DISEGNO DI LEGGE N. 296

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
PABA di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU il 13 novembre 1996

Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La nascita dell'agriturismo in Sardegna, intesa come offerta di ricettività integrativa della più tradizionale offerta turistica alberghiera, risale alla fine degli anni '70. L'agriturismo ebbe inizio a livello più o meno pionieristico nelle fertili pianure dell'oristanese ed ha avuto un primo inquadramento normativo nella legislazione nazionale con la Legge quadro 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'agriturismo". Precedentemente a questa data, infatti, l'agriturismo veniva fatto ricadere sotto l'egida della legislazione sul turismo (Legge quadro n. 217/83 per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) ed in tal senso sottoposto ad una serie di limitazioni e vincoli.

L'esigenza di produrre una disciplina specifica sorse a motivo del grande interesse per questa forma di attività che poteva consentire di far fronte alle difficoltà delle imprese agricole a permanere nel mercato.

In particolare la legge quadro si pone come obiettivo quello della "rivitalizzazione delle aree rurali depresse" attraverso la promozione di forme "idonee di turismo" che consentano lo "sviluppo ed il riequilibrio" del territorio agricolo, introducendo una concezione innovativa di sostegno allo sviluppo rispetto alle azioni di tipo assistenzialistico generalmente proposte. Questo concetto è ulteriormente ribadito quando, con l'articolo 1 della legge, ci si propone di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita ma anche per migliorare l'utilizzo del patrimonio rurale, per favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente naturale e socio-economico mediante la valorizzazione dei prodotti tipici, della cultura e delle tradizioni rurali, nonché per sviluppare il turismo sociale e favorire i rapporti tra città e campagna.

Nel senso di cui sopra la legge quadro n. 730/85 riconosce la specificità dell'attività agrituristica, in quanto svolta nell'ambito dell'impresa agricola, rispetto al turismo rurale, inserendo anche dei paletti ben precisi con l'introduzione del criterio di connessione e complementarietà dell'attività di agriturismo rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame che, comunque, devono rimanere principali.

La determinazione delle caratteristiche di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle altre produzioni aziendali viene determinata dai seguenti caratteri di priorità:

a) rapporto tra valore delle entrate per ciascuna delle attività;

b) rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore e dalla sua famiglia per ciascuna delle attività. In particolare il parametro tempo-lavoro consente, nelle zone marginali ad agricoltura più povera, dove la redditività del lavoro è più bassa, di superare dimensioni minime che se commisurate sulla base del reddito, potrebbero dimostrarsi insufficienti ad esprimere una attività agrituristica.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, nel definire l'ambito dell'attività agrituristica, vuol dare una dimensione nuova e più rispondente alla attuale realtà di fruizione dell'ambiente rurale, in cui l'agriturismo ha come elemento principale l'aspetto imprenditoriale agricolo. Si introduce un nuovo scenario in cui l'interconnessione tra territorio, agricoltura e turismo è molto marcata. L'articolo tende, in particolare, a porre in evidenza le peculiarità organizzative dell'attività agrituristica.

L'articolo 2 individua i beneficiari degli aiuti previsti per lo sviluppo rurale e prevede la possibilità di associazione tra operatori per fini comuni. Precisa inoltre con puntualità il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e ribadisce il concetto di principalità dell'attività agricola.

L'articolo 3 propone nuove forme di fruizione dell'ambito rurale attraverso una nuova forma organizzativa: le aziende agro-faunistico venatorie.

All'articolo 4 viene individuato un ambito di insediamento rurale e turistico di particolare importanza e per il quale si impone la valorizzazione e la conservazione.

L'articolo 5 norma con puntualità e precisione il sistema e la misura degli aiuti concedibili.

L'articolo 6 provvede, infine, ad individuare le risorse per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione della legge.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1
Attività agrituristica
Definizione

1. Ai fini della concessione degli aiuti di Cui al successivo articolo 5 sono da ritenersi attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in locali di abitazione siti nell'azienda agricola e/o nei centri abitati che siano in possesso o in uso dell'operatore agrituristico, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;

b) la somministrazione di pasti (di normale preparazione e consumo nella vita della famiglia che ospita) e di bevande (ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico) tipici della Sardegna;

c) l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di attività didattiche, culturali e ricreative a favore degli ospiti, purché tipiche dell'ambiente rurale, ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;

d) l'organizzazione di vacanze-studio e lavoro per tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico-sportive.

   

Art. 2
Beneficiari

1. Possono essere beneficiari degli aiuti di cui al successivo articolo 5 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali possono avvalersi di familiari collaboratori, di cui all'articolo 230/bis del codice civile, e di propri dipendenti. La titolarità dell'attività agrituristica può essere tenuta anche da familiare, di cui all'articolo 230 bis, che più degli altri si rende responsabile dell'ospitalità.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 possono associarsi, nelle forme previste dalla legge, per lo svolgimento in comune delle attività agrituristiche, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà di tali attività con le attività agricole delle aziende stesse.

3. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica, e quindi la complementarietà della medesima, si intende garantito quando il valore delle entrate di quest'ultima sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola, o il tempo lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agri-turistica.

   

Art. 3
Aziende agri-faunistico venatorie

1. Nelle aziende agrituristico venatorie possono, indicativamente, essere intraprese le seguenti attività:

- allevamento faunistico di specie autoctone;

- attività venatoria, ivi comprese la guida e il controllo venatorio;

- attività di guida turistica;

- attività collegate al soggiorno e ristorazione degli addetti e dei visitatori;

- apicoltura;

- acquacoltura;

- pesca sportiva;

- turismo equestre;

- attività forestali e di prevenzione incendi;

- allevamento e addestramento cani;

- attività artigianali collegate in particolare all'agricoltura e all'allevamento;

- turismo archeologico, naturalistico ed etnografico;

- altre iniziative compatibili.

2. Le aziende agrituristico venatorie non possono avere ciascuna una superficie inferiore ai 300 ettari e non possono estendersi, complessivamente, su una superficie superiore ai 1500 ettari.

   

Art. 4
Insediamenti abitativi rurali

1. Rientrano nella categoria degli insediamenti abitativi rurali gli stazzi, i funiadroxius e gli altri agglomerati similari rurali.

   

Art. 5
Aiuti allo sviluppo rurale

1. A favore degli imprenditori agricoli, come individuati nel precedente articolo 2, che intendono praticare l'attività agrituristica può essere concesso un aiuto non superiore al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed entro il massimale di lire 300.000.000 per i seguenti scopi:

a) restauro, adeguamento e ristrutturazione dei locali da destinare all'attività agrituristica, ivi compresa la realizzazione dei servizi igienici e delle cucine;

b) realizzazione delle opere relative:

1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;
2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;
4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni;
5) ai collegamenti telefonici;

c) allestimento di piazzuole attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi;

d) realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;

e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;

f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, quali muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati, ecc;

g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali.

2. Per il recupero degli insediamenti abitativi rurali di cui al precedente articolo 4, il massimale di spesa non potrà superare i 200.000.000 per singola unità abitativa.

3. Per la costituzione di aziende agrofaunistico venatorie di cui all'articolo 3 il massimale di spesa è individuato entro il limite di lire 3.000.000.000.

4. Ai fini della realizzazione di una rete pubblica di infrastrutture rurali possono essere concessi aiuti pari al 100 per cento della spesa in favore dei Comuni e delle Comunità Montane che presentano progetti globali di sviluppo rurale.

   

Art.6
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 06229/04 e 06229/06 del bilancio della Regione per gli anni 1997/1999 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.