DISEGNO DI LEGGE N. 235/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione MANUNZA, il 16 maggio 1996Disciplina, in adeguamento ai giudicati amministrativi, dei pregressi processi di mobilità verticale per l'inquadramento nella qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale, attivati dalla Amministrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge é inteso a fronteggiare l'emergenza organizzativo - funzionale determinatasi a carico delle strutture amministrative della Regione per effetto dell'intervenuto rigetto da parte del Consiglio di Stato del ricorso d'appello ad esso presentato dalla Regione sarda, nell'aprile 1994, avverso la sentenza n. 314/1994, con cui il T.A.R. della Sardegna ha annullato la graduatoria di inquadramento di 73 unità di personale della qualifica "dirigenziale" del ruolo unico regionale, approvata con decorrenza 1 gennaio 1986 - in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 8, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, in data 24 aprile 1991.
Al predetto annullamento il T.A.R. della Sardegna é pervenuto in considerazione dell'assorbente motivo della mancata nomina di una formale commissione giudicatrice del concorso interno di inquadramento nella predetta qualifica dirigenziale, e del conseguente asserito vizio di incompetenza dell'irrituale organo regionale sostitutivamente preposto alla formazione della relativa graduatoria.
Nell'intento di superare le gravi difficoltà funzionali di tale annullamento, al proposto ricorso d'appello nanti il Consiglio di Stato si é a suo tempo affiancato l'intervento del legislatore regionale, che con legge regionale 5 giugno 1994, n. 25, ha dichiarato di far "salvi gli atti di inquadramento adottati dal 24 aprile 1991 fino al 12 aprile 1994" (ritenendovi pertanto compresi, secondo talune interpretazioni, anche quelli relativi alla qualifica "dirigenziale" caducati dalla citata sentenza del T.A.R. n. 314/ 1994), ed ha altresì abrogato gli strumenti normativi dettati dagli articoli 1 e 3 dalla menzionata legge regionale 24/1989 per la disciplina dei procedimenti concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale (tale legge regionale n. 25/1994 non ha avuto concrete possibilità di esecuzione, a fronte delle decise perplessità e riserve ufficialmente opposte dalla Corte dei Conti - poi ribadite nella recente decisione del Consiglio di Stato - circa la legittimità costituzionale di eventuali interpretazioni volte a sanare ex lege atti annullati in sede giurisdizionale).
Entrambi i suindicati rimedi giurisdizionali e legislativi non soltanto si sono rivelati infruttuosi rispetto all'esigenza di superare il negativo impatto funzionale del dichiarato annullamento della "dirigenza regionale", ma ne hanno addirittura appesantito le conseguenze col privare l'Amministrazione - per effetto della norma abrogativa contenuta nell'articolo 1 della legge regionale 25/1994 - degli strumenti di legge ad essa necessari per sollecitamente rinnovare l'annullata graduatoria di inquadramento in ottemperanza al giudicato amministrativo del T.A.R. prima, ed a quello di esso confermativo del Consiglio di Stato.
Tale é la situazione ad oggi involutivamente maturatasi nell'ambito dell'Amministrazione regionale, con grave rischio - ove tempestivamente non sanata - di negativi contraccolpi anche in sede di recepimento nell'ordinamento regionale dei principi desumibili dalla legge statale di riforma n. 421/1992, come previsto dallo specifico disegno di legge attualmente all'esame della Prima Commissione consiliare.
Per completare il quadro, si soggiunge che anche la seconda graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1988, a suo tempo approvata in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 24/1989 per altre 13 unità di personale, presenta gli stessi identici vizi procedurali a base dell'annullamento giurisdizionale della prima graduatoria, il che lascia fondatamente presumere, a fronte dei vari ricorsi tuttora pendenti contro di essa nanti il T.A.R. della Sardegna, che anche tale seconda graduatoria verrà a breve annullata analogamente a quella con precedente decorrenza 1° gennaio 1986.
