DISEGNO DI LEGGE N. 253
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, SABA, il 19 giugno 1996Finanziamenti delle campagne antincendi ai Comuni e agli enti locali
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Negli anni passati nel bilancio regionale è stato previsto il capitolo 05041/00 nel quale, ai sensi della legge regionale n. 11 del 1982, sono state iscritte delle somme da ripartire fra i comuni, i loro consorzi e le Comunità montane per l'attuazione dei servizi delle campagne antincendio.
I contributi erogati sono soggetti a rendicontazione ai sensi della legge regionale n. 11 del 1982 da parte degli enti gestori.
L'esame di dette rendicontazioni ha messo in evidenza il perpetrarsi, con grande frequenza, di particolari situazioni relative alla gestione amministrativa dei fondi erogati.
Infatti i comuni hanno in molti casi ritenuto di poter spendere i fondi anche negli anni successivi a quello di accreditamento spesso senza assumere preventivamente alcun impegno formale. E' tuttavia evidente che questa errata interpretazione delle norme ha comunque prodotto un beneficio all'operatività antincendio, avendo quindi anche la possibilità di sommare contributi di vari anni o conseguentemente poter acquistare mezzi specifici che altrimenti non avrebbero potuto acquisire.
L'errato convincimento di poter utilizzare fondi relativi ad anni precedenti, inoltre, è stato favorito anche dal fatto che talune banche hanno accreditato i fondi sui medesimi conti correnti accesi gli anni precedenti.
E' da sottolineare, altresì, che le risorse accreditate sono state destinate esclusivamente a scopi antincendio e che l'erogazione dei finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale è molto spesso avvenuta a campagna antincendio avanzata (mesi di giugno, luglio) non consentendo di fatto all'ente locale di spendere per tempo quanto ricevuto.
Ancora: un gran numero di comuni, per supplire alla propria carenza di mezzi, ha provveduto a girare i fondi assegnati direttamente alle compagnie barracellari e, in taluni casi, alle associazioni di volontariato locali, senza preventivamente stipulare alcuna convenzione che regolasse il rapporto, delegando di fatto la propria funzione e ottenendone, a riscontro, rendicontazioni a titolo di rimborso spese. Anche tale prassi, sebbene non perfettamente in linea con la corretta gestione dei fondi, ha comunque recato vantaggi operativi agli stessi enti locali i quali, peraltro, hanno agito interpretando in maniera estensiva sia la normativa che invita gli enti ad avvalersi del barracellato (L.R. 25/88), sia gli stessi decreti di accreditamento.
Analogo comportamento hanno adottato anche taluni comuni i quali hanno girato alle Comunità montane di pertinenza i fondi concessi, demandando a queste ultime il compito di organizzare in modo più razionale nel territorio le azioni di prevenzione e lotta contro gli incendi.
Una ulteriore tipologia d'irregolarità amministrativa che riguarda un grande numero di comuni consiste nel fatto che i contributi assegnati sono stati considerati come afferenti direttamente al bilancio comunale e, pertanto, spesi tramite l'economo.
In taluni di questi casi lo stesso economo provvedeva ad anticipare dei fondi nelle more dell'assegnazione regionale.
Bisogna infine segnalare che frequentemente i comuni hanno proceduto all'assunzione degli operai di lotta senza provvedere ad una regolare stipula di contratto o di convenzione.
In questi casi, comunque, può essere ritenuto valido il riferimento ai contratti collettivi di lavoro, applicati senza essere stati richiamati esplicitamente o, in alternativa, quando il caso, la retribuzione è da considerarsi liquidata a titolo di premio forfetario per la collaborazione prestata.
Inoltre, in fase di programmazione della campagna antincendi 1995, si è ritenuto utile coinvolgere direttamente anche le Comunità montane.
Tale coinvolgimento consisteva anche in un'azione di coordinamento dei comuni ricadenti nella propria giurisdizione, da parte delle Comunità montane e, quando possibile, anche dai comuni che per motivi di omogeneità territoriale o di interessi specifici, potessero essere assimilati ai primi.
Per favorire una valida operatività l'Assessorato ha assegnato alle Comunità montane dei fondi, nominando in qualità di funzionari delegati i Presidenti.
A seguito di difficoltà oggettive derivanti sia dal fatto che gli accreditamenti sono stati perfezionati a campagna antincendio già iniziata, sia perché si trattava della prima volta in cui le stesse Comunità montane hanno operato direttamente, monte di esse si sono trovate nell'impossibilità materiale di procedere alla spendita dei fondi attribuiti.
Alcune di esse, inoltre, hanno proceduto all'impegno dei fondi oltre il termine temporale del 1996, incorrendo di fatto in una situazione di non perfetta regolarità amministrativa.
Quanto esposto comporta l'obbligo da parte degli uffici competenti di chiedere ai comuni in sede di verifica della rendicontazione, la restituzione di tali fondi con conseguenti grandi difficoltà da parte degli enti locali ad ottemperare.
In considerazione del fatto che in generale le inadempienze descritte non hanno arrecato danni alla collettività, ma hanno altresì consentito l'operatività antincendio degli enti locali che, altrimenti, avrebbero avuto notevoli difficoltà nell'organizzare le proprie campagne.
Con il presente disegno di legge si intende operare una sanatoria considerando, inoltre, che dall'anno finanziario 1995 i contributi ricordati non sono più stati erogati in maniera specifica bensì, ai sensi della legge regionale n. 25 del 1993 e della Legge n. 142 del 1990, sono stati assegnati ai comuni attraverso il cosiddetto fondo indistinto e ripartito con criteri definiti dalla stessa legge.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Al fine di consentire l'operatività degli enti locali per l'attuazione delle campagne antincendio, è consentito agli enti delegati per la campagna 1995 l'impegno e il pagamento fino alla data del 31 dicembre 1996 dei fondi del bilancio regionale ad essi accreditati a carico del capitolo 05043/02 dello stato di previsione della spesa di competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno 1995 e a carico del titolo di spesa 11.5.02/02B ex Lege 587/62 e Legge 268/74.
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti dagli enti locali ai quali sono stati accreditati dal capitolo 05041 del bilancio regionale fondi destinati all'attuazione delle campagne antincendio, ai sensi della legge regionale 11/82, qualora siano stati assunti impegni specifici anche negli anni successivi a quello di accreditamento.
3. E' ammesso inoltre l'utilizzo di detti fondi tramite emissione di ordinativi da parte dell'economo in caso di avvenuta gestione degli stessi come afferenti al bilancio dell'ente locale beneficiario.
4. Nei casi in cui gli enti locali abbiano provveduto all'assunzione di personale senza specifica stipula di contratto di lavoro o di convenzione, è da ritenersi applicata la normativa relativa ai contratti collettivi o, in alternativa, la retribuzione è da considerarsi liquidata a titolo di premio per la collaborazione prestata.
5. Sono altresì fatti salvi gli accreditamenti effettuati dagli enti locali beneficiari di detti fondi fino al 1994 nei confronti delle Compagnie barracellari, delle Associazioni di volontariato o delle Comunità montane in delega dell'operatività antincendio di propria competenza, qualora sussistano motivazioni che non consentono agli stessi enti locali di provvedervi direttamente.