DISEGNO DI LEGGE N. 262/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU l'11 luglio 1996

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10 e disposizioni varie


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio per l'anno in corso posta in essere dalla Giunta regionale si distinguono due separati disegni di legge: quello contenente semplici variazioni al bilancio e quello che, unitamente alle variazioni di bilancio contiene, in quanto necessarie, le norme sostanziali di supporto, integrative o modificative della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996).

Si osserva che le nuove o maggiori spese relative a fondi regionali, che devono essere fronteggiate con risorse proprie, interessano aumenti per 72,7 miliardi alla cui "copertura" si è provveduto con diminuzioni di spesa per 45,9 miliardi e con aumenti di entrata per 26,8 miliardi; la manovra, pertanto, nel soddisfare le mutate esigenze di spesa ha reperito, in larga misura, negli stati di previsione della spesa le risorse a copertura, individuando in maggiori entrate derivanti da recuperi e rimborsi la copertura delle residue necessità (Tabella 3).

Quanto alle predette riduzioni agli stati di previsione della spesa, esse sono state determinate a seguito della ricognizione delle necessità e possibilità d'impegno in corso d'esercizio.

Mentre si rimanda alla relazione specifica al disegno di legge contenente le sole variazioni al bilancio l'illustrazione delle poste in esso previste, nella presente relazione meritano evidenziazione le norme che prevedono i più rilevanti interventi finanziari le cui entità sono riportate in sintesi nella Tabella 1, unitamente a quelle che introducono modifiche procedimentali finalizzate all'accelerazione ed alla migliore qualificazione della spesa.

Tra le norme introdotte nel disegno di legge in trattazione rileva quella che attua il Programma Comunitario Leader II che consente l'introduzione in bilancio dei finanziamenti comunitari, statali e regionali complessivamente pari a 25,7 miliardi per il 1996, a 29,3 miliardi per il 1997 e a 28,6 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 da destinare ai Gruppi d'azione locale (GAL) ed agli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi di innovazione rurale e per la cooperazione transnazionale (art. 2).

L'articolo 3, comma 1, consente il reperimento di 7,4 miliardi necessari per dotare il capitolo 01080, relativo al fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione, delle disponibilità necessarie per dare attuazione al disposto di cui all'articolo 44 della legge finanziaria 1996 che, nel finanziare la prosecuzione delle azioni 6A, 7A/1 e 7A/4, del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, non ha dotato il capitolo 01080 di un'adeguata provvista finanziaria.

Con l'articolo 4 si è dotato il fondo di cui al capitolo 01090 dell'ulteriore stanziamento di 5,5 miliardi per potenziare gli interventi di promozione e di tutela delle attività produttive isolane nei settori dell'agricoltura e del turismo.

Con l'articolo 5 si è inteso definire ulteriormente gli strumenti di attuazione della legge regionale 26 febbraio 1996 n. 14 sui Piani Integrati d'Area.

In particolare si è voluta precisare la figura del Coordinatore del programma, sia per quanto riguarda le procedure di nomina sia per quanto riguarda i compiti e le responsabilità.

E' previsto che al Coordinatore competa convocare i soggetti pubblici e privati per definire l'accordo di programma e provvedere alla realizzazione e alla verifica degli obiettivi, per raggiungere i quali il Coordinatore medesimo può convocare la conferenza dei servizi e assicurare la regolare esecuzione delle risultanze conclusive.

Si sono precisati ancora gli istituti della contrattazione programmata previsti dalla legge in argomento e cioè l'accordo e il contratto di programma; infatti è stato previsto che, in sede di accordo di programma, i soggetti stipulanti potranno affidare la realizzazione del programma, o parte di esso, a società pubbliche, private o miste ai sensi della normativa vigente e, per quanto riguarda il contratto di programma, si è proceduto alla definizione dei soggetti rappresentanti delle imprese, ed interlocutori per esse presso le diverse Amministrazioni, individuandoli nei consorzi d'impresa e nelle società finanziarie.

E' stata infine ampliata la possibilità di rimodulazione del programma - che nella legge era prevista solo in caso di non sottoscrizione dell'accordo di programma da uno dei soggetti interessati - qualora si verifichino situazioni che determinino modificazioni degli interventi e delle opere previste dall'accordo di programma medesimo.

L'articolo 6 provvede a dotare il titolo di spesa 11.4.01/I lett. a) del programma 1988/90 ex lege 268/74, relativo al finanziamento degli organi della programmazione, di una disponibilità idonea a fronteggiare le relative esigenze di spesa.

L'articolo 7 consente di adattare le dotazioni finanziarie già autorizzate per il triennio 1996/1998 dal comma 1 dell'articolo 8 della legge finanziaria 1996 per l'esecuzione di opere portuali al perseguimento delle finalità individuate con propria deliberazione dalla terza Commissione Consiliare.

Quanto all'articolo 9 esso regolamenta un piano di recupero di anticipazioni erogate ai Comuni per la formazione ed attuazione dei piani di risanamento urbanistico ex art. 35 della L.R. 23/1985, nel caso in cui gli stessi abbiano ritardato od omesso il relativo rimborso.

Con l'articolo 10 si intende estendere al settore agricolo ed agro-industriale i benefici previsti, per il settore industriale, dalla L.R. 44/1989 mediante la istituzione di un apposito fondo.

Nella materia del turismo, artigianato e commercio si sono riscontrate numerose esigenze di adeguamento normativo, di cui si illustrano di seguito le più rilevanti.

Nell'articolo 14 è prevista la riformulazione dell'articolo 9 della L.R. 28/84 che consente ai Comuni, che hanno trovato difficoltà nel condurre a termine la realizzazione di strutture ricettive, di essere ammessi al contributo per la fornitura dei servizi turistici e complementari, con l'effetto di utilizzare una notevole forza lavoro, a fronte di investimenti generalmente di scarsa entità, potenziando la gamma degli stessi servizi.

Con gli articoli 16, 19 e 23 si prevede la possibilità della concessione del concorso negli interessi su finanziamenti rispettivamente per l'industria alberghiera, per l'artigianato e per il commercio, anche in forma attualizzata, secondo criteri da stabilirsi mediante la procedura della apposita "direttiva" della Giunta da adottarsi a termini dell'articolo 6 della L.R. 6/1992, fermi restando l'entità dei benefici spettanti alle imprese e l'onere a carico della Regione, atteso che il tasso di attualizzazione adottato è quello attivo della tesoreria regionale.

Si osserva, inoltre, che nei settori del credito alberghiero e dell'artigianato la modalità ordinaria di corresponsione del beneficio non consente l'utilizzazione dei finanziamenti del POP 94/99, di cui al Reg. CE 2081/93, e del relativo cofinanziamento regionale; infatti gli stessi hanno una durata notevolmente inferiore rispetto alla durata media dei finanziamenti agevolati non attualizzati.

L'articolo 20 consente di programmare con largo anticipo i termini di scadenza delle domande per la fruizione dei benefici a favore delle imprese artigiane che, talvolta, hanno lamentato l'esiguità dei tempi disponibili per la presentazione delle istanze, come da ultimo si è verificato con riferimento all'articolo 9 della L.R. n. 28/95 che ha esplicato i propri effetti dal 10 novembre 1995.

Con l'articolo 22 si allarga la possibilità dell'intervento regionale a favore delle imprese commerciali attraverso la costituzione di un fondo presso la SFIRS per gli interventi a favore degli operatori che hanno contratto mutui con enti creditizi non convenzionati con la Regione.

La più rilevante delle iniziative normative interessanti i lavori pubblici è l'articolo 25 che reca misure urgenti in materia di opere pubbliche.

Il comma 1 dell'articolo attiene ad una integrazione della proroga al 31 dicembre 1996 - approvata dal Consiglio regionale il 27 giugno 1996 - sui tempi entro i quali gli enti locali possono effettuare impegni di spesa a gravare sui fondi ex capo I° della L.R. 45/1976 - Triennio 1991/93 - e sui fondi delegati a termini della L.R. 24/1987.

Il vincolo temporale del 31 ottobre posto per l'approvazione dei relativi progetti, considerato come condizione indispensabile per poter utilizzare la proroga stessa, pare soluzione opportunamente volta a stimolare gli enti ritardatari ad accelerare e portare a conclusione le fasi del procedimento preliminare all'appalto, senza attendere gli ultimissimi giorni concessi per gli impegni di spesa, tecnicamente commessi all'assunzione di una "obbligazione giuridicamente perfezionata".

La norma non pare altresì, nella sostanza, penalizzante per gli enti locali, trattandosi di fondi "pubblici" posti a disposizione di questi ormai dal 1991 (5 anni) per la L.R. 45/1976 e da date anteriori al 1994 per le opere delegate.

Per quanto relativo al comma 2, si tratta di voler meglio specificare che agli enti locali, cui è delegata l'attuazione di opere pubbliche, viene concessa la facoltà di prevedere che le spese generali (progettazione, direzione lavori, etc.) da includere nei quadri economici dei progetti, possano determinarsi sia in via forfetaria, sia sulla base di spese effettivamente e legittimamente sostenute.

Con il comma 3 si intende superare un problema interpretativo sorto in merito al pagamento di talune partite I.V.A. connesse alle concessioni di opere pubbliche di interesse regionale.

Nei commi 4 e 5, infine, si propone l'attribuzione all'Assessore regionale ai lavori pubblici della competenza approvativa del prezzario dei lavori pubblici regionali, originariamente attribuito al Presidente della Regione; la norma solleva la Presidenza della Giunta da incombenze che in ultima analisi assumono mero aspetto tecnico.

L'articolo 35 prevede un finanziamento complessivo, articolato in un biennio, di 1.490 milioni al CRS4 per la creazione di un manuale informatico della cultura sarda; detta iniziativa si colloca nel quadro più generale del censimento e catalogazione del patrimonio culturale della Sardegna già avviato.

Tra le norme interessanti il settore Sanità assume rilevanza l'articolo 37 che autorizza l'integrazione della dotazione del Capitolo 12133/02 relativo alla quota regionale della spesa sanitaria corrente. Tale incremento, pari a 17 miliardi, è quello strettamente indispensabile per garantire la quota di compartecipazione regionale, pari al 25% dell'intera spesa, ivi compresi gli oneri per il rinnovo del contratto e le convenzioni del settore sanitario e salva la definizione dei conguagli per la remunerazione a tariffa delle prestazioni ospedaliere del 1996.

Altro capitolo di spesa concernente la Sanità, la cui dotazione è reperita con fondi regionali, è il 12162/01 relativo a contributi per investimenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale e l'autorizzazione di spesa con fondi regionali è necessitata dal fatto che l'Istituto, in quanto operante in una Regione a Statuto Speciale, non ha titolo, a decorrere dal 1990, a ricevere assegnazioni per tali finalità dal Fondo Sanitario Nazionale (art. 43).


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

Relazione di maggioranza

pervenuta il 26 settembre 1996

La Commissione bilancio, nella seduta del 18 settembre 1996, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi Progressista Federativo, dei Popolari, dei Progressisti Sardegna, del PSD'AZ, l'astensione del Consigliere Aresu ed il voto contrario dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale i disegni di legge nn. 262 e 263 relativi alla manovra di assestamento del bilancio della Regione per l'anno 1996.

La Commissione, tenendo conto della particolare gravità della crisi dell'Isola, ha approvato in tempi rapidi i documenti ed ha cercato, nonostante l'esiguità delle risorse finanziarie, di qualificare la spesa regionale indirizzandola ulteriormente verso interventi che possono in qualche modo alleviare la pesante situazione occupazionale della Sardegna. In tale quadro vanno viste le norme relative al programma comunitario LEADER II che prevede finanziamenti per il 1996 per complessivi 25,7 miliardi e l'aumento di 7,4 miliardi degli stanziamenti per i progetti speciali finalizzati all'occupazione giovanile.

