DISEGNO DI LEGGE N. 293/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU, il 13 novembre 1995Proposta di bilancio per l'anno finanziario 1997 e di bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I disegni di legge relativi alla legge finanziaria e alle leggi collegate rappresentano i più importanti strumenti per la gestione finanziaria della Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18.
Legge finanziaria
I contenuti della legge finanziaria sono disciplinati dall'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1983, sostituito dall'articolo 3 della predetta legge regionale n. 18 del 1992.
Il disegno di legge in argomento non contiene, pertanto, "disposizioni che prevedano nuove spese per trasferimenti alle imprese, alle associazioni non riconosciute, alle famiglie e alle persone giuridiche private, ad eccezione delle società a prevalente partecipazione della Regione". Non contiene neppure "norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza" e neanche "disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente".
Il disegno di legge in argomento si presenta come strumento estremamente snello, formato solo da 41 articoli, riuniti in cinque Capi.
Nel Capo I sono inserite le disposizioni di carattere finanziario.
L'articolo 1 è relativo alle autorizzazioni alla contrazione di mutui; prevede per il 1997 un livello di indebitamento pari a quello dei due precedenti esercizi finanziari.
Per quanto attiene gli investimenti in opere di carattere permanente, l'importo relativo è ammontante a 371,5 miliardi di lire, nettamente inferiore a quello del 1995 - 990 miliardi - ed a quello del 1996 - 645 miliardi -. Ancora una volta si cerca, attraverso questo sistema, di contrastare la stagnazione della situazione economica dell'Isola e ad accelerare la ripresa.
L'articolo 1 serve, peraltro, a compensare il disavanzo finanziario desumibile dal conto consuntivo del 1995, pari a 1.389 miliardi di lire, alla copertura del disavanzo alla data del 31 dicembre 1996, che si presume ammontante a 1.210,5 miliardi di lire e che discende dalla mancata contrazione dei mutui relativi al 1996. L'articolo 1 serve, infine, a rinnovare l'autorizzazione di 120 miliardi di lire, già espressa nella finanziaria del 1995 e destinata ad investimenti da effettuarsi nel 1997.
L'articolo 2 autorizza l'accantonamento per i fondi speciali per i nuovi provvedimenti legislativi. A tal fine sono allegate le tabelle A, B e B1; quest'ultima, peraltro, risulta essere aggiuntiva rispetto a quelle tradizionalmente annesse alla legge finanziaria e ciò al fine di integrare le tabelle destinate al "fondo per nuovi oneri legislativi".
In dettaglio si precisa che la tabella A è destinata ai disegni di legge di parte corrente e che tra i quattro accantonamenti effettuati emergono quelli destinati alla riforma degli enti regionali e ai provvedimenti per "interventi nel territorio e nei settori produttivo e sociale".
La tabella B comprende i seguenti accantonamenti destinati ai disegni di legge per interventi in conto capitale, tutti comportanti stanziamenti di importo compreso tra i 30 e i 70 miliardi di lire:
- interventi nell'agricoltura;
- norme di riordino, riforma e indirizzo sugli enti regionali;
- programma operativo plurifondo - FEOGA 1997-1999;
- programmi comunitari: pesca e SFOP;
- programmi d'iniziativa comunitaria vari;
- interventi finanziari per l'emergenza idrica;
- provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale.
La tabella B1 prevede l'accantonamento derivante dalle assegnazioni statali e dall'Unione Europea destinato al Programma Operativo Plurifondo - FEOGA, da collegarsi con la voce n. 3 della precedente tabella B, la quale accantona i corrispondenti fondi regionali.
Per concludere il Capo I, resta da citare l'articolo 3, attraverso il quale si autorizzano le riduzioni o i differimenti (tabella C), le autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale (tabella D), le quantificazioni rinviate alla legge finanziaria (tabella E).
Il Capo II prevede le disposizioni in materia di opere pubbliche.
