DISEGNO DI LEGGE N. 311/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, COSTANTINO, il 19 dicembre 1996

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1988, n. 45 e 16 giugno 1992, n. 10, concernenti: "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna"


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 12/134 del 2 aprile 1993 era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 22 del 12 giugno 1993 il Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti di GPL per autotrazione, prevedendo la possibilità del rilascio di n. 18 nuove concessioni per l'apertura di nuovi punti vendita del suddetto prodotto, ivi compresa la localizzazione dei rispettivi interventi.

La percentuale, rispetto agli altri impianti esistenti nel territorio dell'Isola, era stata stabilita con la legge regionale 16 giugno 1992, n. 10, art. 1, comma 9, fino ad un massimo del 4 per cento.

Il suddetto Piano ha trovato piena attuazione da parte delle Amministrazioni comunali interessate e altrettanto soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, la quale manifesta ancora la necessità di disporre di ulteriori punti vendita, al fine di consentire una maggiore disponibilità del servizio nei confronti di zone classificate ancora disagiate.

Ciò premesso, si rappresenta che la modifica proposta si rende opportuna e necessaria in quanto diverse zone della Sardegna si trovano ancora scoperte di tale servizio.

A tal fine si rende necessario modificare il vigente rapporto percentuale del numero massimo dei punti vendita in parola adeguandolo a quello massimo consentito dalla normativa quadro nazionale.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA,
composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente e relatore - BALLETTO, Vice Presidente - FALCONI, Segretario - TUNIS Marco Fabrizio, Segretario - BERTOLOTTI - BIGGIO - FOIS Pietro - LADU - LA ROSA - MARROCU - OBINO - USAI Edoardo, pervenuta il 14 marzo 1997

La Sesta Commissione ha approvato il presente disegno di legge che modifica il vigente rapporto percentuale del numero dei punti di vendita degli impianti di GPL per autotrazione, portandolo dall'attuale 4% al 6% del totale del numero dei punti vendita di tutti gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, conformemente a quanto previsto dal DPCM dell'11 settembre 1989.

La Commissione, stante la rilevanza che simile provvedimento riveste per le Amministrazioni comunali e per il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza interessata, auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, già modificata e integrata dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 10, è sostituito dal seguente:

"9. Al fine dell'adeguamento alla normale rete esistente degli impianti stradali di distribuzione carburanti funzionanti nel territorio dell'Isola, potranno essere assentite nuove concessioni per gli impianti di GPL in misura non superiore al 6 per cento del totale del numero dei punti vendita di tutti gli altri impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione attualmente in esercizio, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 18 settembre 1989.".

 

Art. 1

 

(identico)