La Commissione ha inoltre, su proposta della Giunta regionale, previsto ulteriori stanziamenti per l'agricoltura, 38 miliardi per l'anno 1996 e 55 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Con l'articolo 28 bis è stata stanziata la somma di lire 15 miliardi - che sarà gestita dalla SFIRS S.p.A. - per l'attuazione ai sensi della Legge n. 402 del 1994 (attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale) di interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale della provincia di Oristano. É stato anche previsto un ulteriore stanziamento di lire 3,5 miliardi per la realizzazione, nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio ed Ingurtosu, di interventi, in attuazione della legge regionale n. 15 del 1994, destinati a favorire gli investimenti finalizzati all'occupazione nei settori turistici, agroindustriali e della piccola e media impresa.

La Commissione ha infine, tra l'altro, destinato le somme di lire 5.722.000.000 alle Comunità Montane, di lire 3.500.000.000 alle imprese artigiane per contributi in conto occupazione, di lire 12.500.000.000 per interventi per l'emergenza idrica e di lire 70.000.000.000 per la partecipazione ai sensi della legge regionale n.22 del 1953 al capitale di enti o imprese industriali .

La manovra di assestamento complessiva, con le modifiche apportate dalla Commissione al testo presentato dalla Giunta regionale, è riportata nella tabella 3 bis di seguito riportata.

La Commissione, in considerazione della particolare importanza e urgenza dei provvedimenti, ne raccomanda una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

Il relatore
- Gianfranco Tunis -


Relazione di minoranza

pervenuta il 4 ottobre 1996

I disegni di legge di cui si parla riguardano la manovra di assestamento e le variazioni di bilancio dell'anno in corso.

Non possono non far notare che il disegno di legge di assestamento degli stanziamenti di bilancio doveva essere presentato al Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 5 maggio 1983, entro il 30 giugno.

Detto assestamento doveva, inoltre, tenere conto della consistenza dei residui attivi e passivi, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. E' naturale che in sede di assestamento degli stanziamenti di bilancio vengano presi in considerazione i residui attivi e passivi per ogni capitolo di bilancio per avere un quadro completo della situazione della Regione.

Nel nostro caso bisogna far notare al Governo regionale che il rendiconto dell'anno precedente non è stato ancora esaminato neanche dalla Commissione bilancio e programmazione economica. Il quale rendiconto, in virtù dell'articolo 63 della stessa legge regionale n. 11 del 5 maggio 1983, deve essere presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Ma dirò di più. Non è stato presentato, né in Consiglio, né in Commissione bilancio e programmazione economica neanche il rendiconto relativo ai due anni precedenti. Cioè la Giunta a tutt'oggi non ha trasmesso il disegno di legge del rendiconto generale relativo all'anno 1994. Ciò dimostra che l'attuale maggioranza non ha molta delicatezza e sensibilità nel rispondere, ai sensi delle vigenti leggi regionali, degli adempimenti nei confronti del Consiglio.

Rivela nel modo più palese la sua intolleranza rispetto ai controlli cui si deve sottoporre in Consiglio.

Ho in quest'Aula più volte sostenuto che la Giunta ha il compito istituzionale di programmare la spesa e di sottoporre all'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione e la legge finanziaria. I consiglieri devono essere rispettosi di questa prerogativa della Giunta. Non hanno alcun diritto di stravolgere, mediante una pioggia di emendamenti, il programma predisposto dal Governo regionale. Solo la Giunta è in grado di conciliare le molteplici istanze, spesso contrastanti, per la soddisfazione dei bisogni della comunità.

Pertanto, se da un lato sono un assertore convinto che il programma di spesa rientra nella competenza della Giunta, dall'altro sono uno strenuo difensore delle prerogative del Consiglio in merito ai controlli.

La legge regionale stabilisce che il rendiconto deve essere presentato in Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce in vista di una assoluta trasparenza della spesa pubblica. E oggi di trasparenza, lasciatemi dire, non ce n'è mai troppa.

Ecco perché la norma sull'assestamento stabilisce che, quando si rivedono gli stanziamenti di bilancio dell'anno, si debba tenere conto anche della gestione e dell'entità dei residui. Tutto ciò allo scopo di avere una visione chiara e completa della situazione finanziaria della Regione per meglio soddisfare i bisogni della collettività.

Io credo che questo Consiglio debba censurare severamente la condotta della Giunta regionale in materia di presentazione dei rendiconti della propria gestione.

E' certamente un fatto grave, politicamente e anche sotto il profilo amministrativo e contabile, che l'organo esecutivo non renda conto del proprio operato ai sensi delle leggi regionali vigenti.

L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 1983 prevede l'assestamento degli stanziamenti di bilancio. Questo fatto è comprensibile se si tiene conto che la previsione può contenere un margine di errore. Ma l'interpretazione data dalla Giunta a detto articolo a me sembra vada oltre l'intenzione del legislatore. Infatti, a mio avviso, gli assestamenti altro non sono che passaggi da capitoli, in cui esiste un esubero, rispetto alle necessità, in capitoli dove si manifesta una carenza di stanziamenti.

Cioè l'assestamento di bilancio non può contenere nuovi oneri per la finanza regionale.

Mentre nel caso in oggetto abbiamo, relativamente al disegno di legge n. 262, aumenti di spese e diminuzioni di spese con una differenza negativa da coprire con nuove entrate.

E' vero, forse, che detto aumento di spesa può essere contemplato dal comma 2 dell'articolo 22 in cui si afferma: "ulteriori disegni di legge di variazione delle detrazioni di competenza possono essere presentati al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre.".

Ma è altrettanto vero che questi disegni di legge ricadono sotto la sfera di applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1983.

Pertanto l'esame del disegno di legge comportante nuove spese è subordinato all'acquisizione, da parte della Commissione consiliare competente, di una relazione, elaborata dalla Giunta regionale, circa le ripercussioni sul bilancio regionale e sulle risorse finanziarie dell'ente.

Se si entra nell'esame sostanziale della manovra di assestamento ci si accorge che, ancora una volta, si è privilegiata, nei maggiori stanziamenti, l'industria. Infatti nella tabella n. 3, che esprime la sintesi di tutte le variazioni relative ad ogni Assessorato, risultano variazioni in aumento per 36.800.000.000 e variazioni in meno per 15.000.000.000 con una differenza in aumento di lire 21.800.000.000.

In particolare si legge un maggiore stanziamento a favore dell'EMSA di lire 6 miliardi, quale contributo per investimenti.

La Giunta regionale dimostra di voler privilegiare l'industria nonostante questa, l'EMSA in particolare, non faccia altro che accumulare perdite su perdite. Si assume come giustificazione, io direi come pretesto, l'eventuale privatizzazione per sottrarre delle risorse abbastanza sensibili alle attività produttive.

Infatti le maggiori entrate richieste dalla manovra di assestamento sono date dal recupero di somme stanziate in fondi vari costituiti presso la SFIRS S.p.A.:

- lire 6 miliardi - fondo per la tutela dei livelli produttivi settore industriale;
- lire 4 miliardi - fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese;
- lire 1,8 miliardi - fondo di garanzia fideiussoria per il rimborso del capitale investito in obbligazioni;
- lire 15 miliardi - fondo per la concessione di anticipazioni alle piccole e medie impresse industriali.

La Giunta rivela la massima sensibilità per difendere e proteggere in tutti i modi il regime assistenzialistico instaurato dalle precedenti amministrazioni regionali.

La manovra non è comunque del tutto indolore perché all'articolo 9 bis essa prevede l'autorizzazione alla contrazione di mutui fino all'ammontare di 55 miliardi, per ciascuno degli anni 1997-1998-1999, con un carico di oneri finanziari per lire 688.000.000 per l'anno 1997, lire 6.376.000.000 per l'anno 1998, lire 12.064.000.000 per il 1999 e lire 17.064.000.000 a partire dal 2000 al 2012.

Io ritengo che non sia proprio il caso, in una manovra di assestamento, di chiedere l'autorizzazione al Consiglio per incrementare debiti ed oneri conseguenti fino al 2014. Ciò in considerazione del fatto che entro settembre dovrà essere presentato il bilancio per il triennio 1997-1999 e la legge finanziaria. Ed anche per il fatto che la Regione è già abbastanza indebitata.

Oggi non siamo in grado di stabilire che precisione qual è l'entità dei debiti contratti nell'anno 1996 e quelli che si dovranno contrarre negli esercizi successivi per far fronte ai disavanzi di bilancio. Se la Giunta avesse presentato in Commissione bilancio e programmazione economica ed in Consiglio i rendiconti relativi agli anni 1994 e 1995 oggi saremmo in condizioni di vedere, con maggiore precisione, la situazione finanziaria della nostra Regione.

In assenza dei dati relativi agli accertamenti, impegni, somme riscosse e somme pagate in questi anni la nostra visione è incompleta e frammentaria.

Non posso, pertanto, non mettere in evidenza la scarsa attenzione dell'organo di governo regionale rispetto alla finanza regionale. Eppure meriterebbe, considerata la riduzione dei fondi statali a favore della Regione, ben altra considerazione. Un organo amministrativo, infatti, che contrae debiti, senza avere l'esatta conoscenza del totale dell'indebitamento dell'ente, non opera in modo oculato. Esso agisce all'insegna dell'improvvisazione e non è neanche in grado di stabilire, con una certa precisione, quali sono gli oneri del servizio finanziario che la Regione dovrà affrontare in futuro.

Io non mi stancherò mai di ripetervi che dovete, tempestivamente, adempiere in materia contabile agli obblighi delle leggi regionali.

Non venitemi a dire che si tratta di fatti tecnici di scarsa consistenza. Sono invece, sia l'approvazione del bilancio di previsione con la manovra finanziaria, sia il rendiconto generale della Regione i momenti politici più significativi.

Senza soldi non si possono fare scelte politiche.

Le azioni politiche che incidono sulla realtà economico-sociale si possono fare solo mediante l'utilizzo di risorse finanziarie.

Il relatore
- Casu -

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Fondo nuovi oneri legislativi

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è istituita la seguente voce con lo stanziamento, per l'anno 1996, accanto indicato (cap. 03016):

5) Disegno di legge concernente: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996"
lire 11.327.000.000

 

Titolo: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10.

Art. 1
Fondo nuovi oneri legislativi

1. Nella tabella B allegata alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è istituita la seguente voce con lo stanziamento, per l'anno 1996, accanto indicato (cap. 03017):

6) Interventi nei settori produttivi e nel turismo
lire 92.090.000.000

Art. 2
Attuazione del Programma Comunitario LEADER II

1. Per effetto ed in attuazione della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 14 settembre 1995 n.C(95) 1308/1, concernente la concessione di un contributo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) - Sezione orientamento, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), per il finanziamento di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "LEADER II" nella Regione Sardegna - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale, sono approvati i relativi piani finanziari ed autorizzate le relative azioni.

2. Ai fini della realizzazione della misura A e del controllo e valutazione del Programma di cui al precedente comma, la competenza d'attuazione è attribuita all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

3. Per l'attuazione delle misure B e C dello stesso Programma sono destinatari dei relativi finanziamenti i Gruppi di Azione Locale (GAL) e gli Operatori Collettivi (OC) così come individuati nel medesimo Programma; ai fini della realizzazione della suddetta misura B - programmi di innovazione rurale dei GAL ed OC - la percentuale del contributo da erogarsi a favore dei beneficiari privati è determinata nella misura massima del 75 per cento.