Comunque sia, poiché é divenuto ormai irrevocabile, per effetto della recente decisione del Consiglio di Stato, l'annullamento per "vizio di incompetenza" a suo tempo pronunciato dal T.A.R. nei confronti della prima delle soprarrichiamate due graduatorie, il problema é ora quello di rendere possibile la giuridica rinnovazione dello scrutinio annullato senza attendere che lo stesso Consiglio di Stato debba pronunciarsi, preventivamente, anche nel merito dei motivi dedotti dal ricorrente incidentale circa l'esattezza dei "punteggi" attribuiti in graduatoria.
Impregiudicato infatti restando, ovviamente, l'obbligo per l'Amministrazione di adeguarsi anche a tale futuro pronunciamento giurisdizionale sul motivo dei "punteggi", é di tutta evidenza che ulteriori prolungati differimenti degli atti di sanatoria dell'attuale "scompaginata situazione giuridica della dirigenza regionale" (quali quelli afferenti all'eventuale attesa di una successiva decisione di merito del Consiglio di Stato) avrebbero effetti sostanzialmente devastanti sulla già precaria funzionalità degli uffici regionali nonché sulla tempestività e regolarità della conseguente azione amministrativa.
Per la giuridica possibilità di materiale rinnovazione dello scrutinio colpito dal giudicato amministrativo (e di quello con decorrenza 1° gennaio 1988 che possa essere annullato in momento successivo) é intanto necessario ripristinare, legislativamente, la pregressa disciplina concorsuale abrogata dall'articolo 1 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25. Per una corretta rinnovazione della graduatoria annullata é da tenere inoltre presente che ad essa deve provvedersi:
- con mantenimento della stessa originaria decorrenza degli inquadramenti (1° gennaio 1986);
- con riguardo alla normativa a base dello scrutinio annullato ed alla "situazione di diritto esistente alla data di notifica della sentenza irrevocabile" di annullamento. Con conseguente necessità, quindi, sia del già indicato "ripristino" degli originari strumenti concorsuali di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, abrogati dall'articolo 1 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25, sia dell'applicazione della "tabella di valutazione dei titoli" allegata, sotto la lettera "D", alla stessa succitata legge regionale 24/1989;
- con ammissione agli scrutini di tutti i dipendenti già compresi nelle graduatorie annullate in sede giurisdizionale, ancorché nel frattempo cessati dal servizio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI Sez., 10 luglio 1963, n. 424);
- con mantenimento in soprannumero (nei limiti dei complessivi 100 posti dell'attuale dotazione di pianta organica della qualifica dirigenziale) del pregresso inquadramento in detta qualifica di coloro che per effetto dei nuovi scrutini vengano a trovarsi in posizione non utile rispetto ai posti originariamente messi a concorso ed attribuiti (A);
- con eliminazione del vizio di "incompetenza" censurato dai giudici amministrativi, provvedendovi attraverso la corretta costituzione di una commissione giudicatrice in posizione di "terzietà" rispetto al personale cointeressato ed ai responsabili politici dell'Amministrazione, in grado di garantire oggettiva imparzialità nella valutazione delle posizioni giuridiche di tutti gli scrutinati;
- con mantenimento, sino al rifacimento degli scrutini, delle posizioni funzionali e retributive dell'interessato personale già di qualifica dirigenziale;
- con affermazione, infine, della "non ripetibilità" degli emolumenti percepiti, sino alla data di approvazione delle nuove graduatorie, dal personale in precedenza inquadrato nella qualifica dirigenziale per effetto dello scrutinio annullato, anche nell'eventualità di mancata conferma di detto inquadramento.Si é posto infine il problema di dirimere taluni ricorrenti dubbi ed inesattezze d'interpretazione giuridica connessi alla complessità ed imprecisione di talune leggi regionali sul personale (sia previgenti che sopravvenute), causa dell'attuale abbondantissimo contenzioso sulla materia ed a vario titolo interagenti sugli inquadramenti del medesimo personale nelle varie qualifiche funzionali, ivi compreso il rifacimento delle graduatorie concorsuali qui in considerazione.
