DISEGNO DI LEGGE N. 338/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, COSTANTINO, il 26 maggio 1997

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35
(Disciplina del settore commerciale)


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La concreta applicazione della legge regionale 31.10.1991 n. 35, a distanza di quasi sette anni dall'entrata in vigore, ha dimostrato la necessità di piccole modifiche che, seppure non mutano i principi nella legge contenuti, ne rendono più intellegibile il testo e pertanto più agevole l'applicazione.

Tali esigenze sono state più volte rimarcate dagli Uffici regionali competenti, dalle Amministrazioni provinciali e comunali e richieste dalle Confederazioni regionali dei Commercianti "Confcommercio" e "Confesercenti" che in diverse occasioni hanno sollecitato la immediata adozione di una norma correttiva al fine di evitare un eccessivo ricorso al contenzioso ed assicurare agli utenti la certezza del diritto.

In particolare, con riferimento alle singole sottonotate lettere di cui all'articolo 1, si espongono le seguenti considerazioni:

a) è necessario modificare la prevista durata del Piano regionale che sarà pertanto cadenzata con il Piano generale di sviluppo ed il bilancio pluriennale;

b) si tratta di correzione di semplice errore;

c) la rigidità della norma non consentirebbe l'adozione di criteri che si discostano da quelli sanciti dall'articolo 3. Pertanto è consigliabile l'introduzione dell'avverbio "eventualmente";

d) si tratta di porre correzione ad un mero errore materiale;

e) è necessario, anche al fine di una corretta e democratica azione di governo, la rappresentanza di un componente designato dalle associazioni dei consumatori;

f) la riduzione del quorum e la seconda convocazione è necessaria a consentire il regolare svolgersi dei lavori del Comitato;

g) si tratta di eliminare un evidente errore;

h) fra i compiti del Comitato non erano stati ricompresi quelli indicati con le lettere d), f), g), h), che invece sono indicati dai successivi articoli della legge;

i) è opportuno richiamare anche gli eventuali criteri provvisori che costituiscono, in assenza dei Piani comunali o intercomunali , norma pianificatoria;

l) trattandosi di ampiamenti legati alla grande distribuzione è fondamentale che gli stessi non possano avvenire automaticamente ma che tutti vengano ricompresi nella corretta pianificazione del comparto;

m) è necessario porre una scadenza temporale all'efficacia dei nullaosta concessi anche al fine di evitare che gli stessi vengano utilizzati quali oggetto di transazioni commerciali seppure dopo svariati anni dal loro rilascio;

n) l'autorità che rilascia le autorizzazioni deve poter conoscere almeno i nominativi dei soci risultanti dal libro soci;

o) l'introduzione del comma 2 meglio chiarisce la necessità di attenersi comunque alle norme di carattere generale che regolano la materia;

p) si tratta di correzioni di mero errore materiale;

q) anche in questo caso si tratta di correzione di meri errori materiali;

r) è sempre più concreta la possibilità che vengano realizzati centri agro-alimentari all'ingrosso a totale carico dei privati, è pertanto necessario prevedere la possibilità di affrancare dal regime di concessione la cessione dei box alle imprese che lo acquisterebbero in proprietà;

s),t ),u) la normativa nazionale in materia di ambulantato ha apportato alcune modifiche, introducendo il principio del criterio della anzianità di presenza, al fine della assegnazione dei posteggi, attribuendo le funzioni sanzionatorie ai Comuni e quindi riportando tale assegnazione alla corretta autorità;

v),z ),aa) e bb) è necessario richiamare oltre alla normativa nazionale in materia le successive modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente al 1980; inoltre le condizioni climatiche isolane impongono il differimento dell'inizio delle vendite straordinarie al 1° febbraio ed al 1° agosto. Si rende altresì necessario disciplinare le vendite straordinarie derivanti da lavori di ristrutturazione dei locali; tali lavori non potranno essere inferiori ai venti giorni, comportando una conseguente chiusura per pari periodo.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente - BALLETTO, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - TUNIS Marco Fabrizio, Segretario - BERTOLOTTI, relatore - BIGGIO - CHERCHI - LADU - LA ROSA - MURGIA - RANDACCIO - USAI Edoardo - USAI Pietro, pervenuta il 16 dicembre 1997

Il disegno di legge in discussione intende introdurre alcune modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35, riguardante la disciplina del settore commerciale.

