DISEGNO DI LEGGE N. 328/A - Parte
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, BALLERO, il 27 marzo 1997Norme generali per la riforma degli enti regionali
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Nell'ambito del più ampio progetto di riforma della Regione e del riassetto organico, istituzionale e funzionale, del complessivo sistema delle autonomie locali, il presente disegno di legge ha lo scopo di dettare norme di carattere generale per la riorganizzazione degli enti strumentali della Regione, anche ad integrazione delle vigenti leggi regionali nn. 11, 14 e 20 del 1995.
Il disegno di legge è pienamente rispondente ai principi, introdotti nel nostro ordinamento dalla normativa comunitaria e divenuti ormai punto nodale di qualsiasi progetto di riforma della pubblica amministrazione, quali quello della sussidiarietà e del tendenziale perseguimento della garanzia della libera concorrenza anche nella erogazione dei servizi pubblici, nonché ai principi di economicità, efficacia ed efficienza cui deve essere improntata l'attività della P.A. a tutti i livelli di esercizio della medesima.
E' stato pertanto previsto che, nel processo di riforma, si proceda ad una più ampia devoluzione possibile di funzioni, attualmente svolte dagli enti regionali, al sistema delle autonomie locali o alla gestione di parte delle stesse attraverso forme organizzative di tipo privatistico o in concessione a terzi, sottraendo gli enti strumentali da compiti di produzione e di commercializzazione di beni suscettibili di una più economica collocazione sul mercato.
Nel quadro di riferimento delineato con il presente disegno di legge, gli enti strumentali della Regione dovranno pertanto essere riorganizzati e riformati per operare sempre meno "sul mercato" per concentrare la propria attività sul versante della promozione e organizzazione della domanda di beni e servizi, restando in capo all'amministrazione centrale i compiti di programmazione, indirizzo e controllo.
Il processo di riforma dell'organizzazione strumentale della Regione interessa 33 enti di varia importanza e dimensione, con una forza lavorativa complessiva pari a 4.590 unità di personale in servizio, a fronte di una previsione di pianta organica di 6.197 unità, per una spesa annuale a carico dei bilancio della Regione pari a circa 300 miliardi ed un insieme di oltre 30 società complessivamente partecipate dagli enti in questione.
Si tratta pertanto di pervenire ad una razionalizzazione dell'esistente con l'eliminazione di inutili e diseconomiche ridondanze organizzative, sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni, di sacche più o meno marcate di inefficacia e di inefficienza, anche attraverso l'accorpamento delle funzioni complessivamente attribuite agli enti riformati per materie omogenee.
Per il perseguimento di più alti livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'espletamento dell'attività degli enti riformati, è stato previsto, in armonia con quanto stabilito nel disegno di legge di recepimento della L.421/92, anche per gli enti regionali riformati la sottoposizione dell'attività da essi svolta al controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale e l'attribuzione di precise responsabilità in merito ai risultati dell'attività dell'ente di appartenenza, in capo agli organi di amministrazione e ai dirigenti degli enti riformati in rapporto alle relative competenze.
Il riordino degli enti strumentali, secondo quanto previsto nel presente disegno di legge, comporta inevitabili ripercussioni in materia di gestione del personale coinvolto nei processi di riforma, specialmente nei casi di necessaria mobilità del personale stesso dall'ente di provenienza ad un nuovo ente riformato. A tale proposito il disegno di legge prevede la salvaguardia delle preesistenti posizioni giuridiche ed economiche riconosciute, anche riguardo agli aspetti di previdenza e di trattamento integrativo di quiescenza.
Sono previste inoltre forme di partecipazione dell'utenza ad organismi di monitoraggio a supporto dell'attività di vigilanza sugli enti regionali e sui concessionari, nei casi in cui sussiste tale esigenza.
Infine, in attesa dell'approvazione delle singole leggi di riforma, si propone la posticipazione al 31 dicembre 1997 del termine di cessazione dalla carica degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali, nonché dei Commissari degli EPT e delle AAST.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore; Presidente ; LIPPI, Vice Presidente; MACCIOTTA, Segretario; MURGIA, Segretario; BONESU, relatore; BUSONERA; CUGINI; DEGORTES; MANUNZA; MARTEDDU; MASALA; PITTALIS; RANDACCIO, pervenuta il 17 aprile 1997La Prima Commissione permanente ha avviato nei giorni scorsi la discussione generale congiunta della proposta di legge n. 313, presentata dai consiglieri Manunza e più, e del disegno di legge n. 328, che recano entrambi norme generali in materia di ordinamento degli enti regionali.
Nella discussione generale, conclusa il 16 aprile 1997, si è potuta verificare la sostanziale convergenza fra i contenuti dei due testi, per cui esistono le condizioni per procedere alla loro unificazione.
Si è però al tempo stesso constatato che i tempi a tal fine occorrenti non sono compatibili con l'esigenza di approvare in tempo utile la proposta, contenuta nel solo disegno di legge n. 328, di differimento al 31 dicembre 1997 del termine di scadenza degli organi degli enti regionali attualmente in carica.
