DISEGNO DI LEGGE N. 292/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU il 14 novembre 1995

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 1997)


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I disegni di legge relativi alla legge finanziaria e alle leggi collegate rappresentano i più importanti strumenti per la gestione finanziaria della Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18.

Legge finanziaria

I contenuti della legge finanziaria sono disciplinati dall'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 1983, sostituito dall'articolo 3 della predetta legge regionale n. 18 del 1992.

Il disegno di legge in argomento non contiene, pertanto, "disposizioni che prevedano nuove spese per trasferimenti alle imprese, alle associazioni non riconosciute, alle famiglie e alle persone giuridiche private, ad eccezione delle società a prevalente partecipazione della Regione". Non contiene neppure "norme di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza" e neanche "disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente".

Il disegno di legge in argomento si presenta come strumento estremamente snello, formato solo da 21 articoli, riuniti in cinque Capi.

Nel Capo I sono inserite le disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 1 è relativo alle autorizzazioni alla contrazione di mutui; prevede per il 1997 un livello di indebitamento pari a quello dei due precedenti esercizi finanziari.

Per quanto attiene gli investimenti in opere di carattere permanente, l'importo relativo è ammontante a 371,5 miliardi di lire, nettamente inferiore a quello del 1995 - 990 miliardi - ed a quello del 1996 - 645 miliardi -. Ancora una volta si cerca, attraverso questo sistema, di contrastare la stagnazione della situazione economica dell'Isola e ad accelerare la ripresa.

L'articolo 1 serve, peraltro, a compensare il disavanzo finanziario desumibile dal conto consuntivo del 1995, pari a 1.389 miliardi di lire, alla copertura del disavanzo alla data del 31 dicembre 1996, che si presume ammontante a 1.210,5 miliardi di lire e che discende dalla mancata contrazione dei mutui relativi al 1996. L'articolo 1 serve, infine, a rinnovare l'autorizzazione di 120 miliardi di lire, già espressa nella finanziaria del 1995 e destinata ad investimenti da effettuarsi nel 1997.

L'articolo 2 autorizza l'accantonamento per i fondi speciali per i nuovi provvedimenti legislativi. A tal fine sono allegate le tabelle A, B e B1; quest'ultima, peraltro, risulta essere aggiuntiva rispetto a quelle tradizionalmente annesse alla legge finanziaria e ciò al fine di integrare le tabelle destinate al "fondo per nuovi oneri legislativi".

In dettaglio si precisa che la tabella A è destinata ai disegni di legge di parte corrente e che tra i quattro accantonamenti effettuati emergono quelli destinati alla riforma degli enti regionali e ai provvedimenti per "interventi nel territorio e nei settori produttivo e sociale".

La tabella B comprende i seguenti accantonamenti destinati ai disegni di legge per interventi in conto capitale, tutti comportanti stanziamenti di importo compreso tra i 30 e i 70 miliardi di lire:

1) interventi nell'agricoltura;
2) norme di riordino, riforma e indirizzo sugli enti regionali;
3) programma operativo plurifondo - FEOGA 1997-1999;
4) programmi comunitari: pesca e SFOP;
5) programmi d'iniziativa comunitaria vari;
6) interventi finanziari per l'emergenza idrica;
7) provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale.

La tabella B1 prevede l'accantonamento derivante dalle assegnazioni statali e dall'Unione Europea destinato al Programma Operativo Plurifondo - FEOGA, da collegarsi con la voce n. 3 della precedente tabella B, la quale accantona i corrispondenti fondi regionali.

Per concludere il Capo I, resta da citare l'articolo 3, attraverso il quale si autorizzano le riduzioni o i differimenti (tabella C), le autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale (tabella D), le quantificazioni rinviate alla legge finanziaria (tabella E).

Il Capo II prevede le disposizioni in materia di opere pubbliche.

L'articolo 4 prevede le autorizzazioni relative alle opere pubbliche di competenza regionale (comma 1) e di interesse degli enti locali (comma 2), le autorizzazioni di spesa necessarie alla predisposizione del piano per la gestione e la manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche e del piano acque (comma 3) e per il completamento delle progettazioni della "Carlo Felice" (comma 4).

L'articolo 5 prevede i contributi straordinari da erogare all'Ente Autonomo del Flumendosa per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua, per il ripiano del disavanzo idroelettrico e per la compensazione delle minori entrate del 1995 relative all'acqua fornita al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.

Il Capo III concerne "Disposizioni in materia di attività economiche".

Il primo articolo riguarda la rideterminazione di una serie di limiti di impegno (art. 6).

Il successivo articolo 7 reca alcune modifiche alla normativa sulla utilizzazione degli operai forestali, sul fermo temporaneo delle navi e sul termine previsto per le cooperative di produzione e lavoro. Autorizza, altresì, alcuni interventi economici per le aree e le strutture fieristiche (comma 3) e per l'Osservatorio industriale (comma 4).

L'articolo 8 prevede gli interventi a favore delle aziende di trasporto e l'articolo 9 autorizza un nuovo intervento e il connesso stanziamento destinato all'attività di promozione del sistema degli aeroporti isolani.

Il Capo IV raccoglie le norme in materia di lavoro e di attività culturali e sociali.

L'articolo 10 precisa i finanziamenti destinati alla formazione professionale e al lavoro e quelli per il piano straordinario per l'occupazione per gli anni 1998 e 1999. Lo stanziamento del 1997, infatti, va ricercato nel disegno di legge varato in occasione dell'assestamento al bilancio 1996, concernente interventi a favore degli enti locali. E' da mettere in evidenza l'ultimo comma di detto articolo, attraverso il quale si autorizzano i comuni ad utilizzare le risorse del piano straordinario per l'occupazione per lavori socialmente utili.

L'articolo 11 fornisce il dettaglio di tutti i finanziamenti che l'Assessorato della pubblica istruzione destina alle Università e agli enti e organismi che operano nel settore della sicurezza sociale e in quello culturale.

L'articolo 12 detta alcune norme in materia di diritto allo studio, mentre l'articolo 13 proroga l'effettuazione di alcune iniziative socio-culturali e del pubblico spettacolo.

L'articolo 14 autorizza lo stanziamento regionale destinato ad integrare sia il fondo sanitario nazionale che le spese per l'assistenza psichiatrica. Viene autorizzata, inoltre, l'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Attraverso l'articolo 15 si adeguano i rimborsi previsti per gli elettori emigrati e per favorire le categorie disagiate che utilizzano i mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani.

Il Capo V comprende le "Disposizioni diverse".

L'articolo 16 affina il dispositivo della legge regionale n. 25 del 1993, ricomprendendo anche gli interventi per gli operatori sociali.

Attraverso l'articolo 17 si sopprime il precedente regime di finanziamento relativo agli studi, progetti, ricerche e collaborazioni, che prevedevano la concentrazione delle competenze presso il Centro regionale di programmazione - tabella G - e si istituisce un capitolo in ogni stato di previsione della spesa.

L'articolo 18 dispone il recupero di oltre 78 miliardi da vari fondi di rotazione, mentre l'articolo 19 prevede la rideterminazione degli oneri relativi al contratto dei dipendenti dell'area regionale e il contributo regionale al fondo integrativo sul trattamento di quiescenza dei dipendenti.

Gli articoli 20 e 21, infine, prevedono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria

Alla legge finanziaria sono collegati i seguenti disegni di legge:

- disegno di legge concernente "Modifiche alle leggi regionali di contabilità e di indirizzo e controllo sugli enti regionali". Il disegno di legge prevede la possibilità che i componenti della Giunta regionale (ovviamente ognuno per il proprio stato di previsione della spesa) possano assumere impegni, oltre che sull'esercizio di competenza, anche sugli altri esercizi del bilancio triennale (art. 1). Una ricognizione effettuata sulla normativa concernente i residui di stanziamento ha convinto il proponente di raccogliere in modo sistematico le disposizioni concernenti la conservazione degli stanziamenti destinati ad interventi comunitari e di inserire dette disposizioni in modo organico nella legge regionale di contabilità (art. 2). L'articolo 3, infine, reca alcune modifiche procedurali relative al controllo sulle deliberazioni degli enti e le aziende regionali;
- disegno di legge relativo al "Coordinamento degli organismi di promozione e assistenza alle imprese. Supporto tecnico alla programmazione locale". Si tratta di un ulteriore tassello della nuova programmazione, tendente a favorire gli interventi tra loro coordinati aventi ad oggetto la valorizzazione delle risorse umane ed economiche di un determinato territorio. In questo caso vengono ridefiniti e riorganizzati gli strumenti di politica per l'impresa, a partire dal sistema delle agenzie di sviluppo regionali e locali; vengono definite le regole del rapporto tra Regione, enti locali ed agenzie di sviluppo e per queste ultime vengono altresì definite le competenze;
- disegno di legge concernente "Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti". Si tratta di una proposta che detta una specifica disciplina sulla materia, definendo tutti gli elementi necessari ad attuare, tra l'altro, interventi previsti in precedenti leggi;
- disegno di legge concernente "Interventi vari: prestiti assistiti dai consorzi garanzia fidi; impianti lattiero-caseari e per la lavorazione delle carni fresche". Si tratta di due distinti interventi: il primo concerne l'estensione agli intermediari finanziari degli interventi per l'abbattimento di cinque punti di interesse agli operatori assistiti dai consorzi di garanzia fidi, intervento attualmente effettuabile attraverso gli istituti e le aziende di credito convenzionati con la Regione. Il secondo concerne l'attuazione di un intervento previsto dal programma 1994-1996 della Legge n. 402 del 1994 che viene effettuato attraverso la costituzione di un apposito fondo e la concessione di aiuti agli impianti al fine di eliminare la loro situazione di irregolarità rispetto alla normativa comunitaria;
- disegno di legge relativo a "Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna", mediante il quale si prevede la possibilità di acquisire al patrimonio regionale beni mobili ed immobili aventi particolare valore artistico, storico, ecc.. Al fine di una corretta valutazione dei beni in argomento è prevista la possibilità di attribuire i necessari incarichi ad esperti nel settore.

Dei disegni di legge che precedono si sono forniti solo alcuni elementi circa i loro contenuti; una più approfondita disamina può essere effettuata riscontrando i testi normativi proposti e le relazioni a corredo.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
TUNIS Gianfranco, Presidente; RANDACCIO, Vicepresidente; BERRIA, Segretario; BIGGIO; Segretario; ARESU, relatore di minoranza; BALIA; CASU; DEMONTIS; DETTORI Bruno; FLORIS; GIAGU; SANNA NIVOLI; SASSU, relatore di maggioranza; SCANO

Relazione di maggioranza
(Sassu)

pervenuta il 10 gennaio 1997

Le proposte di legge finanziaria per l'anno 1997, di bilancio per il 1997 e di bilancio pluriennale per gli anni 1997-99 sono state approvate dalla Commissione bilancio e programmazione nella seduta del 20 dicembre 1996 con il voto favorevole dei gruppi Progressista Federativo, PPI, Patto dei Democratici, Progressisti Sardegna, PSD'AZ, il voto contrario dei gruppi di F.I., A.N., e del Consigliere Aresu.

Il protrarsi della crisi politica ed il conseguente blocco dei lavori delle Commissioni e del Consiglio non hanno consentito di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio.

Tuttavia l'impegno ed il senso di responsabilità di tutti i componenti la Commissione, di maggioranza e di opposizione, hanno evitato che tale esercizio si possa protrarre oltre i mesi di gennaio e febbraio.

Sulla manovra finanziaria hanno espresso il giudizio positivo le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti delle associazioni degli imprenditori, dopo che nei lavori della Commissione bilancio e programmazione e su proposta della Giunta regionale, sono state apportate, attraverso la manovra aggiuntiva di 470 miliardi, alcune modifiche che hanno migliorato la proposta e che incidono positivamente sui problemi del lavoro e dello sviluppo.

Il consenso delle parti sociali, la ritrovata concordia, dopo una fase fortemente conflittuale, è certamente condizione essenziale per affrontare, anche attraverso il metodo della concertazione, i nodi strutturali della grave crisi, ancora presenti nella nostra isola.

La sofferenza sociale è forte!

C'è una difficoltà oggettiva a dare risposte o soltanto dei segnali alle migliaia di famiglie segnate dalla mancanza o dalla perdita del lavoro.

Né sono migliori le condizioni in cui si dibattono le numerose aziende in difficoltà.

Tale situazione negativa non è circoscritta alla sola Sardegna, ma una vera e propria emergenza si configura in tutto il Mezzogiorno.

