DISEGNO DI LEGGE N. 335
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, SERRENTI, l'8 maggio 1997Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 1 - PARTE GENERALE
La presente proposta di legge trova spunto e giustificazione nell'esigenza - ormai universalmente avvertita in campo regionale - di adeguare la normativa vigente alle prerogative di una società in rapida e radicale trasformazione.Pur riconoscendo doverosamente che la legislazione di settore tuttora operante - in particolare le leggi regionali 9 giugno 1989, n. 36 e 15 aprile 1994, n. 14 - ha rappresentato una prima significativa presa di coscienza da parte della classe politica regionale nei confronti delle molteplici difficoltà che ostacolano lo sviluppo del settore nella nostra Isola, oggi più che mai si impone un più definitivo e completo intervento regionale, che esca dagli angusti confini della parzialità ed episodicità per abbracciare in uno sguardo d'insieme tutto il complesso e articolato fenomeno sportivo; collegandolo in modo assolutamente indissolubile e "scientifico" con gli altri comparti della realtà sociale, culturale ed economica della Sardegna, sì da renderlo volano indispensabile per lo sviluppo della collettività regionale.
Si rende pertanto necessaria una precisa conoscenza e analisi della attuale situazione per procedere, quindi, ad una razionale disciplina dei vari comparti in cui esso è articolato, attraverso la formulazione di un "testo unico" che comprenda sia gli interventi già previsti nella normativa in vigore, sia quelli attualmente non contemplati dalla stessa e sia anche alcuni fra quelli che, forse in modo un po' sbrigativo e frettoloso, risultano trasferiti alla competenza dei comuni con la legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.
La conoscenza e l'analisi della situazione del fenomeno dello sport in Sardegna rappresenta da diversi lustri una delle attività costanti del competente Ufficio sport della Regione, che ha particolarmente curato e approfondito le complesse problematiche attinenti l'attività motoria e sportiva nonché quelle relative alla consistenza nel territorio, alla tipologia e alla funzionalità ed efficienza della rete impiantistica pubblica e privata.
- 2 - IMPIANTISTICA
A tal proposito giova far presente che il competente Ufficio sport dell'Assessorato ha tra l'altro in corso un'indagine conoscitiva finalizzata all'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza e articolazione tipologica del fenomeno sportivo in Sardegna e alla situazione dell'impiantistica. Purtroppo i primi dati sono sconfortanti e confermano il grave squilibrio esistente tra il numero dei soggetti praticanti (circa il 20 % della popolazione residente) e la consistenza della rete impiantistica destinata all'attività motoria e sportiva. E' infatti preoccupante constatare che la disponibilità delle strutture è ben lontana dal soddisfare anche le sole esigenze pertinenti l'attività agonistico - federale. Non esistono, quindi, apprezzabili margini destinabili alle attività ludiche, di base e amatoriali. Ciò si manifesta ancora più allarmante se si considera che il dilatarsi della vita media, il sempre maggiore spazio dedicato al tempo libero e la inevitabile, e comunque positiva, esigenza di dedicare alla cura e all'efficienza del corpo una sempre crescente attenzione, porterà fatalmente, in breve tempo, l'attività ludica "evasiva" ed amatoriale a superare, per numero e importanza sociale, la stessa attività agonistico - federale.Questa utenza tende a confluire in larga misura nel complesso mondo dell'imprenditoria privata, nel quale le regole del reciproco rapporto vengono inevitabilmente determinate in modo unilaterale e, quel che più conta, non sempre risultano sufficientemente assicurate le più elementari garanzie di competenza e affidabilità.
La presente proposta non mira certo a coartare l'iniziativa nel settore, anzi tende a promuoverla e ad incentivarla.
Intende però garantire, allo stesso tempo, standard ottimali di efficienza, nell'interesse dello stesso imprenditore nonché dell'utenza che ad esso si affida.
Gli stessi dati dell'indagine confermano, inoltre, che l'ubicazione delle strutture sportive nel territorio è tutt'altro che razionale e perequata e, pertanto, si impone la prosecuzione della politica di riequilibrio territoriale degli interventi che, avviata con la legge regionale n. 36 del 1989, è stata bruscamente interrotta a seguito dell'emanazione della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, che ha trasferito la relativa competenza ai Comuni. Questa legge - pur apprezzabile sotto il profilo dell'indirizzo generale amministrativo - denuncia qualche evidente carenza e, comunque, nel caso in specie, polverizzando i finanziamenti a favore dei comuni, ha finito per sanzionare l'oggettiva impossibilità di un concreto intervento nel settore. D'altra parte, appare veramente difficile trovare chi oggettivamente non riconosca che la politica di riequilibrio territoriale possa essere attuata nella nostra Isola da una istituzione diversa da quella regionale. Il recupero di tale funzione alla competenza regionale è, oltre tutto, funzionale ad una razionale programmazione della rete impiantistica, sia per quanto riguarda la tipologia e l'ubicazione delle strutture, che per quanto riguarda il sostegno finanziario alle realtà comunali che abbiano ridotte capacità di indebitamento. L'intervento programmatorio e finanziario regionale comporta anche la possibilità di dettare precise regole ai beneficiari in ordine alla gestione delle strutture pubbliche e private, sì da razionalizzarne e massimizzarne l'uso.
- 3 - PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA' E ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Le carenze sopra lamentate e i conseguenti e inevitabili disagi per l'utenza non sono le sole cause che hanno indotto il proponente a presentare questo progetto.Si avverte, infatti, come ormai inevitabile l'esigenza di procedere anche ad un riequilibrio tra gli interventi destinati all'attività di vertice e quelli riservati all'attività di base, alla scolastica, alla ludica e amatoriale, oltre che all'importante universo dell'handicap, per il quale lo sport non deve più rappresentare un grave e ulteriore elemento di frustrazione e discriminazione, ma al contrario un insostituibile strumento di riscatto psico-fisico.
Il proponente è assolutamente convinto che la normativa di settore potrà correttamente qualificarsi come razionale e illuminata, non certo se si connoterà come drastica scelta fra due modi diversi di intendere e praticare l'attività sportiva, fra due inconciliabili filosofie, ma, al contrario, se si rivelerà come intelligente modello di equilibrio e mediazione fra di essi, nella radicata convinzione che le due "filosofie" non sono fra loro inconciliabili, ma, anzi, si pongono come assolutamente interdipendenti.
- 4 - DISPOSIZIONI DI SUPPORTO E TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA REGIONE
I concetti di cui sopra e le misure occorrenti per la loro attuazione comportano anche, inevitabilmente, la contestuale adozione delle strategie necessarie ad agevolare la crescita numerica e professionale di una nutrita categoria di dirigenti sportivi e a promuovere e incentivare tutti gli interventi necessari affinché l'attività sportiva sia confortata dal costante controllo sanitario.Ecco, allora, ribadito e potenziato nel testo il settore della formazione degli operatori sportivi mediante appositi incentivi per la formazione dei dirigenti, degli animatori e dei tecnici.
Sono proprio queste figure professionali che dovranno, con l'apporto della loro competenza e affidabilità, affiancare l'azione della pubblica amministrazione, della scuola, del CONI e dell'associazionismo generale.
Nulla, infatti, può essere più lasciato al caso e all'improvvisazione, ma tutto deve essere adeguatamente mirato e finalizzato. Non sarebbe certamente velleitario, ma al contrario confortante sintomo di intelligente sensibilità se in un futuro, neanche tanto lontano, si provvedesse a dotare uniformemente il territorio di tali figure professionali sportive, organicamente e funzionalmente conferenti alle amministrazioni pubbliche interessate. Si pensi, ad esempio, all'utilizzazione, a favore della utenza in età prescolare e/o geriatrica, dei tanti diplomati ISEF per i quali l'unica e ingenerosa prospettiva rimane l'insegnamento!