L'articolo 4 prevede le autorizzazioni relative alle opere pubbliche di competenza regionale (comma 1) e di interesse degli enti locali (comma 2), le autorizzazioni di spesa necessarie alla predisposizione del piano per la gestione e la manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche e del piano acque (comma 3) e per il completamento delle progettazioni della "Carlo Felice" (comma 4).
L'articolo 5 prevede i contributi straordinari da erogare all'Ente Autonomo del Flumendosa per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua, per il ripiano del disavanzo idroelettrico e per la compensazione delle minori entrate del 1995 relative all'acqua fornita al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.
Il Capo III concerne "Disposizioni in materia di attività economiche".
Il primo articolo riguarda la rideterminazione di una serie di limiti di impegno (art. 6).
Il successivo articolo 7 reca alcune modifiche alla normativa sulla utilizzazione degli operai forestali, sul fermo temporaneo delle navi e sul termine previsto per le cooperative di produzione e lavoro. Autorizza, altresì, alcuni interventi economici per le aree e le strutture fieristiche (comma 3) e per l'Osservatorio industriale (comma 4).
L'articolo 8 prevede gli interventi a favore delle aziende di trasporto e l'articolo 9 autorizza un nuovo intervento e il connesso stanziamento destinato all'attività di promozione del sistema degli aeroporti isolani.
Il Capo IV raccoglie le norme in materia di lavoro e di attività culturali e sociali.
L'articolo 10 precisa i finanziamenti destinati alla formazione professionale e al lavoro e quelli per il piano straordinario per l'occupazione per gli anni 1998 e 1999. Lo stanziamento del 1997, infatti, va ricercato nel disegno di legge varato in occasione dell'assestamento al bilancio 1996, concernente interventi a favore degli enti locali. E' da mettere in evidenza l'ultimo comma di detto articolo, attraverso il quale si autorizzano i comuni ad utilizzare le risorse del piano straordinario per l'occupazione per lavori socialmente utili.
L'articolo 11 fornisce il dettaglio di tutti i finanziamenti che l'Assessorato della pubblica istruzione destina alle Università e agli enti e organismi che operano nel settore della sicurezza sociale e in quello culturale.
L'articolo 12 detta alcune norme in materia di diritto allo studio, mentre l'articolo 13 proroga l'effettuazione di alcune iniziative socio-culturali e del pubblico spettacolo.
L'articolo 14 autorizza lo stanziamento regionale destinato ad integrare sia il fondo sanitario nazionale che le spese per l'assistenza psichiatrica. Viene autorizzata, inoltre, l'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Attraverso l'articolo 15 si adeguano i rimborsi previsti per gli elettori emigrati e per favorire le categorie disagiate che utilizzano i mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani.
Il Capo V comprende le "Disposizioni diverse".
L'articolo 16 affina il dispositivo della legge regionale n. 25 del 1993, ricomprendendo anche gli interventi per gli operatori sociali.
Attraverso l'articolo 17 si sopprime il precedente regime di finanziamento relativo agli studi, progetti, ricerche e collaborazioni, che prevedevano la concentrazione delle competenze presso il Centro regionale di programmazione - tabella G - e si istituisce un capitolo in ogni stato di previsione della spesa.
L'articolo 18 dispone il recupero di oltre 78 miliardi da vari fondi di rotazione, mentre l'articolo 19 prevede la rideterminazione degli oneri relativi al contratto dei dipendenti dell'area regionale e il contributo regionale al fondo integrativo sul trattamento di quiescenza dei dipendenti.
