DISEGNO DI LEGGE N. 281/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, SABA il 19 agosto 1996

Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La norma proposta ha come obiettivo fondamentale la formazione di strumenti finanziari per lo sviluppo delle strutture e dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Si rende necessario, in primo luogo, dare attuazione alla previsione legislativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, che ha introdotto nella tabella B della finanziaria 1994 "Nuovi oneri legislativi" la voce n. 11 - Quadro Comunitario di Sostegno - Programma operativo di pesca. La tabella B allegata alla finanziaria 1996 ha reiterato lo stanziamento di lire 30.000 milioni in ragione di 10 miliardi per gli anni 1996, 1997 e 1998.

Rispetto alla previsione di formazione di un programma operativo regionale gestito direttamente dall'Amministrazione, i meccanismi di finanziamento comunitario e le misure di attuazione statali disposti attraverso la deliberazione CIPE in data 13 aprile 1994, come ridefinita a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 389 del 20-26 luglio 1995, stabiliscono che il programma operativo regionale sia formato attraverso l'intesa Stato-Regione il cui contenuto sarà definito a breve termine.

L'Amministrazione regionale in virtù di quanto disposto dalla Corte Costituzionale può pertanto esprimere un'azione propositiva diretta e un'azione indiretta attraverso il cofinanziamento degli interventi da realizzarsi a valere sullo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) istituito con il Regolamento CE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

La Giunta regionale ha in tale prospettiva indicato le direttive per l'attivazione dello SFOP con il coinvolgimento di soggetti istituzionali interessati (enti locali e organismi pubblici) e beneficiari privati.

Pertanto il presente disegno di legge prevede nella prima fase (art. 1) la predisposizione di un programma straordinario pluriennale regionale d'intervento nel settore aderente ai principi generali dello SFOP e delle norme di attuazione nazionali.

Gli interventi previsti nel programma riguardano:

- il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia;
- l'acquacoltura;
- la sistemazione delle zone marine protette;
- le attrezzature dei porti da pesca;
- la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;
- la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca.

Anche per quanto riguarda i soggetti (art. 2) sono stati indicati i potenziali fruitori già previsti nella normativa regionale di settore, la legge regionale n. 2 del 1953 e successive modifiche e integrazioni, ricomprendendo altresì per gli interventi di specifica competenza le associazioni di categoria, le associazioni dei produttori, le amministrazioni locali e gli organismi pubblici.

L'articolo 3 prevede l'intervento diretto dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione di interventi di interesse pubblico (infrastrutture quali mercati ittici etc.) già considerati dall'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 1953.

Per l'esecuzione di detti lavori è prevista la delega a favore degli enti locali.

All'articolo 4 sono fissate le condizioni per l'erogazione dei contributi secondo le prescrizioni della legge regionale n. 17 del 1994 tenendo conto del regime di aiuti applicabile in base al Reg. 3699/93 di attuazione dello SFOP.

L'articolo 5 prevede la predisposizione del programma operativo regionale di interesse comunitario con la presentazione degli interventi già facenti parte del programma regionale sempre che rientrino nella tipologia degli interventi finanziabili ai sensi dei regolamenti comunitari.

Inoltre il disegno di legge prevede la copertura finanziaria (art. 6) della quota regionale del Programma Comunitario Pesca già approvata dalla U.E..


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
MARROCU, Presidente - CARLONI, Vice Presidente - LORENZONI, Segretario - BOERO, Segretario - DEMONTIS - DIANA - FERRARI, relatore - LIPPI - LODDO - MILIA - MONTIS - OBINO - PIRAS - TUNIS Marco Fabrizio pervenuta il 26 novembre 1997

La Quinta Commissione permanente nella seduta del 19 novembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 281 "Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie".

Il disegno di legge permetterà in primo luogo di accedere al finanziamento comunitario per la realizzazione di una serie di progetti finalizzati allo sviluppo dell'attività di pesca e di acquacoltura.

A tal fine l'Amministrazione regionale predisporrà un programma di interventi che conterrà azioni finalizzate:

- al rinnovo e alla ristrutturazione della flotta peschereccia;
- alla costruzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti di acquacoltura;
- al miglioramento della circolazione idraulica degli stagni;
- alla sistemazione di zone marine protette per la riproduzione della fauna ittica;
- al miglioramento delle attrezzature dei porti da pesca;
- al miglioramento delle strutture per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e di impianti di depurazione dei molluschi;
- alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti della pesca.

Per la realizzazione del programma sono previsti interventi diretti della Regione, deleghe agli enti locali, concessione di provvidenze a operatori del settore, singoli o associati.

Gli interventi previsti dal programma che rientrano nella tipologia di interventi finanziabili ai sensi del Reg. CE 2080/93 del 20 luglio 1993 - SFOP, saranno presentati al cofinanziamento comunitario - strumento finanziario.

Per agevolare la realizzazione degli interventi la Commissione ha inserito la possibilità per l'Amministrazione regionale di concedere una anticipazione sulle provvidenze previste dalla normativa regionale a favore della pesca e della acquacoltura, pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

La Commissione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, ha inserito nel disegno di legge un piano di riconversione della pesca a strascico e della pesca a sciabica. La Commissione ha infatti condiviso la opportunità di incentivare la dismissione di attrezzi di pesca - la sciabica - che hanno comportato una forte conflittualità all'interno delle marinerie e il cui uso sarà impedito dalla normativa comunitaria entro breve tempo o che - lo strascico praticato da imbarcazioni relativamente piccole - hanno un notevole impatto sull'ecosistema marino costiero. A favore degli operatori della pesca che aderiranno al piano saranno concessi dei premi, collegati al valore del premio per l'arresto definito delle navi da pesca, non superiori a 50.000.000 di lire per ciascuna imbarcazione e la priorità nella concessione delle provvidenze regionali per l'acquisto e la ristrutturazione delle imbarcazioni da pesca.

La Commissione accogliendo la proposta della Commissione bilancio ha previsto la decorrenza finanziaria del provvedimento dal 1998 in quanto l'originaria copertura per gli interventi per il 1997, già prevista dalla legge finanziaria del 1997, è stata utilizzata dal Consiglio regionale per altre finalità.

La Commissione auspica una rapida approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale.


La Commissione finanze, nella seduta del 29 ottobre 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità: programma d'interventi a favore dell'economia ittica

1. La presente legge attua un programma d'interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle categorie interessate e, in particolare, il sostegno dei livelli occupazionali e il consolidamento della produzione ittica.

2. Gli interventi previsti dal programma riguardano le seguenti azioni:

il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia attraverso la costruzione di nuove imbarcazioni da pesca e l'ammodernamento di quelle in esercizio;
l'acquacoltura comprendente:
l'allevamento di organismi acquatici nelle acque marine, salmastre e dolci;
gli interventi per l'adeguamento tecnologico degli impianti e per l'allevamento di specie innovative;
gli interventi per il miglioramento della circolazione idraulica degli ambienti lagunari stagnali o estuariali;
centri servizi per la produzione;
la sistemazione di zone marine protette;
le attrezzature dei porti da pesca;
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca comprendente:
la realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e di impianti per la depurazione dei molluschi;
l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca;
la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca.

3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente sentito il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca. Il medesimo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 1
Finalità: programma d'interventi a favore dell'economia ittica

1. La Regione, nel rispetto della politica comunitaria e in attuazione dei regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, adotta annualmente un programma d'interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle categorie interessate e, in particolare, il sostegno dei livelli occupazionali e il consolidamento della produzione ittica.

2. Gli interventi previsti dal programma riguardano le seguenti azioni:

il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia attraverso la costruzione di nuove imbarcazioni da pesca e l'ammodernamento di quelle in esercizio;
l'acquacoltura comprendente:
la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico degli impianti di allevamento di organismi acquatici nelle acque marine, salmastre e dolci;
gli interventi per il miglioramento della circolazione idraulica degli ambienti lagunari stagnali o estuariali;
centri servizi per la produzione;
la sistemazione di zone marine protette;
le attrezzature dei porti da pesca;
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca comprendente:
la realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e di impianti per la depurazione dei molluschi;
l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca;
la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca.

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca, elabora il programma e lo propone alla approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale approva il programma sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 2
Soggetti

1. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i pescatori singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

2. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 1) gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi.

3. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2) gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della n. 963 del 1965, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi, le associazioni di categoria e le associazioni di produttori.

4. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 3) gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, gli impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi.

5. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 4) le associazioni di categoria e le associazioni di produttori.

6. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) le associazioni di categoria e loro strutture e le amministrazioni locali.

7.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) gli organismi pubblici e le associazioni di categoria e loro strutture.

8.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1) gli organismi pubblici, gli imprenditori singoli e associati, le associazioni di categoria e loro strutture.

9.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2) le associazioni di categorie e loro strutture, le associazioni professionali di categoria e loro cooperative, gli imprenditori singoli e associati.

10.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) le cooperative di pescatori o loro consorzi, le associazioni di categoria e loro strutture, le associazioni di produttori e loro consorzi.

 

Art. 2
Soggetti destinati alle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i pescatori singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

2. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punti 1) e 2) gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, di impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della Legge 14 luglio 1965, n. 963, o in possesso dell'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi.

3. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 3) le associazioni di categoria e le associazioni di produttori.

4. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) le associazioni di categoria e loro strutture e le amministrazioni locali.

5.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) gli organismi pubblici e le associazioni di categoria e loro strutture.

6.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1) gli imprenditori singoli e associati, le associazioni di categoria e loro strutture.

7.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2) le associazioni di categorie e loro strutture, le associazioni professionali di categoria e loro cooperative, gli imprenditori singoli e associati.

8.  Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) le cooperative di pescatori e loro consorzi, le associazioni di categoria e loro strutture, le associazioni di produttori e loro consorzi.

Art. 3
Interventi di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a predisporre e a dare esecuzione agli interventi d'interesse pubblico previsti all'articolo 1, lettere b), punti 3) e 4), c), d), e), punto 1) limitatamente ai mercati ittici.

2. L'attuazione degli stessi interventi, comprensiva anche delle spese generali di progettazione, può essere delegata agli enti locali nel cui ambito territoriale ricade l'intervento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono valutati in lire 2.000.000.000 annue (cap. 05069).

4. Per gli interventi di interesse collettivo di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 1953 è autorizzata nell'anno 1996 la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05084).

 

Art. 3
Interventi di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a predisporre e a dare esecuzione agli interventi d'interesse pubblico previsti all'articolo 1, lettere b), punti 2) e 3), c), d), e), punto 1) limitatamente ai mercati ittici all'ingrosso.

2. L'attuazione degli stessi interventi, comprensiva anche delle spese generali di progettazione, può essere delegata agli enti locali nel cui ambito territoriale ricade l'intervento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono valutati in lire 1.900.000.000 per il 1998 e in lire 2.000.000.000 per il 1999 (cap. 05096).

4. Per gli interventi di interesse collettivo di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 2 del 1953 sono autorizzate le seguenti spese: nel 1998 lire 1.000.000.000, nel 1999 lire 500.000.000 (cap. 05084).

Art. 4
Finanziamento del programma

1. Per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'articolo 2 nella misura prevista dal comma 2.

2. L'ammontare massimo di contribuzione per ciascun tipo d'intervento promosso dai soggetti di cui all'articolo 2 è quello previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 4 ottobre 1994, n. 2507, di attuazione della legge regionale 22 aprile 1994, n. 17, come modificato e integrato dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n. 2603.

3. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze creditizie e contributive previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, che rivestono finalità analoghe, purché l'ammontare delle agevolazioni non sia superiore al massimale di aiuto richiamato nel comma 2, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

4. I massimali di spesa per le iniziative riguardanti il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia sono determinati secondo quanto previsto dal decreto assessoriale 29 dicembre 1995, n. 2603.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 5.850.000.000 per l'anno 1996 e in lire 7.9000.000.000 per gli anni successivi (cap. 05097).

 

Art. 4
Finanziamento del programma

1. Per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'articolo 2 nella misura prevista dal comma 2 del presente articolo.

2. L'ammontare massimo di contribuzione per ciascun tipo d'intervento promosso dai soggetti di cui all'articolo 2 è quello previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 4 ottobre 1994, n. 2507, di attuazione della legge regionale 22 aprile 1994, n. 17, come modificato e integrato dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n. 2603 e successive modificazioni e integrazioni. Per la realizzazione dei centri servizi per la produzione l'ammontare massimo della contribuzione regionale è stabilito nel 60 per cento della spesa ammissibile.

3. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze creditizie e contributive previste dalla normativa comunitaria e nazionale purché l'ammontare delle agevolazioni non sia superiore al massimale di aiuto richiamato nel comma 2, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

4. I massimali di spesa per il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia sono determinati secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n. 2603 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 5.243.000.000 per il 1998 e in lire 5.200.000.000 per il 1999 (cap. 05097).

Art. 5
Programma operativo regionale di interesse comunitario

1. Gli interventi di cui al programma regionale, sempre che rientrino nella tipologia d'interventi finanziabili dal Reg. CE 2080/93 del 20 luglio 1993 (SFOP-Strumento finanziario di Orientamento della Pesca) e dal Regolamento di esecuzione n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, sono presentati al cofinanziamento comunitario. In tale ipotesi si applicano le procedure della delibera CIPE del 13 aprile 1994 che approva la proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1996 e dei collegati provvedimenti statali d'attuazione.

2. L'eventuale cofinanziamento comunitario e/o statale ottenuto per l'esecuzione diretta d'interventi di competenza regionale, attuati anche attraverso la delega agli enti locali territorialmente interessati, deve essere inteso quale reintegro delle spese effettuate dall'Amministrazione regionale; lo stesso è riassegnato al capitolo di spesa 05096, in corrispondenza dell'accertamento in conto del capitolo d'entrata 36105, con decreto dell'Assessore della programmazione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i finanziamenti concessi dall'Unione Europea e dallo Stato italiano per gli interventi di cui al comma 1, con esclusione di quelli di competenza regionale sino alla misura massima di contribuzione prevista dall'articolo 4 (cap. 05097/01).

 

Art. 5
Programma operativo regionale di interesse comunitario

1. Gli interventi di cui al programma regionale che rientrano nella tipologia d'interventi finanziabili dal Reg. CE 2080/93 del 20 luglio 1993 (SFOP-Strumento finanziario di Orientamento della Pesca) e dal Regolamento di esecuzione n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 sono presentati al cofinanziamento comunitario. In tal caso si applicano le procedure della delibera CIPE del 13 aprile 1994 che approva la proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1996 e dei collegati provvedimenti statali d'attuazione.

2. L'eventuale cofinanziamento comunitario e statale ottenuto per l'esecuzione diretta d'interventi di competenza regionale, attuati anche attraverso la delega agli enti locali territorialmente interessati, deve essere inteso quale reintegro delle spese effettuate dall'Amministrazione regionale; lo stesso è riassegnato al capitolo di spesa 05096, in corrispondenza dell'accertamento in conto del capitolo d'entrata 36105, con decreto dell'Assessore della programmazione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

   

Art. 5 bis
Anticipazioni provvidenze regionali in materia di pesca

1. Le provvidenze previste dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di pesca e acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata sino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Le anticipazioni devono essere garantite da polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, conforme allo schema che sarà approvato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore alla programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

   

Art. 5 ter
Piano di riconversione della pesca a strascico e della pesca a sciabica o coppia d'ombra

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività di pesca nell'ecosistema marino-costiero e di eliminare o ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca praticati nella fascia costiera, l'Amministrazione regionale attua programmi di razionale utilizzo delle risorse biologiche presenti nelle suddette aree attraverso progetti che prevedono la riconversione dell'attività di pesca a strascico per le barche sino a venti tonnellate di stazza lorda e per le imbarcazioni abilitate al sistema della sciabica verso sistemi alternativi di pesca.

2. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a corrispondere premi per la cancellazione di sistemi di pesca denominati strascico e sciabica. Detti premi sono calcolati nella misura sino al 40 per cento delle tabella del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento (CE) 3699 del 21 dicembre 1993 e comunque nella misura massima di 50.000.000 di lire ad imbarcazione. Qualora la licenza di pesca preveda l'utilizzo sia dello strascico che della sciabica, i premi sono concessi a condizione che entrambi i sistemi di pesca vengano cancellati dalla licenza. I premi per la cancellazione della sciabica sono ridotti del 50 per cento per le imbarcazioni che non abbiano esercitato tale tipo di pesca negli anni 1996 e 1997;
ad attribuire la priorità nella concessione delle provvidenze regionali per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle imbarcazioni e degli attrezzi da pesca alle imprese di pesca indicate nel comma 1, che hanno esercitato l'attività di pesca negli anni 1996 e 1997, e che provvedono a far cancellare i sistemi di pesca a sciabica e a strascico dalla licenza di pesca.

3. Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo sono valutati in lire 1.200.000.000 per il 1998 e il lire 1.500.000.000 per il 1999 (Cap. 05097/01).

Art. 6
Finanziamento di programmi comunitari

1. Per il finanziamento della quota regionale del Programma comunitario di pesca, di cui alla comunicazione della Commissione n. 94/c/180/01, è autorizzata, nell'anno 1996 la spesa di lire 801.000.000 (cap. 05099).

 

Art. 6

(soppresso)

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 9.751.000.000 per l'anno 1996 e in lire 10.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 -

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitali dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 35, L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)

1996 lire 9.250.000.000
1997 lire 10.000.000.000
1998 lire 10.000.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05082 -

Spese per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, L.R. 7 marzo 1956, n. 37, art. 5, L.R. 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

1996 lire 501.000.000
1997 ------
1998 ------

In aumento:

Entrata

Cap. 36105 - (N.I.) - 3.6.1

Rimborsi per la realizzazione di interventi di interesse collettivo a favore dell'industria peschereccia (art. 12, L.R. 5 marzo 1953, n. 3)

1996 P.M.
1997 P.M.
1998 P.M.

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05084 - (N.I.) - 2.1.2.1.0.3.10.14 (08.02)

Spese per la realizzazione di interventi di interesse collettivo a favore dell'industria peschereccia (art. 12, L.R. 5 marzo 1953, n. 3)

1996 lire 1.000.000.000
1997 lire ------
1998 lire ------

Cap. 05096 - (N.I.) - 2.1.2.1.0.3.10.14 (08.12)

Spese per l'attuazione di un programma di interventi diretti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (artt. 3 e 5 della presente legge)

1996 lire 2.000.000.000
1997 lire 2.000.000.000
1998 lire 2.000.000.000

Cap. 05097 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.14 (02.07)

Contributi per la realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 4 della presente legge)

1996 lire 5.850.000.000
1997 lire 7.900.000.000
1998 lire 7.900.000.000

Cap. 05097/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.14 (02.07)

Finanziamenti integrativi di quelli comunitari e statali per la realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 5, comma 3, della presente legge)

1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000
1998 lire 100.000.000

Cap. 05099 - (N.I.) - 2.1.2.1.0.3.10.14 (08.02)

Finanziamento della quota regionale del Programma comunitario pesca (art. 6 della presente legge)

1996 lire 801.000.000
1997 ------
1998 ------

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1996/1998 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 9.343.000.000 per l'anno 1998 e in lire 9.200.000.000 per l'anno 1999. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo della disponibilità indicata nella voce 6) della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).

2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997/1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 -

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitali dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 35, L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)

1997 lire ------
1998 lire 9.343.000.000
1999 lire 9.200.000.000

In aumento:

Entrata

Cap. 36105 - (N.I.) - 3.6.1

Rimborsi per la realizzazione di interventi di interesse collettivo a favore dell'industria peschereccia (art. 12, L.R. 5 marzo 1953, n. 3)

1997 P.M.
1998 P.M.
1999 P.M.

Spesa

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05084 - (N.I.) - 2.1.2.1.0.3.10.14 (08.02)

Spese per la realizzazione di interventi di interesse collettivo a favore dell'industria peschereccia (art. 12, L.R. 5 marzo 1953, n. 3)

1997 lire ------
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 500.000.000

Cap. 05096 - (N.I.) - 2.1.2.1.0.3.10.14 (08.12) Spese per l'attuazione di un programma di interventi diretti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (artt. 3 e 5 della presente legge)

1997 lire ------
1998 lire 1.900.000.000
1999 lire 2.000.000.000

Cap. 05097 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.14 (02.07)

Contributi per la realizzazione di interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 4 della presente legge)

1997 lire ------
1998 lire 5.243.000.000
1999 lire 5.200.000.000

Cap. 05097/01 - (N.I.) -

Spese per la realizzazione di un programma di riconversione della pesca a sciabica e della pesca a strascico esercitata da imbarcazioni fino a 20 T.S.L. (art.5 ter della presente legge)

1997 lire ------
1998 lire 1.200.000.000
1999 lire 1.500.000.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997/1999 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.