Oltre a ciò si impone anche una seria scelta in materia di tutela sanitaria delle attività sportive. In questo delicato settore si interviene solo saltuariamente, sempre a seguito di gravi "incidenti" che spesso sfociano nel decesso del praticante. Ma quanti altri guasti vengono prodotti quotidianamente senza che la mano pubblica intervenga? Anche gli sportivi più distratti sono in grado di recepire la gravità di questa problematica.
La presente proposta, pur partendo dalla inevitabile presa d'atto che la competenza in materia è affidata all'Assessorato dell'igiene e sanità, prevede una sorta di intervento integrativo o sussidiario, consapevole che i problemi e gli eventuali danni fisici alle persone vanno esorcizzati. Si confida pertanto sulla sensibilità della Giunta e del Consiglio regionale affinché questo intervento sia dotato di adeguato stanziamento.
Non solo, ma sempre con l'obiettivo di rendere razionale e costante l'intervento regionale nel delicato settore, essa incentiva gli studi e la ricerca sulla morfologia e l'attitudine alle varie attività motorie, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari a favore di enti e/o organizzazioni che offrano nel campo in questione le necessarie garanzie di competenza e affidabilità.
- 5 - CONSIDERAZIONI FINALI - PARTE FINANZIARIA
Le tematiche sopra delineate non esauriscono certo il contenuto della legge che invece risulta molto articolata nei vari settori. Si può infatti affermare, con la certezza di non allontanarci molto dal vero, che il fenomeno sportivo viene globalmente e analiticamente esaminato e che per ciascuno dei suoi molteplici aspetti e esigenze sono previste soluzioni sicuramente opportune ed efficaci.Per il conseguimento degli obiettivi vengono coinvolti non solo i soggetti tradizionalmente e istituzionalmente ad hoc deputati (quali il CONI, gli enti di promozione sportiva e l'associazionismo sportivo in generale), ma anche gli enti locali, ai quali vengono decentrate funzioni e risorse necessarie al loro espletamento, nonché il mondo della scuola chiamato a sua volta a rispondere direttamente dell'assolvimento di compiti e opportunità ad esso esclusivamente riservati/e.
Vengono altresì confermati e potenziali gli Organi consultivi di supporto all'attività programmatoria e gestionale dei soggetti ai vari livelli (quali il Comitato regionale per lo sport, la Commissione comunale per lo sport e la Conferenza regionale di programmazione), dai quali ci si attende un consistente contributo per una sempre più proficua azione programmatoria.
L'attivazione della presente legge comporta un non trascurabile impegno finanziario per l'Amministrazione.
Ma è proprio questo che rivela la lungimiranza sociale di una classe politica dirigente, in quanto i benefici risultati sulla collettività sarda non tarderanno a manifestarsi. I settori "gratificati" sono molteplici e tutti facilmente individuabili: vanno dall'occupazione (soprattutto giovanile), alla sanità, al commercio, all'imprenditoria artigianale, al turismo e alla cultura.
Non vi è dubbio, infatti, che il presente testo, anche attraverso la proposizione di un nuovo sistema di intervento per le sponsorizzazioni sportive, si allontana dagli angusti limiti della settorialità per rappresentare una sicura occasione di sviluppo per svariati settori dell'attività economica e sociale dell'Isola.
Va anche precisato che, in realtà, il maggiore esborso regionale verrà effettuato solo quando la legge entrerà nel pieno della sua funzionalità (il che non avverrà prima di due o tre anni, quando, cioè, si provvederà alla materiale corresponsione dei fondi destinati all'impiantistica).
Ma la presente proposta è largamente innovativa e lungimirante anche perché, pur all'interno della normativa statale vigente nel settore - poca e contraddittoria, in verità - delinea un modello di organizzazione del fenomeno sport nel quale i vari soggetti ritrovano la loro originaria e istituzionale collocazione funzionale.
Ciò consente, da un lato di evitare o limitare al massimo le ricorrenti "invasioni di corsia" fra i vari soggetti, e dall'altro di ritagliare all'Istituto regionale il fondamentale ruolo di supervisore e garante del processo di sviluppo di questo delicato comparto della vita sociale. La Regione, insomma, abbandona i logori e mortificanti panni dell'ente dispensatore di contributi a pioggia per diventare attrice e regista di questo processo.
Quanto sopra precisato necessariamente comporta l'esercizio da parte della Regione di quei fondamentali poteri di controllo e verifica sul buon esito dei finanziamenti suesposti, che è sempre stato postulato (vedasi ad esempio la legge regionale n. 33 del 1975) e mai concretamente realizzati.
Si renderà pertanto necessario, non solo potenziare l'organizzazione dell'Ufficio in relazione alle mutate e accresciute competenze attribuite alla struttura burocratica, ma anche dotarlo di quei soggetti e professionalità destinati/e all'espletamento delle suddette funzioni di controllo.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
NORME GENERALIArt. 1
Finalità1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.
2. A tal fine la Regione:
concorre alla realizzazione e gestione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio;
favorisce l'attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione riconosciuti dal CONI, nonché dei sodalizi sportivi ad essi/e affiliati/e mediante la concessione di contributi destinati all'acquisto di attrezzature sportive;
promuove la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione in Sardegna di iniziative sportive e la partecipazione dei sodalizi isolani alle attività e manifestazioni sportive che trovino svolgimento totale o parziale in territorio extra regionale;
incentiva la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico della Sardegna mediante la concessione di adeguati interventi di sostegno a favore degli operatori sportivi che esplicano attività e/o organizzano iniziative di livello nazionale e internazionale;
promuove la formazione di dirigenti, tecnici e animatori sportivi;
attiva le necessarie azioni di supporto finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
favorisce la ricerca scientifica sul fenomeno sportivo;
provvede ai compiti di verifica e controllo sull'utilizzazione dei fondi erogati dalla Regione nel settore.
3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 vengono perseguite anche mediante il decentramento di funzioni e risorse agli enti locali operanti nel territorio regionale nelle forme e secondo le modalità specificate nei successivi articoli.
Art. 2
Piano triennale1. Al fine di dare attuazione alle finalità specificate all'articolo 1, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi avvalendosi del Comitato previsto all'articolo 7.
2. Il piano - corredato da una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti nel territorio, nonché sulle attività sportive nello stesso praticate - deve necessariamente contenere:
a) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;
b) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica;
c) l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;
d) le linee fondamentali di programmazione per le attrezzature sportive;
e) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e incentivazione;
f) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici e degli animatori sportivi;
g) le linee fondamentali di programmazione e intervento per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico della Sardegna;
h) l'indicazione delle modalità di azione nel settore della tutela sanitaria delle attività sportive;
i) i criteri per l'intervento nel settore della ricerca scientifica;
l) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata e alla validità del piano.
4. Il piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, previ pareri resi dal Comitato regionale per lo sport di cui al successivo articolo 7 e dalla competente Commissione del Consiglio regionale.
Art. 3
Conferenza regionale dello sport1. Con cadenza triennale l'Assessore regionale competente in materia di sport indice la Conferenza regionale dello sport alla quale partecipano:
a) l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
b) i Presidenti e gli Assessori dello sport delle province sarde, o i loro delegati;
c) i Sindaci dei Comuni della Sardegna, o i loro delegati;
d) il Presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;
e) i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI, o i loro delegati;
f) i Rettori delle Università della Sardegna, o i loro delegati;
g) i Provveditori agli studi delle Province sarde, o i loro delegati;
h) un rappresentante di ciascuna federazione sportiva del CONI operante in Sardegna;
i) un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI operante in Sardegna;
l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
m) un rappresentante dell'ISEF funzionante a Cagliari;
n) un rappresentante dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.