Gli articoli 20 e 21, infine, prevedono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
Disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria
Alla legge finanziaria sono collegati i seguenti disegni di legge:
- disegno di legge concernente "Modifiche alle leggi regionali di contabilità e di indirizzo e controllo sugli enti regionali". Il disegno di legge prevede la possibilità che i componenti della Giunta regionale (ovviamente ognuno per il proprio stato di previsione della spesa) possano assumere impegni, oltre che sull'esercizio di competenza, anche sugli altri esercizi del bilancio triennale (art. 1). Una ricognizione effettuata sulla normativa concernente i residui di stanziamento ha convinto il proponente di raccogliere in modo sistematico le disposizioni concernenti la conservazione degli stanziamenti destinati ad interventi comunitari e di inserire dette disposizioni in modo organico nella legge regionale di contabilità (art. 2). L'articolo 3, infine, reca alcune modifiche procedurali relative al controllo sulle deliberazioni degli enti e le aziende regionali;
- disegno di legge relativo al "Coordinamento degli organismi di promozione e assistenza alle imprese. Supporto tecnico alla programmazione locale". Si tratta di un ulteriore tassello della nuova programmazione, tendente a favorire gli interventi tra loro coordinati aventi ad oggetto la valorizzazione delle risorse umane ed economiche di un determinato territorio. In questo caso vengono ridefiniti e riorganizzati gli strumenti di politica per l'impresa, a partire dal sistema delle agenzie di sviluppo regionali e locali; vengono definite le regole del rapporto tra Regione, enti locali ed agenzie di sviluppo e per queste ultime vengono altresì definite le competenze;
- disegno di legge concernente "Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti". Si tratta di una proposta che detta una specifica disciplina sulla materia, definendo tutti gli elementi necessari ad attuare, tra l'altro, interventi previsti in precedenti leggi;
- disegno di legge concernente "Interventi vari: prestiti assistiti dai consorzi garanzia fidi; impianti lattiero-caseari e per la lavorazione delle carni fresche". Si tratta di due distinti interventi: il primo concerne l'estensione agli intermediari finanziari degli interventi per l'abbattimento di cinque punti di interesse agli operatori assistiti dai consorzi di garanzia fidi, intervento attualmente effettuabile attraverso gli istituti e le aziende di credito convenzionati con la Regione. Il secondo concerne l'attuazione di un intervento previsto dal programma 1994-1996 della Legge n. 402 del 1994 che viene effettuato attraverso la costituzione di un apposito fondo e la concessione di aiuti agli impianti al fine di eliminare la loro situazione di irregolarità rispetto alla normativa comunitaria;
- disegno di legge relativo a "Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna", mediante il quale si prevede la possibilità di acquisire al patrimonio regionale beni mobili ed immobili aventi particolare valore artistico, storico, ecc.. Al fine di una corretta valutazione dei beni in argomento è prevista la possibilità di attribuire i necessari incarichi ad esperti nel settore.Dei disegni di legge che precedono si sono forniti solo alcuni elementi circa i loro contenuti; una più approfondita disamina può essere effettuata riscontrando i testi normativi proposti e le relazioni a corredo.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Art. 1
1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Art. 1
(identico)
Art. 2
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.
Art. 2
(identico)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art. 3
1. E' approvato in lire 11.053.374.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art. 3
1. E' approvato in lire 11.554.637.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.
Art. 4
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 appartenenti ai Titoli I, II, III, IV e V, sono classificati secondo le seguenti sezioni:
01 - Amministrazione generale
04 - Sicurezza pubblica
06 - Istruzione e cultura
07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
09 - Trasporti e comunicazioni
10 - Azioni ed interventi nel campo economico
11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
12 - Oneri non ripartibili
13 - Copertura disavanzi.2. Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:
TITOLO I
SPESE CORRENTI1) Servizi degli organi costituzionali della Regione;
2) Personale in attività di servizio;
3) Personale in quiescenza;
4) Acquisto di beni e servizi;
5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici;
6) Trasferimenti correnti ad altri settori;
7) Interessi;
8) Partite che si compensano nell'entrata;
9) Somme non attribuibili.TITOLO II
SPESE D'INVESTIMENTO1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione;
2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione;
3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici;
4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori;
5) Partecipazioni azionarie e conferimenti;
6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive;
7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive;
8) Somme non attribuibili.TITOLO III
SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI1) Mutui;
2) Obbligazioni;
3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.TITOLO IV
SPESE PER PARTITE DI GIRO1) Partite di giro.
