DISEGNO DI LEGGE N. 267/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'industria, MURGIA, il 18 luglio 1996

Legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, articolo 2 -
Recupero somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1995


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

L'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, ha previsto nell'esercizio 1995 la somma complessiva di lire 171.400.000.000 da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali integrate nei settori della agricoltura, dell'industria e del turismo.

Nel corso dell'esercizio 1995 il relativo stanziamento è stato impegnato solo in parte. Infatti sono andati in economia, per l'impossibilità di assumere i relativi impegni, circa lire 80.000.000.000. Con la presente legge si vogliono recuperare, nell'esercizio 1996, le somme non utilizzate nell'esercizio precedente.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

Relazione di maggioranza
pervenuta il 30 luglio 1996

La Commissione programmazione e bilancio, nella seduta di giovedì 25 luglio 1996 ha approvato, a maggioranza, il D.L. 267 concernente il "Recupero somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1995".

La Commissione nell'esprimersi favorevolmente sul disegno di legge ha fatto propria l'esigenza della Giunta, proponente del disegno di legge, di completare, attraverso il ricorso alla contrazione di un mutuo di 80.000.000.000, il programma per la Sardegna centrale.

In particolare nel corso della discussione in Commissione è stata evidenziata l'estrema importanza del programma nel suo complesso, che va ad incidere su una delle zone della Sardegna economicamente più deboli, ed è stato anche osservato che la parte del programma per la quale viene autorizzato, con il provvedimento, lo stanziamento di lire 80.000.000.000, riguarda iniziative strategicamente fondamentali per il buon successo dello stesso programma per la Sardegna centrale nel suo complesso.

La Commissione ha modificato il titolo del disegno di legge ed il primo comma dell'articolo 1, avendo ritenuto che nel provvedimento l'aspetto prevalente sia quello del completamento del programma, ed ha inoltre previsto che sul relativo programma di intervento venga acquisito il parere delle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

La Commissione stante la particolare importanza del provvedimento ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Il relatore
- Onida -


 Relazione di minoranza
pervenuta il 5 agosto 1996

Il disegno di legge n. 267, presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria on.le Murgia, ci lascia molto perplessi, soprattutto per il metodo seguito nella presentazione e discussione del provvedimento in Commissione bilancio e programmazione economica.

Il disegno di legge è stato presentato in collegamento con la legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, con la quale nell'articolo 2, comma 1, veniva stanziata, per l'anno 1995, la somma di lire 171.400.000.000 per la realizzazione di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

Infatti nella brevissima relazione della Giunta si legge, riporto fedelmente quanto scrive il relatore:
"Nel corso dell'esercizio 1995, il relativo stanziamento è stato impegnato solo in parte; infatti sono andati in economia, per l'impossibilità di assumere i relativi impegni, circa 80 miliardi. Con la presente legge si vogliono recuperare, nell'esercizio 1996, le somme non utilizzate nell'esercizio precedente".

In Commissione bilancio e programmazione economica, in sede di espressione del parere finanziario, ho manifestato il fortissimo dubbio che il recupero e l'impegno degli 80 miliardi, stanziati e non impegnati nell'anno 1995, potessero essere impegnati nell'anno 1996. Questa considerazione discende dal fatto che il bilancio di previsione della Regione è un bilancio di competenza annuale (art. 15, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11). In sostanza le somme in esso stanziate o si impegnano nel corso dell'anno o vanno in economia. Non possono, assolutamente, essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

In seguito a questa presa di posizione netta assunta dall'opposizione, i commissari di maggioranza sono ricorsi allo stratagemma di slegare lo stanziamento degli 80 miliardi dell'anno 1996 dalla previsione per l'anno 1995. Infatti il disegno di legge è stato inserito col tentativo di prevedere uno stanziamento ex novo di 80 miliardi per l'anno per 1996.

Si tratta di un tentativo mal riuscito perché l'intervento previsto nell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1995 è un intervento organico, non frazionabile così come ha fatto la maggioranza.

Alcuni membri della maggioranza adesso vorrebbero scaricare sull'opposizione i ritardi della Giunta solo perché abbiamo chiesto i termini per la redazione della relazione di minoranza. Questo fatto non trova assolutamente riscontro nella realtà delle cose. Infatti: in data 3 maggio 1995 il Consiglio regionale licenziava la legge n. 9 "Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale". Questa legge aveva la finalità di completare, si badi bene, è detto nella legge: "Al fine del completamento degli interventi a favore della Sardegna centrale previsti nell'intesa di programma di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992 o in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge 22 novembre 1994, n. 644, di conversione in legge con modificazione del Decreto legge 23 settembre 1994, n. 547".

Vi ricordiamo, a tale proposito, che l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, stabilisce che ogni qualvolta che si presentano nelle commissioni di merito, un disegno di legge o una proposta di legge, che comporta una spesa per la Regione, essa debba essere accompagnata da una relazione redatta dalla Giunta regionale circa le ripercussioni che il provvedimento eserciterà sui conti e sul bilancio della Regione.

Questo disegno di legge è sfornito di tale relazione; esso pur comportando un addebitamento per l'Ente di ben 80 miliardi non reca alcuna indicazione particolareggiata delle opere che si dovranno realizzare.