Si è di conseguenza deciso a maggioranza (col voto contrario dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale) di stralciare dal disegno di legge n. 328 il solo articolo 8 e di sottoporlo immediatamente all'esame dell'Aula, procedendo poi, con la massima sollecitudine, alla predisposizione del testo unificato della proposta di legge n. 313 e dei restanti articoli del disegno di legge n. 328.
Si è altresì deciso di integrare il testo dell'articolo 8 originariamente proposto dalla Giunta con alcune disposizioni di carattere contingente, finalizzate a limitare, in questa fase di transizione, l'autonomia degli enti che dovranno essere oggetto di riforma, e di aggiungere la norma sull'urgenza.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo : Provvedimenti urgenti in materia di enti regionali. Art. 1
Finalità'1. Gli enti, istituti ed aziende regionali elencati nella tabella A allegata alla presente legge sono riordinati, fusi o soppressi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nelle leggi regionali 3 maggio 1995, n.11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione); 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali); 23 agosto 1995, n.20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
Art. 1
(Omissis)
Art. 2
Principi generali1. Gli enti regionali, costituiti in agenzie, istituti e aziende, svolgono le funzioni e le attività che non possono essere devolute al sistema delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà, ovvero che non possono essere più produttivamente esercitate direttamente dall'amministrazione regionale, ovvero che non devono essere svolte mediante concessione di terzi o gestite attraverso Società per azioni.
2. Gli enti regionali non possono detenere partecipazioni azionarie né rilasciare fideiussioni, né svolgere attività di produzione e commercializzazione di beni suscettibili di economica collocazione sul mercato che non costituiscano svolgimento di pubblico servizio.
3. Le funzioni e le attività complessivamente attribuite agli enti regionali devono essere accorpate per materie omogenee e organizzate secondo i criteri e le modalità previste nel successivo articolo 3.
4. Gli enti regionali provvedono allo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza, sottoponendo i risultati di esercizio al controllo di gestione di cui all'art. 5 della presente legge.
Art. 2
(Omissis)
Art. 3
Modalità' di erogazione dei servizi pubblici1. La Regione provvede all'erogazione di servizi pubblici, aventi per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale, attraverso una delle seguenti modalità organizzative, nei soli casi in cui tali servizi non possono essere più efficacemente ed economicamente gestiti dagli enti locali:
a) Agenzia regionale, quando la finalità consiste nello svolgimento di attività di interesse pubblico non condizionate da specifiche logiche o regole di mercato e i cui risultati vanno prevalentemente valutati secondo canoni di efficacia;
b) Azienda regionale, quando l'oggetto è la produzione e la gestione di beni e servizi destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche e i cui risultati vanno valutati prevalentemente secondo canoni di efficienza e di economicità;
c) Istituto regionale quando le funzioni e le attività attribuite siano caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-scientifica e siano orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;
d) concessione quando l'oggetto è la produzione di beni e servizi destinati al mercato, la cui organizzazione deve essere sottoposta a disciplina pubblica. Le concessioni sono assentite a seguito di procedure concorsuali, volte a prescegliere il soggetto che, nel rispetto delle prescrizioni sul livello e sulla qualità del servizio, si impegni a corrispondere alla Regione il canone più elevato per la concessione. Nei casi in cui l'interesse pubblico alla effettuazione del servizio richieda l'erogazione di sovvenzioni che compensino le diseconomie sopportate dal concessionario, le concessioni sono assentite ai soggetti che si impegnino ad effettuare il servizio, a parità di livelli qualitativi, con il più basso livello di sovvenzioni.
e) partecipazione, non totalitaria, a società per azioni nei casi, stabiliti in base alla legge, nei quali per lo svolgimento dei servizi pubblici di natura economica risulti conveniente provvedere insieme ad altri soggetti pubblici o privati. L'esercizio dei diritti dell'azionista, in assenza di diversa disposizione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, spetta al Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, all'Assessore competente per materia.
2. Gli enti regionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di un proprio statuto e sono organizzati secondo disposizioni di legge. Le Aziende hanno natura di ente pubblico economico.
Art. 3
(Omissis)
TITOLO II
Art. 4
Organi degli enti regionali1. Gli Enti regionali sottoelencati sono retti rispettivamente dai seguenti organi:
a) AGENZIE E AZIENDE REGIONALI:
1) Consiglio di amministrazione, costituito da non più di 5 componenti ovvero amministratore unico nel caso delle Agenzie e da un Consiglio di amministrazione costituito da 3 componenti nel caso delle Aziende;
2) Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui non si provvede alla nomina dell'Amministratore unico. Al Presidente o, in alternativa, ad un amministratore delegato possono essere attribuiti anche specifici poteri di gestione;
3) Collegio dei revisori dei conti.
b) ISTITUTI REGIONALI:
1) Amministratore unico;
2) Comitato tecnico scientifico;
3) Collegio dei revisori dei conti.
2. L'Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive, propone alla Giunta regionale la revoca dell'Amministratore unico, ovvero lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.