TITOLO V
COPERTURA DISAVANZI1) Copertura disavanzi.
Art.4
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTAArt. 5
1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTAArt. 5
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONEArt. 6
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONEArt. 6
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 7
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 7
(identico)
Art. 8
1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti sino a lire 500.000.000.
Art. 8
(identico)
Art. 9
1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonché del capitolo 08070/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a lire 500.000.000.
Art. 9
(identico)
Art. 10
1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell'Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Art. 10
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICAArt. 11
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICAArt. 11
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 12
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 12
(identico)
Art. 13
1. E' autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 13
(identico)
Art. 14
1. Nell'anno 1997 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul capitolo 05104.
2. Nello stesso anno è autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.
Art. 14
(identico)
Art. 15
1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a' termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 6.000.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lett. f) del suo Statuto (cap. 05036).
Art. 15
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 16
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 16
(identico)
Art. 17
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a trasferire, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, emessi su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dai capitoli 06065/01, 06068/01 e 06210/01 ai rispettivi capitoli 06065, 06068, 06210, le occorrenze finanziarie destinate all'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (art. 9, Legge 2 giugno 1961, n. 454; art. 18, Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e art. 3, comma 2, Legge 8 novembre 1986, n. 752) e per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, Legge 2 giugno 1961, n. 454).
Art. 17
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIOArt. 18
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIOArt. 18
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 19
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 19
(identico)
Art. 20
1. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1996 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1997.
2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 20
(identico)
Art. 21
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126, l'iscrizione al capitolo di spesa 08096 delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per interventi di edilizia agevolata.
Art. 21
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIAArt. 22
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIAArt. 22
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALEArt. 23
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALEArt. 23
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 24
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 24
(identico)
Art. 25
1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
Art. 25
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 26
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVEArt. 26
(identico)
Art. 27
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.
Art. 27
(identico)
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTIArt. 28
1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).
STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTIArt. 28
(identico)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art. 29
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art. 29
(identico)
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 30
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1996, per l'utilizzazione degli stanziamenti, in conto competenza e in conto residui, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla Legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla base delle singole iniziative finanziate restano valide anche nell'anno finanziario 1997.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 30
(identico)
Art. 31
1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
Art. 31
(identico)
Art. 32
1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.
Art. 32
(identico)
Art. 33
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1997, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 1996.
2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - a' termini rispettivamente dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi, degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.
Art. 33
(identico)
Art. 34
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a' termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dall'Unione europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme; si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno finanziario 1996 con contestuale minore accertamento della relativa entrata; con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi operativi riguardanti la Regione Sardegna, in base al quadro comunitario di sostegno, per gli interventi strutturali comunitari, subordinatamente all'approvazione degli stessi con decisione della Commissione delle Comunità europee, attingendo, per quanto concerne le quote di concorso della Regione, agli appositi accantonamenti sussistenti nei fondi di cui ai capitoli 03016 e 03017;
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, attingendo alle disponibilità del capitolo 03056.Art. 34
(identico)
Art. 35
1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso della Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.
Art. 35
(identico)
Art. 36
1. Ai fini dell'applicazione di norme di leggi statali che prevedono la restituzione di quote di assegnazioni non utilizzate, si provvede mediante l'iscrizione delle somme necessarie al capitolo 03063 su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio secondo la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.
Art. 36
(identico)
Art. 37
1. A seguito del suo mancato impegno nell'anno 1996 lo stanziamento del sottoelencato capitolo relativo ad assegnazioni statali, è reiscritto nel bilancio per l'anno 1997:
(importo in milioni di lire)cap. 04180 lire 243
Art. 37
(identico)
Art. 38
1. A' termini dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997-98-99 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 38
(identico)
Art. 39
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997-98-99.
Art. 39
(identico)
Art. 40
1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per il triennio 1997-98-99 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).
Art. 40
(identico)
Art. 41
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 41
(identico)