Occorre sottolineare che la crisi che investe il Sud è divenuta ancora più acuta anche a causa di una vera e propria rimozione dal dibattito politico della questione meridionale.

L'idea stessa di federalismo solidale, cioè di uno Stato che non abbandona il Mezzogiorno al suo destino, mostra la corda se si limita alla mera assistenza di un Nord che rinuncia "un poco" a qualcosa che gli appartiene, per garantire al Sud "un poco" di assistenza.

In questi anni è cresciuta la consapevolezza che si può aprire una fase nuova del proprio sviluppo solo se si ha la capacità di partire dalle forze e dalle risorse che si hanno a disposizione.

Ma intanto lo Stato faccia la sua parte rivitalizzando quei programmi, in tema di sviluppo e di contrasto della disoccupazione, che sembrano avere perso slancio.

Occorre superare rapidamente l'inadeguatezza delle infrastrutture, che ancora oggi rappresentano un ostacolo insormontabile per l'evoluzione della struttura produttiva.

A tal fine è necessario rilanciare, in particolar modo per il Sud, gli investimenti.

La riduzione drastica delle risorse degli investimenti pubblici in Italia in questi ultimi anni ha da un lato accresciuto il ritardo della dotazione infrastrutturale, rispetto agli standards europei, ma ha allo stesso tempo accentuato i problemi occupazionali.

La Sardegna è pienamente dentro questa situazione.

Certo non va sottovalutato il fatto che i dati elaborati dall'Istat e ricavati dall'indagine compiuta nel mese di ottobre 1996 nella nostra isola dimostrano un miglioramento della situazione occupativa (quasi due punti in meno rispetto all'anno precedente).

E ciò è certamente anche il segno del lavoro positivo svolto dall'Amministrazione regionale.

E tuttavia il lavoro e lo sviluppo nella nostra isola risultano ancora la vera emergenza su cui cimentarsi.

E' previsto per fine mese l'incontro delle Giunta regionale con il Presidente del Consiglio per riprendere il confronto avviato già da tempo e che rimane ancora nella fase delle enunciazioni.

L'articolo 13 dello Statuto di autonomia speciale della Regione sarda prevede la predisposizione da parte dello Stato e della Regione di un piano organico per la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Le risorse sinora trasferite non hanno risolto i nodi storici che hanno impedito il nostro sviluppo: trasporti ed infrastrutture ancora inadeguate, debolezza strutturale della nostra economia, maggiori costi per cittadini e per le imprese per la discontinuità territoriale e per l'assenza della rete metanifera, lontananza dello Stato, disoccupazione a livelli gravissimi.

Va ora superata la fase delle enunciazioni , avviando con questo nuovo incontro una fase di attuazione concreta degli impegni già assunti.

Ora dallo Stato non dobbiamo richiedere ed aspettarci soluzioni sperimentate nel passato.

Non sono più gli anni Sessanta, quando, di fronte all'emergenza, si decise giganteschi investimenti nel settore della chimica.

Migliaia di miliardi furono impiegati, ma le perdite negli anni risultarono assai maggiori.

Di quella occupazione effimera resta oggi solo il rancore, mentre il tasso di disoccupazione è oggi più alto di allora.

Non è di questo che ha bisogno la Sardegna.

La risposta non sta in una riesumazione di forme più o meno surrettizie di assistenzialismo o peggio di interventi a pioggia.

Alla Sardegna occorre soltanto che venga concesso e riconosciuto il diritto alla pari opportunità, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture:

- è ormai maturo il tempo perché si realizzino a pieno i programmi previsti per l'energia, per quanto riguarda il piano di sviluppo minerario energetico del Sulcis Iglesiente e per quanto attiene la metanizzazione del territorio della Sardegna (l'annullamento dei valori negativi dell'insularità va realizzato garantendo energia a costi uguali al resto del Paese );
- un vero sviluppo economico e sociale dell'Isola dipende in modo determinante dal raggiungimento della continuità territoriale; la Sardegna è l'unica grande, vera isola del territorio nazionale: ad essa va garantita, oltre ad una buona possibilità di mobilità interna, una facilitata accessibilità alle porte di accesso all'Isola e dall'Isola ed a costi equi per l'utenza isolana, sia per quanto riguarda le persone che per le merci;
- la creazione anche per la Sardegna degli strumenti della comunicazione e della informazione integrati ai sistemi informatici; questo appare oggi tanto più urgente in quanto immersi in una società basata sulla velocità degli scambi dei dati.

Queste sono condizioni essenziali per lo sviluppo della nostra Isola.

E poi noi saremo in grado di fare la nostra parte.

In questi anni è cresciuta, anche in noi, la consapevolezza che si può aprire una fase nuova del proprio sviluppo solo dalla capacità di partire dalle forze e dalle risorse che si hanno a disposizione.

Ma intanto sia lo Stato a fare la sua parte.

La finanziaria nazionale, approvata recentemente, non consente molte speranze.

Anche per il 1997 le politiche di bilancio ai vari livelli istituzionali sono fortemente condizionate, infatti, dalla politica nazionale.

Il Paese, soprattutto in questa fase, è impegnato in uno sforzo di risanamento dei conti pubblici ed in un radicale ripensamento dell'organizzazione dello Stato e del proprio assetto produttivo che inevitabilmente inciderà sulla programmazione delle nostre risorse.

E' previsto un pesante condizionamento della spesa, soprattutto in materia sanitaria (le misure del concorso della regione Sardegna al Servizio sanitario nazionale indicate dall'articolo 34 della L. 724/'94 sono elevate al 29 %) ed in materia di finanza locale e regionale.

Anche sul versante delle entrate la Finanziaria nazionale prevede (art. 3 c. 143) novità rilevanti, con un forte impatto sulle entrate regionali.

Si tratta dell'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IREP) e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che verrà emanata con decreti legislativi per i quali il governo ha ottenuto la delega.

La nostra proposta di finanziaria e di bilancio viene avanzata a legislazione vigente, per cui è assente qualsiasi riferimento alle novità introdotte dalla nuova normativa nazionale.

Tuttavia qualche breve riflessione va fatta.

Va valutato positivamente l'obiettivo, oltre che di semplificare e di unificare le imposte, di decentrare verso le regioni, le province ed i comuni il potere di disciplinare con propri provvedimenti le fonti di entrate locali.

Ma l'obiettivo di perseguire in questo modo il federalismo fiscale e, quindi, l'autonomia finanziaria ed impositiva, non è raggiunto, giacché si tratta di risorse sostitutive e non aggiuntive, in alcuni casi di vere e proprie riduzioni di risorse (con un aggravio di oneri per i bilanci regionali) e di risorse a destinazione specifica.

Non vengono introdotte novità che consentano di intaccare la rigidità strutturale dei nostri bilanci e di manovrare risorse per gli investimenti nello sviluppo locale.

La riforma dello Stato deve potersi basare in questo campo, invece, proprio sul "potenziamento della dimensione regionale e sul riconoscimento delle autonomie speciali".

L'economia della Sardegna dà qualche segno di debole ripresa, anche se c'è una reale difficoltà a reggere il ritmo dello sviluppo nazionale, determinando in questo modo un aggravamento del divario che già esiste con il resto del Paese e soprattutto con il Nord.

Per il 1995, infatti, l'incremento del PIL registra una differenza rilevante e le stime prevedono ancora un divario per il 1996.

C'è un calo nel comparto agricolo, si registra un ulteriore ridimensionamento nel settore commerciale a danno delle piccole aziende .

Certo reggono alcuni comparti, come il turismo, che nel 1995 ha registrato un incremento degli arrivi, contribuendo in modo significativo all'occupazione ed al P.I.L.. regionale.

Ma c'è la necessità di ripensare le politiche di sviluppo, delle metodologie di intervento, di controllo e di valutazione dei risultati conseguiti.

Non è ormai più rinviabile la formulazione di un nuovo Piano Generale di Sviluppo; è questa una esigenza più volte espressa nei nostri lavori della terza commissione e nei dibattiti consiliari.

Questa necessità diviene ancora più stringente ora che la Regione ha avviato forme nuove di programmazione dello sviluppo locale ( LR n. 14/96) .

In assenza del Piano Generale di Sviluppo e della possibilità, quindi, di verificare la compatibilità dei programmi e la loro rispondenza all'idea più complessiva, la programmazione dello sviluppo locale potrebbe risultare una sommatoria di singoli progetti , ripetitivi ed in contrasto tra loro.

La Giunta regionale ha già predisposto studi preliminari ed un documento; spetta ora al Consiglio dotare l'Amministrazione regionale di uno strumento che appare oggi indispensabile.

Appaiono condivisibili i contenuti programmatici che sono alla base delle proposte di Finanziaria e di Bilancio per il 1997 indicati nella proposta di programma pluriennale per gli anni 1997-99 e che riassumo solo molto sinteticamente e che si articolano:

Linee generali di intervento:

"1 - rendere competitivo il sistema produttivo esistente, anche attraverso la riconversione delle aree colpite dalle ristrutturazioni;
2 - ampliare la base produttiva anche in nuovi settori , favorendo la crescita di imprese medio-piccole ed artigianali , legate al territorio ed alle risorse umane locali , ma attraendo anche nuove imprese dall'esterno e capaci di guardare ai mercati esterni;
3 - rafforzare il comparto turistico attraverso la qualificazione della ricettività, la diffusione di servizi reali e la creazione di infrastrutture."

Obiettivi intermedi:

"- promuovere attività imprenditoriali che possono creare processi integrativi dell'impiego di beni, materie prime e intermedie;
- favorire la creazione e la crescita di efficienti imprese;
- riconvertire le aree colpite da assestamenti produttivi"

Obiettivi specifici:

"- promuovere un sistema di servizi reali alle imprese;
- realizzare un rapporto permanente tra impresa-pubblico-ricerca-università;
- razionalizzare e potenziare le infrastrutture industriali."

La riflessione deve riguardare inoltre la strategia più opportuna per conseguire le linee generali, gli obiettivi intermedi e specifici indicati.

Una normativa ormai vecchia ed inadeguata non ha consentito rapidità, tempestività negli investimenti strutturali e negli incentivi alle imprese e spesso ingenti risorse regionali non hanno determinato effetti positivi di sviluppo.

Occorre formulare "un'unica normativa di incentivazione e di sostegno alle imprese, semplificata ed omogeneizzata in termini di procedure e di principi, con parametri di agevolazione differenziati per settori di attività".

Occorre anche avviare rapidamente un provvedimento di riforma dell'organizzazione amministrativa che sia in grado , superando lentezze ormai croniche, di accelerare gli adempimenti amministrativi.

Non ci si può sottrarre neppure da una seria ed attenta riflessione che riguardi la normativa sulla programmazione dello sviluppo locale (la LR. 14/96 sui Piani Integrati d'Area), sulla cui prima applicazione si stanno concentrando forti tensioni, in modo particolare da parte degli Enti Locali.

Si è trattato dell'avvio di un nuovo metodo di programmazione, attraverso la corresponsabilizzazione dei poteri locali , in modo particolare delle province , ed il pieno coinvolgimento dell'iniziativa dei privati.

Tutto questo ha di fatto modificato in positivo un rapporto che si instaurava nel passato tra enti locali e governo regionale, sbagliato e non garantito da regole certe.

Gli amministratori oggi non accettano più di tendere la mano per avere favori e clientele.

C'è oggi una realtà ricca, politicamente vivace: è la realtà dei poteri diffusi, che fanno perno sulle amministrazioni locali e sui sindaci.

Essi sono quelli che i cittadini hanno cominciato a riconoscere come referenti più diretti per le loro attese, per i loro problemi.

Sono quelli che hanno scoperto di avere avuto ulteriori e più pesanti prerogative e poteri, ma vuoti, giacché le risorse di cui dispongono sono sempre più scarse.

Bisogna pensare ad un ruolo nuovo, che impedisca di ricondurre il loro rapporto con la Regione non più a logiche di schieramento, di partito, di amicizia, ma che riconosca in pieno la dignità della funzione che svolgono.

Ora io credo che la LR. 14/96 contenga in sé questo "valore nuovo": del riconoscimento cioè della funzione insostituibile della programmazione dal basso.

E' singolare il fatto che proprio nel momento in cui la Regione corregge un male antico in direzione di un reale decentramento, più alta e più violenta si fa la polemica.

Io non credo che si possa dire, tuttavia, che la polemica sia fuori luogo.

Credo anzi che vi siano motivazioni serie su cui riflettere.