La funzione della legge appare evidente se si considera la spesa facile dei nostri amministratori regionali. Ecco perché si è posto l'obbligo a carico della Giunta di spiegare qual è l'utilità della spesa ed i suoi effetti nel bilancio dell'ente.

Nel caso in oggetto la spesa di 80 miliardi riguarda interventi piuttosto complessi che vanno dall'industria all'artigianato, al turismo ed all'agricoltura. Si tratta quindi di spese riguardanti diversi capitoli di bilancio. Ora, se si considera che la legge chiede che questo Consiglio esamini e dia l'autorizzazione per i singoli capitoli di spesa, si manifesta la necessità e l'obbligo per la Giunta di riportare la spesa fra i capitoli che verranno interessati e di chiedere l'autorizzazione al Consiglio. Solo in questo modo si rispetta nella forma e nella sostanza la legislazione della finanza regionale.

La legge regionale del 3 maggio 1995 venne approvata col voto favorevole anche delle opposizioni in quanto si trattava di un provvedimento che andava incontro alle esigenze delle popolazioni della Sardegna centrale. Venne approvata, fra l'altro, con procedura d'urgenza ed entrò immediatamente in vigore.

In conclusione, si trattava di dare immediatamente corso ai progetti già pronti per creare adeguate infrastrutture nei settori agricolo, industriale, artigianale e turistico.

Oggi la maggioranza, dopo che ha preso il giro questo Consiglio chiedendo, in data 3 maggio 1995, la procedura d'urgenza per l'immediato impegno della spesa, ci viene a dire che è necessario l'altro impegno per poter dar luogo alla spendita di 80 miliardi. E' il caso anche di aprire una breve parentesi per far notare alla Giunta che, a causa della sua inerzia, il potere di acquisto di 80 miliardi di oggi è notevolmente diverso di quello degli 80 miliardi stanziati nell'anno 1995. Cioè la somma da investire ha subito gli effetti dell'inflazione a causa del ritardato impegno della Giunta.

No, signori della maggioranza, noi non faremo ostruzionismo per l'approvazione delle leggi. Non rientra nel nostro stile. Vi chiederemo però, e con forza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti. Abbiamo il diritto dovere, nel nome dei cittadini Sardi che rappresentiamo, di chiederVi tale rispetto.

Tanto Vi chiediamo per il rispetto formale e sostanziale delle regole stabilite dalla legge sulla finanza e contabilità regionale.

Il relatore
- Casu -

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

   

Titolo: Legge regionale 3 maggio 1995, n. 9, articolo 2 - Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale.

Art. 1

1. Per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 3 maggio 1995, n. 9, è autorizzata nell'esercizio 1996 la spesa di lire 80.000.000.000 (cap. 09045 - 14).

2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dal comma 2 dello stesso articolo 2 della citata legge regionale. n. 9/1995.

 

Art. 1

1. Per il completamento del programma di cui all'art. 2 della L.R. 3 maggio 1995, n. 9, è autorizzata nell'esercizio 1996 la spesa di lire 80.000.000.000 (cap. 09045 - 14).

2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dal comma 2 dello stesso articolo 2 della citata legge regionale n. 9 del 1995, previo parere delle competenti Commissioni del Consiglio regionale.

Art. 2

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 80.000.000.000, per fronteggiare l'onere di cui al precedente articolo 1.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1997; gli stessi sono stipulati, per una durata massima di 15 anni, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione.

 

Art. 2

 

(identico)

Art. 3

1. Il limite d'impegno disposto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e successive modificazioni, è ridotto di lire 275.000.000 nell'anno 1996 e di lire 3.220.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

 

Art. 3

 

(identico)

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 11.705.000.000 dall'anno 1997 all'anno 2011.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

06 - AGRICOLTURA

Capitolo 06073 -
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 13, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 38, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 14, comma 1, della legge finanziaria)
1996 lire 275.000.000
1997 lire 3.220.000.000
1998 lire 3.220.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09042/01 -
Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 65 e 66,L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44); nonché alle imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi garantite dai consorzi fidi intersettoriali (art. 44, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria
1996 lire 725.000.000
1997 lire -
1998 lire -

Capitolo 09054 -
Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art. 32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 23 della legge finanziaria)
1996 lire -
1997 lire 8.485.000.000
1998 lire 8.485.000.000

In aumento

Entrata

Capitolo 51014 -
(N.I.) 5.1.0. - Ricavo dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)
1996 lire 80.000.000.000
1997 lire -
1998 lire -

03 - PROGRAMMAZIONE

Categoria di programma 03.11.04. (N.I.) Mutui Sardegna Centrale.

Capitolo 03133 -
(N.I.) 1.1.1.4.1.2.12.31 (08.01) - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire -
1998 lire -

Capitolo 03134 -
(N.I.) 1.1.1.7.3.2.12.31. (08.01) - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)
1996 lire -
1997 lire 9.645.000.000
1998 lire 9.385.000.000

Capitolo 03135 -
(N.I.) 1.1.3.1.0.5.12.31 (08.01) - Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 9 (art. 2 della presente legge)
1996 lire -
1997 lire 2.060.000.000
1998 lire 2.320.000.000

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09045-14
Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50)
1996 lire 80.000.000.000
1997 lire -
1998 lire -

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi al 1988 e sino al 2011 si provvede con legge di bilancio; gli stessi oneri fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 ed ai capitoli corrispondenti ai capitoli 03134 e 03135 dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 4

 

(identico)