Essa interviene in un momento di estrema difficoltà per il comparto commerciale della nostra Regione che deve fare i conti con la diminuzione dei consumi e quindi con la diminuzione dei volumi d'affari, con un aumento generalizzato della pressione fiscale, con la concorrenza della grande distribuzione, con una maggiore difficoltà nei rapporti con gli istituti di credito.

Questi elementi hanno provocato la chiusura di molte aziende commerciali e un incremento della disoccupazione, aumentando il disagio sociale e sfatando il mito di un settore che per lunghi anni ha finito per fungere impropriamente da ammortizzatore sociale.

Il presente disegno di legge non pretende ovviamente di dare risposte compiute e decisive per il rilancio del settore, ma le modifiche che intende introdurre alla legge sono sicuramente migliorative del testo attuale e creano migliori condizioni per gli operatori.

Resta il grande e grave problema finanziario complessivo che impedisce la razionale operatività di un settore importantissimo per la nostra economia il cui collasso servirebbe solo a creare le condizioni per un processo di progressiva "colonizzazione commerciale" della nostra Isola ad opera di aziende non sarde.

Di ciò dobbiamo renderci conto seriamente e lavorare per introdurre nella legislazione regionale interventi adeguati.


La Commissione finanze, nella seduta del 26 novembre 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1991

1. Nella legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 la parola "quinquennale" è sostituita con la parola "pluriennale";

b) al comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole "di cui al" la parola "primo" viene sostituita con la parola "precedente" e la frase "devono .... sino a 426", è abrogata;

c) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "articolato in" è introdotta la parola "eventualmente";

d) al comma 2 dell'articolo 4 le parole "della presente legge" vengono sostituite dalle parole "del Piano regionale";

e) al comma 2 dell'articolo 7 viene aggiunta la seguente lettera: "i) un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative";

f) al comma 6 dell'articolo 7 dopo le parole "maggioranza dei componenti" è aggiunta la seguente frase "in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è sufficiente un terzo dei suoi componenti";

g) al comma 8 dell'articolo 7 dopo la parola "provvede" è aggiunta la parola "comunque" e dopo le parole "nomina dei componenti" è abrogata la parola "non";

h) all'articolo 8 vengono aggiunte le seguenti lettere:

"e) esprime proposte in merito all'articolo 62 punto 3;

f) esprime pareri relativamente al Piano regionale di cui all'articolo 5, comma 1;

g) esprime pareri relativamente alle autorizzazioni sulla creazione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 33, comma 4;

h) esprime pareri su ogni altra problematica inerente il comparto se richiesto dal Presidente o da almeno cinque componenti";

i) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole "comunali e intercomunali" sono aggiunte le seguenti "ovvero dei criteri provvisori";

l) al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole "o di ampliamento" sono aggiunte le seguenti parole "di qualunque entità";

m) al comma 3 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente frase "I nulla osta concessi decadono se entro un anno dal loro rilascio non vengono attivati, salvo proroghe motivate concesse dall'Assessore regionale competente qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al soggetto interessato;

n) al comma 6 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente frase: "Il libro dei soci deve essere depositato presso il Comune competente entro il 31 gennaio di ciascun anno";

o) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione non può derogare alle norme in materia di P.S., igiene e sanità, sicurezza e alla normativa antincendio";

p) al comma 5 dell'articolo 26 dopo le parole "al punto" è aggiunta la lettera "a) e";

q) al comma 6 dell'articolo 26 dopo la parola "servizi" è aggiunta la frase "ed orari praticati" e dopo "vendita" sono aggiunte le parole "e/o di somministrazione";

r) al comma 1 dell'articolo 36, lettera b) viene aggiunta all'inizio la seguente frase: "Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico";

s) il comma 7 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente: "7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera";

t) il comma 6 dell'articolo 43, è sostituito dal seguente: "6. Le aree in cui si svolgono fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 42, commi 3 e 4";

u) il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente: "4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione";