Intanto si tratta di un prodotto legislativo non ancora ben definito, e che quindi necessiti di ulteriori aggiustamenti in corso d'opera, alla luce soprattutto di una complessa fase di avvio e di sperimentazione.

Sono anche convinto che ci siano resistenze da parte degli organi di governo regionale a cedere parte del proprio potere, su cui fondavano nel passato la propria capacità di controllo politico .

Ma il rapporto prefigurato dalla legge tra Regione, Provincia, comuni, privati non può risolversi in un conflitto istituzionale.

L'individuazione degli obiettivi specifici di sviluppo, l'indicazione delle priorità, l'attuazione dei programmi devono potersi dispiegare in un confronto, certo dialettico, ma costruttivo, tra i vari soggetti interessati.

E' evidente tuttavia che questa sperimentazione sulla programmazione dello sviluppo locale rappresenta solo il primo passo in direzione del decentramento: deve potersi completare attraverso un'azione di riordino delle funzioni, dei poteri degli enti locali, attuando totalmente gli indirizzi della legge 142.

La proposta di finanziaria che si presenta oggi all'esame dell'Aula è costituita da un articolato molto semplice , leggero, rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 13 della L.R. 11 /1983 .

Ciò si è reso possibile per la scelta, opportuna, della Giunta regionale di collegare alla manovra finanziaria alcuni disegni di legge, evitando di trasformare, come spesso è avvenuto nel passato, la finanziaria in uno strumento "rapido e comodo" per modificare leggi di settore senza la necessaria istruttoria da parte delle commissioni di merito.

Alla legge finanziaria sono stati collegati i seguenti disegni di legge:

- ddl concernente "Modifiche alle leggi regionali di contabilità e di indirizzo e controllo sugli enti regionali";
- ddl relativo al "Coordinamento degli organismi di promozione ed assistenza alle imprese. Supporto tecnico alla programmazione locale";
- ddl concernente "Agriturismo: definizione delle attività, degli operatori, degli aiuti";
- ddl concernente "Interventi vari: prestiti assistiti dai consorzi garanzia fidi; impianti lattiero-caseari e per la lavorazione delle carni fresche";
- ddl relativo a "Disposizioni per la valorizzazione e del patrimonio culturale della Sardegna".

Un esame approfondito da parte della Commissione Bilancio e Programmazione ha suggerito di introdurre emendamenti, anche su proposta della Giunta regionale, che hanno determinato sensibili modificazioni, delineando una proposta finale più aderente alla attuale realtà socio economica della Sardegna.

Anche quest'anno l'Amministrazione regionale è messa di fronte ad una forte riduzione di trasferimenti da parte dello Stato, determinata soprattutto dalle modifiche apportate dalla Finanziaria nazionale in materia sanitaria .

E tuttavia, nonostante l'insufficiente disponibilità di risorse, la decisione di limitare al massimo il ricorso all'indebitamento appare molto saggia.

La scelta in questi anni di ricorrere alla contrazione dei mutui ha elevato il livello di indebitamento ad un punto di rischio cruciale, che tende a rendere sempre più rigido il bilancio ed a scaricare i costi di tali scelte sulle generazioni future.

Ecco perché appare saggia la decisione di porre un argine all'indebitamento, limitando per il 1997 l'autorizzazione a contrarre mutui quasi esclusivamente alla somma di 3.091.000.000, che deriva esclusivamente da impegni di bilanci precedenti.

Il comma 11 dell'articolo della proposta di legge finanziaria per il 1997 introduce una rilevante novità: prevede l'autorizzazione a contrarre prestiti obbligazionari garantiti dall'Amministrazione regionale, in alternativa ai mutui.

L'emissione di tali prestiti obbligazionari verrà effettuata ovviamente alle migliori condizioni , ricorrendo quindi a prestiti internazionali, che risultano più convenienti di quelli interni.

Tale scelta appare utile, non solo per un fatto puramente quantitativo (il tasso è più conveniente, c'è una maggiore liquidità, c'è un mercato più competitivo), ma anche per un vantaggio che va oltre il fatto in sé: è indubbio infatti che l'immagine della Sardegna risulterebbe enormemente pubblicizzata presso i grandi investitori internazionali.

La rinuncia a contrarre mutui, non significa rinuncia a reperire fondi da destinare agli investimenti.

Un'altra novità positiva che va sottolineata e che indica una strada nuova da percorrere sino in fondo riguarda l'uso razionale delle risorse di cui dispone l'Amministrazione regionale.

Dai lavori della Commissione è risultato che ingenti risorse regionali rimangono per anni congelate.

Questo avviene non solo per l'endemica lentezza della spesa, fatto ormai più volte rilevato da tempo in quest'Aula, ma anche perché nel corso degli anni e per opera di leggi specifiche si sono costituite delle vere e proprie nicchie, all'interno delle quali somme rilevanti giacciono inutilizzate determinando , in alcuni casi, particolari privilegi.

Mi riferisco ai fondi di rotazione, previsti da leggi che consentono l'erogazione di risorse non direttamente da parte della Regione , ma con la collaborazione strumentale degli istituti di credito.

Accade però che gran parte di tale somme rimangano inutilizzate per anni ed che rimangano operativi fondi di rotazione collegati a leggi mai attuate e non attuabili.

Un attento esame delle voci di bilancio ha consentito di verificare che anche all'interno dei bilanci degli enti regionali esistono situazioni di congelamento di risorse con gli avanzi di amministrazione.

E' stato così possibile recuperare risorse che hanno consentito di predisporre una manovra aggiuntiva, migliorando notevolmente la proposta originaria.

Con l'articolo 18 è stata infatti recuperata dai fondi di rotazione la somma di lire 438.922.009.570 ed è stato disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale nel cap. 36103.

E con l'articolo 18 bis è stato disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 50.000.000.000 nel cap. 36128 mediante il recupero degli avanzi di amministrazione risultanti dal consuntivo 1995 dell'Azienda Foreste Demaniali (lire 30.000.000.000), dell' Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (lire 10.000.000.000), dell'Istituto per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano (lire 10.000.000.000).

Si ha l'impressione che, con il recupero di tali risorse e del loro uso razionale il fenomeno del congelamento di risorse regionali sia stato solamente intaccato e che sia possibile una più ampia azione di bonifica del bilancio regionale, in direzione soprattutto delle società a partecipazione regionale.

Ma intanto sarà necessario ragionare sull'opportunità della sopravvivenza dei fondi di rotazione così come sono oggi concepiti ed in ogni caso sulla necessità di costituire un osservatorio permanente che consenta il controllo, ed il trasferimento di fondi in relazione alla capacità erogativa della legge e dell'istituto di credito.

Il recupero di tali risorse ha consentito di destinare una quota rilevante della parte manovrabile del bilancio ad iniziative a favore dell'occupazione e dello sviluppo, così, come risulta dalla tabella

1- POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

- finanziamenti ex-lege n. 28 /'84
- cantieri comunali
- progetti socialmente utili
- agenzia del lavoro
- progetti per l'occupazione
- formazione professionale

(impegno complessivo di lire 572.580.000.000)

2- POLITICHE DI SVILUPPO

- estensione interventi Sardegna Centrale
- P.I.A.
- miglioramenti fondiari
- contributi consorzi di garanzia fidi

(impegno complessivo di lire 308.000.000.000)

3- ALTRI INTERVENTI

- forestazione
- fondo di solidarietà
- impianti di depurazione e smaltimento
- turismo
- agricoltura
- riassetto EMSA

(importo complessivo di lire 127.000.000.000)

Credo si possa parlare, più che della riedizione dei tradizionali piani straordinari per l'occupazione, di una prima e seria risposta alla domanda di lavoro e di sviluppo che i sardi reclamano.

Un altro aspetto rilevante che va sottolineato riguarda le iniziative previste dall'articolo 4 relative alla prosecuzione del programma di opere di competenza regionale previste dalla LR. 6/95 e la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento di opere acquedottistiche e fognarie, per un importo complessivo, aggiuntivo rispetto al programma precedente, di 52 miliardi.

E' superfluo sottolineare che il varo di programmi urgenti di opere pubbliche è destinato ad alimentare la domanda di investimenti e la base occupazionale.

All'articolo 5 bis sono previsti ulteriori interventi, aggiuntivi rispetto al programma già approvato con l'assestamento di bilancio per il 1996, che riguardano contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Questi, indicati molto sinteticamente, sono gli aspetti che caratterizzano la manovra finanziaria .

Occorre sottolineare che sarebbe comunque impossibile risolvere soltanto con interventi di natura finanziaria gli interessi generali della Sardegna.

Va ancora una volta ribadita, perciò, la necessità di avviare e completare quel processo di riforma più volte annunciato e che dovrà riguardare in particolare : il trasferimento di funzioni ai comuni e alle province, il riordino degli enti strumentali , la riorganizzazione della struttura amministrativa, la definizione delle procedure della programmazione, inserendo nei processi di programmazione le Province ed i Comuni, la realizzazione del processo delle privatizzazioni della società partecipate.

In conclusione, si può affermare che la politica economica e finanziaria enunciata dal documento che perviene oggi in Aula propone obiettivi corrispondenti agli interessi generali della Sardegna e pertanto se ne raccomanda l'approvazione.


Relazione di minoranza
(Aresu)

pervenuta il 13 gennaio 1997

Esaminando i documenti che costituiscono la legge finanziaria 1997, la proposta di bilancio per l'anno finanziario 1997 e il bilancio pluriennale 1997/99, non si possono non avere bene in mente le linee programmatiche del Presidente della Giunta illustrate in quest'aula nel settembre del 94 e riproposte in occasione delle varie crisi che da allora ad oggi si sono succedute.

Il confronto è d'obbligo, quanto meno per valutare se un Presidente forte di 90.000 preferenze , coadiuvato da una maggioranza leale , forte e compatta, ha tenuto fede agli impegni.

Se, come ha dichiarato il Presidente, la scommessa del " solo accettando i rischi del nuovo...... si può mettere mano ad una intrapresa che potrà dare grandi frutti" ; se i richiami alla "legalità", alle "partecipazioni" della "nuova programmazione" hanno portato quel benessere che i Sardi aspettavano.

Gli impegni presi per creare i presupposti dello sviluppo e dell'occupazione nell'ambiente, nei trasporti, nel credito, nella cooperazione e cultura d'impresa, erano e sono rimasti , anche nella legge finanziaria che questa legislatura si accinge a votare, una pia illusione.

L'atto più importante di un Governo, i documenti dai quali dipendono lo sviluppo di un Paese, la ripresa economica, la produzione, la migliore qualità della vita di un popolo, sono stati ancora una volta stravolti.

Hanno prevalso anche in questa Finanziaria gli interessi egoistici la forza politica di alcuni territori, sugli interessi, sulle concrete necessità dell'intera collettività sarda.

La mancanza di una seria programmazione sull'intero territorio, la non conoscenza da parte dell'esecutivo dei problemi reali della popolazione, delle difficoltà quotidiane che incontrano i nostri amministratori locali, hanno generato ancora una volta una Finanziaria che altro non è se non una somma aritmetica, senza obiettivi precisi e senza priorità.

Si nota, inoltre, la volontà politica di intendere il programma pluriennale come una moltiplicazione per tre della spesa annuale, ricorrendo a tutti quei trucchi contabili, a mille alchimie politiche che favoriscono l'uso discrezionale e clientelare dell'Assessore di turno.

E mi sia permesso dirlo, senza neanche troppa vergogna.

Se entriamo, anche per un attimo, nel merito del bilancio triennale, dalla data della loro istituzione, 1991, ad oggi, non è difficile constatare che le somme stanziate in un triennio vengono modificate completamente nell'altro, se non addirittura soppresse; per essere variate, nuovamente, nell'altro ancora.

E così, via, via, sino all'attuale manovra.

Non credo che lasciare opere incompiute, illudere gli amministratori locali, le imprese, tutto il settore produttivo con promesse di finanziamento addirittura indicate in bilancio e poi, puntualmente, con le successive finanziarie o con le manovre di assestamento, disattenderle, sia attuare una vera programmazione.

Il parziale fallimento della L.14 - Piani Integrati d'Area - è sotto gli occhi di tutti.

Una legge che stimolava per la prima volta nella storia della Regione Sarda, una programmazione concertata con gli Enti Locali e le Province, un coinvolgimento diretto di interi territori, è miseramente naufragata per l'incapacità di questa Giunta.