2. Alla Conferenza possono essere invitati rappresentanti del mondo sportivo, politico, economico e culturale sardo e nazionale.
3. La Conferenza ha il compito di verificare l'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 2 e di elaborare proposte e indicazioni che concorrano alla predisposizione del successivo piano.
Art. 4
Programma annuale1. Il piano operativo annuale di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, previo parere del Comitato regionale di cui al successivo articolo 7.
2. Il piano di cui sopra specifica e attua gli indirizzi e le direttive generali del piano pluriennale e contiene l'indicazione dettagliata degli interventi previsti dall'articolo 11 e seguenti e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.
Art. 5
Commissione comunale per lo sport1. Presso ciascun Comune è istituita la Commissione comunale per lo sport, eletta dal Consiglio comunale e così composta:
a) Comuni sino a 25.000 abitanti:
il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
l'Assessore comunale competente in materia di sport;
due consiglieri comunali, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
tre rappresentanti delle associazioni e/o società sportive operanti nel comune, designati dal Comitato provinciale del CONI competente per territorio;
due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei Consigli d'istituto.
Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti le rappresentanze di cui ai punti 4) e 5) sono ridotte di un elemento ciascuno.
b) Comuni con oltre 25.000 abitanti:
il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
l'Assessore comunale competente in materia di sport;
cinque consiglieri comunali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza;
un rappresentante del Comitato provinciale del CONI competente per territorio;
cinque rappresentanti delle associazioni sportive operanti nel comune, designati dal Comitato provinciale del CONI;
tre esponenti degli enti di promozione sportiva designati dal Consiglio comunale;
due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei Consigli d'istituto.
Della Commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e, comunque, sino al rinnovo di quest'ultimo. Essa delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
3. I componenti di cui ai punti 5) e seguenti che non partecipino a tre riunioni consecutive decadono d'ufficio e vengono sostituiti nelle forme in precedenza specificate.
4. Gli organismi cui compete la segnalazione dei componenti esterni debbono comunicare i nominativi interessati entro trenta giorni dalla data di richiesta in tal senso formulata dal Comune. In caso di inadempienza, il Consiglio comunale potrà procedere alla nomina in piena autonomia esercitando il potere sostitutivo.
Art. 6
Funzioni della Commissione comunale per lo sport1. La Commissione comunale per lo sport esprime parere preventivo non vincolante su tutti gli atti di programmazione degli interventi nel settore sportivo per i quali il Comune benefici di finanziamenti regionali e, comunque, per ogni altro argomento o contenzioso di interesse locale attinente alla materia sportiva.
2. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, previo necessario avviso tempestivamente comunicato e senza diritto di voto, dirigenti o funzionari in servizio presso il competente Ufficio regionale dello sport.
Art. 7
Comitato regionale per lo sport1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport è istituito il Comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia, composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sport con funzioni di Presidente, delegabili - nei casi di assenza o impedimento dello stesso Assessore - al Coordinatore generale dell'Assessorato;
b) il funzionario responsabile dell'Ufficio sport dell'Assessorato e un funzionario per ciascuno degli Assessorati degli enti locali, lavoro, turismo e ambiente;
c) il Sovrintendente scolastico, o un suo delegato;
d) il Presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;
e) il Presidente del Consiglio regionale sardo della Federazione medico sportiva italiana, o un suo delegato;
f) cinque esperti in materia sportiva aderenti alle federazioni sportive nazionali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI;
g) sei esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito regionale;
h) un esperto in attività fisico - motorie designato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica operante in Sardegna;
i) un ingegnere esperto in impiantistica sportiva designato dal Comitato regionale sardo del CONI;
l) un giornalista designato dalla delegazione regionale sarda dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI);
m) un rappresentante del "Comitato regionale dello sport per tutti", costituito tra il CONI, la Regione e gli enti di promozione, o dell'organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni.
2. Quando debba discutersi di impiantistica sportiva, il Comitato è integrato da tre Sindaci designati dall'ANCI rappresentanti, rispettivamente, i Comuni fino a 5.000 abitanti, i Comuni fino a 25.000 abitanti e i Comuni con oltre 25.000 abitanti.
3. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di sport inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla settima.
4. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale e, comunque, sino al rinnovo di quest'ultimo.
5. Ai componenti il Comitato competono le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modificazioni.
Art. 8
Compiti e modalità di funzionamento del Comitato regionale per lo sport1. Il Comitato regionale per lo sport ha il compito di:
proporre iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive;
formulare proposte ed esprimere pareri per l'elaborazione del piano pluriennale;
formulare proposte ed esprimere pareri sul programma operativo annuale;
formulare pareri e suggerimenti sui termini per la presentazione delle richieste di intervento;
formulare suggerimenti e proposte operative per la più razionale e spedita attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;
esprimere pareri su qualsiasi altro argomento attinente la materia sportiva.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e/o dei programmi operativi annuali o, comunque, ogni qualvolta lo reputi necessario l'Assessore o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
3. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data di richiesta ad hoc formulata dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce il corretto e regolare funzionamento.
Art. 9
Modalità di concessione delle agevolazioni1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge viene determinato annualmente, per i vari interventi, con decreto dell'Assessore regionale per lo sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7. Con lo stesso strumento operativo si può provvedere nel corso dell'anno al differimento dei suddetti termini relativamente a quei settori di intervento che oggettivamente ne manifestino l'esigenza.
2. Nei casi in cui la normativa di settore non individui esattamente la percentuale contributiva, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali - pur confermando con apposita dichiarazione regolarmente resa la corrispondenza qualitativa e quantitativa della iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista - sono tenuti a produrre la regolare documentazione consuntiva per un importo non inferiore al contributo concesso.
3. Nei casi in cui, invece, la suddetta percentuale sia esattamente individuata nella presente legge, il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport qualora, in sede di verifica in loco delle opere o delle iniziative in genere, o a seguito di istruttoria delle rispettive pratiche, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
4. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
l'opera o l'iniziativa sono realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
vengano accertate irregolarità nella spendita dei fondi;
venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 11, 12 e 18 la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.
Art. 10
Albo regionale delle società sportive1. Al fine di conoscere meglio la dimensione e l'articolazione del fenomeno sportivo isolano, la Regione costituisce l'albo regionale delle società sportive sarde servendosi della collaborazione dei Comuni, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nell'Isola.
2. Nel predetto albo dovranno essere raccolti, per ciascun sodalizio operante in Sardegna, tutti gli elementi necessari alla sua identificazione e classificazione. A tal fine l'Assessorato regionale competente in materia di sport predispone delle apposite schede le cui risultanze verranno confrontate con i dati in possesso delle federazioni e degli enti di promozione per essere poi adeguatamente elaborate ai fini di una più puntuale e approfondita conoscenza del fenomeno.
3. L'albo di cui sopra, munito per ogni sodalizio dei dati specificati al comma 2, può essere utilizzato dal Presidente della Regione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'articolo 12 del Codice Civile, mediante l'esercizio del potere ad hoc delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 348 del 19 giugno 1979.
TITOLO II
IMPIANTISTICAArt. 11
Interventi a favore dei Comuni1. Anche al fine di procedere ad una azione di riequilibrio territoriale regionale del settore, la Regione è autorizzata a concedere ai Comuni e ai loro consorzi contributi in conto capitale e in conto interessi per la nuova realizzazione, completamento, ristrutturazione e ampliamento di impianti sportivi di base.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili.
3. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la Regione concede:
per importi sino a 500 milioni, un contributo in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo globale, nonché, per la quota residua, un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari a quella del tasso di interesse sui mutui contratti;
per importi sino a 1.000 milioni l'entità massima dei contributi in conto capitale e in conto interessi è, rispettivamente, del 60 per cento del costo globale e del 40 per cento del tasso d'interesse.
4. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il contributo in conto capitale non può superare:
il 70 per cento del costo globale dell'opera per importi sino a 700 milioni;
il 60 per cento del costo globale dell'opera per importi sino a 1.000 milioni;
il 50 per cento del costo globale dell'opera per importi sino a 1.500 milioni.
Per la quota residua è concesso un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari al 100 per cento del tasso d'interesse per importi sino a 700 milioni e al 50 per cento per gli importi sino a 1.500 milioni.
5. Gli interventi regionali di cui ai commi 3 e 4 sono destinati alle sole opere o a lotti di esse a carattere funzionale.
6. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto, nella realizzazione delle opere, della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
7. Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi previsti nei commi precedenti sono soggetti alla disciplina dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 9 agosto 1986, n. 488.
8. I fondi di investimento destinati ai Comuni per lo sport, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, possono essere utilizzati per ripianare in tutto o in parte la quota non coperta dai contributi regionali ai sensi dei commi precedenti.
Art. 12
Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo1. La Regione è autorizzata a concedere, per le tipologie di intervento di cui all'articolo 11, contributi in conto capitale alle società e associazioni sportive, ivi comprese quelle a carattere giovanile costituitesi in ottemperanza ai criteri sanciti dalla legge regionale n. 28 del 1984 e successive modificazioni, a condizione che:
si tratti di società e associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, inserite nell'albo regionale di cui all'articolo 10, o di cooperative giovanili regolarmente costituite che abbiano come fine preminente quello di promuovere e incentivare l'attività motoria e/o sportiva;
il Comune competente per territorio esprima, con formale provvedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il Comune nella conclusione del contratto;
siano ricomprese nell'albo regionale di cui all'articolo 10.
2. Il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 è indispensabile per i richiedenti che inoltrino le istanze di intervento successivamente alla costituzione del predetto albo.
3. Per le opere di cui al comma 2, la misura dei contributi è così determinata:
fino al 50 per cento per le opere di importo non superiore ai 300 milioni;
fino al 40 per cento per le opere di importo non superiore ai 500 milioni;
fino al 30 per cento per le opere di importo non superiore ai 1.000 milioni.
Le percentuali di cui sopra sono incrementate del 20 per cento se l'impianto è localizzato su terreno pubblico.
4. I suddetti contributi vengono erogati:
quanto al 40 per cento, a seguito della formale consegna dei lavori;
quanto al saldo, ad esaurimento dei necessari adempimenti di collaudo.
Gli impianti che abbiano beneficiato dei contributi regionali sopra evidenziati debbono essere posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque debbono essere destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.
5. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo le cooperative giovanili devono avere il riconoscimento di "Società sportiva" rilasciato dalla Giunta esecutiva del competente Comitato provinciale del CONI.
6. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono estese - per le finalità e secondo le percentuali negli stessi indicati - alla struttura ISEF operante in Sardegna purché sia dotata di autonomia amministrativa.
Esse possono essere inoltre concesse anche per lavori di completamento e sistemazione delle opere finanziate in attuazione di precedenti programmi regionali di settore.
Art. 13
Procedure per le richieste di contributo1. Le richieste di contributo di cui agli articoli 11 e 12 sono sottoposte ai vincoli e alle prescrizioni indicati all'articolo 9.
2. Alla domanda di contributo devono essere allegati:
il progetto esecutivo regolarmente approvato dai competenti organi comunali e del CONI;
il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento;
le modalità e i tempi di realizzazione;
i dati sul potenziale di utenza;
la superficie e la destinazione dell'area, quale risulta dallo strumento urbanistico vigente;
il titolare del diritto di proprietà dell'immobile e/o la tipologia della detenzione e la durata della stessa.
3. Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'inizio dei lavori e per l'ultimazione degli stessi.
Art. 14
Spese ammesse a contributo1. Ai fini della determinazione dell'intervento contributivo regionale, concorrono a costituire il costo globale dell'opera:
l'importo del progetto esecutivo;
le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo;
l'importo sul valore aggiunto (IVA), il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.
Art. 15
Criteri di priorità1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica viene operata - in sede di predisposizione del programma operativo annuale - tenendo conto del rapporto tra il potenziale di utenza dell'impianto e l'entità della popolazione del comune in cui l'impianto è ubicato.
2. Sulla base del criterio indicato dal comma 1, è data priorità alle domande per opere di completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o con impianti insufficienti rispetto alla potenziale utenza.
3. Il medesimo criterio è inoltre utilizzato per la determinazione dell'ammontare dei singoli interventi contributivi afferenti l'articolo 11, entro le misure massime dallo stesso previste.
Art. 16
Modalità di erogazione dei contributi1. I contributi in conto capitale sono erogati:
quanto ai Comuni, nella misura del 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e, per la somma residua, a stati di avanzamento dei lavori;
quanto ai beneficiari privati, secondo le indicazioni e le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 12.
2. I contributi in conto interessi sono corrisposti in misura annua costante direttamente agli Istituti mutuanti.
Art. 17
Mutui a tasso agevolato1. La Regione è autorizzata a concludere convenzioni con Istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato richiesti dai Comuni o Consorzi di Comuni per la realizzazione delle opere previste dall'articolo 11 e dal successivo articolo 18.
Art. 18
Centri sportivi articolati1. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per la loro polivalenza, dimensione e costo di gestione, interessano bacini di utenza ultracomunale, l'Assessore regionale competente per lo sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7 e le Province sarde, predispone annualmente un apposito programma di interventi, elaborato tenendo conto delle indicazioni programmatiche contenute nel piano di cui all'articolo 2.
2. Il programma deve indicare per ciascun impianto:
l'ubicazione;
le caratteristiche tecnico - funzionali;
il potenziale d'utenza;
la spesa complessiva e il piano di finanziamento;
i tempi e le fasi di progettazione e realizzazione;
l'ente affidatario;
gli Istituti di credito presso i quali verranno accesi i mutui;
il costo annuale di gestione.
3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato di cui all'articolo 7 e previa acquisizione del parere di merito della competente Commissione del Consiglio regionale.
4. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, costruzione e gestione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a totale carico della Regione che dovrà provvedervi:
quanto alla progettazione, acquisizione delle aree e realizzazione delle strutture, mediante accensione di appositi mutui con Istituti di credito;
quanto alla gestione, attingendo dai fondi di un apposito capitolo del bilancio regionale ad hoc istituito.
5. La realizzazione e la gestione degli impianti sono affidati, mediante convenzione, alle Province competenti per territorio.
6. Nel primo programma possono essere ricompresi anche gli interventi per il completamento delle strutture sportive previste dall'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, nonché le spese di gestione ad esse afferenti.
Art. 19
Coordinamento con norme statali e comunitarie1. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, 12 e 18 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla legislazione statale e comunitaria in materia di edilizia sportiva e pertanto possono essere destinate anche alle opere di completamento, sistemazione e riattamento degli interventi stessi.
Art. 20
Contributi per la gestione di impianti sportivi1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle Province, ai Comuni e all'associazionismo sportivo privato per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico nella misura massima del 50 per cento del costo di esercizio annuale dell'impianto valutato con riferimento al rendiconto relativo all'anno precedente. Qualora l'ente pubblico non provveda direttamente alla gestione dell'impianto, la pubblicità totale o parziale nell'uso dello stesso dovrà risultare da apposita convenzione stipulata tra il proprietario o detentore dell'impianto e istituzioni pubbliche o associazioni umanitarie e sociali, nella quale risulti anche l'entità dell'orario giornaliero, settimanale o mensile destinato alla fruizione di questa categoria di soggetti.
2. All'interno della soglia massima contributiva indicata dal comma 1, l'intervento regionale sarà rapportato al periodo di tempo destinato alle finalità pubbliche e/o sociali dell'impianto.
