DISEGNO DI LEGGE N. 308/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU, il 13 dicembre 1996Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1997
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge viene proposto - stante l'imminente fine dell'anno- per garantire, in rapporto ai tempi necessari per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge finanziaria 1997 e del bilancio regionale per il triennio 1997-99, la continuità dell'attività amministrativa, in regime provvisorio, a tutto il mese di febbraio 1997.
Il periodo di tempo previsto, pari a due mesi, si auspica sufficiente per l'approvazione dei suddetti documenti finanziari.
E' stata prevista la proroga dell'impegnabilità, sino al 31 dicembre 1997, degli stanziamenti in conto competenza ed in conto residui, recati dai capitoli relativi alla realizzazione di programmi o iniziative comunitarie, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio degli interventi ivi inclusi, e dal capitolo 03014 - Fondo per gli accordi sindacali.
Ciò considerato, si confida che il Consiglio regionale voglia confortare del proprio favorevole voto il presente disegno di legge.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE,
composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente; RANDACCIO, Vicepresidente; BERRIA, Segretario; BIGGIO; Segretario; ARESU; BALIA; CASU, relatore di minoranza; DEMONTIS; DETTORI Bruno; FLORIS; GIAGU; SANNA NIVOLI; SASSU, relatore di maggioranza; SCANORelazione di maggioranza (Sassu)
pervenuta il 13 dicembre 1996La Commissione bilancio nella seduta del 13 dicembre 1996 ha approvato col voto favorevole dei gruppi Progressista federativo, Patto dei democratici, Federazione democratica, Partito popolare ed il voto contrario dei gruppi Forza Italia, Alleanza nazionale e Misto (Aresu), il disegno di legge n. 308 relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1997, avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentarlo.
Stante la particolare importanza e l'urgenza del provvedimento ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
Relazione di minoranza (Casu)
pervenuta il 19 dicembre 1996Il Disegno di Legge di cui andiamo a discorrere riguarda:
1) l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 1997 della Regione Autonoma della Sardegna e quello degli Enti regionali;
2) la conservazione nel conto dei residui delle somme previste e non impegnate nell'anno 1996, relativamente ad iniziative programmatiche con la Comunità Economica Europea;
3) la proroga del termine del 31.12.1996 al 30 giugno 1997 relativamente alla gestione del servizio di tesoreria regionale di cui alla Legge 26 marzo 1996, n. 16;
Non posso non rilevare che in sede di esame del disegno di legge si è proceduto al suo esame in modo assolutamente anomalo. Infatti nella seduta del 13 dicembre 1996, convocata per l'esame della Legge Finanziaria, nonostante non fosse, il disegno di legge in esame, compreso nell'ordine del giorno, si è proceduto al suo esame ed alla espressione del giudizio.
Tutti i componenti delle opposizioni manifestarono la loro indisponibilità ad esaminare e discutere, perché non sufficientemente informati, il disegno di legge n. 308. La maggioranza, pur in presenza di una vivace protesta delle minoranze licenziò il disegno di legge suddetto.
E' mia convinzione che la decisione assunta dalla Commissione bilancio e programmazione economica sia in contrasto con l'art. 37 del nostro regolamento il quale stabilisce che la convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. Pertanto il parere espresso in Commissione è da ritenersi illegittimo.
Nel merito del disegno di legge si deve far notare che qualche articolo appare palesemente illegittimo.
E' il caso, in particolare, dell' art. 4 il quale stabilisce la possibilità di impegnare, nel 1997, somme stanziate nell'anno 1996. Esso viola palesemente il principio dell'annualità del Bilancio Regionale.
Ad avviso dello scrivente ciò è in contrasto con l'art. 12 della Legge regionale n. 11/1983 il quale così si esprime dal 2° comma:
"L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno".
Questo contrasto appare ancora più palese se si esamina l'art. 15 della stessa legge:
"Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 12 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale determina con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa, la somma da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili alla competenza dell'anno scaduto, nonché l'eventuale economia o maggiore spesa".
Da questo articolo scaturisce il fatto che l'articolo 12, è solo il 12 indica il tempi nei quali possono essere impegnate le somme in conto competenza.
L'art, 3 del disegno di Legge viola le leggi di bilancio anche sotto il profilo dell'approvazione, da parte del Consiglio, di ogni capitolo dello stato di previsione delle entrate e di tutti gli stati di previsione delle uscite.
Il citato articolo 3 nel primo comma recita:
"Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui per la realizzazione di programmi o iniziative comunitarie, qualora non impegnate al termine dell'esercizio 1996, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".
In sostanza la Giunta si arroga il diritto di impegnare le somme relative per programmi comunitari, previste e non impegnate nel 1996, nel nuovo esercizio.
Questi residui da impegnare nell'anno 1997 non sono definiti nè come importo nè come capitolo di bilancio di imputazione. Ciò è certamente in contrasto con l'articolo 12 della Legge n. 11/83 che richiede l'approvazione delle spese regionali per ogni capitolo di riferimento.
Anche sotto il profilo della opportunità è deprecabile che si svolgano parallelamente due esercizi in conto competenza: quello del nuovo esercizio e quello dell'esercizio precedente in merito di residui suddetti.
I conti della Regione sono già troppo frazionati e frammentari ed è quindi il caso di ricondurli a unità per un maggiore trasparenza e comprensibilità da parte del Consiglio regionale e dei cittadini sardi.
Anche in merito all'articolo 4 del disegno di legge si deve esprimere la più ampia e decisa opposizione in quanto con il suo contenuto non si fa altro che consacrare la provvisorietà della gestione dell'azienda Regionale.
Solo se si pensi che la Commissione III ha impiegato alcune sedute (3 o 4) per mettere a punto, scrupolosamente, le condizioni ed i requisiti di ammissibilità delle aziende di credito alla gara di appalto per i servizi di tesoreria.
Con l'articolo in parola si vede vanificare il lavoro e le aspettative della Commissione e quindi del Consiglio circa la gestione normale dei servizi di tesoreria.
La proroga della gestione dei servizi di tesoreria al 30.06.1997 costituisce quindi, nella migliore delle ipotesi, scarso senso di rispetto delle prerogative del Consiglio.
Se si considera che siamo in regime di prorogatio già dal 1° gennaio 1995 detto articolo indica un senso di arroganza della Giunta nei confronti del Consiglio.
In sostanza la Giunta è sempre schiava dello scarso tempo a disposizione. Essa opera sempre spinta dalla fretta e finisce per fare cose non in conformità alle leggi ed ai regolamenti regionali.
La condotta della Giunta non può non determinare il nostro rifiuto. Pertanto esprimeremo voto contrario all'approvazione della legge.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1997, conservazione dei residui degli stanziamenti destinati ad iniziative comunitarie e proroga della gestione di tesoreria.
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando è approvato con legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1997, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.
4. Sul capitolo 03149 relativo a "Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente" è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 3.000.000.000.
5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.
6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Art. 1
(identico)
Art. 2
1. E' autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1997, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1996; valgono al riguardo i limiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 2
(identico)
Art. 3
1. Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui per la realizzazione di programmi o iniziative comunitarie qualora non impegnate al termine dell'esercizio 1996, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, in conto del capitolo 03014, relativo a "Fondo per gli oneri derivanti da accordi sindacali", sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 3
(identico)
Art. 4
1. La data di scadenza del 31 dicembre 1996 prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1996, n. 16, è prorogata al 30 giugno 1997.
Art. 4
(identico)
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1997.
Art. 5
(identico)