Con norma di interpretazione autentica si è ritenuto allo scopo indispensabile confermare le seguenti portate dispositive delle leggi regionali 24/1989 e 41/1993:
- che le tabelle di corrispondenza allegate alla legge regionale 41/1993 sono da questa finalizzate, anche testualmente, alle sole procedure di conferimento degli incarichi di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale a sensi della previgente legge regionale 5 giugno 1989, n. 24;
- che gli articoli 1 e 3, comma 2, di detta legge regionale 24/1989, vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte;
- che fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'articolo 4 della stessa legge regionale 24/1989, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.Per ciò che infine riguarda gli aspetti finanziari del provvedimento (art. 6) é da notare:
- che i previsti inquadramenti nella qualifica dirigenziale per effetto sia dell'articolo 4 (rifacimento di entrambe le graduatorie con decorrenza 1/1/1986 ed 1/1/1988) che dell'articolo 5 (totale copertura dei posti materialmente vacanti dopo tale rifacimento), non comportano nuove o maggiori spese, risultando essi necessariamente contenuti nel limite dei 100 posti dell'attuale pianta organica, per i quali già sussistono gli occorrenti stanziamenti di bilancio;
- che dovendosi provvedere al rifacimento delle nuove graduatorie in applicazione della stessa disciplina normativa (legge regionale 24/1989) utilizzata per l'effettuazione degli scrutini annullati, é da presumere che le nuove procedure concorsuali risulteranno sostanzialmente confermative delle precedenti graduatorie;
- che i soli possibili scostamenti fra le vecchie e le nuove graduatorie sono pertanto da ricondurre (in termini del tutto eventuali e sempre all'interno dei cennati 100 posti) alla sola ipotesi di ulteriore soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio d'appello nanti il Consiglio di Stato, anche per quanto riguarda i motivi sui "punteggi" dedotti del ricorrente incidentale ed ancora non definiti in quella sede giurisdizionale.La norma finanziaria dell'articolo 6 del presente provvedimento é perciò prevista, tuzioristicamente, in funzione dell'ipotesi del solo precedente terzo alinea, con riferimento ai maggiori oneri che da essa potrebbero derivare in termini di mera "probabilità" (ed al presente, quindi, né certi né quantificabili), per la datazione ex tunc degli effetti economici di eventuali "nuovi" inquadramenti (entro i 100 posti) conseguenti a tali pendenti motivi sui "punteggi".
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Relazione di maggioranza
(pervenuta il 1° agosto 1996La Prima Commissione permanente ha approvato il presente disegno di legge nella seduta del 30 luglio 1996, con il voto contrario dei consiglieri appartenenti ai gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale, apportando alcune sostanziali modifiche al testo del proponente.
La più rilevante di queste riguarda la situazione del personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale per effetto della graduatoria annullata.
La Giunta proponeva, con l'articolo 2 del disegno di legge, il mantenimento di tale personale nella qualifica dirigenziale, anche se non compreso tra i vincitori del concorso sulla base della graduatoria rinnovata, ricorrendo eventualmente anche all'inquadramento in sovrannumero.
La Commissione ha invece ritenuto di dover adottare una soluzione che non possa in alcun modo essere intesa come un tentativo di vanificare gli effetti del giudicato. Mentre si è dunque mantenuta al personale interessato, a titolo di assegno personale di funzione, la retribuzione della qualifica dirigenziale fino all'approvazione delle nuove graduatorie e si è confermata la non ripetibilità delle somme percepite fino a tale data, anche nel caso di esclusione dalla nuova graduatoria, è stato però previsto, anziché il mantenimento di detto personale nella qualifica dirigenziale, l'inquadramento nella qualifica funzionale ottava.
Senza tale misura gli interessati - non essendo stati a suo tempo presi in considerazione, in quanto vincitori del concorso per la dirigenza, nei successivi procedimenti di mobilità verticale - si verrebbero oggi a trovare, a seguito dell'annullamento del concorso, ancora inquadrati nella settima qualifica.
Contestualmente si prevede (comma 4 dell'articolo 2) che, fino alla ricostituzione della dirigenza, le funzioni di coordinamento generale possano essere esercitate da personale dell'ottava qualifica con adeguata anzianità.
