DISEGNO DI LEGGE N. 334/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, PABA il 5 maggio 1997Interventi vari in agricoltura
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende primariamente proporre all'esame del Consiglio regionale la necessità di introdurre nell'ordinamento regionale vigente alcune norme che consentano all'Amministrazione regionale di raggiungere importanti risultati sul fronte delle iniziative di sostegno al sistema agricolo, cofinanziate dall'Unione Europea, nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo (POP) per gli anni 1997/1999. Il complesso di tali nuove norme è racchiuso nel titolo primo, mentre al secondo titolo, sono individuati interventi vari nel settore che mirano ad assicurare la funzionalità di diverse iniziative di nuova proposizione o altrimenti già in essere per le quali è necessario individuare una sufficiente dotazione finanziaria, adeguata alla realizzazione dei programmi individuati.
Il Titolo I dell'articolato definisce il sistema attraverso il quale sarà possibile determinare una accelerazione nella spesa dei fondi comunitari. Infatti le iniziative che verranno realizzate, quali ad esempio: finanziamento delle attività agri turistica, agri-turistico- venatoria, del recupero degli agglomerati abitativi rurali, finanziamento delle azioni e reti aziendali tese all'ottenimento di risparmi idrici nell'uso delle acque per l'irrigazione, la compensazione degli svantaggi naturali, l'adeguamento delle aziende ovicaprine ed il finanziamento delle rete viaria rurale, sono tutte attività che saranno ricomprese tra le altre misure che costituiranno nell'insieme il Programma Operativo Plurifondo per il prossimo triennio 1997/1999.
In considerazione del fatto che tale Programma Operativo interviene a sostegno delle iniziative cofinanziate a decorre dal 1.1.1997 e che comunque l'approvazione del POP da parte della Commissione UE potrà verificarsi al più tardi non oltre il 15 ottobre 1997 - data di apertura dell'anno finanziario europeo 1998 - appare evidente che per ottenere dalla Commissione l'ulteriore quota di anticipazione per l'anno 1998, da parte della Amministrazione Regionale è necessario poter dimostrare una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'anno 1997 pari al 60% dello stanziamento previsto per l'anno in corso.
Come fissato all'articolo 1 si dispone di autorizzare l'Amministrazione regionale all'anticipazione delle somme necessarie per l'attuazione degli interventi, a valere su fondi del bilancio regionale, di modo che sia possibile ottenere il rimborso delle somme anticipate dalla Commissione UE già all'indomani della decisione di approvazione del POP.
Agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono definiti i caratteri dall'attività agri turistica in base al nuovo quadro normativo comunitario e nazionale successivo alla precedente legislazione regionale del 1986. Sono inoltre ammessi interventi di sostegno alle aziende agri-turistico-venatorie.
Agli articoli 6 e 7 sono individuate le azioni mirate per l'ottenimento del risparmio idrico delle acque destinate all'uso irriguo attraverso due iniziative: la dotazione di sistemi di misurazione da installare presso l'utente finale, l'adeguamento o l'acquisizione di impianti idrici aziendali a basso consumo idrico.
L'articolo 8 consente l'immediata corresponsione delle indennità compensative degli svantaggi naturali per l'anno 1997 a quelle aziende dislocate nei comuni classificati come zona svantaggiata e montana.Per l'adeguamento delle aziende ovi-caprine alla Direttiva UE 92/46, l'articolo 9 introduce una positiva innovazione nel procedimento burocratico-amministrativo relativo all'istruttoria e liquidazione delle pratiche: viene infatti affidata all'ERSAT, che già era incaricato dell'assolvimento della istruttoria tecnica delle progettazioni, anche la competenza amministrativa. Tale innovazione consentirà una notevole accelerazione dell'iter burocratico che risultava appesantito dal doppio passaggio delle pratiche tra gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e gli uffici dell'ente.
Con l'articolo 10 si incrementano le risorse disponibili a favore dei Comuni presso i quali si sono sostenuti oneri per la realizzazione e manutenzione di strade rurali, nonché a favore di imprenditori agricoli per quanto attiene le strade interpoderali.Nel Titolo II infine sono ricompresi diversi interventi a favore del sistema imprenditoriale agricolo isolano: con l'articolo 11 assume particolare rilievo la possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di concedere contributi a favore di consorzi fidi costituiti tra imprese agricole regionali ai fini di un miglioramento delle condizioni di accesso al credito agrario, sia esso di esercizio che di miglioramento.
All'articolo 13 si modifica un riferimento temporale, indicato nella legge finanziaria 1997, legato agli eventi calamitosi che hanno colpito le aziende e le cooperative agricole che all'annata 1995/1996 hanno registrato una riduzione dei conferimenti.
L'articolo 14 norma sulla possibilità di intervenire a favore dei produttori di carne di coniglio colpiti da danni di ordine commerciale derivante dall'aumento di rischi di natura sanitaria.
Con l'articolo 15 sono introdotte norme per favorire l'allevamento delle carni alternative: tacchini e struzzi in particolare.
Un contributo finanziario per le attività svolte dall'Associazione produttori di latte vaccino (SAPROLAT) è inoltre previsto all'articolo 16.
In stretta connessione con l'attuale crisi registrata nel settore del formaggio pecorino romano, all'articolo 17 sono previsti contributi al Consorzio di tutela al fine di istituire un Osservatorio del mercato del pecorino romano e per la predisposizione di studi, ricerche e sperimentazioni dei prodotti caseari alternativi.
All'articolo 18 sono introdotte nuove norme per l'erogazione del contributo annuale già previsto per l'attuazione del programma di assistenza tecnica (ex programmi ipofecondità ) a favore dell'Associazione regionale degli allevatori.