3. Alla domanda di contributo dovranno, pertanto, essere allegati il rendiconto e la convenzione di cui al comma 1.
Art. 21
Regolamento di gestione degli impianti1. Gli enti e le associazioni beneficiarie delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall'Assessore regionale competente per lo sport e approvato dalla Giunta regionale.
2. Nei limiti della fruibilità degli impianti o delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai sodalizi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato, nonché alla popolazione scolastica che non disponga di adeguate strutture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per le opere realizzate in base alle leggi regionali 1° settembre 1967, n. 19 e 9 giugno 1989, n. 36.
TITOLO III
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA', DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBEROArt. 22
Contributi destinati alle polisportive e all'attività vivaistica1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale sancite in materia dalla legge regionale n. 25 del 1993, la Regione può concedere contributi forfettari integrati per la promozione e lo svolgimento delle attività sportive a favore di società sportive isolane a carattere dilettantistico di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile. Esse devono pertanto possedere i sottoesposti requisiti:
essere costituite da almeno quindici anni;
essere affiliate ininterrottamente ad almeno tre federazioni sportive del CONI da un periodo non inferiore ai cinque anni;
aver svolto ininterrottamente negli ultimi tre anni attività di carattere nazionale in almeno due discipline sportive, di cui almeno una afferente sport di squadra;
avere un numero di tesserati non inferiore a 150 unità, con la presenza di non meno di venti affiliati per disciplina sportiva;
avere conseguito inconfutabili meriti in campo sportivo mediante l'utilizzo per le attività nazionali di elementi provenienti dal vivaio societario.
2. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati a lire 200.000 per atleta regolarmente tesserato e partecipante ai campionati federali, anche se giovanili, e non possono comunque eccedere l'importo di lire 100.000.000 annui per sodalizio sportivo.
3. Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato, con esclusione di deleghe ad organismi sportivi territorialmente e funzionalmente inferiori, dai Presidenti delle competenti federazioni sportive nazionali del CONI.
4. Per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo i sodalizi sportivi interessati devono presentare, nei termini e secondo le procedure di cui all'articolo 9, oltre all'attestato di cui al comma 1, apposita domanda corredata da:
una relazione illustrativa sull'attività sportiva svolta negli ultimi dieci anni nelle varie discipline oggetto di affiliazione federale;
l'elenco degli atleti, agonisti e non, tesserati negli ultimi cinque anni, attestato dal Presidente del Comitato regionale per tutte le discipline interessate e dai Presidenti nazionali delle federazioni sportive del CONI per quanto riguarda i punti a), b), c), d) ed e), di cui al comma 1;
un elenco riepilogativo delle spese sostenute dal sodalizio negli ultimi cinque anni, per l'espletamento dell'attività nelle varie discipline sportive, elaborato per esercizio finanziario sociale.
5. Sulla base degli elementi forniti dai sodalizi richiedenti, l'Assessorato competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, formula un'apposita graduatoria di merito che, comunque, non può comprendere un numero di sodalizi superiore a venticinque. Tale graduatoria, con le stesse procedure sopra indicate, viene sottoposta a verifica annuale per procedere alle necessarie modifiche in relazione alle eventualmente mutate situazioni societarie.
6. La concessione delle provvidenze di cui al presente articolo non pregiudica, per i sodalizi beneficiari, la legittima aspettativa all'inclusione nei programmi previsti dagli altri settori di intervento, o in quelli predisposti dalle Amministrazioni comunali per l'applicazione della legge regionale n. 25 del 1993.
Art. 23
Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi forfettari da destinare sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal Comitato regionale per lo sport di cui all'articolo 7 della presente legge.
2. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative, relativamente alla stagione agonistica corrente e a quella immediatamente precedente nonché, relativamente a quest'ultima, un'attestazione sottoscritta dal Presidente dell'ente circa:
il numero degli atleti tesserati in assoluto e ripartiti per disciplina;
il numero delle discipline praticate;
l'indicazione delle Province in cui viene svolta l'attività.
Tale attestazione deve riguardare il territorio della Sardegna.
3. All'interno dello stanziamento previsto per le finalità di cui al presente articolo una quota contributiva pari al 12 per cento è riservata alla delegazione regionale sarda del CUSI alla quale, quindi, non vanno applicati i criteri e i parametri previsti dal comma 1.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni - previa apposita fideiussione bancaria - secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, nella misura massima del 50 per cento.
Art. 24
Contributi ai Comuni per favorire l'attività giovanile e amatoriale1. La Regione sarda riconosce la notevole rilevanza sociale dell'attività sportiva giovanile e amatoriale e, pertanto, ne promuove lo sviluppo e la tutela nel territorio regionale mediante la concessione ai Comuni di appositi contributi annuali specificamente destinati al sostegno delle attività sportive svolte dai soggetti di età inferiore ai sedici anni e superiore ai quaranta.
2. I contributi, rapportati a lire 2.000 per abitante, sulla base del censimento demografico della popolazione globale del Comune residente risultante al secondo anno precedente quello di iscrizione nel bilancio regionale del relativo stanziamento, vengono erogati direttamente al Comune dall'Assessorato competente in materia di sport e la conferma negli anni successivi è subordinata alla presentazione, da parte della stessa Amministrazione comunale, entro il 15 febbraio di ogni anno di apposita relazione consuntiva sull'utilizzo dei fondi ottenuti nell'esercizio precedente.
3. Le dotazioni finanziarie provenienti dall'applicazione del presente articolo hanno per i Comuni destinazione specifica e non possono, pertanto, essere utilizzate per finalità diverse da quelle specificate nei commi precedenti o, comunque, per sostituire o integrare gli interventi consentiti nel settore dalla legge regionale n. 25 del 1993.
4. Con la legge finanziaria si provvede annualmente all'adeguamento dell'ammontare dei contributi di cui al comma 3 in relazione alla variazione della popolazione residente e del costo della vita.
Art. 25
Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica1. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo della attività ludico - sportiva scolastica mediante la concessione alle organizzazioni scolastiche operanti in Sardegna di idonei supporti finanziari destinati allo scambio di esperienze tecniche e didattiche tra le stesse.
2. Le provvidenze regionali vengono concesse sulla base di programmi annuali di attività, stilati a cura dei competenti Provveditorati agli studi, nei quali i richiedenti devono essere necessariamente ricompresi.
3. I suddetti contributi hanno carattere forfettario e, comunque, non possono in alcun caso superare la soglia del 90 per cento delle spese ammissibili nel preventivo. Nello stesso documento contabile deve essere inoltre indicata la provenienza dei fondi che, sommati a quelli richiesti all'Assessorato regionale dello sport, consentano di conseguire il pareggio di bilancio.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento.
Art. 26
Contributi ai Comuni per le manifestazioni locali1. La Regione concede ai Comuni contributi annui rapportati a lire 1.500 per abitante, sulla base dei dati demografici risultanti dal censimento del secondo anno precedente quello di iscrizione nel bilancio regionale del relativo stanziamento, finalizzati ad abbattere i costi di organizzazione delle manifestazioni sportive di carattere regionale, provinciale e locale allestite dall'associazionismo sportivo operante nel Comune.
2. L'importo dei contributi annuali è sottoposto a indicizzazione secondo i criteri e le modalità indicati dal comma 4 dell'articolo 25.
3. Ai fini della conferma dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione comunale è tenuta a inviare all'Assessorato regionale competente per lo sport, entro il 15 febbraio di ogni anno, una circostanziata relazione contenente la destinazione dei fondi ottenuti nell'esercizio precedente, con l'indicazione dei mandati di pagamento emessi, i nominativi dei beneficiari e la specificazione delle spese.