4. Le spese derivanti dall'attuazione del Programma di cui al precedente comma 1 sono quantificate in complessive lire 25.655.000.000 per l'anno 1996, lire 29.341.000.000 per l'anno 1997, lire 28.621.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

 

Art. 2
Attuazione del Programma Comunitario LEADER II

(Identico)

Art. 3
Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione

1. La riduzione di spesa di lire 29.300.000.000 disposta in conto del capitolo 01080 dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 è rideterminata in lire 21.886.000.000.

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale n. 9 del 1996, relativi all'approvazione dei progetti speciali ed all'emissione dei relativi decreti di finanziamento, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

3. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 45 della legge regionale n. 9 del 1996, per l'anno 1996, è incrementata di lire 850.000.000 (cap. 10136).

4. Lo stanziamento di cui al precedente comma 3 è ripartito tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dell'intervento denominato "Azione Bosco" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione a' termini dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6; la ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i Comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 3
Progetti speciali e comunali finalizzati all'occupazione

(Identico)

Art. 4
Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 5.550.000.000 (cap. 01090).

 

Art. 4
Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela

(Identico)

Art. 5
Norme integrative della L.R. n. 14/1996 - P.I.A.

1. Il Coordinatore del programma di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, è nominato, per il periodo necessario all'attuazione del programma, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, delle Amministrazioni locali, degli Enti pubblici, compresi quelli economici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, che si avvale del parere della Provincia interessata.

2. Il Coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi del programma, ne assicura la più rapida ed efficiente esecuzione e verifica l'attuazione degli interventi; nel caso di ritardi o inadeguatezza nella realizzazione degli interventi imputabili al Coordinatore, questi è rimosso dall'incarico e con lo stesso provvedimento si provvede alla nomina del nuovo Coordinatore del programma.

3. Restano ferme le funzioni del responsabile del procedimento di cui alla legge regionale 22 aprile 1990, n. 40, per quanto compatibili con la presente norma, nonché in generale le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definito dalla normativa vigente.

4. Il Coordinatore convoca, entro 15 giorni dall'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, i soggetti pubblici e privati interessati alla sua attuazione, per concordare e definire l'accordo di programma di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996.

5. L'accordo di programma è stipulato tra i soggetti pubblici e privati che partecipano alla realizzazione del programma.

6. I soggetti che stipulano l'accordo di programma possono attribuire la realizzazione del medesimo programma o parti di esso a società pubbliche, private o miste ai sensi della normativa vigente.

7. Dopo il comma 3, dell'articolo 11 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, è inserito il seguente:

"3 bis. Qualora si verifichino situazioni che determinano modificazioni degli interventi e delle opere previste dall'accordo di programma, il programma integrato di area può essere rimodulato dall'Amministrazione regionale sentita la Provincia competente e gli altri soggetti eventualmente interessati.".

8. I contratti di programma di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996, n. 14, possono essere attuati da consorzi di imprese e/o da società finanziarie.

9. Il Coordinatore convoca ove necessario la conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 e assicura la regolare esecuzione delle risultanze conclusive della medesima presso le Amministrazioni e, in genere, i soggetti interessati.

10. Della convocazione della conferenza di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale n. 14 del 1996, è data pubblicità dal Coordinatore di programma per un periodo di almeno dieci giorni prima della data della stessa mediante comunicazione da effettuarsi all'Albo Pretorio delle Amministrazioni interessate.

11. Con le stesse modalità di cui sopra per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte; il relativo verbale costituirà parte integrante dell'Accordo di programma.

12. Le attività e i servizi di supporto per lo svolgimento dei compiti del Coordinatore del programma sono assicurati dalle Amministrazioni di cui al comma 1.

13. Qualora il Coordinatore del programma accerti che le carenze di organico, anche in relazione ai contenuti del programma, non consentono alle Amministrazioni di svolgere le necessarie attività di supporto, queste possono essere affidate, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, a professionisti o società di servizi esterni all'Amministrazione regionale aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, organizzativo, economico; i relativi oneri gravano sul capitolo 03056 del bilancio regionale.

 

Art. 5
Norme integrative della L.R. n. 14/1996 - P.I.A.

1. Il Coordinatore del programma di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, è nominato, per il periodo necessario all'attuazione del programma, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, delle Amministrazioni locali, degli Enti pubblici, compresi quelli economici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, che si avvale del parere della Provincia interessata.

2. Il Coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi del programma, ne assicura la più rapida ed efficiente esecuzione e verifica l'attuazione degli interventi; nel caso di ritardi o inadeguatezza nella realizzazione degli interventi imputabili al Coordinatore, questi è rimosso dall'incarico e con lo stesso provvedimento si provvede alla nomina del nuovo Coordinatore del programma.

3. Restano ferme le funzioni del responsabile del procedimento di cui alla legge regionale 22 aprile 1990, n. 40, per quanto compatibili con la presente norma, nonché in generale le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definito dalla normativa vigente.

4. Il Coordinatore convoca, entro 15 giorni dall'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, i soggetti pubblici e privati interessati alla sua attuazione, per concordare e definire l'accordo di programma di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996.

5. L'accordo di programma è stipulato tra i soggetti pubblici e privati che partecipano alla realizzazione del programma.

6. I soggetti che stipulano l'accordo di programma possono attribuire la realizzazione del medesimo programma o parti di esso a società pubbliche, private o miste ai sensi della normativa vigente.

7. Dopo il comma 3, dell'articolo 11 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, è inserito il seguente:

"3 bis. Qualora si verifichino situazioni che determinano modificazioni degli interventi e delle opere previste dall'accordo di programma, il programma integrato di area può essere rimodulato dall'Amministrazione regionale sentita la Provincia competente e gli altri soggetti eventualmente interessati.".

8. I contratti di programma di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996, n. 14, possono essere attuati da consorzi di imprese e/o da società finanziarie.

9. Il Coordinatore convoca ove necessario la conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 e assicura la regolare esecuzione delle risultanze conclusive della medesima presso le Amministrazioni e, in genere, i soggetti interessati.

10. Della convocazione della conferenza di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 10, della legge regionale n. 14 del 1996, è data pubblicità dal Coordinatore di programma per un periodo di almeno dieci giorni prima della data della stessa mediante comunicazione da effettuarsi all'Albo Pretorio delle Amministrazioni interessate.

11. Con le stesse modalità di cui sopra per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte; il relativo verbale costituirà parte integrante dell'Accordo di programma.

12. Le attività e i servizi di supporto per lo svolgimento dei compiti del Coordinatore del programma sono assicurati dalle Amministrazioni di cui al comma 1.

13. Qualora il Coordinatore del programma accerti che le carenze di organico, anche in relazione ai contenuti del programma, non consentono alle Amministrazioni di svolgere le necessarie attività di supporto, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, può affidare le stesse, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, a professionisti o società di servizi esterni all'Amministrazione regionale aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, organizzativo, economico; i relativi oneri gravano sul capitolo 03056 del bilancio regionale.

Art. 6
Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge n. 268 del 1974

1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 4.500.000.000 a favore del titolo di spesa 11.4.01/I, lett. a) del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è iscritto in conto del capitolo 03034/01 del bilancio della Regione, per essere trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge n. 268 del 1974, per essere attribuito alla lettera a) del titolo di spesa sopra indicato.

 

Art. 6
Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge n. 268 del 1974

(Identico)

Art. 7
Opere portuali

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione di un programma di opere dirette alla ristrutturazione dei porti isolani, ivi comprese le aree di pertinenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000 in ragione di lire 9.500.000.000 per l'anno 1996, lire 10.000.000.000 per l'anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l'anno 1998 ripartita come segue:

Cap. 03034/01
1996: lire 9.500.000.000
1997: lire 5.000.000.000
1998: lire ---

Cap. 08182
1996: lire ---
1997: lire 5.000.000.000
1998: lire 6.500.000.000

2. Nel comma 3 dello stesso articolo 8 della legge regionale n. 9 del 1996, dopo le parole "gli stanziamenti di cui ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli ripartiti a favore del capitolo 08182".

 

Art. 7
Opere portuali

(Identico)

Art. 8
Piani particolareggiati

1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni contributi anche per la redazione dei Piani particolareggiati, con particolare riferimento a quelli interessanti i centri storici, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; a tal fine i Comuni devono presentare entro il primo trimestre di ciascun anno apposite istanze; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per l'anno 1996, il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 non trova applicazione.

 

Art. 8
Piani particolareggiati

(Identico)

Art. 9
Dilazione rimborsi anticipazioni ex art. 35, comma 3, L.R. n. 23/1985
- Piani di risanamento urbanistico -

1. I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e non abbiano operato il rimborso entro la scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di dilazione del rimborso da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano è approvato dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica previa deliberazione della Giunta Regionale.

2. Il rimborso di cui al comma precedente, da corrispondere con decorrenza dalla data di scadenza del termine quinquennale previsto per la restituzione, è comprensivo, oltre che della quota capitale, degli interessi in misura pari a quella dovuta alla Regione dal Tesoriere per il deposito di proprie risorse.

 

Art. 9
Dilazione rimborsi anticipazioni ex art. 35, comma 3, L.R. n. 23/1985
- Piani di risanamento urbanistico -

1. I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e non abbiano operato il rimborso entro la scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di dilazione del rimborso da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano è approvato dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica previa deliberazione della Giunta Regionale.

2. Per il rimborso di cui al comma precedente, da corrispondere con decorrenza dalla data di scadenza del termine quinquennale previsto per la restituzione, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.

   

Art 9 bis
Interventi vari in agricoltura

1. Sono autorizzati i seguenti stanziamenti negli anni e per gli scopi appresso indicati:

a) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (cap. 06025)

1996 lire 3.000.000.000
1997 lire 20.000.000.000
1998 lire 20.000.000.000
1999 lire 20.000.000.000

b) incremento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura (Cap. 06120)

1997 lire 20.000.000.000
1998 lire 20.000.000.000
1999 lire 20.000.000.000

c) contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (Cap. 06180)

1997 lire 15.000.000.000
1998 lire 15.000.000.000
1999 lire 15.000.000.000

2. La somma di cui alla lettera a) del precedente comma, relativa all'anno 1996, è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, della legge 24 giugno 1974, n. 28 per essere attribuita al titolo di spesa 8.1.5/I lettera c) del programma di intervento per gli anni 1982 - 1984 approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, esclusi quelli relativi all'anno 1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga all'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 55.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2, non può decorrere da data anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di autorizzazione alla contrazione degli stessi. Detti mutui sono stipulati per una durata massima di 15 anni ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (Capp. 03120, 03121, 03122).

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 688.000.000 per l'anno 1997, in lire 6.376.000.000 per l'anno 1998, in lire 12.064.000.000 per l'anno 1999, in lire 17.064.000.000 dall'anno 2000 all'anno 2012, in lire 11.376.000.000 per l'anno 2013 ed in lire 5.688.000.000 per l'anno 2014.

6. Il limite di impegno di lire 5.000.000.000 autorizzato dall'articolo 20, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, con annualità dal 1997 al 2011, è soppresso. Il limite di impegno di lire 7.140.000.000, autorizzato dall'articolo 38, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, rideterminato in lire 3.140.000.000 dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, con annualità dal 1996 al 2010, è soppresso. Il limite di impegno di lire 12.500.000.000, autorizzato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, con annualità dal 1995 al 2009 è ridotto di lire 3.924.000.000 nell'anno 1999 e di lire 8.924.000.000 dall'anno 2000 all'anno 2009.