Un'altra rilevante modifica rispetto alla proposta originaria riguarda il completamento dell'organico della dirigenza. Mentre l'articolo 5 del testo del proponente prevedeva che a ciò si procedesse effettuando il concorso interno per titoli previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 1994, la Commissione ritiene più opportuno rinviare la soluzione del problema alla legge, ormai di imminente approvazione, che riordina il complesso dell'apparato amministrativo regionale in applicazione dei principi sanciti dalla legge n. 421 del 1992.
Si è perciò provveduto ad abrogare l'articolo di legge che prevedeva il concorso interno di cui sopra. Contestualmente sono state abrogate anche le tabelle di equiparazione dei titoli che avrebbero dovuto essere utilizzate per detto concorso ed è stato vietato di conferire nuovi incarichi di coordinamento di strutture diverse dai servizi e settori (comma 2 dell'articolo 3).
Per quanto riguarda l'articolo 1, le modifiche di sostanza rispetto al testo del proponente riguardano, nel comma 2, la previsione che siano ammessi ai nuovi scrutini non soltanto i dipendenti già compresi nelle graduatorie annullate, bensì tutti quelli che avevano a suo tempo presentato regolare domanda. Ciò non implica alcun giudizio nel merito delle motivazioni che possono aver portato all'esclusione dalle vecchie graduatorie, ma risponde soltanto all'esigenza di assicurare che il procedimento concorsuale sia interamente rinnovato dalle commissioni di concorso, per la nomina delle quali sono stati fissati, con il comma 4, dei precisi limiti temporali. Ancora nell'articolo 1 merita di essere segnalato che non si è ritenuto necessario riapprovare le norme che disciplinavano il concorso e che erano state successivamente abrogate, considerando sufficiente l'esplicito richiamo ad esse contenuto nei commi 1 e 3 dell'articolo 1.
Il relatore
- Ballero -
Relazione di minoranza
(pervenuta il 1° agosto 1996)La questione di cui oggi tratta questo disegno di legge è nota alla Giunta regionale fin dall'aprile 1994. Occorre, infatti, tenere presente che, a seguito di numerosi ricorsi promossi dinanzi al TAR Sardegna, le graduatorie redatte dalla Commissione interna furono annullate ( cfr. Sentenza n. 314 del 1994).Giova anche soggiungere che la Giunta regionale propose appello e che il Consiglio di Stato rigettò l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado. Da ciò deriva la prima conseguenza e cioè che 1' Amministrazione regionale ha utilizzato come "dirigenti" funzionari che tale qualifica non possedevano. In una parola si vuoi dire che la Giunta regionale, in dispregio della sentenza del TAR Sardegna- esecutiva ex- se e comunque a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione da parte del Consiglio di Stato, non ha dato esecuzione ad un procedimento dell'Autorità giudiziaria.
Una corretta attività amministrativa, in presenza di un procedimento giurisdizionale esecutivo, avrebbe dovuto ispirarsi alla rimozione immediata della situazione di illegittimità che si era venuta a creare a seguito del procedimento giurisdizionale medesimo.
Poiché peraltro la sentenza del Tribunale regionale amministrativo accoglieva il ricorso in quanto ritenuta irregolare la Commissione esaminatrice priva degli essenziali caratteri di terzietà, non sussisteva alcun motivo che potesse indurre la Giunta regionale a procrastinare sine die la rinnovazione del concorso interno sulla base delle norme allo stato vigenti.
Al contrario, volendo sfidare i procedimenti giurisdizionali, coinvolgendo il Consiglio dell'epoca, ha chiesto ed ottenuto l'approvazione di una legge che tendeva ad eludere la pronuncia giurisprudenziale e, perseguendo la medesima finalità, ha atteso la pronuncia nel merito da parte del Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n.3 10/1996, ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la validità della motivazione che aveva indotto il TAR Sardegna ad accogliere i ricorsi.
Questo richiamo si rendeva necessario, per meglio comprendere le ragioni della perplessità e della conseguente opposizione da parte dei gruppi di minoranza di questo Consiglio al disegno di legge oggi all'esame.