4. Le dotazioni finanziarie provenienti dall'applicazione del presente articolo costituiscono per i Comuni entrate con destinazione specifica e non possono, pertanto, essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nei commi precedenti o, comunque, per sostituire o integrare gli interventi consentiti nel settore dalla legge regionale n. 25 del 1993.
Art. 27
Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali1. La Regione favorisce l'organizza-zione di manifestazioni sportive di elevato interesse tecnico e spettacolare che presentino anche un alto indice di promozionalità, localizzate nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a favore di enti locali, organizzazioni sportive, federazioni sportive ed enti di promozione operanti nel territorio isolano, società e associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, istituti scolastici.
2. L'entità del contributo è determinata nel programma operativo annuale degli interventi in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, della loro importanza e dei costi di allestimento e realizzazione.
3. I contributi sono concessi nei termini previsti dall'articolo 9 e sottoposti alle disposizioni e procedure nello stesso contenute. Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla natura, i tempi e le modalità di svolgimento, nonché il documento finanziario contenente l'elenco delle spese previste e l'indicazione delle fonti di finanziamento.
Il documento di cui sopra deve chiudere a pareggio e deve anche contenere la fonte da cui devono provenire le risorse destinate a coprire l'eventuale differenza negativa tra la somma indicata quale auspicato contributo dell'Assessorato regionale allo sport e quella che dallo stesso viene effettivamente concessa con il programma regionale di interventi.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento degli stessi, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
Art. 28
Contributi per la partecipazione a campionati nazionali1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi isolani non iscritti a leghe professionistiche per la partecipazione a campionati nazionali che comportino trasferte in territorio extra regionale e che abbiano il loro naturale svolgimento attraverso gare di andata e ritorno.
2. L'intervento regionale ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extra regionale e avuto riguardo per le sole voci sotto specificate:
livello del campionato disputato;
area geografica in cui vengono disputate le gare;
numero componenti la squadra tipo;
numero delle trasferte.
3. Gli elementi di cui ai punti ai punti a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta in calce e in modo leggibile unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.
4. Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono estese nelle stesse forme, misure e modalità alle gare in trasferta successive alla fase di campionato da considerarsi "ordinaria" e che devono determinare la sua vincita o il passaggio ad altra serie.
5. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, quanto al 60 per cento a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato, per la quota residua dietro dimostrazione dell'avvenuta regolare partecipazione a tutte le gare previste in calendario. In relazione agli adempimenti per la corresponsione delle anticipazioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
6. Le suddette contribuzioni non sono cumulabili con le provvidenze per le stesse finalità concesse dalla Presidenza o da altri Assessorati regionali.
Art. 29
Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale1. La Regione è altresì autorizzata a concedere contributi forfettari a favore delle società e associazioni sportive non professionistiche affiliate alle federazioni del CONI e/o agli enti di promozione dallo stesso riconosciuti, nonché alle organizzazioni scolastiche operanti in Sardegna per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in territorio extra regionale e che, comunque, non ricadano nella categoria specificamente prevista all'articolo 28.
2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi alle federazioni sportive e agli enti di promozione, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative sportive di loro pertinenza.
3. I contributi vengono concessi avuto riguardo a:
il valore tecnico, agonistico e educativo dell'iniziativa interessata;
area geografica di svolgimento dell'iniziativa;
la durata dell'iniziativa;
il numero dei partecipanti alla trasferta.
4. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta in calce e in modo leggibile unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.
5. In relazione alle caratteristiche delle singole iniziative, con riferimento particolare al punto c) del comma 3, vengono individuate tre distinte fasce di merito e le correlate categorie di intervento in cui vengono commisurate, rispettivamente, quote di contribuzione pari al 90, 70 e 50 per cento del concedibile contributo.
6. La concessione dei contributi di cui al presente articolo avviene nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 9. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di cui al comma 3.
7. L'erogazione dei contributi avviene dietro presentazione di dichiarazione, resa a cura e nelle forme sopra specificate, attestante l'effettiva e regolare partecipazione alla iniziativa.
Art. 30
Convenzioni con le compagnie e aziende di trasporto1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 28 e 29, nonché per l'abbattimento dei costi delle trasferte all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche isolane, la Regione è autorizzata a concludere convenzioni con le compagnie e aziende di trasporto ferroviario, aereo, marittimo ferroviario e su gomma di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale sanitario.
2. Le agevolazioni di cui sopra sono estese ad animali e attrezzature strettamente necessari per la partecipazione alle iniziative sportive nonché, nel caso di portatori di handicap o di soggetti di età inferiore ai quattordici anni, ai loro accompagnatori.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 possono riguardare anche le trasferte effettuate fuori dal territorio nazionale.
4. In presenza di convenzioni regolarmente sottoscritte e operanti i contributi forfettari di cui agli articoli 28 e 29 vengono ridotti della quota di sconto effettivamente praticata per le sole spese di viaggio.
Art. 31
Contributi per le attività del tempo libero1. Al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle attività del tempo libero che non ricadono nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI, o di quelle tradizionalmente ammesse a contribuzione regionale in ragione del loro evidente carattere di motricità, la Regione è autorizzata a concedere contributi a:
CRAL e associazioni aziendali del tempo libero;
circoli culturali regolarmente costituiti e operanti.
2. La natura del contributo ha il carattere di parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute. Alla domanda devono pertanto essere allegati:
relazione illustrativa sulle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente con l'indicazione delle singole iniziative organizzate, nonché dei soggetti iscritti e regolarmente operanti;
analitico consuntivo di spesa relativo all'esercizio precedente comprensivo, quindi, di tutte le categorie di spesa sostenute, dell'importo per ciascuna di esse, nonché delle entrate realizzate.
3. L'importo del contributo regionale verrà commisurato alle spese ammissibili affrontate nell'esercizio precedente e non potrà, comunque, superare il 50 per cento dell'esborso globale sostenuto.
TITOLO IV
INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO DELLA SARDEGNAArt. 32
Tipologia dell'intervento1. La Regione è autorizzata ad affidare il compito di diffondere il patrimonio culturale e paesaggistico della Sardegna alle federazioni sportive del CONI, agli enti di promozione sportiva e alle società e associazioni sportive ad essi affiliati che disputano campionati e gare fuori dal territorio regionale e/o che organizzano in Sardegna manifestazioni di interesse nazionale o internazionale. E' condizione essenziale per l'acquisizione del titolo a godere delle provvidenze regionali, l'esistenza nel sodalizio di un vivaio composto da un congruo numero di atleti che pratichino le discipline oggetto dell'intervento regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o parziale. Con la sponsorizzazione totale il sodalizio beneficiario si obbliga a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumerne degli altri.
3. L'Assessorato competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 7:
valuta le necessità pubblicitarie regionali nel quadro del piano regionale di sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;
indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire in una apposita convenzione da sottoporre alle società consenzienti:
valuta la congruità numerica e tecnica del vivaio anche in relazione al livello tecnico delle attività oggetto di sponsorizzazione;
propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte, vincolando parte dello stesso ai risultati agonistici che verranno conseguiti e alla politica di promozione dell'attività giovanile.
Art. 33
Richieste di contributo1. A parziale modifica di quanto previsto all'articolo 9, i soggetti che intendono avvalersi dei benefici della presente legge devono far pervenire all'Assessorato regionale dello sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una richiesta di sovvenzione totale o parziale, per la partecipazione a campionati di massimo livello nazionale, unitamente ai seguenti allegati:
programma di massima degli impegni agonistici con il calendario o/e delle manifestazioni sportive nazionali o internazionali previste e l'indicazione delle località;
una relazione in cui vengono precisate le azioni di promozione e sostegno degli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 31, da organizzarsi nelle sedi oggetto delle gare in occasione delle medesime;
curriculum dei risultati agonistici o promozionali conseguiti dal sodalizio nei tre anni precedenti;
piano finanziario di massima con la previsione delle entrate e delle uscite;
indicazione numerica e valutazioni tecniche sul vivaio presente nel sodalizio relativamente alla disciplina oggetto di contributo.