Art. 10
Provvedimenti a favore delle imprese agricole

1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 sono estesi a favore delle imprese agricole ed agro industriali esercenti in Sardegna per la conversione delle situazioni debitorie a breve termine nei confronti di Istituti di Credito, in essere alla data di presentazione della richiesta, in debito consolidato a medio termine e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare nell'interesse delle succitate imprese, a fronte delle operazioni di consolidamento finanziario, una fideiussione sussidiaria entro il limite massimo del 60 per cento del debito consolidato, qualora, valutata positivamente la conduzione economica dell'azienda, risultino insufficienti le garanzie reali e personali offerte dall'imprenditore.

3. Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria e del contributo in conto interessi è autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per la costituzione di un fondo presso la SFIRS con la quale sarà stipulata dall'Assessore dell'Agricoltura, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, apposita convenzione (cap. 06199).

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati dall'Assessore dell'Agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta sulla base della istruttoria tecnico-finanziaria effettuata dalla SFIRS.

 

Art. 10
Provvedimenti a favore delle imprese agricole

(Soppresso)

Art. 11
Anticipazione dei contributi CEE per il rimboschimento dei terreni seminativi

1. E' autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 quale incremento del fondo di rotazione istituito dal comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per la concessione dei prestiti di anticipazione dei contributi comunitari per il rimboschimento dei terreni seminativi (cap. 06062).

 

Art. 11
Anticipazione dei contributi CEE per il rimboschimento dei terreni seminativi

(Identico)

Art. 12
Miglioramento patrimonio zootecnico

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 399.000.000 (cap. 06163/01).

 

Art. 12
Miglioramento patrimonio zootecnico

(Identico)

Art. 13
Fondo anticipazione concorso interessi mutui assestamento e miglioramento agrario

1. Al Fondo per l'anticipazione del concorso interessi, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 possono essere versate tutte le annualità dei limiti di impegno di cui alle leggi richiamate dall'articolo 28 della legge regionale n. 18 del 1994 e dall'articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.

 

Art. 13
Fondo anticipazione concorso interessi mutui assestamento e miglioramento agrario

(Identico)

Art. 14
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984
Interventi nel settore del turismo

1. L'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. Alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1, che mediante l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all'integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili. Qualora le iniziative previste dal presente articolo, con esclusione della realizzazione di strutture ricettive, vengano poste in essere dai Comuni per essere poi affidate in gestione alle citate cooperative o società giovanili, l'importo del contributo potrà essere elevato sino all'85 per cento.

2. La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l'ammontare dell'investimento, il numero dei soci, il numero dei giovani dei quali si prevede l'occupazione e la durata dell'attività nell'arco dell'anno.

3. I Comuni i quali, per la realizzazione delle opere previste dal comma 1, abbiano già beneficiato di precedenti contributi previsti dalla presente legge, potranno ottenere un ulteriore contributo nella misura del 100 per cento, per nuovi investimenti a completamento funzionale delle opere medesime, ancorché l'investimento non determini nuova occupazione e purché l'importo totale dei benefici, comprensivo del contributo già concesso, non superi il massimale di spesa previsto dalle direttive istruttorie. Le richieste di incentivo dovranno essere presentate all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e i lavori di completamento dovranno concludersi improrogabilmente entro i successivi 24 mesi dalla data di efficacia del provvedimento formale di concessione del contributo integrativo.

4. L'erogazione dei contributi previsti dai commi precedenti avverrà anticipatamente per il 50 per cento; il restante 50 per cento verrà così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera, 20 per cento a completamento dell'investimento.

5. Le iniziative delle cooperative e società giovanili di cui al presente articolo possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo alle condizioni previste dalla legislazione regionale di settore e con carico alle disponibilità recate dalla stessa.

6. Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all'uopo convenzionati. Per l'abbattimento degli interessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40; l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi".

 

Art. 14
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984
Interventi nel settore del turismo

(Soppresso)

Art. 15
Modifica alla legge regionale n. 40 del 1993
- Industria alberghiera -

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, la dizione "le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 30 giugno 1993" è sostituita con la seguente:

" le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 1994"."

2. I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 15
Modifica alla legge regionale n. 40 del 1993
- Industria alberghiera

(Identico)

Art. 16
Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'industria alberghiera

1. L'agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle imprese alberghiere, a' termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e successive modificazioni è concedibile a carico del relativo Fondo, in alternativa alla vigente modalità posticipata, in forma attualizzata, assumendo quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai suoi tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio; apposita direttiva, adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.

 

Art. 16
Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'industria alberghiera, al commercio e all'artigianato

1. L'agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle imprese alberghiere, a' termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e successive modificazioni e alle piccole e medie imprese del settore del commercio a' termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42 e successive modificazioni è concedibile a carico dei relativi Fondi, in alternativa alla vigente modalità posticipata, in forma attualizzata, assumendo quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai suoi tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio; apposita direttiva, adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.

2. Nell'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51, dopo il comma 1, è introdotto il seguente:

"1 bis. L'abbattimento degli interessi di cui al comma precedente è concedibile, in alternativa alla modalità posticipata, in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai propri tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio. Apposita direttiva, adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.".

Art. 17
Automazione ed informatizzazione procedure Assessorato Turismo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 31 è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 100.000.000 (cap. 07076/01).

 

Art. 17
Automazione ed informatizzazione procedure Assessorato Turismo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 31 è autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 100.000.000 (cap. 07076/01).

2. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 200.000.000 per il rinnovo delle strumentazioni informatiche in dotazione al servizio artigianato e per l'istituzione di una banca dati (cap. 07073/02).

   

Art. 17 bis
Industria alberghiera e turistica

1. Il termine di cui comma 1 dell'articolo 80, della legge regionale 24 giugno 1988, n. 11, già prorogato dall'articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1997.

Art. 18
Termini per l'utilizzo dei fondi di cui alla L.R. n. 7 del 1957
- Improrogabilità -

1. La proroga al 31 dicembre 1996 di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, non trova applicazione per i fondi assegnati per la realizzazione di lavori di pulizia spiagge, boschi e sgombero neve di cui alla legge regionale 21 marzo 1957, n. 7.

 

Art. 18
Termini per l'utilizzo dei fondi di cui alla L.R. n. 7 del 1957
- Improrogabilità -

(Soppresso)

Art. 19
Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'artigianato

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993 n. 51, dopo il comma 1, è introdotto il seguente:

"1 bis. L'abbattimento degli interessi di cui al comma precedente è concedibile, in alternativa alla modalità posticipata, in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai propri tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio. Apposita direttiva, adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.".

 

Art. 19
Corresponsione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti all'artigianato

(soppresso)

Art. 20
Contributo in conto occupazione alle imprese artigiane

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, già rideterminato dal comma 2, dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 è ulteriormente rideterminato, per il triennio 1996/1998, nel 31 dicembre di ogni anno (Cap. 07037).

2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, relativamente all'anno 1995, è rideterminato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 20
Contributo in conto occupazione alle imprese artigiane

(Identico)

Art. 21
Banca dati servizio artigianato

1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 200.000.000 per il rinnovo delle strumentazioni informatiche in dotazione al servizio artigianato e per l'istituzione di una banca dati (cap. 07073/02).

 

Art. 21
Banca dati servizio artigianato

(soppresso)

Art. 22
Integrazioni all'art. 20 della L.R. n. 28 del 1984
- Anticipazioni alle imprese commerciali -

1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la costituzione di un apposito fondo anche presso la SFIRS S.p.A. destinato alla concessione delle agevolazioni stabilite dalla Legge 10 ottobre 1975, n. 517, dall'articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 maggio 1988, n. 67 relativamente alle operazioni di mutuo contratte con Enti Creditizi e Società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione Sarda. (cap. 07047)

2. La SFIRS S.p.A. è abilitata, mediante apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, ad effettuare l'istruttoria e la concessione dei suddetti contributi in conto interessi in conformità ad apposita direttiva adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

 

Art. 22
Integrazioni all'art. 20 della L.R. n. 28 del 1984
- Anticipazioni alle imprese commerciali -

(Identico)

Art. 23
Concessione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti al commercio

1. L'agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle piccole e medie imprese del settore del commercio a' termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42 e successive modificazioni, è concedibile a carico del relativo Fondo, in alternativa alla vigente modalità posticipata, in forma attualizzata, assumendo quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai suoi tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio; apposita direttiva, adottata a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.

 

Art. 23
Concessione in forma attualizzata del concorso sugli interessi su finanziamenti al commercio

(soppresso)

Art. 24
Modifiche alla L.R. n. 28 del 1984
- Garanzia fideiussoria -

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite dalla garanzia fideiussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al comma 2, punti a), b), b1) e b2) dell'articolo 1 della presente legge.".

 

Art. 24
Modifiche alla L.R. n. 28 del 1984
- Garanzia fideiussoria -

(Identico)

Art. 25
Norme urgenti in materia di opere pubbliche delegate

1. La proroga al 31 dicembre 1996, di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, del termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale (1991-1993) di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45 ed i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24 è utilizzabile dagli stessi enti esclusivamente nel caso in cui i relativi progetti vengano approvati entro la data del 31 ottobre 1996.

2. L'articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 relativo alla forfettizzazione delle spese generali in caso di delega in materia di opere pubbliche è da intendersi nel senso che gli enti delegati hanno facoltà di determinare l'importo delle spese generali relative alle opere delegate non esclusivamente in misura forfetaria, ma anche sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute qualora le stesse risultino superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

3. L'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore dei concessionari di opere pubbliche di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è incrementato dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto addebitato all'amministrazione concedente dagli stessi concessionari ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

4. In deroga a quanto disposto in materia di prezzi di opere pubbliche dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 4, il prezzario dei Lavori Pubblici per le opere da eseguirsi dall'Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, è adottato con decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici. Il prezzario costituisce l'elemento tecnico-economico di riferimento per la redazione dei progetti delle opere pubbliche di cui al presente comma.

5. I commi 4 e 5 dell'articolo 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 24, sono abrogati.

 

Art. 25
Norme urgenti in materia di opere pubbliche delegate

1. L'articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 relativo alla forfettizzazione delle spese generali in caso di delega in materia di opere pubbliche è da intendersi nel senso che gli enti delegati hanno facoltà di determinare l'importo delle spese generali relative alle opere delegate non esclusivamente in misura forfetaria, ma anche sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute qualora le stesse risultino superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

2. L'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore dei concessionari di opere pubbliche di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è incrementato dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto addebitato all'amministrazione concedente dagli stessi concessionari ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

3. In deroga a quanto disposto in materia di prezzi di opere pubbliche dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 4, il prezzario dei Lavori Pubblici per le opere da eseguirsi dall'Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, è adottato con decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici. Il prezzario costituisce l'elemento tecnico-economico di riferimento per la redazione dei progetti delle opere pubbliche di cui al presente comma.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 24, sono abrogati.

Art. 26
Programma straordinario di opere pubbliche di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 1976

1. Per l'attuazione di un programma straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche comprese tra quelle elencate nell'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1996, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (cap. 08029/04).

2. L'attuazione del programma, predisposto in deroga ai parametri di ripartizione per aree di programma previsti dal Piano generale di sviluppo, è delegata agli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

 

Art. 26
Programma straordinario di opere pubbliche di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 1976

(Identico)

Art. 27
Infrastrutture nel Comune di Tratalias

1. Per il completamento delle infrastrutture nel nuovo abitato del Comune di Tratalias è autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 250.000.000 (cap. 08138/01).