v) il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente: "1. Le vendite straordinarie e di liquidazione sono regolate, sul territorio della Sardegna, dalla legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, integrata dalle seguenti norme";

z) il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente: "1. Le vendite proposte in conseguenza della circostanza individuata dall'articolo 2, punto 4, della Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti il periodo dei saldi ed i lavori di trasformazione o rinnovo dei locali devono comportare la chiusura dell'esercizio per almeno 20 giorni lavorativi";

aa) al comma 1 dell'articolo 65 il numero 5 è sostituito col numero 3;

bb) il comma 2 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente: "2. Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo devono avere una durata massima di tre settimane e, relativamente ai prodotti compresi nella tabella IX e XIV - articoli sportivi ed accessori per l'abbigliamento - non potranno svolgersi nei 60 giorni antecedenti i periodi stabiliti per l'effettuazione delle vendite di fine stagione compresi fra il 1° febbraio - 15 marzo e tra il 1° agosto - 15 settembre".

 

TITOLO I
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 3 la parola "quinquennale" è sostituita con la parola "pluriennale".

2. Al comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole "di cui al" la parola "primo" viene sostituita con la parola "precedente" e la frase "devono ...." sino a "... 426", è abrogata.

   

Art. 1 bis

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "articolato in" è introdotta la parola "eventualmente".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 le parole "della presente legge" vengono sostituite dalle parole "del Piano regionale".

   

Art. 1 ter

1. Al comma 2 dell'articolo 7 viene aggiunta la seguente lettera:

"i) un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative".

2. Al comma 6 dell'articolo 7 dopo le parole "maggioranza dei componenti" è aggiunta la seguente frase "in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è sufficiente un terzo dei suoi componenti".

3. Al comma 8 dell'articolo 7 dopo la parola "provvede" è aggiunta la parola "comunque".

   

Art. 1 quater

1. All'articolo 8 vengono aggiunte le seguenti lettere:

"e) esprime proposte in merito all'articolo 62 punto 3;

f) esprime pareri relativamente al Piano regionale di cui all'articolo 5, comma 1;

g) esprime pareri relativamente alle autorizzazioni sulla creazione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 33, comma 4;

h) esprime pareri su ogni altra problematica inerente il comparto se richiesto dal Presidente o da almeno cinque componenti".

   

Art. 1 quinquies

1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole "comunali e intercomunali" sono aggiunte le seguenti "ovvero dei criteri provvisori".

   

Art. 1 sexies

1. Al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole "o di ampliamento" sono aggiunte le seguenti parole "di qualunque entità".

2. Al comma 3 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente frase: "I nulla osta concessi si considerano decaduti se entro un anno dal loro rilascio non vengono attivati, salvo proroghe motivate concesse dall'Assessore regionale competente qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al soggetto interessato.".

   

Art. 1 septies

1. Al comma 6 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente frase: "Il libro dei soci deve essere depositato presso il Comune competente entro il 31 gennaio di ciascun anno.".

   

Art. 1 octies

1. Il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione non può derogare alle norme in materia di P.S., igiene e sanità, sicurezza e alla normativa antincendio".

2. Al comma 5 dell'articolo 26 dopo le parole "al punto" è aggiunta la lettera "a) e".

3. Al comma 6 dell'articolo 26 dopo la parola "servizi" è aggiunta la frase "ed orari praticati" e dopo "vendita" sono aggiunte le parole "e/o di somministrazione".

   

Art. 1 novies

1. L'articolo 35 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 35 - Gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari

1. Lo svolgimento dell'attività di gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari è disciplinata da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.

2. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.

3. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.".

   

Art. 1 decies

1. Al comma 1 dell'articolo 36, lettera b) viene aggiunta all'inizio la seguente frase: "Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico.".

   

Art. 1 undecies

1. All'articolo 39 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Ai consorzi costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto del turismo sono concessi, al fine di rivitalizzare i centri urbani, contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde.

5. Agli stessi consorzi sono estesi i benefici di cui al precedente comma 2 anche per i servizi di vigilanza e assistenza baby-parking, ricovero e sosta di animali domestici, azioni promozionali, pubblicitarie, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza.

