DISEGNO DI LEGGE N. 333/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, SERRENTI il 5 maggio 1997

Spese per l'organizzazione in Sardegna dei Giochi della gioventù nazionali e delle minoranze etniche internazionali 1997


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Da molti anni i Giochi della gioventù rappresentano un momento fondamentale per la crescita sportiva del Paese, contribuendo alla scoperta di nuovi talenti fra i giovani che praticano la disciplina sportiva nelle scuole italiane, teatro di tutte le fasi eliminatorie della manifestazione.
E' tradizione che le finali si svolgano in unica sede nazionale, sotto l'egida del CONI, che cura tutti gli aspetti sportivi e organizzativi, e con l'indispensabile partecipazione della Regione interessata.
Per il 1997 il Comitato nazionale del CONI ha designato la Sardegna, in riconoscimento dei successi dello sport isolano manifestati nel corso delle ultime Olimpiadi del 1996.
Con il presente disegno di legge viene previsto un intervento contributivo straordinario della Regione a favore di detto evento, di eccezionale rilevanza, come si è detto, sia sotto il profilo sociale che sportivo, oltreché promozionale, che quest'anno si sviluppa anche in direzione mediterranea, coinvolgendo anche rappresentative di altre nazioni, avendo particolare riguardo alle minoranze etniche internazionali.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai Consiglieri
PETRINI, Presidente e relatore - FRAU, Vice Presidente - CONCAS, Segretario - FEDERICI, Segretario - BIANCAREDDU - DETTORI Ivana - LOMBARDO - SASSU - SECCI - TUNIS Gianfranco - ZUCCA, pervenuta il 5 luglio 1997

L'Ottava Commissione permanente, nella seduta di sabato 5 luglio 1997, ha esitato, con l'astensione dei consiglieri di Alleanza Nazionale e di Forza Italia ed il voto favorevole di tutti gli altri componenti, il disegno di legge n. 333, avente ad oggetto la concessione di un contributo di 2 miliardi a favore del Comitato organizzatore dei Giochi della gioventù nazionali e delle minoranze etniche, edizione 1997, che si svolgeranno in Sardegna dal 1° al 6 luglio p.v..
Stante l'eccezionale rilevanza della manifestazione in parola, sotto il profilo non solo sportivo, ma sociale e promozionale per l'immagine della Sardegna, la Commissione non può non condividere e apprezzare la presente iniziativa legislativa che la Giunta regionale ha intrapreso.
Rispetto al testo del proponente, la Commissione ha aggiunto due commi all'articolo 1, concernenti il primo la possibilità di concedere anticipazioni sulle somme concesse nella misura massima del 70%, previa ottemperanza alle disposizioni recate dall'articolo 16 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5; il secondo la non applicazione, per la manifestazione in argomento, del comma 5 dell'articolo 48 della L.R. 20 aprile 1993, n. 17, che non consente, in generale, l'utilizzo di contributi regionali concessi a favore di attività didattiche, socio-culturali, di spettacolo e sportive per spese di rappresentanza.
La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno proporre, fra le fonti di finanziamento del provvedimento, il capitolo 11106 del bilancio regionale, in luogo del capitolo 11102/03 indicato dalla Giunta, nonché l'urgenza dell'entrata in vigore.


La Commissione finanze, nella seduta del 5 luglio 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Spese per l'organizzazione in Sardegna
dei Giochi della gioventù nazionali e delle
minoranze etniche internazionali 1997

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1997, un contributo in misura non superiore a lire 2.000.000.000 a favore del costituendo Comitato organizzatore dei Giochi della gioventù nazionali e delle minoranze etniche internazionali 1997, per l'organizzazione in Sardegna dei giochi stessi e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135).

 

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Spese per l'organizzazione in Sardegna
dei Giochi della gioventù nazionali e delle
minoranze etniche internazionali 1997

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1997, un contributo in misura non superiore a lire 2.000.000.000 a favore del Comitato organizzatore dei Giochi della gioventù nazionali e delle minoranze etniche internazionali 1997, per l'organizzazione in Sardegna dei giochi stessi e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135).

2. Previa ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, sulle somme concesse sono consentite anticipazioni nella misura massima del 70% delle medesime.

3. In considerazione della peculiarità della manifestazione di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, art. 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire 300.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11102/03 -
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 89, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 3 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 50, commi 1 e 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 30, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e artt. 3, comma 3, e 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 1.400.000.000

Cap. 11115 -
Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 74, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 300.000.000

In aumento:

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11135 -
(N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04) - Contributi al Comitato organizzatore dei giochi della gioventù nazionali e delle minoranze etniche internazionali per l'organizzazione dei giochi e delle relative manifestazioni collaterali (art. 1 della presente legge)
1997 lire 2.000.000.000

 

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, art. 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire 300.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A, allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria).

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11106 -
Spese per la costruzione di musei regionali (art. 3, L.R. 7 febbraio 1958, n. 1); spese per l'esecuzione di lavori di ricerca e di sistemazione intesi a sviluppare e a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, etnografico e speleologico della Sardegna e spese di liquidazione di diritti di terzi su cose mobili ritrovate (art. 4, L.R. 7 febbraio 1958, n. 1 e L.R. 20 giugno 1979, n. 49); spese per l'esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazione di monumenti e di altre opere di riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico (art. 5, L.R. 7 febbraio 1958, n. 1, L.R. 20 giugno 1978, n. 49, art. 113, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 81, L.R. 30 maggio 1989, n. 18); contributi a favore di musei di interesse locale, ad esclusione della costruzione (art. 86, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 1, L.R. 8 luglio 1993, n. 30)
1997 lire 1.400.000.000

Cap. 11115 -
Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 74, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 300.000.000

In aumento:

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11135 -
(N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04) - Contributi al Comitato organizzatore dei giochi della gioventù nazionali e delle minoranze etniche internazionali per l'organizzazione dei giochi e delle relative manifestazioni collaterali (art. 1 della presente legge)
1997 lire 2.000.000.000
 

   

Art. 3
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.