Per la prima volta popolazioni storicamente "nemiche" si sono ritrovate unite e in armonia nell'elaborare piani comuni d'intervento per l'intero territorio, superando, cosa molto difficile specie per i paesi dell'interno, il classico campanilismo. Amministrazioni che per una volta si sono sentite " proprietarie" del loro territorio e autorizzate a decidere sul loro futuro.

La Giunta Regionale ha vanificato tutto questo lavoro, forse ha capito in extremis che stava concedendo troppo alla periferia.

E' indispensabile rispettare gli impegni presi, riscrivere completamente le direttive della legge 14, aumentare notevolmente la dotazione finanziaria.

Una manovra composta da soli 19 articoli, "snella" com'è stata definita dallo stesso Assessore, viene licenziata dalla Commissione Bilancio con un numero doppio di articoli, presentati dalla stessa Giunta.

Snella era anche la finanziaria '97 con 21 articoli, così come era snella quella del '94 con soli 34 articoli.

Sembra che la manovra finanziaria debba essere votata più per il numero degli articoli che per il loro contenuto.

Ancora una volta non si è riusciti ad evitare l'esercizio provvisorio, strumento che da intervento straordinario ed eccezionale è divenuto ormai norma nella condotta politica della Regione, con tutte le ripercussioni negative per l'economia della Sardegna.

Nonostante l'impegno della commissione Bilancio non si è riusciti a dare alla discussione quell'importanza che meritava, quell'approfondimento indispensabile; abbiamo assistito ad un rito , quasi ad un atto dovuto, quasi si respirava il "fastidio" della maggioranza sulla presenza politica delle opposizioni.

Per decisione della maggioranza non si sono fatte audizioni; non si sono consultati gli EE.LL, le forze imprenditoriali e sindacali. Consultazioni, a nostro parere, indispensabili per arricchire i lavori di nuove idee, di esperienze, proposte, consigli e, perché no, critiche fornite, tra l'altro gratuitamente, da soggetti politici che vivono quotidianamente, sicuramente più di noi, la crisi economica.

Anche in Consiglieri della stessa maggioranza si notava il disagio per le scelte fatte altrove.

Non si sono prese in considerazione le relazioni delle commissioni di merito, forse perché la maggior parte di esse esprimevano giudizi completamente negativi sulla manovra così come era stata impostata.

Ci siamo trovati praticamente di fronte a due testi diversi, il bilancio e la manovra originaria con una serie di testi collegati da una parte e, dall'altra, un libro di emendamenti presentati all'ultimo minuto dalla stessa Giunta, segno evidente di una inesistente collegialità, di una mancanza di obiettivi comuni, di un contrapposizione all'interno della maggioranza e della stessa Giunta e non certo su temi di poco conto.

La Commissione bilancio si è soffermata per almeno 10 sedute consecutive sulla discussione generale, sulla base della relazione della Giunta per poi andare a votare un altro testo.

Il mancato avvio della "stagione delle riforme" della macchina burocratica e obsoleta della Regione, il mancato riordino o scioglimento degli Enti, la mancata abolizione dei contributi a industria e agricoltura ha, di fatto, penalizzato solamente la categoria degli artigiani, gli eccessivi contributi dati a gruppi di studio o comitati vari, la mancanza di precise, selettive e mirate finalità negli obiettivi programmati, hanno ulteriormente contribuito a svuotare la portata della manovra economica e finanziaria proposta dall'Esecutivo.

L'assenza di una politica economica della Regione, la mancanza di testi unici delle leggi regionali più importanti, la moltitudine di modifiche ed integrazioni apportate a leggi di settore delle quali anche questa finanziaria è piena, non possono che portare ulteriore confusione ai cittadini e alle stesse strutture regionali. In questi settori servono leggi snelle di facile comprensione e di facile applicazione.

Si era riposta grande fiducia nella conferenza del credito, ci è rimasto solamente il conto da pagare per la sua organizzazione.

Si era fiduciosi e ottimisti negli esiti della conferenza, la Regione doveva uscire vincente nei confronti delle banche, sarebbero dovute passare le proposte dell'Amministrazione regionale, si era dato per certo l'impegno delle banche, in modo particolare, di quelle cosiddette "sarde", circa la loro partecipazione alla ripresa economica , al sostegno delle imprese locali, alla politica economica della Regione.

Gli effetti della conferenza si stanno manifestando in questi giorni, con il richiamo degli effetti, con la diminuzione o revoca di fidi a commercianti, artigiani e agricoltori, con l'applicazione di interessi correnti.

Ogni giorno che passa assistiamo passivamente alla morte delle imprese sarde, soffocate, oltre che da un esoso prelievo fiscale, da debiti e da altri interessi da usura che le banche applicano.

Assistiamo, Signor Presidente, al decesso di imprese, storicamente conosciute, fallite anche per pochi milioni, che non hanno trovato nelle banche e nella Regione, per quanto di sua competenza, un minimo di aiuto.

La Regione che deposita annualmente, quasi a tasso zero, migliaia di miliardi, non è in grado di contrattare con le stesse banche un trattamento, se non privilegiato, quanto meno onesto per le nostre imprese.

Nel momento in cui stanno scomparendo tutti quei benefici di cui la Sardegna, in quanto meridione, godeva (sgravi - fiscalizzazione - contributi) e il costo del denaro è di tre/quattro punti in percentuale superiore al Nord Italia, le banche, forti del regime di monopolio e favorite dalla latitanza, per non chiamarla connivenza, della Regione, applicano interessi di usura, oltre che richiedere garanzie reali (ipoteche di primo e secondo grado su immobili) per importi superiori di tre o quattro volte al finanziamento concesso.

Tutto questo è stato favorito anche da una totale assenza di una politica di credito, da parte della Giunta.

La manovra finanziaria 1997 risulta essere di oltre 11.000 miliardi, 8.000 circa entrate ordinarie - compresi 3.000 di mutui - e di 3.100 miliardi di assegnazioni statali.

Le spese correnti ammontano a circa 5.720 miliardi, quelli in conto capitale a circa 2.597: come si vede le spese correnti risultano il doppio delle spese in conto capitale.

Sicuramente le somme in bilancio sono largamente insufficienti a coprire il fabbisogno di una Regione come la Sardegna, che per la sua insularità, per il trattamento da colonia interna che lo Stato centrale le ha sempre riservato, avrebbe bisogno di ben altro.

Se la Giunta avesse instaurato un contenzioso con il Governo Nazionale, anziché andare puntualmente a piagnucolare, su grossi problemi quali i trasporti, la metanizzazione, la zona franca, la viabilità interna a scorrimento veloce, le pur poche risorse si sarebbero potute utilizzare diversamente.

Se però le minime risorse a disposizione vengono utilizzate in modo errato, vengono per così dire sperperate, il danno non può essere maggiore.

Si è perso il conto delle somme destinate a studi e ricerche, convegni e progetti che produrranno solamente carta straccia, che andranno ad intasare ulteriormente gli archivi della Regione.

Si continua a finanziare Enti che invece andrebbero soppressi immediatamente tanto sono inutili, e nonostante abbiano accumulato decine di miliardi di avanzi di amministrazione negli ultimi anni.

Non si è intervenuti nel settore della formazione professionale per la quale anche nel 1997 saranno spesi oltre 150 miliardi, per formare tubisti, camerieri e pasticceri.

Non è certo un'attenuante il dire che la maggior parte derivano da trasferimenti statali, a mio parere è un'aggravante.

Si sarebbero potuti utilizzare finanziando maggiormente il finalizzato aziendale.

Mentre da una parte si continua a sperperare soldi pubblici finanziando banche, consorzi industriali o di bonifica, enti strumentali, centri studi, confederazioni sindacali di categoria, dall'altro non si trova di meglio che sospendere - non si sa per quanto tempo - ( art.15 L.F) i contributi in conto occupazione previsti dall'art.7, legge 33.

Il prelievo dai fondi di rotazione di 508 miliardi, sbandierato dalla Giunta come recupero di nuove entrate altro non è che un utilizzo, momentaneo, di risorse già destinate a leggi di settore per la maggior parte impegnate, e che pertanto almeno 500 miliardi saranno nel giro di pochi mesi riassegnati agli stessi fondi.

La richiesta fatta più volte in Commissione bilancio non era quella di prelevare i fondi ma quella di costringere le banche alla loro immediata spendita.

Il fatto, inoltre, che le banche non abbiano minimamente protestato su questo prelievo - tra l'altro fittizio - non ci convince della bontà dell'operazione.

La stessa destinazione di questo provvedimento non è per nulla chiara, in quanto la maggior parte delle risorse vanno ad incrementare la tabella B a disposizione della Giunta per eventuali disegni di legge.

Nella stessa tabella B capitolo 03017, figurano 80 miliardi destinati alle politiche del lavoro che assieme ai 10 miliardi destinati a creare occupazione, sarebbe la risposta della Giunta alla mozione presentata da Rifondazione Comunista per la creazione di un fondo per l'occupazione.

Per tutta questa serie di ragioni questa Giunta non merita la nostra fiducia e il voto alla manovra finanziaria non potrà che essere negativo, ciò nonostante ci impegniamo con una serie di emendamenti qualificanti a dare il nostro contributo per migliorare ove possibile la manovra.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui, per un importo complessivo pari a lire 3.091.000.000.000 così ripartito:

a) lire 2.599.500.000, nell'anno 1997, di cui:
1) lire 1.210.500.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9;
2) lire 1.389.000.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo presunto alla chiusura dell'esercizio 1995;
b) lire 120.000.000.000 nell'anno 1997, quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 1995;
c) lire 371.500.000.000 nell'anno 1997, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1° luglio 1997; quello di cui alle lettere b) e c), da data anteriore al 1° gennaio 1998.

4. I mutui possono essere stipulati, per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni, ad un tasso di interesse fisso o variabile non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione, comprensivo di diritti e commissioni.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono determinati nei seguenti importi:
anno 1997 lire 224.440.000.000
anni dal  1998 al 2011 lire 443.025.000.000
anno 2012 lire 329.760.000.000
anno 2013 lire 144.330.000.000

8. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma 1 cessa al 31 dicembre 1997; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1997; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.

9. I mutui di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 47 e all'articolo 9 della legge regionale 21 giugno 1995, n.16, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste dalle richiamate leggi.

 

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui, per un importo complessivo pari a lire 3.091.000.000.000 così ripartito:
a) lire 2.599.500.000, nell'anno 1997, di cui:
1) lire 1.210.500.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9;
2) lire 1.389.000.000.000, per la copertura del disavanzo finanziario complessivo presunto alla chiusura dell'esercizio 1995;
b) lire 120.000.000.000 nell'anno 1997, quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 1995;
c) lire 371.500.000.000 nell'anno 1997, da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F), allegata alla presente legge.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1° luglio 1997; quello di cui alle lettere b) e c), da data anteriore al 1° gennaio 1998.

4. I mutui possono essere stipulati, per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni, ad un tasso di interesse fisso o variabile non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione, comprensivo di diritti e commissioni.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono determinati nei seguenti importi:
anno 1997 lire 224.440.000.000
anni dal  1998 al 2011 lire 443.025.000.000
anno 2012 lire 329.760.000.000
anno 2013 lire 144.330.000.000

8. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma 1 cessa al 31 dicembre 1997; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1997; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983.

9. I mutui di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 47, all'articolo 9 della legge regionale 21 giugno 1995, n.16, e all'articolo 63 della legge reigonale 15 febbraio 1996, n. 9, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1997, con le modalità previste dalle richiamate leggi

10. L'Amministrazione regionale, è autorizzata a disporre delegazioni di pagamento al proprio tesoriere anche con riferimento al pagamento di rate d'ammortamento di mutui dalla medesima contratti, ma con oneri a carico dello Stato; è, altresì, autorizzata ad anticipare con proprie risorse il pagamento delle medesime rate d'ammortamento di mutui.

11. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui al comma 1, prestiti obbligazionari da essa esclusivamente garantiti.

12. In relazione a quanto sopra disposto la Giunta regionale è autorizzata all'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, entro i limiti di spesa previsti dal comma 7, ivi compresa la costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale, oggetto del prestito obbligazionario.

13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito attraverso il rilascio di delegazione di pagamento sulle entrate proprie. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è comunicato al tesoriere e costituisce titolo esecutivo.

14. Il tesoriere provvede alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

15. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propri decreti, da registrare alla Corte dei Conti, provvede agli storni necessari dai capitoli 03145, 03146 e 03147 a favore dei capitoli 03147/01, 03147/02e 03147/03 sui quali gravano gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11.