L'articolo 19 infine comprende le norme di ordine finanziario necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE -FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
MARROCCU, Presidente; CARLONI, Vice Presidente; LORENZONI, Segretario; BOERO, Segretario; DEMONTIS; DIANA; FERRARI; LIPPI; LODDO; MILIA; MONTIS; OBINO, relatore; PIRAS; TUNIS Marco Fabrizio
pervenuta il 10 dicembre 1997
La Quinta Commissione Permanente, nella seduta del 3 dicembre 1997, preso atto del favorevole parere finanziario della Commissione bilancio, ha approvato il disegno di legge n. 334 che contiene numerosi interventi a favore del settore agricolo.
Tra gli interventi contenuti nel disegno di legge rivestono particolare importanza gli articoli 2, 2 bis, 6, 7, 8, 9 e 10. Questi articoli permetteranno alla Amministrazione regionale di anticipare, con fondi propri, l'attuazione di alcune misure contenute nel Programma operativo Plurifondo - FEOGA - attualmente in fase di approvazione. L'anticipazione, con fondi regionali, delle misure contenute nel Programma Operativo Plurifondo, consentirà una maggiore rapidità nella spesa e conseguentemente un maggior utilizzo delle risorse destinate dall'Unione Europea all'attuazione del Programma predisposto dall'Amministrazione regionale e questo è un obiettivo importante in una situazione che vede ridotta la disponibilità finanziaria che la Regione può destinare al settore agricolo.
In particolare gli articoli che costituiscono una anticipazione del Programma prevedono:
- il finanziamento delle attività agrituristiche e agri-turistico-venatorie (art. 2);
- il recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici (art. 2 bis);
- interventi finalizzati al risparmio idrico nel settore agricolo, sia mediante l'adozione di sistemi per l'irrigazione a basso consumo d'acqua, sia mediante l'installazione dei contatori per pervenire al pagamento dell'acqua effettivamente consumata da parte degli agricoltori collegati a reti pubbliche di distribuzione dell'acqua (artt. 6 e 7);
- la concessione dell'indennità compensativa degli svantaggi naturali e permanenti per le aziende che operano nelle zone svantaggiate e montane (art. 8);
- la concessione di contributi per l'adeguamento delle aziende ovi-caprine alle condizioni igienico-sanitarie richieste dalla normativa comunitaria per la produzione del latte (art. 9);
- il potenziamento della rete viaria rurale (art. 10).Il disegno di legge conteneva, negli articoli 3, 4 e 5 la disciplina dell'attività agrituristica e , parzialmente, di quella agri-turistica-venatoria. La Commissione, considerato che l'aula dovrebbe esaminare entro breve tempo il testo unificato approvato dalla stessa Commissione sulla disciplina dell'agriturismo e che la Corte Costituzionale dovrebbe esprimersi, nel mese di gennaio, sulla legge di disciplina dell'attività venatoria che contiene la regolamentazione delle aziende agri-turistiche-venatorie, ha soppresso tali articoli, prevedendo solo che il contributo concedibile per incentivare tale tipo di aziende sia pari al 75 per cento della spesa, così come ammesso dall'Unione Europea per gli interventi che rientrano nel Programma Operativo Plurifondo.
La Commissione, accogliendo un emendamento dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ha condiviso l'esigenza che la struttura dell'Amministrazione debba essere organizzata per sfruttare al meglio le potenzialità offerta dalla normativa comunitaria e ha previsto l'istituzione di un servizio destinato specificatamente alla attuazione dei programmi comunitari (art. 10 bis). Tale servizio sarà articolato in due settori: il settore della programmazione delle politiche comunitarie agricole e il settore del monitoraggio e della valutazione degli interventi. La Commissione è consapevole che è in fase di predisposizione la nuova organizzazione dell'Amministrazione regionale e che a taluni potrebbe apparire poco opportuno istituire un nuovo servizio in tale fase, ma ritiene che l'importanza che riveste per l'agricoltura sarda l'attuazione dei programmi comunitari imponga l'istituzione di tale servizio, sia pure per un periodo temporaneo e fino alla predisposizione della nuova struttura dell'Amministrazione che, in ogni caso, dovrà tener conto delle esigenze che hanno portato la Commissione agricoltura a proporre al Consiglio la istituzione, nell'ambito dell'Assessorato dell'agricoltura, di un Servizio delle politiche comunitarie.