 

Art. 27
Infrastrutture nel Comune di Tratalias

(Identico)

   

Art. 27 bis
Rifinanziamento L.R. n. 45 del 1987

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45, è autorizzato per l'anno 1996 lo stanziamento di lire 500.000.000 (cap. 08259).

   

Art. 27 ter
Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi

1. E' autorizzata, nell'anno 1996, la spesa di lire 1.500.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 94 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 08169).

Art. 28
Contributi sulle anticipazioni per iniziative industriali

1. Per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per le iniziative industriali di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 è autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 800.000.000 (cap. 09040/01).

 

Art. 28
Contributi sulle anticipazioni per iniziative industriali

(identico)

   

Art. 28 bis
Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale

1. Sul programma di intervento per gli anni 1994-1998 e nell'ambito dei provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla Legge 23 giugno 1994 n. 402, una quota pari a lire 15.000.000.000 sullo stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02 lettera a), relativo agli interventi per l'espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro-alimentare della provincia di Oristano è destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la SFIRS S.p.A..

2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per gli interventi agevolativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15.

   

Art. 28 ter
Interventi nelle aree dismesse di Montevecchio e Ingurtosu

1. E' autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A. di un fondo speciale di lire 3.500.000.000 finalizzato alla attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, per favorire, nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio e Ingurtosu, investimenti in campo turistico, dell'agro-industria e della piccola e media impresa ed in genere lo sviluppo delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 09009).

2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1993, n. 56 è abrogato.

4. A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 09016-01 per l'anno 1996, la somma di lire 3.500.000.000 è destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di risanamento e di recupero delle aree minerarie dismesse di cui al comma 1, e di opere infrastrutturali per gli insediamenti produttivi.

Art. 29
Intesa di programma per la Sardegna Centrale
- Integrazione all'art. 30 della L.R. n. 17 del 1993 -

1. Nel comma 3, dell'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, dopo le parole: "...dell'ente creditizio" sono inserite le seguenti: "e/o finanziario".

 

Art. 29
Intesa di programma per la Sardegna Centrale
- Integrazione all'art. 30 della L.R. n. 17 del 1993 -

(identico)

Art. 30
Programma di formazione professionale

1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996, determinata dall'articolo 40 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, in lire 50.000.000.000, è rideterminata in lire 54.000.000.000 (cap. 10001).

2. Una quota pari a lire 4.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.

 

Art. 30
Programma di formazione professionale

1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996, determinata dall'articolo 40 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, in lire 50.000.000.000, è rideterminata in lire 56.000.000.000 (cap. 10001).

2. Una quota pari a lire 6.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.

3. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10001 del bilancio della Regione per l'anno 1996 è autorizzata una spesa non inferiore a lire 2.000.000.000 per il finanziamento di corsi di formazione professionale del personale da impiegare nei porti industriali della Sardegna.

Art. 31
Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico

1. La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'articolo 82 della legge regionale 15 febbraio 1996 n. 9 è attribuita all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport (cap. 11024/01).

 

Art. 31
Contributi ai Comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico

(identico)

Art. 32
Contributi per l'esercizio di attività teatrali

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 è sostituito dal seguente:

"2. Detto contributo è concesso agli organismi di cui al comma precedente che abbiano presentato apposita istanza entro il termine che verrà stabilito annualmente con decreto dell'Assessore competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, purché non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali.".

2. Per l'esercizio finanziario 1996, il termine di cui al comma precedente è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

Art. 32
Contributi per l'esercizio di attività teatrali

(identico)

Art. 33
Centri di Servizi Culturali
- Integrazione finanziamento -

1. A valere sullo stanziamento del capitolo 11099 del bilancio della Regione, ad integrazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n.13, è autorizzato un ulteriore adeguamento del 30 per cento del finanziamento annuale ai Centri di Servizi Culturali, rispetto alla misura per essi stabilita dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 30 maggio 1989, n.18.

 

Art. 33
Integrazione finanziamenti a Centri e Istituzioni

1. A valere sullo stanziamento del capitolo 11099 del bilancio della Regione, ad integrazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n.13, è autorizzato un ulteriore adeguamento del 30 per cento del finanziamento annuale ai Centri di Servizi socio-culturali, rispetto alla misura per essi stabilita dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 30 maggio 1989, n.18.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 11074).

Art. 34
Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro

1. Una quota, pari a lire 1.300.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione, per l'anno 1996, è destinata all'erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n.6.

 

Art. 34
Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro

(identico)

Art. 35
Finanziamento al Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) per creazione manuale informatico della cultura sarda

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) un finanziamento complessivo di lire 1.490.000.000, in ragione di lire 970.000.000 per l'anno 1996 e di lire 520.000.000 per l'anno 1997, per l'attuazione di un progetto riguardante la creazione di un manuale informatico della cultura sarda, la sua utilizzazione mediante connessione in rete delle biblioteche comunali e la suddivisione in pacchetti interattivi aggiornabili dai fruitori finali" (cap. 11134).

2. Il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 35
Finanziamento al Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) per creazione manuale informatico della cultura sarda

(soppresso)

Art. 36
Spese per l'informazione
- Integrazione elenco art. 1, L.R. n.11 del 1953 -

1. Ad integrazione dell'elenco degli strumenti di comunicazione previsti dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1953, n.11, per la promozione delle iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi dell'Isola e dell'attività della Regione, è autorizzata l'utilizzazione dei mass-media resi disponibili dal costante sviluppo delle nuove tecnologie.

 

Art. 36
Spese per l'informazione
- Integrazione elenco art. 1, L.R. n.11 del 1953 -

(identico)

Art. 37
Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all'anno 1996, già disposto dall'articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.9, di un importo pari a lire 17.000.000.000 (cap. 12133/02).

 

Art. 37
Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale

(identico)

Art. 38
Prestazioni di assistenza ospedaliera

1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 38 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 vengono estese all'esercizio 1996 e, conseguentemente, le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale del bilancio regionale per l'anno 1996, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio, quali residui, nell'anno finanziario 1997.

2. Lo stanziamento iscritto per l'annualità 1997 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 è prioritariamente utilizzato per compensare l'eventuale eccedenza dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l'entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 1.

 

Art. 38
Prestazioni di assistenza ospedaliera

(identico)

Art. 39
Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta

1. Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta sono fissate nella misura pari all'80 per cento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, determinate dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

2. Sono abrogati l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 e l'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.

3. La decorrenza nell'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 1 viene stabilita dalla Giunta Regionale in relazione alla data di adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

 

Art. 39
Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta

(identico)

Art. 40
Strutture servizi socio-assistenziali
- Utilizzo economie di appalto -

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali finanziate con i fondi di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, nonché per il completamento della dotazione strumentale e di arredo della struttura, previa autorizzazione dell'Assessorato competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento richiamata. (cap. 12001/02).

 

Art. 40
Strutture servizi socio-assistenziali
- Utilizzo economie di appalto -

(identico)

Art. 41
Modalità erogazione finanziamenti in conto capitale alle Aziende U.S.L.

1. Il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è così modificato:

"2. Nei confronti delle Aziende U.S.L. analoghe anticipazioni possono essere concesse anche a valere sulle assegnazioni di fondi disposte per lo stesso titolo e negli esercizi 1992, 1993, 1994 e 1995 in favore delle cessate UU.SS.LL. in ciascuna di esse confluite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5.".

 

Art. 41
Modalità erogazione finanziamenti in conto capitale alle Aziende U.S.L.

(identico)

Art. 42
Interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della Legge n.67 del 1988

1. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 è sostituito dal seguente:

"4. Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo, nonché quelle realizzabili in attuazione della Legge 5 giugno 1990, n. 135, sono classificate, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, opere di competenza delle Aziende U.S.L. e degli altri enti sanitari pubblici operanti nella Regione.".

 

Art. 42
Interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della Legge n.67 del 1988

(identico)

Art. 43
Finanziamenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per spese in conto capitale

1. Per il triennio 1996-1998 è autorizzata, in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, l'erogazione di un contributo di lire 4.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per il finanziamento di spese di conto capitale (cap. 12162/01).

 

Art. 43
Finanziamenti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per spese in conto capitale

(identico)

Art. 44
Aziende di trasporto

1. Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n.16, è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 5.000.000.000 (cap. 13002/01).

 

Art. 44
Aziende di trasporto

1. Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n.16, è autorizzato, nell'anno 1996, l'ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000 (cap. 13002/01).

Art. 45
Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n.9 è sostituito dal seguente:

"3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è determinata in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (cap. 13055).".

 

Art. 45
Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello

(identico)

   

Art. 45 bis
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20

1. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 è sostituito dai seguenti:

"8. Agli amministratori, ai componenti dei collegi dei revisori e dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico-scientifici, che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dal comune in cui ha sede l'ente, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

8 bis. Agli amministratori, ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico-scientifico, che non risiedono nel comune in cui ha sede l'ente, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalità e le misure previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi.

8 ter. Gli amministratori, i componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e i componenti dei comitati tecnico-scientifici che risiedono ad oltre 50 km dal comune in cui ha sede l'ente possono optare per il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

8 quater. Tutte le provvidenze contributive e retributive previste dal comma 9 dell'articolo 4 e dal comma 4 del presente articolo si applicano, con analoghe procedure, anche nel caso in cui i presidenti o gli amministratori di un ente di cui alla Tabella A siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, purché distaccati senza assegni dal posto di lavoro per lo svolgimento del mandato."

   

Art. 45 ter
Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, si interpreta autenticamente nel senso che l'indennità di carica da esso prevista è erogata in dodici mensilità ed è pari alla retribuzione complessiva annua spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell'indennità di carica prevista per il coordinatore generale.

   

Art. 45 quater
Applicazione delle leggi regionali n. 14 del 1995 e n. 23 del 1996

1. Per l'applicazione della legge regionale 19 giugno 1996, n. 23 è istituito, in deroga al comma 3, lett. b) dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, nell'ambito del servizio artigianato dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e commercio il settore "repressione dell'abusivismo nell'artigianato".

2. Per l'applicazione della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 è istituito, in deroga al comma 3, lettera b) dell'articolo3 della legge regionale n. 18 del 1992 nell'ambito del servizio bilancio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio il settore "controllo sugli atti contabili degli enti regionali".

   

Art. 45 quinquies
Tassa di concessione per le agenzie di viaggio e turismo

1. Nelle more dell'adozione di una organica disciplina regionale concernente le tasse sulle concessioni di propria competenza, la tassa dovuta dalle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, è fissata in lire seicentomila annue.

   

Art. 45 sexies
Parco scientifico e tecnologico

1. Le somme destinate al CRS4 ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 1993, n. 50 possono essere utilizzate anche nel periodo successivo e fino all'emanazione della legge regionale sulla ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per le medesime finalità e secondo un programma da approvarsi dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, a' termine dell'articolo 4, lett. 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Art. 46
Recupero di somme da fondi vari

1. E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 11.800.000.000 dai sottoelencati fondi, costituiti presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (S.F.I.R.S.) S.p.A.:

fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 66 - lire 6.000.000.000 (cap. 36113);
fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 - lire 4.000.000.000 (cap. 36113/07);
fondo di garanzia fideiussoria per il rimborso del capitale nominale investito in obbligazioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - lire 1.800.000.000 (cap. 36113/07).

2. E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000.000 dal fondo per la concessione di anticipazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A. (cap. 36113/07).

3. Il versamento alle entrate regionali della somma di lire 15.000.000.000, disposto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 è rideterminato in lire 10.000.000.000 (cap. 36113/07).