Art. 2
Fondi speciali

1. Nelle tabelle A), B) e B1), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

anno 1997 lire 98.480.000.000
anno 1998 lire 227.930.000.000
anno 1999 lire 227.930.000.000

b) fondo speciale per spese in conto capitale
(fondi regionali - cap. 03017)

anno 1997 lire 108.863.000.000
anno 1998 lire 94.337.000.000
anno 1999 lire 76.155.000.000

c) fondo speciale per spese in conto capitale
(assegnazioni statali - cap. 03018)

anno 1997 lire 78.557.000.000
anno 1998 lire 228.786.000.000
anno 1999 lire 133.689.000.000

 

Art. 2
Fondi speciali

1. Nelle tabelle A), B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

anno 1997 lire 69.030.000.000
anno 1998 lire 233.180.000.000
anno 1999 lire 228.180.000.000

b) fondo speciale per spese in conto capitale
(fondi regionali - cap. 03017)

anno 1997 lire 249.863.000.000
anno 1998 lire 135.137.000.000
anno 1999 lire 86.155.000.000

c)  fondo speciale per spese in conto capitale
(assegnazioni statali - cap. 03018)

anno 1997 lire 78.557.000.000
anno 1998 lire 228.786.000.000
anno 1999 lire 133.689.000.000

Art. 3
Determinazione di spese

1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.

2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1997 e per il triennio 1997/1999, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.

3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 e per il triennio 1997/1999, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.

 

Art. 3

(identico)

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 4
Opere pubbliche

1. Per la prosecuzione del programma pluriennale di opere di competenza regionale di cui all'articolo 7, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti (cap. 08029/05):

anno 1997 lire 7.000.000.000
anno 1999 lire 10.000.000.000
anno 2000 lire 10.000.000.000

2. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è autorizzato l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 25.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per l'anno 1997 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 08035/03).

3. Per la predisposizione del piano di razionalizzazione dei processi di gestione e manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per l'aggiornamento del piano acque e del nuovo piano regolatore generale degli acquedotti e per il completamento degli studi di fattibilità e dei progetti da realizzare nel medio termine relativamente alle opere di invaso, trasporto e distribuzione della risorsa idrica di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono autorizzati gli ulteriori seguenti stanziamenti (cap. 08036):

anno 1998 lire 500.000.000
anno 1999 lire 7.500.000.000

4. E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l'anno 1997 e di lire 5.000.000.000 per l'anno 1998, per il completamento delle progettazioni della strada statale 131 "Carlo Felice" relativamente ai lotti d'intervento definiti dallo studio di funzionalità dell'intera infrastruttura, disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap. 08042/06).

5. Lo stanziamento di cui al comma precedente è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1974, n. 268, programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.05/I ed essere utilizzato, unitamente ai residui di stanziamento ivi iscritti, per le finalità di cui al medesimo comma.

 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 4
Opere pubbliche

1. Per la prosecuzione del programma pluriennale di opere di competenza regionale di cui all'articolo 7, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti (cap. 08029/05):

anno 1997 lire 7.000.000.000
anno 1999 lire 10.000.000.000
anno 2000 lire 10.000.000.000

2. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è autorizzato l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 25.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per l'anno 1997 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1998 (cap. 08035/03).

3. Per la predisposizione del piano di razionalizzazione dei processi di gestione e manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per l'aggiornamento del piano acque e del nuovo piano regolatore generale degli acquedotti e per il completamento degli studi di fattibilità e dei progetti da realizzare nel medio termine relativamente alle opere di invaso, trasporto e distribuzione della risorsa idrica di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono autorizzati gli ulteriori seguenti stanziamenti (cap. 08036):

anno 1998 lire 500.000.000
anno 1999 lire 7.500.000.000

4. E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 23.000.000.000, in ragione di lire 18.000.000.000 per l'anno 1997 e di lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 per le seguenti finalità (cap. 08042/06):

- lire 15.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 per il completamento delle progettazioni della strada statale 131 "Carlo Felice" relativamente ai lotti d'intervento definiti dallo studio di funzionalità dell'intera infrastruttura, disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;
- lire 3.000.000.000 per l'anno 1997 per le progettazioni delle opere di viabilità ANAS inserite nei programmi annuali e pluriennali della medesima azienda.

5. Lo stanziamento di cui al comma precedente è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1974, n. 268, programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.05/I ed essere utilizzato, unitamente ai residui di stanziamento ivi iscritti, per le finalità di cui al medesimo comma.

6. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 1.156.000.000, per la concessione di contributi straordinari, a favore di comuni, a copertura di oneri espropriativi assunti dagli stessi su opere realizzate a cura diretta dell'Amministrazione regionale (cap. 08261/01).

7. L'integrazione di cui all'articolo 39, comma 8, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è assicurata anche agli interventi di edilizia sperimentale finanziati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 25 marzo 1982, n. 94.

8. L'importo del mutuo integrativo concedibile non può superare, per ciascun alloggio, la differenza tra il massimale vigente prima dell'inizio dei lavori ed il massimale al quale è stato commisurato il contributo in conto capitale concesso dal C.E.R..

9. L'integrazione di cui al comma 7 è assicurata in alternativa alla concessione del mutuo agevolato previsto dal predetto articolo 39, comma 11.

10. L'onere di cui al comma 8 grava sui limiti di impegno iscritti in conto del capitolo 08109 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

11. Al fine di favorire la mobilità dell'utenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica i limiti di impegno iscritti in conto del capitolo 08109 del bilancio regionale possono essere utilizzati per l'attuazione, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, di interventi di edilizia agevolata.

Art. 5
Contributi straordinari all'Ente Autonomo del Flumendosa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1997, all'Ente Autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 6.100.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226).

2. Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 12 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del sistema "Flumendosa-Campidano", è autorizzato l'ulteriore contributo, a favore dell'ente di cui al comma 1, di lire 2.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 08226/02).

3. Con decorrenza 1° gennaio 1995, l'Ente Autonomo del Flumendosa assume a riferimento, quale parametro per la determinazione della complessiva tariffa idrica nel settore agricolo da addebitare al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il costo al metro cubo della risorsa effettivamente erogata al medesimo Consorzio, determinata sulla base del bilancio consuntivo dell'Ente per l'esercizio di riferimento.

4. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato, a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di gestione pari alle differenze tra le entrate previste nel bilancio dell'Ente medesimo per l'esercizio finanziario 1995, quale corrispettivo delle forniture idriche al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, e quelle effettivamente accertate e riscosse in applicazione del parametro di cui al precedente comma 3 e, comunque, in misura non superiore a lire 2.856.000.000 (cap. 08226/03).

 

Art. 5
Interventi vari nel settore idrico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1997, all'Ente Autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 6.100.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226).

2. Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 12 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del sistema "Flumendosa-Campidano", è autorizzato l'ulteriore contributo, a favore dell'ente di cui al comma 1, di lire 2.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 08226/02).

3. Con decorrenza 1° gennaio 1995, l'Ente Autonomo del Flumendosa assume a riferimento, quale parametro per la determinazione della complessiva tariffa idrica nel settore agricolo da addebitare al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il costo al metro cubo della risorsa effettivamente erogata al medesimo Consorzio, determinata sulla base del bilancio consuntivo dell'Ente per l'esercizio di riferimento.

4. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzato, a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di gestione pari alle differenze tra le entrate previste nel bilancio dell'Ente medesimo per l'esercizio finanziario 1995, quale corrispettivo delle forniture idriche al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, e quelle effettivamente accertate e riscosse in applicazione del parametro di cui al precedente comma 3 e, comunque, in misura non superiore a lire 2.856.000.000 (cap. 08226/03).

5. E' autorizzata nell'anno 1997 la spesa di lire 5.000.000.000 per la manutenzione straordinaria del bacino e della diga del Bunnari (cap. 08170/01).

6. E' autorizzata, nell'anno 1997, la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 al Consorzio di bonifica della Nurra per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e dei costi energetici (cap. 06255).

7. Per il completamento delle opere di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (cap. 08052).

   

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 5 bis
Risanamento e rilancio dell'agricoltura

1. Al fine di affrontare le conseguenze della siccità degli ultimi anni e per perseguire l'obiettivo del risanamento e del rilancio dell'agricoltura sarda, l'Amministrazione regionale autorizza i seguenti stanziamenti negli anni e per gli scopi appresso indicati:

a) contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (cap. 06180):
- anno 1997 lire 10.000.000.000
- anno 1998 lire 13.000.000.000
- anno 1999 lire 13.000.000.000
b) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (cap. 06025):
- anno 1997 lire 20.000.000.000
- anno 1998 lire 20.000.000.000
- anno 1999 lire 20.000.000.000
c) contributi per il rifinanziamento degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà regionale di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e di quelli previsti dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185 (cap. 06120)
- anno 1997 lire 20.000.000.000
- anno 1998 lire 17.000.000.000
- anno 1999 lire 17.000.000.000

2. Per far fronte alle esigenze operative degli interventi previsti dal precedente comma l'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 50.000.000.000. per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

3. Nelle more della contrazione dei precitati mutui, al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, lett. c), può procedersi al versamento delle relative somme al Fondo di solidarietà regionale in agricoltura, in relazione alle accertate esigenze di pagamento a carico dello stesso Fondo.

4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1998, 1° gennaio 1999 e 1° gennaio 2000, per ciascuno dei mutui la cui contrazione è stata autorizzata, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999. Detti mutui sono stipulati per una durata massima di 15 anni, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione.

5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei predetti mutui sono valutati nei seguenti importi (cap . 03120, 03121 e 03122):

anno 1997 lire 625.000.000
anno 1998 lire 7.967.000.000
anno 1999 lire 15.309.000.000
anni dal 2000 al 2012 lire 22.026.000.000
anno 2013 lire 14.684.000.000
anno 2014 lire 7.342.000.000

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 6
Rideterminazione di limiti d'impegno

1. Il limite d'impegno di lire 5.000.000.000, autorizzato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è soppresso; i limiti d'impegno autorizzati dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminati in lire 20.640.000.000, con annualità sino al 2010 (cap. 06073).

2.1 limiti d'impegno disposti dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono soppressi (cap. 07021).

3. Il limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzato dalla lettera b), comma 4, dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni è rideterminato in lire 6.000.000.000, ferme restando le relative annualità; per le stesse finalità è istituito l'ulteriore limite d'impegno di lire 6.500.000.000, con annualità dall'anno 1999 all'anno 2002 (cap. 07026/01).

4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n.26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 17.000.000.000, per l'anno 1999 in lire 20.000.000.000 ed è prorogato all'anno 2013, con l'annualità di lire 4.000.000.000 (cap. 08109).

5. Il limite d'impegno di lire 20.000.000.000, autorizzato dall'articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è rideterminato in lire 10.000.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 09042/03).

6. Il limite d'impegno di lire 5.000.000.000, autorizzato dal comma 2, lett. b), dell'articolo 32 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è soppresso.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1999 al 2013 (cap. 09042/03).

 

Art. 6
Rideterminazione di limiti d'impegno

1. Il limite d'impegno di lire 5.000.000.000, autorizzato dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è soppresso; i limiti d'impegno autorizzati dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminati in lire 20.015.000.000 per l'anno 1997, in lire 12.673.000.000 per l'anno 1998, in lire 5.331.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e soppressi negli anni successivi. (cap. 06073).

2.I limiti d'impegno disposti dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono soppressi (cap. 07021).

3. Il limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzato dalla lettera b), comma 4, dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni è rideterminato in lire 6.000.000.000, ferme restando le relative annualità; per le stesse finalità è istituito l'ulteriore limite d'impegno di lire 6.500.000.000, con annualità dall'anno 1999 all'anno 2002 (cap. 07026/01).

4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n.26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 17.000.000.000, per l'anno 1999 in lire 20.000.000.000 ed è prorogato all'anno 2013, con l'annualità di lire 4.000.000.000 (cap. 08109).

5. Il limite d'impegno di lire 20.000.000.000, autorizzato dall'articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è rideterminato in lire 10.000.000.000, ferme restando le relative annualità (cap. 09042/03).

6. Il limite d'impegno di lire 5.000.000.000, autorizzato dal comma 2, lett. b), dell'articolo 32 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è soppresso (cap. 09042/03).

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 10.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1999 al 2013 (cap. 09042/03).

Art.7
Interventi in settori vari

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1989, n.40, è sostituito dal seguente:

"2. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale nei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere impiegato nello svolgimento della propria attività, nonché in quella di prevenzione e lotta antincendio, anche al di fuori dei territori per i quali è stato originariamente assunto, in tutto il territorio regionale".