Tra gli altri interventi contenuti nel disegno di legge particolare importanza rivestono:
a) l'articolo 11, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia costituite tra imprenditori agricoli. Questo intervento, in un momento che vede il ricorso al credito sempre più difficoltoso, sia per le limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria sia dalle condizioni di sofferenza del settore che porta gli istituti di credito a perseguire una politica di ristrettezza nella concessione del credito, è finalizzato alla creazione di migliori condizioni di accesso al credito per gli imprenditori agricoli;
b) l'articolo 18 bis che prevede la concessione di aiuti a favore degli allevatori che hanno dovuto abbattere i propri capi bovini a causa dell'insorgere della tubercolosi bovina;
c) l'articolo 18 quater che attua in Sardegna il Regolamento (CE) 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole. Con l'attuazione del Regolamento 950/97 l'Amministrazione regionale potrà concedere, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per i miglioramenti agrari e fondiari, l'acquisto di scorte vive e morte, la protezione e il miglioramento dell'ambiente. Conseguentemente con l'attuazione di questo articolo l'Amministrazione dovrà disapplicare la normativa regionale attualmente utilizzata per la concessione di vari tipi di aiuti alle imprese agricole che non è stata mai notificata alla Unione Europea e che quindi espone l'Amministrazione regionale e gli stessi imprenditori agricoli beneficiari degli aiuti al rischio di una dichiarazione di illegittimità degli stessi con il pericolo di un obbligo di restituzione degli aiuti ottenuti;
d) l'articolo 18 quinquies che prevede la concessione di aiuti alle aziende agricole per i danni subiti, alla produzione e alle strutture, in armonia con i criteri e gli indirizzi adottati in materia dalla Unione Europea.Inoltre il disegno di legge prevede:
a) un contributo a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa come parziale compensazione dei minori introiti dell'esercizio finanziario 1995, derivanti dal ridotto quantitativo di acqua venduto al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale come conseguenza della siccità del 1995. Questo intervento si è reso necessario per evitare che i maggior costi sostenuti dall'Eaf siano scaricati al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale e quindi agli imprenditori agricoli che ricevono l'acqua da tale consorzio (art.12). Lo stesso articolo nella formulazione originaria prevedeva la modalità con cui per il calcolo della tariffa che il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale deve pagare all'Eaf per la fornitura di acqua da destinare alla irrigazione. La Commissione ha soppresso questa parte dell'articolo in quanto non ha condiviso il metodo proposto che faceva riferimento esclusivamente al conto consuntivo dell'Eaf;
b) un intervento a favore dei produttori di carne avicunicola che hanno subito dei danni a causa di un ingiustificato allarme di carattere sanitario che ha comportato una diminuzione del consumo di tali carni;
c) un intervento a favore dei produttori di carne di tacchino e struzzo. Si ritiene infatti che queste carni possano costituire una interessante alternativa per i produttori zootecnici;
d) un contributo a favore dell'associazione produttori di latte vaccino (SAPROLAT) per il perseguimento delle finalità istituzionali;
e) un contributo favore del Consorzio di tutela del pecorino romano, finalizzato alla istituzione di un Osservatorio del mercato del pecorino romano e per la predisposizione di studi, ricerche e sperimentazione di prodotti caseari alternativi.La Commissione, considerato che il disegno di legge non ha ancora ottenuto il nulla osta da parte della Commissione europea sulla compatibilità con la normativa europea degli aiuti in esso contenuti, ha inserito nel testo del disegno di legge la previsione che gli aiuti saranno attuati solo dopo la concessione del nulla osta da parte della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine , di due mesi, per l'esame del disegno di legge da parte della Commissione europea. Questo articolo permetterà al Consiglio l'approvazione dello stesso senza che gli aiuti in esso contenuti siano considerati illegali dall'Unione Europea per il solo fatto di essere stati approvati e messi in attuazione senza il previsto nulla osta e senza che il Governo possa rinviare il provvedimento in conseguenza della mancata notifica.
La Commissione, considerato che il termine dell'esercizio finanziario 1997 è ormai in scadenza e che pertanto non potranno essere spese le somme stanziate nel 1997, ha introdotto nell'articolato una norma che prevede la possibilità di utilizzare nel 1998 le somme stanziate nel 1997 e non impegnate in questo esercizio finanziario.
La Commissione auspica una rapida approvazione del testo licenziato da parte del Consiglio regionale.
La Commissione bilancio nella seduta del 3 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari ed ha nominato relatore in Consiglio il Presidente SECCI
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA-Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura.
Titolo I
Reg. CEE 2081/93 - Riforma dei fondi strutturali -
Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del F.E.O.G.A. - OrientamentoArt. 1
Anticipazione risorse finanziarie1. L'Amministrazione regionale, al fine di accelerare l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Unione Europea nell'ambito del Feoga-Orientamento, è autorizzata ad anticipare le somme necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui ai seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che costituiranno, ai sensi del Reg. 2081/93, misure del programma Operativo Plurifondo per l'anno 1997 unitamente alle iniziative di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.
Titolo I
Reg. CEE 2081/93 - Riforma dei fondi strutturali -
Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del F.E.O.G.A. - OrientamentoArt. 1
Anticipazione risorse finanziarie1. L'Amministrazione regionale, al fine di accelerare l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Unione Europea nell'ambito del Feoga-Orientamento, è autorizzata ad anticipare le somme necessarie per l'attuazione delle iniziative di cui ai seguenti articoli 2, 2 bis, 6, 7, 8, 9 e 10 che costituiscono, ai sensi del Reg. 2081/93, misure del programma operativo plurifondo per l'anno 1997.
Art. 2
Finanziamento dell'attività agrituristica, di recupero degli agglomerati abitativi rurali e delle aziende agri-turistico- venatorie.1. Nelle more dell'approvazione delle modifiche del Programma Operativo Plurifondo 1994-1999, di cui al Reg. (CEE) 2081/93, è stanziata la somma di lire 6 miliardi sul cap. 06229 (N.I.) per il finanziamento dell'attività agri-turistica, per il recupero degli agglomerati rurali per la costituzione di aziende agrituristico-venatorie secondo le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.
2. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 saranno programmate nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
Art. 2
Finanziamento dell'attività agrituristica e agri-turistica-venatoria1. Nelle more dell'approvazione delle modifiche del programma operativo plurifondo 1994-1999, di cui al Reg. (CE) 2081/93, è stanziata la somma di lire 1.000.000.000 per il finanziamento, secondo le modalità indicate dai commi seguenti, dell'attività agrituristica e agri-turistico-venatoria così come disciplinate dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Ai fini del presente articolo a favore degli imprenditori agricoli che intendono praticare l'attività agrituristica è concesso un aiuto pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa di lire 300.000.000 per azienda.3. La costituzione delle aziende agri-turistiche-venatorie è incentivata con un contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di lire 3.500.000.000 per azienda.
4. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 sono programmate nell'ambito del programma operativo plurifondo di cui al Reg. (CE) 2081/93.
Art. 2 bis
Recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici1. Nelle more dell'approvazione delle modifiche del programma operativo plurifondo 1994-1999, di cui al Reg. (CE) 2081/93, è stanziata la somma di lire 1.000.000.000 sul cap. 06229/1 N.I. per il recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici, fra i quali sono ricompresi gli stazzi e i furriadroxius, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. A favore dei proprietari di abitazioni inserite in agglomerati abitativi rurali tipici è concesso per il recupero degli stessi un aiuto pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa non superiore a lire 200.000.000 per singola unità abitativa.