4. E' autorizzato il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 5.000.000.000 dal fondo di rotazione per favorire il credito agrario di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 (cap. 36125).

 

Art. 46
Recupero di somme da fondi vari

(identico)

Art. 47
Riduzioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1996 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:

a) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n.9 - Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151)
lire 519.000.000;
b) art. 14, comma 4, L.R. 15 febbraio 1996, n.9 - Collaudi funzionali previsti dall'articolo 33 della L.R. 5 dicembre 1995, n.33 (cap. 06172)
lire 250.000.000;
c) art. 40, L.R. 14 settembre 1993, n.40 e successive modificazioni ed integrazioni - Concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (cap. 07021)
lire 12.093.000.000;
d) art. 7, lett. a), c) e d), L.R. 19 ottobre 1993, n.51 - Concorsi in conto interessi alle imprese artigiane (cap. 07026/01)
lire 3.000.000.000;
e) artt. 49, 50 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 - Disciplina del settore commerciale (cap. 07055)
lire 3.000.000.000;
f) art. 4, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 - Programmi d'intervento nel settore delle opere ed impianti di interesse pubblico (cap. 08015/02)
lire 12.750.000.000;
g) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Opere pubbliche di interesse locale - art. 6, L.R. n. 6/95 (cap. 08015/03)
lire 3.000.000.000;
h) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali - art. 14, L.R. n. 44/1989 (cap. 09045/08)
lire 5.000.000.000;
i) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Modifiche L.R. 16/83 "Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi", L.R. 31/1994 (cap. 10128)
lire 3.000.000.000;
l) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Provvedimenti a favore del diritto allo studio, artt. 1 e 13, lett. g) e h), L.R. n.31/1984 (cap. 11021)
lire 150.000.000;
m) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Interventi per attività teatrali e musicali, art. 56, L.R. n.1/1990 (cap. 11102/03)
lire 1.348.000.000.

 

Art. 47
Riduzioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1996 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:

a) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n.9 - Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151)
lire 519.000.000;
b) art. 14, comma 4, L.R. 15 febbraio 1996, n.9 - Collaudi funzionali previsti dall'articolo 33 della L.R. 5 dicembre 1995, n.33 (cap. 06172)
lire 250.000.000;
c) art. 40, L.R. 14 settembre 1993, n.40 e successive modificazioni ed integrazioni - Concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (cap. 07021)
lire 12.093.000.000;
d) art. 7, lett. a), c) e d), L.R. 19 ottobre 1993, n.51 - Concorsi in conto interessi alle imprese artigiane (cap. 07026/01)
lire 3.000.000.000;
e) artt. 49, 50 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 - Disciplina del settore commerciale (cap. 07055)
lire 3.000.000.000;
f) art. 4, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 - Programmi d'intervento nel settore delle opere ed impianti di interesse pubblico (cap. 08015/02)
lire 12.750.000.000;
g) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Opere pubbliche di interesse locale - art. 6, L.R. n. 6/95 (cap. 08015/03)
lire 3.000.000.000;
h) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali - art. 14, L.R. n. 44/1989 (cap. 09045/08)
lire 5.000.000.000;
i) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Modifiche L.R. 16/83 "Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi", L.R. 31/1994 (cap. 10128)
lire 3.000.000.000;
l) art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 - Interventi per attività teatrali e musicali, art. 56, L.R. n.1/1990 (cap. 11102/03)
lire 1.348.000.000.

Art. 48
Maggiori autorizzazioni di spesa

1. Nella tabella E allegata alla legge regionale 15 febbraio 1996, n.9, gli stanziamenti relativi ai provvedimenti sottoelencati sono rideterminati come segue:

08 - LAVORI PUBBLICI

L.R. 18/89 - Art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni - Porti
Cap. 08182 -
1997: 5.000
1998: 6.500

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate
Cap. 11024/02 1996: 550

L.R. 43/90 - Art. 80 - Interventi culturali
Cap. 11090/01 1996: 800

L.R. 1/90 - Legge finanziaria 1990: - Art. 60 - Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali
Cap. 11099 1996: 9.100

L.R. 12/92 - Università della terza età
Cap. 11089/04 1996: 200

 

Art. 48
Maggiori autorizzazioni di spesa

1. Nella tabella E allegata alla legge regionale 15 febbraio 1996, n.9, gli stanziamenti relativi ai provvedimenti sottoelencati sono rideterminati come segue:

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

L.R. 43/90 - Art. 80 - Interventi culturali
Cap. 11090/01 1996: 800

L.R. 1/90 - Legge finanziaria 1990: - Art. 60 - Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali
Cap. 11099 1996: 9.100

L.R. 12/92 - Università della terza età
Cap. 11089/04 1996: 200

Art. 49
Copertura finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06151 -
Contributi per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (LL. 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 9, 1° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 519.000.000

Cap. 06172 -
Rimborso alle Associazioni Provinciali degli Allevatori delle spese sostenute per i collaudi funzionali degli impianti di mungitura meccanica (art. 14, comma 4, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 250.000.000

07 - TURISMO

Cap. 07001/01 -
Contributi ai Comuni per le iniziative legate al turismo scolastico (art. 82 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 32 della presente legge)
lire 300.000.000

(SOPPRESSO)

Cap. 07021 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (artt. 3 e 16, L.R. 14 settembre 1993, n. 40, art. 10, 8° comma, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 28, comma 3, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 26, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 12.093.000.000

Cap. 07026/01 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7, lettere a), c) e d) L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art.26, commi 2 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 19, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

Cap. 07055 -
Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e L.R. 14 settembre 1993, n. 42 e artt. 4, 3° comma e 26, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 4, commi 1 e 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08015/02 -
Finanziamenti ai comuni ed alle province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse - triennio 1991-93 (art. 1, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 7, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 31, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 9, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 47 della presente legge)
lire 12.750.000.000

Cap. 08015/03 -
Finanziamenti per l'attuazione di un Programma pluriennale straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap. 09045/08 -
Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (art. 3, 4 e 16, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 5.000.000.000

10 - LAVORO

Cap. 10128 -
Fondo per la concessione di prestiti agevolati a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (art. 3 e seguenti, L.R. 11 agosto 1983, n. 16, art. 44, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 108, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 51, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, L.R. 9 giugno 1994, n. 31, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11021 -
Contributi agli istituti professionali di Stato per la gestione di mezzi di trasporto e per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni (artt. 1 e 13, lett. g) e h), L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 150.000.000

Cap. 11102/03 -
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 89, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 50, commi 1 e 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 30, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e artt. 4, comma 3, e 57 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 1.348.000.000

13 - TRASPORTI

Cap. 13055 -
Spese per il potenziamento e la razionalizzazione dei collegamenti aerei di terzo livello (art. 34 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 45 della presente legge)
lire 1.500.000.000

In aumento:

ENTRATA

Cap. 23264 - (N.I.) 2.3.2
Finanziamento dello Stato per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1, Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 10.961.000.000

Rif. Cap. spesa 03213/P
lire 1.022

Rif. Cap. spesa 03214/P
lire 9.866

Rif. Cap. spesa 03215/P
lire 73

Cap. 23406 - (N.I.) 2.3.4.
Contributi del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 5.166.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P
lire 5.093

Rif. Cap. spesa 03215/P
lire 73

Cap. 23407 - (N.I.) 2.3.4
Contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOAG) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995) e art. 2 della presente legge)
lire 8.541.000.000

Rif. Cap. spesa 03213/P
lire 1.022

Rif. Cap. spesa 03214/P
lire 7.519

Cap. 23408 - (N.I.) 2.3.4
Contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 987.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P

Cap. 36113 -
Recuperi di somme dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 28, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 40, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 44, 3° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 46 della presente legge)
lire 6.000.000.000

Cap. 36113/07 -
Recuperi dal fondo di garanzia fideiussoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, dal fondo per l'anticipazione dei contributi in conto capitale per le piccole e medie imprese industriali e dal fondo di consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (art. 63, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 16, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 26 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 46 della presente legge)
lire 15.800.000.000

Cap. 36125 -
Recupero di somme dai fondi di rotazione, costituiti presso gli istituti di credito, per l'erogazione di provvidenze in agricoltura (artt. 38 e 39, commi 1 e 2, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 18 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 46 della presente legge)
lire 5.000.000.000

01 - PRESIDENZA

Cap. 01080 -
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 81, L.R. 7 aprile 1995, n.6, art. 40, comma 1, L.R. 11 novembre 1995, n. 28, artt. 4, comma 1, e 44 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3 della presente legge)
lire 7.414.000.000

Cap. 01090 -
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 4, comma 2, 59 e 65 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 4 della presente legge)
lire 5.550.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 35 della legge di bilancio e art. 1 della presente legge)
lire 11.327.000.000

Cap. 03034/01 -
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11, comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 8, comma 1, e 49 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 6 e 7 della presente legge)
lire 4.500.000.000

Cap. 03213 - (N.I) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) - *AS* - Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e dei dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 2.044.000.000

Rif. Cap. Entrata 23264/P
lire 1.022

Rif. Cap. Entrata 23407/P
lire 1.022

Cap. 03213/01 - (N.I.) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e dei dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge).
P.M.

Cap. 03214 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02) *AS* -
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione transnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 23.465.000.000

Rif. Cap. entrata 23214/P
lire 9.866

Rif. Cap. entrata 23406/P
lire 5.093

Rif. Cap. entrata 23407/P
lire 7.519

Rif. Cap. entrata 23408
lire 987

Cap. 03214/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02)
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione transnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
P.M.

Cap. 03215 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) *AS* -
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 146.000.000

Rif. Cap. entrata 23264/P
lire 73

Rif. Cap. entrata 23406/P
lire 73

Cap. 03215/01 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
P.M.

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06062 -
Fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di anticipazione dei contributi CE per il rimboschimento di terreni seminativi (art. 35, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 11 della presente legge)
lire 2.000.000.000

Cap. 06163/01 -
Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17, legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 9, 1° comma, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 12 della presente legge)
lire 399.000.000

Cap. 06199 - (N.I.) - 2.1.2.6.3.5.10.10 (02.01)
Fondo per la concessione della garanzia fideiussoria e del contributo in conto interessi a favore delle imprese agricole ed agro-industriali per la conversione delle situazioni debitorie a breve termine (art. 10 della presente legge)
lire 1.000.000.000

07 - TURISMO

Cap. 07047 -
Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle imprese commerciali beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 (art. 20, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 69, L.R. 27 giugno 1986, n.44 e art. 41, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 22 della presente legge)
lire 4.000.000.000

Cap. 07073/02 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.23 (23.03)
Spese per il rinnovo delle strumentazioni informatiche e per l'istituzione di una banca dati sull'artigianato (art. 21 della presente legge)
lire 200.000.000

Cap. 07076/01 -
Spese per l'acquisizione di materiale telematico da utilizzare nel processo di meccanizzazione e per la formazione del personale (art. 1, L.R. 25 luglio 1990, n. 31 e art. 17 della presente legge)
lire 100.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08029/04 -
Spese per la realizzazione di programmi regionali di opere pubbliche (art. 13, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 26 della presente legge)
lire 3.000.000.000

Cap. 08138/01 -
Somma da versare al c/c bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568, L.R. 12 novembre 1982, n. 40, art. 20, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 9, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 15, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 27 della presente legge)
lire 250.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap. 09040/01 -
Somma da versare alla SFIRS - Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna - per la costituzione di un fondo di garanzia a favore delle società che abbiano emesso obbligazioni per partecipare ad imprese industriali in Sardegna; nonché per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali (artt. 36 e 38, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 11, lett. b), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 28 della presente legge)
lire 800.000.000