In primo luogo occorre richiamare i principi affermati dalle due sentenze per poi verificare se il testo legislativo si attiene ad essi, oppure se ne allontani e risponda alla medesima esigenza denunciata di voler eludere ancora una volta il dettato delle sentenze in argomento.
Dalla sentenza del TAR Sardegna si evince che, di fatto, la graduatoria per l'accesso alla dirigenza, è stata redatta da Organo politico, e cioè sostanzialmente dall'Assessore al Personale, coadiuvato da un gruppo di lavoro coordinato da un funzionario personalmente interessato all'esito del concorso.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato che conferma sul punto quella di primo grado, risulta tra l'altro:
1) per un verso, la legittimità degli atti amministrativi va valutata con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data della loro formazione, momento sul quale non spiega efficacia l'abrogazione successiva delle disposizioni che ne costituiscono il titolo", per altro verso " la rinnovazione degli atti amministrativi annullati deve aver luogo con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data di notificazione della sentenza di annullamento;
2) il fatto che"prima della sentenza irrevocabile sia intervenuto un jus superveniens incide soltanto sulle modalità di svolgimento dell'eventuale attività di rinnovazione degli atti annullati".Un'attenta riflessione sulle statuizioni del supremo Organo di Giustizia amministrativa consente di affermare che l'abrogazione degli articoli 1 e 3 della legge regionale n.24 del 1989 disposta con la legge regionale n.25 del 1994 non spiega la sua efficacia abrogativa sulle disposizioni che costituiscono il titolo di partecipazione al concorso, per cui si può serenamente affermare che, ai fini in questione, non è assolutamente necessario richiamare in vigore delle norme abrogate ( artt. 1 e 3 della legge n.24/89). se al contrario, si pretende, come risulta dal disegno di legge, di riapprovare norme caducate ( ma non agli effetti del rinnovo della graduatoria, come si evince dalla affermazioni del Consiglio di Stato), lo si fa esclusivamente per garantirsi la copertura da parte del Consiglio regionale, con una legge che la non dichiarata volontà di voler adottare un provvedimento a sanatoria non riesce a nascondere.
D'altra parte, dal secondo principio affermato dal Consiglio di Stato e cioè che la rinnovazione degli atti deve aver luogo con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data di notificazione della sentenza di annullamento, discende che la graduatoria deve essere rinnovata con riferimento alle disposizioni legislative vigenti al momento della notifica della sentenza di annullamento aprile 1994, in subordine, maggio 1996). Col ché si vuol dire ( ma questo lo dice il Consiglio di Stato) che una nuova legge non potrebbe trovare applicazione nella rinnovazione degli atti, in quanto essa non era vigente alla data di notifica della sentenza.
Un ulteriore elemento di incertezza deriva dalla considerazione che il Consiglio di Stato non ha ancora deciso sul merito ( valutazione dei titoli) e, con riguardo ad un altro gruppo di appelli, neppure sulle questioni preliminari. |
Tutte queste ragioni inducono a scindere le responsabilità della Giunta da quelle del Consiglio e, all'interno del Consiglio, tra chi vuole soggiacere alle pressioni della Giunta stessa in cerca di coperture legislative, e chi vuole esercitare il potere legislativo in modo corretto ed oggettivo.
Meglio sarebbe stato se la Giunta regionale, prendendo atto dell'accoglimento dei ricorsi da parte del TAR e soprattutto delle motivazioni poste a sostegno della sentenza, avesse tempestivamente dato avvio alla rinnovazione delle graduatorie per l'accesso alla dirigenza, impedendo di portare ad una situazione di collasso la pubblica amministrazione.
Rinnovando la graduatoria non con riferimento alla normativa richiamata dal Consiglio di Stato, ma sulla base della legge oggi all'esame del Consiglio, per alcuni versi innovativa della legislazione precedente, determinerà una situazione esposta non solo a nuovi ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo, ma alla lesione di diritti e legittime aspettative dei dipendenti funzionari. Il tutto senza escludere che, fra qualche mese, riscontrata qualche omissione, la Giunta, come al solito, avverta la necessità di ricorrere ancora una volta alle consuete leggine eccezionali e di sanatoria.