Art. 3
Definizione dell'attività agrituristica1. Ai fini della concessione degli aiuti di cui alla presente legge e ad integrazione della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, sono da ritenersi attività agrituristiche:
a) l'ospitalità in locali di abitazione siti nell'azienda agricola e/o nei centri abitati che siano in possesso o in uso dell'operatore agri-turistico, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;
b) la somministrazione di pasti (di normale preparazione e consumo nella vita della famiglia che ospita) e di bevande (ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico) tipici della Sardegna;
c) l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di attività didattiche, culturali e ricreative a favore degli ospiti, purché tipiche dell'ambiente rurale, ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;
d) l'organizzazione di vacanze-studio e lavoro per tirocinio di addetti ad attività agri-turistiche e turistico-sportive.Art 3
Soppresso
Art. 4
Beneficiari1. Possono essere beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 3 del successivo art. 5 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali possono avvalersi di familiari collaboratori, di cui all'articolo 230/bis del codice civile, e di propri dipendenti. La titolarità dell'attività agrituristica può essere tenuta anche da un familiare, di cui all'articolo 230/bis del codice civile, che più degli altri si rende responsabile dell'ospitalità.
2. Gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma possono associarsi, nelle forme previste dalla legge, per lo svolgimento in comune delle attività agrituristiche, fatto salvo il rapporto di connessione e di complementarità di tali attività con le attività agricole delle aziende stesse.
3. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica, e quindi la complementarietà della medesima, si intende garantito quando il valore delle entrate di quest'ultima sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola, o il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Possono essere beneficiari degli aiuti di cui al comma 2 del successivo art.5 i proprietari di abitazioni inserite in agglomerati rurali tipici.
Art. 4
Soppresso
Art. 5
Condizioni ed opere ammissibili1. A favore degli imprenditori agricoli, come individuati nel precedente art. 4, che intendono praticare l'attività agrituristica, può essere concesso un aiuto pari al 75 % della spesa ritenuta ammissibile entro il massimale di 300.000.000 per le seguenti opere:
a) restauro, adeguamento e ristrutturazione dei locali da destinare all'attività agrituristica, ivi compresa la realizzazione dei servizi igienici e delle cucine;
b) realizzazione delle opere relative:
- alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;
- all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici;
- al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;
- ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni;
- ai collegamenti telefonici;c) allestimento di piazzuole attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi;
d) realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;
e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, quali muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati, etc;
g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali.Art. 5
Soppresso
Art. 6
Contributi ai Consorzi di bonifica
per risparmio idrico1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale è stanziata la somma di lire 6.000.000.000 per l'anno 1997 sul capitolo 06265 per finanziare, a totale carico pubblico, la spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica per gli oneri relativi all'acquisto di idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua irrigua da parte delle aziende agricole.
2. La Giunta regionale predisporrà un programma di spesa sulla base delle richieste dei Consorzi di bonifica.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere spesa la dotazione finanziaria di 9.000.000.000 di lire recata dal cap. 06265 ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996).
4. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 saranno programmate nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
Art. 6
Risparmio idrico1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a totale carico pubblico, la spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici gestori di risorse idriche per gli oneri relativi all'acquisto di idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua irrigua da parte delle aziende agricole.
2. La Giunta regionale predispone un programma di spesa sulla base delle richieste dei Consorzi di bonifica e degli altri enti.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere spesa la dotazione finanziaria di 9.000.000.000 di lire prevista dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996).
4. Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo sono determinati in lire 2.500.000.000 per il 1997 (Cap. 06265)
5. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 sono programmate nell'ambito del programma operativo plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
Art. 7
Contributi agli imprenditori agricoli
per risparmio idrico1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale è stanziata la somma di lire 3.000.000.000 per l'anno 1997 sul cap. 06208 (N.I.) per finanziare nella misura del 75 % la spesa sostenuta dagli imprenditori agricoli per gli oneri relativi all'acquisto ed alla installazione di impianti irrigui a basso consumo idrico.
2. Per lo stesso fine e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1 potranno essere utilizzate le risorse previste dal punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16.
3. La Giunta regionale predisporrà le direttive di attuazione e trasferirà le risorse finanziarie disponibili fra i Consorzi di bonifica ai quali è affidata la competenza in ordine alla ricezione, istruttoria e liquidazione degli aiuti.
4. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 saranno programmate nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
Art. 7
Contributi agli imprenditori agricoli
per risparmio idrico1. Al fine di risparmiare risorse idriche e di tutelare l'ambiente naturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 75 %, la spesa sostenuta dagli imprenditori agricoli per gli oneri relativi all'acquisto ed alla installazione di impianti irrigui a basso consumo idrico.
2. Per lo stesso fine e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1 possono essere utilizzate le risorse previste dal punto 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16.
3. Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo per il 1997 sono determinati in lire 1.000.000.000 (Cap. 06208 N.I.)
4. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 sono programmate nell'ambito del programma operativo plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
Art. 8
Compensazione degli svantaggi naturali
e permanenti1. E' stanziata la somma di lire 20.600.000.000 sul cap. 06207 (N.I.) per il pagamento dell'indennità compensativa relativa all'anno 1997 secondo le modalità operative di cui alla misura 3.4.4.1. del Programma Operativo Plurifondo (FEOGA) per gli anni 1994-96 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (94) 3128 del 25 novembre 1994.
2. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 saranno programmate nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
Art. 8
Compensazione degli svantaggi naturali
e permanenti1. E' stanziata la somma di lire 19.350.000.000 sul cap. 06207 (N.I.) per il pagamento dell'indennità compensativa relativa all'anno 1997 secondo le modalità operative di cui alla misura 3.4.4.1. del programma operativo plurifondo (FEOGA) per gli anni 1994-96 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (94) 3128 del 25 novembre 1994.
2. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 sono programmate nell'ambito del programma operativo plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
Art. 9
Adeguamento delle aziende ovi-caprine1. Per l'anno 1997 è stanziata la somma di lire 5.000.000.000 sul cap. 06234/02 per l'adeguamento delle aziende ovi-caprine alla Direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 secondo le condizioni di cui alla misura 1.4.1.2. del Programma Operativo Plurifondo (FEOGA) per gli anni 1994-96 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (94) 3128 del 25 novembre 1994.
2. La competenza in ordine all'istruttoria e al finanziamento delle pratiche relative al triennio 1997-99 è affidata all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) al quale l'Amministrazione regionale trasferirà le risorse finanziarie sulla base delle disponibilità del bilancio.
3. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 saranno programmate nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
4. Il medesimo ente è responsabile degli adempimenti connessi alla gestione dei confinanziamenti comunitari, è obbligato a fornire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati concernenti il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi e individua un gruppo di lavoro finalizzato alla efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione.
5. L'ERSAT è autorizzato ad anticipare somme eventualmente disponibili nel proprio bilancio.
Art. 9
Adeguamento delle aziende ovi-caprine1. Per l'anno 1997 è stanziata la somma di lire 2.047.000.000 sul cap. 06234/02 per l'adeguamento delle aziende ovi-caprine alla Direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 secondo le condizioni di cui alla misura 1.4.1.2. del programma operativo plurifondo (FEOGA) per gli anni 1994-96 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (94) 3128 del 25 novembre 1994.
2. La competenza in ordine all'istruttoria e al finanziamento delle pratiche relative al triennio 1997-99 è affidata all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) al quale l'Amministrazione regionale trasferisce le risorse finanziarie sulla base delle disponibilità del bilancio.
3. Le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999 sono programmate nell'ambito del programma operativo plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
4. Il medesimo ente è responsabile degli adempimenti connessi alla gestione dei cofinanziamenti comunitari ed è obbligato a fornire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale i dati concernenti il monitoraggio finalizzato alla efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione.
5. L'ERSAT è autorizzato ad anticipare somme eventualmente disponibili nel proprio bilancio.
Art. 10
Strade rurali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il triennio 1997-99, a rimborsare alle amministrazioni comunali una parte delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione delle strade rurali.
2. A tal fine è stanziata, per l'anno 1997, la somma di lire 4.000.000.000 sul capitolo 06081 (N.I).
3. La Giunta regionale, sulla base dell'insieme delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, determinerà ogni anno la percentuale del rimborso possibile sulla base delle risorse finanziarie possibili.
4. Per gli anni 1998 e 1999 si provvederà sulla base delle risorse finanziarie che saranno programmate nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata per il triennio 97-99 ad erogare contributi nella misura del 90% delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione di strade interpoderali.
Art. 10
Strade rurali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il triennio 1997-99, a rimborsare alle amministrazioni comunali una parte delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione delle strade rurali.
2. A tal fine è stanziata, per l'anno 1997, la somma di lire 500.000.000 sul capitolo 06081 (N.I).
3. La Giunta regionale, sulla base dell'insieme delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali, determina ogni anno la percentuale del rimborso possibile sulla base delle risorse finanziarie.
4. Per gli anni 1998 e 1999 si provvede sulla base delle risorse finanziarie che saranno programmate nell'ambito del programma operativo plurifondo di cui al Reg. (CEE) 2081/93.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata per il triennio 97-99 ad erogare contributi nella misura del 90% delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione di strade interpoderali.
Art. 10 bis
Attuazione dei programmi comunitari in agricoltura1. Al fine di dare attuazione ai programmi comunitari in agricoltura e in attesa della riforma organica dell'Amministrazione regionale, presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in deroga ai limiti numerici previsti dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è istituito il servizio delle politiche comunitarie, articolato nei seguenti settori: settore della programmazione delle politiche comunitarie agricole e settore del monitoraggio e della valutazione degli interventi.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 50.000.000 per il 1998 e in lire 50.000.000 per il 1999.
Titolo II
Interventi variArt. 11
Consorzi di garanzia fra imprese agricole1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti fra imprese che conducono aziende agricole aventi sede in Sardegna, al fine di integrare la disponibilità dei relativi fondi.
2. Un medesimo fondo non può beneficiare nel tempo di contributi in misura superiore al 30% dell'ammontare degli affidamenti garantiti ai propri soci.
3. Gli stanziamenti annuali, fino alla predetta misura di cui al precedente comma 2, possono essere anticipati ai consorzi di garanzia, sulla base del prevedibile ammontare degli affidamenti. Per il primo anno le risorse disponibili saranno ripartite fra i consorzi esistenti in ragione del numero dei soci.
4. Per l'anno 1997 è autorizzato lo stanziamento di lire 10.000.000.000. sul capitolo 06308 (N.I.).
Titolo II
Interventi urgentiArt. 11
Consorzi di garanzia fra imprese agricole1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia, costituiti fra imprese che conducono aziende agricole aventi sede in Sardegna, al fine di integrare la disponibilità dei relativi fondi:
a) per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) per concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese socie;
c) per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.2. Un medesimo fondo non può beneficiare nel tempo di contributi in misura superiore al 30 % dell'ammontare degli affidamenti garantiti ai propri soci.
3. Gli stanziamenti annuali fino alla predetta misura di cui al comma 2, possono essere anticipati ai consorzi di garanzia sulla base del prevedibile ammontare degli affidamenti. Per il primo anno le risorse disponibili sono ripartite fra i consorzi esistenti in ragione del numero dei soci.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 8.250.000.000 per il 1997. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà sulla base della legge di bilancio (Cap. 06308).
5. Col versamento ai consorzi di garanzia delle somme previste dal presente articolo cessa la concessione della garanzia di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.