2. Il capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, è abrogato.

3. E' autorizzato nell'anno 1997 l'ulteriore stanziamento di lire 2.880.000.000 per l'attuazione di un programma di completamento e sistemazione di aree e strutture fieristiche di cui all'articolo 80 della legge regionale 15 febbraio 1996 n. 9 (cap. 07057).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1997 a favore dell'osservatorio industriale, per il perseguimento delle finalità istituzionali, un ulteriore contributo di lire 1.000.000.000, previa presentazione del programma annuale di attività da approvarsi da parte della Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (cap. 09008).

5. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

 

Art.7
Interventi nei settori vari

1. Il Capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, è abrogato; sono fatti salvi gli interventi di cui ai decreti dell'Assessore della difesa dell'ambiente emanati a tutto il 1996, in attuazione del previgente articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1991.

2. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 459.000.000 quale contributo a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale per il rimborso delle spese relative agli anni 1995 e 1996, sostenute per il personale distaccato presso l'ufficio speciale dell'Assessorato dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap. 06011/03).

3. E' autorizzato nell'anno 1997 l'ulteriore stanziamento di lire 2.880.000.000 per l'attuazione di un programma di completamento e sistemazione di aree e strutture fieristiche di cui all'articolo 80 della legge regionale 15 febbraio 1996 n. 9 (cap. 07057).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dell'Osservatorio Industriale, per il perseguimento delle finalità istituzionali a supporto della Regione un contributo annuale di lire 1.000.000.000 (cap. 09008).

5. Sul fondo speciale di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, è autorizzato, per le medesime finalità, un ulteriore versamento di lire 4.000.000.000 (cap. 09009).

6. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 09016/01 per l'anno 1997 la somma di lire 4.000.000.000 è destinata agli interventi di cui al comma 4 del predetto articolo 34.

7. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 13, e successive modifiche e integrazioni è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.

8. L'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Art. 34 -

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi di iniziativa comunitaria e di interesse regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio; il concorso regionale può coprire l'intera parte di spesa pubblica non finanziata dall'Unione Europea.

2. Gli enti locali che partecipano direttamente, con propri progetti o proposte, a programmi di iniziativa comunitaria possono usufruire, in caso di approvazione da parte dell'Unione Europea, di un contributo regionale sino al 10 per cento del costo totale e comunque non superiore a lire 100.000.000.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in annue lire 2.000.000.000 (cap. 03059)".

9. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:

"2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare annualmente il fondo consortile del Consorzio 21, ente economico regionale, istituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21; la relativa spesa è valutata in annue lire 1.000.000.000 (cap. 03069)".

Art.8
Aziende di trasporto

1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 150.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13002/01); una quota pari a lire 20.000.000.000 di detta autorizzazione di spesa, è destinata all'erogazione di contributi a copertura dei disavanzi d'esercizio successivi all'anno 1990.

2. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1982, sono sostituiti dal seguente:

"5. Le variazioni di percorrenza, verificatesi nell'anno precedente, devono essere conguagliate non oltre l'erogazione della terza trimestralità dell'anno successivo".

4. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 1982 è sostituito dal seguente:

"2. La vigilanza sulla regolarità dei servizi è esercitata dall'Assessorato dei trasporti e viene svolta dal personale in servizio presso lo stesso, appartenente alla VI°, VII°, VIII° e IX° qualifica funzionale, designato con decreto dell'Assessore dei trasporti; il suddetto personale deve essere munito della tessera di cui al facsimile determinato con decreto dello stesso Assessore; la raccolta dei dati e di rilevazione del traffico è svolta da personale di qualifica inferiore a quelle summenzionate, munito della tessera di servizio di cui al facsimile determinato come sopra."

 

Art.8
Aziende di trasporto

1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 150.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13002/01); una quota pari a lire 20.000.000.000 di detta autorizzazione di spesa, è destinata all'erogazione di contributi a copertura dei disavanzi d'esercizio dell'anno 1996.

2. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1982, sono sostituiti dal seguente:

"5. Le variazioni di percorrenza, verificatesi nell'anno precedente, devono essere conguagliate non oltre l'erogazione della terza trimestralità dell'anno successivo".

Art.9
Attività di promozione aeroportuale

1. Per lo svolgimento di un'attività promozionale nel sistema degli aeroporti isolani, finalizzata al miglioramento delle relazioni interne ed esterne, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 (cap. 13059/01).

2. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 9

(identico)

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

Art. 10
Formazione professionale e progetti per l'occupazione

1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, nell'anno 1997, in lire 50.000.000.000 (cap. 10001).

3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.

4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:

capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.000

5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2, dell'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, così come rideterminate dall'articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono ulteriormente rideterminate in lire 70.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 60.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 10136).

6. I comuni beneficiari degli stanziamenti relativi al piano triennale a favore dell'occupazione, di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni (cap. 10136), sono autorizzati ad utilizzare tali risorse anche per attivare "progetti di lavori socialmente utili", in attuazione delle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15, 23 agosto 1995, n. 23 e 21 novembre 1995, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

Art. 10
Formazione professionale e progetti per l'occupazione

1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 1997, in lire 60.000.000.000 (cap. 10001). Una quota di tale stanziamento, pari a lire 12.000.000.000 è destinata agli interventi per la formazione aziendale di cui al programma (Obiettivo 1) approvato dalla Giunta regionale l'11 dicembre 1996, con deliberazione n. 57/4. Un ulteriore quota di tale stanziamento pari a lire 3.300.000.000, è destinata a far fronte agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale convenzionata, per il quadriennio 1994-1997, sottoscritto in data 10 luglio 1996 dal rappresentante del Coordinamento delle Regioni e di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/41 del 4 dicembre 1996.

3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.

4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:

capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.000

5. L'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e l'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, come modificato dal comma 6 dell'articolo 75 della legge regionale n. 6 del 1995, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 37 -

1. L'Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
a) alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
b) alla salvaguardia, valorizzazione nonché gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
c) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
d) alla cura ed estensione del verde urbano nonché del patrimonio boschivo comunale.

2. L'Amministrazione regionale provvede ad accreditare ai comuni le relative somme dopo l'approvazione del programma di ripartizione dello stanziamento disponibile.

3. Lo stanziamento disponibile è ripartito tra i comuni come segue:
a) per il 35 per cento in parti uguali;
b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
c) per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo le più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.

4. I progetti sono approvati secondo le disposizioni vigenti in materia di controllo sugli atti degli enti locali e, oltre a contenere l'indicazione dei soggetti, organismi e modalità di attuazione, devono prevedere una quota del finanziamento non inferiore al 70 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare. La restante quota potrà essere utilizzata per la copertura di tutti gli altri oneri.

5. I comuni devono dare comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori entro 180 giorni dalla data di accredito dei fondi, contestualmente alla trasmissione di una scheda - programma, contenente i dati del progetto.

6. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori i comuni devono certificare il corretto utilizzo delle somme accreditate e trasmettere la scheda riassuntiva dei dati del progetto realizzato.

7. I comuni inadempienti sono esclusi dalla ripartizione dello stanziamento delle annualità successive.".

6. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono rideterminate in lire 30.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 70.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 60.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 10136).

7. L'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 -

1. Le disponibilità finanziarie destinate ai fini di cui all'articolo precedente competono anche all'Amministrazione regionale e agli enti strumentali quando gli stessi siano enti attuatori e progettuali; dette disponibilità, considerata la tipologia omogenea dei progetti che generalmente vengono presentati, , sono assegnate come contributo forfetario nella misura di lire 500.000. per tutta la durata del progetto e per ogni lavoratore effettivamente impegnato (cap. 10136/01).".

8. I Comuni, le Province e le Comunità montane, inseriti nel Programma 1996 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, adottato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1996, n. 35/74, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1996, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l'anno 1996; a tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 8.500.000.000 (cap. 10138).

9. L'articolo 38 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, è abrogato.

10. E' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 6.300.000.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7A/1 e 7A/4 del Programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) e successive modifiche ed integrazioni; i termini di cui al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n. 6 del 1995, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativi all'approvazione dei progetti speciali ed all'emissione del decreto di finanziamento, da ultimo determinati dal comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono fissati rispettivamente in 60 e 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (cap. 01080).

Art. 11
Finanziamenti alle Università ed agli enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale ed in quello culturale

1. I contributi da erogare annualmente alle Università della Sardegna, previsti dalle sottoelencati leggi regionali, confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 11065 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto alle stesse indicate:

a) L.R. 17 novembre 1986, n. 63:
- Università di Cagliari - Facoltà di economia (cap. 11067/96)
lire 150.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (cap. 11070/96)
lire 220.000.000
- Università di Cagliari - Scuola per fini speciali di Nuoro, art. 25, comma 2, L.R. 39/91 (cap. 11070/96)
lire 500.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia (cap. 11072/96)
lire 70.000.000
b) L.R. 18 novembre 1986, n. 65:
- Università di Cagliari - Facoltà di Magistero corso specializzazione per recupero handicappati (cap.11084/96)
lire 100.000.000
c) L.R. 18 novembre 1986, n. 66:
- Università di Cagliari - Scuola dei servizi sociali (cap 11081/96)
lire 600.000.000
d) L.R. 14 settembre 1987, n. 38:
- Università di Cagliari e Sassari - Facoltà di giurisprudenza (cap. 11084-02/96)
lire 250.000.000
e) L.R. 22 gennaio1990, n. 1 - art. 57:
- Università di Cagliari e Sassari - Scuole dirette a fini speciali (cap. 11088-01/96)
lire 900.000.000
f) L.R. 28 settembre 1990, n. 43:
- Art. 16, comma 7 - Università di Cagliari e Sassari - Progetto ERASMUS (cap. 11071/96)
lire 200.000.000
- art. 14 - Università di Cagliari e Sassari - Programmi di ricerca e formazione in favore di paesi in via di sviluppo (cap.11081-01/96)
lire 500.000.000
g) L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25:
- Università di Cagliari - corso laurea ingegneria gestionale Nuoro (cap. 11089-03/96)
lire 600.000.000
- Università di Sassari - corsi di laurea scienze ambientali e forestali Nuoro (cap. 11089-03/96)
lire 1.150.000.000

2. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 50 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, fanno carico, a decorrere dall'anno 1997, al capitolo 11065 di cui al precedente comma.

3. I contributi da erogare annualmente ai sottoelencati organismi operanti nel settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 89, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 10025 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto a ciascuno indicata:

a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro (cap. 10032/96)
lire 450.000.000
b) Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti (cap. 10034/96)
lire 100.000.000
c) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna (cap. 10036/96)
lire 70.000.000
d) Istituto medico pedagogico "Gesù Nazareno" di Sassari (cap. 10037/96)
lire 265.000.000

4. I contributi da erogare annualmente agli enti culturali previsti dalle sottoelencate leggi regionali confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 11063 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto alle stesse indicate:

a) L.R. 17 novembre 1986, n. 63:
- Deputazione di storia patria per la Sardegna (cap. 11069/96)
lire 100.000.000
b) L.R. 13 luglio 1988, n. 15:
- Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di Cagliari (cap. 11082/96)
lire 50.000.000
c) L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25:
- AILUN, libera università nuorese (cap. 11079-02/96)
lire 1.300.000.000
d) L.R. 22 giugno 1992, n. 12:
- Università della Terza età in Sardegna (cap. 11079-01/96)
lire 800.000.000

5. Il contributo previsto dalla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 e successive modificazioni, rideterminato in annue lire 200.000.000 (cap. 11064/96) dall'articolo 54 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio regionale.