Il relatore
- Marco Fabrizio Tunis
La Commissione bilancio nella seduta del 29 luglio 1996 ha espresso parere favorevole sulla parte finanziaria ed ha nominato relatore l'on. Tunis Marco Fabrizio.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Disciplina, in adeguamento ai giudicati amministrativi, dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 Art. 1
Norme per la rinnovazione degli scrutini1. Per le esigenze di riformazione ora per allora, in adeguamento ai competenti giudicati amministrativi, delle graduatorie dei pregressi processi concorsuali attivati dall'Amministrazione regionale - a' sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 - per l'inquadramento del personale nella qualifica dirigenziale, sono riapprovati, nel loro testo originario, gli articoli 1 e 3 di detta legge, abrogati dall'articolo 1 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25.
2. Alla rinnovazione dei conseguenti scrutini di concorso sono ammessi tutti i dipendenti già compresi nelle graduatorie annullate in sede giurisdizionale, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.
3. Ai fini di detti scrutini, alla valutazione degli ammissibili titoli si provvede in conformità della tabella "D" allegata alla citata legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
Art. 1
Norme per la rinnovazione degli scrutini1. La presente legge si applica alla nuova formazione della annullata graduatoria di inquadramento, a norma dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di 73 unità di personale dell'Amministrazione regionale nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1986, nonché alla nuova formazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, a norma dell'articolo 3 della stessa legge, di ulteriori 13 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 1988, nell'eventualità che anche tale graduatoria venga annullata in sede giurisdizionale, ovvero dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di autotutela.
2. Agli scrutini per la nuova formazione delle graduatorie di cui al comma 1 sono ammessi, purché in possesso dei requisiti, tutti i dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione agli scrutini annullati, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.
3. Ai fini di detti scrutini, alla valutazione dei titoli si provvede, come stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 24 del 1989, ancorché abrogati, in conformità della tabella D allegata alla medesima legge regionale.
4. Alla nomina della commissione di concorso si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1986 ed entro 90 giorni dalla data del suo eventuale annullamento per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1988.
Art. 2
Provvisoria salvaguardia delle posizioni funzionali e retributive del personale - Mantenimento in soprannumero dei precedenti inquadramenti nei limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale - Non ripetibilità dei compensi monetari precedente mente riconosciuti in corrispondenza degli inquadramenti concorsuali nella qualifica dirigenziale1. Nel funzionale interesse dell'organizzazione degli Uffici nonché della regolarità e continuità dell'azione amministrativa regionale, nelle more dei nuovi processi di inquadramento del precedente articolo, e sino all'approvazione delle relative graduatorie, sono conservate, anche in rapporto alle rese prestazioni di qualifica dirigenziale, le posizioni funzionali e retributive del personale già inquadrato in detta qualifica sulla base degli scrutini oggetto di annullamento.
2. I dipendenti già di qualifica dirigenziale, che a seguito della rinnovazione delle procedure concorsuali di scrutinio risultino eventualmente collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso ed attribuiti, conservano in soprannumero il precedente inquadramento in tale qualifica, nel limite dei posti dell'attuale dotazione organica che risulteranno materialmente vacanti dopo il rifacimento del primo o di entrambi gli scrutini di cui al successivo articolo 4, tenuto conto delle complessive cessazioni dal servizio.
3. Anche negli eventuali casi di mancata conferma di tale inquadramento, nei confronti del personale interessato non ha luogo la ripetizione delle somme al medesimo attribuite in corrispondenza della precedente qualifica dirigenziale.
Art. 2
Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale1. Tutti i dipendenti già inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale sulla base degli scrutini oggetto di annullamento sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, con la medesima decorrenza dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale. A tal fine sono considerati disponibili i posti vacanti nella qualifica funzionale di accesso e nella qualifica funzionale superiore e non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. A detti dipendenti è conservata a titolo di assegno personale di funzione, fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, anche in rapporto alle rese prestazioni di qualifica dirigenziale ed alle effettive mansioni che continueranno a svolgere, la differenza fra la retribuzione tabellare attualmente spettante in base al vigente contratto e quella spettante per effetto dell'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale.
2. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito della rinnovazione degli scrutini, risultino collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso, non ha comunque luogo la ripetizione delle somme percepite fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, in ragione dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale.
3. Non si procede, fino all'approvazione delle nuove graduatorie, alle operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza spettanti al personale già compreso nelle graduatorie annullate e nel frattempo cessato dal servizio.
4. Fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale possono essere esercitate, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, anche da dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.
Art. 3
Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 411. A conferma della portata dispositiva testualmente deducibile dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, tale norma va autenticamente interpretata - anche in rapporto alla previsione dell'articolo 2 della successiva legge regionale 2 giugno 1994, n. 25 - nel senso che le tabelle di corrispondenza allegate alla stessa legge regionale n. 41 del 1993 sono da questa finalizzate alle sole procedure di conferimento degli incarichi di coordinamento di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale a sensi della previgente legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
2. Gli articoli 1, comma 3, e 3, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte.
3. Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel comma 2 e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'articolo 4 della succitata legge regionale n. 24 del 1989, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.
Art. 3
Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n. 24 e 14 settembre 1993, n. 411. A conferma della portata dispositiva testualmente deducibile dall'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, tale norma va autenticamente interpretata nel senso che le tabelle di corrispondenza allegate alla stessa legge regionale n. 41 del 1993 sono da questa finalizzate alle sole procedure di conferimento degli incarichi di coordinamento di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale ai sensi della previgente legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato conferire nuovi incarichi di coordinamento delle strutture organizzative elencate nella tabella allegata alla legge regionale n. 41 del 1993. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 41 del 1993 e la tabella ad essa allegata.
3. Gli articoli 1, comma 3, e 3, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1989 vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte.
4. Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel comma 3 e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'articolo 4 della succitata legge regionale n. 24 del 1989, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.
Art. 4
Ambito di applicazione1. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge il rifacimento, con applicazione delle originarie decorrenze per essi distintamente stabilite, dei due processi concorsuali di transito alla qualifica dirigenziale rispettivamente riguardanti:
l'annullata graduatoria di inquadramento, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di 73 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 1986;
la successiva graduatoria di inquadramento, a norma dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 24 del 1989, di ulteriori 13 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 1988, nell'eventualità che anche tale graduatoria venga annullata in sede giurisdizionale, ovvero dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di autotutela.
Art. 4
Ambito di applicazione
(Soppresso)
Art. 5
Concorso interno per titoli per la copertura dei posti rimasti vacanti nella qualifica dirigenziale, dopo il rifacimento degli scrutini dei precedenti articoli1. Il concorso interno per titoli di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25, é bandito e pubblicato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la totale copertura dei posti di qualifica dirigenziale ancora vacanti dopo il rifacimento degli scrutini dei precedenti articoli.
2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti conseguenti al concorso interno del comma 1 decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando.
Art. 5
Abrogazione di norme1. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25.
Art. 6
Norma finanziaria1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996/1998, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione é istituito il seguente capitolo per memoria:
Cap. 02024 - (N.I.) -1.1.1.2.1.1.01.01 -
Spese derivanti dall'eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (spesa obbligatoria).2. All'iscrizione nel succitato capitolo degli stanziamenti necessari si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
3. Il capitolo 02024 é iscritto nell'elenco n. 1 annesso alla legge di bilancio.
Art. 6
Norma finanziaria1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996-1998, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il seguente capitolo per memoria:
Cap. 02024 - (N.I.) - 1.1.1.2.1.1.01.01 - (01.02)
Spese derivanti dall'eventuale inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti precedentemente esclusi dalle relative graduatorie (spesa obbligatoria).2. All'iscrizione nel succitato capitolo degli stanziamenti necessari si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.
3. Il capitolo 02024 è iscritto nell'elenco n. 1 annesso alla legge di bilancio.
4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di concorso previste dalla presente legge trovano copertura nello stanziamento già iscritto nel capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione.