DISEGNO DI LEGGE N. 270/B

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport, SERRENTI, il 24 luglio 1996

Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

L'articolo 3, comma 20, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, finalizzata al finanziamento da parte delle regioni di borse di studio e prestiti d'onore a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi.

L'importo della tassa, secondo quanto previsto dal comma 21 dell'articolo 3 della Legge 549/95, deve essere determinato dalle regioni in un importo ricompreso tra un minimo di lire 120.000 ed un massimo di lire 200.000; qualora questo importo non venga determinato con legge regionale entro il 30 giugno 1996, la tassa è dovuta nella misura minima.

La situazione economica dell'isola non consente certamente di gravare gli studenti sardi, e le loro famiglie, di un onere maggiore di quello minimo di legge, e pertanto la proposizione del presente disegno di legge risponde solo all'esigenza di prevedere modalità di riscossione della tassa che consentano di accelerare le procedure e di non gravare di ulteriori adempimenti burocratici gli studenti e gli uffici degli E.R.S.U. e delle Università.

A tal fine la norma proposta prevede che la tassa venga versata direttamente agli E.R.S.U. di competenza e che gli stessi E.R.S.U. e le Università concordino direttamente tra loro le modalità di riscossione della tassa, il cui pagamento, come previsto dal richiamato comma 20, è condizione preliminare per l'accettazione delle iscrizioni ai corsi di studi universitari.

La norma prevede infine la predeterminazione in sede di programmazione da parte degli E.R.S.U. degli interventi annuali per il diritto allo studio, delle modalità e dei tempi di rimborso della tassa agli studenti aventi diritto all'esonero.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai Consiglieri
PETRINI, Presidente e relatore; FRAU, Vice Presidente  CONCAS, Segretario; FEDERICI, Segretario; IANCAREDDU; DETTORI Ivana; LOMBARDO; SASSU; SECCI; TUNIS Gianfranco; ZUCCA, pervenuta il 18 aprile 1997

L'Ottava Commissione permanente, nella seduta di mercoledì 16 aprile 1997, ha esitato il disegno di legge n. 270, con l'astensione dei consiglieri Frau e Federici, dopo averlo riesaminato a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Aula in data 6 marzo 1997.

In fase istruttoria, la Commissione ha potuto beneficiare della collaborazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

In sede di riesame del provvedimento, la Commissione, rispetto alla stesura del testo A, ha riformulato il solo articolo 5, relativo agli esoneri dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario, unico articolo che aveva suscitato perplessità in precedenza. Ciò allo scopo di rendere inequivoca l'individuazione delle categorie di studenti da esonerare.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

   

TITOLO: Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 1

1. Ai sensi del comma 20 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1996/97, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio della Regione Sardegna, finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per le borse di studio ed i prestiti d'onore a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi.

2. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato a decorrere dall'anno accademico 1996/97 in lire 120.000.

3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciuti e degli istituti universitari e degli istituti superiori che rilasciano titoli aventi valore legale che hanno sede legale in Sardegna, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio universitario.

4. Al fine di semplificare le procedure amministrative gli studenti versano la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in un'unica soluzione direttamente all'E.R.S.U. di riferimento.

5. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borsa di studio o di prestito d'onore, nonché gli studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l'assegnazione di detti benefici.

6. Le modalità di rimborso della tassa agli studenti aventi diritto all'esonero sono stabilite dagli E.R.S.U. in sede di approvazione del programma annuale degli interventi per il diritto allo studio.

7. Gli E.R.S.U., mediante apposita convenzione, concordano con le Università e gli istituti superiori di competenza le modalità di collaborazione nella riscossione della tassa nonché di comunicazione dell'elenco degli studenti che avendo versato la tassa regionale per il diritto allo studio universitario possono iscriversi ai relativi corsi.

 

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è istituita, a decorrere dall'Anno accademico 1996-1997, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio della Regione Autonoma della Sardegna finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi.

   

Art. 2
Importo della tassa

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in lire 120.000 (centoventimila).

   

Art. 3
Oggetto della tassa

1. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale in Sardegna, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

   

Art. 4
Versamento della tassa

 

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative di riscossione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione direttamente all'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di riferimento.

   

Art. 5
Esoneri

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario :

a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390;

b) gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione dei benefici di cui alla precedente lettera a);

c) altre categorie di studenti esonerati dalla tasse dalle rispettive Università ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994.

   

Art. 6
Convenzione

1. Con apposita convenzione, da stipularsi fra gli E.R.S.U. e le Università e gli istituti di cui all'articolo 3, sono stabilite le modalità di collaborazione per la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonché le procedure di comunicazione dell'elenco degli studenti che hanno provveduto al versamento della stessa.

   

Art. 7
Rimborsi

1.  Le modalità di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti aventi diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 5 sono stabilite dagli E.R.S.U. in sede di approvazione del piano annuale degli interventi per la concessione di provvidenze in favore degli studenti universitari.