10 - LAVORO

Cap. 10001 -
Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 21, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 40 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 30 della presente legge)
lire 4.000.000.000

Cap. 10136 -
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione (art. 94, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 13, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 6 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 36, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 10, comma 3, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 17, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 37, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 9 giugno 1995, n. 15, art. 25, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 45 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3 della presente legge)
lire 850.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11024/01 - (Denominazione variata)
Contributi per favorire il turismo scolastico (art. 1, lett. a), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, artt. 1 e 13, L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9); contributi ai Comuni inclusi nell'area di parchi per iniziative legate al turismo scolastico (art. 82, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 31 della presente legge)
lire 300.000.000

Cap. 11024/02 -
Contributi agli istituti professionali di Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (artt. 1, 13, lett. g) ed h), L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 48 della presente legge)
lire 150.000.000

Cap. 11089/04 -
Contributi alle Università della terza età per la manutenzione, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività, nonché per fitto di locali adibiti a sede (art. 5, L.R. 22 giugno 1992, n. 12 e artt. 4, commi 1 e 3, e 51 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 48 della presente legge)
lire 100.000.000

Cap. 11090/01 -
Spese per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro (art. 78 , 1ø comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 48 della presente legge)
lire 500.000.000

Cap. 11099 -
Finanziamento per l'attività istituzionale di Enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40 L.R. 10 novembre 1995, n.28, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 33, 34 e 48 della presente legge)
lire 1.300.000.000

Cap. 11134 - (N.I.) - 1.1.1.5.8.2.06.04 (05.04)
Finanziamento al Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CRS4 - per la realizzazione di un progetto riguardante la creazione di un manuale informatico della cultura sarda (art. 35 della presente legge)
lire 970.000.000

12 - IGIENE E SANITA'

Cap. 12133/02 -
Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (artt. 15, 16 e 17, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 19, comma 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 11, comma 8, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 26 gennaio 1995, n. 5, art. 37, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 61 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 37 e 38 della presente legge)
lire 17.000.000.000

Cap. 12162/01 - (Denominazione variata)
Finanziamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per la spesa in conto capitale (art. 25, L.R. 22 gennaio 1986, n. 15, art. 4, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994 n.2 e art. 43 della presente legge)
lire 2.000.000.000

13 - TRASPORTI

Cap. 13002/01 -
Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio (Art. 2, L.R. 27 agosto 1982, n. 16, art. 39, L.R. 22 gennaio 1990 n. 1, art. 3, primo comma, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 15, L.R. 12 dicembre 1994, n.36, art. 32, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 44 della presente legge)
lire 5.000.000.000

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 35 L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)
1997 lire 9.000.000.000
1998 lire 10.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tab. B allegata alla L.R. 15 febbraio 1996, n. 9

Cap. 03034/01 -
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11, comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e artt. 8, comma 1, e 49 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 6 e 7 della presente legge)
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 6.500.000.000

Cap. 03146 -
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese, nonché per la copertura di disavanzi (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 1 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria)
1997 lire 4.090.000.000
1998 lire 2.210.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05043 -
Spese per la difesa dagli incendi boschivi (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L. 1° marzo 1975, n. 47, L.R. 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, L.R. 5 agosto 1985, n.17, art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000

In aumento:

ENTRATA

Cap. 23406 - (N.I.) - 2.3.4
Contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 6.317.000.000
1998 lire 6.317.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P
1997 lire 6.290
1998 lire 6.290

Rif. Cap. spesa 03215/P
1997 lire 27
1998 lire 27

Cap. 23407 - (N.I.) - 2.3.4
Contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOAG) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 8.430.000.000
1998 lire 8.070.000.000

Rif. Cap. spesa 03213/P
1997 lire 360
1998 lire ---

Rif. Cap. spesa 03214/P
1997 lire 8.070
1998 lire 8.070

Cap. 23408 - (N.I.) - 2.3.4
Contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 1.219.000.000
1998 lire 1.219.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03213 - (N.I) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) *AS* -
Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e i dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 360.000.000
1998 P.M.

Rif. Cap. entrata 23407/P

Cap. 03213/01 - (N.I.) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e i dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 360.000.000
1998 P.M.

Cap. 03214 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02) *AS* -
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione travisnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quote comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 15.579.000.000
1998 lire 15.579.000.000

Rif. Cap. entrata 23214/P
1997 lire ---------
1998 lire ---------

Rif. Cap. entrata 23406/P
1997 lire 6.290
1998 lire 6.290

Rif. Cap. entrata 23407/P
1997 lire 8.070
1998 lire 8.070

Rif. Cap. entrata 23408
1997 lire 1.219
1998 lire 1.219

Cap. 03214/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02)
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione travisnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 12.183.000.000
1998 lire 12.183.000.000

Cap. 03215 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) *AS* -
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 27.000.000
1998 lire 27.000.000

Rif. Cap. entrata 23406/P

Cap. 03215/01 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 27.000.000
1998 lire 27.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08182 -
Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (art. 2, commi 1ø e 2ø, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 30, L.R. 10 maggio 1979, n. 38, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 21, 3ø comma, e 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 7 e 48 della presente legge)
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 6.500.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11134 - (N.I.) - 1.1.1.5.8.2.06.04 (05.04)
Finanziamento al Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CRS4 - per la realizzazione di un progetto riguardante la creazione di un manuale informatico della cultura sarda (art. 35 della presente legge)
1997 lire 520.000.000
1998 P.M.

12 - IGIENE E SANITA'

Cap. 12162/01 - (Denominazione variata) -
Finanziamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per la spesa in conto capitale (art. 25, L.R. 22 gennaio 1986, n. 15, art. 4, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994 n.2 e art. 43 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000

 

Art. 49
Copertura finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03120
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei muti (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R.. 17 luglio 1987 n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 10 L.R. 21 giugno 1995, n. 16) (spesa obbligatoria)
lire 3.215.000.000

Cap. 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento ed interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei muti (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R.. 17 luglio 1987 n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 10 L.R. 21 giugno 1995, n. 16) (spesa obbligatoria)
lire 17.400.000.000

Cap. 03122
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei muti (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R.. 17 luglio 1987 n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 10 L.R. 21 giugno 1995, n. 16) (spesa obbligatoria)
lire 2.834.000.000

Cap. 03130
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2, L.R. 29 settembre 1993, n. 47) (spesa obbligatoria)
lire 868.000.000

Cap. 03131
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2, L.R. 29 settembre 1993, n. 47) (spesa obbligatoria)
lire 5.700.000.000

Cap. 03132
Quote di capitali delle rate di ammortamento delle rate dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2 L.R. 29 settembre 1993, n. 47) (spesa obbligatoria)
lire 1.263.000.000

Cap. 03145
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento dei mutui contratti per investimenti in opera di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese, nonché per la copertura di disavanzi (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria )
lire 29.922.000.000

Cap. 03148
Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67 e art. 3 L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria )
lire 1.855.000.000

Cap. 03148/01
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67 e art. 3 L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria )
lire 16.613.000.000

Cap. 03148/02
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67 e art. 3 L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria )
lire 1.635.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06073
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 13, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 38, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 14, comma1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)
lire 3.140.000.000

Cap. 06151 -
Contributi per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (LL. 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 9, 1° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 519.000.000

Cap. 06172 -
Rimborso alle Associazioni Provinciali degli Allevatori delle spese sostenute per i collaudi funzionali degli impianti di mungitura meccanica (art. 14, comma 4, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 250.000.000

07 - TURISMO

Cap. 07001/01 -
Contributi ai Comuni per le iniziative legate al turismo scolastico (art. 82 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 32 della presente legge)
lire 300.000.000

(SOPPRESSO)

Cap. 07021 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di credito per la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (artt. 3 e 16, L.R. 14 settembre 1993, n. 40, art. 10, 8° comma, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 28, comma 3, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 26, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 12.093.000.000

Cap. 07026/01 -
Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7, lettere a), c) e d) L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, commi 2 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 19, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

Cap. 07055 -
Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e L.R. 14 settembre 1993, n. 42 e artt. 4, 3° comma e 26, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 4, commi 1 e 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08015/02 -
Finanziamenti ai comuni ed alle province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse - triennio 1991-93 (art. 1, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 7, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 31, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 9, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 47 della presente legge)
lire 12.750.000.000

Cap. 08015/03 -
Finanziamenti per l'attuazione di un Programma pluriennale straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap. 09045/08 -
Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (art. 3, 4 e 16, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 5.000.000.000

10 - LAVORO

Cap. 10128 -
Fondo per la concessione di prestiti agevolati a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (art. 3 e seguenti, L.R. 11 agosto 1983, n. 16, art. 44, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 108, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 51, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, L.R. 9 giugno 1994, n. 31, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 3.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11102/03 -
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 89, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 50, commi 1 e 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 30, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e artt. 4, comma 3, e 57 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 47 della presente legge)
lire 1.348.000.000

13 - TRASPORTI

Cap. 13055 -
Spese per il potenziamento e la razionalizzazione dei collegamenti aerei di terzo livello (art. 34 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 45 della presente legge)
lire 1.500.000.000

In aumento:

ENTRATA

Cap. 23264 - (N.I.) 2.3.2
Finanziamento dello Stato per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1, Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 10.961.000.000

Rif. Cap. spesa 03213/P
lire 1.022

Rif. Cap. spesa 03214/P
lire 9.866

Rif. Cap. spesa 03215/P
lire 73

Cap. 23406 - (N.I.) 2.3.4.
Contributi del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 5.166.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P
lire 5.093

Rif. Cap. spesa 03215/P
lire 73

Cap. 23407 - (N.I.) 2.3.4
Contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOAG) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995) e art. 2 della presente legge)
lire 8.541.000.000

Rif. Cap. spesa 03213/P
lire 1.022

Rif. Cap. spesa 03214/P
lire 7.519

Cap. 23408 - (N.I.) 2.3.4
Contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 987.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P

Cap. 36113 -
Recuperi di somme dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 28, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 40, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 44, 3° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 46 della presente legge)
lire 6.000.000.000

Cap. 36113/07 -
Recuperi dal fondo di garanzia fideiussoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, dal fondo per l'anticipazione dei contributi in conto capitale per le piccole e medie imprese industriali e dal fondo di consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (art. 63, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 16, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 26 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 46 della presente legge)
lire 15.800.000.000

Cap. 36125 -
Recupero di somme dai fondi di rotazione, costituiti presso gli istituti di credito, per l'erogazione di provvidenze in agricoltura (artt. 38 e 39, commi 1 e 2, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 18 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 46 della presente legge)
lire 5.000.000.000

01 - PRESIDENZA

Cap. 01080 -
Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 81, L.R. 7 aprile 1995, n.6, art. 40, comma 1, L.R. 11 novembre 1995, n. 28, artt. 4, comma 1, e 44 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3 della presente legge)
lire 7.414.000.000

Cap. 01090 -
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 4, comma 2, 59 e 65 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 4 della presente legge)
lire 5.550.000.000

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R.17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n.47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
lire 20.000.000

Cap. 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
lire 2.000.000

1996 1997 1998

Rif. Cap. entrata 61103 2.500 2.600 2.700

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 35 della legge di bilancio e art. 1 della presente legge)
lire 85.720.000.000

Cap. 03034/01 -
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11, comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 8, comma 1, e 49 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 6 e 7 della presente legge)
lire 4.500.000.000

Cap. 03213 - (N.I) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) - *AS* -
Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e dei dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 2.044.000.000

Rif. Cap. Entrata 23264/P
lire 1.022

Rif. Cap. Entrata 23407/P
lire 1.022

Cap. 03213/01 - (N.I.) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e dei dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge).
P.M.

