provvidenze previste dal precedente articolo 3.".Art. 7
(identico)
Art. 8
Differimento delle rate dei finanziamenti della legge regionale n. 8 del 1964 e
Legge n. 588 del 19621. Al fine di agevolare il consolidamento tecnico e finanziario delle imprese turistico-alberghiere che hanno subito la crisi di mercato che ha colpito il settore nell'area mediterranea ed in particolare della Sardegna, la Regione autorizza, a domanda delle imprese, a concedere il differimento del pagamento di massimo quattro rate dei finanziamenti concessi, a carico dei fondi regionali costituiti ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e della Legge 11 giugno 1962, n. 588, aventi scadenza nel biennio 1996/1997.
2. Sugli importi delle rate differite, che saranno poste in pagamento singolarmente, nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento, sono dovuti gli interessi al tasso agevolato determinato ai sensi della richiamata legge regionale n. 8 del 1964.
Art. 8
(identico)
Art. 8 bis
Fondo speciale settore turismo1. Ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla L.R. 14 settembre 1993 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un apposito Fondo speciale che opererà a favore degli imprenditori del settore del turismo che intendono fare investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive mediante operazioni di mutuo e locazioni finanziarie con enti creditizi e Società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione Sarda.
2. La SFIRS S.p.A., ai sensi della presente legge e in forza di apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 99 della L.R. 30 aprile 1991 n. 13 modificato dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 1991 n. 39, è abilitata a ricevere le relative domande, ad effettuare l'istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi ed in conto interessi a favore delle imprese ammesse a godere delle provvidenze di legge.
Art. 9
Rideterminazione dei limiti di impegno di cui alla legge regionale n. 40 del 19931. Le annualità dei limiti di impegno disposti dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, come modificate dall'articolo 26, lettera a) e b) della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono protratte come segue (cap. 07021):
a) lire 10.000.000.000 con annualità dal 2011 al 2014;
b) lire 5.000.000.000 con annualità dal 2012 al 2015.2. E' autorizzato, per le finalità di cui al precitato articolo 16, comma 6, l'ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000 con annualità dal 1997 al 2016 (cap. 07021).
Art. 9
(identico)
Art. 10
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 15.500.000.000 per l'anno 1997, in lire 10.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 500.000.000 per gli anni dal 1999 al 2010, in lire 10.500.000.000 per l'anno 2011, in lire 15.500.000.000 per gli ani dal 2012 al 2014 e in lire 5.000.000.000 per l'anno 2015 ed in lire 500.000.000 per l'anno 2016.
2. Agli stessi oneri si fa fronte:
u quanto agli anni 1997, 1998 e 1999 con le variazioni di cui al successivo comma;
u quanto agli anni dal 2010 al 2016 con le leggi di bilancio per gli stessi anni.3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)
1997 lire 6.000.000.000
1998 lire -------
1999 lire -------mediante pari riduzione della riserva di cui ala voce 8 della Tabella A, allegata alla legge finanziaria
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)1997 lire 9.500.000.000
1998 lire 10.500.000.000
1999 lire 500.000.000mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della Tabella B, allegata alla legge finanziaria:
voce 6
1997 lire ------
1998 lire 657.000.000
1999 lire ------voce 7
1997 lire 500.000.000
1998 lire 4.853.000.000
1999 lire 500.000.000voce 9
1997 lire 4.990.000.000
1998 lire 4.990.000.000
1999 lire -------voce 10
1997 lire 4.010.000.000
1998 lire -------
1999 lire -------In aumento
07 - TURISMO
Cap. 07020 -
(N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.24 (02.04) - Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistico-alberghiere (art. 2 della presente legge)
1997 lire 15.000.000.000
1998 lire 10.000.000.000
1999 lire -------Cap. 07021 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (artt. 3 e 16, L.R.14 settembre 1993, n. 40, art. 10, comma 8, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 28, comma 3, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 2, della legge finanziaria e art. 9 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.0004. Alle dotazioni del capitolo 07021 per gli anni successivi al 1998 si provvede con legge finanziaria.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 10
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 6.000.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 6.000.000.000
1999 lire 6.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti voci della Tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997,n.8, integrata dall'articolo 6 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1997;voce 4 1997 -----------------------
1998 lire 6.000.000.000
1999 lire 6.000.000.000voce 8 1997 lire 1.000.000.000
1998 -----------------------
1999 -----------------------In aumento
07 - TURISMO
Cap. 07020 -
(N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.24 (02.04) - Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistico-alberghiere (art. 2 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 4.000.000.000
1999 lire 4.000.000.000Cap. 07021 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (artt. 3 e 16, L.R.14 settembre 1993, n. 40, art. 10, comma 8, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 28, comma 3, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 14, comma 2, della legge finanziaria e art. 9 della presente legge)
1997 lire --------
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000Cap. 07021-02 (N.I.)
Versamento al Fondo speciale ,costituito presso la SFIRS S.p.A, a favore degli imprenditori del settore del turismo per investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive (art.8 bis della presente legge)
1997 lire -------------
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.0003. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
4. Le somme stanziate sul capitolo 07020 per l'anno 1997 possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1998.