DISEGNO DI LEGGE N. 237/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, Paolo FADDA, il 21 maggio 1996

Modifica delle leggi regionali 1° ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993)
e 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994)


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge di cui si chiede l'approvazione al Consiglio regionale interviene su materia di particolare interesse per la politica economica e sanitaria della Sardegna, proponendosi di aderire a precise posizioni normative CE.

La legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, così come la precedente 1° ottobre 1993, n. 50, consente l'utilizzazione degli stanziamenti per la ristrutturazione e adeguamento di impianti destinati alla macellazione, ma non per la nuova costruzione di detti impianti.

Tuttavia, la situazione determinatasi a seguito delle sopra citate normative della Comunità Europea in materia di efficienza, igienicità e sicurezza ambientale degli impianti, inducono a progettare nuove costruzioni rispondenti appunto ai canoni prescritti.

Pertanto il disegno di legge in argomento ha come finalità quella di consentire un uso delle risorse non più limitato a fini di adeguamento, ma anche di nuove costruzioni.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA -IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL., pervenuta il 19 giugno 1996

E' con ritardo che si arriva alla discussione in Aula delle modifiche delle leggi regionali finanziarie del '93 e '94 in materia di macelli.

Il problema macelli riveste una duplice importanza sia di carattere economico che di carattere sanitario. Dal lato economico, infatti, la presenza di macelli adeguati alle normative comunitarie, permette di diminuire i costi legati al trasporto degli animali e delle carni, limitando i disagi per allevatori e macellai, a vantaggio dei consumatori, nonché di sfruttare appieno le risorse zootecniche di tutte le aree geografiche della Sardegna.

Dal lato sanitario è noto che i macelli permettono un capillare controllo delle carni e quindi delle malattie che da queste possono essere trasmesse all'uomo.

In assenza di tali strutture, inoltre, tendono ad aumentare le macellazioni clandestine che creano notevoli rischi per la salute umana.

La situazione dei macelli in Sardegna si presenta alquanto diversificata o per un mancato rispetto della programmazione o per carenza della stessa: a fronte di aree dove esistono strutture di macellazione idonee e sufficienti, e talvolta sovrabbondanti e non utilizzate, ci sono aree dove i macelli sono inadeguati o addirittura inesistenti, altri sono chiusi.

Da qui nasce l'esigenza dell'approvazione del presente disegno di legge che, modificando le leggi regionali nn. 50 del 1993 e 2 del 1994, consente l'utilizzazione degli stanziamenti non solo per la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti destinati alla macellazione, in ossequio a precise disposizioni comunitarie, ma anche per nuove costruzioni.

Inoltre questo provvedimento non solo consente di creare le nuove strutture di macellazione, che ci auguriamo vengano progettate a livello di più comuni consorziati per abbattere i costi di gestione che sono abbastanza gravosi, ma dà anche risposte concrete in termini occupativi alle migliaia di disoccupati della Sardegna che dovranno realizzare o ristrutturare gli impianti.

A noi poi resta la consolazione di riuscire a spendere risorse già finanziate nel 1993 e programmate dal 1994 fino al 1996, anno in corso, per complessivi 18.500 milioni, così ripartiti:
1994: 10.500 milioni; 1995: 1.000 milioni; 1996: 7.000 milioni, più i contributi del UE e delle Comunità Montane che altrimenti si andrebbero ad aggiungere a quelle voci di bilancio programmate e non spese.

Poiché il provvedimento legislativo è stato approvato all'unanimità dalla Commissione sanità si auspica che la stessa unanimità possa raggiungersi anche in Assemblea.
Il relatore
- Cucca -

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

   

Titolo: Norme di modifica dell'art. 7 della L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla legge finanziaria 1993) e dell'art. 13 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria 1994), in materia di mattatoi.

Art. 1

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 50, sono destinate, oltreché alla ristrutturazione e al completamento di mattatoi esistenti al fine di adeguarli alla vigente normativa comunitaria, anche alla realizzazione di nuovi mattatoi.

2. I finanziamenti concessi ai comuni ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati, in caso di realizzazione di mattatoi consortili, mediante il convenzionamento con altri comuni realizzatori delle opere, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 1

 

(identico)

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 2

 

(identico)