Art. 12
Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa1. Con decorrenza 1° gennaio 1995, l'Ente Autonomo del Flumendosa assume a riferimento, quale parametro per la determinazione della complessiva tariffa idrica nel settore agricolo da addebitare al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, il costo al metro cubo della risorsa effettivamente erogata al medesimo Consorzio, determinata sulla base del bilancio consuntivo dell'ente per l'esercizio di riferimento.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato, a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di gestione pari alle differenze tra le entrate previste nel bilancio dell'ente medesimo per l'esercizio finanziario 1995, quale corrispettivo delle forniture idriche al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, e quelle effettivamente accertate e riscosse in applicazione del parametro di cui al precedente comma 1 e, comunque, in misura non superiore a lire 2.856.000.000 (cap. 08226/03 N.I.).
Art. 12
Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa1. A favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa è autorizzato un contributo straordinario nella misura massima non superiore a lire 2.856.000.000, a parziale compensazione dei minori introiti nell'esercizio finanziario 1995, conseguenti alla ridotta erogazione di acqua a causa della siccità (Cap. 08226-03).
Art. 13
Modifica dell'articolo 10, comma 2, della legge finanziaria 19971. La dizione "annata agraria 1994-1995" contenuta nel comma 2 dell'articolo 10 della legge finanziaria 1997 è sostituita con "annata agraria 1995-96".
Art. 13
Soppresso
Art. 14
Contributi ai produttori di carne di coniglio1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dei produttori di carne di coniglio un contributo non superiore al 90% dei danni subiti nel periodo gennaio - giugno 1997, per la grave crisi commerciale del comparto, conseguente a rischi di natura sanitaria.
2. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura stabilirà criteri e modalità di concessione dei benefici.
3. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 (cap. 06155).
Art. 14
Contributi ai produttori del settore avicunicolo1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dei produttori avicunicoli un contributo non superiore al 90% dei danni subiti nel periodo gennaio - giugno 1997, per la grave crisi commerciale del comparto, conseguente a presunti rischi di natura sanitaria.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, stabilisce criteri e modalità di concessione dei benefici.
3. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 (cap. 06155).
Art. 15
Contributo per l'acquisto di tacchini e struzzi1. Al fine di favorire l'allevamento di tacchini e di struzzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'acquisto dei medesimi, contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque per una somma non superiore a 180.000 ECU per azienda.
2. Gli oneri per l'attuazione del precedente comma gravano sul cap. 06151-00.
Art. 15
Contributo per l'acquisto di tacchini e struzzi1. Al fine di favorire l'allevamento di tacchini e di struzzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'acquisto dei medesimi, un contributo non superiore al 35% della spesa ammessa e comunque per una somma non superiore a 180.000 ECU per azienda.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 200.000.000 per il 1997 e gravano sulle disponibilità esistenti sul cap. 06151-00.
Art. 16
Contributo alla Saprolat1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dall'Associazione regionale di produttori di latte vaccino (Saprolat), per il perseguimento delle finalità istituzionali, un contributo di lire 300.000.000, previa presentazione del programma annuale di attività (cap. 06223 N.I.)
Art. 16
Identico
Art. 17
Contributo al Consorzio di tutela del pecorino romano1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano un contributo di lire 500.000.000. per l'istituzione di un osservatorio del mercato del pecorino romano e dei prodotti ovi-caprini (cap. 06224 N.I.) e per la predisposizione di studi, ricerche e sperimentazioni di processi innovativi orientati alla trasformazione del pecorino romano in nuovi assortimenti commerciali.
Art. 17
Identico
Art. 18
Modalità di erogazione del contributo per il programma assistenza tecnica
(ex programma ipofecondità)1. Per l'attuazione del programma di assistenza tecnica (ex programma ipofecondità), l'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi alla associazione regionale allevatori della Sardegna mediante versamento, su apposito conto corrente bancario intestato alla medesima Associazione, del contributo concesso secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo del medesimo contributo:
a) 35 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;
b) ulteriore 40 per cento per spese sostenute nella misura del 25 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante della associazione regionale allevatori della Sardegna;
c) ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 65 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante dell'associazione regionale allevatori della Sardegna;
d) l'ulteriore 5 per cento a saldo successivamente alla presentazione del rendiconto.2. Sono abrogati i seguenti articoli di legge:
u articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17;
u articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18;
u articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.Art. 18
Modalità di erogazione del contributo per il programma assistenza tecnica
(ex programma ipofecondità)1. Per l'attuazione del programma di assistenza tecnica (ex programma ipofecondità), l'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi alla associazione regionale allevatori della Sardegna mediante versamento, su apposito conto corrente bancario intestato alla medesima Associazione, del contributo concesso secondo le seguenti quote percentuali determinate sull'importo del medesimo contributo:
a) 35 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;
b) ulteriore 40 per cento per spese sostenute nella misura del 25 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante della associazione regionale allevatori della Sardegna;
c) ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 65 per cento dell'importo di spesa ammessa a contributo, che dovranno essere certificate dal legale rappresentante dell'associazione regionale allevatori della Sardegna;
d) ulteriore 5 per cento a saldo successivamente alla presentazione del rendiconto.Art. 18 bis
Interventi a favore degli allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina"1. A favore degli allevatori di bovini che nel periodo 1996/1997, a seguito delle disposizioni delle competenti autorità sanitarie, adottate in attuazione del decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernete il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", abbiano abbattuto capi bovini in misura superiore al 50 per cento dei capi presenti in allevamento è concesso, a parziale ristoro del mancato reddito, un contributo pari a lire 1.800.000 per capo bovino adulto abbattuto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con le provvidenze previste dalla normativa nazionale e regionale a favore degli allevamenti bovini colpiti da "tubercolosi bovina", a condizione che il cumulo delle provvidenze non superi il valore dei bovini abbattuti e della mancata produzione.