3. All'atto della revoca o dello scioglimento la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'ente regionale. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di quattro mesi, trascorso il quale decade e, in ordine alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Ente, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 3 maggio1995 n. 11.
4. L'Assessore regionale competente, qualora rilevi il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, ne propone alla Giunta regionale lo scioglimento.
Art. 4
(Omissis)
Art. 5
Controllo di gestione1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti degli enti regionali sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell'attività dell'ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.
2. Gli enti regionali sono tenuti ad adottare, sulla scorta di direttive approvate dalla Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta da ciascun ente, anche con l'istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti di ciascun ente regionale collabora con il servizio regionale del controllo di gestione di cui al comma 2, nonché con gli uffici di controllo interno degli enti regionali, qualora istituiti, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto.
Art. 5
(Omissis)
Art. 6
Controlli sociali a tutela dell'utenza1. Nei casi nei quali sussiste l'esigenza di un controllo sociale sulla qualità dell'erogazione dei servizi resi dagli enti regionali o dai concessionari, sono previste forme di partecipazione dell'utenza ad organismi di monitoraggio della domanda sociale e del grado di soddisfacimento della medesima, a supporto dell'attività di vigilanza sugli enti regionali e sui concessionari.
Art. 6
(Omissis)
TITOLO III
Art. 7
Personale degli enti riformati1. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività degli enti da trasformare, in tutto o in parte, ad altro ente o società per azioni, il personale in servizio, con provvedimento dell'Assessore competente in materia si personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene trasferito, di norma, a tale nuovo ente riformato o società, previa verifica da parte dell'Amministrazione regionale delle esigenze di utilizzazione del personale sulla base del profilo professionale e della pianta organica del nuovo ente o società
2. Il personale eventualmente eccedente rispetto alle esigenze del nuovo ente o società viene trasferito prioritariamente ad altri enti o società costituite per effetto dei provvedimenti di riforma degli enti medesimi, ed in subordine all'Amministrazione regionale.
3. In caso di soppressione dell'ente, con trasferimento delle funzioni all'Amministrazione regionale o agli enti locali, il personale viene trasferito rispettivamente all'Amministrazione regionale o agli enti locali.
4. I trasferimenti di cui ai commi precedenti avvengono ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile.
5. Il personale trasferito conserva le posizioni giuridiche ed economiche riconosciute presso l'ente di appartenenza alla data dell'entrata in vigore dei provvedimenti di riforma degli enti regionali.
6. Qualora il trattamento economico in godimento sia superiore a quello spettante nel nuovo ente, società, Amministrazione regionale o ente locale, l'eccedenza è conservata come assegno "ad personam" da riassorbire con i futuri miglioramenti.
7. Al personale trasferito secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi viene altresì garantito il riconoscimento di quanto maturato ai fini previdenziali e del trattamento integrativo di quiescenza posseduto nell'ente di provenienza.
8. Gli enti regionali riformati, di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 3, fanno parte del comparto di contrattazione regionale.
Art. 7
(Omissis)
TITOLO IV
Art. 8
Termini di scadenza degli organi di amministrazione e controllo degli enti regionali1.Il termine di cessazione dalla carica dei presidenti, degli altri componenti dei consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti regionali, nonché dei commissari degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, di cui al comma 1 dell'articolo 28 e al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, fissato al 31 marzo 1997 dalla legge regionale 8 luglio 1996, è posticipato sino all'approvazione delle singole leggi di riforma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, intendendosi corrispondentemente modificata la data di scadenza riportata nei singoli provvedimenti di nomina.
Art. 8
Termini di scadenza degli organi di amministrazione e controllo degli enti regionali1.Il termine di cessazione dalla carica dei presidenti, degli altri componenti dei consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti regionali, nonché dei commissari degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, di cui al comma 1 dell'articolo 28 e al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, fissato al 31 marzo 1997 dalla legge regionale 8 luglio 1996, è posticipato sino all'entrata in vigore delle singole leggi di riforma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, intendendosi corrispondentemente modificata la data di scadenza riportata nei singoli provvedimenti di nomina.
Art. 8 bis
Norme straordinarie in materia di amministrazione degli enti regionali1. Agli enti di cui all'articolo 8, nelle more dell'entrata in vigore delle singole leggi di riforma :
a) è fatto divieto di assumere nuove partecipazioni in società di capitali, modificare in aumento le piante organiche, assumere personale di qualifica dirigenziale ;
b) è consentito, solo dietro autorizzazione della Giunta regionale, di rilasciare fidejussioni, di assumere personale di qualifica non dirigenziale, di alienare beni immobili.
2. Nei medesimi enti gli incarichi di coordinamento generale, di servizio e di settore sono prorogati fino all'entrata in vigore delle singole leggi di riforma.
Art. 8 ter
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
TESTO DELLA COMMISSIONE | ||
ELENCO ENTI REGIONALI DA RIFORMARE Enti strumentali (L.R. n. 20/95)
Enti pubblici regionali
NUMERO TOTALE ENTI = 31 |