2. La documentazione di cui alle lettere a), c) ed e) deve essere convalidata per corrispondenza al vero dalla federazione sportiva cui il sodalizio è affiliato.
Art. 34
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della proposta dell'Assessore regionale dello sport, approva il piano di massima delle sponsorizzazioni autorizzandone, nel contempo, la spendita di una quota pari al 60 per cento dell'importo globale. L'erogazione della rimanente quota del 40 per cento viene autorizzata con un programma consuntivo, presentato nelle forme di cui sopra, dall'Assessore regionale dello sport, che tiene conto dei risultati conseguiti e dell'ottemperanza alle prescrizioni sulla politica di incentivazione dell'attività giovanile enunciata all'articolo 31, comma 1, lettera c).
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI SUPPORTO E TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA REGIONEArt. 35
Contributi per le attrezzature sportive1. La Regione è autorizzata a concedere a Province, Comune, Consorzi di Comuni, organizzazioni scolastiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive contributi per l'acquisto di attrezzature sportive, secondo le quote massime e le indicazioni di sotto specificate:
80 per cento delle spese ammissibili per le attrezzature relative alle strutture di proprietà di enti pubblici che provvedono direttamente alla loro gestione e per quelle delle organizzazioni scolastiche;
60 per cento delle spese ammissibili per le sole attrezzature e arredi destinati all'impiantistica privata di cui alla lettera a) del successivo comma 2;
70 per cento delle spese ammissibili per l'acquisto di attrezzature delle federazioni sportive, degli enti di promozione e delle società e associazioni sportive a carattere dilettantistico;
90 per cento per l'acquisto delle attrezzature dei disabili affiliati alle competenti federazioni del CONI.
2. Tra le attrezzature sportive possono essere correttamente ricomprese:
le pertinenze e gli arredi necessari alla funzionalità degli impianti;
gli attrezzi e i mezzi indispensabili per lo svolgimento delle singole discipline sportive o propedeutici al conseguimento di migliori risultati agonistici nelle stesse;
il corredo e gli indumenti necessari per lo svolgimento delle varie discipline sportive;
i mezzi di locomozione necessari al trasporto di persone, animali e attrezzature indispensabili per l'espletamento delle discipline sportive interessate.
3. Per la concessione dei predetti contributi si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 9. La domanda deve essere corredata:
da una relazione illustrativa che indichi, oltre all'attività sportiva svolta negli ultimi tre anni, la destinazione e l'uso dell'attrezzatura;
almeno tre preventivi di spesa di ditte specializzate, fatti salvi i casi in cui la ditta operi in regime di monopolio o, comunque, di oggettiva assenza di concorrenza.
In quest'ultimo caso il richiedente deve presentare apposita dichiarazione del fornitore che attesti l'esistenza di detta particolare situazione commerciale.
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della regolare documentazione di spesa.
5. L'Assessorato regionale competente in materia di sport si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in loco prima dell'accreditamento del contributo.
6. I fondi per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport, di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 25 del 1993, possono essere utilizzati per integrare le provvidenze concesse in attuazione del presente articolo.
Art. 36
Formazione degli operatori di settore
1. La Regione promuove le attività di formazione e aggiornamento di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive avvalendosi della collaborazione delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna.
Art. 37
Contributi per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive1. La Regione può concedere contributi agli enti locali, nonché alle federazioni sportive del CONI e agli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciute, nelle loro varie articolazioni territoriali della Sardegna per:
l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;
la realizzazione di campagne promozionali.
2. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi, le modalità di svolgimento delle iniziative, nonché il preventivo di spesa.
3. L'entità del concedibile contributo regionale non può superare la soglia del 70 per cento delle spese ammissibili indicate nel preventivo di spesa.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
5. L'erogazione del contributo, o del saldo dello stesso, avviene a seguito di presentazione del rendiconto finanziario redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.
Art. 38
Misure per la tutela delle attività non agonistiche1. La Regione favorisce la corretta e razionale attività fisico - motoria dei praticanti mediante la concessione ai Comitati provinciali del CONI di adeguati sostegni finanziari da destinare a tecnici e istruttori di comprovate professionalità, esperienza e prestigio.
2. Le prestazioni degli operatori di cui al comma 1 devono essere esclusivamente destinate ai praticanti compresi in fasce non agonistiche, ai portatori di handicap, nonché a soggetti particolarmente bisognosi di espletare attività fisico - riabilitativa.
3. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei tecnici e degli istruttori di cui al comma 1, i soggetti interessati dovranno presentare ai comitati provinciali del CONI competenti per territorio un circostanziato curriculum indicante, in particolare, le prestazioni agonistiche e didattiche da loro conseguite. La giunta provinciale del CONI deve essere integrata, ai fini della formazione dell'apposita graduatoria di merito, da un funzionario dell'Assessorato regionale dello sport, cui è riconosciuto il diritto di veto, e da tre esperti designati dagli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito provinciale.
4. I contributi sono erogati ai comitati provinciali del CONI in ragione della popolazione residente nella provincia nel secondo anno precedente quello di iscrizione nel bilancio regionale dell'apposito stanziamento annuale. Detto stanziamento è soggetto a indicizzazione secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.
Art. 39
Norme di salvaguardia delle professionalità locali1. La Regione promuove e favorisce il mantenimento presso le realtà societarie locali degli atleti di elevate doti tecnico - agonostiche che abbiano conseguito particolari meriti in campo nazionale e internazionale, mediante la concessione ai sodalizi isolani presso i quali gli stessi risultino tesserati di appositi incentivi finanziari.
2. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1, i sodalizi sportivi interessati devono inviare all'Assessorato regionale dello sport, nei termini indicati dall'articolo 9, apposita richiesta corredata dal curriculum degli atleti interessati, nel quale vengono tra l'altro specificati i risultati dagli stessi conseguiti in campo nazionale e internazionale negli ultimi tre anni.
3. La graduatoria dei sodalizi ammessi a beneficiare dei contributi e l'entità degli stessi è definita dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato regionale dello sport di cui all'articolo 7, sulla base dei risultati agonistici conseguiti dall'atleta nelle due stagioni agonistiche precedenti quella nella quale viene formulata la domanda di contributo.
Art. 40
Tutela sanitaria delle attività sportive1. Ferme restando le competenze sulla materia esercitate dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Assessorato regionale dello sport contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi sardi praticanti le attività sportive mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari agli organismi regionali delle federazioni sportive o degli enti di promozione presso i quali essi risultano affiliati.
2. Le provvidenze regionali sono limitate alle prestazioni sanitarie necessarie a verificare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica degli atleti.
3. In vista della stagione agonistica, le federazioni e gli enti di cui al comma 1 presentano all'Assessorato dello sport un programma annuale nel quale vengono indicati gli atleti che devono essere sottoposti agli accertamenti sanitari occorrenti per la pratica dell'attività agonistica, gli enti che devono procedere a tali accertamenti, nonché il piano finanziario per l'espletamento delle visite.
4. L'Assessorato regionale dello sport, previo parere in merito espresso dal Comitato regionale dello sport, presenta alla Giunta regionale, per la prescritta approvazione, un apposito programma di interventi a copertura totale o parziale della quota di piano non coperta da altri enti e/o istituzioni. Il pagamento della predetta quota regionale avviene solo dietro presentazione, da parte dei beneficiari, della prescritta documentazione consuntiva.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a concludere convenzione con i competenti organi delle Aziende Sanitarie Locali, Federazione medico - sportiva italiana o, comunque, con strutture regolarmente costituite di sanitari che siano in possesso della prescritta specializzazione.