3. Gli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997 e gravano sulle disponibilità esistenti sul fondo regionale di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale n. 12 del 1974.
4. Gli allevatori indicati nel comma 1 godono della priorità nella concessione dei prestiti, concessi a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento. La priorità è limitata all'acquisto di un numero di capi non superiore a quelli abbattuti.
5. I prestiti concessi, a valere sul fondo per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, agli allevatori indicati nel comma 1 e finalizzati alla ricostituzione dell'allevamento, usufruiscono di un ulteriore periodo di due anni di preammortamento rispetto alla durata ordinaria.
Art. 18 ter
Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 19951. Nell'espressione "diniego dell'acqua" di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 1995 è ricompreso anche il caso di erogazione d'acqua insufficiente per la pratica delle colture.
Art. 18 quater
Investimenti nelle aziende agricole1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per i miglioramenti agrari e fondiari, l'acquisto di scorte vive e morte, la protezione e il miglioramento dell'ambiente.
2. Gli interventi sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione Europea.
4. Nell'ambito della normativa comunitaria, le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.
5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che può utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche: ove necessario, possono essere stipulate apposite convenzioni.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati con la legge finanziaria per il 1998.
Art. 18 quinquies
Aiuti per i danni alla produzione agricola1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizoozie e malattie vegetali. Gli aiuti possono riguardare anche i premi di assicurazione dovuti dall'agricoltore.
2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri e degli orientamenti in materia dell'Unione Europea.
3. Sono fatti comunque salvi gli altri eventuali interventi e regimi di aiuto ammessi dalla Unione Europea.
4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.
5. Ferme restando le competenze di programmazione, di coordinamento e di controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le competenze sulla istruttoria delle pratiche, vengono determinate, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, dalla Giunta regionale, che può utilizzare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, enti regionali o altre istituzioni pubbliche; ove necessario possono essere stipulate apposite convenzioni.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati dalla legge finanziaria per il 1998.
7. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato o da altri eventuali enti per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo sono versate al fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.
Art. 18 sexties
Attuazione degli aiuti1. Gli aiuti alle imprese istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.
Art 18 septies
Recupero di somme dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura1. E' disposto nel 1997 il versamento dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura, di cui alla legge regionale 12 del 1974, alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 9.400.000.000 (cap.36113).
Art. 19
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 58.756.000.000 per l'anno 1997 e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della Regione per lo stesso anno.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzioneO3 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 35 della legge di bilancio)
1997 lire 2.856.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A allegata alla legge finanziaria
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
1997 lire 45.500.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria06 - AGRICOLTURA
Cap. 06120 -
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1986, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n. 1, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 31 e L.R.6 maggio 1991, n. 15) e contributo a favore dei Consorzi di difesa delle colture intensive (L.R. 23 gennaio 1986, n. 18, art. 35, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 24, comma 5, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 5, comma 2 e 3, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 15 e 19, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 3 e 42, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e artt. 9, 30, commi 1 e 3, 31 e 32, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 10, commi 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 10.400.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------In aumento
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06081 -
(N.I.) 2.1.2.3.2.3.10.10 (03.10) - Contributi alle Amministrazioni comunali nelle spese sostenute per la costruzione e manutenzione delle strade rurali (art. 10 della presente legge)
1997 lire 4.000.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06155 -
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Contributi ai produttori di carne di coniglio per i danni subiti dalla grave crisi del comparto (art. 14 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06207 -
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Indennità compensative intese ad alleviare gli svantaggi naturali e permanenti (art. 8 della presente legge)
1997 lire 20.600.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06208 -
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01) - Contributi agli imprenditori agricoli per l'acquisto e l'installazione di impianti a basso consumo idrico (art. 7 della presente legge )
1997 lire 3.000.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06223 -
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01) - Contributo all'associazione regionale dei produttori di latte vaccino a sostegno dell'attività istituzionale (art. 16 della presente legge)
1997 lire 300.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06224 -
(N.I.) 2.1.2.4.2.3.10.10 (02.01) - Contributo al Consorzio di tutela del pecorino romano per l'installazione di un Osservatorio del mercato del pecorino romano e dei prodotti ovi-caprini e per studi di processi innovativi orientati alla trasformazione del pecorino romano (art. 17 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06229 -
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01) - Finanziamento dell'attività agrituristica, di recupero degli agglomerati abitativi rurali e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 2 della presente legge)
1997 lire 600.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06234-02 -
(Denominazione variata) - Contributo per l'adeguamento delle aziende ovi-caprine e dei caseifici alla direttiva 92/46 del Consiglio dell'unione Europea ed interventi per le strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 12, comma 3, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37 e art. 9 della presente legge)
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06265 -
(Denominazione variata) - Finanziamenti ai Consorzi di bonifica per l'acquisto e l'installazione di strumenti di misurazione del consumo di acqua irrigua (art. 16, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 6 della presente legge)
1997 lire 6.000.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Cap. 06308 -
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01) - Contributi ai Consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese agricole (art. 11 della presente legge)
1997 lire 10.000.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08226-03 -
(N.I.) 1.1.15.8.2.08.16 (07.05) - Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa per le forniture idriche al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (art. 12 della presente legge)
1997 lire 2.856.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------Art. 19
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 39.803.000.000 per l'anno 1997, e in lire 50.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni.