Cap. 03214 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02) *AS* -
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione transnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 23.465.000.000

Rif. Cap. entrata 23214/P
lire 9.866

Rif. Cap. entrata 23406/P
lire 5.093

Rif. Cap. entrata 23407/P
lire 7.519

Rif. Cap. entrata 23408
lire 987

Cap. 03214/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02)
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione transnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
P.M.

Cap. 03215 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) *AS* -
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 146.000.000

Rif. Cap. entrata 23264/P
lire 73

Rif. Cap. entrata 23406/P
lire 73

Cap. 03215/01 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
P.M.

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06025
Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi (art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 15 giugno 1954, n. 12, art. 2, L.R. 19 ottobre 1962, n. 22, art. 9, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 8, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 1, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33, art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 9 bis della presente legge)
lire 3.000.000.000.

Cap. 06062 -
Fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di anticipazione dei contributi CE per il rimboschimento di terreni seminativi (art. 35, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 11 della presente legge)
lire 2.000.000.000

Cap. 06163/01 -
Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17, legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 9, 1° comma, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 12 della presente legge)
lire 399.000.000

07 - TURISMO

Cap. 07073/02 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.23 (23.03)
Spese per il rinnovo delle strumentazioni informatiche e per l'istituzione di una banca dati sull'artigianato (art. 17 della presente legge)
lire 200.000.000

Cap. 07076/01 -
Spese per l'acquisizione di materiale telematico da utilizzare nel processo di meccanizzazione e per la formazione del personale (art. 1, L.R. 25 luglio 1990, n. 31 e art. 17 della presente legge)
lire 100.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08029/04 -
Spese per la realizzazione di programmi regionali di opere pubbliche (art. 13, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 26 della presente legge)
lire 3.000.000.000

Cap. 08138/01 -
Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568, L.R. 12 novembre 1982, n. 40, art. 20, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 9, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 15, comma 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 27 della presente legge)
lire 250.000.000

Cap. 08169
Contributi straordinari per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici e per l'abbattimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi consorzi (art. 92, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 27 ter della presente legge)
lire 1.500.000.000

Cap. 08259
Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il recupero e la ricostruzione di abitazioni e caseggiati nel quartiere "Leonardo da Vinci" nel comune di Sennori (L.R. 5 novembre 1987, n. 45, art. 18, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 27 bis della presente legge)
lire 500.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap. 09009
Spese per la realizzazione del "Progetto Montevecchio" compreso il Centro di ricerca storico antropologico sull'attività mineraria dell'Isola (art. 2, L.R. 29 dicembre 1992, n. 23 e art. 28 ter della presente legge)
lire 3.500.000.000

Cap. 09016/01
Contributo annuo all'Ente minerario sardo - quote per investimenti (art. 10, comma 1, L.R. 8 maggio 1968, n. 24 e art. 28 ter della presente legge)
lire 3.500.000.000

Cap. 09040/01 -
Somma da versare alla SFIRS - Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna - per la costituzione di un fondo di garanzia a favore delle società che abbiano emesso obbligazioni per partecipare ad imprese industriali in Sardegna; nonché per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali (artt. 36 e 38, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 11, lett. b), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 28 della presente legge)
lire 800.000.000

10 - LAVORO

Cap. 10001 -
Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, art. 21, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 40 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 30 della presente legge)
lire 6.000.000.000

Cap. 10136 -
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione (art. 94, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 13, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 6 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 36, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 10, comma 3, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 17, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 37, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 9 giugno 1995, n. 15, art. 25, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 45 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3 della presente legge)
lire 850.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11024/01 - (Denominazione variata)
Contributi per favorire il turismo scolastico (art. 1, lett. a), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, artt. 1 e 13, L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9); contributi ai Comuni inclusi nell'area di parchi per iniziative legate al turismo scolastico (art. 82, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 31 della presente legge)
lire 300.000.000

Cap. 11074
Contributo annuo all'Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Pierluigi da Palestrina per la creazione dell'orchestra e del coro stabili della Sardegna e per favorire la diffusione della cultura musicale (L.R. 5 dicembre 1973, n. 38, art.63, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 81, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 33 della presente legge)
lire 1.000.000.000

Cap. 11089/04 -
Contributi alle Università della terza età per la manutenzione, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività, nonché per fitto di locali adibiti a sede (art. 5, L.R. 22 giugno 1992, n. 12 e artt. 4, commi 1 e 3, e 51 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 48 della presente legge)
lire 100.000.000

Cap. 11090/01 -
Spese per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro (art. 78 , 1ø comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 48 della presente legge)
lire 500.000.000

Cap. 11099 -
Finanziamento per l'attività istituzionale di Enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40 L.R. 10 novembre 1995, n.28, art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 33, 34 e 48 della presente legge)
lire 1.300.000.000

12 - IGIENE E SANITA'

Cap. 12133/02 -
Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (artt. 15, 16 e 17, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 19, comma 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 11, comma 8, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 26 gennaio 1995, n. 5, art. 37, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 61 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 37 e 38 della presente legge)
lire 17.000.000.000

Cap. 12162/01 - (Denominazione variata)
Finanziamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per la spesa in conto capitale (art. 25, L.R. 22 gennaio 1986, n. 15, art. 4, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994 n.2 e art. 43 della presente legge)
lire 2.000.000.000

13 - TRASPORTI

Cap. 13002/01 -
Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio (Art. 2, L.R. 27 agosto 1982, n. 16, art. 39, L.R. 22 gennaio 1990 n. 1, art. 3, primo comma, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 15, L.R. 12 dicembre 1994, n.36, art. 32, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 44 della presente legge)
lire 6.000.000.000

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 35 L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)
1997 lire 1.050.000.000
1998 lire 4.334.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tab. B allegata alla L.R. 15 febbraio 1996, n. 9

Cap. 03034/01 -
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11, comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e artt. 8, comma 1, e 49 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 6 e 7 della presente legge)
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 6.500.000.000

Cap. 03146 -
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese, nonché per la copertura di disavanzi (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 1 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria)
1997 lire 4.090.000.000
1998 lire 2.210.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05043 -
Spese per la difesa dagli incendi boschivi (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L. 1° marzo 1975, n. 47, L.R. 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, L.R. 5 agosto 1985, n.17, art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06073
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, art. 16, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 28, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 13, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 38, comma 2, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33, art. 14, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 9 bis della presente legge)
1997 lire 8.140.000.000
1998 lire 12.064.000.000

In aumento:

ENTRATA

Cap. 23406 - (N.I.) - 2.3.4
Contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 6.317.000.000
1998 lire 6.317.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P
1997 lire 6.290
1998 lire 6.290

Rif. Cap. spesa 03215/P
1997 lire 27
1998 lire 27

Cap. 23407 - (N.I.) - 2.3.4
Contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOAG) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 8.430.000.000
1998 lire 8.070.000.000

Rif. Cap. spesa 03213/P
1997 lire 360
1998 lire ---

Rif. Cap. spesa 03214/P
1997 lire 8.070
1998 lire 8.070

Cap. 23408 - (N.I.) - 2.3.4
Contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 1.219.000.000
1998 lire 1.219.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P

Cap. 51009
Mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 13, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 21 giugno 1995, n.16 e art. 9 bis della presente legge)
1997 lire 55.000.000.000
1998 lire 55.000.000.000

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
1997 lire 20.000.000
1998 lire 20.000.000

Cap. 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assitenza del personale (spesa obbligatoria)
1997 lire 2.000.000
1998 lire 2.000.000

1996 1997 1998

Rif. Cap. Entrata 61103 2.500 2.600 2.700

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03120
Spese per l'ottenimento dei mutui e il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di eseercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 9 bis della presente legge) (spesa obbligatoria)
1997 lire 688.000.000
1988 lire 688.000.000

Cap. 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento e interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di eseercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 9 bis della presente legge) (spesa obbligatoria)
1997 -----------------------
1998 lire 3.336.000.000

Cap. 03122
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 9 bis della presente legge)
1997 ---------------------
1998 lire 2.352.000.000

Cap. 03213 - (N.I) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) *AS* -
Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e i dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 360.000.000
1998 P.M.

Rif. Cap. entrata 23407/P

Cap. 03213/01 - (N.I.) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per l'individuazione degli elementi conoscitivi e i dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 360.000.000
1998 P.M.

Cap. 03214 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02) *AS* -
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione travisnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quote comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 15.579.000.000
1998 lire 15.579.000.000

Rif. Cap. entrata 23214/P
1997 lire ---------
1998 lire ---------

Rif. Cap. entrata 23406/P
1997 lire 6.290
1998 lire 6.290

Rif. Cap. entrata 23407/P
1997 lire 8.070
1998 lire 8.070

Rif. Cap. entrata 23408
1997 lire 1.219
1998 lire 1.219

Cap. 03214/01 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02)
Finanziamenti a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione travisnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 12.183.000.000
1998 lire 12.183.000.000

Cap. 03215 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) *AS* -
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 27.000.000
1998 lire 27.000.000

Rif. Cap. entrata 23406/P

Cap. 03215/01 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02)
Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota regionale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 novembre 1995, n.C(95) 1308/1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 27.000.000
1998 lire 27.000.000

06 AGRICOLTURA

Cap. 06025
Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e creare ombreggi o frangiventi (art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46, L.R. 15 giugno 1954, n. 12, art. 2, L.R. 19 ottobre 1962, n. 22, art. 9, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 8, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 1, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33, art. 4, comma 3, L.R. 15 febbraio, 1996, n. 9 e art. 9 bis della presente legge)
1997 lire 20.000.000.000
1998 lire 20.000.000.000

Cap. 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3, art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12, L.R. 10 aprile 1978, n. 28, L.R. 28 febbraio 1981, n. 12, L.R. 29 settembre 1982, n. 24, art. 17, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, L.R. 23 gennaio 1976, n. 18, L.R. 17 novembre 1986, n. 61, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2 e 7, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, L.R. 6 maggio 1991, n. 15 e art. 9 bis della presente legge) e contributo a favore dei consorzi di difesa delle colture intensive (L.R. 23 gennaio 1986, n. 18, art. 35, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 24, comma 5, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 5, commi 2 e 3, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 15 e 19, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 13 e 42, L.R. 29 aprile 1994, n.18, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, artt. 9 e 30, commi 1 e 3, 31 e 32, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33)
1997 lire 20.000.000.000
1998 lire 20.000.000.000

Cap. 06180
Contributi per l'acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (L.R. 2 agosto 1951, n. 14, Legge 25 luglio 1952, n. 949 e paragrafo 3.2 del quinto programma esecutivo del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, approvato dal Consiglio regionale il 10 ottobre 1974 e dal CIPE il 9 gennaio 1975, L.R. 2 agosto 1951, n. 14, art. 15, L.R. 7 gennaio 1975, n. 1, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 9 bis della presente legge)
1997 lire 15.000.000.000
1998 lire 15.000.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08182 -
Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (art. 2, commi 1ø e 2ø, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 30, L.R. 10 maggio 1979, n. 38, art. 26, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 21, 3ø comma, e 52, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 4, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 7 e 48 della presente legge)
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 6.500.000.000

12 - IGIENE E SANITA'

Cap. 12162/01 - (Denominazione variata) -
Finanziamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per la spesa in conto capitale (art. 25, L.R. 22 gennaio 1986, n. 15, art. 4, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994 n.2 e art. 43 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000

Art. 50
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 50
Urgenza

(identico)