Art. 41
Attività di ricerca1. L'Amministrazione regionale promuove la conoscenza dell'attività motoria in tutte le sue manifestazioni e implicazioni psico - fisiche mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari a favore di appositi centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna e a favore di enti e organizzazioni al CONI conferenti.
2. Ai fini del conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono presentare all'Assessorato regionale dello sport, entro i limiti temporali determinati dall'articolo 9, un progetto di ricerca annuale, o comunque articolabile per annualità, nel quale vengono indicati, oltre all'organico che concorre all'effettuazione della stessa, anche il preventivo di spesa ripartito per annualità comprendente inoltre le fonti di finanziamento.
3. La quota d'intervento regionale non può eccedere il 50 per cento del costo dell'iniziativa. Su tale quota sono ammesse anticipazioni pari al 70 per cento nelle forme previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
Art. 42
Poteri di sorveglianza, verifica e controllo della Regione1. In ottemperanza alle disposizioni generali in materia di funzioni riservate alla Regione, sancite dalla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 22 della presente legge, essa esercita il potere di sorveglianza, verifica e controllo sulle opere e settori in genere nei quali si dispieghi il proprio intervento contributivo, anche attraverso visite in loco effettuate da funzionari e impiegati in servizio presso il competente Assessorato dello sport.
2. I soggetti beneficiari dei contributi regionali interessati ai predetti sopralluoghi sono tenuti a prestare la necessaria opera di supporto e collaborazione all'attività ispettiva di cui al comma 1.
TITOLO VI
NORMA FINANZIARIAArt. 43
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 20.948.000.000 a decorrere dall'anno 1998; agli stessi oneri si fa fronte con le risorse destinate agli interventi di cui all'abroganda normativa richiamata dal successivo articolo 45.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
01 - PRESIDENZA
Cap. 01090 -
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)
1997 lire ------
1998 lire 4.000.000.000
1999 lire 4.000.000.00011 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11116 -
Contributi per manifestazioni sportive (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 75, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 34, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire ------
1998 lire 2.800.000.000
1999 lire 2.800.000.000Cap. 11120 -
Contributi forfettari a favore di sodalizi sportivi dell'Isola che partecipino a campionati nazionali (art. 1, L.R. 15 aprile 1994, n. 14 e art. 34, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
1997 lire ------
1998 lire 5.500.000.000
1999 lire 5.500.000.000Cap. 11124/05 -
Contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva e alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 11, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1997 lire ------
1998 lire 398.000.000
1999 lire 398.000.000Cap. 11124/06 -
Spese per la concessione di mutui a tasso agevolato da erogare a favore dei Comuni, loro consorzi, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 16, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1997 lire ------
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.000Cap. 11124/08 -
Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico per le attività volte a favorire la diffusione della pratica sportiva, per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale e per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (artt. 19, 24, 25 e 26, L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e art. 3, L.R. 8 luglio 1993, n. 30)
1997 lire ------
1998 lire 4.850.000.000
1999 lire 4.850.000.000Cap. 11124/09 -
Contributi agli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, organizzazioni scolastiche e agli enti locali per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 21, L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e L.R. 1° giugno 1993, n. 25)
1997 lire ------
1998 lire 1.500.000.000
1999 lire 1.500.000.000Cap. 11124/14 -
Spese per la stipula di convenzioni per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (art. 27, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1997 lire ------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000Cap. 11124/15 -
Spese per la formazione di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive ( art. 28, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1997 lire ------
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000Cap. 11124/19 -
Contributi in conto interessi per impianti sportivi (artt. 10 e 11, L.R. 9 giugno 1989, n. 36, art. 85, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, L.R. 1° giugno 1993, n. 25 e art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire ------
1998 lire 400.000.000
1999 lire 400.000.000Cap. 11124/20 -
Spese per le garanzie reali e obbligatorie per i mutui contratti per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 16, comma 2, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1997 lire ------
1998 lire 350.000.000
1999 lire 350.000.000In aumento:
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11117 - (N.I.) - 2.1.2.3.2.3.08.29 (05.04)
Contributo in conto capitale e in conto interessi e per spese accessorie a copertura parziale di mutui a tasso agevolato in favore di Comuni e loro Consorzi destinati al completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi di base (artt. 11 e 17 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000Cap. 11117/01 - (N.I.) 2.1.2.4.2.3.08.29 (05.04)
Contributi in conto capitale in favore dell'associazionismo sportivo e alle cooperative giovanili per il completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi (art. 12 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 700.000.000
1999 lire 700.000.000Cap. 11117/02 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per il pagamento delle quote capitale e interessi di mutui finalizzati alla copertura di posti per la progettazione e l'acquisizione di aree per la realizzazione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (art. 18 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000Cap. 11117/03 - (N.I.) 1.1.1.5.3.2.08.02 (05.04)
Contributi per la gestione di impianti sportivi ultracomunali affidati alle Province (art. 18 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.000Cap. 11117/04 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico (art. 20 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 1.200.000.000
1999 lire 1.200.000.000Cap. 11117/05 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.24)
Contributi per l'attività vivaistica e per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionale e internazionali nel territorio regionale, nonché per la partecipazione a campionati nazionali e a manifestazioni sportive extra regionali e per premi incentivanti il mantenimento di atleti tesserati che abbiano conseguito risultati agonistici di alto prestigio (artt. 22, 27, 28, 29 e 39 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 10.400.000.000
1999 lire 10.400.000.000Cap. 11117/06 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.24)
Contributi per l'attività istituzionale di enti di promozione sportiva, per l'attività del tempo libero in genere espletata da CRAL, associazioni aziendali e circoli culturali, nonché in favore dei Comitati provinciali CONI per la tutela delle attività non agonistiche (artt. 23, 31 e 38 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 1.200.000.000
1999 lire 1.200.000.000Cap. 11117/07 - (N.I.) 1.1.1.5.2.2.08.29 (05.04)
Contributi ai Comuni per favorire l'attività giovanile e amatoriale e per l'abbattimento di costi sostenuti per l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere regionale, provinciale e locale allestite dall'asso-ciazionismo sportivo operante nel comune (artt. 24 e 26 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000Cap. 11117/08 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi a favore delle organizzazioni scolastiche operanti in Sardegna per l'attività sportiva scolastica (art. 25 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 400.000.000
1999 lire 400.000.000Cap. 11117/09 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la stipula di convenzioni con compagnie e aziende di trasporto per la partecipazione a manifestazioni localizzate in territorio extra regionale (art. 30 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 948.000.000
1999 lire 948.000.000Cap. 11117/10 - (N.I.) 2.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi per favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sardegna attraverso le competizioni sportive (art. 32 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 500.000.000
1999 lire 500.000.000Cap. 11117/11 - (N.I.) 2.1.2.3.2.3.08.29 (05.04)
Contributi agli enti locali, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, nonché ad organizzazioni scolastiche, per l'acquisto e l'installazione di attrezzature sportive (art. 35 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 2.200.000.000
1999 lire 2.200.000.000Cap. 11117/12 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la formazione e l'aggiornamento di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art. 36 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 200.000.000
1999 lire 200.000.000Cap. 11117/13 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive (convegni, indagini conoscitive, seminari di studio, ecc.) (art. 37 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.000Cap. 11117/14 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05034)
Contributi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la ricerca sanitaria sul fenomeno sportivo (artt. 40 e 41 della presente legge)
1997 lire p.m.
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.0003. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIArt. 44
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Art. 45
Abrogazioni1. A far data dal 1° gennaio 1998 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni per la normativa afferente lo sport;
legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni:
legge regionale 15 aprile 1994, n. 14;
art. 34, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28.