 

Art. 11
Finanziamenti alle Università ed agli enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale ed in quello culturale

1. Nelle more dell'applicazione della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, limitatamente all'anno 1997, i contributi da erogare annualmente alle Università della Sardegna, previsti dalle sottoelencati leggi regionali, confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 11065 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto alle stesse indicate; qualora l'intervento preveda più di un beneficiario i finanziamenti sono erogati sulla base della ripartizione adottata per l'anno 1996:

a) L.R. 17 novembre 1986, n. 63:
- Università di Cagliari - Facoltà di economia (cap. 11067/96)
lire 150.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (cap. 11070/96)
lire 220.000.000
- Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia (cap. 11072/96)
lire 70.000.000
b) L.R. 18 novembre 1986, n. 65:
- Università di Cagliari - Facoltà di Magistero corso specializzazione per recupero handicapati (cap.11084/96)
lire 100.000.000
c) L.R. 18 novembre 1986, n. 66:
- Università di Cagliari - Scuola dei servizi sociali (cap 11081/96)
lire 600.000.000
d) L.R. 14 settembre 1987, n. 38:
- Università di Cagliari e Sassari - Facoltà di giurisprudenza (cap. 11084-02/96)
lire 250.000.000
e) L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 - art. 57:
- Università di Cagliari e Sassari - Scuole dirette a fini speciali (cap. 11088-01/96)
lire 900.000.000
f) L.R. 28 settembre 1990, n. 43:
- Art. 16, comma 7 - Università di Cagliari e Sassari - Progetto ERASMUS (cap. 11071/96)
lire 200.000.000
- art. 14 - Università di Cagliari e Sassari - Programmi di ricerca e formazione in favore di paesi in via di sviluppo (cap.11081-01/96)
lire 500.000.000
g) L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25:
- Università di Cagliari - corso laurea ingegneria gestionale Nuoro (cap. 11089-03/96)
lire 600.000.000
- Università di Sassari - corsi di laurea scienze ambientali e forestali Nuoro (cap. 11089-03/96)
lire 1.150.000.000

2. Una quota pari a lire 1.400.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione per l'anno 1997, è destinata all'erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

3. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 11065, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli studi di Cagliari un contributo di lire 500.000.000 da destinare al nuovo corso di diploma universitario in "operatore della pubblica amministrazione" con sede in Nuoro.

4. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 50 della legge regionale n. 9 del 1996 fanno carico a decorrere dall'anno 1997 al capitolo 11065 di cui al comma 3.

5. I contributi da erogare annualmente ai sottoelencati organismi operanti nel settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 89, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 10025 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto a ciascuno indicata:

a) Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili e del lavoro (cap. 10032/96)
lire 450.000.000
b) Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti (cap. 10034/96)
lire 100.000.000
c) Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna (cap. 10036/96)
lire 70.000.000
d) Istituto medico pedagogico "Gesù Nazareno" di Sassari (cap. 10037/96)
lire 265.000.000

6. I contributi da erogare annualmente agli enti culturali previsti dalle sottoelencate leggi regionali confluiscono nella dotazione finanziaria recata dal capitolo 11063 del bilancio regionale e sono determinati nella misura accanto alle stesse indicate:

a) L.R. 17 novembre 1986, n. 63:
- Deputazione di storia patria per la Sardegna (cap. 11069/96)
lire 100.000.000
b) L.R. 13 luglio 1988, n. 15:
- Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di Cagliari (cap. 11082/96)
lire 50.000.000
c) L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25:
- AILUN, libera università nuorese (cap. 11079-02/96)
lire 1.800.000.000
d) L.R. 22 giugno 1992, n. 12:
- Università della Terza età in Sardegna (cap. 11079-01/96)
lire 800.000.000

7. Il contributo previsto dalla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 e successive modificazioni, rideterminato in annue lire 200.000.000 (cap. 11064/96) dall'articolo 54 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio regionale.

8. Gli stanziamenti recati dal capitolo 12193/01 del bilancio regionale sono destinati anche alla concessione di contributi a favore dell'Università degli studi di Sassari per il funzionamento delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Veterinaria; gli stessi contributi sono erogati con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del medesimo Assessore, a fronte del programma di attività predisposto, unitamente al relativo piano di spesa, dall'Università beneficiaria d'intesa con l'Amministrazione regionale.

9. I contributi annuali previsti dalla legge regionale 1° marzo 1992, n. 5, sono estesi alle borse di studio per la frequenza della Scuola di specializzazione in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari; all'erogazione dei predetti contributi si provvede secondo le modalità previste nella medesima legge regionale n. 5 del 1992.

10. In sede di prima applicazione il contributo è concesso con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del medesimo Assessore.

11. Per l'applicazione del comma 9 è autorizzata, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 12215/01, la spesa di lire 690.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 12
Diritto allo studio

1. I Comuni possono attuare gli interventi previsti dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, anche a favore degli alunni che, per carenza di scuole materne e dell'obbligo nel comune di residenza, frequentino le medesime scuole nei comuni viciniori.

2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1996-1997, qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

 

Art. 12

(identico)

Art.13
Proroga attuazione interventi LL.RR. n. 17 del 1950 e n. 1 del 1990, artt.56 e 60

1. E' prorogata al 31 dicembre 1997 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1996 in esecuzione della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 11115) e degli articoli 56 (cap. 11102/03) e 60 (cap. 11099) della legge regionale 22 gennaio 1990, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 13

(identico)

Art.14
Integrazione del fondo sanitario nazionale e contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento complessivo di lire 790.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02/P).

2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL, nell'anno 1997, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 13.000.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, i seguenti contributi:

- lire 2.000.000.000 per il finanziamento di esami di laboratorio per il piano di brucellosi ovi-caprina e di esami della qualità del latte (cap.12160/02);
- lire 2.200.000.000 per il finanziamento della spesa in conto capitale (cap.12162/01).

 

Art.14
Integrazione del fondo sanitario nazionale e contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

1. E' autorizzato, nell'anno 1997, lo stanziamento complessivo di lire 790.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02/P).

2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende-USL, nell'anno 1997, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 3.000.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.

3. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 34, è aggiunta la seguente lettera:

"c) medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e comunque indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente.".

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in annue lire 500.000.000, fanno carico ai finanziamenti assegnati con mezzi propri della Regione, alle aziende-USL (cap. 12133/02).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, i seguenti contributi:

- lire 2.000.000.000 quale contributo straordinario per lo svolgimento di compiti conseguenti all'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo (cap.12160/02);
- lire 2.200.000.000 per il finanziamento della spesa in conto capitale (cap.12162/01).

   

Art. 14 bis
Delega di funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la disciplina delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, le funzioni di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 25 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, sono delegate alle aziende-USL che le esercitano attraverso i dipartimenti di prevenzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

Art.15
Interventi nel campo sociale

1. Nella legge regionale 12 marzo 1984, n. 9, e successive modificazioni, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - 1. L'Amministrazione regionale, in attesa dell'emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:
a) lire 700.000 agli elettori provenienti dai paesi europei;
b) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.

Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1984, è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo può essere ottenuto dall'interessato dietro presentazione di una dichiarazione di avvenuto esercizio del voto in calce alla quale risultino apposti, a cura del Sindaco, gli estremi del certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e del biglietto di viaggio emesso, rispettivamente, entro i due mesi precedenti, per l'arrivo, e i due mesi successivi, per la partenza, dalla data delle consultazioni elettorali".

3. La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del comma 1, è valutata in lire 200.000.000 negli anni di svolgimento delle relative consultazioni elettorali (cap. 02145).

4. E' abrogato l'articolo 85 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1997, a concedere contributi compensativi delle minori entrate alle imprese pubbliche e private, concessionarie di servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con atti amministrativi dall'Assessore dei trasporti precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, presentino istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione a riprova del mancato introito.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, predispone un disegno di legge di disciplina organica della materia delle agevolazioni tariffarie sui servizi pubblici di linea di competenza regionale, collegato al disegno di legge finanziaria 1998.

7. Per le finalità di cui al precedente comma 5 è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 1 .000.000.000 (cap. 13043).

 

Art.15
Interventi nel campo sociale

1. L'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 -

1. L'Amministrazione regionale, in attesa dell'emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:
a) lire 700.000 agli elettori provenienti dai paesi europei;
b) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei.

Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 e successive modificazioni".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1984, è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo può essere ottenuto dall'interessato dietro presentazione di una dichiarazione di avvenuto esercizio del voto in calce alla quale risultino apposti, a cura del Sindaco, gli estremi del certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e del biglietto di viaggio emesso, rispettivamente, entro i due mesi precedenti, per l'arrivo, e i due mesi successivi, per la partenza, dalla data delle consultazioni elettorali".

3. La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del comma 1, è valutata in lire 200.000.000 negli anni di svolgimento delle relative consultazioni elettorali (cap. 02145).

4. E' abrogato l'articolo 85 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.

5. In ottemperanza dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, il limite di reddito mensile individuale di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, è aggiornato per l'anno 1995 a lire 631.826 e per l'anno 1996 a lire 650.780.

6. Per l'anno 1997 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, purché tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

7. Per l'anno 1997, le risorse necessarie alle Province per lo svolgimento delle attività socio assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI sono assegnate alle stesse Province nella misura prevista per l'anno 1996; per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in scadenza; l'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni.

8. Le Province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte in rapporto agli obiettivi programmati.

9. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è abrogato.

10. I rimborsi per le spese sostenute dalle Province nell'anno 1990 per lo svolgimento delle funzioni ex ONMI sono determinati per lo stesso anno nella stessa entità disposta per il 1989, analogamente a quanto previsto per i Comuni nello stesso anno ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32 e dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1990, n.44.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1997, a concedere contributi compensativi delle minori entrate alle imprese pubbliche e private, concessionarie di servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con atti amministrativi dall'Assessore dei trasporti precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, presentino istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione a riprova del mancato introito.

12. Per le finalità di cui al precedente comma 10 è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 13043).

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.16
Modifiche alla L.R. n.25 del 1993 - Trasferimento di risorse agli enti locali

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, introdotto dal comma 7 dell'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

"2 bis - L'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie da trasferire al sistema delle autonomie locali e, fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 - fatti salvi eventuali aumenti derivanti da incrementi delle dotazioni dei singoli fondi che verranno ripartiti con i criteri previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 5 - vengono confermate, a ciascun ente le assegnazioni effettuate nell'anno 1996, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 69 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.".

 

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.16
Modifiche alla L.R. n.25 del 1993 - Trasferimento di risorse agli enti locali

1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, introdotto dal comma 7 dell'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

"2 bis - L'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie da trasferire al sistema delle autonomie locali e, fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 - fatti salvi eventuali aumenti derivanti da incrementi delle dotazioni dei singoli fondi che verranno ripartiti con i criteri previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 5 - vengono confermate limitatamente all'anno 1997, a ciascun ente le assegnazioni effettuate nell'anno 1996, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 69 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.".

   

Art. 16 bis
Alienazione ed uso di beni regionali

1. Per l'ipotesi di alienazione dei beni col sistema regionale della licitazione privata, prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, la partecipazione alla gara deve essere di regola in numero non inferiore a tre soggetti.

2. Il limite di valore previsto per il sistema della trattativa privata in lire 100.000.000 dai commi 6, lettera b), e 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995 è aggiornato di anno in anno in sede di approvazione della legge finanziaria; per l'anno 1997 detto valore è incrementato di lire 50.000.000.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Per la vendita di fabbricati ed alloggi adibiti ad uso abitazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560.".

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35 del 1995, è aggiunto, in ultimo, il seguente periodo:

"che provvedano con fondi propri o con finanziamento a carico della Regione alla realizzazione delle relative opere, impianti, attrezzature e servizi.".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n.35 del 1995, è aggiunto il seguente:

"3 bis. I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati per il 50 per cento ad incrementare la dotazione annuale del capitolo 04110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.".

6. Le spese di istruttoria delle istanze di concessione in uso e di locazione di beni demaniali e patrimoniali di proprietà della Regione sono a carico del richiedente; nelle spese sono comprese quelle inerenti a visite, sopralluoghi, ricognizioni, ispezioni e consegne, nonché quelle relative alla stipulazione, alla registrazione ed ogni altra dipendente dalla richiesta (cap. 04171/02).

7. Il richiedente deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso il Tesoriere della Regione, nella misura stabilita dall'Assessorato competente in materia di demanio e patrimonio (cap. 37204/02).

8. Terminata l'istruttoria delle istanze di cui al comma 6, sia nell'ipotesi di accoglimento che di diniego, il predetto Assessorato procede alla liquidazione del deposito con l'indicazione in apposita nota di tutte le spese sostenute per conto del richiedente e provvedendo conseguentemente a disporre per il rimborso o per l'integrazione (cap. 04171/03).

   

Art. 16 ter
Contributi ai Comuni per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni contributi per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in adeguamento ai piani commerciali provinciali nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; la relativa spesa è determinata in complessive lire 12.000.000.000 in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997-1998-1999; il relativo programma è approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni (cap. 04160/06).

   

Art. 16 quater
Supporti informatici dei Comuni

1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997-1998-1999 per la concessione di contributi a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine dell'acquisizione di supporti informatici per la gestione dei servizi comunali (cap. 04018/05); alla ripartizione della spesa si provvede sulla base dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.