In aumento
ENTRATA
Cap 36133-00
recuperi di somme dal fondo di solidarietà regionale in agricoltura. (articolo 18 septies della presente legge)
1997 lire 9.400.000.000
1998 lire ---------
1999 lire ----------In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
1997 lire 2.856.000.000
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000mediante riduzione della voce 7, per gli importi relativi al 1997 e della voce 4 per gli importi relativi agli anni 1998 e 1999, della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni
1997 lire 27.547.000.000
1998 lire ------
1999 lire ------mediante riduzione della voce 1 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (l.r. 17 agosto 1978, n. 51, l.r. 4 settembre 1978, n. 57, l.r. 1 giugno 1979 n. 47, l.r. 28 febbraio 1981, n. 10, l.r. 28 luglio 1981, n. 25, l.r. 28 novembre 1981, n. 39, l.r. 19 novembre 1982, n. 42, l.r. 8 maggio 1984, n. 18, l.r 25 giugno 1984, n. 33, art. 3 l.r. 5 agosto 1985, n. 17, l.r. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20 l.r. 5 novembre 1985, n. 26, l.r. 26 agosto 1988, n. 32, l.r. 24 ottobre 1988, n. 35 e l.r 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
1997 ----------
1998 lire 33.000.000
1999 lire 33.000.000Cap. 02022
Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
1997 -----------
1998 lire 12.000.000
1999 lire 12.000.000Cap. 02023
Versamento contributi dovuti per il trattamento di assistenza al personale (spesa obbligatoria)
1997 ------------
1998 lire 5.000.000
1999 lire 5.000.00006 - AGRICOLTURA
Cap. 06029
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per la esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari (art. 18 quater della presente legge)
1997 p.m.
1998
1999Cap. 06029-01
(N.I.) 2.1.2.4.3.4.10.10 (02.02)
Aiuti sotto forma di concorso sugli interessi per la esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari (art. 18 quater della presente legge)
1997 p.m.
1998
1999Cap. 06030
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per l'acquisto di scorte vive e morte (art. 18 quater della presente legge)
1997 p.m.
1998
1999Cap. 06031
(N.I.) 2.1.2.4.3.4.10.10 (02.02)
Aiuti sotto forma di concorso sugli interessi per l'acquisto di scorte vive e morte (art. 18 quater della presente legge)
1997 p.m.
1998
1999Cap. 06081
(N.I.) 2.1.2.3.2.3.10.10 (03.10)
Rimborsi alle Amministrazioni comunali per il rimborso di parte delle spese sostenute per la costruzione e la manutenzione delle strade rurali (art. 10 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998
1999Cap. 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche( art. 2, l.r. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20 l. r. 10 giugno 1974, n. 12, l.r. 10 aprile 1978, n. 28, l.r. 28 febbraio 1981, n. 12, l.r 29 settembre 1982, n. 24, art 17 l.r. 29 dicembre 1983, n. 31, l.r. 7 giugno 1984, n. 29, l.r. 23 gennaio 1986, n. 18, l.r. 17 novembre 1986, n. 61, l.r. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2, e 7 l.r. 20 marzo 1989 n. 11, art. 28, l.r. 30 aprile 1991 n. 13e l.r. 6 maggio 1991, n. 15) e contributo a favore dei Consorzi di difesa delle colture intensive ( l.r 23 gennaio 1986, n. 18, art. 35, l.r. 4 giugno 198, n 11, art. 24, comma 5, l.r. 30 aprile 1991, n. 13, art. 5, comma 2 e 3, l.r 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 15 e 19, l.r 28 aprile 1992, n. 6, artt. 3 e 42, l.r 29 aprile 1994, n. 18, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, l.r 21 giugno 1995, n. 16, artt. 9, 30, comma 1 e 3, 31 e 32, l.r 5 dicembre, n. 33 , articolo 10, commi 2 e 3 della l.r. 8 marzo 1997, n. 8e artt. 15, 18 bis e 18 quinquies della presente legge)
1997 -------
1998 -------
1999 ------Cap. 06155
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)
Contributo ai produttori del settore avicunicolo (art. 14 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998
1999Cap. 06207
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)
Spese per la compensazione degli svantaggi naturali e permanenti - Indennità compensativa (art. 8 della presente legge)
1997 lire 19.350.000.000
1998
1999Cap. 06208-01
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributi agli imprenditori agricoli per l'acquisto e l'installazione di impianti irrigui a basso consumo idrico (art. 7 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998
1999Cap. 06223
(N.I.) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)
Contributo all'Associazione regionale dei produttori di latte vaccino a sostegno dell'attività istituzionale (art. 16 della presente legge)
1997 lire 300.000.000
1998
1999Cap. 06224
(N.I.) 2.1.2.4.2.3.10.10 (02.01)
Contributo al Consorzio di tutela del pecorino romano per l'istituzione di un Osservatorio del mercato del pecorino romano e dei prodotti ovi-caprini e per studi di processi innovativi orientati alla trasformazione del Pecorino Romano (art. 17 della presente legge)
1997 lire 500.000.000
1998
1999Cap. 06229
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Finanziamento dell'attività agrituristica e delle aziende agrituristico-venatorie (art. 2 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998
1999Cap. 06229-01
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Finanziamento per il recupero degli agglomerati abitativi rurali tipici (art. 2 bis della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998
1999Cap. 06234-02 (D.V.)
Contributo per l'adeguamento delle aziende ovi-caprine e dei caseifici alla direttiva 92/46 del Consiglio dell'unione Europea ed interventi per le strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 12, comma 3, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37 e art. 9 della presente legge)
1997 lire 2.047.000.000
1998
1999Cap. 06265 (D.V.)
Finanziamenti ai Consorzi di Bonifica per l'acquisto di strumenti di misurazione del consumo di acqua (art. 6 della presente legge)
1997 lire 2.500.000.000
1998
1999Cap. 06308
(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributo ai consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese agricole (art. 11 della presente legge)
1997 lire 8.250.000.000
1998
1999
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08226-03
(N.I.) 1.1.1.5.8.2.08.16 (07.05)
Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa per le forniture idriche al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per l'anno 1995 (art. 12 della presente legge)
1997 lire 2.856.000.000
1998
1999
3. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997/1999 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 20
Proroga termini di impegnabilità1. Gli stanziamenti previsti per il 1997 dalla presente legge non impegnati entro il 31 dicembre 1997 possono essere impegnati entro l'esercizio successivo.
Art. 21
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.