6. Per le infrastrutture di utilità comune l'erogazione avverrà per il 50% all'approvazione del progetto da parte del Comune e per il residuo 50% ad opere ultimate.".

   

Art. 1 duodecies

1. Il comma 7 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera registrate nell'ultimo triennio.".

   

Art. 1 ter decies

1. Il comma 6 dell'articolo 43, è sostituito dal seguente:

"6. Le aree in cui si svolgono fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze registrate nell'ultimo triennio, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 42, commi 3 e 4".

2. Il comma 7dell'articolo 43 è così modificato:

"7. Il trasferimento della gestione o della titolarità di una azienda per l'esercizio della vendita ambulante per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.".

   

Art. 1 quater decies

1. Il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione.".

   

Art. 1 quindecies

1. Il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"1. Le vendite straordinarie e di liquidazione sono regolate, sul territorio della Sardegna, dalla legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, integrata dalle presenti norme.".

   

Art. 1 sedicies

1. Il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"1. Le vendite proposte in conseguenza della circostanza individuata dall'articolo 2, punto 4, della Legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti il periodo dei saldi ed i lavori di trasformazione o rinnovo dei locali devono comportare la chiusura dell'esercizio per almeno 20 giorni lavorativi.".

   

Art. 1 septies decies

1. Al comma 1 dell'articolo 65 il numero "5" è sostituito col numero "3".

2. Il comma 2 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"2. Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo devono avere una durata massima di tre settimane e, relativamente ai prodotti compresi nella tabella IX e XIV - articoli sportivi ed accessori per l'abbigliamento - non potranno svolgersi nei 60 giorni antecedenti i periodi stabiliti per l'effettuazione delle vendite di fine stagione compresi fra il 1° febbraio - 15 marzo e tra il 1° agosto - 15 settembre.".

Art. 2
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 35 del 1991:

"1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 6 sono abrogati il secondo ed il terzo periodo delle parole "per gli esercizi", sino alle parole "nuova urbanizzazione".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 dopo le parole "Giunta regionale" sono abrogate le parole "entro 60 giorni dalla sua prima costituzione".

3. Al comma 4 dell'articolo 42 dopo le parole "in materia di commercio" sono abrogate le parole "sentito il Comitato di cui all'articolo 7".

4. L'articolo 14 è abrogato.

5. Al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole "specifiche autorizzazioni" la parola "non" è abrogata.

6. Al comma 2 dell'articolo 41 è abrogata la lettera e).

7. Al comma 3 dell'articolo 26 dopo le parole "può essere concessa" la parola "solo" è abrogata.

 

TITOLO II
Abrogazioni alla L.R. n. 35 del 1991

Art. 2

1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 6 sono abrogati il secondo ed il terzo periodo dalle parole "per gli esercizi", sino alle parole "nuova urbanizzazione".

   

Art. 2 bis

1. Al comma 4 dell'articolo 7 dopo le parole "Giunta regionale" sono abrogate le parole "entro 60 giorni dalla sua prima costituzione".

2. Al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole "nomina dei componenti" è abrogata la parola "non".

   

Art. 2 ter

1. L'articolo 14 è abrogato.

   

Art. 2 quater

1. Al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole "specifiche autorizzazioni" la parola "non" è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 26 dopo le parole "può essere concessa" la parola "solo" è abrogata.

   

Art. 2 quinquies

1. All'articolo 33, comma 3, le parole "a prevalente partecipazione pubblica" sono soppresse.

   

Art. 2 sexies

1. Al comma 2 dell'articolo 39 le parole "a livello regionale" ed "a livello provinciale e/o intermedio" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 39 le parole "a livello regionale ed a 50 milioni di lire a livello provinciale e/o intermedio" sono soppresse.

Art. 3
Pubblicazione testo coordinato

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo coordinato della legge regionale n. 35 del 1991 con le modifiche introdotte dalla presente legge.

 

Art. 3
Pubblicazione testo coordinato

 

(identico)

   

Art. 3 bis
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 undecies il capitolo 07053 del bilancio regionale per l'anno 1997 è incrementato di lire 1.000.000.000.

2. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 07055 del bilancio regionale per l'anno 1997.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 4
Entrata in vigore

 

(identico)