   

Art. 16 quinquies
Consorzi per le zone industriali

1. E' autorizzato nell'anno 1997, lo stanziamento di lire 600.000.000 per l'erogazione di contributi straordinari ai Consorzi per le zone industriali della Sardegna per le spese legali conseguenti a lodi arbitrali riguardanti l'attività istituzionale dei medesimi (cap. 09029).

2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

   

Art. 16 sexies
Fondo regionale per la montagna

1. In attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente: "Nuove disposizioni per le zone montane", è istituito il Fondo regionale per la montagna; la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri adottati dallo Stato, delibera a termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 la ripartizione dello stanziamento tra gli aventi diritto.

2. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in annue lire 7.000.000.000 (cap. 03040).

   

Art. 16 septies
Proroga dell'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 7 del 1955 - Manifestazioni turistiche

1. E' prorogata al 31 dicembre 1997 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1996 dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, concernente manifestazioni turistiche (cap. 07001/03).

Art.17
Studi, progetti, ricerche e collaborazioni

1. A decorrere dall'anno 1997, la competenza relativa a studi, progetti, ricerche e collaborazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento è attribuita alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati, ciascuno per rispettiva materia.

2. A tal fine è istituito in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 un capitolo denominato: "Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza".

3. La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata nello stanziamento iscritto nei medesimi capitoli del bilancio regionale.

4. E' abrogato l'articolo 70 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.

5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dispone, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, l'attribuzione dei residui sussistenti, alla data del 31 dicembre 1996, nei capitoli 03057, 03057/01 e 03058 ai pertinenti capitoli di cui alla tabella G), allegata alla presente legge; competono allo stesso Assessore i pagamenti in conto dei succitati residui nel caso dell'impossibilità di attribuzione degli stessi.

6. A valere sulle disponibilità iscritte in conto del capitolo 13059, per la predisposizione lo studio e l'aggiornamento dei piani di sviluppo aeroportuale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 351, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 la spesa di lire 600.000.000.

 

Art.17
Studi, progetti, ricerche e collaborazioni

1. A decorrere dall'anno 1997, la competenza relativa a studi, progetti, ricerche e collaborazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento è attribuita alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati, ciascuno per rispettiva materia.

2. A tal fine è istituito in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 un capitolo denominato: "Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza".

3. La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata nello stanziamento iscritto nei medesimi capitoli del bilancio regionale.

4. E' abrogato l'articolo 70 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.

5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dispone, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, l'attribuzione dei residui sussistenti, alla data del 31 dicembre 1996, nei capitoli 03057, 03057/01 e 03058 ai pertinenti capitoli di cui alla tabella G), allegata alla presente legge; competono allo stesso Assessore i pagamenti in conto dei succitati residui nel caso dell'impossibilità di attribuzione degli stessi.

6. L'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede alla predisposizione di organici progetti di riforma della Regione, dei suoi enti strumentali e del sistema delle autonomie locali, nonché di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riordino e revisione della legislazione di settore con la formazione di testi unici.

7. Nello svolgimento delle predette attività di riforma l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, potrà operare con l'istituzione di gruppi di lavoro di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ai cui componenti è attribuito un compenso ulteriore, rispetto al trattamento a regime, definito dalla Giunta regionale; le convenzioni con consulenti esterni potranno comportare il rimborso delle spese per le collaborazioni, nel numero e per il periodo fissato nelle stesse convenzioni.

8. A tal fine è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 02104/01).

9. A valere sulle disponibilità iscritte in conto del capitolo 03070 è autorizzata, nell'anno 1997, la spesa di lire 300.000.000 per gli interventi di monitoraggio e stato di attuazione previsti dall'articolo 27 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 a favore della società Porto Conte Ricerche, società a prevalente capitale regionale, per lo svolgimento delle attività istituzionali all'interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (cap. 03058/01 - N.I.).

11. A valere sulle disponibilità iscritte in conto del capitolo 13059, per la predisposizione, lo studio e l'aggiornamento dei piani di sviluppo aeroportuale di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 351, è autorizzata per ciascuno degli anni 1997-1998-1999 la spesa di lire 600.000.000.

   

Art. 17 bis
Sospensione di istanze contributive

1. E' sospesa a decorrere dal 1° gennaio 1997 la presentazione di istanze relative alla concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di cui alla vigente legislazione regionale e per gli interventi finanziati dall'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.18
Recupero di somme da fondi di rotazione

1. E` disposto nell'anno 1997, il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 78.428.000.000 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103):

a) lire 396.000.000 dal fondo per le anticipazioni a cooperative e ad altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1974, n. 50;
b) lire 14.136.000.000 dal fondo per favorire il credito agrario di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, destinato alla concessione di prestiti d'esercizio a pastori ed allevatori, associati in cooperative, gruppi o latterie sociali, in ragione di lire 1.177.000.000 da quello costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro, lire 3.243.000.000 da quello presso la Banca di Sassari e lire 9.716.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna;
c) lire 192.000.000 dal fondo di cui alla precedente lett. b) destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole;
d) lire 3.000.000.000 dal fondo per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 costituito presso la Banca di Sassari;
e) lire 7.000.000.000 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, costituito presso la Banca di Sassari;
f) lire 2.200.000.000 dal fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, costituito presso il Banco di Sardegna;
g) lire 3.454.000.000 dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, in ragione di lire 695.000.000 da quello costituito presso la Banca di Sassari, lire 1.355.000.000 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A., lire 1.404.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna;
h) lire 4.882.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigianato di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, in ragione di lire 2.318.000.000 da quello costituito presso il Banco di Sardegna, lire 1.678.000.000 da quello presso la Banca di Sassari, lire 886.000.000 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
i) lire 6.240.000.000 dal fondo per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, in ragione di lire 2.307.000.000 da quello costituito presso la Banca di Sassari e lire 3.933.000.000 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
l) lire 1.126.000.000 dal fondo per lo sviluppo dell'industria sugheriera di cui all'articolo 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
m) lire 2.868.000.000 dal fondo per la concessione di mutui a favore di consorzi delle zone industriali di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, in ragione di lire 1.231.000.000 da quello costituito presso il Banco di Sardegna, lire 1.637.000.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro;
n) lire 15.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, in ragione di lire 10.000.000.000 da quello costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A. e lire 5.000.000.000 da quello presso la SFIRS S.p.A.;
o) lire 15.000.000.000 dal fondo per le anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
p) lire 2.934.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna.

2. Al recupero dai fondi di cui al precedente comma provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

3. E' autorizzato, nell'anno 2000, il versamento della somma di lire 10.000.000.000 al fondo di cui alla precedente lett. n), costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A. (cap. 09050).

 

Art.18
Recupero di somme da fondi di rotazione

1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 435.922.009.570 dai sottoelencati fondi di rotazione (cap. 36103:

a) lire 5.000.000.000 dal fondo destinato alla concessione di finanziamenti all'industria cantieristica e della pesca, di cui alla legge regionale 28 novembre 1965, n.50 costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
b) lire 396.000.000 dal fondo per le anticipazioni a cooperative e ad altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1974, n.50, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
c) lire 14.471.495.366 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori ed allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali, di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, in ragione di lire 1.177.000.000 da quello costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro, lire 3.243.000.000 da quello presso la Banca di Sassari, lire 9.716.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna e lire 335.495.366 da quello presso il Banco di Napoli;
d) lire 10.480.319.953 dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui alla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna;
e) lire 7.000.000.000 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n.4, costituito presso il Banco di Sardegna;
f) lire 4.528.928.011 dal fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, in ragione di lire 3.327.969.968 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 1.100.299.789 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro e lire 100.658.254 da quello presso la CARIPLO;
g) lire 3.637.158.940 dal fondo per la concessione di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi, di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n.7, costituito presso il Banco di Sardegna;
h) lire 7.926.000.036 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della legge regionale 23 novembre 1979, n.60, costituito presso il Banco di Sardegna;
i) lire 4.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui agri-turistici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n.32, costituito presso il Banco di Sardegna;
l) lire 3.454.895.146 dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, in ragione di lire 1.404.608.932, da quello presso il Banco di Sardegna, lire 1.355.006.767, da quello presso la Banca CIS S.p.A. e lire 695.297.447 da quello costituito presso la Banca di Sassari;
m) lire 40.465.311.041 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n.8, in ragione di lire 15.100.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 25.000.000.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A., lire 365.311.041 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro;
n) lire 196.000.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 in ragione di lire 68.500.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 98.000.000.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A., lire 28.900.000.000 da quello presso la Banca di Sassari;
o) lire 5.700.000.000 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984 n.28, in ragione di lire 4.800.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e lire 900.000.000 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
p) lire 1.100.000.000 dal fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'articolo 31 della legge regionale n.28 del 1984 costituito presso la Banca di Sassari;
q) lire 4.885.148.451 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigianato di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, in ragione di lire 2.318.535.773 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, lire 1.678.150.891 da quello presso la Banca di Sassari e lire 888.461.787 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
r) lire 6.240.838.176 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 40 del 1976, in ragione di lire 2.307.515.614 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari e lire 3.933.322.562 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
s) lire 909.129.941 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n.26, in ragione di lire 346.127.317 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari e lire 563.002.624 da quello presso la Banca CIS S.p.A.;
t) lire 1.126.794.826 dal fondo per lo sviluppo dell'industria sugheriera di cui all'articolo 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n.37, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
u) lire 2.868.194.667 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi delle zone industriali di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, in ragione di lire 1.231.194.667 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e lire 1.637.000.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro;
v) lire 35.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n.66, in ragione di lire 15.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A. e lire 20.000.000.000 da quello presso la SFIRS S.p.A.;
z) lire 14.000.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n.44, in ragione di lire 8.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A. e lire 6.000.000.000 da quello presso la SFIRS S.p.A.;
aa) lire 30.000.000.000 dal fondo per la concessione del contributo in conto capitale alle imprese di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;
bb) lire 5.797.795.016 dal fondo per la concessione del contributo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle imprese con la garanzia dei consorzi di garanzia fidi, di cui alla legge regionale 3 novembre 1992, n.19, in ragione di lire 1.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari, lire 4.000.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna, lire 44.166.568 da quello presso il Banco di Napoli e lire 753.628.448 da quello presso la CARIPLO;
cc) lire 18.000.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati di cui agli articoli 2 e 12 della legge regionale 11 agosto 1983, n.16, in ragione di lire 5.000.000.000 dal fondo costituito presso la Banca CIS S.p.A., lire 5.000.000.000 da quello presso la Banca di Sassari e lire 8.000.000.000 da quello presso il Banco di Sardegna;
dd) lire 2.934.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n.13, costituito presso il Banco di Sardegna;
ee) lire 10.000.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n.20, costituito presso la Banca CIS S.p.A..

2. Al recupero dai fondi di cui al precedente comma provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. E' autorizzato, nell'anno 2000, il versamento della somma di lire 10.000.000.000 dal fondo di cui alla precedente lettera v) costituito presso la Banca CIS S.p.A. (cap. 09050).

   

Art. 18 bis
Recupero avanzi amministrazione enti regionali

1. E' disposto, nell'anno 1997, il versamento alle entrate del bilancio regionale (cap. 36128) della complessiva somma di lire 50.000.000.000 proveniente:

a) quanto a lire 30.000.000.000 da una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 1995 dell'Azienda Foreste Demaniali;
b) quanto a lire 10.000.000.000 da una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 1995 dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura;
c) quanto a lire 10.000.000.000 da una quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 1995 dell'Istituto Sardo per l'Organizzazione del Lavoro Artigiano.

Art.19
Amministrazione generale

1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, relativamente al triennio 1997-1999, di cui all'articolo 87 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono rideterminati in lire 14.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 25.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 36.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 03014).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 nell'anno 1999 (cap. 02100).

 

Art.19
Amministrazione generale

1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, relativamente al triennio 1997-1999, di cui all'articolo 87 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, sono rideterminati in lire 14.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 25.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 36.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 03014).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 nell'anno 1999 (cap. 02100).

3. L'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 -

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla copertura assicurativa contro i rischi di infortunio contro i danni recati nei confronti di terzi e dell'erario dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni; la misura di detta copertura non può essere superiore a 50.000.000.000 per ciascuno dei componenti della Giunta; il relativo onere è valutato in annue lire 130.000.000 (cap. 02001/03).

Art.20
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997/1998/1999 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 20

(identico)

Art.21
Entrata in vigore

1 . La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 21

(identico)